“DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT APPROVATI IN VIA...
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“DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT :
APPROVATI IN VIA DEFINITIVA I DECRETI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI E DISOCCUPAZIONE”
“ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2015: L’INPS DETTA LE REGOLE PER FRUIRE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE (8.060,00 EURO ANNUI)”
È possibile richiedere il rimborso delle quote di Tfr maturate durante il periodo di CIG Straordinaria per le società sottoposte alle procedure concorsuali?
Trattamento di fine rapporto: TFR in busta paga già da Marzo 2015?
Patto di prova e categorie protette
N° 2 – 28 Febbraio 2015
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In evidenza
Decreti attuativi del Jobs Act: due sono definitivi, altri due attendono “i pareri”
Pag. 3
I chiarimenti dell’AE sulla Certificazione Unica
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Le istruzioni Inps per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015
Pag. 8
Il Ministero risponde
È possibile richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria per le società sottoposte alle procedure concorsuali?
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Dalla giurisprudenza
Patto di prova e categorie protette
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L’analisi
Trattamento di fine rapporto e pagamento mensile in busta paga
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Lo scorso 20 Febbraio il Consiglio dei Ministri
ha approvato in via definitiva i primi due
decreti attuativi del Jobs Act. Tali decreti,
che entreranno in vigore il giorno
successivo alla loro pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (e che quindi ad oggi
non sono ancora produttivi di effetti),
ridisegnano strutturalmente sia la
normativa in materia di licenziamenti che
quella in materia di trattamenti di
disoccupazione.
Il Governo, inoltre, in medesima data, ha
approvato altri due decreti attuativi della
legge delega: quello tanto atteso sul
riordino e la semplificazione delle tipologie
contrattuali e quello in materia di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Mentre i primi due provvedimenti sono
definitivi ed attendono come detto solo di
essere pubblicati in GU, questi ultimi due
dovranno ancora seguire l’iter previsto per
la loro approvazione definitiva, ossia essere
messi al vaglio delle Commissioni
Parlamentari, le quali, dovranno esprimere
un loro parere, che si precisa, non sarà
però vincolante per il Governo. Per la loro
entrata in vigore, e per conoscere i testi
nella loro versione definitiva (in quanto
potrebbero essere soggetti a modifiche
soprattutto in relazione al giudizio che
esprimeranno le Commissioni), bisognerà
quindi attendere che si esaurisca la
menzionata procedura.
Qui di seguito in estrema sintesi il contenuto
dei quattro provvedimenti (solo alcuni
cenni sui due ancora in via di
approvazione), soprattutto alla luce delle
modifiche apportate al testo iniziale dei
primi due decreti. Si ricorda alle Aziende
Clienti come il testo dei primi due
provvedimenti, ora definitivi, sia stato già
oggetto di analisi in Lavoro & Notizie n. 19
del 23 dicembre 2014, al quale quindi si
rimanda per un ulteriore approfondimento.
I primi decreti attuativi del Jobs Act in
materia di licenziamenti e
disoccupazione : ora si attende a
breve l’entrata in vigore
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Decreto legislativo contenente
disposizione in materia di licenziamenti in
previsione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti
Contratto a tutele crescenti
Il contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti è previsto dalla legge delega n.
183/2014, e prevede, appunto, tutele
crescenti (in relazione all’ipotesi di
licenziamento) per il lavoratore in funzione
della sua anzianità di servizio nell’azienda.
Mentre viene confermato che le nuove
tutele sono applicabili unicamente ai
lavoratori assunti a tempo indeterminato
dopo l’entrata in vigore del decreto, viene
ora previsto che le nuove regole del
contratto di lavoro a tutele crescenti si
applicano anche ai lavoratori trasformati
da tempo determinato a tempo
indeterminato in vigenza del
provvedimento. In caso di licenziamenti
discriminatori, e nulli, intimati in forma orale
è stata confermata la reintegrazione nel
posto di lavoro.
