Le donazioni e gli istituti giuridici a tutela dell’eredità · delle rispettive quote legittime...

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VISION

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Le donazioni e gli istituti giuridici a tutela dell’eredità - Guida alla pianificazione successoria

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Guida alla pianificazione successoria: di cosa parliamoQuesto documento ti consentirà di comprendere il ruolo delle donazioni nell’ambito della pianificazione successoria, evidenziando il loro impatto civilistico e fiscale nella misurazione dell’asse ereditario.

OBIETTIVO

Il documento ti illustrerà:

1. cosa si intende per donazione a livello civilistico

2. che cos’è la collazione e come funziona

3. che cos’è la riduzione e come funziona

In più per te, una appendice con ulteriori dettagli sulla materia.

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1. DONAZIONE

La donazioneLa donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769 c.c.).

È colui che compie l’atto di liberalità. La “capacità di donare” è regolata dai principi

generali: non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati, gli incapaci naturali.

Le persone giuridiche possono invece donare, purché tale capacità sia ammessa dal loro statuto o

dall’atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite.

È colui che riceve l’attribuzione patrimoniale; anche le persone giuridiche e gli enti non

riconosciuti hanno la capacità di ricevere (senza che sia più necessaria l’autorizzazione amministrativa).

DONANTE DONATARIO

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1. DONAZIONE

Tipologie di donazione e requisiti formaliLa donazione richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico notarile. Se i beni donati sono mobili, richiede la menzione del loro valore nel corpo dell’atto o in atto a parte. Il donatario deve esprimere la propria accettazione per iscritto nell’atto notarile oppure può esprimerla successivamente in un atto scritto separato e successivo alla donazione.

Si intende donazione di bene mobile di modico valore.

In tal caso la forma pubblica è sostituita dalla consegna del bene.

Si realizza con un mezzo diverso da quello abituale. In altri termini il donante

realizza l’effetto della donazione attraverso un negozio giuridico (o una

combinazione di negozi) diversi da quello tipico (donazione diretta).

1. DONAZIONE MANUALE 2. DONAZIONE

INDIRETTA

Esempi di figure di donazione sono:

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Donazione indiretta e donazione simulataOccorre distinguere tra la donazione indiretta e quella simulata. Per quest’ultima si intende un negozio in cui si maschera la donazione. Un esempio è la compravendita in assenza di controprestazione.

1. DONAZIONE

Di seguito alcuni esempi di donazioni indirette:

DONAZIONI INDIRETTE

IL VERSAMENTO DI SOMME SU

CONTI CORRENTI COINTESTATI

LA RINUNCIA A DIRITTI REALI O

DI CREDITO

LA REMISSIONE DI UN DEBITO

IL PAGAMENTO DI UN DEBITO ALTRUI

L’ACQUISTO DI BENI FATTO CON DENARO

PROPRIO A NOME DI ALTRI

I PREMI DELLE POLIZZE*

N.B. “La vendita a prezzo di favore” rappresenta un negozio misto con donazione dove, tramite il compimento di un unico negozio, si realizzano gli effetti di due o più negozi di cui almeno un effetto è quello tipico della donazione (indiretta).

* Secondo l’interpretazione civilistica.

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Le donazioni e la collazioneL’art. 737 c.c. dispone che le donazioni (anche quelle indirette) siano soggette a collazione. Ma cosa si intende per collazione? È necessaria una premessa…

2. COLLAZIONE

La divisione ereditaria ha per oggetto, normalmente, i “beni relitti” (c.d. relictum).Nel caso in cui esistano eredi legittimari, che siano discendenti o coniuge del de cuius,

nel patrimonio da dividere rientrano anche i beni donati ad alcuni di tali coeredi, detti collatizi*. La collazione impone infatti al coniuge e ai discendenti, che rivestano la qualità di eredi,

di conferire tutto ciò che hanno ricevuto in donazione dal de cuius.

La collazione è quindi un istituto giuridico attraverso il quale tutti i beni donati agli eredi collatizi vanno ricondotti nella massa

dei beni comuni per poi procedersi alla divisione in proporzione delle rispettive quote legittime o testamentarie.

* Con la sola eccezione di quelle donazioni escluse dalla legge o dalla espressa dispensa del donante.

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Presupposti per la collazioneÈ confermato dalla Corte di Cassazione che l’istituto della collazione trova il suo fondamento nella presunzione che il de cuius consideri le donazioni fatte a ognuno dei discendenti o al coniuge come una semplice anticipazione (in acconto o a saldo) dell’eredità, e non come una attribuzione preferenziale.

2. COLLAZIONE

che vi siano più eredi

che almeno uno di loro sia stato beneficiato dal de cuiuscon una donazione

che non vi sia nella legge, o non sia stata fatta dal de cuius, dispensa della donazione dalla collazione

Presupposti della collazione sono:

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Soggetti tenuti alla collazioneSolo con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ne ha radicalmente rafforzato la posizione successoria, il coniuge è divenuto soggetto della collazione ereditaria.

