SERVIZI ENERGETICI FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI …
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SERVIZI ENERGETICI
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
QUADRO DEGLI INCENTIVI
NAZIONALI ED EUROPEI
IL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA (STREPINIL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA (STREPIN--PANZEB);PANZEB);
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI;FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI;
I CERTIFICATI BIANCHI (TEE);I CERTIFICATI BIANCHI (TEE);
IL CONTO TERMICO 2.0;IL CONTO TERMICO 2.0;
LE DETRAZIONI FISCALI AL 65% NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;LE DETRAZIONI FISCALI AL 65% NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;
STrategia per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale:
L’efficienza energetica è la prima priorità della Strategia Energetica Nazionale,
che istituisce un programma volto a superare gli obiettivi europei al 2020 in modo
da affiancare la forte crescita nel settore delle tecnologie efficienti italiana a
quella internazionale.
L’obiettivo fissato dalla SEN è di 15,5 Mtep di risparmio di energia finale al 2020,
equivalente al risparmio del 24%.
L’incremento dell’efficienza energetica negli edifici (che coprono il 40% dei
consumi energetici nazionali) è stato perseguito con alcuni strumenti legislativi di
regolazione e di incentivazione:
D.L. 1925/2005 (2010/31/UE), D.L. 115/2008 (2006/32/CE), D.L. 288/2011
(2009/28/CE) e D.L. 102/2014 (2012/27/UE).
STREPIN (Nov. 2015):
La SEN prevede:
•il rafforzamento di standard minimi per l’edilizia ed il settore dei trasporti;
•l’estensione e rafforzamento nel tempo delle detrazioni fiscali, (ristrutturazioni);
•l’introduzione di incentivazioni dirette per gli interventi negli edifici PA, investita
del ruolo di esempio e guida per l’intero comparto economico;
•l’innalzamento degli obiettivi di risparmio previsti nel sistema dei TEE,
prevalentemente dedicato al settore industriale;
•Il rafforzamento del modello ESCo, l’azione di controllo delle misure
implementate, azioni di comunicazione e sensibilizzazione, miglioramento del
monitoraggio e contabilizzazione dei risultati e supporto alla ricerca.
STREPIN (Nov. 2015):
Lo STREPIN ha analizzato il parco edilizio italiano, contestualizzandolo
per zona climatica, destinazione d’uso, anno di edificazione:
STREPIN (Nov. 2015):
Lo STREPIN ha analizzato il parco edilizio italiano, contestualizzandolo
per zona climatica, destinazione d’uso, anno di edificazione:
Oltre il 60% del parco edilizio ha più di 45 anni, ed è precedente alla legge n. 373/1976, prima legge sul risparmio energetico.Oltre il 25% presenta consumi annuali compresi fra 160 e 220 kWh/m2.
STREPIN (Nov. 2015):
Lo STREPIN ha analizzato il parco edilizio italiano, contestualizzandolo
per zona climatica, destinazione d’uso, anno di edificazione:
Oltre il 60% del parco edilizio ha più di 45 anni, ed è precedente alla legge n. 373/1976, prima legge sul risparmio energetico.Oltre il 25% presenta consumi annuali compresi fra 160 e 220 kWh/m2.
EDIFICI NON RESIDENZIALI
Gli edifici non residenziali possono essere raggruppati nelle
seguenti classi principali: scuole, uffici, centri commerciali,
alberghi, istituti bancari.
