Radioprotezione Obblighi responsabilità figure professionali

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Radioprotezione Obblighi responsabilità figure professionali . La sicurezza dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. - PowerPoint PPT Presentation

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RADIOPROTEZIONE

OBBLIGHI RESPONSABILITÀ

FIGURE PROFESSIONALI

LA SICUREZZA

DAI RISCHI DERIVANTI

DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

D.Lgs 230/95

Modificato ed integrato dal D.Lgs 187/00; dal D.Lgs 241/00

dal D.Lgs 257/01 ed altriRecante norme in materia di

radioprotezione in attuazione di direttive CE (e contestuale soppressione del DPR 185/64)

Campo di applicazione

Tutte le pratiche che comportano rischi dovuti a

sorgenti naturali ed artificiali di radiazioni ionizzanti

Campo di applicazione

Attività lavorative diverse che implicano la presenza

di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti

Capo III bisAttività lavorative in ambienti

interrati, gallerie ecc.Stabilimenti termaliNavigazione aerea

Attività lavorative in zone determinate () ecc.

Esclusioni

Sorgenti a bassa radioattività (concentrazioni distinte per singoli elementi riportate

nella tabella 1.1)

Esclusioni

Acceleratori con energie inferiori a 30 keV

InclusioniAcceleratori superiori a 5 keV

qualora l’intensità di dose equivalente alla distanza di 10cm sia uguale a 1 uS/hTubi catodici per immagini visive qualora l’intensità di

dose equivalente alla distanza di 5 cm sia uguale a 5 uS/h

Funzioni ispettive

Le funzioni ispettive sono affidate a:ANPA (ISPRA)

Direzioni Territorialidel Lavoro

Funzioni ispettive

3) ai Servizi di Prevenzione delle AUSL - limitatamente alle

apparecchiature emittenti

Oltre alla tutela della salute pubblica in ogni caso

«pratica radiologica»

Si intende un’attività umana che possa aumentare

l’esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da

sorgenti naturali od artificiali oltre il fondo naturale di

radioattività

CHIUNQUE intende intraprendere

una «pratica» deve giustificarne

la necessità

CHIUNQUE intende intraprendere

una «pratica» deve avvalersi

di un Esperto Qualificato

Regime autorizzativo

Sono soggetti ad autorizzazione la detenzione e l’uso di

1) acceleratori con energia superiore a 200 keV

2) sostanze e relative attività elencate nella tabella IX-1

Regime autorizzativo

Nulla osta di categoria A)Ministero dell’Industria (MISE)

Nulla osta di categoria B)Prefettura (UTG) o Regioni

Regime autorizzativo

In tutti gli altri casi di applicazione del presente

decreto (tra 30 e 200 KeV ed attività dei radionuclidi)

vige il regime di «comunicazione preventiva

di pratica»

Comunicazione preventiva

Chiunque intenda intraprendere una pratica comportante la detenzione di sorgenti di

radiazioni ionizzanti deve darne comunicazione almeno 30

giorni prima della detenzionea:

Comunicazione preventiva

Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

Agli organi del Servizio Sanitario Nazionale

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro

All’ARPA (non Ispra)

Comunicazione preventiva

Inoltre va effettuata la denuncia all’INAIL

ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

e le malattie professionali

Comunicazione preventiva

Il contenuto della comunicazione è indicato

nell’allegato VIIIn particolare deve essere

riportato:

Comunicazione preventiva

Ragione socialeGeneralità

Codice fiscaleSede legale

Comunicazione preventiva

Descrizione della praticaElementi di giustificazionePlanimetria dei locali ed ubicazione delle sorgenti

Comunicazione preventiva

Tipo di macchina, tensione e corrente massime

Tipi di sostanze e relative concentrazioni ed attività

Comunicazione preventiva

Eventuale produzione di neutroni

La classificazione delle zone

Comunicazione preventiva

Valutazione delle dosi per gli operatori

e per la popolazione in condizioni

di normale attività

Comunicazione preventiva

Il nominativo dell’esperto qualificato e la dichiarazione di

accettazione dell’incarico

Comunicazione preventiva

La documentazione tecnica deve essere sottoscritta dall’Esperto Qualificato

Comunicazione preventiva

Vanno inoltre comunicate anche tutte le variazioni

sostanziali di quanto comunicatoad esempio:

Comunicazione preventiva

Sostituzione dell’apparecchioVariazione delle concentrazioni

Cambio ragione socialeCambio Esperto Qualificato

Comunicazione preventiva

Trasferimento dei locali(nuova comunicazione

preventiva)

Comunicazione preventiva

Va preventivamente comunicata anche l’intenzione

di cessazione di pratica (30 giorni prima)

