Nuovo approccio all’attività di sorveglianza sanitaria in ... Arezzo - AMA ROMA... · •...

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Nuovo approccio all’attivitàdi sorveglianza sanitaria in

Azienda

Capo III Sezione I, Art. 25 e Sezione V, Artt. 38 – 42 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezionealla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute

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IL MEDICO COMPETENTE

• Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

• Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio

• Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso

• Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e partecipa alla programmazione del controllo della esposizione dei lavoratori

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IL MEDICO COMPETENTE

L’elaborazione del protocollo sanitario, uno degli obblighi a carico del medico competente (Art. 25, comma 1, lettera b), è una delle misure di prevenzione e di protezione conseguenti alla valutazione dei rischi, contenute nel DVR e di cui va fatto un programma ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08. Come tale, il protocollo di sorveglianza sanitaria discende inevitabilmente dalla valutazione dei rischi stessa, rispetto alla quale deve essere riconducibile e pienamente coerente.

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IL MEDICO COMPETENTE

Il D. Lgs. 81/2008, in attuazione dell’art. 1 Legge 123 del 3/8/2007, riunisce in un unico testo normativo tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro nel rispetto delle norme comunitarie

Valutazione del Rischio

DEFINIZIONE

Valutazione di tutti i rischi per la salute e la

sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della

organizzazione in cui prestano la propria attività,

finalizzata ad individuare le misure di prevenzione

e protezione ed elaborare le misure atte a

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

salute e sicurezza.

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“La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei

lavoratori”

D. Lgs. 81/08: Art. 28

Monitoraggio ambientale

Monitoraggio biologico

Sorveglianza sanitaria

Prevenzione

Monitoraggio ambientale: misura, usualmente a livello atmosferico,

degli agenti presenti nel luogo di lavoro per la valutazione

dell’esposizione ambientale e del rischio per la salute in rapporto ad

appropriati riferimenti.

Monitoraggio biologico: misura, usualmente nel sangue, urine e aria

espirata del soggetto esposto, degli agenti chimici presenti nel luogo di

lavoro o dei loro metaboliti per valutare l’esposizione e il rischio per la

salute in rapporto ad appropriati riferimenti. I parametri studiati per

questo scopo sono definiti “indicatori biologici”.

Prevenzione

• E’ una misura generale di tutela della salute dei lavoratori

• E’ l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute ealla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attivitàlavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica

Sorveglianza sanitaria(Art. 2, c. 1 lett. m) e art. 41 D. Lgs 81/08 e s.m .i)

Verifica integritàorgani bersaglio

Esclusione condizioni di

ipersuscettibilità

VISITA MEDICA PREVENTIVA (istituzione della cartella sanitaria e di rischio )

Effetti precoci a carico di organi bersaglio

Periodicità:annualebiennale

quinquennale

in funzione dell’esposizione

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VISITA PERIODICA

• Qualora sia ritenuta dal medico competente

correlata ai rischi professionali o alle sue condiz ioni

di salute suscettibili di peggioramento a causa

dell’attività lavorativa svolta.

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VISITA MEDICA SU RICHIESTA

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VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO DI MANSIONE

• Allo scopo di verificare la idoneità specifica alla

nuova mansione

• Accertare lo stato di salute effettivo al cessare d i un

rapporto di lavoro

• Informazione circa la possibile insorgenza di effet ti

biologici a distanza

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VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO

• Precedente alla ripresa del lavoro a seguito di

un’assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60

giorni continuativi al fine di verifica l’idoneità a lla

mansione

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VISITA MEDICA DOPO ASSENZA SUPERIORE AI 60 GIORNI

Esami clinici

Esami biologici mirati al rischio

Indagini diagnostiche

Ritenuti necessari dal medico competente

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ESAMI COMPLEMENTARI

• Nei casi e nelle condizioni previste le visite preve ntive,

periodiche e cambio mansione sono anche finalizzate

alla verifica di assenza di condizioni di alcol-

dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e

stupefacenti

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ESAMI COMPLEMENTARI

Obiettivo finale della sorveglianza sanitaria: valutare la idoneità

del singolo lavoratore in relazione alla sua specifica mansione e allo

svolgimento di ogni singolo compito che la mansione comporta.

