LE SUCCESSIONI LEGITTIME

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LE SUCCESSIONI LEGITTIME. Ha titolo nella legge PRESUPPOSTI : MANCANZA DI TESTAMENTO: la successione legittima è esclusa solo in presenza di una vocazione testamentaria a titolo universale in tutta l’eredità o in una quota di essa. - PowerPoint PPT Presentation

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LE SUCCESSIONI LEGITTIME

• Ha titolo nella legge• PRESUPPOSTI:1. MANCANZA DI TESTAMENTO: la

successione legittima è esclusa solo in presenza di una vocazione testamentaria a titolo universale in tutta l’eredità o in una quota di essa.

2. TITOLO A SUCCEDERE: vincolo coniugale; vincolo di parentela legittima; vincolo di parentela naturale; in via suppletiva, in mancanza di successibili legati da vincolo familiare, rapporto di cittadinanza con lo Stato.

FONDAMENTO E FUNZIONE DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA• Tutela della famiglia come entità sociale e

degli interessi dei suoi singoli componenti• Altre teorie:

teoria della presunta volontà del de cuius); teoria della comunione familiare

SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE TESTAMENTARIA• Principio di sussidiarietà della successione

legittima rispetto alla successione testamentaria

• Preminenza della successione testamentaria• La successione legittima può coesistere con

quella testamentaria• Due distinte delazioni oppure un’unica

delazione complessa fondata su titoli diversi ?

SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE NECESSARIA• Debbono considerarsi due specie dello stesso

genere perché hanno in comune sia il fondamento (tutela della famiglia) che il titolo costitutivo (la legge).

• DIFFERENZA DI CARATTERE OGGETTIVO: la successione legittima ha per oggetto soltanto il relictum, mentre i diritti successori dei legittimari si calcolano aggiungendo al relictum (meno i debiti) il donatum (riunione fittizia dei beni, diretta a ricostruire il patrimonio del de cuius)

L’ACCRESCIMENTO NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA Art. 522 cod. civ.

Devoluzione nelle successioni legittime. — 1. Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (c. 467 ss.) e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

… SEGUE• Disciplina la devoluzione della quota di eredità

o dell’eredità che è stata oggetto di rinuncia distinguendo:il rinunciante è l’unico chiamato: rappresentazione, se ricorrono i presupposti, altrimenti successione legittimail rinunciante non è l’unico chiamato: la devoluzione della quota rinunciata avviene secondo la rappresentazione (se il rinunciante è figlio o fratello del de cuius) ovvero a favore degli ascendenti se il rinunciante è il genitore del de cuius; non ricorrendo le ipotesi precedenti, vi è accrescimento

LE CATEGORIE DEI SUCCESSIBILI Prima della riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio

1975, n. 151): discendenti legittimi, ascendenti legittimi, collaterali, parenti naturali, coniuge, Stato.

Dopo la riforma: coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti, Stato.

Art. 565 >>> Corte Cost. 4 luglio 1979, n. 55/ Corte Cost. 12 aprile 1990, n. 184

Corte Cost. 310/1989 ha escluso l’equiparabilità del convivente di fatto al coniuge ai fini del godimento dei diritti successori

Lettura definitiva dell’art. 565 “Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti, ai fratelli e sorelle naturali, anche unilaterali, e allo Stato…”

LA SUCCESSIONE DEL CONIUGE La riforma del diritto di famiglia ha messo

al primo posto il coniuge superstite, il più tutelato fra tutti i chiamati all’eredità

Ius civile romano: la concezione della famiglia portava all’esclusione della vocazione legittima del coniuge per evitare che il patrimonio del pater familias venisse attribuito, sia pure in parte, a degli estranei.

Codice civile 1865: attribuiva al coniuge superstite una quota in usufrutto o in proprietà a seconda del concorso con altri chiamati

Presupposti: rapporto di matrimonio almeno putativo che non sia stato sciolto per divorzio.

Art. 584 comma 2, il coniuge putativo è escluso dalla successione quando la persona della cui eredità si tratta è legato da valido matrimonio al momento della morte

IL CONIUGE DIVORZIATO Perde ogni diritto successorio e conserva solo

il diritto ad un assegno periodico (esigenze solidaristiche)

Coniuge separato con addebito >>> assegno di natura alimentare

IL CONIUGE EREDE 583. Successione del solo coniuge. —

1. In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità

581. Concorso del coniuge con i figli.1. Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità (c. 5402), se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi

582. Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. — 1. Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità (1).

LEGATO DI ABITAZIONE DELLA CASA FAMILIARE Ha ad oggetto il diritto di abitazione sulla

casa familiare e di uso sui mobili che la corredano (è previsto e disciplinato nell’ambito della successione necessaria ma sono unanimemente riconosciuti anche in quella legittima)

LA SUCCESSIONE DEI DISCENDENTI 566. Successione dei figli legittimi e

naturali. 1. Al padre ed alla madre succedono (c. 581) i figli legittimi e naturali (lo status si acquista con il riconoscimento volontario da parte del genitore e con la dichiarazione giudiziale) in parti uguali (c. 687). 2. Si applica il terzo comma dell'art. 537 >>> DIRITTO DI COMMUTAZIONE

567. Successione dei figli legittimati e adottivi. — 1. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (la legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori dal matrimonio la qualità di figlio legittimo) e gli adottivi (si tratta dell’adozione di persone maggiori di età). La legittimazione può avvenire o per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice 2. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

LA SUCCESSIONE DEGLI ASCENDENTI Vengono a successione qualora manchi

l’intera linea retta discendente 568. Successione dei genitori. — 1. A

colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (c. 467 ss.), succedono (c. 582) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive (c. 538) .

570. Successione dei fratelli e delle sorelle. — 1. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono (c. 582) i fratelli e le sorelle in parti uguali.2. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

SUCCESSIONE DELLO STATO 586. Acquisto dei beni da parte dello

Stato. 1. In mancanza d'altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato (cost. 424). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione (c. 459) e non può farsi luogo a rinuncia (c. 519).2. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (c. 490 ).