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News 25/SSL/2016 Lunedì, 20 Giugno 2016 Reach 2018, utilizzatori a valle, nuove informazioni e supporti da Echa. ROMA – Utilizzatori a valle. L’Helpdesk Reach del Ministero dello Sviluppo Economico informa che sono state implementate e aggiornate da Echa alcune pagine del proprio sito dedicate agli utilizzatori a valle. Pagine utili al rispetto della deadline Reach 2018 e implementate seguendo le attività previste dalla CSR- Roadmap . Pagine, LinkedIn Nel dettaglio le pagine di cui si parla sono: Mappe d’uso e Check list per SDS in inglese, e ancora la pagina LinkedIn aperta da Echa dedicata ai Downstream Users . Quindi due pagine in italiano. La prima è Registrazione Reach e utilizzatori a valle . Si tratta di un capitolo che rientra nell’area di approfondimento Ulteriori questioni che interessano gli utilizzatori a valle e che riporta informazioni in merito a tali adempimenti: “Identificate le sostanze critiche per la vostra attività. Controllate se le sostanze sono già registrate. Controllate se le sostanze devono essere registrate. Per eventuali sostanze non registrate, scoprite se i vostri fornitori prevedono di registrarle. Cercate fornitori alternativi, se necessario. Controllate se gli usi che ne farete saranno inclusi nella registrazione, in particolare se utilizzate una sostanza in un modo nuovo. Se nessun fornitore intende registrare una sostanza, prendete in considerazione la possibilità di importarla direttamente”. La seconda pagina in italiano segnalata dall’Helpdesk è Utilizzatori a valle . Si tratta della pagina che riassume compiti e caratteristiche di tale profilo con indicazioni in merito a chi sono gli

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News 25/SSL/2016 Lunedì, 20 Giugno 2016

Reach 2018, utilizzatori a valle, nuove informazioni e supporti da Echa.

ROMA – Utilizzatori a valle. L’Helpdesk Reach del Ministero dello Sviluppo Economico informa che sono state implementate e aggiornate da Echa alcune pagine del proprio sito dedicate agli utilizzatori a valle. Pagine utili al rispetto della deadline Reach 2018 e implementate seguendo le attività previste dalla CSR- Roadmap.Pagine, LinkedInNel dettaglio le pagine di cui si parla sono: Mappe d’uso e  Check list per SDS in inglese, e ancora la pagina LinkedIn aperta da Echa dedicata ai Downstream Users.Quindi due pagine in italiano. La prima è Registrazione Reach e utilizzatori a valle. Si tratta di un capitolo che rientra nell’area di approfondimento Ulteriori questioni che interessano gli utilizzatori a valle e che riporta informazioni in merito a tali adempimenti: “Identificate le sostanze critiche per la vostra attività. Controllate se le sostanze sono già registrate. Controllate se le sostanze devono essere registrate. Per eventuali sostanze non registrate, scoprite se i vostri fornitori prevedono di

registrarle. Cercate fornitori alternativi, se necessario. Controllate se gli usi che ne farete saranno inclusi nella registrazione, in

particolare se utilizzate una sostanza in un modo nuovo. Se nessun fornitore intende registrare una sostanza, prendete in

considerazione la possibilità di importarla direttamente”.La seconda pagina in italiano segnalata dall’Helpdesk è Utilizzatori a valle. Si tratta della pagina che riassume compiti e caratteristiche di tale profilo con indicazioni in merito a chi sono gli utilizzatori a valle e quali le responsabilità, la comunicazione nella catena di approvvigionamento. Ciò affiancato dai link che indirizzano alle guide, ai supporti e a tutti i documenti a tema pubblicati negli anni.Agli utilizzatori di sostanze chimiche

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Echa ha infine pubblicato una news datata 13 giugno dal titolo Agli utilizzatori di sostanze chimiche: assicuratevi che i vostri fornitori registrino le vostre sostanze in tempo.Il post raccoglie anche in questo caso tutte le mappe, i documenti le guide pubblicate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche negli anni, e riassume quindi compiti e diritti dei downstream users.“L’uso sicuro di sostanze chimiche sul posto di lavoro si basa sui consigli dei fornitori. Assicuratevi che le sostanze fondamentali per la vostra attività vengano registrate entro la scadenza del 31 maggio 2018 e che coprano i vostri utilizzi”. (Articolo di Corrado de Paolis)

Info: Helpdesk Reach nuove pagine utilizzatori a valle   Fonte: quotidianosicurezza.it

SCIA unificata, Consiglio dei Ministri approva decreto attuazione legge Delega.