TIPOLOGIA N° edifici Superficie Volume
SCUOLE 51.000 73 [Mm2] 256 [Mm3]
UFFICI 65.000 57 [Mm2] 200 [Mm3]
COMMERCIO 1.158.000 165 [Mm2]
ALBERGHI 25.800 49 [Mm2]
IST. BANCARI 33.727 (76 gruppi) 5,5 [Mm2] 18,5 [Mm3]
CENTRI COMMERCIALI
Per quanto concerne la grande distribuzione, abbiamo la
seguente ripartizione di superfici e consumi specifici:
RESIDENZIALI E ALTRI AMBIENTI DI LAVORO
Per quanto concerne invece gli altri edifici, abbiamo i seguenti
dati relativi ai consumi specifici, normalizzati per zona climatica:
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Indipendentemente della destinazione d’uso, sono stati ipotizzati
interventi di riqualificazione con tre differenti livelli di efficacia:
nel primo livello non si raggiungono le prescrizioni energetiche
in vigore;
con il secondo livello ci si adegua alle prescrizioni energetiche di
cui al DLgs 192/05 e s.m.i.;
i livelli successivi sono migliorativi rispetto alle performance
previste dalla normativa.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Una volta definito il fabbisogno energetico degli edifici si procede
alla definizione degli interventi che garantiscono il livello ottimale
di costo, secondo la seguente procedura:
identificazione delle misure di efficienza energetica da proporre;
riconoscimento delle possibilità di risparmio energetico (uno o
più interventi contestuali);
Valutazione dei risparmi energetici conseguibili;
Valutazione deii costi effettivi degli interventi;
STREPIN – VALUTAZIONI GLOBALI
La procedura è stata utilizzata dall’ENEA per determinare il
valore ottimale dell’indice di prestazione in energia primaria (EP)
raggiungibile per gli edifici residenziali e ad uso ufficio, sia nuovi
che esistenti, per le zone climatiche B ed E, tenendo conto della
prestazione energetica e dei costi relativi agli interventi,
manutenzione, e smaltimento a fine vita degli impianti.
I risultati sono stati classificati per le seguenti destinazioni d’uso:
Residenziale Monofamiliare (RMF), Piccolo Condominio (RPC);
Grande Condominio (RGC) ed Uffici (UFF).
STREPIN – VALUTAZIONI GLOBALI
STREPIN – VALUTAZIONI GLOBALI
STREPIN – POTENZIALE DI EFFICIENZA E RISPARMIO
Nella tabella seguente sono riportati i risultati dell’applicazione
dell’algoritmo di sopra, per la valutazione del potenziale di
risparmio globale nel settore civile, ossia il risparmio che si
otterrebbe se entro il 2020, fossero realizzati tutti gli interventi di
efficientamento energetico economicamente sostenibili.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione tutti gli
edifici, residenziali e non residenziali (uffici, scuole, ecc.),
classificati per zona climatica di ricadenza.
STREPIN – POTENZIALE DI EFFICIENZA E RISPARMIO
Gli interventi di efficientamento energetico considerati nel settore
residenziale, economicamente sostenibili, sono:
•isolamento termico dell’involucro edilizio;
•sostituzione serramenti;
•sistema di regolazione dell’impianto di climatizzazione;
•sostituzione del generatore di calore (condens. PdC, geotermia);
•installazione di un sistema di domotica;
•Relamping;
•Utilizzo delle FER.
STREPIN – POTENZIALE DI EFFICIENZA E RISPARMIO
Potenziale di riduzione (residenziale) consumi al 2020
gli investimenti stimati ammontano a 13,6 G€/anno per interventi globali e 10,5 G€/anno per interventi parziali
STREPIN – POTENZIALE DI EFFICIENZA E RISPARMIO
Gli interventi di efficientamento energetico considerati nel settore
non residenziale, economicamente sostenibili, sono:
•isolamento termico dell’involucro edilizio;
•sostituzione serramenti e schermature solari;
•sistema di regolazione dell’impianto di climatizzazione;
•sostituzione del generatore di calore (condens. PdC, geotermia);
•Utilizzo di recuperatori di calore (Aria primaria, ACS);
•Installazione di Building Energy Manag. System e Relamping;
•Utilizzo delle FER.
STREPIN – POTENZIALE DI EFFICIENZA E RISPARMIO
Potenziale di riduzione consumi (non residenziale) al 2020
gli investimenti stimati ammontano a 17,5,6 G€/anno.