Con riferimento ai licenziamenti disciplinari
la reintegrazione invece resta solo
nell’ipotesi in cui sia stata accertata
l’insussistenza del fatto materiale
contestato. Negli altri casi, in cui si accerti
che non ricorrano gli estremi del
licenziamento per giusta causa, o
giustificato motivo, viene introdotta una
tutela risarcitoria certa, co mmisurata
all’anzianità di servizio.
La regola applicabile ai nuovi
licenziamenti è quella del risarcimento
crescente in relazione all’anzianità di
servizio.
Licenziamenti collettivi
Per i licenziamenti collettivi il decreto
conferma che anche in caso di violazione
delle procedure o dei criteri di scelta si
applica il regime dell’indennizzo
monetario (quindi il medesimo applicato
ai licenziamenti individuali).
Decreto legislativo contenente
disposizioni per il riordino della normativa
degli ammortizzatori sociali
Naspi
Il decreto introduce la Naspi, ossia la nuova
assicurazione sociale per l’impiego che
avrà efficacia per gli interventi di
disoccupazione che si verificheranno dal
1° maggio 2015. Il trattamento spetterà a
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tutti i lavoratori dipendenti che abbiano
perso l’impiego cumulando, però, almeno
13 settimane di contribuzione negli ultimi 4
anni, ed almeno 18 giornate di effettivo
lavoro negli ultimi 12 mesi. La durata della
prestazione viene fissata in un numero di
settimane pari alla metà delle settimane
contributive degli ultimi quattro anni di
lavoro. L’ammontare dell’indennità è
commisurato alla retribuzione e non può,
comunque, eccedere il massimale
previsto. Dopo i primi quattro mesi di
pagamento, la Naspi subisce specifiche
riduzioni, e la durata prevista è di un
numero di settimane pari alla metà di
quelle accreditate negli ultimi quattro anni
di lavoro.
Asdi
L’assegno di disoccupazione è stato
introdotto sperimentalmente per il 2015 e
sarà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi,
non avrà ancora trovato lavoro e si trovi in
condizioni di particolare necessità. La
durata dell’Asdi è prevista in sei mesi e
l’importo sarà pari al 75% della Naspi.
Dis-Col
Introdotta l’indennità di disoccupazione
anche per i co.co.co. iscritti alla Gestione
separata Inps, presupposto del
trattamento sono tre mesi di contribuzione
nel periodo compreso dal 1° gennaio
dell’anno precedente l’evento di
disoccupazione alla data del predetto
evento. Il suo importo è rapportato al
reddito e diminuisce del 3% a partire dal
quarto mese di erogazione. La norma ha
efficacia retroattiva, e spetterà ai
collaboratori titolari dei requisiti per gli
eventi verificatisi dal 1° gennaio 2015.
Decreto legislativo contenente il riordino
delle tipologie contrattuali
Per ciò che riguarda i contratti di
collaborazione a progetto, è stato previsto
che non potranno più essere posti in essere
a partire dall’entrata in vigore di tale
decreto, mentre sopravvivono quelli in
essere fino alla loro naturale scadenza. A
partire dal 1° Gennaio 2016 tutte le
collaborazioni coordinate e continuative
che saranno caratterizzate dall’esercizio di
attività con contenuto ripetitivo ed etero-
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organizzati dal datore di lavoro saranno
applicate le norme del lavoro subordinato.
Restano salve le collaborazioni
regolamentate da accordi collettivi
(esempio call-center) , stipulati dalle
organizzazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale.
Per ciò che riguarda, invece, il lavoro
accessorio sarà elevato il tetto dell’importo
per il lavoratore fino a 7.000,00 €. Vengono
superati i contratti di associazione in
partecipazione con apporto di lavoro ed il
job sharing. Novità sono previste anche in
materia di tempo determinato, lavoro
part-time ed il lavoro in somministrazione.
Decreto legislativo contenente
disposizioni in materia di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro
Il decreto interviene principalmente in
materia di congedo obbligatorio di
maternità con lo scopo di rendere più
flessibile la possibilità di fruirne in casi
particolari quali il parto prematuro o il
ricovero del neonato. Nel primo caso, i
giorni di congedo non goduti prima del
parto sono aggiunti al periodo successivo,
anche quando la somma dei due periodi
superi il limite complessivo dei cinque mesi.
