IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL...

25
IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO CORSO ASPP/RSPP MODULO A

Transcript of IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL...

Page 1: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO

DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI

LAVORO

CORSO ASPP/RSPP MODULO A

Page 2: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

2

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626

ARTICOLO 1

CHE COS’È IL D.LGS 626

?E’ un decreto legislativo che prescrive misure per migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Page 3: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

3

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626

PERCHÉ È IMPORTANTE ?

Perché è un sistema per una migliore protezione della salute e della sicurezza dei

lavoratori:

GLOBALE

Contiene misure

generali di tutela

PROGRAMMATO

Comma 1 l. d)

Programmazione della prevenzione

INFORMATO E

PARTECIPATO

Comma 1 l. s)

Informazione, partec., consult. dei

lavoratori/rappresentanti

Page 4: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

4

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626

LA PREVENZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI

ASSUME UNA VALENZA FONDAMENTALE NELLA NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. SI ARTICOLA IN DUE MOMENTI FONDAMENTALI:

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI;

LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE MISURE PER PREVENIRLI.

Page 5: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

5

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626

ASPETTI QUALIFICANTI DEL D.LGS.626

MODELLO PARTECIPATIVO

CONSULTAZIONE, INFORMAZIONE E

FORMAZIONE DEI LAVORATORE E DEL RLS

DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE E

RESPONABILIZZAZIONE DEI SOGGETTI

INDIVIDUAZIONE DI COMPITI, STRUMENTI E

MEZZI

INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CULTURA DELLA

DELLA PREVENZIONE

Page 6: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

6

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626

IL D.LGS. 626/94 ED I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

Page 7: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

7

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626

LA STRUTTURA DEL DLGS.626/94

Page 8: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

8

IL D.lgs. 19 SETTEMBRE 1994 n.626: LA STRUTTURA Titolo ITitolo I disposizioni generalidisposizioni generali

Titolo IITitolo II luoghi di lavoroluoghi di lavoro Titolo IIITitolo III uso delle attrezzature da lavorouso delle attrezzature da lavoro Titolo IVTitolo IV uso dei DPI individualiuso dei DPI individuali Titolo VTitolo V movimentazione manuale dei movimentazione manuale dei

carichicarichi Titolo V bisTitolo V bis agenti fisici (rumore)agenti fisici (rumore) Titolo VITitolo VI uso di attrezzature munite dei VDTuso di attrezzature munite dei VDT Titolo VI bisTitolo VI bis amiantoamianto Titolo VIITitolo VII protezione da agenti cancerogeniprotezione da agenti cancerogeni Titolo VII bisTitolo VII bis protezione da agenti protezione da agenti

chimicichimici Titolo VIIITitolo VIII protezione da agenti biologiciprotezione da agenti biologici Titolo VIII bisTitolo VIII bis protezione da atmosfere esplosiveprotezione da atmosfere esplosive Titolo IXTitolo IX sanzionisanzioni Titolo XTitolo X disposizioni transitorie e finalidisposizioni transitorie e finali

N° 23 allegatiN° 23 allegati

Page 9: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

9

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626

TITOLO IILUOGHI DI LAVORO

Dir. 89/654 Art. 30-33

TITOLO IIIUSO DELLE ATTREZZATURE DI

LAVORODir. 89/655 Art. 34-39

TITOLO IVUSO DEI DISPOSITIVIDI PROTEZ. INDIVID.

Dir. 89/656 Art. 40-46

TITOLO VMOVIMENTAZIONEMANUALE CARICHI

Dir. 90/269 Art.47-49

MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORISUL LUOGODI LAVORO

MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORISUL LUOGODI LAVORO

Dir. 89/391 Art. 1-29

MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

V bis RUMORE artt. 49 bis a 49 duodecies

Page 10: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

10

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626

TITOLO VIUSO ATTREZZATURECON VIDEOTERMINALI

Dir. 90/270 Art. 50-59

TITOLO VII e VII bisPROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E CHIMICI

