LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO a cura di Fabio Garrini Parte Prima...

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LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

DI LAVORO AUTONOMO

a cura di Fabio Garrini

Parte Prima

C/C e plusvalenze

DL 112/08 DL 112/08 incassi “liberi” incassi “liberi”

art. 19, comma 3 D.P.R. n. 600/1973

art. 19, comma 4 D.P.R. n. 600/1973

abrogati

Incassi anche in contanti

Applicazione del favor rei

Pagamenti con denaro non proveniente dal C/C

Preclude l’applicazione della sanzione per irregolare tenuta della contabilità

art. 36 c. 26 DL 223/06

Rilevanti PLUSVALENZE e MINUSVALENZE relative

ai beni strumentali

Aggiunto comma 1-bis art. 54 TUIR

cessione

Rimborso assicurativo

Autoconsumo

Plusvalenze e minusvalenzePlusvalenze e minusvalenze

Irrilevanti PLUS e MINUS su immobili*

e oggetti d’arte

PLUS/MINUS: modifiche della PLUS/MINUS: modifiche della Finanziaria 2007Finanziaria 2007

Le MINUS da autoconsumo NON sono deducibili

Irrilevanti cessioni e oggetti d’arte

modificato c. 1-bis

Diventano rilevanti PLUS e MINUS sugli immobili

Già eliminata per il reddito d’impresa dal Dl 223/06

art. 54 TUIR

introdotto c. 1-bis1

Plusvalenze su beni immobili

Immobili strumentali acquistati dal 1.1.2007

UNICO 2007

Plusvalenze su beni mobili

Beni acquistati dal 4.7.2006

RM 310/E del 21.7.08

Circ. 1/IR: immobili promiscui PLUS non imponibile

Differenze con PLUS/MINUS Differenze con PLUS/MINUS reddito d’impresareddito d’impresa

PLUS non possono essere rateizzate

CM 28/E/06 – par. 38

Rilevanza delle PLUS/MINUS in ragione dell’incasso

Rilevanza limitata PLUS/MINUS beni a ded. limitata

CM 28/E/06 – par. 38

RM 310/E/08 PLUS con principio di cassa

Parte Seconda

Immobili strumentali

entro il 14/6/1990 Ammortamento

dal 15/6/1990 al 31/12/2006

Nessuna deduzione

2007 – 2008 – 2009 Ammortamento

acq

uis

toac

qu

isto

entro il 14/6/1990 Canoni maturati

dal 15/6/1990 al 31/12/2006

Rendita catastale

2007 – 2008 – 2009 Canoni maturati

leas

ing

leas

ing

Si applica lo scorporo del terreno (sempre 20%)

Durata leasing: > 50% durata amm. (tra 8 e 15 anni)

proprietà – leasing (??)

NO ammortamenti anticipati

Confermato Cir. 1/IRConfermato Cir. 1/IR

Art. 43 c.2 TUIR

Professionisti = strumentalità per destinazione

Immobili locati non ammortizzabili

Circolare 1/IRCircolare 1/IR

Immobile utilizzato sempre rilevanteImmobile utilizzato sempre rilevante

ridotti ad 1/3ridotti ad 1/32007 – 2008 – 2009

Trattamento dell’eccedenza non dedotta (6%)

È quota non deducibile comunque ?

1 Non sarà recuperata

È un limite alla deduzione nel periodo2

recuperata al termine

Circolare 1/IR

Riduzione 1/3 anche per immobili promiscui

Compresi interessi per l’acquisto dell’immobile dell’immobile

strumentalestrumentale

Principio di cassa

Indipendentemente dall’anno di acquisto dell’immobile

Promiscuo ??? (1/IR NO)

Parte Terza

Immobili promiscui

entro il 14/6/1990

dal 15/6/1990 al 31/12/2006

50% rendita catastale50% rendita catastale

2007 – 2008 – 2009

acq

uis

toac

qu

isto

entro il 14/6/1990 50% canoni maturati

dal 15/6/1990 al 31/12/2006

50% rendita catastale

2007 – 2008 – 2009 50% canoni maturati50% canoni maturati

leas

ing

leas

ing

Conviene il leasingImmobile ad uso promiscuo 50% rendita vs 50% canoni

Utilizzo promiscuo assenza altro immobile strumentale nel Comune

Occorre scorporare il terreno ?Leasing

promiscuoprevisto solo nel c. 2 e non nel c. 3

(2007 – 2008 – 2009) Ridotto 1/3 ???

