Post on 14-Feb-2016
description
RADIOPROTEZIONE
OBBLIGHI RESPONSABILITÀ
FIGURE PROFESSIONALI
LA SICUREZZA
DAI RISCHI DERIVANTI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
D.Lgs 230/95
Modificato ed integrato dal D.Lgs 187/00; dal D.Lgs 241/00
dal D.Lgs 257/01 ed altriRecante norme in materia di
radioprotezione in attuazione di direttive CE (e contestuale soppressione del DPR 185/64)
Campo di applicazione
Tutte le pratiche che comportano rischi dovuti a
sorgenti naturali ed artificiali di radiazioni ionizzanti
Campo di applicazione
Attività lavorative diverse che implicano la presenza
di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
Capo III bisAttività lavorative in ambienti
interrati, gallerie ecc.Stabilimenti termaliNavigazione aerea
Attività lavorative in zone determinate () ecc.
Esclusioni
Sorgenti a bassa radioattività (concentrazioni distinte per singoli elementi riportate
nella tabella 1.1)
Esclusioni
Acceleratori con energie inferiori a 30 keV
InclusioniAcceleratori superiori a 5 keV
qualora l’intensità di dose equivalente alla distanza di 10cm sia uguale a 1 uS/hTubi catodici per immagini visive qualora l’intensità di
dose equivalente alla distanza di 5 cm sia uguale a 5 uS/h
Funzioni ispettive
Le funzioni ispettive sono affidate a:ANPA (ISPRA)
Direzioni Territorialidel Lavoro
Funzioni ispettive
3) ai Servizi di Prevenzione delle AUSL - limitatamente alle
apparecchiature emittenti
Oltre alla tutela della salute pubblica in ogni caso
«pratica radiologica»
Si intende un’attività umana che possa aumentare
l’esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da
sorgenti naturali od artificiali oltre il fondo naturale di
radioattività
CHIUNQUE intende intraprendere
una «pratica» deve giustificarne
la necessità
CHIUNQUE intende intraprendere
una «pratica» deve avvalersi
di un Esperto Qualificato
Regime autorizzativo
Sono soggetti ad autorizzazione la detenzione e l’uso di
1) acceleratori con energia superiore a 200 keV
2) sostanze e relative attività elencate nella tabella IX-1
Regime autorizzativo
Nulla osta di categoria A)Ministero dell’Industria (MISE)
Nulla osta di categoria B)Prefettura (UTG) o Regioni
Regime autorizzativo
In tutti gli altri casi di applicazione del presente
decreto (tra 30 e 200 KeV ed attività dei radionuclidi)
vige il regime di «comunicazione preventiva
di pratica»
Comunicazione preventiva
Chiunque intenda intraprendere una pratica comportante la detenzione di sorgenti di
radiazioni ionizzanti deve darne comunicazione almeno 30
giorni prima della detenzionea:
Comunicazione preventiva
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
Agli organi del Servizio Sanitario Nazionale
Alle Direzioni Territoriali del Lavoro
All’ARPA (non Ispra)
Comunicazione preventiva
Inoltre va effettuata la denuncia all’INAIL
ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali
Comunicazione preventiva
Il contenuto della comunicazione è indicato
nell’allegato VIIIn particolare deve essere
riportato:
Comunicazione preventiva
Ragione socialeGeneralità
Codice fiscaleSede legale
Comunicazione preventiva
Descrizione della praticaElementi di giustificazionePlanimetria dei locali ed ubicazione delle sorgenti
Comunicazione preventiva
Tipo di macchina, tensione e corrente massime
Tipi di sostanze e relative concentrazioni ed attività
Comunicazione preventiva
Eventuale produzione di neutroni
La classificazione delle zone
Comunicazione preventiva
Valutazione delle dosi per gli operatori
e per la popolazione in condizioni
di normale attività
Comunicazione preventiva
Il nominativo dell’esperto qualificato e la dichiarazione di
accettazione dell’incarico
Comunicazione preventiva
La documentazione tecnica deve essere sottoscritta dall’Esperto Qualificato
Comunicazione preventiva
Vanno inoltre comunicate anche tutte le variazioni
sostanziali di quanto comunicatoad esempio:
Comunicazione preventiva
Sostituzione dell’apparecchioVariazione delle concentrazioni
Cambio ragione socialeCambio Esperto Qualificato
Comunicazione preventiva
Trasferimento dei locali(nuova comunicazione
preventiva)
Comunicazione preventiva
Va preventivamente comunicata anche l’intenzione
di cessazione di pratica (30 giorni prima)
Comunicazione preventiva
In questo caso va richiesta una relazione straordinaria