Dir. 90/394 Art. 60-72

TITOLO VIII E VIII bisPROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

E ATMOSFERE ESPLOSIVEDir.90/679 Art. 73-89

TITOLO IXSANZIONI Art. 90-94

TITOLO XDISP. TRANS. E FINALI

Art. 95-98

MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORISUL LUOGODI LAVORO

MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORISUL LUOGODI LAVORO

VI bis: amianto

Page 11: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

11

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626

CAPO IDISPOSIZIONI

GENERALI

CAPO IISERVIZIO DI PREVENZIONE

E PROTEZIONEArt. 8-11

CAPO IIIPREVENZ. INCENDI, EVACUAZ.,

PRONTO SOCCORSOArt. 12-15

CAPO IV

SORVEGLIANZASANITARIA Art. 16-17

TITOLO IMIGLIORAMENTO

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Dir. 89/391 Art. 1-29

TITOLO IMIGLIORAMENTO

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Dir. 89/391 Art. 1-29

Page 12: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

12

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626

CAPO VI

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 21-22

CAPO VII

DISPOSIZ. CONCERNENTI LAPUBBLICA AMMINISTRAZ.

Art. 23-28

CAPO VIII

STATISTICHE INFORTUNIE MALATTIE PROFESS.LI

Art. 29

CAPO V

CONSULTAZ. E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 18-20 TITOLO IMIGLIORAMENTO

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Dir. 89/391 Art. 1-29

TITOLO IMIGLIORAMENTO

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Dir. 89/391 Art. 1-29

Page 13: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

13

IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: CAMPO DI APPLICAZIONE (ART 1)

IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI:

TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI:

TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

• Forze Armate e di Polizia• Servizi di Protezione Civile• Strutture giudiziarie, penitenziarie• Università• Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado • Lavoratori a domicilio e con contratto di portierato (art. 21)

• Forze Armate e di Polizia• Servizi di Protezione Civile• Strutture giudiziarie, penitenziarie• Università• Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado • Lavoratori a domicilio e con contratto di portierato (art. 21)

• Se vi sono lavoratori o ad essi equiparati• Industria• Artigianato• Commercio• Ferrovie• Ospedali, Case di Cura• Istit. di Credito, Ass.ne• Studi professionistici• Amm.ni Statali e Locali. . . . . . . . . . . . . .

• Se vi sono lavoratori o ad essi equiparati• Industria• Artigianato• Commercio• Ferrovie• Ospedali, Case di Cura• Istit. di Credito, Ass.ne• Studi professionistici• Amm.ni Statali e Locali. . . . . . . . . . . . . .

SI APPLICA(Esempi)

SI APPLICA(Esempi)

SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse

al servizio espletato

SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse

al servizio espletato

Page 14: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

14

IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: DEFINIZIONI

DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO

Equiparati a lavoratori:- Soci lavoratori di coop. o di società anche di fatto- Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL- Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, appar. e attrezz.di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori)

LAVORATORELAVORATOREPersona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato

- Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore- Soggetto che ha la responsabilità dell’impresa o unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

- Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualif. dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

PRIVATO PRIVATOPUBBLICOPUBBLICO

Page 15: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

15

IL D.LGS 19 SETTEMBRE 1994 n.626: DEFINIZIONI

RESPONSABILE DEL S.P.P.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Persona designata dal DDL in possesso di attitudini e capacità adeguate

Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori nella materia della salute e sicurezza durante il lavoro

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di :- specializzazione in medicina del lavoro o in disciplina equipollente- autorizzazione ex art. 55 D.Lgs. 277/91 - ecc.

PREVENZIONE

Disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi prof.li nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda per attività di prev. e protez. dai rischi professionali nell’azienda o nell’unità produttiva

Page 16: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

16

IL D.LGS 626/94: MISURE GENERALI DI TUTELA (ART 3)

Informaz., formaz., consultaz., partecipaz., istruzioni adeguate ai lavoratori

Manutenz. di ambienti, attrezz., macchine, imp.ti, disposit. di sicurezza

Segnali di avvertimento e sicurezza

Misure di emergenza

Allontanamento per motivi sanitari

Limitaz. agenti chimici, fisici, biologici

Priorità protez. collett. su individ.