Immobile in

locazione

promiscuopromiscuo – ded. 50% canoni (c.3 art. 54)

strumentalestrumentale – ded. integrale canoni (RE10)

Immobile strumentale NO reddito fondiario

Immobile promiscuo SI reddito fondiario

indipendentemente dall’anno di acquisizione

Parte Quarta

Interventi sugli immobili

Sostenute fino a 31.12.06

Sostenute dal 1.1.2007

Deduzione in 5 anni

Spese non capitalizzabili: limite 5%, eccedenza in 5 anni

Introdotta la fattispecie di spesa capitalizzabile

Deduzione ammodernamento in 5 anni

Indipendentemente titolo utilizzo dell’immobile

Proprietà – leasing – locazione – comodato

Sia immobile strumentale che promiscuo (50%)

Spese sostenute fino al 31.12.2006

Riporto di spese sostenute nel passato

Posso continuare a dedurle? SI (istruzioni UNICO)

Spese 2007 su immobili ante 2007

Capitalizzo su un costo irrilevante

Si applica la riduzione ad 1/3 ?

Spese “capitalizzabili” sostenute dal 1.1.2007dal 1.1.2007

Le istruzioni di UNICO non dicono nulla

Circolare 1/IR

Si applica regola manutenzioni NON capitalizzabili

CM 47/E/08 – risposta 3.1

Si applica la regola precedente

Costi capitalizzabili in caso di immobili di terzi

Redd. Impresa CM 73/E/94 deduzione con criteri civilistici

(minore tra durata del contratto ed utilità futura attesa)

Spese “capitalizzabili” sostenute dal 1.1.2007dal 1.1.2007

Circolare 1/IRCircolare 1/IR

Si applica regola manutenzioni NON capitalizzabiliSi applica regola manutenzioni NON capitalizzabili

Applicabile la regola precedente ???Applicabile la regola precedente ???

Plafond 5%

Calcolato sulla massa dei “beni materiali ammortizzabili”

Fabbricato considerato al netto del terreno scorporato

Si applica la riduzione ad 1/3 ?

Le istruzioni di UNICO non dicono nulla

Parte Quinta

I rimborsi spese

NO compenso

NO ritenuta

Spese sostenute in nome e per conto

del cliente

RIADDEBITI

Imponibile

soggetto a ritenutaAltre spese sostenute

Irrilevante la deducibilità (RM 58/E/01)

anche sulle spese sostenute dal committente (RM 20/E/98)

Deducibili nel limite del 2% dei compensi percepiti

deroga

Spese di

vitto e alloggio

… integralmente deducibili dal professionista se sostenute dal

committente per conto del professionista e da questi

addebitate in fattura

Art. 36 c. 29

DL n.223/06

Albergatore

Committente

Compenso 1.000

Albergo 100

Fattura 100

Pagamento 100

professionista

Copia fattura 100

Fattura 1.100

deducibile 1.100

NON deducibile 100

imponibile 1.100

deducibile 100

Intestata committ.Indicazione profess.

NO limite 2%

per la deduzione integrale è necessario il sostenimento da parte del committente

CM 47/E/08

Necessario il duplice requisito:

Il committente deve sostenere la spesa

la spesa deve essere esposta in fattura

Riaddebito spese di gestioneRiaddebito spese di gestione

Utenze intestate ad un professionista

Riaddebito Riaddebito pro quota agli altripro quota agli altri professionisti professionisti

Non è compenso

a riduzione costo riaddebitato

NO ritenutaC.M.

n.58/E/01

Soggetto ad IVA

Parte Sesta

Cessione studio professionale

Cessione della clientelaCessione della clientela

ANTE DL223/06

acquirente deducibile

cedente CM 108/E/02 reddito diverso

Post

DL 223/06

Art. 54 c.1-quater

Art. 17 c.1 g-bis

Costo deducibile per l’acquirente

Reddito professionale per il cedente …

Anche per i beni beni

immaterialiimmateriali

IRAP e CONTRIBUT

I

Solo se l’incasso in unica

soluzione

Con possibilità tassazione separata

??????

