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Legge 68/99 decreti attuativi del Ministero del Lavoro di Mario Conclave Seminario Cisl Firenze, 26-27 gennaio 2000

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Legge 68/99decreti attuativi del Ministero del

Lavorodi

Mario ConclaveSeminario Cisl

Firenze, 26-27 gennaio 2000

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adempimenti del Ministero del Lavoro

• Esoneri parziali (art.5, c.4)• Riepilogo denunce (art.9, c.6)• Fondo incentivi (art.13,c.8)• Regolamento esecuzione (art. 20)

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esoneri parziali: operazioni

• Utilizzo esperienze precedenti• riqualificazione alle nuove disposizioni

normative• ridefinizione in termini di assetti istituzionali

decentrati

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Oggetto del decreto

• esonero parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta

• le sedi, i criteri e le modalità per la loro concessione

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Struttura dell’esonero

• Durata: a tempo determinato. • Il servizio dopo 6 mesi può proporre la

partecipazione ad iniziative di inserimento• pagamento delle 25 mila lire per dipendente per

giorno • modalità di versamento stabilite a livello regionale• decorrenza dal momento della presentazione

della domanda di autorizzazione

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Caratteristiche delle attività

a) faticosità della prestazione lavorativa,

b) pericolosità connaturata al tipo di attività,

c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

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Percentuali di esonero

Fino al 60%

Fino all’80 % : -per sicurezza e vigilanza, -trasporto privato -settori individuati da

decreto ministeriale.

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Struttura dell’esonero

• Durata: a tempo determinato. • Il servizio dopo 6 mesi può proporre la

partecipazione ad iniziative di inserimento• pagamento delle 25 mila lire per dipendente per

giorno • modalità di versamento stabilite a livello regionale• decorrenza dal momento della presentazione

della domanda di autorizzazione

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Fondo incentivi disabilifinalità

Definisce:• i criteri • le modalità per la ripartizione fra le regioni• i procedimenti per la concessione delle

agevolazioni

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agevolazioni• Fiscalizzazioni totali e parziali degli oneri previdenziali ed

assicurativi fino ad 8 o 5 anni a seconda della riduzione della capacità lavorativa

• Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie:– alla trasformazione del posto di lavoro per i disabili con

RCL superiore al 50 per cento – per tecnologie di telelavoro – per la rimozione delle barriere architettoniche.

• Assicurazione INAIL e responsabilità civile dei tirocinanti assunti per un anno, rinnovabile per un altro anno

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Soggetti beneficiari

• Datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo

• che stipulano una convenzione (art.11) con i servizi

• presentando un programma

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Criteri di ripartizione

numero e qualità dei programmi finalizzati all’inserimento lavorativo mirato

verifica dell’effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l’integrazione lavorativa dei disabili,

conformità delle iniziative agli indirizzi definiti dall’Unione europea in materia di politica dell’impiego.

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Programmi ammissibili

• diretti all’avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;

• che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile; • che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di

tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;

• che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro; • che favoriscano l’inserimento lavorativo delle donne disabili

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Regolamento d’esecuzione: operazioni politiche

• Governo del passaggio tra vecchia e nuova disciplina per alcuni istituti normativi

• governo della transizione tra vecchie e nuove competenze istituzionali

• chiarimento di alcune questioni interpretative ed applicative

• integrazione normativa su base analogica

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Regolamento d’esecuzione:contenuti 1

- Soggetti iscritti negli elenchi- Obbligo di riserva- Modalità di computo della quota di riserva ed Esclusioni- Sospensione degli obblighi- Compensazioni territoriali- Modalità di assunzioni obbligatorie- Avviamento- Graduatorie

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Regolamento d’esecuzione:contenuti 2

– Sistema sanzionatorio– Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva– Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva– Disposizioni transitorie sulla validità delle convenzioni e delle

autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi– Gradualità– Cooperative sociali– Disposizioni finali

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Nuove assunzioni ed obbligoda 15 a 35 dipendenti, per una nuova assunzione,

aggiuntiva si deve assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi In caso di una seconda nuova assunzione, l’obbligo di assunzione va adempiuto contestualmente .

Non sono nuove assunzioni:– le sostituzioni di lavoratori assenti con diritto

alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza,

– quelle dei lavoratori, che, cessati dal servizio siano sostituiti entro 60 giorni

– quelle effettuate ai sensi della legge n.68/99

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Ulteriori esenzioni dall’obbligo

Le disposizioni per il personale viaggiante e navigante (art. 5, c. 2, L.68/99), si applicano ai datori di lavoro che operano:

• in regime di concessione o mediante convenzione,

• al settore del trasporto merci su strada

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Organizzazioni non lucrativeIl personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni

amministrative( art.3, c.3) è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari

la quota di riserva si calcola sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative per:

• enti, associazioni di arte e cultura, istituti scolastici religiosi, senza scopo di lucro

• ex Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

.

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esclusioni• contratto di formazione e lavoro,• apprendistato, • i reinserimento, con contratto di • lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice• lavoro a domicilio. • assunti per attività lavorativa all’estero,• per orfani ed assimilati, divenuti inabili sul lavoro

con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

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Computabilità particolaricomputabili nella percentuale di riserva ed ascrivibili alla chiamata

numerica:• orfani ed assimilati, divenuti inabili sul lavoro con una riduzione della

capacità lavorativa pari o superiore al 60% per cento,(se l’inabilità non sia stata determinata da violazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro

• i lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.

I datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, che assumono un invalido superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità.

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Avviamento privato

Richiesta di avviamento(entro 60 giorni dall’insorgenza

dell’obbligo)

Convocazione per ricerca di soluzione: qualifica simile o

convenzione art.11 e 12

Possibilità di aderire agli esoneri parziali

Se il datore senza motivazionio comunque entro 30 giorni

non si presentail servizio avvia

Permane la possibilità diconvenzioni ai sensi della

L.56/87

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graduatorie

Rimangono in vigore quelle attuali senza distinzioni di categorie

Le regioni nel definire le graduatorie per i privati tengono conto, oltre che di propri criteri aggiuntivi:– anzianità di iscrizione negli elenchi;– condizione economica;– carico familiare;– difficoltà di locomozione nel territorio.

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Categorie protette e computo

• Vengono computate nelle percentuali indicate dalla legge

• Per una fase transitoria di 24 mesi possono concorrere all’obbligo (in attesa della riforma della disciplina)

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Validità delle convenzioni e le autorizzazioni

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento cessa l’efficacia di atti precedenti quali:

• convenzioni art. 17 e 25 L. 56/ 1987• esonero parziale,• compensazione territoriale• sospensione temporaneaNe vanno ridefiniti i contenuti con i servizi

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Convenzioni con cooperative sociali.Requisiti

Requisiti delle cooperative sociali:• iscritte all’albo regionale da almeno un anno,• avere in corso altre attività oltre a quelle della

commessa. Requisiti del professionista disabile:• iscritto all’albo professionale da almeno un

anno.

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Convenzioni con cooperative sociali.condizioni

Assunzione del disabile da parte del datore di lavoro.durata :• fino a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da

parte dei servizi competenti. • Ulteriore convenzione con percorso formativo su

conforme parere del Comitato tecnicoNella convenzione tutti gli obblighiIn caso di recesso, subentro del datore di lavoro

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Ruolo di orientamento ed indirizzo

Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della legge n.68 del 1999,

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone apposite convenzioni–quadro nazionali

promuove la sottoscrizione di Protocolli d’intesa con le regioni e con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.