05 sorveglianza sanitaria

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FORMAZIONE AGGIORNAMENTO LA SORVEGLIANAZA SANITARIA

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FORMAZIONE AGGIORNAMENTO

LA SORVEGLIANAZA SANITARIA

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AGENDA•La Sorveglianza Sanitaria Medico Competente

Sorveglianza

Idoneità alla mansione

Non idoneità alla mansione

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA

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E’ il medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria

IL MEDICO COMPETENTE

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L’attività svolta dal medico competente deve essere attuata solo nei casi previsti dalla legge, cioè dove sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria: per esempio in quelle lavorazioni che espongono a rischi particolari o che comportano l’uso di videoterminali con uso superiore a 20 ore settimanali.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

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Compito del medico, al termine della visita, è rilasciare una cartella sanitaria contenente gli esiti della visita, adeguatamente chiusa e sigillata (per la tutela della privacy). Insieme verrà rilasciato un foglio dove si certifica, senza riportare informazioni specifiche, l’idoneità, totale o parziale, oppure la non idoneità alla mansione.

L’IDONEITÀ ALLA MANSIONE

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Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un non idoneità alla mansione adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.

LA NON IDONEITÀ ALLA MANSIONE

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LA NON IDONEITÀ ALLA MANSIONE

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Il Supremo Collegio ha infatti ribadito che una sopravvenuta non doneità del lavoratore comporta un giustificato motivo di licenziamento solo se non vi è la possibilità d’impiegare il dipendente in una diversa attività lavorativa. (Cass. 7 marzo 2005, n. 4827).

LA NON IDONEITÀ ALLA MANSIONE

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Col provvedimento del 18 settembre 2008 è fatto obbligo a determinate categorie di lavoratori di sottoporsi ad accertamento delle tossicodipendenze. Ad esempio: Conduttori di veicoli per cui è richiesta la patente C, D o E; Conduttori di macchine movimento terra;Conducenti di mezzi con patenti speciali (navi, aerei, ecc..)

TOSSICODIPENDENZA

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La normativa vigente nel nostro Paese affida ai datori di lavoro il compito di contrastare l’uso di alcol nei lavoratori che svolgono mansioni a rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi.

ALCOOL

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Il medico competente può suggerire al datore di lavoro l’opportunità di inviare presso una struttura pubblica per controllo dell’idoneità, i soggetti segnalati dal medesimo che non rientrano nelle mansioni già soggette a controllo. Ciò avviene in alcuni casi particolari quali:incidente stradale ;prolungata assenza per malattia;comportamenti aggressivi o non collaborativi;decadimento della capacità produttiva con frequenti errori; frequenti infortuni sul lavoro;danneggiamenti delle attrezzature;evidente manifestazione di disagio. (Art. 5 comma 3 della Legge n. 300/70)

CASI DUBBI

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