STREPIN – POTENZIALE DI EFFICIENZA E RISPARMIO
Potenziale di riduzione consumi (globale) al 2020
STREPIN – BARRIERE ECONOMICO FINANZIARIE
La messa a punto degli strumenti di sostegno al credito, relativo
agli interventi di efficientamento energetico degli edifici, hanno il
loro impulso nelle grandi difficoltà nell’ottenimento di prestiti da
parte di istituti di credito, specialmente per interventi di
riqualificazione a edificio pieno. I motivi di tali difficoltà sono
dovuti principalmente alla complessità della validazione tecnico-
economica dell’intervento, ai tempi di ritorno e di pagamento dei
ratei, ed anche per via dei tassi di interesse. Problemi riscontrati
anche dalle ESCo per l’incertezza dei flussi finanziari.
STREPIN – Nearly Zero Energy Buildings
A partire dal 1° gennaio 2019 gli edifici di nuova costruzione di
proprietà pubblica o occupati da Amministrazioni pubbliche
dovranno essere di tipo NZEB; tutti gli altri edifici nuovi (o
ristrutturati a fondo) dovranno esserlo dal 1° gennaio 2021.
Gli NZEB sono edifici ad altissima prestazione energetica che
minimizzano i consumi energetici legati alla climatizzazione,
ventilazione, illuminazione ed ACS, utilizzando FER, sistemi
passivi di climatizzazione ed ombreggiamento, garantendo
qualità dell’aria interna ed illuminazione naturale.
STREPIN – Nearly Zero Energy Buildings
Coefficiente medio globale di scambio termico specifico per
trasmissione H’T [W/m2K];
STREPIN – Nearly Zero Energy Buildings
Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile
Asol,est/Asup,utile
STREPIN – Nearly Zero Energy Buildings
EPH, EPC ed EPgl sia totale che non rinnovabile;
i rendimenti di climatizzazione invernale (H+C) e ACS (W);
STREPIN – Nearly Zero Energy Buildings
EPH, EPC ed EPgl sia totale che non rinnovabile;
i rendimenti di climatizzazione invernale (H+C) e ACS (W);
STREPIN – Nearly Zero Energy Buildings
EPH, EPC ed EPgl sia totale che non rinnovabile;
i rendimenti di climatizzazione invernale (H+C) e ACS (W);
STREPIN – Nearly Zero Energy Buildings – Obblighi FER
Gli obblighi di integrazione delle FER sono stati introdotti dal D.L.
03/03/2011 n°28, al comma 1 edll’art. 11.
L’allegato 3 al D.L. prescrive, dal 1° gennaio 2017 che sia
prodotta da FER il 50% dell’energia necessaria per la produzione
ACS, ed il 50% della somma dei consumi per ACS, Riscaldamento
e raffreddamento, a meno di non essere collegati ad yun arete di
teleriscaldamento.
L’obbligo non può essere assolto esclusivamente da FER che
producono solo energia elettrica, utilizzata come fonte primaria.
STREPIN – Nearly Zero Energy Buildings – Obblighi FER
Inoltre devono essere installati impianti di produzione di
elettricità da FER di potenza nominale pari a:
I pannelli solari (fotovoltaici e/o termici) devono essere aderenti o
integrati alle falde dei tetti.
Per gli edifici della PA, gli obblighi di installazione delle FER
sono incrementati del 10%.
