Le imposte e le agevolazioni sugli immobili: IVA, IMU, IRPEF, IVIE, cedolare secca e agevolazioni...

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Le imposte e le agevolazioni sugli

immobili: IVA, IMU, IRPEF, IVIE, cedolare

secca e agevolazioni fiscali

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Le imposte sull’immobile:

1. L’IMU

2. L’IVIE

3. La locazione (cedolare secca)

4. Novità IVA: cessione e locazione ex D.L. 83/2012

5. Le agevolazioni fiscali (prima casa e credito imposta)

6. Il valore catastale degli immobili

La ristrutturazione e il risparmio energetico:

1. Gli interventi agevolati

2. Le pratiche abilitative necessarie (edilizia libera, attività soggetta a

permesso, scia)

3. Le pratiche per la ristrutturazione

4. Le pratiche per il risparmio energetico

IMU: SOGGETTI PASSIVI

1. il proprietario dell’immobile;

2. l’usufruttuario;

3. il titolare del diritto d’uso;

4. il titolare del diritto di abitazione;

5. il titolare del diritto di enfiteusi;

6. il titolare del diritto di superficie;

7. il locatario di bene in leasing;

8. il concessionario di beni demaniali.

SOGGETTI PASSIVI IMU:SOGGETTI PASSIVI IMU “casi

particolari”:

1. il locatario finanziario;

2. il concessionario di area demaniale;

3. il multiproprietario;

4. il coniuge assegnatario;

5. il cittadino italiano residente

all’estero;

6. l’erede;

7. l’assegnatario di alloggio di edilizia

pubblica;

8. il contratto preliminare di

compravendita;

9. l’immobile compreso nel fallimento;

10. il curatore dell’eredità giacente;

11. la cooperativa edilizia a proprietà

divisa e indivisa.

IMU - QUESITO

La società ALFA SNC è proprietaria di un capannone sfitto.

A giugno ha pagato l’IMU sull’immobile.

Si chiede se nell’Unico 2013 relativo al periodo d’imposta 2012 la società avrà l'obbligo di indicare la rendita catastale e i soci

dovranno a pagare l’Irpef derivante.

SI in quanto per le imprese, che siano ditte individuali o società di persone, l'IMU sul fabbricato strumentale o

patrimonio, non assorbe in nessun caso l'Irpef, a prescindere che il fabbricato sia locato o detenuto

direttamente dall'impresa.

IMU: IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

Inquadramento generale: Per individuare gli immobili da assoggettare

all’IMU, è necessario porre attenzione a quanto sancito da:

art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, il quale

prevede che sono soggetti a IMU gli

“immobili, inclusi i terreni e le aree

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi

compresi quelli strumentali o alla cui

produzione o scambio è diretta l'attività

dell'impresa, ovvero il titolare di diritto

reale di

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, sup

erficie sugli stessi”.

art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, il

quale stabilisce che sono soggetti al

tributo gli “immobili, ivi comprese

l'abitazione principale e le pertinenze

della stessa. Restano ferme le definizioni

di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504”;

Possiamo affermare che le tipologie di

immobili assoggettabili all’IMU sono

fabbricati

aree fabbricabili

terreni

Aliquota Ordinaria

0,76%

Variazione Minima

-0,3%

Variazione Massima

+0,3%

Abitazione Principale

0,4%

Variazione Minima

-0,2%

Variazione Massima

+0,2%

Immobili Rurali

Strumentali

0,2%

Variazione Minima

-0,1%

Variazione Massima

-

IMU: LE ALIQUOTE

IMU: l’abitazione principale e il nucleo familiare

Mia moglie è proprietaria di un immobile sito a Milano dove risiede mentre io sono proprietario di un immobile sito a Bologna

nel quale ho la residenza ed in effetti vivo per motivi di lavoro. Possiamo usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale

per entrambi gli immobili?

Con la circolare 3/DF del 18 maggio 2012 il Ministero delle

Finanze ha chiarito che è possibile tassare entrambi gli immobili con le regole per l’abitazione principale (aliquota

agevolata e detrazione).

Il Comune è l’ente che si dovrà occupare dei controlli.

IMU: DETRAZIONE FIGLI ABITAZIONE PRINCIPALE

PROPRIETARIcon residenza anagrafica e dimora

abituale

SITUAZIONE FIGLI Under 26 anni e che risiedono

anagraficamente e dimorano

nell’abitazione principale

DETRAZIONE 50 EURO

Proprietario al 100% con

convivente non proprietaria

3 figli: di cui 1 solo del

proprietario, 1 della coppia

e 1 solo della convivente

Al proprietario spetta la

detrazione di 100 euro in

quanto genitore di 2 figli

Proprietario 50% con convivente

comproprietaria 50%

3 figli: di cui 1 solo del

proprietario, 1 della coppia

e 1 solo della convivente

Ad ogni comproprietario

spetta la detrazione di 75

euro: 50 per il proprio figlio +

25 per il figlio della coppia

Proprietario al 50% con figlia di

25 anni convivente e proprietaria

del 50%

La figlia di 25 anni ha una

figlia di anni 3

Ad entrambi spetta la

detrazione di 50 euro relativa

alla propria figlia

Proprietario al 100% con figlia di

25 anni convivente

La figlia di 25 anni ha una

figlia di anni 3

Al proprietario spetta la

detrazione di 50 euro

limitatamente alla propria

figlia e non anche alla nipote

A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati

all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel

territorio dello Stato.

SARANNO TENUTI AL PAGAMENTO ANCHE

I CITTADINI ESTERI CHE RISIEDONO IN ITALIA

Soggetto passivo:

• Persone fisiche, proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento

sullo stesso.

• L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei

quali il possesso si è protratto (da 15 giorni in poi viene computato un mese intero).

IVIE

LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

AMBITO OGGETTIVO

NATURA IMMOBILE

Abitazione non di lusso ex D.M.

2.8.1969

UBICAZIONE IMMOBILE

Residenza nel Comune o

entro 18 mesi

Non avere altra abitazione nel

Comune

NOVITÀ NEL GODIMENTO

Non titolarità di altra abitazione situata nel

territorio dello Stato acquisito con l’agevolazione

ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 4%

prevista dalla voce n.21 della Tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972

RIASSUMENDO NOVITÀ 36% E 55%

Periodo

Spese

Ripristino

del

patrimonio

immobiliare

Riqualificazione energetica

Detrazione 55%

Dal

01/01/2012

Al 25/06/2012

Detrazione del

36% limite di

€ 48.000Limite

€. 100.000

riqualificaz.

complessiva

Limite

€. 60.000

sostituz.

Infissi e

coibentazion

i

Limite

€. 60.000

installaz.

pannelli

solari

Limite

€.30.000

sostituz.

caldaieDal

26/06/2012

Al 30/06/2013

Detrazione del

50% limite di

€ 96.000

Dal

01/07/2013

Detrazione del

36% limite di

€. 48.000

Detrazione del 36% limite di €. 48.000

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