Nel secondo caso, si prevede la possibilità
di usufruire di una sospensione del
congedo di maternità. È stato, altresì,
esteso l’arco temporale di fruibilità
massima del congedo parentale dagli
attuali otto anni di vita del bambino ai 12.
La fruibilità del congedo retribuito al 30% è
portata dai tre anni di età del bambino ai
sei anni. Mentre quello non retribuito dagli
attuali sei anni del bambino ai dodici anni.
I congedi di paternità, cioè la possibilità di
usufruire del congedo da parte del padre
nel caso in cui la madre sia impossibilitata
a fruirne, sono stati estesi a tutte le
categorie di lavoratori (attualmente il
congedo riguarda i soli lavoratori
dipendenti)
Leoni & Partners non mancherà di
aggiornare Le Aziende Clienti in merito
all’entrata in vigore dei primi due decreti
per i quali si attende la pubblicazione in
GU, nonché sull’iter di approvazione
definitiva degli ulteriori due provvedimenti.
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L’Agenzia delle Entrate, attraverso un
comunicato stampa del 12 Febbraio, ha
fornito dei chiarimenti in merito alla
Certificazione Unica 2015.
In tale comunicato l’Agenzia ha, infatti,
reso noto che per quest’anno, al fine di
semplificare la prima applicazione
dell’invio delle certificazioni, gli operatori
incaricati potranno scegliere se compilare
la sezione dedicata ai dati assicurativi Inail,
e se inviare, o meno, le certificazioni
contenenti esclusivamente redditi esenti.
Inoltre, sempre al fine di agevolare questa
fase sperimentale, è stato previsto (fermo
restando che tutte le certificazioni che
contengono dati utili all’elaborazione da
parte dell’Agenzia delle Entrate della
dichiarazione precompilata devono essere
inviate entro il 9 Marzo 2015) che le
certificazioni contenenti solo redditi non
dichiarabili attraverso il modello 730/4
(come ad esempio i redditi di natura
professionale percepiti da soggetti titolari
di partita iva), potranno essere inviate
anche dopo la perentoria scadenza,
senza l’applicazione di alcuna sanzione
(l’Agenzia delle Entrate non ha fornito un
termine preciso).
I chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate sulla Certificazione Unica 2015
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L’Inps, attraverso il messaggio n. 1144 dello
scorso 13 Febbraio, ha fornito alle aziende
le necessarie istruzioni per l’effettiva
fruizione dell’esonero contributivo previsto
dalla Legge di Stabilità 2015.
I datori di lavoro che hanno assunto, o
assumeranno fino al 31 Dicembre 2015,
lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, e che hanno quindi titolo, in
presenza dei requisiti di legge, all’esonero
contributivo, dovranno inoltrare all’Inps
una specifica istanza per ottenere le
necessarie autorizzazioni per beneficiare
dello sgravio già dal mese di Febbraio 2015
(sarà l’istituto ad effettuare in seguito le
dovute verifiche sulla legittimità del
beneficio).
L’Istituto chiarisce che qualora dovesse
verificarsi l’ipotesi in cui, in un determinato
mese, un datore di lavoro dovesse avere
diritto ad un beneficio, in termini
contributivi, superiore alla soglia massima
mensile pari a € 671,66, l’eccedenza potrà
essere recuperata nei mesi successivi,
fermo restando il rispetto della soglia
massima di esonero contributivo prevista.
Diversamente, i datori di lavoro agricoli
dovranno inoltrare telematicamente
all’Inps apposita istanza accedendo al
cassetto previdenziale aziende agricole,
attraverso il modello di comunicazione
“Assunzione Oti 2015”. Una volta inviato il
modulo, e ricevuta la comunicazione di
prenotazione positiva dell’Istituto, il datore
di lavoro agricolo dovrà, entro 14 giorni
lavorativi, comunicare all’Inps l’avvenuta
stipula del contratto di assunzione a tempo
indeterminato.