][50
][ 2
kWpmSP =
STREPIN – Nearly Zero Energy Buildings – Obblighi FER
Nei casi in cui fosse tecnicamente impossibile ottemperare
all’obbligo FER, in progettista deve evidenziarne le ragioni in una
apposita relazione tecnica (comma 25 art. 4 DPR59/2009) e
l’edificio deve ottenere un indice di prestazione energetica
complessiva tale che:
STREPIN – STRUMENTI DI SUPPORTO
La messa a punto degli strumenti di sostegno al credito, relativo
agli interventi di efficientamento energetico degli edifici, hanno il
loro impulso nelle grandi difficoltà nell’ottenimento di prestiti da
parte di istituti di credito, specialmente per interventi di
riqualificazione a edificio pieno. I motivi di tali difficoltà sono
dovuti principalmente alla complessità della validazione tecnico-
economica dell’intervento, ai tempi di ritorno e di pagamento dei
ratei, ed anche per via dei tassi di interesse. Problemi riscontrati
anche dalle ESCo per l’incertezza dei flussi finanziari.
IL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA (STREPINIL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA (STREPIN--PANZEB);PANZEB);
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI;FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI;
I CERTIFICATI BIANCHI (TEE);I CERTIFICATI BIANCHI (TEE);
IL CONTO TERMICO 2.0;IL CONTO TERMICO 2.0;
LE DETRAZIONI FISCALI AL 65% NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;LE DETRAZIONI FISCALI AL 65% NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
Il finanziamento tramite terzi è una possibilità di realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico avvalendosi della coiddetta “Finanza
di progetto nei servizi” (Project Financing) introdotta dall’art. 278 del DPR
207/2010 e s.m.i. In particolare, è previsto che:
Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di
servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno
studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico -
finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del
codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e
l’indicazione delle garanzie offerte dal promotore all’ammin. aggiudicatrice.
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
Le proposte devono anche indicare anche l’importo delle spese
sostenute per la loro predisposizione (diagnosi e progettazione), nei
imposti dal Codice degli appalti.
Le P.A. valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e
possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di
fattibilità ritenuti di pubblico interesse, senza che ciò ne determini
l’adozione o faccia maturare alcun diritto al compenso per le prestazioni
eseguite o per l’erogazione dei servizi.
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
La fattibilità delle proposte è valutata, dalle P.A. tenendo conto della
funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico,
del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata
della concessione, delle tariffe da applicare e del loro aggiornamento
del valore economico del piano e del contenuto della bozza di
convenzione
Qualora siano state presentate più proposte, la migliore viene scelta
secondo i criteri del codice degli appalti.
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI
La scelta del concessionario è eseguita tramite una gara
informale a cui viene invitato anche il promotore, ponendo
a base di gara la proposta presentata dallo stesso.
Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può
adeguare la propria proposta a quella giudicata più
conveniente dall'amministrazione.
IL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA (STREPINIL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA (STREPIN--PANZEB);PANZEB);
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI;FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI;
I CERTIFICATI BIANCHI (TEE);I CERTIFICATI BIANCHI (TEE);
IL CONTO TERMICO 2.0;IL CONTO TERMICO 2.0;
LE DETRAZIONI FISCALI AL 65% NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;LE DETRAZIONI FISCALI AL 65% NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
I TEE sono stati introdotti e regolamentati dalle seguenti
normative:
