News SSL 13 2016

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News 13/SSL/2016

Lunedì, 28 Marzo 2016

Regolamento CLP e rischio chimico: nuove modifiche al D.lgs. 81/2008

Entrerà in vigore il 29 marzo 2016 il nuovo decreto legislativo n.39 del 15 febbraio 2016 che recepisce la direttiva europea 2014/27/UE del 26 febbraio 2014. Le modifiche al D.Lgs. 81/2008, le novità sui termini, i cartelli e le definizioni.

Roma, 23 Mar – La settimana scorsa in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 "Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele".Si tratta del provvedimento atteso che recepisce la Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che “modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”. Provvedimento che entrerà in vigore tra pochi giorni, il 29 marzo 2016.

Come indicato nella relazione illustrativa del decreto, il provvedimento nasce dalla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro. Un contesto che è evidentemente mutato a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1272/2008 ( Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. E ricordiamo che se il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009, i termini entro cui provvedere alla classificazione in conformità con le nuove norme erano il 1° dicembre 2010 per le sostanze chimiche e il 1° giugno 2015 per le miscele. In ambito comunitario, a seguito dell'adozione del regolamento CLP, si è dunque reso necessario – continua la relazione illustrativa - allineare le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e la direttiva 2004/37/CE - tutte contenenti riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche - con le nuove disposizioni in materia. E a questo il legislatore comunitario ha provveduto con l'emanazione di un'unica direttiva, la direttiva 2014/27/UE, che,

senza modificare in alcun modo la portata o il livello di protezione previsti dalle direttive innanzi citate, si limita ad aggiornare le disposizioni nelle stesse contenute in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze. E il D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 è il nuovo decreto di recepimento (come sempre in ritardo rispetto alla tempistica indicata nella 2014/27/UE...) della direttiva europea. Cosa cambia in concreto nella nostra normativa con l’entrata in vigore del D. Lgs. 39/2016? Vengono apportate modifiche ai seguenti testi normativi:- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;- decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;- legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni concernenti la Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Ci soffermiamo in particolare sull'articolo 1 del decreto che è dedicato alle “modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, si compone di un unico comma e prevede innanzitutto la sostituzione di vari termini, ad esempio "preparati pericolosi” con “miscele pericolose” o “preparati chimici” con “miscele chimiche”. Ma l’articolo contiene anche altre modifiche... Riportiamo un estratto del testo dell’articolo 1:

Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli allegati XV, XXIV, XXVI le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f), e all'allegato XLII la parola: «preparati» e' sostituita dalla seguente: «miscele» e all'articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti:

«miscele cancerogene o mutagene»; b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» e' sostituita dalla seguente: «miscela» e all'allegato XXVI le parole: «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»; c) all'articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;"; 2) il numero 2) e' soppresso; 3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;"; d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;" 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio."; e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore."; 2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006."; f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole "come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti,

corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2."; g) all'articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:"a) agente cancerogeno: 1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonche' sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;"; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) agente mutageno: 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008." (...)

Ricordando che il decreto modifica anche – lettera h) e i) – l’allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici, ad esempio è soppresso il cartello di avvertimento “Sostanze nocive o irritanti”) e l'allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni), concludiamo questa breve presentazione del decreto sottolineando – art.1, comma1, lettera g) - le modifiche nelle definizioni di agente cancerogeno e mutageno presenti nell’articolo 234 del D.Lgs. 81/2008. Queste le nuove definizioni:a) agente cancerogeno:1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato; b) agente mutageno: 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come

agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. (Articolo di Tiziano Menduto) Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 - Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Parlamento Europeo e Consiglio Dell’unione Europea - Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 - Modifica delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Fonte:puntosicuro.it

Rischio stress: l’analisi organizzativa della situazione di lavoro

Gli strumenti di valutazione più diffusi non bastano per capire quale sia in concreto l’intervento organizzativo da realizzare per contrastare il rischio da stress lavoro-correlato. Un diverso approccio interdisciplinare alla valutazione dello stress.