Le istruzioni Inps per la fruizione
dell’esonero contributivo previsto
dalla Legge di Stabilità 2015
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Il Mistero del Lavoro, attraverso il decreto
direttoriale n. 11/2015, ha apportato
alcune modifiche rispetto a quanto
inizialmente stabilito in relazione al bonus
occupazionale previsto nell’ambito del
programma Garanzia Giovani.
Le principali modifiche riguardano:
Il contratto di apprendistato
Nel primo decreto direttoriale n. 1709/2014
era stato previsto che l’incentivo non
potesse essere richiesto per le assunzioni
con contratto di apprendistato per la
qualifica ed il diploma professionale, di
alta formazione e di ricerca. Invece, a
seguito della modifica introdotta dal
decreto direttoriale n. 11/2015, anche i
datori di lavori che assumono giovani fino
ai 29 anni con queste particolari tipologie
contrattuale potranno invece accedere
all’incentivo.
Il contratto a tempo determinato
Diversamente da quanto inizialmente
stabilito, è stato previsto che il bonus possa
essere concesso anche qualora il rapporto
di lavoro a termine raggiunga la durata
minima prevista in di sei mesi attraverso
proroghe del contratto iniziale.
Cumulabilità del bonus
Viene ulteriormente stabilito come il bonus
occupazionale possa essere cumulato con
altri incentivi all’assunzione di natura
economica, o contributiva.
Modifiche al programma Garanzia
Giovani
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Il Garante per la protezione dei dati
personali è intervenuto in materia di
trattamento dei dati personali in ambito
sanitario.
Infatti, a seguito della segnalazione di un
paziente che lamentava una violazione
della privacy a causa della presenza su
una certificazione ospedaliera di
informazioni da cui si poteva evincere la
patologia di cui soffriva, il Garante ha
aperto un’istruttoria a seguito della quale
ha dettato alcuni principi da seguire per il
trattamento dei dati personali in ambito
sanitario.
In particolare, il Garante per la privacy ha
precisato che le certificazioni rilasciate ai
pazienti, o ai loro accompagnatori, per
attestare la presenza in ospedale e
giustificare, quindi, ad esempio, l’assenza
dal lavoro, devono essere generiche. Per
generiche s’intende che non debbono
indicare la struttura, o il reparto che ha
erogato la prestazione, il timbro con la
specializzazione del sanitario, o,
comunque, informazioni che possano far
risalire allo stato di salute o ad eventuali
patologie.
Vietate le informazioni sulle diagnosi
contenute nelle certificazioni
ospedaliere per le assenze dal lavoro
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Domanda:
“È possibile richiedere il rimborso delle
quote di trattamento di fine rapporto
maturate durante il periodo di Cassa
Integrazione Straordinaria per le società
sottoposte alle procedure concorsuali?”
Risposta:
“Al riguardo, acquisito il parere della
Direzione generale degli Ammortizzatori
Sociali, dell’INPS e il nulla osta dell’Ufficio
legislativo, si rappresenta quanto segue. Ai
fini della soluzione dei quesiti sollevati,
appare opportuno muovere dalla lettura
dell’art. 2120 c.c. secondo il quale:
- in ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato i prestatori hanno diritto
al trattamento di fine rapporto, ossia a
quella quota di retribuzione differita che
matura progressivamente nel corso dello
svolgimento del rapporto stesso (comma
1);
- in caso di sospensione della prestazione
di lavoro per infortunio, malattia,
gravidanza, puerperio, nonché in caso di
sospensione totale o parziale per
integrazione salariale, deve essere
computato ai fini del TFR l’equivalente
della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale
CIG Straordinaria: rimborso delle quote
di TFR anche se l’azienda è sottoposta
a procedura concorsuale?
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svolgimento del rapporto di lavoro
(comma 3). Dalle disposizioni in argomento
si evince che, in caso di Cassa Integrazione
sia ordinaria che straordinaria, le quote del
trattamento di fine rapporto maturano in
proporzione alla retribuzione calcolata
secondo il normale orario di lavoro,
comprensiva dunque anche di eventuali
compensi o indennità corrisposte in via
ordinaria. In proposito l’art. 2, comma 2, L.
n. 464/1972 stabilisce che “per i lavoratori
licenziati al termine del periodo di
integrazione salariale, le aziende possono
richiedere il rimborso alla cassa
integrazione guadagni dell’indennità di
anzianità, corrisposta agli interessati,
limitatamente alla quota maturata
durante il periodo predetto”.