1. Decreti 20 luglio 2004 (istituito il sistema)
2. Decreto 21 dicembre 2007
3. Dlgs n. 28 del 3 marzo 2011
4. Allegato A della delibera EEN 9/11 dell’AEEG (Guida)
5. Decreto 28 dicembre 2012 (riforma).
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
Il sistema dei TEE si articola secondo i seguenti principi:
1. Il GSE ha in carico l’attività di gestione, valutazione e certificazione
dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti
nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi;
2. Il miglioramento dell’efficienza energetica va realizzato presso gli
utenti finali;
3. Sono stabiliti obiettivi nazionali di incremento dell’efficienza
energetica a carico di soggetti obbligati;
4. I grandi distributori di gas ed elettricità sono i soggetti obbligati al
raggiungimento dei predetti obiettivi;
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
Il sistema dei TEE si articola secondo i seguenti principi:
5. Il 31 maggio di ogni anno il GSE verifica il raggiungimento
dell’obiettivo da parte dei soggetti obbligati;
6. Il miglioramento dell’efficienza energetica viene certificato tramite
l’emanazione da parte del GME (gestore dei mercati energetici) di
TEE;
7. Le proposte per l’ottenimento dei titoli sono sottoposte ad
un’istruttoria tecnicoamministrativa condotta da ENEA e RSE;
8. È attivo un mercato dei suddetti titoli in base a contrattazioni
bilaterali e accesso alla borsa dei TEE;
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
Il sistema dei TEE si articola secondo i seguenti principi:
9. È previsto un contributo tariffario a favore delle aziende di
distribuzione obbligate a parziale copertura degli oneri sostenuti per
il aggiungimento degli obiettivi;
10.Sono irrogate sanzioni a carico dei soggetti obbligati nei casi di
inadempienza.
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
Il sistema dei TEE prevede che le aziende distributrici di gas e/o
di energia elettrica con un parco di clienti superiore a 50.000
utenti sono soggetti obbligati nel sistema dei TEE, e ogni anno si
vedono assegnato un obiettivo – in termini di TEE prodotti – di
miglioramento dell’efficienza energetica da dover raggiungere.
Un TEE corrisponde ad una Tonnellata Equivalente di Petrolio.
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
I soggetti (operatori) che possono operare direttamente sul mercato dei
TEE sono i soggetti obbligati e quelli volontari (distributori con meno di
50.000 clienti, ESCO, soggetti con energy manager (SEM- EMV), soggetti
con SGE ISO 50001 ed anche gli EGE).
Gli operatori individuano ed attuano misure di miglioramento
dell’efficienza degli usi finali dell’energia, ottenendo i corrispondenti
risparmi, per il riconoscimento dei quali inviano una proposta al GSE.
ENEA ed RSE istruiscono le proposte e, se l’esito è positivo, il GME
riconosce i titoli di efficienza energetica ai soggetti proponenti.
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
I TEE ottenuti dai soggetti obbligati concorrono a soddisfare il proprio
obiettivo assegnato.
I TEE mancanti ai soggetti obbligati possono essere reperiti sulla borsa
gestita dal GME, su cui i diversi operatori hanno venduto i propri titoli,
oppure da contrattazioni bilaterali dirette con gli operatori.
I TEE in possesso di un un operatore dopo il 31 maggio, data della
verifica del GSE, possono essere cumulati senza scadenza.
Se l’obiettivo annuale non è raggiunto, il soggetto obbligato viene
sanzionato. Viceversa, viene concesso il recupero in tariffa per il valore
di titoli costituente l’obbligo.
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
I TEE ottenuti dai soggetti obbligati concorrono a soddisfare il proprio
obiettivo assegnato.
I TEE mancanti ai soggetti obbligati possono essere reperiti sulla borsa
gestita dal GME, su cui i diversi operatori hanno venduto i propri titoli,
oppure da contrattazioni bilaterali dirette con gli operatori.
I TEE in possesso di un un operatore dopo il 31 maggio, data della
verifica del GSE, possono essere cumulati senza scadenza.
Se l’obiettivo annuale non è raggiunto, il soggetto obbligato viene
sanzionato. Viceversa, viene concesso il recupero in tariffa per il valore
di titoli costituente l’obbligo.
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
Per poter operare, un soggetto volontario deve accreditarsi sul portale
on line del GSE, ed una volta ottenuta la password per accedere all’area
riservata del sito del GSE, i soggetti accreditati possono presentare
progetti per ottenere titoli di efficienza.
Dopo avere presentato le proposte secondo gli schemi previsti dal GSE,
superato l’istruttoria ed ottenuto i TEE, l’operatore deve negoziarne il
valore, previa iscrizione registro dei TEE gestito dal GME.
La procedura è descritta in dettaglio sul sito del GME al seguente link:
www.mercatoelettrico.org/It/default.aspx.
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
Per la valutazione delle proposte (ammissibilità e ammontare dei TEE),
deve essere svolta un’istruttoria apposita.