Modena, 25 Marzo – Sono tanti i motivi per tornare ad affrontare il tema della valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, da un lato l’entità del fenomeno che mostra, dati europei alla mano, quanto questo rischio sia diffuso nei luoghi di lavoro, dall’altro lato l’aumento della rilevanza giuridica del problema in relazione, ad esempio, alle responsabilità datoriali. E sono proprio questi due aspetti che sono alla base delle riflessioni nate in seno alla Fondazione Marco Biagi, fondazione dell’ Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, sulla la necessità di affrontare lo stress lavoro-correlato con un approccio efficace sia in termini diagnostici che prevenzionistici. Riflessioni che hanno portato alla realizzazione di un breve saggio dedicato all’illustrazione di un diverso approccio allo stress lavoro-correlato che supera i limiti della prassi prevalente e ristabilisce la centralità dell’organizzazione del lavoro nell’eziologia e conseguentemente nella prevenzione dello stress lavoro-correlato.Un saggio pubblicato nel 2013 tra i Quaderni della Fondazione Marco Biagi con il titolo “Lo stress lavoro correlato: dalla valutazione alle misure organizzative di prevenzione”.

Nel documento - a cura di Ylenia Curzi, Tommaso M. Fabbri (Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Economia Marco Biagi e Fondazione Marco Biagi) e Christian Nardella (Fondazione Marco Biagi - Scuola Internazionale di Dottorato in Relazioni di Lavoro) – sono riportate varie indicazioni concettuali e normative sul

rischio stress nei luoghi di lavoro. A partire da quella comunicazione alla rivista “Nature” del 1936 di un medico di origine ungherese Hans Selye che, pur non utilizzando la parola stress, si può considerare il “momento fondativo della conoscenza e della ricerca sullo stress”. È poi affrontato lo stato dell’arte della prassi di valutazione dei rischi legati allo stress lavoro-correlato con particolare riferimento alle indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. A questo proposito viene rimarcata una “palese incoerenza tra il percorso metodologico indicato dalla Commissione e la natura del fenomeno da rilevare”, fenomeno “inteso come la percezione da parte dei lavoratori di doversi confrontare con richieste lavorative che considerano non fronteggiabili con le risorse/capacità che credono di possedere”.Ad esempio si dubita che la metodologia della Commissione, nella misura in cui “non considera necessaria la ‘ valutazione approfondita’, e in particolare l’indagine sui cosiddetti ‘fattori soggettivi’”, permetta agli operatori aziendali della prevenzione di valutare quanto il fenomeno da rilevare (lo stress come sopra concepito) sia effettivamente presente. Ciò soprattutto se si considera che le cognizioni e emozioni alla base di quel ‘non sentirsi in grado’, sono certamente processi consapevoli, ma tuttavia interni, cioè non direttamente accessibili ad un osservatore esterno come invece potrebbero esserlo i comportamenti”. Rimandando ad una lettura integrale del breve saggio, che si ferma su diversi altri aspetti del percorso valutativo, arriviamo ad accennare all’approccio integrato alla valutazione e all’intervento per la prevenzione dei rischi da stress lavoro-correlato. Il documento indica, con chiarezza, che gli strumenti di valutazione oggi più diffusi nelle prassi aziendali e consulenziali “hanno certamente una valenza segnaletica dell’esistenza di un problema di stress lavoro-correlato e, se selezionati in base al loro potenziale prevenzionistico, possono utilmente orientare la ricerca di misure correttive”, ma da soli non bastano per specificare quale sia in concreto l’intervento organizzativo da realizzare per contrastare il rischio da stress lavoro-correlato”. Si segnalano anche i limiti dei questionari di rilevazione delle percezioni dei lavoratori. Questionari che, anche “per ragioni legate al rispetto della normativa sulla tutela della privacy, restituiscono informazioni in forma aggregata”, ma “non restituiscono invece il dettaglio dei problemi nella loro concretezza, ossia gli elementi o aspetti delle situazioni lavorative che hanno determinato, in concreto, quelle percezioni di rischio”.E se la fase diagnostica si limiterà alla somministrazione in azienda di un questionario di rilevazione delle percezioni dei lavoratori, “sarà pressoché impossibile passare da quelle alla individuazione della misura di contrasto da adottare in concreto, ovvero