ROMA – Scia. Il Consiglio dei Ministri nella seduta n.120 del 15 giugno 2016 ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo sulla revisione delle Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in attuazione della delega da articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali Regioni ed enti locali dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2017.Il decreto prevede che per quanto riguarda la Scia “si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare”.Da quanto previsto dal Decreto la ricevuta- comunicazione di avvio procedimento deve indicare i termini della risposta o del silenzio assenso, la sospensione dell’attività sarà limitata ad attestazioni non veritiere o a interessi sensibili come ambiente e paesaggio.Ancora in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato approvato in esame preliminare il decreto sulle Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private. “Il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività

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(Scia) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”.

Info: Consiglio Ministri 15 giugno 2016 n.120 Scia e Scia 2

Fonte: quotidianosicurezza.it

Testo unico sicurezza sul lavoro, pubblicata versione giugno 2016

ROMA – Pubblicata dal Ministero del Lavoro la versione aggiornata giugno 2016 del Testo Unico sicurezza sul lavoro Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Queste le integrazioni apportate: “Modifiche introdotte agli articoli 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223, 227, 228, 229,

234 comma 1, 235, 236 comma 4, e agli allegati XV, XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016);

Inseriti gli interpelli dal n. 6 al n. 10 del 02/11/2015, dal n. 11 al n. 16 del 29/12/2015, dal n.1 al n. 4 del

21/03/2016 e dal n. 5 al n. 10 del 12/05/2016; Sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto

dirigenziale del 18 marzo settembre 2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

Inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 sulla Redazione del POS per la mera fornitura di

calcestruzzo; Corretti gli importi della sanzione per inottemperanza al provvedimento di

sospensione riportati nella circolare 33/2009; Corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note

all’art. 80, comma 3-bis; Corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72; Inserito un estratto della circolare n. 26 del 12/10/2015 e la nota prot. 19570

del 16/11/2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14;

Nelle copertine, aggiornata la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it

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– Temi e priorità – Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai

documenti esterni, in considerazione della ristrutturazione dei siti ministeriali; Corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del DM

11/04/2011; Inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui

dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 (LINK ESTERNO)”.

Info: Ministero del Lavoro Testo Unico sicurezza lavoro giugno 2016Fonte: quotidianosicurezza.it

I soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un documento della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione in merito alla legittimazione dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) interviene con un proprio documento sul dibattito relativo alla legittimazione dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia con riferimento alle posizione più volte espresse - anche con un'intervista al nostro giornale ( Il discount della formazione e l’assenza di efficacia e qualità) - sulla qualità della formazione, sia con riferimento al lavoro che si sta conducendo in queste settimane e che dovrebbe concludersi con l'approvazione della revisione degli Accordi. Revisione che potrebbe comprendere anche modifiche sui soggetti formatori legittimati".Documento CIIP di proposte in merito a: i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 indica i soggetti formatori “legittimati” per la formazione di RSPP e ASPP: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano Università INAIL Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Amministrazione della Difesa

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Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre Scuole superiori delle singole amministrazioni

Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure organismi paritetici

Soggetti di cui al punto 4 dell’Accordo, comma 2: Ministeri lavoro, salute, attività produttive, interno e Formez, istituti tecnici e professionali (limitatamente al proprio personale), ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti

 Qualora gli ulteriori soggetti individuati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per i soggetti accreditati dalle Regioni.  Gli Accordi Stato Regioni hanno stabilito comunque che possono svolgere attività di formazione anche i soggetti pubblici o privati accreditati dalle Regioni, che dispongono di esperienza almeno biennale in materia e che dispongono di docenti esperti. Anche questi soggetti possono avvalersi di ulteriori strutture esterne ma, nel punto 4.2.3. dell’Accordo sulla formazione degli RSPP, viene ribadito che anche questi ultimi devono possedere i medesimi requisiti dell’accreditamento regionale. Nell’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP viene chiaramente specificato che qualora i soggetti formatori legittimati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento regionale. Nella nota aggiuntiva viene prevista una parziale deroga a questo obbligo per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché per gli enti bilaterali e gli organismi paritetici consentendo a questi soggetti di effettuare la formazione anche avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.  Si precisa a tale proposito che l’Accordo del 25 luglio 2012, che fornisce linee applicative dei precedenti accordi, nel paragrafo relativo a “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” fornisce precise indicazioni in ordine alla rappresentatività di queste strutture ma, soprattutto, chiarisce il significato di “diretta emanazione” (strutture formative proprie o almeno partecipate) ribadendo che nel caso vengano utilizzate altre strutture esterne