Comunicazione preventiva

In questo caso va richiesta una relazione straordinaria

da parte dell’E.Q ove vengano indicate le modalità

di cessazione della praticaRelazione da trasmettere

agli organi competenti

Capo VIII protezione sanitaria

BENESTAREPrima dell’installazione deve essere acquisita dall’E.Q. una

relazione preventiva con relativo benestare

all’installazione di apparecchiature emittenti

o all’uso di radionuclidi

Ad installazione avvenuta deve essere acquisita dall’E.Q. una relazione di verifica

con il relativo benestare all’uso

Tali relazioni sono parte integrante del Documento di

Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs 81/08 recante norme in materia di sicurezza sul lavoro

Su indicazione dell’E.Q. devono essere:

Delimitate le zone ed apposta l’apposita segnaletica

Predisposte ed affisse in luogo visibile apposite norme di

radioprotezione

Forniti i DPI ed i mezzi di sorveglianza dosimetrica

Predisposti ed attuati programmi di formazione

sui comportamenti, informazione sui rischi

ed addestramento sull’uso

Allontanate dalle zone classificate e comunque da ovunque vi sia il rischio di

superare la dose di 1mSv/anno le donne gestanti per l’intero

periodo sin dal primo mese di gravidanza

Eseguita costante vigilanza sull’osservanza delle norme

e delle disposizioni

L’ESPERTO QUALIFICATO

E’ soggetto abilitato ad effettuare la valutazione della radioprotezione e deve essere

iscritto ad un apposito albo istituito presso il Ministero del

Lavoro previo esame di idoneità

Compiti dell’EQ

Effettuare la valutazione di radioprotezione

(esame preventivo, prima verifica, esame periodico,

esame conclusivo)

Effettuare la sorveglianza ambientale

Effettuare la valutazione delle dosi

Trasmette al medico autorizzato

la valutazione delle dosi

Indica con relazione scritta L’individuazione e la

classificazione delle zoneLa classificazione dei lavoratoriLa frequenza delle valutazioni

Tiene aggiornata la documentazione relativa alle

valutazioni, ai controlli periodici ed alle schede dosimetriche

Tutta la documentazione della radioprotezione

deve essere conservata per almeno 5 anni

dall’ultima trascrizione

L’Esperto Qualificato può coincidere con il RSPP

solo se ha entrambe le abilitazioni

(non hanno le stesse funzioni e responsabilità)

L’Esperto Qualificato a differenza del RSPP

risponde penalmente per quanto di sua competenza

In caso di cessazione dell’attività vanno trasmesse alla Direzione del Lavoro le

relazioni dell’EQ (preliminare, prima verifica, variazioni, sorveglianza dosimetrica)- Registro della sorveglianza fisica -

Le schede dosimetriche personali ed i documenti

personali della sorveglianza medica vanno trasmessi

all’ISPESL (ora INAIL)

la figura di datore di lavoroe di esperto qualificatonon possono coincidere

MEDICO AUTORIZZATOIl «medico autorizzato» può coincidere con il «medico competente» ma deve avere

ulteriori requisiti ed essere iscritto in apposito elenco

istituito presso il Ministero del Lavoro

L’obbligo del Medico Autorizzato è previsto solo se vi

sono operatori esposti classificati in «categoria

Sono classificati esposti gli operatori che possono ricevere

una dose efficace annua superiore a 1 mSv

Se vi è la possibilità di superare i 6 mSv/anno gli operatori sono

classificati esposti di «categoria A» e quindi soggetti

a sorveglianza dosimetrica e sanitaria personale

Non sono ammessi superamenti

di 20 mSv/anno

PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE

Gli impianti, le attrezzature, le modalità operative devono

rispondere a specifiche norme di buona tecnica per garantire

un alto livello di radioprotezione

Il D.Lgs 187/00Detta regole in materia di protezione sanitaria delle

persone contro i pericoli delle Radiazioni Ionizzanti

È vietata l’esposizione non giustificata da un beneficio diretto

delle persone esposte

Le dosi devono essere mantenute al livello più basso

compatibilmente con la diagnosi richiesta

Le apparecchiature devono essere mantenute in perfetta

efficienza e verificate periodicamente

(controllo di qualità)

Le verifiche devono essere effettuate almeno ogni anno

Una periodicità inferiore (tre o sei mesi)

è di norma stabilita per particolari attrezzature

e carichi di lavoro

Per le violazioni al decreto 230/95 sono previste sanzioni

diversificate secondo la gravità da un minimo di 516 euro ad un massimo di 51.645 euro

e/o arresto da 0 a 3 anni