del particolare intervento organizzativo effettivamente più adeguato rispetto alle specificità proprie della singola situazione di lavoro. Per quello, è necessaria un’analisi organizzativa della situazione di lavoro problematica”. È dunque necessario adottare “un approccio interdisciplinare e mixed-method, capace di combinare razionalmente e efficientemente i cosiddetti ‘indicatori’ oggettivi (relativi a eventi sentinella, ma anche, ove possibile, a stati fisiologici, ecc.), con indicatori soggettivi (percezioni di malessere dei lavoratori e di criticità in ordine a fattori di contesto e contenuto del lavoro) e un’analisi e intervento organizzativi sulle (eventuali) situazioni di lavoro stressogene”.In pratica – continua il saggio – “si può partire dalle valutazioni condotte con le liste di controllo e i questionari sugli stressors percepiti e utilizzarne i risultati in maniera combinata per individuare i ‘punti critici’, i ‘luoghi’ (reparti, uffici, più generalmente unità organizzative) in cui si concentrano i problemi e/o dove il personale, ovvero ‘gruppi significativi’ (per es. categorie lavorative, ruoli, mansioni, ecc.) dichiarano l’esistenza di problemi. Poi, in quei ‘punti critici’ e/o in riferimento a quei gruppi di lavoratori, si tratta di procede all’analisi organizzativa della situazione di lavoro, e infine all’individuazione degli interventi migliorativi”. Si tratta in questo caso di un’analisi organizzativa “propriamente detta – e quindi non realizzabile o, per meglio dire, liquidabile attraverso semplicistiche liste di controllo – ancorata ai principi metodologici della ricerca-intervento, e basata su uno schema concettuale, alternativo a quello socio-tecnico, oggi più diffuso negli approcci consulenziali e aziendali”.Un’analisi che consentirà di “distinguere le dimensioni analitiche della situazione di lavoro, di qualificarle come scelte organizzative e quindi di valutarne, singolarmente e sistematicamente – anche valorizzando le percezioni dei lavoratori e le evidenze della valutazione ‘preliminare’ - le implicazioni per il benessere delle persone al lavoro”. Dopo aver accennato anche alle competenze necessarie per l’analisi organizzativa della situazione di lavoro, nelle conclusioni del saggio si indica che l’obiettivo del lavoro era quello di mostrare come la scelta degli strumenti e delle modalità di valutazione impatti “in maniera decisiva” sulla capacità di ottemperare agli obblighi datoriali di prevenzione. E se gli strumenti e le prassi di valutazione del rischio stress oggi più diffusi “non bastano per risalire alle cause organizzative dei problemi rilevati, e quindi per individuare quale sia lo specifico intervento organizzativo da realizzare in concreto”, il diverso approccio alla valutazione dello stress lavoro-correlato interdisciplinare e mixed-method offre agli operatori aziendali della prevenzione (datori di lavoro in primis) una “triplice opportunità”.Innanzitutto, “l’opportunità di aumentare la propria capacità di individuare misure di

prevenzione genuinamente primarie, organizzative e collettive, condivise ed efficaci. Inoltre, l’opportunità di rendere questa capacità esplicita e argomentabile, documentando così il pieno rispetto delle responsabilità datoriali in materia”.E, infine, “l’opportunità di razionalizzare l’investimento di risorse dedicate allo stress lavoro-correlato”: l’approccio proposto può infatti “generare economie di apprendimento in fase di valutazione, risparmi sulla formazione generica – cui troppo spesso si ricorre come unica misura di miglioramento – e incrementi di produttività derivanti dal maggiore benessere del lavoratori conseguente alle migliorate condizioni organizzative”. (Articolo di Tiziano Menduto)

“ Lo stress lavoro correlato: dalla valutazione alle misure organizzative di prevenzione”, a cura di Ylenia Curzi, Tommaso M. Fabbri (Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Economia Marco Biagi e Fondazione Marco Biagi) e Christian Nardella (Fondazione Marco Biagi - Scuola Internazionale di Dottorato in Relazioni di Lavoro), Quaderno della Fondazione Marco Biagi n. 6/2013 (formato PDF, 5.93 MB).