Conseguentemente, in caso di cessazione
del rapporto al termine del periodo di
integrazione salariale, il datore di lavoro
può richiedere all’INPS il rimborso delle
quote di TFR che riguardano il periodo di
CIGS precedente alla cessazione stessa
(cfr. INPS mess. n. 23953/2009). Successive
note interpretative dell’Istituto hanno
chiarito che la possibilità di rimborso delle
quote di TFR è invece preclusa qualora sia
intervenuto un evento che interrompe la
continuità cronologica della sospensione
dal lavoro quale, ad esempio, la
rioccupazione presso la medesima
azienda (fatta eccezione per l’astensione
obbligatoria per maternità, le festività del
25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e che le
quote rimborsabili sono soltanto quelle dei
periodi integrati immediatamente
precedenti il licenziamento (INPS mess. n.
14963/2010). Si fa presente, inoltre, che ai
sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n.
223/1991, il datore di lavoro decade dal
diritto al rimborso delle suddette quote
nell’ipotesi in cui ponga il lavoratore in
mobilità nel periodo compreso tra la fine
del 12° mese successivo a quello di
emanazione del decreto di concessione
della CIGS, ex art. 2, comma 1 della
medesima Legge e la fine del 12° mese
successivo a quello del completamento
del programma di risanamento dell’unità
produttiva interessata ex art. 1, comma 2,
della L. n. 223. Ciò premesso, in risposta alla
primo quesito sollevato, si richiama quanto
chiarito dall’INPS con circ. n. 141/1992
secondo la quale, per i periodi di
concessione del trattamento straordinario
di integrazione salariale nei confronti di
aziende sottoposte a procedure
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concorsuali, ex art. 3 della L. n. 223/1991, il
diritto al rimborso delle quote di TFR matura
ai sensi dell’art. 2, comma 2, della citata L.
n. 464, in considerazione del fatto che la
concessione stessa presuppone la
continuità dei rapporti di lavoro. Qualora le
imprese di cui sopra collochino in mobilità i
propri dipendenti fuori dai limiti temporali
indicati all’art. 5, comma 6, resta
comunque fermo il diritto al rimborso delle
quote di TFR maturate durante il periodo di
concessione ex art. 3 della medesima
Legge, tenuto conto che gli effetti della
decadenza sopra citati non possono
estendersi oltre le ipotesi espressamente
previste, ovvero quelle di cui agli artt. 1 e 2,
della L. n. 223/1991 (INPS circ. n. 103/1995).
La disposizione di cui all’art. 5 citato riveste,
infatti, natura “sanzionatoria” e deroga
alla regola generale sancita dall’art. 2,
comma 2, L. n. 464/1972, perseguendo la
propria finalità solo laddove sia applicata
ai casi di crisi con prosecuzione dell’attività
aziendale e pertanto non potrà essere
applicata al di là dei casi espressamente
previsti; di conseguenza l’effetto
decadenziale non potrà esplicarsi con
riferimento ai casi di trattamento di
integrazione salariale concesso ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 223/1991. Si ritiene
tuttavia che la proroga per il secondo
anno della crisi aziendale per cessazione di
attività debba essere ricompresa nei casi
indicati dall’art. 5, comma 6, in quanto la
fonte normativa per l’approvazione dei
programmi di crisi per cessazione di attività
si rinviene nell’art. 1 della medesima L. n.
223/1991, mentre l’art. 1 della L. n. 291/2004
si limita a disciplinare la proroga per il
secondo anno di una fattispecie prevista
dalla L. n. 223/1991; la crisi per cessazione
di attività costituisce, infatti, una fattispecie
della causale di intervento per crisi
aziendale. In ordine ai periodi di eventuale
interruzione del flusso di cassa integrazione
salariale, appare opportuno invece
ricordare che anche con riferimento alle
imprese sottoposte a procedure
concorsuali la ripresa dell’attività
lavorativa può considerarsi quale evento
interruttivo della sospensione, derivandone
dunque l’impossibilità di ascrivere le quote
di TFR a carico della CIGS (cfr. INPS mess. n.
