LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON GLI STRUMENTI DEL MERCATO

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LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON GLI STRUMENTI DEL MERCATO AVV. UMBERTO FANTIGROSSI MILANO 26 NOVEMBRE 2004 CONVEGNO PARADIGMA

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LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON GLI STRUMENTI DEL MERCATO. AVV. UMBERTO FANTIGROSSI MILANO 26 NOVEMBRE 2004 CONVEGNO PARADIGMA. SOMMARIO. IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA PRIMA NORMATIVA (ANNI 1980-99) L’EFFICIENZA ENERGETICA NEI DECRETI BERSANI E LETTA - PowerPoint PPT Presentation

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LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

CON GLI STRUMENTI DEL MERCATO

AVV. UMBERTO FANTIGROSSI

MILANO 26 NOVEMBRE 2004

CONVEGNO PARADIGMA

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SOMMARIO

• IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA PRIMA NORMATIVA (ANNI 1980-99)

• L’EFFICIENZA ENERGETICA NEI DECRETI BERSANI E LETTA• IL RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO• I DM DEL LUGLIO 2001: ASPETTI CRITICI• I NUOVI D.M. DEL LUGLIO 2004: GLI OBIETTIVI• I RUOLI E LE COMPETENZE DELLE AUTORITA’• I SOGGETTI OBBLIGATI ED I PROGETTI• L’EMISSIONE DEI CERTIFICATI BIANCHI• IL MERCATO• LE VERIFICHE E LE SANZIONI• I COSTI• LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

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IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA PRIMA NORMATIVA (ANNI 1980-99)

• Legge 29 maggio 1982 n. 308: Il contenimento dei consumi energetici diviene obiettivo di interesse pubblico

• Legge 9 gennaio 1991 n. 10: si prevede un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all’uso appropriato delle fonti di energia, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia

• Legge 14 novembre 1995 n. 481: viene istituita l’AEEG, con il compito, fra l’altro, di disciplinare le tariffe anche al fine della tutela ambientale e dell’uso efficiente delle risorse (art. 2, comma 12, lett.e)

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IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA PRIMA NORMATIVA (ANNI 1980-99)

• GLI STRUMENTI DELLA LEGGE N. 10/1991

– NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA– REGIME SEMPLIFICATO DEGLI INTERVENTI– CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI– PIANIFICAZIONE REGIONALE E LOCALE– CONTRIBUTI– IL RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO

RAZIONALE DELL’ENERGIA– CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

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L’EFFICIENZA ENERGETICA NEL DECRETO BERSANI

• L’art. 9, comma 1, del D. L.vo n. 79/99 (“Decreto Bersani”) prevede che nelle concessioni relative al servizio di distribuzione siano previste misure di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia secondo obiettivi quantitativi determinati con D.M. interministeriale (Industria e Ambiente)

• L’art. 11, comma 6, dello stesso D. L.vo prevede incentivi nazionali e regionali per la promozione dell’suo delle diverse tecnologie di fonti rinnovabili di energia

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L’EFFICIENZA ENERGETICA NEL DECRETO LETTA

• L’Art. 16, comma 4, del D. L.vo n. 164/2000 prevede che:

Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i princìpi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalità di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.

• L’art. 23, comma 4, stabilisce che:

Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.

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IL RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

• Recepimento con legge 1 giugno 2002 n.120

• Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 approvazione della “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”

• Decreto Legge 12 novembre 2004 n. 273Disposizioni urgenti applicazione direttiva 2003/87/CE sullo scambio di quote

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Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002

• Alto grado di protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente

• Integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore

• Integrazione del fattore ambientale nei mercati

• Superamento dell’approccio “comando e controllo”

• Finanziamento dello sviluppo sostenibile

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I DM DEL LUGLIO 2001: ASPETTI CRITICI

• ENTITA’ DEGLI OBIETTIVI

• DURATA DEI CERTIFICATI

• SOGGETTO EMITTENTE (AEEG)

• TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ABROGAZIONE CON SALVEZZA DEGLI INTERVENTI IN CORSO

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I NUOVI D.M. DEL LUGLIO 2004: GLI OBIETTIVI

• NAZIONALI PER IL PERIODO 2005-2009(ART. 3 DEI DM)