La procedura di valutazione delle proposte basate su schede standard e
analitiche è la stessa e comprende:
verifica della coerenza ed esattezza dei dati forniti;
verifica della completezza e idoneità della documentazione richiesta;
redazione di un rapporto di valutazione;
verifica dell’opportunità di realizzare dei successivi controlli tecnico-
amministrativi.
La procedura di valutazione delle schede a consuntivo è molto più
complessa dovendosi verificare individualmente aspetti come
l’addizionalità, la strumentazione, la baseline, il programma di misura,
ecc.
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
Per la valutazione delle proposte (ammissibilità e ammontare dei TEE),
deve essere svolta un’istruttoria apposita.
La procedura di valutazione delle schede a consuntivo è molto più
complessa dovendosi verificare individualmente aspetti come
l’addizionalità, la strumentazione, la baseline, il programma di misura,
ecc.
Anche nel caso della valutazione di Proposta di Progetto e di Programma
di Misura (PPPM) e successive Richieste di Verifica e Certificazione (RVC)
viene compilato un rapporto di valutazione più articolato di quello
relativo alle schede standardizzate
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
L’istruttoria di valutazione delle proposte può finire in diversi modi:
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI)
L’art. 10 del DM 28.12.2012 esclude che i certificati bianchi siano
cumulabili “con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle
tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali”, esclusi
i fondi di garanzia, i fondi di rotazione, i contributi in conto interesse e la
detassazione del reddito d’impresa per l’acquisto di macchinari e
attrezzature.
Resta aperta la questione riguardante la cumulabilità della Tariffa fissa
onnicomprensiva con i certificati bianchi.
IL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA (STREPINIL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA (STREPIN--PANZEB);PANZEB);
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI;FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI;
I CERTIFICATI BIANCHI (TEE);I CERTIFICATI BIANCHI (TEE);
IL CONTO TERMICO 2.0;IL CONTO TERMICO 2.0;
LE DETRAZIONI FISCALI AL 65% NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;LE DETRAZIONI FISCALI AL 65% NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0
Il nuovo Conto Termico 2.0, introdotto con il DM 16/02/2016 è un
incentivo statale erogato dal GSE a fronte di interventi di incremento
dell’efficienza energetica degli edifici esistenti (riservato alle PA) e di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta
efficienza (Privati, Imprese e PA)
Il Conto Termico 2.0 prevede incentivi per 900 M€/anno (700 per privati
e imprese e 200 per PA, COOP e Società di patrimonio pubblico).
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0 – NOVITA’
Il meccanismo per l’erogazione degli incentivi contiene alcune
novità rispetto alla precedente versione del 2012:
•Le tipologie di intervento incentivabili e la dimensione degli
impianti ammissibili sono maggiori;
•Incentivi fino al 65% delle spese sostenute e pagamenti entro 90
giorni;
•importi di una unica rata fino a 5.000 €;
•Pagamento degli interventi anche con bonifici online e carte di
credito.
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0 – SOGGETTI
le Pubbliche Amministrazioni (anche ex Istituti Autonomi Case Popolari,
le Cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le Società a patrimonio
interamente pubblico e le Società cooperative sociali iscritte nei rispettivi
albi regionali che possono richiedere l’incentivo per interventi di
incremento dell’efficienza energetica (Interventi tipo 1) e di produzione
di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza
(Interventi Tipo 2).
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0 – SOGGETTI
I Privati, ovvero Persone fisiche, Condomini e Imprese (soggetti titolari
di reddito di impresa o di reddito agrario) solo per gli interventi i
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta
efficienza (Interventi Tipo 2).
L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto
direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di una ESCO: per le
Pubbliche Amministrazioni attraverso la sottoscrizione di un contratto di
prestazione energetica, per i soggetti privati anche mediante un
contratto di servizio energia previsti dal D.Lgs. 115/2008.