14963/2010). Per quanto concerne la terza
questione, si evidenzia che alla
dichiarazione di fallimento non
necessariamente consegue la cessazione
del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo
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solo laddove il curatore ritenga che non sia
possibile, nemmeno in parte, la
continuazione dell’attività dell’impresa. In
quest’ultima ipotesi non sembra dunque
che possano maturare ulteriori quote di
trattamento di fine rapporto.
Diversamente, nel caso di richiesta del
trattamento straordinario di integrazione
salariale concesso ai sensi dell’art. 3 della
L. n. 223/1991, sussiste la continuazione
reale e non fittizia del rapporto di lavoro
con l’impresa fallita fino al termine di
concessione del trattamento stesso. Nel
corso del periodo di fruizione della CIGS si
ritiene pertanto che continuino a maturare
le quote di TFR in applicazione dei principi
sopra enucleati con riferimento alle
società sottoposte a procedure
concorsuali.”
Fonte: Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
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A cura dell’Avv. Lidia Levantino
La Corte di Legittimità ha nuovamente
ribadito il consolidato principio secondo
cui, in pendenza di periodo di prova, il
recesso dell’imprenditore dal rapporto di
lavoro stipulato con una lavoratrice
assunta tra le categorie protette ex Legge
2 aprile 1968 n. 482 non richiede né
l’adozione della forma scritta, né una
specifica ed esauriente motivazione, non
trovando applicazione la disciplina del
licenziamento individuale.
A tali conclusioni è pervenuta la Corte di
Cassazione definitivamente
pronunciandosi sull’impugnazione del
licenziamento effettuata da parte di una
lavoratrice appartenente a categoria
protetta assunta presso l’Ospedale di
Roma con mansioni di addetta alle pulizie
e contratto di lavoro a tempo
indeterminato con patto di prova di sei
mesi.
I Giudici hanno sancito che “nell’ipotesi di
patto di prova, legittimamente stipulato
con uno dei soggetti protetti assunti in base
alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il recesso
dell’imprenditore durante il periodo di
prova è sottratto alla disciplina limitativa
del licenziamento individuale per quanto
riguarda l’onere dell’adozione della forma
scritta e non richiede pertanto una formale
comunicazione delle ragioni di recesso. In
sostanza la manifestazione di volontà del
datore di lavoro, in quanto riferita
all’esperimento in corso, si qualifica come
valutazione negativa dello stesso e
comporta, senza necessità di ulteriori
indicazioni, la definitiva e vincolante
identificazione della ragione che giustifica
l’esercizio del potere di recesso”
(Cfr. Cass Civ., Sez. Lav., S. n. 469 del
14/01/2015).
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In tale trattazione approfondiamo un
istituto che da sempre ha rivestito
importanza strategica per i lavoratori,
trattandosi di fatto di “retribuzione”,
sebbene differita: il Trattamento di fine
rapporto. Lo trattiamo principalmente alla
luce delle novità previste in materia dalla
Legge di Stabilità 2015, le quali
dovrebbero, a seguito dell’approvazione
definitiva delle linee guida del Governo,
riconoscere la possibilità ai lavoratori di
scegliere l’erogazione mensile del TFR.
Verranno quindi definite le modalità di
erogazione mensile del TFR, prevista come
detto (e salvo rinvii) a decorrere dal mese
di Marzo 2015. L’erogazione riguarderà la
quota mensile maturanda, e potrà essere
mensilmente inserita nella busta paga dei
lavoratori che ne faranno espressa
richiesta (qualora gli stessi siano titolari di
un’anzianità aziendale di almeno 6 mesi). Il
Consiglio di Stato, nella seduta del 20
Febbraio 2015, ha dato il suo parere
positivo alla bozza di decreto che il
Governo ha posto alla sua attenzione per
ottenerne il via libera, non astenendosi
però dall’invitare i Ministeri competenti a
fare opportune riflessioni su alcuni
importanti aspetti, come ad esempio quelli
che hanno ad oggetto i riflessi sull’intero
sistema pensionistico.