Fonte: puntosicuro.it

Il programma di manutenzione per i DPI delle vie respiratorie

Informazioni sui dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie tratte dal progetto “Impresa Sicura”. Focus sulla documentazione, immagazzinamento e manutenzione degli APVR. Indicazioni sul programma di manutenzione.

Roma, 24 Marzo – Per una tutela efficace della salute dei lavoratori non basta aver valutato i rischi, aver adottato le misure generali di tutela (misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro) e aver fornito eventuali dispositivi di protezione individuale per prevenire i rischi “residui”, è anche necessario aver verificato che questi dispositivi siano in buono stato, siano soggetti a regolare manutenzione e controllo e siano usati idoneamente.E questo vale ancor più per dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di terza categoria, in quanto DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (ad esempio gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti e gli apparecchi di protezione isolanti).

Per affrontare il tema della manutenzione e controllo degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR), torniamo a sfogliare il documento “ ImpresaSicura_DPI”, correlato al progetto multimediale Impresa Sicura; un progetto, elaborato da EBER,

EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail, che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013. Il documento dopo aver riportato, come mostrato in un precedente articolo, le indicazioni generali sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie, raccoglie precise informazioni sulla manutenzione e controllo degli APVR, tratte dalla normativa tecnica, come ad esempio la norma UNI 10720:1998 (norma che, sostituita dalla UNI EN 529:2006, è in via di aggiornamento). Sono riportate alcune generalità sulla documentazione, immagazzinamento e manutenzione degli APVR. Ad esempio si ricorda che deve essere tenuto un “registro degli APVR e di essi devono essere effettuati in modo corretto l’immagazzinamento e la manutenzione. Questi compiti vanno affidati a uno o più responsabili tenendo conto del tipo e del numero degli APVR”. E si deve predisporre un “programma di manutenzione degli apparecchi in funzione del tipo, dell’ambiente di lavoro, delle condizioni lavorative e dei rischi presenti”. E anche delle informazioni fornite dai fabbricanti di APVR nelle istruzioni. Un programma di manutenzione che comprenda:- l’ispezione per l’accertamento di eventuali difetti: gli APVR “devono essere ispezionati dopo ogni impiego. Un apparecchio non usato con regolarità, ma tenuto a disposizione per l’emergenza, deve essere ispezionato non solo dopo ogni utilizzo ma anche ad intervalli di tempo regolari, in modo da essere certi che sia sempre in soddisfacenti condizioni di funzionamento. Gli autorespiratori devono essere ispezionati ad intervalli di tempo regolari. Le bombole di aria e di ossigeno devono essere completamente cariche secondo le istruzioni del fabbricante. Deve essere controllato il funzionamento del regolatore e del dispositivo d’allarme. L’ispezione degli APVR deve comprendere il controllo della tenuta dei raccordi e le condizioni del facciale, delle bardature, delle valvole e dei tubi di collegamento. Si devono inoltre ispezionare le parti in gomma o elastometriche per accertarsi di eventuali segni di deterioramento. I filtri devono essere controllati per verificare che non siano deformati e che non venga superata la scadenza di immagazzinamento”;- la pulizia e la disinfezione: “gli APVR impiegati con regolarità devono essere