da parte dell’E.Q ove vengano indicate le modalità
di cessazione della praticaRelazione da trasmettere
agli organi competenti
Capo VIII protezione sanitaria
BENESTAREPrima dell’installazione deve essere acquisita dall’E.Q. una
relazione preventiva con relativo benestare
all’installazione di apparecchiature emittenti
o all’uso di radionuclidi
Ad installazione avvenuta deve essere acquisita dall’E.Q. una relazione di verifica
con il relativo benestare all’uso
Tali relazioni sono parte integrante del Documento di
Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs 81/08 recante norme in materia di sicurezza sul lavoro
Su indicazione dell’E.Q. devono essere:
Delimitate le zone ed apposta l’apposita segnaletica
Predisposte ed affisse in luogo visibile apposite norme di
radioprotezione
Forniti i DPI ed i mezzi di sorveglianza dosimetrica
Predisposti ed attuati programmi di formazione
sui comportamenti, informazione sui rischi
ed addestramento sull’uso
Allontanate dalle zone classificate e comunque da ovunque vi sia il rischio di
superare la dose di 1mSv/anno le donne gestanti per l’intero
periodo sin dal primo mese di gravidanza
Eseguita costante vigilanza sull’osservanza delle norme
e delle disposizioni
L’ESPERTO QUALIFICATO
E’ soggetto abilitato ad effettuare la valutazione della radioprotezione e deve essere
iscritto ad un apposito albo istituito presso il Ministero del
Lavoro previo esame di idoneità
Compiti dell’EQ
Effettuare la valutazione di radioprotezione
(esame preventivo, prima verifica, esame periodico,
esame conclusivo)
Effettuare la sorveglianza ambientale
Effettuare la valutazione delle dosi
Trasmette al medico autorizzato
la valutazione delle dosi
Indica con relazione scritta L’individuazione e la
classificazione delle zoneLa classificazione dei lavoratoriLa frequenza delle valutazioni
Tiene aggiornata la documentazione relativa alle
valutazioni, ai controlli periodici ed alle schede dosimetriche
Tutta la documentazione della radioprotezione
deve essere conservata per almeno 5 anni
dall’ultima trascrizione
L’Esperto Qualificato può coincidere con il RSPP
solo se ha entrambe le abilitazioni
(non hanno le stesse funzioni e responsabilità)
L’Esperto Qualificato a differenza del RSPP
risponde penalmente per quanto di sua competenza
In caso di cessazione dell’attività vanno trasmesse alla Direzione del Lavoro le
relazioni dell’EQ (preliminare, prima verifica, variazioni, sorveglianza dosimetrica)- Registro della sorveglianza fisica -
Le schede dosimetriche personali ed i documenti
personali della sorveglianza medica vanno trasmessi
all’ISPESL (ora INAIL)
la figura di datore di lavoroe di esperto qualificatonon possono coincidere
MEDICO AUTORIZZATOIl «medico autorizzato» può coincidere con il «medico competente» ma deve avere
ulteriori requisiti ed essere iscritto in apposito elenco
istituito presso il Ministero del Lavoro
L’obbligo del Medico Autorizzato è previsto solo se vi
sono operatori esposti classificati in «categoria
A»
Sono classificati esposti gli operatori che possono ricevere
una dose efficace annua superiore a 1 mSv
Se vi è la possibilità di superare i 6 mSv/anno gli operatori sono
classificati esposti di «categoria A» e quindi soggetti
a sorveglianza dosimetrica e sanitaria personale
Non sono ammessi superamenti
di 20 mSv/anno
PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE
Gli impianti, le attrezzature, le modalità operative devono
rispondere a specifiche norme di buona tecnica per garantire
un alto livello di radioprotezione
Il D.Lgs 187/00Detta regole in materia di protezione sanitaria delle
persone contro i pericoli delle Radiazioni Ionizzanti
È vietata l’esposizione non giustificata da un beneficio diretto
delle persone esposte
Le dosi devono essere mantenute al livello più basso
compatibilmente con la diagnosi richiesta
Le apparecchiature devono essere mantenute in perfetta
efficienza e verificate periodicamente
(controllo di qualità)
Le verifiche devono essere effettuate almeno ogni anno
Una periodicità inferiore (tre o sei mesi)
è di norma stabilita per particolari attrezzature
e carichi di lavoro
Per le violazioni al decreto 230/95 sono previste sanzioni
diversificate secondo la gravità da un minimo di 516 euro ad un massimo di 51.645 euro
e/o arresto da 0 a 3 anni