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0 – INTERVENTI
Gli interventi di tipo 1 prevedono:
Efficientamento dell’involucro:
•coibentazione pareti e coperture;
•sostituzione serramenti;
•installazione schermature solari;
•trasformazione degli edifici esistenti in “nZEB”;
•illuminazione d’interni;
•tecnologie di building automation;
•Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con
impianti a più alta efficienza come le caldaie a condensazione.
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0 – INTERVENTI
Gli interventi di tipo 2 prevedono:
Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti
rinnovabili:
•pompe di calore per climatizzazione, anche combinata, per ACS;
•caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
•sistemi ibridi a pompe di calore;
•Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar
cooling (assorbimento) per la produzione diretta di freddo.
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0 – INCENTIVO
Il calcolo degli incentivi per tutte le tipologie di intervento è riportato
nell’allegato 1 del D.M. 16/02/2016.
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0 – INCENTIVO
Il calcolo degli incentivi per tutte le tipologie di intervento è riportato
nell’allegato 1 del D.M. 16/02/2016.
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0 – INCENTIVO
Il calcolo degli incentivi per tutte le tipologie di intervento è riportato
nell’allegato 1 del D.M. 16/02/2016.
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0 – INCENTIVO
Il calcolo degli incentivi per tutte le tipologie di intervento è riportato
nell’allegato 1 del D.M. 16/02/2016.
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0 – INCENTIVO
La richiesta degli incentivi deve avvenire tramite l’apposito applicativo
informatico PortalTermico gestito dal GSE dove, entro 60 giorni dalla
data di conclusione dell’intervento, i soggetti compilano e inviano la
documentazione necessaria per l’ammissione all’incentivo.
1) ACCESSO DIRETTO: per le PA ed i Privati la richiesta deve essere
presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
2) PRENOTAZIONE: per gli interventi ancora da realizzare da parte delle
PA e delle ESCo che operano per loro conto, erogazione di un primo
acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori, previa
presentazione di una scheda-domanda a preventivo.
, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni in presenza di:
una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno
IL NUOVO CONTO TERMICO 2.0 – INCENTIVO
Le scheda-domanda a preventivo impone la presenza almeno di:
una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno
alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella
Diagnosi Energetica oppure un Contratto di prestazione energetica
stipulato tra PA ed ESCO, un Provvedimento o un atto amministrativo
attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori con verbale di consegna.
La richiesta di prenotazione deve essere accettata dal GSE. In tal caso,
quest’ultimo procede a impegnare, a favore del richiedente, la somma
corrispondente all’incentivo spettante.
IL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA (STREPINIL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA (STREPIN--PANZEB);PANZEB);
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI;FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI;
I CERTIFICATI BIANCHI (TEE);I CERTIFICATI BIANCHI (TEE);
IL CONTO TERMICO 2.0;IL CONTO TERMICO 2.0;
LE DETRAZIONI FISCALI AL 65% NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;LE DETRAZIONI FISCALI AL 65% NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;
DETRAZIONI FISCALI
La L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha prorogato al 31 dicembre
2017 la detrazione fiscale del 65% (Irpef e Ires) per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici; Dal 2018 l’agevolazione sarà
sostituita con la detrazione del 36% strutturale per le spese relative alle
ristrutturazioni edilizie.
per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli
effettuati su tutte le unità immobiliari del condominio la detrazione al
65% è stata prorogata al 31/12/2021, maggiorate al 70% o 75% nel
caso di raggiungimento di detereminati incidi di prestazione energetica.
DETRAZIONI FISCALI - CASISTICA
Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute
per:
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
•il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni di pareti,
pavimenti, finestre, comprensive di infissi);
•l’installazione di pannelli solari;
•la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
DETRAZIONI FISCALI - IMPORTI
Le detrazioni sono ripartite in 10 rate annuali uguali come segue:
65% delle spese sostenute fino al 31/12/2021 per interventi sulle parti comuni
degli edifici condominiali e quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui
si compone il condominio;
70% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti
comuni dell’involucro condominiale (Sup. disp. > 25%);
75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti
comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida
nazionali per la certificazione energetica).
