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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI
LAVORO
CORSO ASPP/RSPP MODULO A
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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626
ARTICOLO 1
CHE COS’È IL D.LGS 626
?E’ un decreto legislativo che prescrive misure per migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626
PERCHÉ È IMPORTANTE ?
Perché è un sistema per una migliore protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori:
GLOBALE
Contiene misure
generali di tutela
PROGRAMMATO
Comma 1 l. d)
Programmazione della prevenzione
INFORMATO E
PARTECIPATO
Comma 1 l. s)
Informazione, partec., consult. dei
lavoratori/rappresentanti
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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626
LA PREVENZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI
ASSUME UNA VALENZA FONDAMENTALE NELLA NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. SI ARTICOLA IN DUE MOMENTI FONDAMENTALI:
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI;
LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE MISURE PER PREVENIRLI.
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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626
ASPETTI QUALIFICANTI DEL D.LGS.626
MODELLO PARTECIPATIVO
CONSULTAZIONE, INFORMAZIONE E
FORMAZIONE DEI LAVORATORE E DEL RLS
DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE E
RESPONABILIZZAZIONE DEI SOGGETTI
INDIVIDUAZIONE DI COMPITI, STRUMENTI E
MEZZI
INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CULTURA DELLA
DELLA PREVENZIONE
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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626
IL D.LGS. 626/94 ED I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626
LA STRUTTURA DEL DLGS.626/94
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IL D.lgs. 19 SETTEMBRE 1994 n.626: LA STRUTTURA Titolo ITitolo I disposizioni generalidisposizioni generali
Titolo IITitolo II luoghi di lavoroluoghi di lavoro Titolo IIITitolo III uso delle attrezzature da lavorouso delle attrezzature da lavoro Titolo IVTitolo IV uso dei DPI individualiuso dei DPI individuali Titolo VTitolo V movimentazione manuale dei movimentazione manuale dei
carichicarichi Titolo V bisTitolo V bis agenti fisici (rumore)agenti fisici (rumore) Titolo VITitolo VI uso di attrezzature munite dei VDTuso di attrezzature munite dei VDT Titolo VI bisTitolo VI bis amiantoamianto Titolo VIITitolo VII protezione da agenti cancerogeniprotezione da agenti cancerogeni Titolo VII bisTitolo VII bis protezione da agenti protezione da agenti
chimicichimici Titolo VIIITitolo VIII protezione da agenti biologiciprotezione da agenti biologici Titolo VIII bisTitolo VIII bis protezione da atmosfere esplosiveprotezione da atmosfere esplosive Titolo IXTitolo IX sanzionisanzioni Titolo XTitolo X disposizioni transitorie e finalidisposizioni transitorie e finali
N° 23 allegatiN° 23 allegati
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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626
TITOLO IILUOGHI DI LAVORO
Dir. 89/654 Art. 30-33
TITOLO IIIUSO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORODir. 89/655 Art. 34-39
TITOLO IVUSO DEI DISPOSITIVIDI PROTEZ. INDIVID.
Dir. 89/656 Art. 40-46
TITOLO VMOVIMENTAZIONEMANUALE CARICHI
Dir. 90/269 Art.47-49
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORISUL LUOGODI LAVORO
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORISUL LUOGODI LAVORO
Dir. 89/391 Art. 1-29
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
V bis RUMORE artt. 49 bis a 49 duodecies
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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626
TITOLO VIUSO ATTREZZATURECON VIDEOTERMINALI
Dir. 90/270 Art. 50-59
TITOLO VII e VII bisPROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E CHIMICI
Dir. 90/394 Art. 60-72
TITOLO VIII E VIII bisPROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
E ATMOSFERE ESPLOSIVEDir.90/679 Art. 73-89
TITOLO IXSANZIONI Art. 90-94
TITOLO XDISP. TRANS. E FINALI
Art. 95-98
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORISUL LUOGODI LAVORO
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORISUL LUOGODI LAVORO
VI bis: amianto
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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626
CAPO IDISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO IISERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONEArt. 8-11
CAPO IIIPREVENZ. INCENDI, EVACUAZ.,
PRONTO SOCCORSOArt. 12-15
CAPO IV
SORVEGLIANZASANITARIA Art. 16-17
TITOLO IMIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Dir. 89/391 Art. 1-29
TITOLO IMIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Dir. 89/391 Art. 1-29
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IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626
CAPO VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 21-22
CAPO VII
DISPOSIZ. CONCERNENTI LAPUBBLICA AMMINISTRAZ.