20%20%

va in REh 2007

CM 11/E/07 periodo d’impostaCM 11/E/07 IVA

Recesso da studio associatoRecesso da studio associato

La somma percepita in sede di recesso dall’associato va a

tassazione separata

RM 142/E del 10.4.08

Rateizzazione del corrispettivo Non vi è necessità per l’associato receduto

di prendere partita IVA

IVA

Parte Prima

Le nuove regole di determinazione del valore della produzione Irap

IRAP: LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE

DELLA BASE IMPONIBILE

a cura di Riccardo Giorgetti

LE NOVITA’ NORMATIVE LE NOVITA’ NORMATIVE

L’art. 1, comma 50, L. 244/2007 ha attuato una profonda revisione delle regole di determinazione della base imponibile Irap.

Ciò è avvenuto attraverso:a)la riformulazione dell’art. 5 del D.Lgs 446/1997 il quale ora

dispone la rilevanza dei componenti positivi e negativi così come risultano dal bilancio e dal conto economico;

b)inserimento dell’art. 5-bis disciplinante l’individuazione della base imponibile Irap per le società di persone e imprese individuali;

c) Abrogazione dell’art. 11-bis che estendeva l’efficacia delle regole per il reddito d’impresa alla disciplina Irap

I criteri di determinazione dell’Irap

Società di capitali Società di persone e imprenditori

Derivazione del valore della produzione direttamente dal bilancio (conto

economico,macro-classi A e B)

I componenti positivi e negativi individuati dalla norma sono

assunti in aderenza alle regole del Tuir

Se in ordinaria

possibilità di opzione per il

criterio del bilancio

L’irap acquista natura di tributo regionale la dichiarazione Irap deve essere trasmessa separatamente (DM 11/9/2008)

Società di capitali ed enti commerciali

Regola base

La base imponibile Irap è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) del conto economico di esercizio con esclusione delle

seguenti voci:

Svalutazione delle

immobilizzazioni e disp. liquide

Costo del personale

Accantonamenti per rischi ed

altri accantonamenti

Confermate, nuove o modificate indeducibilità

Spese per personale dipendente o assimilato

Costi per collaborazione coordinata e continuativa

Quota interessi canoni di leasing desunta dal contratto

Imposta comunale sugli immobili

Compensi per lavoro autonomo non esercitato abitualmente

Confermate

Modificata

Nuova

Parte Seconda

I casi particolari del criterio del bilancio

e la base imponibile per i soggetti IAS

Plusvalenze e minusvalenze

Abrogazione norma che stabiliva la rilevanza di tutti i plus/minus valori ad eccezione di quelli

derivanti da cessioni di aziende

Inserimento norma che attribuisce rilevanza ai

plus/minus valori derivante dalla cessione di immobili -patrimonio

Le plusvalenze concorrono alla formazione della base imponibile Irap se rientrano nell’aggregato A del CE. Quelle catalogabili nella gestione straordinaria non dovrebbero essere più tassabili

Attesa chiarimenti ministeriali

Non potranno essere più

rateizzate in cinque esercizi a norma dell’art. 54

Tuir

Plusvalenze seguono le regole civili

Eccezione: imponibilità delle

rateizzazioni previste fino al

2007

Altri componenti negativi la cui deduzione nel 2007 è stata rinviata

secondo Tuir

Spese di rappresentanza

Spese di manutenzione

1/3 in 5 esercizi

Oltre il 5% in 5 esercizi

Diverso trattamento tra base imponibile Ires e Irap con imposte differite solo per le

dirette

Resta valido il principio di

correlazione

I componenti classificabili in voci diverse dalla macroclasse A e B concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti

rilevanti negli esercizi precedenti o futuri

I poteri del Fisco in

materia di verifica

Indipendentemente dalla collocazione dei componenti nel CE, l’Ufficio deve accertare le appostazioni in base ai criteri di qualificazione classificazione imputazione previsti dai principi

contabili

Importanza di illustrare in nota integrativa i motivi che, nel rispetto dei principi contabili, hanno indotto ad utilizzare quel

preciso criterio di stima

Società di capitali che seguono i principi contabili internazionali

Regola base

La base imponibile è determinata assumendo le voci

del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate per le società che redigono il bilancio con le

norme civilistiche

Il D.Lgs. 38/2005, prevede che tali soggetti determinano il

valore della produzione Irap, assumendo i componenti sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei principi

contabili internazionali

Schemi uguali, ma basi imponibili differenti a causa di criteri di valutazione diversi

Parte Terza

Le regole di determinazione della base imponibile Irap per le società di persone

e gli imprenditori individuali

Società di persone e imprenditori individuali

Regola base

La base imponibile è determinata dalla differenza tra:

I ricavi tipici (art. 85 Tuir, lett. a, b, f, g) e la

variazione delle rimanenze (artt. 92 e

93)

e

Costi mat. prime, sussidiarie e consumo

Costi per servizi

Amm.to e canoni locazione dei beni

strumentali materiali e immateriali

I componenti si assumono secondo regole di imputazione

temporale, qualificazione e classificazione fiscale

Società di capitali

Gli importi deducibili corrispondono ai valori

imputati in conto economico secondo i

principi contabili,

Società di persone e imprese individuali

Restano valide le regole stabilite dal Tuir in tema di

reddito d’impresa variazioni RF o RG

Principio di correlazione nel criterio

semplificato

Al di fuori delle voci richiamate gli oneri o

proventi iscritti in altre voci non sono più deducibili o

tassabili anche se collegati a componenti rilevanti in

altri eserciziNon più richiamato

Società di persone e imprenditori individuali

Opzione per le regole dei soggetti Ires

I soggetti in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della

produzione netta secondo le regole dei soggetti Ires

L’opzione

Irrevocabile per tre periodi

Deve essere comunicata entro 60 giorni da inizio

esercizio

Al termine del triennio è tacitamente

rinnovata salvo revoca esplicita

Parte Quarta

I criteri di scelta tra

il regime del “bilancio” e quello “fiscale”

Le regole per effettuare la

scelta

Non esiste un principio unico valido per tutte

le imprese

Valutazione caso per caso in base alla numerosità della variazioni nel quadro IQ

Maggiore sarà la convenienza del criterio

del “bilancio

var. positive dei ricavi - var. negative dei costi

Spese di rappresentanza

Plusvalenze

Avviamento

Costi per telefonia

CostoRegola fiscale

Criterio del bilancio

Criterio semplificato

Spese per telefonia

Deducibilità all’80% per

fissi e cellulari

Rilevano i criteri di

valutazione del bilancio

e gli importi

evidenziati nel Conto

Economico

Si applica il limite di

deducibilità stabilito dal

Tuir

Spese di rappresentanza

Inerenza e congruità

Si applicano nuovi i requisiti

Spese di manutenzione

ordinaria

Limite del 5% del valore dei

cespiti

Eccedenza del 5% deducibile in 5 esercizi

Autovetture

Limite di deducibilità (40%/90%)

Si applicano i limiti disposti dall’art. 164

Tuir

Costo Regola fiscaleCriterio del

bilancioCriterio

semplificato

PlusvalenzeRateizzazione in 5 esercizi (art. 54, Tuir)

Rilevano solo i plus/minus

valori ordinari, ma

senza rateizzazione

Plus/minus valori non tassabili e

non deducibili

AmmortamentiCoefficienti tabellari DM 31/12/1988

Art. 2426 C.C. “residua

possibilità utilizzazione”

Soggetti alle soglie limite

fiscali

AvviamentoAmmortam. deducibile limite 1/18

Rileva il limite fiscale

Deroga al principio di derivazione

Ammortamento

Primo caso:

Cespite acquistato il 1° luglio 2008

Costo di acquisto: 1.000

Aliquota di amm.to civile e fiscale:10%

Ammortamento di bilancio: 50

Ammortamento fiscale: 100

Secondo caso:

Cespite acquistato nel 2007

Costo di acquisto: 1.000

Aliquota di amm.to civile: 50%

Aliquota amm.to fiscale: 20%

Amm.to di bilancio:500

Amm.to fiscale: 200

Parte Quinta

Le società immobiliari e il rapporto tra l’Irap e il riassorbimento delle deduzioni extracontabili

Società immobiliari

Criterio del bilancio

Criterio fiscale

Tutti costi evidenziati

nelle scritture contabili

relative alla gestione

ordinaria sono deducibili

I costi seguono le

norme fiscali stabilite

dall’art. 90 del Tuir e quindi molti di essi

non sono deducibili

Plusvalenze inerenti la cessione

degli immobili

Imponibili Non imponibili

Base imponibile Irap ed eliminazione delle deduzioni da EC

Eliminazione della facoltà di effettuare deduzioni direttamente nella dichiarazione utilizzando il

quadro EC (art. 109, comma 4, lett. b))

Affrancamento delle differenze fino al 2007

Versamento facoltativo imposta sostitutiva del 12, 14 e 16%

Versamento obbligatorio in sei quote annuali

Dirette e Irap

IrapObbligo per

tutte le imprese?

Base imponibile Irap ed operazioni straordinarie

Operazione effettuata in neutralità fiscale

Divergenza tra valori civili e fiscali

I soggetti che utilizzano il criterio del bilancio su quale importo, tra il civile e il fiscale, calcolano gli

ammortamenti deducibili?

Circolare 57/E/2008: In assenza di affrancamento gli importi rilevanti sono quelli fiscali

Rilevanza dei plus/minus valori per i

professionisti

DL 223/2006 ha reso imponibili, ai fini dell’Irpef, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni

strumentali acquistati dal 4 luglio 2006

Ai fini Irap?

Istruzioni quadro IQ 2008 tra i compensi si devono inserire

anche le plusvalenze indicate in RE di Unico

Circolare 2/IR analisi del dato letterale all’art. 8 del D.Lgs 446/97 non conferma le istruzioni. Se la norma avesse inteso dare rilevanza ai plus/minus valori lo

avrebbe esplicitamente sottolineato

Parte Sesta

La soggettività passiva Irap dei lavoratori autonomi

Art. 2, D.Lgs 446/97: il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente

organizzata

L’attività libera professionistica non si basa soltanto sull’intuitus

personae, ma anche sull’utilizzo di una struttura organizzativa

Irap Day della

Cassazio

Presa di posizione da parte dell’Amministrazione finanziaria: Circolare 45/E del 13/06/2008

Irap Day della

Cassazione

Per l’applicazione del tributo la presenza dell’autonoma organizzazione è un requisito essenziale

Il presupposto impositivo per i lavoratori autonomi si realizza quando sussistono contemporaneamente due

condizioni:

Il professionista è responsabile

della organizzazione

L’attività è svolta con l’utilizzo di

lavoro altrui e la presenza di beni

strumentali

Recepite dalle

Entrate (Circolare 45/E/2008)

No auto organizzazione

del lavoro individuale

Fattori idonei ad accrescere

la produttività

Responsabilità dell’organizzazione

I professionisti che prestano la loro attività presso gli studi, ma non sono titolari sono esclusi dalla base imponibile Irap

Principio di

scissione della base

Irap

Sentenza Cassazione

n. 10549/2007

Compensi che necessitano della

struttura e quelli del solo lavoro del professionista

Principio non condiviso anche dall’Amministrazione finanziaria

Presenza di fattori produttivi idonei

Beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile

Impiego non occasionale di lavoro altrui

Cassazione: No criterio quantitativo predefinito, ma indagine affidata ai giudici

tributari

Cassazione: Non solo contratti riconducibili alla sfera del lavoro subor-

dinato o di collaborazione

Entrate: parametri stabiliti dal regime dei minimi

Entrate: no prestazioni per attività estranee e tirocinanti