IL FINANZIAMENTO Vige un sistema misto: il finanziamento è parzialmente statale e parzialmente a...

Post on 01-May-2015

212 views 0 download

Transcript of IL FINANZIAMENTO Vige un sistema misto: il finanziamento è parzialmente statale e parzialmente a...

IL FINANZIAMENTOVige un sistema misto: il finanziamento è parzialmente statale e

parzialmente a carico delle categorie interessate

• FINANZIAMENTO STATALE• - si basa sull’idea della separazione tra previdenza e assistenza • - per l’INPS avviene mediante trasferimenti di bilancio alla gestione

degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali (finanzia la corresponsione dell’assegno sociale, delle integrazioni al minimo, la fiscalizzazione degli oneri sociali, la contribuzione figurativa…)

• ha funzioni:• solidaristica (ma solo in senso lato)• di politica economica: eroga i trattamenti di integrazione salariale• ridistribuiva del reddito

FINANZIAMENTO DELLE CATEGORIE INTERESSATE

• Si realizza principalmente mediante l’imposizione dell’obbligo contributivo sulle retribuzioni corrisposte, in parte a carico dei datori di lavoro e in parte dei lavoratori

• L’obbligazione contributiva sorge con la costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’attività e si estingue con la cessazione del rapporto o dell’attività

• L’entità:• è calcolata mediante aliquote contributive sulla

retribuzione imponibile • sussiste una riserva di legge (art. 23 cost) :“Nessuna

prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”

IL DATORE DI LAVORO• E’ DATORE DI LAVORO COLUI CHE IMPIEGA PERSONE ALLA

PROPRIA DIPENDENZA, PER LAVORO DA ESEGUIRE PER PROPRIO CONTO, MEDIANTE RETRIBUZIONE A GIORNATA O A COTTIMO O AD OPERA O IN QUALSIASI ALTRA FORMA (ART. 1. D.LGT. 1422/1924)

• conta il fatto dell’occupazione• può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica• IL DDL E’ IL SOGGETTO PASSIVO TENUTO AL PAGAMENTO

DEI CONTRIBUTI• l’entità dei contributi varia a seconda del settore di inquadramento

dell’impresa• EROGA LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI SPETTANTI AI

LAVORATORI IN CORSO DI RAPPORTO (CON SUCCESSIVO CONGUAGLIO)

L’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA:

• SORGE AUTOMATICAMENTE ALL’ATTO DELL’IMPIEGO DEL LAVORATORE O DELLO SVOLGIMENTO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA’

• SI ESTINGUE CON :– L’ADEMPIMENTO– LA PRESCRIZIONE– IL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI CHE

NE HANNO DETERMINATO L’INSORGENZA

LA BASE IMPONIBILE• ART. 12 L.N. 153/69: NON SI TRATTA DELLA RETRIBUZIONE IN SENSO

STRETTO: è SOGGETTO A CONTRIBUZIONE TUTTO CIÒ CHE IL LAVORATORE RICEVE DAL DATORE DI LAVORO IN DENARO O IN NATURA “IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO”

sono stabilite delle esclusioni: • -rimborsi spese• - indennità di cassa• -servizi di mensa e trasporto• -incentivo all’esodo del lavoratore• - emolumenti per carichi di famiglia erogati dal datore di lavoro• -somme corrisposte per la previdenza complementare (solo parzialmente)• - salario di produttività• alcune voci come l’indennità di trasferta hanno natura mista• HA RILIEVO LA RETRIBUZIONE DOVUTA E NON QUELLA

EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTA

MINIMALE CONTRIBUTIVO:• LA RETRIBUZIONE DA ASSUMERE A BASE DI CALCOLO DI

CONTRIBUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE NON Può ESSERE INFERIORE ALL’IMPORTO DELLE RETRIBUZIONI, STABILITO DA LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE, OVVERO DA ACCORDI COLLETTIVI O INDIVIDUALI, QUALORA NE DERIVI UNA RETRIBUZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A QUELLO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO

• si applica anche ai ddl non aderenti alle organizzazioni sindacali• in caso di pluralità di contratti collettivi si applica quello stipulato dai

sindacati comparativamente più rappresentativi• -RESTA LA SOGLIA MINIMA PARI AL 9,5% DELLA PENSIONE

MINIMA• CI SONO CRITERI SPECIFICI PER I PART-TIME, PER LA

FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO, PER I CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO

MASSIMALE CONTRIBUTIVO

• TUTTA LA RETRIBUZIONE ERA IN PASSATO SOGGETTA A CONTRIBUZIONE

• UN MASSIMALE è PREVISTO SOLO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 1.1.1996 (CIÒ CHE VA OLTRE IL MASSIMALE È COMUNQUE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE DI SOLIDARIETÀ)

LA NATURA DEI CONTRIBUTI:

• CONCEZIONE ASSICURATIVA: PREMI • CONCEZIONE ECONOMICA: SONO PARTE DEL SALARIO• CONCEZIONE TRIBUTARISTA: SONO TRIBUTO SPECIALI O

TASSE

• IMPOSSIBILITA’ DI DIMOSTRARE LA VALIDITA’ DI UN CONCETTO UNITARIO: ci sono varie tipologie di contributi:

• strettamente legati al rischio : INAIL• contributi che non condizionano né l’an né il quantum della

prestazione (malattia)• contributi che condizionano sia l’an sia il quantum (vecchiaia)• contributi di solidarietà

– a favore di altre categorie (es. maternità e richiamo alle armi)– a favore di altre gestioni

FUNZIONI E EFFETTI DELLA MODULAZIONE CONTRIBUTIVA

• NON CORRISPONDE NECESSARIAMENTE ALL’ALIQUOTA DI COMPUTO DELLE PRESTAZIONI (32% E 33%- abolito nella finanziaria 2007)

• ha un effetto di politica economica discutibile perché penalizza le attività labour intensive

• ha funzione ridistribuiva del reddito• Si propongono metodi di finanziamento

alternativi: basati sul valore aggiunto dell’impresa

LA FUNZIONE DI POLITICA ECONOMICA

• l’ALIQUOTA ORDINARIA subisce varie modifiche– a seconda dell’attività di impresa– a seconda del tipo di lavoro– a seconda delle dimensioni aziendali

• Altre modifiche sono introdotte proprio in funzione delle politiche economiche:– modulazione in relazione all’orario di lavoro (per favorire il part-

time e disincentivare il lavoro straordinario)– modulazione per favorire l’adeguamento alle norme in materia di

sicurezza e igiene del lavoro– modulazione in relazione alla zona geografica (per favorire lo

sviluppo del meridione:• sgravi contributivi• fiscalizzazione degli oneri sociali

ALTRE FORME DI CONTRIBUZIONE

• prosecuzione volontaria: il soggetto può incrementare la propria posizione assicurativa versando ulteriori contributi

• il riscatto: versamento di contributi aggiuntivi relativi a periodi della vita lavorativa che precedentemente non rilevavano

• contributi figurativi: accredito convenzionale di contributi in relazione a particolari vicende di sospensione o interruzione del rapporto:– servizio militare, – gravidanza, – malattia, – infortunio, – integrazione salariale, ecc.

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

• i servizi sono definiti dall’art. 128, d.lgs. 31.3.98 n. 112• «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed

erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia

• sono regolati dalla l.n. 328/2000 – legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali

• sono di competenza di enti locali, regioni e stato sulla base del principio di sussidiarietà secondo la l.n. 328/00 ma il riparto di competenze muta sulla base dell’art. 117 Cost.

• è previsto il concorso del c.d. privato sociale (enti non lucrativi, organismi di cooperazione, volontariato)

• si basa sul principio di universalità della tutela: spetta a tutti i cittadini, cittadini comunitari e stranieri secondo particolari requisiti

• finanziamento plurimo• a carico dei comuni, delle regioni, del Fondo nazionale per le politiche sociali istituito

nel 1997 presso la Presidenza del Consiglio