Incontri informativi con gli operatori...

Post on 16-Feb-2019

214 views 0 download

Transcript of Incontri informativi con gli operatori...

Nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica

Incontri informativi con gli operatori tecnici

PROVINCIA DI GENOVADIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

SERVIZIO ENERGIAUfficio Impianti Termici

In attuazione di:

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,

conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell‘acqua

calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27-6-2013In vigore dal 12-7-2013

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza

energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7-3-2014

e

Con riferimento all’art. 7 del Regolamento DPR 74/2013 -Controllo e manutenzione degli impianti termici:

5. Gli impianti termici per la climatizzazione (nota: invernale ed estiva) o produzione di acqua calda sanitaria, devono essere muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione”.

• Impianti riscaldamento con generatori di calore > 5 kW (art. 2, comma 1, 1-tricies, del d.lgs. n. 192/2005)• Impianti di condizionamento > 5 kW (art. 2, comma 1, 1-tricies, del d.lgs. n. 192/2005)• Sottostazioni di teleriscaldamento • Impianti di cogenerazione

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico (rif. DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014) ferma restando la facoltàdelle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni.

secondo l’art. 8 del Regolamento DPR 74/2013 - Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici:

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utilenominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

• a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;

• b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

• c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del decreto 74/2013.

Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7;

una copia è trasmessa, a cura del manutentore o terzo responsabile, all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonomacompetente per territorio (o Autorità competente delegata), con la cadenza indicata all’Allegato A del presente decreto.

Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.

Frequenza rapporti di controllo di efficienza energetica per impianti termici con generatori a fiamma

Vengono istituiti nuovi modelli di Rapporto di controllo differenziati per:

• tipo 1 - Impianti riscaldamento con generatori di calore > 10 kW

• tipo 2 - Impianti di condizionamento > 12kW

• tipo 3 - Sottostazioni di teleriscaldamento

• tipo 4 – Impianti di cogenerazione

I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energeticodell'impianto in modo economicamente conveniente.

Riferimento:

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 74/2013.

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7-3-2014

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014il Decreto Ministeriale 10/02/2014, recante i modelli di libretto per gli impianti di climatizzazione e di rapporto di controllo efficienza energetica, previsti all’art. 7, comma 6 del DPR 74/2013.

• I nuovi modelli, per il libretto di impianto/centrale e rapporto di controllo, saranno in vigore a partire dal 1 giugno 2014.

• I nuovi modelli pubblicati sostituiscono gli Allegati I e II del D.M. 17/03/2003 (Libretto di impianto e Libretto di centrale) e gli Allegati F e G del d.lgs. 19/08/2005, n. 192 (Rapporti di controllo di efficienza energetica).

In particolare:

• Allegato I : modello Libretto di impianto per la climatizzazione: Tutti gli impianti termici;

• Allegato II : modello Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1: Gruppi termici;

• Allegato III: modello Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 2: Gruppi frigoriferi;

• Allegato IV : modello Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 3: Scambiatori;

• Allegato V : modello Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 4: Cogeneratori.

(Nota: I suddetti Rapporti di controllo non si applicano agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al d.lgs. 03/11/2011, n. 28, ferma restando la compilazione del Libretto).

• A partire dal 1° giugno 2014, tutti gli impianti termici (per la climatizzazione invernale ed estiva) devono essere dotati di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello riportato all’Allegato I del decreto 10 febbraio 2014;

• Per ogni impianto si dovranno selezionare, compilare ed aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto al quale il libretto stesso si riferisce; nel caso di integrazioni dell’impiantocon componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto deve essere aggiornato compilando ed aggiungendo le sole schede pertinenti agli interventi eseguiti o alle

apparecchiature installate.

• Il Libretto deve essere aggiornato nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, deve essere conservato per almeno 5 anni, nel caso di dismissione dall'impianto, a cura del Responsabile dell'impianto e deve essere sempre disponibile, in forma cartacea, in sede di

ispezione da parte dell'Autorità competente.

• I precedenti "Libretto di centrale" e "Libretto di impianto", per tutti gli impianti già esistenti alla data del 01/06/2014, devono essere allegati al nuovo Libretto.

• a partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo e manutenzione su impianti termici di riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria di potenza utile nominale maggiore di 10 kWe su impianti di climatizzazione estiva/invernaledi potenza utile nominale maggiore di 12 kW, il Rapporto di controllo di efficienza energetica si conforma ai modelli riportati agli Allegati II, III, IV e V del decreto 10 febbraio 2014 .

• I nuovi modelli sono reperibili in formato PDF, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, al link:

• http://www.sviluppoeconomico.gov.it

• con percorso: • < Home » Energia » Efficienza energetica

» Modelli per libretto impianto e rapporto efficienza energetica >

PROVINCIA DI GENOVADIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

SERVIZIO ENERGIAUfficio Impianti Termici

Genova, 29 maggio 2014