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queste debbano essere accreditate. Questi organismi non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti. Tutti questi elementi sono concordi nel mettere in evidenza che la formazione deve essere effettuata solamente da enti o strutture in possesso dei requisiti e delle competenze e che solamente il sistema regionale può procedere all’accreditamento e alla verifica di tali requisiti. Tuttavia, la complessità del sistema indicato e le diverse specifiche nei vari Accordi Stato Regioni ha comportato una larga violazione di quanto sopraindicato con interpretazioni varie e, di fatto, discordanti con l’obiettivo dichiarato. Come più volte denunciato da CIIP, attualmente continuano ad operare sul mercato moltissimi soggetti privati che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro senza essere accreditati dai sistemi regionali e, quindi, spesso sprovvisti delle strutture e delle competenze necessarie, ma che rilasciano attestati con loghi di soggetti “legittimati” che si arrogano il diritto di rilasciare sub autorizzazioni o abilitazioni.Per ovviare a questa grave situazione è necessario che nei prossimi provvedimenti legislativi venga chiaramente specificato che per poter svolgere l’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario possedere requisiti specifici (organizzazione, strutture, docenti qualificati, competenze) e che la “certificazione” delle competenze avvenga sempre attraverso un sistema di accreditamento pubblico.Naturalmente il sistema di accreditamento regionale dovrà essere rivisto in quanto attualmente concepito per obiettivi diversi e dovrà considerare le esigenze specifiche proprio relative alla materia in oggetto. Le Regioni potranno adottare una nuova procedura si accreditamento specifica per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio prevedendo obbligatoriamente una certificazione delle competenze ai sensi della norma UNI ISO 29990.2011 e un sistema di gestione secondo standard riconosciuti in Italia e negli altri Paesi) con valenza sull’intero territorio nazionale, in coerenza con il quadro normativo che già riconosce a livello nazionale gli attestati rilasciati dai diversi soggetti

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formativi accreditati nella singola Regione. Si ricorda, peraltro, che tutti i Profili Professionali, in attuazione delle specifiche Direttive UE introdotte in Italia con il D.Lgs. 13/2013, compresi quindi anche quelli degli Operatori della Prevenzione, devono essere resi coerenti al Quadro Europeo delle Competenze (EQF), in modo di consentire il reciproco riconoscimento tra gli Stati Europei e la libera circolazione dei Lavoratori e dei Professionisti. Si ritiene opportuno, infine, ricordare che per evitare le distorsioni e le vere e proprie violazioni del dettato normativo è indispensabile attivare controlli sulla formazione efficienti che non si limitino alla verifica formale della presenza degli attestati.È, infatti, necessario che i controlli siano mirati alla efficacia della formazione proprio nello spirito di quanto indicato nel primo comma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ...) e che vengano attivati controlli e adottati provvedimenti anche nei confronti dei soggetti formatori che svolgono queste attività senza disporre dei requisiti necessari e senza le necessarie autorizzazioni. dott. Norberto Canciani                            dott. Arnaldo Zaffanella Vice Presidente CIIP                     Coord. Gruppo Formazione Professionaleing. Giancarlo Bianchi Presidente CIIP Fonte: puntosicuro.it

Campi elettromagnetici: i rischi dei defibrillatori.

Un documento si sofferma sulla valutazione e prevenzione dei rischi dell’esposizione a campi elettromagnetici in ambito sanitario. Focus su valutazione dei rischi, criticità e misure di tutela nell’uso dei

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defibrillatori.Siena, 17 Giu – Attraverso il contenuto del documento “ Campi Elettromagnetici in ambito Sanitario: valutazione e prevenzione dei rischi”, a cura di A. Bogi, I. Pinto, N. Stacchini (AUSL 7 Siena Laboratorio Sanità Pubblica - Agenti Fisici) e D. Andreuccetti, N. Zoppetti (IFAC - Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” CNR Firenze), abbiamo presentato in questi mesi non solo il tema della valutazione dei rischi da campi elettromagnetici in ambito sanitario, ma anche i rischi e le misure di tutela correlate a vari  apparecchi elettromedicali.Apparecchi che possono esporre pazienti e operatori sanitari a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, come, ad esempio, elettrobisturi, apparati per diatermia e  apparati per la magnetoterapia.