Attenuare lavoro monotono /ripetitivo

Limitazione al minimo degli esposti al rischio

Rispetto principi ergonomici

Sostituz. pericolo con minor pericolo

Riduzione dei rischi alla fonte

Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo

Per attrezz. lavoro, sostanze, sistemaz. amb. di lavoro, processi produtt., macchine, impiantiVALUTAZIONE

DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

ELIMIN./RIDUZ.RISCHI ALLA

FONTE

ELIMIN./RIDUZ.RISCHI ALLA

FONTE

PROGRAMMAZ.DELLA

PREVENZIONE

PROGRAMMAZ.DELLA

PREVENZIONE

ORGANIZZAZ.GESTIONE

ORGANIZZAZ.GESTIONE

Controllo sanitario dei lavoratori

Page 17: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

17

D.LGS 626/94: OBBLIGHI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE E PREPOSTO (ART. 4)

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

Designa Responsabile e Addetti(anche con esterni) del S.P.P.

DIRIGENTEDIRIGENTE PREPOSTOPREPOSTO

Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie (c. 5)

Resp. S.P.P.

Med. Comp.

Rappr. Sicur.

(consultaz.)

Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente

Per az. famil. e fino a 10 dip. autocertificazione su valutaz. e misure

Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente : - Valutazione dei rischi- Misure di prevenzione- Programma di attuazione

Responsabilità di valutazione eattuazione continuativa Per nuove

attività (pubbl. o private)

“Documento” entro 3 MESI

dall’inizio dell’attività

Per nuove attività (pubbl.

o private) “Documento” entro 3 MESI

dall’inizio dell’attività

Page 18: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

18

D.LGS 626/94: OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni)

Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni)

Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di

sicurezza e di protezione

Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di

sicurezza e di protezione

Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle

macchine, impianti, dispositivi

Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle

macchine, impianti, dispositivi

Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti

Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti

Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalaz., ecc.

Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalaz., ecc.

Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza

Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza

Si sottopongono ai controlli sanitari previsti

Si sottopongono ai controlli sanitari previsti

Contribuiscono all’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità

competente

Contribuiscono all’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità

competente

I LAVORATORII LAVORATORI

Page 19: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

19

D.LGS 626/94: OBBLIGHI DEI PROGETTISTI FORNITORI INSTALLATORI (ART 6)

Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di

sicurezza e salute

Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di

sicurezza e salute

Sono vietati la vendita, la fabbricazione, il noleggio, la concessione in uso, la locaz.

finanz. (certificaz. - omologaz. obbligatoria) di macchine, attrezz. e impianti non rispondenti

alla legislazione vigente

Sono vietati la vendita, la fabbricazione, il noleggio, la concessione in uso, la locaz.

finanz. (certificaz. - omologaz. obbligatoria) di macchine, attrezz. e impianti non rispondenti

alla legislazione vigente

Scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai

requisiti essenziali di sicurezza previsti

Scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai

requisiti essenziali di sicurezza previsti Installano e montano gli impianti , macchine e

altri mezzi tecnici secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le

istruzioni dei rispettivi fabbricanti

Installano e montano gli impianti , macchine e altri mezzi tecnici secondo le norme di

sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti

FABBRICANTIFORNITORI

FABBRICANTIFORNITORI

PROGETTISTIPROGETTISTI

INSTALLATORIMONTATORI

INSTALLATORIMONTATORI

Page 20: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

20

D.LGS 626/94: CONTRATTO DI APPALTO (ART 7)

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

FORNISCE INFORMAZ. SUI RISCHI SPECIFICI

VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

IMPRESE APPALTATRICIIMPRESE APPALTATRICI LAVORATORI AUTONOMI

LAVORATORI AUTONOMI

COOPERA ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

COORDINA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL COORDINAM. DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE (RISCHI DI INTERFERENZA)

Page 21: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

21

D.LGS 626/94: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART 8 - 11)

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

Designa il responsabilee una o più persone c. 1-2-3

Comunica nomi, curriculum, ecc.all’Isp. del Lav. e all’A.S.L.