2. COLLAZIONE

I soggetti tenuti alla collazione sono coloro che:

rivestono la qualità di figlio, di discendente, o di coniuge

abbiano ricevuto donazioni o assegnazioni soggette a collazione

assumano la qualità di erede

N.B. La rinuncia alla qualità di erede costituisce l’unica maniera di sottrarsi alla collazione. Eliminata la collazione con la rinuncia all’eredità, la donazione resta pienamente valida ed efficace, con il solo limite della intangibilità delle quote di riserva degli altri legittimari. Sarebbe quindi logico (anche se non frequente come ci si attenderebbe) che il donatario rinunci all’eredità, ogniqualvolta la donazione ricevuta ecceda il valore della quota che gli spetterebbe come erede.

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Oggetto della collazioneOggetto della collazione è tutto ciò che i collatizi abbiano ricevuto, sia direttamente che indirettamente, per donazione, dal de cuius. Il bene donato potrebbe però essere deteriorato o addirittura perito o, per converso, aver subito dei miglioramenti.

2. COLLAZIONE

Occorre quindi distinguere tali casistiche:

Beni periti o consumati

La cosa perita è soggetta a collazione soltanto nell’ipotesi di perimento per causa imputabile al donatario. Diversa è la consumazione dei beni dei quali si può fare uso solo consumandoli: si effettua, in tal caso, la collazione del valore che tali beni avrebbero avuto al momento dell’apertura della successione

Bene che ha avuto miglioramenti

Le migliorie apportate dal donatario (o anche dal suo acquirente) vanno detratte, nei limiti del loro valore al tempo dell’apertura della successione, così come le spese straordinarie non dovute a colpa del donatario

Bene che ha subito deterioramenti

I deterioramenti successivi alla donazione non vanno considerati, qualora siano imputabili a colpa del donatario. Resta invece irrilevante il normale deterioramento delle cose che con l’uso si deteriorano, il cui valore è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano

N.B. Con riguardo ai frutti e agli interessi dei beni donati essi sono dovuti dal giorno dell’apertura della successione.

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Spese rientranti nella collazione

2. COLLAZIONE

PER ASSEGNAZIONIA CAUSA DI

MATRIMONIO*

Sono soggette a collazione le spese fatte dal de cuius:

PER AVVIARE GLI EREDI

ALL’ESERCIZIODI UN’ATTIVITÀ PRODUTTIVA O

PROFESSIONALE**

PER PREMI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA IN LORO FAVORE

PER PAGARE I DEBITI DEGLI

EREDI, SEMPRE CHE IL DEBITO SIA EFFETTIVAMENTE

DELL’EREDE

* Escluse però le spese nuziali che non eccedano la misura ordinaria.** Escluse le spese per il mantenimento e l’educazione e le spese ordinarie per l’istruzione artistica e professionale.

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L’azione di riduzioneLa riduzione è un’azione personale che rende inefficaci le donazioni o le disposizioni testamentarie compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario, quindi in violazione della quota di riserva a lui spettante ex lege.

3. RIDUZIONE

L’azione di riduzione si caratterizza per una triplice impugnativa, a seconda della fase e dei soggetti nei confronti dei quali viene esperita:

azione di riduzione in senso stretto

azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte

azione di restituzione promossa contro gli eventuali terzi subacquirenti

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L’azione di riduzione in senso strettoL’azione di riduzione, che può essere promossa solo dagli eredi legittimari, ha a oggetto la disposizione liberale, ovvero:

3. RIDUZIONE

1. La donazione 2. L’istituzione d’erede 3. Il legato*

Ciò avviene in base a principi civilistici (artt. 558 e 559 c.c.), in base ai quali:

IN PRIMO LUOGO SI RIDUCONO LE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

SUCCESSIVAMENTE L’ULTIMA DONAZIONE EFFETTUATA

POI SI RISALE VIA, VIA ALLE DONAZIONI ANTERIORI…

L’AZIONE DI RIDUZIONE È VOLTA A FAR DICHIARARE L’INEFFICACIA, TOTALE O PARZIALE, A SECONDA DELL’ENTITÀ DELLA LESIONE, DELLE DISPOSIZIONI CITATE, IN QUANTO ECCEDENTI LA QUOTA DISPONIBILE

* Legato: disposizione mortis causa con cui l’autore di un testamento attribuisce ad un soggetto (c.d. legatario) singoli beni.