Rimandando ad una lettura integrale del documento, ci soffermiamo oggi su un apparecchio di cui si è parlato spesso nel nostro giornale per la sua capacità di ristabilire una condizione cardiaca stazionaria in pazienti in condizione di arresto cardiaco o di fibrillazione ventricolare, attraverso l'applicazione di una scarica di corrente elettrica: il defibrillatore. Riportiamo le caratteristiche generali dei campi correlati all’ uso del defibrillatore:- “i defibrillatori sono di fatto sorgenti ‘non intenzionali’ di campo, cioè apparati il cui funzionamento non è legato all’emissione di campi elettrici o magnetici, che quindi può essere considerata un effetto indesiderato;- si tratta di sorgenti sia di campo elettrico sia di campo magnetico a bassa frequenza con forma d’onda impulsiva non ripetitiva (evento isolato). I campi sono emessi nell’istante corrispondente alla scarica;- l’intensità (di picco) dell’induzione magnetica in prossimità (pochi centimetri) dai cavi può essere dell’ordine delle decine di microtesla;- l’intensità (di picco) del campo elettrico in prossimità (pochi centimetri) dai cavi può essere dell’ordine delle centinaia di V/m;- dal punto di vista protezionistico, generalmente, il campo elettrico è più rilevante del campo magnetico”.  La maggior parte delle criticità attualmente riscontrabili nell’impiego dei defibrillatori, emerse nel corso dello studio che contiene i risultati di valutazioni del rischio da esposizione a campi elettromagnetici condotte nelle strutture sanitarie della Regione Toscana, sono relative ai presenti aspetti:

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- “i manuali di istruzioni degli apparati generalmente non riportano informazioni di sicurezza complete per la prevenzione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici per gli operatori e per l’eventuale ‘pubblico’ presente nello scenario di esposizione;- i controlli periodici di funzionalità dell’apparecchiatura non vengono svolti in idonei locali ad accesso regolamentato, rendendo possibili esposizioni a campi elettromagnetici di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione, talvolta anche esternamente al locale adibito alla verifica”. Riportiamo una sintesi dei risultati delle valutazioni effettuate:- “le distanze di rispetto dei livelli di riferimento per la popolazione e dei valori di azione per i lavoratori variano sulla base delle differenti tipologie costruttive”. Nel seguito ci si riferisce alle “distanze relative al campo elettrico che da questo punto di vista è risultato più critico del campo magnetico”;- nei casi analizzati “le distanze per il rispetto per la popolazione (confine Zona 0 - Zona 1) variano da 30 cm a circa 60 cm dai cavi, in relazione alle differenti tipologie di defibrillatori”;- nei casi noi analizzati “le distanze di rispetto per i lavoratori (confine Zona 1 - Zona 2) risultano comprese da 25 cm a 50 cm dai cavi;- la tecnologia dei macchinari misurati impone talvolta all'operatore di essere nella zona di superamento dei valori d'azione per i lavoratori; questo tuttavia non implica necessariamente un superamento delle restrizioni di base”. Concludiamo riportando alcune misure di tutela per gli operatori che utilizzano i defibrillatori e per tutti coloro che si trovano ad operare in prossimità di tali apparati in condizioni di macchinario acceso:- “tutti i lavoratori, anche se non direttamente addetti all’impiego del defibrillatore, che abbiano necessità di accedere all’area in prossimità dell’apparato ove si riscontra il superamento dei livelli di riferimento per la popolazione dovranno essere sottoposti ad una valutazione dell’idoneità di esposizione a campi elettromagnetici da parte del medico competente;- al fine di prevenire l’esposizione ai campi elettromagnetici di soggetti con controindicazioni, ed in applicazione di quanto prescritto dalla vigente normativa, dovrà essere affissa idonea segnaletica all’ingresso della sala di installazione”;- le “dimensioni del locale dove si effettua il trattamento e la collocazione del macchinario devono essere tali da garantire che l’area di superamento dei livelli di riferimento della popolazione sia ben contenuta all'interno del locale stesso;