raccolti, puliti e disinfettati con la frequenza necessaria ad assicurare che venga fornita all’utilizzatore una protezione appropriata”. Essi, con esclusione dei tipi monouso, “devono essere puliti dopo ogni impiego, seguendo le istruzioni del fabbricante, il più presto possibile poiché, per esempio, l’umidità lasciata seccare sulle valvole può interferire con il loro corretto funzionamento”;- la manutenzione generale: “la sostituzione o le riparazioni di elementi difettosi devono essere effettuate da persone esperte utilizzando parti di ricambio originali. Non si deve fare alcun tentativo, non previsto dal fabbricante, di sostituzione di elementi, di regolazione o di riparazione. Le valvole e i regolatori devono essere affidati al fabbricante o a persona competente per la regolazione o la riparazione, in accordo con le istruzioni del fabbricante”;- la documentazione delle attività e il mantenimento della documentazione: “in relazione al tipo e all’ uso degli APVR, si deve mantenere la documentazione riguardante la loro manutenzione e le prove per la rimessa in funzione. Negli stabilimenti dove si utilizza un numero elevato di APVR, deve essere nominato un responsabile con l’incarico di organizzare e migliorare il programma di protezione respiratoria”;- l’immagazzinamento: “gli APVR pronti per l’impiego, così come le relative parti di ricambio, devono essere immagazzinati in maniera ordinata. Gli APVR che non sono pronti per l’uso devono essere identificabili come tali, o tenuti separatamente, in modo da evitare di confonderli con quelli pronti per l’uso. Dopo essere stati ispezionati e dopo la pulizia e le riparazioni necessarie, gli APVR devono essere immagazzinati in opportuni contenitori o scatole in modo da proteggerli dalla polvere, dall’olio, dai raggi solari, dal calore e dal freddo eccessivi, dalla troppo umidità e da sostanze chimiche che possano danneggiarli. L’immagazzinamento deve essere effettuato in modo da non provocare deformazioni agli APVR”.Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma ampiamente sugli aspetti dell’immagazzinamento (durata, ambienti di immagazzinamento, ...). Veniamo alla manutenzione degli APVR che comprende:- pulizia;- disinfezione;- preparazione per un reimpiego;- prove del corretto funzionamento a intervalli stabiliti;- verifica a intervalli stabiliti. In particolare il documento si sofferma nel dettaglio su:

- riempimento delle bombole di aria compressa;- riempimento delle bombole di ossigeno;- controlli da parte del responsabile degli APVR;- controlli specialistici. Al di là dei suggerimenti specifici sulla manutenzione si riportano anche alcune “raccomandazioni supplementari per l’uso delle bombole”. Si indica, ad esempio, che le bombole di aria compressa “devono essere trasportate e immagazzinate evitando urti. Per ridurre al minimo la possibilità che il contenuto di umidità superi i valori consentiti, si devono tenere presenti i punti che seguono:a) non vuotare completamente le bombole utilizzate con respiratori isolanti ad aria compressa;b) chiudere immediatamente i rubinetti delle bombole dopo l’uso di respiratori isolanti;c) installare un’appropriata copertura di protezione sui rubinetti delle bombole subito dopo averle riempite o dopo averle distaccate dai respiratori isolanti, al fine di proteggere le filettature da sporcizia e danneggiamenti”. Concludiamo l’articolo segnalando che il documento, correlato al progetto Impresa Sicura, si sofferma anche sulla frequenza della manutenzione e dei controlli e riporta, a questo proposito, diversi prospetti relativi alla manutenzione e ai controlli su facciali, respiratori a filtro, autorespiratori e respiratori isolanti.

Il sito “ Impresa Sicura”: l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite registrazione al sito. Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi -Documento approvato nella seduta del 27 novembre 2013 – Impresa Sicura

Fonte:puntosicuro.it

Dal 22 marzo 2016 obbligo di trasmettere telematicamente i certificati di infortunio.

Dal 22 marzo 2016, 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto 151/2015*, l’obbligo di trasmissione del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che

presta la “prima assistenza”.Così il sito dell’Inail, (scadenze, Certificato medico: nuova modalità trasmissione), che aggiunge: “Per consentire l’invio telematico dei certificati, è disponibile un’apposita procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Istituto per l’invio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale”.Non tutti i medici certificatori né tutte le strutture sanitarie che prestano la prima assistenza possono utilizzare la procedura telematica, ma solo quelli che ne avranno fatto richiesta all’Inail competente per territorio, attraverso il modulo che è messo a disposizione sul sito istituzionale.Altre informazioni e dettagli procedurali in merito sono forniti con questo elenco di link che renderanno più agevole il compito dei “certificatori” della trasmissione telematica dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.Modulistica certificati medici di infortunio – in vigore dal 22 marzo 2016;Cronologia delle versioni di certificati di infortunio;XML schema versione 1.5;Specifiche tecniche per XSD;Tracciato TXT versione 1.5;Schemi, specifiche e tabelle.