Anche con supporto esterno

Dichiaraz. capacità di svolgimento

Relazione infort.-mal. prof.

Attestaz. frequenza a corso di formaz. (DM 16/01/97))

Fornisce al SPP tutte le informaz. necessarie

Organizza SPP (Art. 8)

ISTITUISCE IL SPPArt. 8

- N. suff.-formazione (art. 2 del D.Lgs 195/2003)

- Mezzi e tempo adeguati

Az. art. e ind. fino a 30 add.az. agr. e zoot. fino a 10 add.az. pesca fino a 20 add.altre fino a 200 add.

SVOLGIM. DIRETTODEI COMPITI DEL SPP

Art. 10

ORGANODI

VIGILANZA

Dichiaraz. di ademp. art. 4(o autocertificazione per az.familiari e fino a 10 addetti)

Page 22: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

22

D.LGS 626/94: PREV. INCENDI, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO (Art. 12-15)

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

DISPOSIZIONI GENERALI (Art.12)- Organizza i rapporti con l’esterno (VV.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze- Designa i lavorat. per le squadre di emergenza- Prende provvedim. e programmma interventi- Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere - Osserva i diritti dei lavoratori (Art. 14)

PRIMO SOCCORSOPrende provvedimenti per il Primo Soccorso

EVACUAZIONE DEI LAVORAT.Prende misure per l’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo

grave ed immediato

DECRETI MINISTERIALIDECRETI MINISTERIALI

Stabiliranno linee guida per la prevenzione incendi e per le

emergenze secondo il tipo di attività

Stabiliranno le attrezzature di pronto soccorso, i requisiti e la formazione

del personale secondo l’attività

DM 10/03/98 DM 388/2003

Page 23: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

23

D.LGS 626/94: SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 16-17)

ACCERT. PERIOD.

MEDICO COMPETENTEinterno, esterno,pubblico, privato

MEDICO COMPETENTEinterno, esterno,pubblico, privato

E’ EFFETTUATA DAL:E’ EFFETTUATA DAL:

COMPRENDE:COMPRENDE:

ACCERT. PREVENT.

VALUTAZ.IDONEITA’ ALLA

MANSIONE SPECIFICA

SOLO QUANDO PREVISTA DA NORME E LEGGI SPECIFICHE(ART 5 STATUTO DEI LAVORATORI)

Page 24: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

24

D.LGS 626/94: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (ART. 18-20)

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

(RLS)

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

(RLS)

NUMERO MIN. 1 fino a 200 dip. 3 da 201 a 1000 dip. 6 oltre i 1000 dip.

NUMERO MIN. 1 fino a 200 dip. 3 da 201 a 1000 dip. 6 oltre i 1000 dip.

ELETTO - oltre i 15 dip. dai lavoratori tra le RSU (rappr. Sindacali)- fino a 15 dip. tra i lavorat. o tra più az. (ambito territ./comparto)

ELETTO - oltre i 15 dip. dai lavoratori tra le RSU (rappr. Sindacali)- fino a 15 dip. tra i lavorat. o tra più az. (ambito territ./comparto)

Page 25: IL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 n.626 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

25

D.LGS 626/94: INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 21 - 22)

IL DDL DEVE INFORMARE CIASCUN

LAVORATORE SU :

IL DDL DEVE INFORMARE CIASCUN

LAVORATORE SU :

Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività

Misure e attività di protezione e prevenzione

Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali

Sostanze pericolose

Antincendio, evacuazione, pronto soccorso

Responsabile SPP e medico competente

Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

Durante orario di lavoro

- All’assunzione- Cambio mansione- Cambio attrezz., tecnol., sostanze

In modo periodico

In modo particolare per il Rappr. per la Sicur.

In modo mirato gli addetti all’antincendio, ecc.

Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferim. al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni

IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE :

(Possibilità di delega)

IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE :

(Possibilità di delega)