Art. 23-28
CAPO VIII
STATISTICHE INFORTUNIE MALATTIE PROFESS.LI
Art. 29
CAPO V
CONSULTAZ. E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 18-20 TITOLO IMIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Dir. 89/391 Art. 1-29
TITOLO IMIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Dir. 89/391 Art. 1-29
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IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 1)
IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI:
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO
IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI:
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO
• Forze Armate e di Polizia• Servizi di Protezione Civile• Strutture giudiziarie, penitenziarie• Università• Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado • Lavoratori a domicilio e con contratto di portierato (art. 21)
• Forze Armate e di Polizia• Servizi di Protezione Civile• Strutture giudiziarie, penitenziarie• Università• Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado • Lavoratori a domicilio e con contratto di portierato (art. 21)
• Se vi sono lavoratori o ad essi equiparati• Industria• Artigianato• Commercio• Ferrovie• Ospedali, Case di Cura• Istit. di Credito, Ass.ne• Studi professionistici• Amm.ni Statali e Locali. . . . . . . . . . . . . .
• Se vi sono lavoratori o ad essi equiparati• Industria• Artigianato• Commercio• Ferrovie• Ospedali, Case di Cura• Istit. di Credito, Ass.ne• Studi professionistici• Amm.ni Statali e Locali. . . . . . . . . . . . . .
SI APPLICA(Esempi)
SI APPLICA(Esempi)
SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato
SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato
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IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: DEFINIZIONI
DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO
Equiparati a lavoratori:- Soci lavoratori di coop. o di società anche di fatto- Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL- Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, appar. e attrezz.di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori)
LAVORATORELAVORATOREPersona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato
- Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore- Soggetto che ha la responsabilità dell’impresa o unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
- Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualif. dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
PRIVATO PRIVATOPUBBLICOPUBBLICO
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IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: DEFINIZIONI
RESPONSABILE DEL S.P.P.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Persona designata dal DDL in possesso di attitudini e capacità adeguate
Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori nella materia della salute e sicurezza durante il lavoro
MEDICO COMPETENTE
Medico in possesso di :- specializzazione in medicina del lavoro o in disciplina equipollente- autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91 - ecc.
PREVENZIONE
Disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi prof.li nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda per attività di prev. e protez. dai rischi professionali nell’azienda o nell’unità produttiva
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IL D.LGS 626/94: MISURE GENERALI DI TUTELA (ART 3)
Informaz., formaz., consultaz., partecipaz., istruzioni adeguate ai lavoratori
Manutenz. di ambienti, attrezz., macchine, imp.ti, disposit. di sicurezza
Segnali di avvertimento e sicurezza
Misure di emergenza
Allontanamento per motivi sanitari
Limitaz. agenti chimici, fisici, biologici
Priorità protez. collett. su individ.
Attenuare lavoro monotono /ripetitivo
Limitazione al minimo degli esposti al rischio
Rispetto principi ergonomici
Sostituz. pericolo con minor pericolo
Riduzione dei rischi alla fonte
Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo
Per attrezz. lavoro, sostanze, sistemaz. amb. di lavoro, processi produtt., macchine, impiantiVALUTAZIONE
DEI RISCHI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
ELIMIN./RIDUZ.RISCHI ALLA
FONTE
ELIMIN./RIDUZ.RISCHI ALLA
FONTE
PROGRAMMAZ.DELLA
PREVENZIONE
PROGRAMMAZ.DELLA
PREVENZIONE
ORGANIZZAZ.GESTIONE
ORGANIZZAZ.GESTIONE
Controllo sanitario dei lavoratori
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D.LGS 626/94: OBBLIGHI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE E PREPOSTO (ART. 4)
DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO
Designa Responsabile e Addetti(anche con esterni) del S.P.P.
DIRIGENTEDIRIGENTE PREPOSTOPREPOSTO
Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie (c. 5)
Resp. S.P.P.
Med. Comp.
Rappr. Sicur.
(consultaz.)
Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente
Per az. famil. e fino a 10 dip. autocertificazione su valutaz. e misure
Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente : - Valutazione dei rischi- Misure di prevenzione- Programma di attuazione
Responsabilità di valutazione eattuazione continuativa Per nuove
attività (pubbl. o private)
“Documento” entro 3 MESI
dall’inizio dell’attività
Per nuove attività (pubbl.
o private) “Documento” entro 3 MESI
dall’inizio dell’attività
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D.LGS 626/94: OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni)
Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni)
Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di
sicurezza e di protezione
Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di
sicurezza e di protezione
Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle
macchine, impianti, dispositivi
Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle
macchine, impianti, dispositivi
Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti
Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti
Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalaz., ecc.
Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalaz., ecc.
Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza
Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza
Si sottopongono ai controlli sanitari previsti
Si sottopongono ai controlli sanitari previsti
Contribuiscono all’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità
competente
Contribuiscono all’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità
competente
I LAVORATORII LAVORATORI
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D.LGS 626/94: OBBLIGHI DEI PROGETTISTI FORNITORI INSTALLATORI (ART 6)
Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza e salute
Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza e salute
Sono vietati la vendita, la fabbricazione, il noleggio, la concessione in uso, la locaz.
finanz. (certificaz. - omologaz. obbligatoria) di macchine, attrezz. e impianti non rispondenti
alla legislazione vigente
Sono vietati la vendita, la fabbricazione, il noleggio, la concessione in uso, la locaz.
finanz. (certificaz. - omologaz. obbligatoria) di macchine, attrezz. e impianti non rispondenti
alla legislazione vigente
Scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti
Scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti Installano e montano gli impianti , macchine e
altri mezzi tecnici secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le
istruzioni dei rispettivi fabbricanti
Installano e montano gli impianti , macchine e altri mezzi tecnici secondo le norme di
sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti
FABBRICANTIFORNITORI
FABBRICANTIFORNITORI
PROGETTISTIPROGETTISTI
INSTALLATORIMONTATORI
INSTALLATORIMONTATORI
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D.LGS 626/94: CONTRATTO DI APPALTO (ART 7)
DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO
FORNISCE INFORMAZ. SUI RISCHI SPECIFICI
VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
IMPRESE APPALTATRICIIMPRESE APPALTATRICI LAVORATORI AUTONOMI
LAVORATORI AUTONOMI
COOPERA ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COORDINA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL COORDINAM. DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RISCHI DI INTERFERENZA)
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D.LGS 626/94: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART 8 - 11)
DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO
Designa il responsabilee una o più persone c. 1-2-3
Comunica nomi, curriculum, ecc.all’Isp. del Lav. e all’A.S.L.
Anche con supporto esterno
Dichiaraz. capacità di svolgimento
Relazione infort.-mal. prof.
Attestaz. frequenza a corso di formaz. (DM 16/01/97))
Fornisce al SPP tutte le informaz. necessarie
Organizza SPP (Art. 8)
ISTITUISCE IL SPPArt. 8
- N. suff.-formazione (art. 2 del D.Lgs 195/2003)
- Mezzi e tempo adeguati
Az. art. e ind. fino a 30 add.az. agr. e zoot. fino a 10 add.az. pesca fino a 20 add.altre fino a 200 add.
SVOLGIM. DIRETTODEI COMPITI DEL SPP
Art. 10
ORGANODI
VIGILANZA
Dichiaraz. di ademp. art. 4(o autocertificazione per az.familiari e fino a 10 addetti)
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D.LGS 626/94: PREV. INCENDI, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO (Art. 12-15)
DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO
DISPOSIZIONI GENERALI (Art.12)- Organizza i rapporti con l’esterno (VV.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze- Designa i lavorat. per le squadre di emergenza- Prende provvedim. e programmma interventi- Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere - Osserva i diritti dei lavoratori (Art. 14)
PRIMO SOCCORSOPrende provvedimenti per il Primo Soccorso
EVACUAZIONE DEI LAVORAT.Prende misure per l’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato
DECRETI MINISTERIALIDECRETI MINISTERIALI
Stabiliranno linee guida per la prevenzione incendi e per le
emergenze secondo il tipo di attività
Stabiliranno le attrezzature di pronto soccorso, i requisiti e la formazione
del personale secondo l’attività
DM 10/03/98 DM 388/2003
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D.LGS 626/94: SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 16-17)
ACCERT. PERIOD.
MEDICO COMPETENTEinterno, esterno,pubblico, privato
MEDICO COMPETENTEinterno, esterno,pubblico, privato
E’ EFFETTUATA DAL:E’ EFFETTUATA DAL:
COMPRENDE:COMPRENDE:
ACCERT. PREVENT.
VALUTAZ.IDONEITA’ ALLA
MANSIONE SPECIFICA
SOLO QUANDO PREVISTA DA NORME E LEGGI SPECIFICHE(ART 5 STATUTO DEI LAVORATORI)
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D.LGS 626/94: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (ART. 18-20)
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
(RLS)
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
(RLS)
NUMERO MIN. 1 fino a 200 dip. 3 da 201 a 1000 dip. 6 oltre i 1000 dip.
NUMERO MIN. 1 fino a 200 dip. 3 da 201 a 1000 dip. 6 oltre i 1000 dip.
ELETTO - oltre i 15 dip. dai lavoratori tra le RSU (rappr. Sindacali)- fino a 15 dip. tra i lavorat. o tra più az. (ambito territ./comparto)
ELETTO - oltre i 15 dip. dai lavoratori tra le RSU (rappr. Sindacali)- fino a 15 dip. tra i lavorat. o tra più az. (ambito territ./comparto)
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D.LGS 626/94: INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 21 - 22)
IL DDL DEVE INFORMARE CIASCUN
LAVORATORE SU :
IL DDL DEVE INFORMARE CIASCUN
LAVORATORE SU :
Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività
Misure e attività di protezione e prevenzione
Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali
Sostanze pericolose
Antincendio, evacuazione, pronto soccorso
Responsabile SPP e medico competente
Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza
Durante orario di lavoro
- All’assunzione- Cambio mansione- Cambio attrezz., tecnol., sostanze
In modo periodico
In modo particolare per il Rappr. per la Sicur.
In modo mirato gli addetti all’antincendio, ecc.
Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferim. al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni
IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE :
(Possibilità di delega)
IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE :
(Possibilità di delega)