Il Decreto, nella sua attuale versione, la
quale potrebbe essere ancora oggetto di
revisione da parte del Governo, pur
avendo di fatto ormai terminato il suo iter
istituzionale, potrebbe, se approvato a
breve in via definitiva, già produrre i suoi
effetti sulle buste paga di Marzo 2015.
In sintesi, il provvedimento precisa che:
- I soggetti interessati sono i lavoratori
dipendenti del settore privato che
hanno un rapporto di lavoro in
essere da almeno 6 mesi presso il
medesimo datore di lavoro;
- Sono esclusi i lavoratori domestici,
quelli del settore agricolo, gli
operanti presso datori di lavoro
sottoposti a procedure concorsuali o
presso aziende in crisi, i lavoratori
che percepiscono già il TFR
mensilmente per effetto di
disposizioni di legge e di CCNL (le
TFR da Marzo in busta paga?
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quali possono prevedere anche
l’accantonamento del TFR presso
soggetti terzi), i lavoratori interessati
da procedure di cassa integrazione
straordinaria (anche in deroga);
- I datori di lavoro, per compensare la
loro minore liquidità aziendale,
potranno accedere ad un
finanziamento bancario il cui tasso
non potrà essere superiore a quello
della rivalutazione del TFR (in questo
caso il pagamento slitterà di tre mesi
rispetto alla data di presentazione
dell’istanza;
- Il datore di lavoro non potrà mai
rifiutarsi di erogare il TFR mensile,
salvo si tratti di lavoratori che lo
abbiano in precedenza dato il TFR in
garanzia in funzione di finanziamenti;
- Il conteggio del TFR è quello stabilito
dalla legge e dai CCNL, e sarà
assoggettato a tassazione ordinaria.
Nelle more dell’approvazione definitiva del
provvedimento, si riporta qui di seguito una
sintesi normativa della disciplina del TFR.
1 Nella retribuzione corrente rientrano, ad esempio, la retribuzione mensile, i compensi per lavoro straordinario, ovvero tutte quelle somme la cui
“La disciplina del TFR”
Il Trattamento di fine rapporto costituisce
un’importante quota della retribuzione
che i lavoratori dipendenti, sia a tempo
determinato che indeterminato,
percepiscono al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.
È, altresì, una forma di retribuzione differita,
da distinguersi, dunque, dalle quote di
retribuzione corrente1, in quanto,
nonostante la maturazione mensile, la sua
corresponsione si verifica in sede di
cessazione del rapporto di lavoro.
La norma cui fare riferimento per la
definizione del Trattamento di fine
rapporto è l’art. 2120 c.c., che lo definisce
come la somma che il dipendente
percepisce alla cessazione del rapporto di
lavoro quale risultato di un articolato
procedimento.
Come noto, trascorsi sei mesi
dall’assunzione, tutti i lavoratori dipendenti
debbono scegliere se destinare il proprio
maturazione avviene nel periodo di paga e la cui corresponsione si verifica al termine del periodo di paga stesso.
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Trattamento di fine rapporto, ed in caso di
mancata scelta entro tale termine, trova
applicazione il meccanismo del silenzio-
assenso con la conseguente adesione
tacita alla previdenza complementare.
Qualora il lavoratore decida di lasciare il Tfr
in azienda, questo viene gestito in maniera
diversa a seconda che l’azienda occupi
più, o meno, di 50 dipendenti. Il datore di
lavoro deve comunicare all’Inps la
dimensione occupazionale dell’azienda, e
qualora fosse superiore ai 50 dipendenti
deve versare il Tfr dei propri dipendenti al
Fondo tesoreria costituito presso l’Inps
(FTINPS).
Nel caso in cui il lavoratore, sempre entro i
sei mesi dall’assunzione, decidesse di
trasferire il Tfr ad un Fondo di previdenza
complementare, egli ha l’onere di indicare
il Fondo ed il datore di lavoro deve versare
il Tfr a partire dal secondo mese successivo
a quello della consegna del modello di
scelta.