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- qualora l’apparato sia utilizzato in ambiente esterno, o comunque al di fuori delle aree ad accesso regolamentato, gli operatori dovranno provvedere a mantenere gli altri lavoratori e le persone del pubblico ad idonea distanza (almeno 1 metro) dall’apparecchio, al fine di prevenire l’esposizione di soggetti con possibili controindicazioni all’esposizione a CEM;- i test di funzionalità dell’apparecchiatura in fase di verifica periodica o manutenzione dovranno essere condotti in un locale ad accesso regolamentato, tale da garantire che l’area di superamento dei livelli di riferimento della popolazione sia ben contenuta all'interno del locale stesso e vi sia apposta la cartellonistica di sicurezza”;- per gli operatori che utilizzano il defibrillatore o che “si trovano a operare nelle vicinanze degli stessi dovranno essere messe in atto le misure di tutela specifiche prescritte dalla vigente normativa ed in particolare: valutazione di idoneità all’esposizione a campi elettromagnetici da parte del medico competente e controlli sanitari periodici; formazione degli operatori sul rischio da esposizione a CEM e addestramento sulle idonee procedure di lavoro da adottare al fine di ridurre l’esposizione durate l’impiego del macchinario ed in particolare evitare di portare i cavi a diretto contatto con il corpo durante il trattamento;- la presenza di oggetti metallici in zone di campo intenso nei pressi dell’apparato deve essere trattata con cautela, tenendo presenti le eventuali avvertenze riportate nella documentazione e se necessario contattando il costruttore o il distributore;- tutti i lavoratori che hanno accesso alla sala di installazione degli apparati dovranno essere formati sugli effetti dell’esposizione e sulle controindicazioni all’esposizione”. Segnaliamo infine che in una tabella sono riportati, a titolo indicativo, i soggetti con “controindicazioni all’esposizione a campi elettromagnetici di intensità superiore ai livelli di riferimento per la popolazione”. (Articolo di Tiziano Menduto)  Il link del Portale Agenti Fisici (PAF). Regione Toscana, Ausl 5 Pisa, Ausl 7 Siena, IFAC, “ Campi Elettromagnetici in ambito Sanitario: valutazione e prevenzione dei rischi”, a cura di A. Bogi, I. Pinto, N. Stacchini (AUSL 7 Siena Laboratorio Sanità Pubblica - Agenti Fisici) e D. Andreuccetti, N. Zoppetti (IFAC - Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” CNR Firenze), novembre 2013 (formato PDF, 2.29 MB).    Fonte: puntosicuro.it

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Formazione alla sicurezza: considerazioni di merito e di metodo.

Cosa si intende per formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza?

In questo articolo ci riferiamo alla formazione erogata per assolvere l’obbligo definito dal d.lgvo 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011. L’articolo 2, comma 1, lettera aa) del “testo unico” definisce  la “formazione” come “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”. Allude quindi a non una singola attività, volta a realizzare un adempimento di tipo formale (magari prevalentemente diretto a evitare sanzioni), quanto a un vero e proprio insieme di iniziative finalizzate a permettere a ciascuno di accrescere le proprie conoscenze in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro, di migliorare le proprie capacità operative e soprattutto di aumentare la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e della protezione in ogni ambiente di lavoro. La condivisione di questo principio cardine tra tutte le figure (lavoratori, preposti,  dirigenti, medico competente, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) costituisce la prima e più efficace misura di prevenzione in quanto allinea gli insegnamenti erogati durante le attività formative “ufficiali” con la cultura diffusa nel luogo di lavoro e con l’organizzazione d’impresa. Se l’impegno aziendale è concentrato in altre direzioni, per esempio sulla produttività, e a questa priorità viene sacrificata la prevenzione, quello che i dipendenti percepiranno, al di là delle dichiarazioni di facciata, è che la sicurezza si può trascurare: quando c’è uno scollamento tra quanto viene detto e quanto viene agito, quello che passa realmente è ciò che viene fatto.

Lo scollamento tra quanto viene ufficialmente detto nelle aule e nelle convention e quanto poi realmente avviene durante il lavoro ha necessariamente delle ripercussioni sui comportamenti dei sottoposti e le contraddizioni si scaricano ai livelli inferiori, spesso proprio sui preposti, chiamati da un lato a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza e dall’altro a farle disattendere per privilegiare le esigenze produttive. O, in alcuni casi, a violarle essi stessi.