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GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Può essere definito come:

La valutazione del possesso dei requisiti psico-fisici e dell’assenza di controindicazioni per lo svolgimento della mansione specifica in relazione innanzitutto alla presenza dei rischi professionali, accertati e riportati nel documento di valutazione dei rischi, ma anche in relazione alle caratteristiche della mansione che in soggetti con particolari patologie potrebbero determinarne un aggravamento,per la tutela della salute e per la sicurezza del lavoratore

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GIUDIZIO DI IDONEITÀ

• Idoneità alla mansione specifica

• Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescri zioni o

limitazioni

• Inidoneità temporanea

• Inidoneità permanente

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GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Il medico competente comunica per iscritto al Datore di lavoro e al lavoratore il giudizio di idoneità

Il lavoratore può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di idoneità all’organo di vigilanza territorialmente competente

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GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Il datore di lavoro attua (e non interpreta) le misure indicate dal medico competente e nel caso di non idoneità alla m ansione specifica adibisce il lavoratore a mansioni equivalen ti o inferiori garantendo il trattamento economico corrispondente all e mansionidi provenienza .

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GIUDIZIO DI IDONEITÀ

I lavoratori sono obbligati:

•a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dall’Art. 20. comma 2, lett. i) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o comunque disposti dal me dico competente;•a sottoporsi, a richiesta dell’Azienda, in qualsiasi momento a visita medica di accertamento dell’idoneità fisica, ai sensi dell’Art. 66, comma 3 del CCNL dei Servizi Ambientali.

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OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Centralità del Documento di Valutazione dei Rischi ai

sensi degli Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m .i.

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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

dei servizi ambientali

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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 15 – Sistema di Classificazione unica del persona le

Aree operativo – funzionali:a)Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del t erritorio;

b)Area conduzione;

c)Area impianti e laboratori;

d)Area officine e servizi generali;

e)Area tecnica e amministrativa.

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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Aree operativo – funzionalia)Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del t erritorio

b)Area conduzione

Gruppi omogenei del Documento di Valutazione dei Ri schia)Operatore ecologico

b)Autisti mezzi pesanti

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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Per ciascuno dei due profili professionali si è tenu to conto di quanto previsto dal CCNL e di quanto individuato ne l

Documento di Valutazione dei Rischi anche alla luce del nuovo modello di servizio e delle nuove modalità di raccol ta

differenziata «Porta a Porta»

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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Obiettivia)Sintesi delle attività svolte e valutate per la si curezza e salute dei lavoratorib)Quantificazione dei rischi finalizzata a fornire i dati necessari all’attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competentec)Consultazione dei RLSSA sul nuovo approccio metod ologico nel garantire la massima tutela della salute del lavoratore ma anche nel recupero e ricollocazione del personale con idoneità parziale ( con prescrizioni e/o limitazioni) e/o inidoneità, temporanee e/o permane ntid)Predisposizione di una piattaforma informatica pe r l’inserimento dei dati, sanitari, gestione delle cartelle, elaborazione dei giudizi di idoneità, nel rispetto dei vincoli normativi per la tutela della privacy e per l’adibizione al lavoro del personale

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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

a) Sintesi delle attività svolte e valutate per la si curezza e salute dei lavoratori

Sintesi da DVR delle attività lavorative per singolo gruppo omogeneo

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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

b) Quantificazione dei rischi finalizzata a fornire i dati necessari all’attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente

Schede di sintesi e quantificazione dei rischi

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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

b) Quantificazione dei rischi finalizzata a fornire i dati necessari all’attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente

Protocollo sanitario per operatori ed autisti

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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

c) Consultazione dei RLSSA sul nuovo approccio metod ologico

Consultazione dei lavoratori

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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

d) Predisposizione di una piattaforma informatica pe r l’inserimento dei dati, sanitari, gestione delle cartelle, elaborazione dei giudizi di idoneità, nel rispetto dei vincoli normativi per la tutela della privacy e per l’adibizione al lavoro del personale

Software di gestione delle attività di sorveglianza sanitaria

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NUOVO APPROCCIO AZIENDALE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

d) Predisposizione di una piattaforma informatica pe r l’inserimento dei dati, sanitari, gestione delle cartelle, elaborazione dei giudizi di idoneità, nel rispetto dei vincoli normativi per la tutela della privacy e per l’adibizione al lavoro del personale

Modello di giudizio di idoneità

Datore di lavoro Responsabile servizioprevenzione e protezione

Rappresentante Lavoratori

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Medico competente

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Grazie per l’attenzione