Smau Bologna 2013 Nicolò Ghibellini

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Titolo della presentazione Avv. Nicolò Ghibellini www.avvghibellini.com E-COMMERCE E SITI WEB Suggerimenti per le aziende del web 2.0 6 giugno 2013

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Titolo della presentazione

Avv. Nicolò Ghibellini

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E-COMMERCE E SITI WEB

Suggerimenti per le aziende del web 2.0

6 giugno 2013

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Quesito fondamentale

Posto che con l’e-commerce :

• le aziende approdano nel web per vendere/distribuire i propri prodotti

• cambia l’ambito di operatività

ci chiediamo se

cambiano anche le regole giuridiche?

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Premessa

• Riferimenti normativi

• Adempimenti/obblighi informativi

• Contenuti fondamentali

• Condizioni generali di contratto

• Marketing, privacy e sicurezza dati

• Casi pratici

• Tutela dell’azienda

• Suggerimenti

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Riferimenti normativi

Il commercio elettronico è regolamentato da:

• D. Lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio)

• Direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico)

• D.Lgs. 70/2003

• Artt. 1341-1342 c.c.

• D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)

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Adempimenti

L’art. 18 D.Lgs. 114/1998 impone una serie di adempimenti preliminari per chi vuole intraprendere e-commerce:

1. Comunicazione al Comune

2. Indicazione partita IVA

3. Dati identificativi ISP

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Obblighi di informativa e precontrattuali

• Obblighi di informativa ex D.Lgs. 206 del 2005

• Obblighi precontrattuali ex D.Lgs. 70 del 2003

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Obblighi di informativa ex D.Lgs. 206/2005

Principio di trasparenza (art. 52 D.Lgs. 206/2005)

Il prestatore deve rilasciare al potenziale acquirente una serie di informazioni:

a) identità del professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio;

d) spese di consegna;

e) modalità di pagamento;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;

g) modalità e tempi di restituzione del bene in caso di recesso;

h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza;

i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;

j) durata minima del contratto in caso di forniture o servizi continuativi.

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Obblighi di informativa ex D.Lgs. 206/2005 (segue)

Tali informazioni devono essere confermate per iscritto –o su altro supporto duraturo– prima della conclusione del contratto o, al massimo, al momento della conclusione dello stesso.

Entro quel momento l'utente deve essere informato:

a) sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso;

b) indirizzo del professionista cui presentare reclami;

c) esistenza di garanzie commerciali e di assistenza;

d) condizioni di recesso in caso di contratti di durata superiore ad un anno o indeterminata.

Salvo diverso accordo il venditore deve eseguire la prestazione entro 30 giorni dall'ordine.

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Obblighi precontrattuali ex D.Lgs. 70/2003

Informazioni dirette alla conclusione del contratto (art. 12 D.Lgs. 70/2003):

il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni :

a) varie fasi della conclusione del contratto;

b) modalità in cui l'atto sarà archiviato;

c) mezzi per effettuare la correzione dell'ordine prima del suo inoltro;

d) eventuali codici di condotta ai quali il prestatore aderisce;

e) lingue a disposizione degli utenti, oltre all'italiano, per la conclusione del contratto;

f) strumenti per la composizione delle controversie.

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Contenuti fondamentali

1. Chi vende

2. Cosa vende

3. Come vende

4. Quanto costa

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Chi vende

• Il venditore / titolare dell’e-shop deve essere individuato chiaramente

• Al sito web deve essere riconducibile un’azienda determinata o un soggetto con cui rapportarsi

• Meglio se la procedura di vendita viene gestita dall’inizio alla fine da un unico soggetto

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Cosa vende

Il prodotto venduto deve essere chiaramente individuato:

• Bene materiale o immateriale

• caratteristiche (qualità)

• quantità (disponibilità)

• Fondamentale dotare il sito di un catalogo virtuale con immagini dettagliate

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Come vende

Commercio elettronico

• diretto (e-commerce on line)

• indiretto (e-commerce off line)

Perfezionamento dell’accordo

• Regola generale: il contratto è concluso, quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.)

• Nel web:

- scambio di mail

- point&click

- inizio esecuzione

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Quanto costa

- Il prezzo deve essere indicato senza alcun fraintendimento

- Eventuali spese di spedizione

- Eventuali promozioni (inizio, fine, entità dello sconto)

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Pagamento

Criteri di scelta modalità di pagamento

• Sicurezza/ facilità uso sistema di pagamento

• Rapporto cliente-metodo di pagamento

• Diffusione sistema di pagamento

• Costo operazione

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Modalità di pagamento

• Carta di credito

• Bonifico bancario

• Contrassegno

• PayPal

• Carte prepagate

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Condizioni Generali di Contratto

Chi vende

Che cosa vende

Come si vende

Quanto costa

Condizioni generali di contratto

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Condizioni Generali di Contratto

Chiare

Esaustive

Facilmente individuabili (unica pagina)

Trasmesse/comunicate al cliente via mail

(Corte Giustizia Europea del 05/07/2012)

successo dell’e-commerce = trasparenza

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Condizioni Generali di Contratto

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Condizioni Generali di Contratto

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Condizioni Generali di contratto

Particolarmente importanti nel caso di b2c, infatti il D.Lgs. 206/2005 prevede una serie di diritti a favore del consumatore:

• Diritto di ricevere compiuta informativa sul fornitore e sui prodotti;

• Diritto di recesso

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Marketing on line

L’utilizzo dei dati dei clienti per finalità commerciali deve essere fatto con molta cautela

• La raccolta dati sul web necessità di preventivo e specifico consenso per ciascun trattamento (Provv. Garante Privacy n. 112 del 23.03.11)

• Le comunicazioni promozionali necessitano di preventivo consenso (Provv. Garante Privacy n. 186 del 11.10.12)

• La profilazione degli utenti è ammessa ma garantendo l’anonimato (Newsletter Garante Privacy del 07.06.12)

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Privacy e sicurezza dati

Il trattamento dei dati dei clienti con sistemi informatici impone l’adozione delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 34 e all'All. B del TU Privacy, fra cui

• protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, da accessi non consentiti e da determinati programmi informatici;

• adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino dei dati e dei sistemi.

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Caso

Nei contratti telematici, le clausole vessatorie sono nulle se non sono specificamente approvate con firma digitale

(Trib. Catanzaro, Sez. I Civile, 30.04.2012)

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Caso Private Outlet

l’AGCOM contesta alla società le seguenti pratiche commerciali scorrette:

• Diffusione di informazioni non rispondenti al vero (disponibilità/tempi di consegna)

• Mancata restituzione somme denaro • Mancata prestazione garanzia di conformità beni venduti

↓ Provvedimento (n. 23349/12) di sospensione attività

diffusione dei contenuti (poi revocato, però l’homepage riportava un messaggio che

informava i consumatori del precedente oscuramento)

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Tutela dell’e-imprenditore

• autenticazione degli utenti

• regole utilizzo sito

• copyright sui contenuti (testi, immagini, grafica)

• clausole di riservatezza

• clausole di esonero responsabilità

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Qualche suggerimento

“Un negozio online non è molto diverso dal negozio nelle vie della città o del centro commerciale. Ha bisogno di essere sempre messo a punto e deve sempre apparire fresco ed invitante. Chi ha esperienza nella vendita in negozio, sa che la vetrina è uno strumento di comunicazione, come l’intero allestimento della proposta di vendita. L’arredamento di un negozio non serve solo a contenere i prodotti, aiuta anche a comunicare” (G. Cappellotto)

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Grazie per l’attenzione

Avv. Nicolò Ghibellini

[email protected]

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