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 Per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, occorre dunque ridurre queste discrasie in quanto i risultati della formazione “formale” non possono che essere influenzati  dalla formazione  “informale” che percorre ogni attività presente nel posto di lavoro. Paradossalmente è questa formazione continua e pervasiva che orienta maggiormente gli atteggiamenti e di conseguenza i comportamenti delle persone. Nulla incide quanto la coerenza dei messaggi e l’esempio concreto, ripetuto e generalizzato.Dunque, se si vuole far crescere la cultura della sicurezza, ciascuno, coerentemente con il ruolo che ricopre, deve mandare un segnale non contraddittorio che contribuisca al rafforzamento di essa.Le norme indicano anche le caratteristiche che la formazione dovrebbe avere: sia nell’art. 37 del d. 81 che nell’accordo stato Regioni ricorrono gli aggettivi “sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”.Si tratta però di definizioni vaghe. Sufficienti rispetto a cosa? Adeguate a che? Questa ambiguità consegna la risposta all’interpretazione di chi progetta i percorsi formativi che, di conseguenza, risultano assai disomogenei tra loro. La formulazione stessa dei programmi che compare nell’Accordo Stato Regioni autorizza a privilegiare la sfera delle conoscenze a scapito della costruzione di atteggiamenti. Peraltro concentrarsi sulla trasmissione di contenuti risulta molto più facile che cercare di incidere sulla cultura delle persone. Nel primo caso basta padroneggiare gli argomenti o anche, semplicemente, preparare delle slides da snocciolare in aula. Nel secondo occorre confrontarsi con i discenti e con le loro cornici interpretative. Il savoir faire che si richiede ai formatori in questo caso è assai più complesso e articolato e comprende la capacità di ascoltare, di confrontarsi, di valorizzare le esperienze e le diversità, di comporre conflitti, di gestire le proprie e altrui emozioni. I contenuti cessano a questo punto di costituire il baricentro per l’azione formativa, ma divengono il pretesto per acquisire quel “deuteroapprendimento” cui faceva cenno Bateson. E quando si è imparato ad apprendere, questa competenza può essere trasferita da un contesto all’altro. Di conseguenza la formazione dovrebbe  essere giudicata sufficiente solo nel caso in cui abbia prodotto effetti abilitanti, cioè quando chi è stato coinvolto sia in grado di elaborare pensieri autonomi in materia di sicurezza,  di assumere

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comportamenti sicuri anche in situazioni non previste e di scegliere tra più opzioni comportamentali quelle adeguate a prevenire il rischio. Si dovrebbe definire “adeguata” una formazione che contribuisca a ridurre quell’80% di eventi indesiderati che continuano a verificarsi. Eventi, lo abbiamo già detto, dovuti all’errore umano. Un’apertura in questo senso si può scorgere nell’art. 3 dell’Accordo Stato Regioni ove si dice “la metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento” e specifica che è opportuno” garantire un equilibrio fra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni nonché lavori di gruppo… favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche … prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche…”Le indicazioni non sono precisissime e scontano probabilmente il fatto che nella stesura del testo dell’Accordo gli esperti di andragogia e i metodologi abbiano avuto poca o nessuna voce in capitolo. Leggendo il testo, si sente che a proposito di metodologie si è solo orecchiato, senza andare a fondo. Sarebbe infatti bastato un più preciso riferimento per esempio alla notissima teoria dell’Experiential Learning di David Kolb [1]per dare riferimenti operativi più chiari e per evitare  quell’enfatizzazione dei contenuti che inficia l’efficacia di molti interventi formativi in materia di sicurezza. Il decreto 81 sembra comunque alludere in qualche modo a una centratura sul ricevente, cioè a un’attenzione a rendere fruibile per i discenti quanto il docente dice, ove prescrive che il contenuto della formazione sia facilmente comprensibile per i lavoratori e che consenta loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  Lo stesso comma prosegue disponendo la “verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo” “ove la formazione riguardi lavoratori immigrati”.Le non confortanti rilevazioni della conoscenza della lingua italiana da parte di cittadini di madre lingua [2] suggeriscono se non di proporre una prova analoga per i lavoratori italiani almeno una  verifica iniziale della loro padronanza della lingua e una costante rilevazione della comprensione, soprattutto quando si faccia uso del linguaggio di precisione [3] o di sigle, acronimi ecc. Né i risultati