L’attuale disciplina del Trattamento di fine
rapporto ha sostituito, dal giugno 1982, il
previgente istituto dell’indennità di
anzianità. Si trattava di un’indennità
quantificata sulla base dell’ultima
retribuzione percepita dal lavoratore
moltiplicata per il numero di anni di servizio
prestati dallo stesso.
Attualmente, come noto, il Trattamento di
fine rapporto viene corrisposto al
lavoratore una sola volta nella vita
lavorativa, nel momento della cessazione
del rapporto di lavoro. È, però, altresì
prevista, dall’art. 2120 c.c. la possibilità per
il lavoratore dipendente di richiedere
l’erogazione di un’anticipazione del Tfr in
costanza di rapporto. Il codice civile
individua delle specifiche condizioni in
base alle quali può essere concessa
l’erogazione anticipata di parte del
Trattamento di fine rapporto. Si tratta di
limiti che, da una parte, tutelano il
lavoratore in quanto obbligano il datore di
lavoro ad erogare la somma in caso di
soddisfazione dei requisiti minimi richiesti
dalla legge; le condizioni che, invece,
possono essere considerate a tutela del
datore di lavoro sono due:
1. Il lavoratore richiedente deve possedere
almeno otto anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro;
2. L’importo dell’anticipazione richiesta non
deve superare il 70% del trattamento cui il
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lavoratore avrebbe avuto diritto se
avesse cessato il suo rapporto di lavoro
alla data della richiesta.
L’art. 2120 c.c. prevede che le richieste
presentate dai lavoratori debbano essere
soddisfatte annualmente:
- Entro i limiti del 10% degli aventi titolo
(lavoratori con almeno otto anni di
anzianità);
- Nella misura del 4% del numero totale dei
dipendenti.
Inoltre, la richiesta di anticipazione deve
essere giustificata dalla necessità di:
- Spese sanitarie per terapie ed interventi
straordinari riconosciuti dalle strutture
pubbliche competenti;
- Acquisto della prima casa per sé o per i
propri figli;
- Estensione dell’applicabilità della norma
a tutela di esigenze di altri soggetti;
- Fruizione dei congedi parentali, di
formazione e di formazione continua.
Nel caso in cui il datore di lavoro si trovi di
fronte a più richieste di anticipazione e non
sia nelle condizioni, o non voglia,
soddisfare tutte le richieste predette potrà
adottare dei criteri di priorità. I contratti
collettivi possono prevedere tali criteri di
priorità, ed in assenza di una previsione in
tal senso, in assenza di una diversa
disposizione del regolamento aziendale, si
ritiene corretta l’adozione del criterio
cronologico.
Leoni & Partners renderà nota alle Aziende
Clienti l’efficacia del provvedimento
attuativo (erogazione mensile del TFR)
quando il Decreto sarà definitivo ed
effettivamente in vigore, in modo tale da
permettere ai lavoratori titolari del diritto di
esercitarlo tempestivamente e nei termini
previsti dalla legge.
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Le principali innovazioni contrattuali per il mese di Marzo 2015
Si riporta una tabella riepilogativa dei principali CCNL i cui accordi prevedono innovazioni
contrattuali con riferimento al mese di Marzo 2015, che qui di seguito si elencano.
CENTRI ELABORAZIONE DATI
MINIMI RETRIBUTIVI; DECORRENZA E DURATA
CARTAI (PICCOLA INDUSTRIA) MINIMI RETRIBUTIVI
ALIMENTARI (ARTIGIANATO) ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
GRAFICI, EDITORIALI (PICCOLA INDUSTRIA)
MINIMI RETRIBUTIVI
LATERIZI (PICCOLA INDUSTRIA) MINIMI RETRIBUTIVI
COMMERCIO (FINO A 14 DIPENDENTI)
MINIMI RETRIBUTIVI
TESSILI (ARTIGIANATO)
UNA TANTUM
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ARRETRATI
LAPIDEI (INDUSTRIA) COMMISSIONI PARITETICHE