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Nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica Incontri informativi con gli operatori tecnici PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA Ufficio Impianti Termici

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Nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica

Incontri informativi con gli operatori tecnici

PROVINCIA DI GENOVADIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

SERVIZIO ENERGIAUfficio Impianti Termici

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In attuazione di:

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,

conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell‘acqua

calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27-6-2013In vigore dal 12-7-2013

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza

energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7-3-2014

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Con riferimento all’art. 7 del Regolamento DPR 74/2013 -Controllo e manutenzione degli impianti termici:

5. Gli impianti termici per la climatizzazione (nota: invernale ed estiva) o produzione di acqua calda sanitaria, devono essere muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione”.

• Impianti riscaldamento con generatori di calore > 5 kW (art. 2, comma 1, 1-tricies, del d.lgs. n. 192/2005)• Impianti di condizionamento > 5 kW (art. 2, comma 1, 1-tricies, del d.lgs. n. 192/2005)• Sottostazioni di teleriscaldamento • Impianti di cogenerazione

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico (rif. DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014) ferma restando la facoltàdelle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni.

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secondo l’art. 8 del Regolamento DPR 74/2013 - Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici:

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utilenominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

• a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;

• b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

• c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

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2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

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5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del decreto 74/2013.

Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7;

una copia è trasmessa, a cura del manutentore o terzo responsabile, all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonomacompetente per territorio (o Autorità competente delegata), con la cadenza indicata all’Allegato A del presente decreto.

Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.

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Frequenza rapporti di controllo di efficienza energetica per impianti termici con generatori a fiamma

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Vengono istituiti nuovi modelli di Rapporto di controllo differenziati per:

• tipo 1 - Impianti riscaldamento con generatori di calore > 10 kW

• tipo 2 - Impianti di condizionamento > 12kW

• tipo 3 - Sottostazioni di teleriscaldamento

• tipo 4 – Impianti di cogenerazione

I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energeticodell'impianto in modo economicamente conveniente.

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Riferimento:

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 74/2013.

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7-3-2014

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014il Decreto Ministeriale 10/02/2014, recante i modelli di libretto per gli impianti di climatizzazione e di rapporto di controllo efficienza energetica, previsti all’art. 7, comma 6 del DPR 74/2013.

• I nuovi modelli, per il libretto di impianto/centrale e rapporto di controllo, saranno in vigore a partire dal 1 giugno 2014.

• I nuovi modelli pubblicati sostituiscono gli Allegati I e II del D.M. 17/03/2003 (Libretto di impianto e Libretto di centrale) e gli Allegati F e G del d.lgs. 19/08/2005, n. 192 (Rapporti di controllo di efficienza energetica).

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In particolare:

• Allegato I : modello Libretto di impianto per la climatizzazione: Tutti gli impianti termici;

• Allegato II : modello Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1: Gruppi termici;

• Allegato III: modello Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 2: Gruppi frigoriferi;

• Allegato IV : modello Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 3: Scambiatori;

• Allegato V : modello Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 4: Cogeneratori.

(Nota: I suddetti Rapporti di controllo non si applicano agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al d.lgs. 03/11/2011, n. 28, ferma restando la compilazione del Libretto).

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• A partire dal 1° giugno 2014, tutti gli impianti termici (per la climatizzazione invernale ed estiva) devono essere dotati di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello riportato all’Allegato I del decreto 10 febbraio 2014;

• Per ogni impianto si dovranno selezionare, compilare ed aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto al quale il libretto stesso si riferisce; nel caso di integrazioni dell’impiantocon componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto deve essere aggiornato compilando ed aggiungendo le sole schede pertinenti agli interventi eseguiti o alle

apparecchiature installate.

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• Il Libretto deve essere aggiornato nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, deve essere conservato per almeno 5 anni, nel caso di dismissione dall'impianto, a cura del Responsabile dell'impianto e deve essere sempre disponibile, in forma cartacea, in sede di

ispezione da parte dell'Autorità competente.

• I precedenti "Libretto di centrale" e "Libretto di impianto", per tutti gli impianti già esistenti alla data del 01/06/2014, devono essere allegati al nuovo Libretto.

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• a partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo e manutenzione su impianti termici di riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria di potenza utile nominale maggiore di 10 kWe su impianti di climatizzazione estiva/invernaledi potenza utile nominale maggiore di 12 kW, il Rapporto di controllo di efficienza energetica si conforma ai modelli riportati agli Allegati II, III, IV e V del decreto 10 febbraio 2014 .

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• I nuovi modelli sono reperibili in formato PDF, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, al link:

• http://www.sviluppoeconomico.gov.it

• con percorso: • < Home » Energia » Efficienza energetica

» Modelli per libretto impianto e rapporto efficienza energetica >

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PROVINCIA DI GENOVADIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

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Genova, 29 maggio 2014