*È conveniente mettere a conoscenza del lettore la parte che interessa l’argomento e che ha formato oggetto di una delle Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 21 del Decreto 151/2015):“Dopo il settimo comma (del Del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 Ndr), sono inseriti i seguenti: Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e’ obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, … è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la

denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196…”(Codice del trattamento dei dati personali, della privacy, Ndr). (Articolo di Enzo Gonano)Fonte: quotidianosicurezza.it e Inail certificato medico e denuncia, nuove modalità di trasmissione

Nota Ministero Salute su “prima assistenza” infortuni e malattie professionali

Sull’applicazione dell’art. 21 del DLgs n.151 del 2015, di cui ci siamo occupati ieri, la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha pubblicato dei chiarimenti operativi a valere per le proprie strutture e per il Ministero del Lavoro.Sull’interpretazione dell’espressione “qualunque medico”, contenuta nella disposizione, la circolare ministeriale precisa che essa non si riferisce “a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio”, ma si deve “circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza”, intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente i base”.Così, l’intervento di prima assistenza così qualificato:“non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di

apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico” ;“per ottemperare all’obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica

della certificazione, è sufficiente la disponibilità della connettività nell’orario di prestazione dell’attività professionale resa presso a relativa struttura di appartenenza”.

La norma, infatti si limita a disporre “semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza*), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare”**. (Articolo di Enzo Gonano)

* “Studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera, ai quali si può rivolger il soggetto infortunato o

colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza”.

** La circolare del Ministero della Salute, a questo proposito, ritiene che il termine temporale possa

essere “ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla

lettera r) dell’art. 18 del TU 81/08, “nell’arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla

prestazione effettuata”.

Fonte: quotidianosicurezza.it - Ministero Salute, chiarimenti art.21 Dlgs 151/2015

Agricoltura, innovazione, qualità, sicurezza, bando Emilia Romagna

BOLOGNA – Innovazione aziende agricole, qualità prodotti, sostenibilità, sicurezza sul lavoro. Pubblicato dalla Regione Emilia Romagna il primo bando del Psr 2014-2020 che stanzia 23,5 milioni di euro ripartiti per vari settori produttivi, destinanti a investimenti nelle imprese agricole regionali, sia in forma singola che associata.Il bando prevede lo stanziamento di contributi che andranno a coprire il 50% delle spese ammissibili per quanto riguarda giovani agricoltori, aziende di montagna o in zone con vincoli ambientali, 40% delle spese negli altri casi, con limiti generali che andranno dai 20 mila ai 3,5 milioni di euro (limite minimo per imprese con vincoli ambientali o montagna fissato a 10 mila euro).Verranno ammesse a finanziamento spese riguardanti: costruzione o ristrutturazione impianti produttivi; miglioramento fondiario; acquisti di macchinari, attrezzature, impianti, programmi informatici, brevetti, licenze.“Tra i criteri di priorità individuati dal bando: gli interventi dedicati all’agricoltura biologica, integrata, ai prodotti Dop e Igp o destinati a migliorare la sicurezza sul lavoro e ad aumentare l’occupazione. Punteggi aggiuntivi anche ai progetti con valenza ambientale (dalla bioedilizia, all’efficientamento energetico), compresi quelli che portano ad una riduzione del consumo di suolo agricolo”.Le domande di partecipazione potranno essere inviate dal 15 aprile al 15 luglio 2016. (Articolo di Corrado de Paolis)

Fonte: quotidianosicurezza.it e info su: Regione Emilia Romagna 23,5 milioni in bando investimenti

agricoltura

Ministero Sviluppo Economico, in una guida tutte le agevolazioni per le imprese.

ROMA – Agevolazioni del Ministero per le imprese. Pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico una guida che raccoglie informazioni in merito a tutte le misure agevolative attivate di recente. Il vademecum raccoglie indicazioni sulle misure riguardanti Sostegno alla competitività, Sostegno all’innovazione, Efficienza energetica, Internazionalizzazione, Startup e Pmi innovative.

Fonte: quotidianosicurezza.it - Info su: Ministero Sviluppo Economico, guida sulle agevolazioni per le imprese - http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2034271-handbook-agevolazioni-per-le-imprese