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dell’indagine Pisa [4] fanno sperare che ci si possa aspettare competenze maggiori da parte dei più giovani. (Articolo di Renata Borgato). [1] L'apprendimento esperienziale è un processo dove la costruzione della conoscenza avviene passando attraverso l'osservazione e la trasformazione dell'esperienza. Il ciclo è composto da  quattro differenti stadi, l’esperienza concreta, l’osservazione riflessiva, la contestualizzazione astratta e la sperimentazione attiva. Questi quattro stadi sostengono un processo di apprendimento efficace e completo. È possibile iniziare l'apprendimento da qualsiasi punto del ciclo, e ciascuno stadio ha bisogno di abilità diverse per essere svolto nel migliore dei modi. [2] Vedere in proposito, per esempio, le osservazioni del linguista Tullio De Mauro che, partendo da alcuni dati raccolti da due ricerche straniere dice che il 71% della popolazione si trova sotto il livello minimo di lettura e comprensione di un testo scritto in italiano di media difficoltà. Quindi secondo gli studi solo il 29% possiede gli strumenti linguistici per usare con padronanza la lingua nazionale. Il 5% non è in grado neppure di decifrare lettere e cifre, un altro 33% sa leggere, ma decifrare solo testi di primo livello su una scala di 5 ed è a forte rischio di regressione nell’analfabetismo, un ulteriore 33% si ferma a testi di 2° livello. Non più del 20% possiede le competenze minime per orientarsi e risolvere, attraverso l’uso appropriato della lingua italiana, situazioni complesse e problemi della vita quotidiana (fonte La Repubblica, 28/11/2011).[3] Con linguaggio di precisione qui si indica il linguaggio specifico di qualunque disciplina, adatto a esprimere in modo puntuale ed economico un concetto, utile per gli addetti ai lavori, ma non sempre immediatamente comprensibile per gli altri. [4] Secondo le rilevazioni Pisa (indagine internazionale promossa dall’OCSE per valutare il livello di istruzione degli adolescenti dei 65 principali paesi industrializzati) l’Italia è sotto la media OCSE:  1/5 degli studenti quindicenni italiani ha problemi con la lingua: Alla fine delle scuole superiori gli studenti dovrebbero capire l’articolo di fondo di un giornale, ma tra il 33 e il 40% degli studenti non capisce neppure i test Pisa, che pure sono più facili di esso. In particolare non capiscono le parole e i predicati verbali astratti (es. esimere, desumere)

Fonte: puntosicuro.it

Pronto soccorso e gestione delle emergenze nei cantieri edili.

Indicazioni sulla gestione delle emergenze e sui servizi di cantiere correlati. La normativa sul pronto soccorso aziendale, i presidi sanitari, gli addetti al primo soccorso, gli addetti alla prevenzione incendi e al

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servizio di evacuazione.Napoli, 16 Giu – Per affrontare un tema rilevante per la sicurezza nei cantieri edili come la gestione delle emergenze, ci soffermiamo su alcuni materiali didattici, in materia di “Organizzazione del cantiere”, pubblicati sul sito web del Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II e a cura del Prof. Fabrizio Leccisi.

Nella parte del materiale dedicata ai “servizi di cantiere” si indica che la gestione delle emergenze si attua “attraverso l’istituzione, da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria dei lavori dei servizi:- per la gestione delle emergenze;- di pronto soccorso;- antincendio;- di evacuazione dei lavoratori;- di salvataggio nei lavori in sotterraneo”.Si ricorda che gli addetti di questi servizi “sono lavoratori della ditta esecutrice dei lavori formati con idonei corsi a carico del datore di lavoro. Nel cantiere deve essere sempre assicurata la presenza di tali addetti”. Si segnala inoltre che il Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003, “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”, ha “classificato tutte le aziende ovvero le unità produttive in 3 gruppi individuati con le lettere A, B e C, fissando per ciascuno di questi gruppi l’organizzazione di pronto soccorso obbligatoria”. Per le aziende dei gruppi A e B sono previste le seguenti attrezzature:- “una cassetta di pronto soccorso, da eventualmente integrare sulla base dei rischi presenti e su indicazione del medico competente, se previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del S. S. N., della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi contenuti;- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S. S. N.”.Per le aziende di gruppo C le attrezzature sono invece:- “pacchetto di medicazione;- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S. S. N”.E in edilizia i vari gruppi risultano così definiti:

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- gruppo A: cantieri per lavori in sotterraneo di cui al DPR 20 Marzo 1956 n. 320; imprese con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;- gruppo B: imprese con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;- gruppo C: imprese con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A”.E in ogni cantiere devono dunque essere disponibili “i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure al lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Le attrezzature minime di equipaggiamento, i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso ed il materiale di primo soccorso, cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione, vanno tenuti in un posto pulito e conosciuto da tutti, riparato dalla polvere, ma non chiuso a chiave, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata per evitare perdite di tempo al momento in cui se ne ha bisogno”. Nel materiale didattico, che vi invitiamo a leggere integralmente, si indica la possibilità di istituire nei grandi cantieri anche altri posti di pronto soccorso e si segnala che è opportuno “valutare i presidi medico-chirurgici con il medico competente, se previsto, e con il sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alla particolarità dei lavori e sulla base dei rischi presenti in cantiere. I presidi devono, in tutti i casi, essere corredati da istruzioni complete sul corretto stato d’uso degli stessi e sui primi soccorsi da prestare all’infortunato in attesa del medico”. Dopo aver riportato indicazioni sul contenuto del pacchetto di medicazione e della cassetta di pronto soccorso, il documento universitario si sofferma sugli addetti alle emergenze. Se segnala che l’incarico di addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione e quello di addetto al primo soccorso “può essere ricoperto sia dal datore di lavoro titolare sia da un dipendente dell’impresa. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione”. E i vari addetti devono poi “essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate”.Questi sono i compiti degli addetti al primo soccorso:- “mantenere in efficienza i presidi medico aziendali, cassetta o pacchetto di

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pronto soccorso;- aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti;- intervenire in caso d’infortunio, evitando che l’infortunato venga soccorso in modo non corretto”. In particolare riguardo al servizio di pronto soccorso, si indica che in funzione della natura delle attività e delle dimensioni del cantiere, devono essere “presi i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso ed assistenza medica di emergenza, rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. All'attuazione di tali provvedimenti devono essere designati uno o più lavoratori incaricati, se non vi provvede direttamente il datore di lavoro. Per i lavori in sotterraneo e quelli esterni connessi, con più di 150 lavoratori per turno ed in quelli in cui, indipendentemente dal numero di lavoratori, vi è o sia probabile la presenza di gas infiammabili o esplodenti, il numero di lavoratori volontari idonei prescelti per operazioni di soccorso o di salvataggio deve essere non inferiore a 9, designando anche elementi di riserva. In tali cantieri devono essere tenuti disponibili almeno 4 autorespiratori con un numero adeguato di bombole di ossigeno di ricambio e gli altri mezzi di emergenza necessari”. Veniamo al servizio antincendio.Il documento universitario segnala che “in relazione al tipo di attività, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio devono essere individuate e messe in atto le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze conseguenti, nonché le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”. Chiaramente i dispositivi per combattere l'incendio “devono risultare adeguati ai rischi e facilmente accessibili ed utilizzabili”. Concludiamo parlando del servizio di evacuazione e salvataggio. Infatti sempre in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, vanno anche definite “misure che consentano ai lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, di cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro”. In particolare le misure “devono essere contenute in apposito piano di evacuazione, e devono essere individuati i soggetti incaricati della gestione di

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tale piano. Il piano di evacuazione deve essere reso noto a tutti i lavoratori interessati ed esposto in cantiere. I soggetti incaricati del servizio di evacuazione dei lavoratori nelle situazioni di pericolo grave ed immediato, devono accertarsi che tutti i lavoratori abbiano abbandonato i posti di lavoro o la zona di pericolo e mettere in atto le relative procedure di emergenza. Ricordiamo infine che alla formazione degli addetti al primo soccorso e alla designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio è dedicato l’ Interpello n. 2/2012 con risposta del 15 novembre 2012 da parte della Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008. E rimandiamo i lettori anche agli articoli relativi alle novità, in materia di primo soccorso, prevenzione degli incendi e evacuazione, contenute nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, “ Organizzazione del cantiere. Impianto di cantiere. I servizi di cantiere. Viabilità di cantiere”, materiale didattico a cura del Prof. Fabrizio Leccisi, a.a. 2015-2016 (formato PDF, 2.85 MB).

Fonte: puntosicuro.it