• NAZIONALI PER GLI ANNI SUCCESSIVI CON DM ENTRO IL 2006

• REGIONALI ENTRO 3 MESI• SPECIFICI PER SINGOLO SOGGETTO

OBBLIGATO (rapporto tra l’energia o gas distribuiti ai propri clienti finali e l’energia o il gas complessivamente distribuiti sul territorio nazionale, come determinata dall’AEEG)

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RUOLI E COMPETENZE DELLE AUTORITA’1

STATO (MIN. )• aggiornamento obiettivi nazionali

• definizione applicazione a distributori minori

• previsione tipologie di intervento integrative

• verifica preliminare progetti per tipologie particolari

• ricezione comunicazioni annuali dei distributori

CONFERENZA UNIFICATA• intesa sui provv. ministeriali

• verifica annuale coerenza obiettivi regionali e nazionali e azioni correttive

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RUOLI E COMPETENZE DELLE AUTORITA’2

REGIONI E PROV. AUT.

• obiettivi regionali

• modalità di conseguimento

• attività di valutazione e certificazione a partire dalla data stabilita dall’AEEG

• ricezione comunicazioni annuali dei distributori

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RUOLI E COMPETENZE DELLE AUTORITA’3

AEEG• linee guida per i progetti (preparazione, esecuzione e valutazione dei)• verifica preliminare di conformità• atti di indirizzo per l’attività di valutazione e certificazione• individuazione dei soggetti per la valutazione e certificazione• criteri per la copertura dei costi attraverso le tariffe• intesa sulle regole per il mercato• verifica del possesso dei TEE• applicazione delle sanzioni

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I SOGGETTI OBBLIGATI ED I PROGETTI

• Distributori di Energia o di Gas con non meno di 100.000 clienti finali

• Piano annuale delle iniziative alle Regioni• Definizione dei progetti conformi alle tipologie

ammesse• Valutazione e certificazione dei progetti in base

alle Linee Guida (del. AEEG n. 200/04)• Esecuzione dei progetti (diretta o per tramite di

società controllate o terze)

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Le ESCO • Società che operano nei servizi energetici con offerta di servizi e progetti

per l’efficienza energetica

• Un elenco di ESCO e società controllate dai distributori accreditate verrà pubblicato e periodicamente aggiornato dall’AEEG

• l’articolo 1, comma 34, della legge n. 239/04, stabilisce che le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;

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I PROGETTI

• I progetti devono essere proposti e realizzati garantendo la necessaria trasparenza e correttezza delle informazioni ai soggetti interessati, in modo non discriminatorio e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nelle attività di misura e della vendita di energia elettrica e di gas naturale e nella offerta di servizi oltre il misuratore (art. 2 Linee Guida)

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EMISSIONE DEI “CERTIFICATI BIANCHI”

• Il Gestore del Mercato elettrico emette titoli di efficienza energetica per un ammontare complessivo, espresso in tep, corrispondente ai risparmi verificati e certificati in base alla disciplina delle Linee Guida

• TRE TIPI di TEE:

I per interventi relativi all’energia elettrica

II per interventi relativi al gas naturale

III per interventi diversi

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IL MERCATO dei TEE

• I distributori di energia elettrica e di gas naturale possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza energetica anche acquistando i relativi titoli da altri soggetti

• Il Gestore del Mercato elettrico organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per la contrattazione dei TEE e predispone le regole di funzionamento d’intesa con l’AEEG

• I TEE sono oggetto di contrattazione anche fuori dal Mercato

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VERIFICHE E SANZIONI

• ENTRO IL 31/5 DI OGNI ANNO A PARTIRE DAL 2006: TRASMISSIONE DEI TEE ALL’AEEG

• VERIFICA ED EVENTUALE COMPENSAZIONE NEL BIENNIO SUCCESSIVO

• SANZIONI IN OGNI CASO SE NON CONSEGUITO ALMENO IL 50% DELL’OBIETTIVO

• ENTITA’ DELLA SANZIONE STABILITA DALL’AEEG; PROPORZIONALI E COMUNQUE SUPERIORI ALL’ENTITA’ DEGLI INVESTIMENTI NECESSARI A COMPENSARE LE INADEMPIENZE

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I COSTI

• I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi e per la parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas secondo criteri stabili dall’AEEG

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Misure di accompagnamento

• Campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione sull’efficienza energetica

• Programma di misure ed interventi sulle utenze energetiche pubbliche

• Programmi di incentivazione dell’EE finanziati anche con i proventi delle sanzioni