DETRAZIONI FISCALI - IMPORTI
DETRAZIONI FISCALI - CONDIZIONI
Per fruire della detrazione gli interventi devono essere eseguiti su unità
immobiliari esistenti, di qualunque categoria catastale compresi quelli dedicati
all’attività d’impresa o professionale).
Non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
Sono esclusi anche gli edifici di nuova costruzione, coerentemente con la
normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi
edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in
funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la
detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
DETRAZIONI FISCALI - CONDIZIONI
ATTENZIONE: nel caso di ristrutturazione senza demolizione
dell’esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese
riferibili alla parte esistente.
Sono agevolabili anche gli interventi per i quali la detrazione è
subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o
dei singoli impianti.
Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio,
la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio
esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita
all’ampliamento.
DETRAZIONI FISCALI - SOGGETTI
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non
residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a
qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
•le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
•i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche,
società di persone, società di capitali)
•le associazioni tra professionisti
•gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
DETRAZIONI FISCALI - SOGGETTI
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
•i titolari di un diritto reale sull’immobile
•i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
•gli inquilini
•coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le
spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su
immobili strumentali all’attività d’impresa:
•il familiare convivente con il possessore dell’immobile;
•il convivente “more uxorio” (unioni civili);
DETRAZIONI FISCALI - SOGGETTI
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
•i titolari di un diritto reale sull’immobile
•i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
•gli inquilini
•coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le
spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su
immobili strumentali all’attività d’impresa:
•il familiare convivente con il possessore dell’immobile;
•il convivente “more uxorio” (unioni civili);
DETRAZIONI FISCALI – UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta attribuito va ripartito in dieci quote annuali di pari
importo. Le quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il
modello F24 online all’Agenzia delle Entrate.
Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore
all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni,
il relativo modello F24 è scartato.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata
negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso
DETRAZIONI FISCALI – CUMULABILITA’
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali
previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali
Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il
risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie,
si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro
beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione
prescelta. Per quanto riguarda, invece, la cumulabilità con altri incentivi
regionali, provinciali o locali è stata abrogata la norma che prevedeva il
divieto di cumulabilità.
DETRAZIONI FISCALI – CUMULABILITA’
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali
previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali
Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il
risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie,
si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro
beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione
prescelta. Per quanto riguarda, invece, la cumulabilità con altri incentivi
regionali, provinciali o locali è stata abrogata la norma che prevedeva il
divieto di cumulabilità.
DETRAZIONI FISCALI – CERTIFICAZIONI
l’asseverazione, che dimostrare la conformità dell’intervento ai requisiti
tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio
l’asseverazione può avere carattere globale e fornire in modo
complessivo i dati e le informazioni richieste.
Per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a
condensazione con potenza inferiore a 100 kW L’asseverazione è
sostituita dalla certificazione dei produttori.
L’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla
dichiarazione resa dal D. L. (D.M. 6 agosto 2009).
DETRAZIONI FISCALI – CERTIFICAZIONI
l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati
relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema
riportato nell’allegato E o F del D.M. 19/02/2007, se l’intervento riguarda la
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o
l’installazione di pannelli solari.
La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata
anche dall’utente finale. La scheda deve contenere i dati identificativi del soggetto
che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la
tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, il
relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali.
DETRAZIONI FISCALI – DOCUMENTI DA TRASMETTEREEntro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:•copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica•la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati.•La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).•Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).•Non è valida a tal fine L’autocertificazione del Contribuente.
DETRAZIONI FISCALI – DOCUMENTI DA CONSERVAREPer fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:•il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;•la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;•le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;•per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento;