Legge 68/99 decreti attuativi del Ministero del Lavoro di Mario Conclave Seminario Cisl Firenze,...

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Legge 68/99decreti attuativi del Ministero del

Lavorodi

Mario ConclaveSeminario Cisl

Firenze, 26-27 gennaio 2000

adempimenti del Ministero del Lavoro

• Esoneri parziali (art.5, c.4)• Riepilogo denunce (art.9, c.6)• Fondo incentivi (art.13,c.8)• Regolamento esecuzione (art. 20)

esoneri parziali: operazioni

• Utilizzo esperienze precedenti• riqualificazione alle nuove disposizioni

normative• ridefinizione in termini di assetti istituzionali

decentrati

Oggetto del decreto

• esonero parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta

• le sedi, i criteri e le modalità per la loro concessione

Struttura dell’esonero

• Durata: a tempo determinato. • Il servizio dopo 6 mesi può proporre la

partecipazione ad iniziative di inserimento• pagamento delle 25 mila lire per dipendente per

giorno • modalità di versamento stabilite a livello regionale• decorrenza dal momento della presentazione

della domanda di autorizzazione

Caratteristiche delle attività

a) faticosità della prestazione lavorativa,

b) pericolosità connaturata al tipo di attività,

c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

Percentuali di esonero

Fino al 60%

Fino all’80 % : -per sicurezza e vigilanza, -trasporto privato -settori individuati da

decreto ministeriale.

Struttura dell’esonero

• Durata: a tempo determinato. • Il servizio dopo 6 mesi può proporre la

partecipazione ad iniziative di inserimento• pagamento delle 25 mila lire per dipendente per

giorno • modalità di versamento stabilite a livello regionale• decorrenza dal momento della presentazione

della domanda di autorizzazione

Fondo incentivi disabilifinalità

Definisce:• i criteri • le modalità per la ripartizione fra le regioni• i procedimenti per la concessione delle

agevolazioni

agevolazioni• Fiscalizzazioni totali e parziali degli oneri previdenziali ed

assicurativi fino ad 8 o 5 anni a seconda della riduzione della capacità lavorativa

• Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie:– alla trasformazione del posto di lavoro per i disabili con

RCL superiore al 50 per cento – per tecnologie di telelavoro – per la rimozione delle barriere architettoniche.

• Assicurazione INAIL e responsabilità civile dei tirocinanti assunti per un anno, rinnovabile per un altro anno

Soggetti beneficiari

• Datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo

• che stipulano una convenzione (art.11) con i servizi

• presentando un programma

Criteri di ripartizione

numero e qualità dei programmi finalizzati all’inserimento lavorativo mirato

verifica dell’effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l’integrazione lavorativa dei disabili,

conformità delle iniziative agli indirizzi definiti dall’Unione europea in materia di politica dell’impiego.

Programmi ammissibili

• diretti all’avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;

• che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile; • che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di

tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;

• che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro; • che favoriscano l’inserimento lavorativo delle donne disabili

Regolamento d’esecuzione: operazioni politiche

• Governo del passaggio tra vecchia e nuova disciplina per alcuni istituti normativi

• governo della transizione tra vecchie e nuove competenze istituzionali

• chiarimento di alcune questioni interpretative ed applicative

• integrazione normativa su base analogica

Regolamento d’esecuzione:contenuti 1

- Soggetti iscritti negli elenchi- Obbligo di riserva- Modalità di computo della quota di riserva ed Esclusioni- Sospensione degli obblighi- Compensazioni territoriali- Modalità di assunzioni obbligatorie- Avviamento- Graduatorie

Regolamento d’esecuzione:contenuti 2

– Sistema sanzionatorio– Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva– Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva– Disposizioni transitorie sulla validità delle convenzioni e delle

autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi– Gradualità– Cooperative sociali– Disposizioni finali

Nuove assunzioni ed obbligoda 15 a 35 dipendenti, per una nuova assunzione,

aggiuntiva si deve assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi In caso di una seconda nuova assunzione, l’obbligo di assunzione va adempiuto contestualmente .

Non sono nuove assunzioni:– le sostituzioni di lavoratori assenti con diritto

alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza,

– quelle dei lavoratori, che, cessati dal servizio siano sostituiti entro 60 giorni

– quelle effettuate ai sensi della legge n.68/99

Ulteriori esenzioni dall’obbligo

Le disposizioni per il personale viaggiante e navigante (art. 5, c. 2, L.68/99), si applicano ai datori di lavoro che operano:

• in regime di concessione o mediante convenzione,

• al settore del trasporto merci su strada

Organizzazioni non lucrativeIl personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni

amministrative( art.3, c.3) è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari

la quota di riserva si calcola sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative per:

• enti, associazioni di arte e cultura, istituti scolastici religiosi, senza scopo di lucro

• ex Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

.

esclusioni• contratto di formazione e lavoro,• apprendistato, • i reinserimento, con contratto di • lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice• lavoro a domicilio. • assunti per attività lavorativa all’estero,• per orfani ed assimilati, divenuti inabili sul lavoro

con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

Computabilità particolaricomputabili nella percentuale di riserva ed ascrivibili alla chiamata

numerica:• orfani ed assimilati, divenuti inabili sul lavoro con una riduzione della

capacità lavorativa pari o superiore al 60% per cento,(se l’inabilità non sia stata determinata da violazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro

• i lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.

I datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, che assumono un invalido superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità.

Avviamento privato

Richiesta di avviamento(entro 60 giorni dall’insorgenza

dell’obbligo)

Convocazione per ricerca di soluzione: qualifica simile o

convenzione art.11 e 12

Possibilità di aderire agli esoneri parziali

Se il datore senza motivazionio comunque entro 30 giorni

non si presentail servizio avvia

Permane la possibilità diconvenzioni ai sensi della

L.56/87

graduatorie

Rimangono in vigore quelle attuali senza distinzioni di categorie

Le regioni nel definire le graduatorie per i privati tengono conto, oltre che di propri criteri aggiuntivi:– anzianità di iscrizione negli elenchi;– condizione economica;– carico familiare;– difficoltà di locomozione nel territorio.

Categorie protette e computo

• Vengono computate nelle percentuali indicate dalla legge

• Per una fase transitoria di 24 mesi possono concorrere all’obbligo (in attesa della riforma della disciplina)

Validità delle convenzioni e le autorizzazioni

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento cessa l’efficacia di atti precedenti quali:

• convenzioni art. 17 e 25 L. 56/ 1987• esonero parziale,• compensazione territoriale• sospensione temporaneaNe vanno ridefiniti i contenuti con i servizi

Convenzioni con cooperative sociali.Requisiti

Requisiti delle cooperative sociali:• iscritte all’albo regionale da almeno un anno,• avere in corso altre attività oltre a quelle della

commessa. Requisiti del professionista disabile:• iscritto all’albo professionale da almeno un

anno.

Convenzioni con cooperative sociali.condizioni

Assunzione del disabile da parte del datore di lavoro.durata :• fino a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da

parte dei servizi competenti. • Ulteriore convenzione con percorso formativo su

conforme parere del Comitato tecnicoNella convenzione tutti gli obblighiIn caso di recesso, subentro del datore di lavoro

Ruolo di orientamento ed indirizzo

Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della legge n.68 del 1999,

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone apposite convenzioni–quadro nazionali

promuove la sottoscrizione di Protocolli d’intesa con le regioni e con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.