...fino alla ricostruzione della quota di riserva

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Le azioni di restituzione

3. RIDUZIONE

L’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, in caso di esito positivo dell’esperimento dell’azione di riduzione, consente di far effettivamente recuperare al legittimario le attività che si trovassero ancora nel patrimonio dei soggetti beneficiati

L’azione di restituzione promossa contro gli eventuali terzi subacquirenti può essere avanzata nel caso di eventuale alienazione dei cespiti oggetto delle disposizioni lesive a terzi. Tale azione ha finalità di recupero, ma si rivolge a terzi subacquirenti aventi causa dal soggetto beneficiato. Ciò fa emergere la peculiare forza dell’azione di riduzione, valevole cioè anche al di fuori dell’ambito dei soggetti direttamente interessati dal fenomeno successorio e da un diretto legame con il de cuius.

N.B. L’azione recuperatoria nei confronti del terzo è subordinata alla situazione di incapienza del donatario, come confermato nella Sentenza 5042 del 2011 dalla Sezione II della Corte di Cassazione.

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I tempi di prescrizione dell’azione di riduzioneL’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni. Tale termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione.

3. RIDUZIONE

L’azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario. L’avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare a intraprendere l’eventuale azione di riduzione.

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I tempi di prescrizione dell’azione di restituzioneL’azione di restituzione conseguente all’azione di riduzione può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione.

3. RIDUZIONE

Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso

Nel caso in cui l’azione di riduzione è esperita dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione e il bene viene recuperato, le ipoteche e i pesi (es. l’usufrutto) restano efficaci, fermo però restando “l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni”

Se, invece, l’azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche.

N.B. Il termine ventennale è stato introdotto con la L. 80/2005 in vigore dal 15 maggio 2005.

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Esempio

3. RIDUZIONE

L’avvocato Mario Codicillo è sposato con Luisa e ha un figlio di 19 anni di nome Lucio. Egli è cointestatario con la moglie della casa in cui abitano del valore complessivo di 300.000 € e sui cui grava un mutuo residuo di 120.000 €. Mario e Luisa hanno anche attività finanziarie (posizioni cointestate) per complessivi 120.000 €.

Mario nel 2008 aveva prestato 80.000 € alla sorella Luigia e un anno più tardi fece remissione del debito (ovvero rinunciò formalmente ad ogni pretesa di restituzione del denaro). Nel lontano 2005 aveva anche stipulato una polizza Unit Linked a premio unico a vita intera di 40.000 € (oggi ha un controvalore di 80.000 €), indicando come beneficiario caso morte suo nipote Federico (il figlio di sua sorella Luigia).

Se Mario dovesse venire a mancare senza lasciare testamento si aprirebbe la successione:

ASSE EREDITARIO = RELICTUM - DEBITUM + DONATUMRELICTUM – DEBITUM = ½ Casa (½ di 300.000 € ) + ½ delle Attività Finanziarie (½ di 120.000 €) – ½ Mutuo residuo (½ di 120.000 €) = 150.000 €

DONATUM = 80.000 € + 40.000 €* = 120.000 €

ASSE EREDITARIO = 270.000 €

QUOTA DISPONIBILE = 33,33% = 90.000 € QUOTE DI RISERVA: 33,33% ALLA MOGLIE: 90.000 €33,33% AL FIGLIO: 90.000 €

Non essendoci testamento si apre la successione legittima, pertanto il patrimonio disponibile (Relictum – Debitum) verrà ripartito in parti uguali tra moglie e figlio (75.000 € cadauno). La loro quota di riserva sarebbe dovuta però essere di 90.000 € cadauno e per ottenere i 30.000 € mancanti potranno agire con azione di riduzione nei confronti dell’ultimo donatario, Luigia. Quest’ultima dovrà pertanto restituire 15.000 € alla cognata Luisa e 15.000 € al nipote Lucio per il reintegro delle quote di riserva.

* Secondo l’interpretazione civilistica.

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Differenze tra imputazione, collazione e riduzione

Mentre la dispensa dalla “collazione” agisce nei rapporti tra coeredi, la dispensa dalla “imputazione ex se” sposta il limite che la legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius

La collazione è nettamente distinta dall’azione di riduzione. Infatti la collazione mira ad assicurare tra i discendenti e il coniuge del de cuius la parità di trattamento, mentre la riduzione ha lo scopo di rendere inefficaci le liberalità del de cuius che abbiano leso il diritto del legittimario in modo da reintegrare la quota di riserva

Conseguentemente, mentre la collazione sacrifica solo i donatari che siano anche coeredi discendenti o coniuge, senza proteggere il legittimario come tale, l’azione di riduzione tende a reintegrare la quota di legittima anche con il sacrificio del donatario non erede e non discendente (o coniuge).

4. APPENDICE

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Sospensione della prescrizione dell’azione di restituzione

4. APPENDICE

Per evitare che il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli eredi legittimari del donante e la prescrizione sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai parenti in linea retta* la c.d. opposizione stragiudiziale alla donazione:

essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale** di opposizione alla donazione. In tale modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione

l’opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.

* Art. 563 c.c., come modificato dalla L. 80/2005** Cioè non proposto davanti al giudice

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Edizione - Luglio 2015

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