APPROCCIO con il D.Lgs. 626/94

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APPROCCIO con il D.Lgs. 626/94 Il decreto disciplina, per la prima volta nel nostro paese, l’organizzazione di un compiuto sistema di prevenzione, dove le parti del rapporto di lavoro ( datore di lavoro e lavoratori ) sono chiamate a svolgere un ruolo finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo comune della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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APPROCCIO con il D.Lgs. 626/94

Il decreto disciplina, per la prima volta nel nostro paese, l’organizzazione di un compiuto sistema di prevenzione, dove le parti del rapporto di lavoro ( datore di lavoro e lavoratori ) sono chiamate a svolgere un ruolo finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo comune della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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…. l’alto prezzo del lavoro ….

1995 1996 1997 1998 1999

Casi infortuni e malattie professionali

Inf/agr. Mp/agr. Inf/ind.ser Mp/ind.ser Totale Inf.mortali

1995 1996 1997 1998 1999Inf/agr. 123525 113403 103934 96904 87815Mp/agr. 1068 985 922 918 877Inf/ind.ser 890436 873022 844963 866052 872092Mp/ind.ser 29473 29243 26885 25406 24439Totale 1044502 1016657 976704 989280 985223Inf.mortali 1358 1331 1404 1435 1211

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Principali vittime di infortuni

Tra le vittime di infortuni alcune categorie di lavoratori sono più colpite:

i lavoratori stranieri; i giovani; i neo assunti; i lavoratori più anziani; i lavoratori temporanei.

Spesso, nelle piccole e medie imprese, i rischi sono sottovalutati.

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TUTELA del Lavoro

Costituzione Italiana art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le

sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. …

Codice Civile art .2060 - Del lavoro

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

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D. Lgs. del Governo n° 626 del 19/09/1994

Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Gazz.Uff.Suppl.Ordin. N°265/12.11.94

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Decreto Legislativo del Governo n° 242 del 19/03/1996

Modifiche ed integrazioni del decreto

legislativo 19 settembre 1994, n° 626, recante

attuazione di direttive comunitarie

riguardanti il miglioramento della sicurezza e

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Gazz.Uff.Suppl.Ordin. N° 104 del 06/05/1996

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Obiettivo del D. Lgs. 626/94

I datori di lavoro hanno il dovere generale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro, per tutte le attività lavorative da essi svolte.

Con il D.Lgs. 626/94 il Legislatore vuole che la prevenzione venga organizzata dal basso e non più imposta dall’alto.

Lo Stato, attraverso le sue strutture di informazione, consulenza ed assistenza, assume il ruolo di collaboratore del datore di lavoro, lasciando all’imprenditore l’organizzazione e la gestione dell’attività lavorativa in sicurezza.

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La filosofia del

D.Lgs.626/94

Lo scopo del provvedimento è quello di

assicurare una più elevata protezione dei

lavoratori, non solo attraverso misure di

prevenzione e bonifica dai rischi, ma anche

attraverso l’acquisizione della cultura della

sicurezza, mediante l’informazione, la

consultazione, la formazione continua.

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Prevenzione dei rischi e piani di sicurezza

Come adempiere agli obblighi sanciti dal

D.Lgs. N. 626/94 - modificato ed integrato dal

D.Lgs. N. 242/96 - sul miglioramento della

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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Art. 1 - Campo d’applicazione

La norma estende la tutela a tutti i settori di attività,

pubblici e privati. Sono comprese anche le attività

esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie

…, alle quali siano addetti lavoratori subordinati e

soggetti equiparati. Le misure di protezione trovano

applicazione, nei casi espressamente previsti, anche

nel lavoro a domicilio e nel rapporto di portierato.

Sono previste modulazioni normative specifiche,

attraverso decreto ministeriale, per le Forze armate e

di Polizia, i servizi di protezione civile, le università,

le scuole, le strutture giudiziarie e penitenziarie, i

mezzi di trasporto aerei e marittimi.

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Art. 2 - Definizioni Il “ Lavoratore subordinato “ viene visto in una

forma più ampia rispetto all’art. 2094 c.c., infatti vengono compresi coloro che prestano lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui senza retribuzione. Estensione ai soci di cooperative, gli utenti dei servizi di formazione scolastica in azienda, gli allievi di istituti professionali ed universitari esposti al rischio.

Datore di lavoro è il “ soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore “, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa ha la responsabilità dell’unità produttiva - è titolare dei poteri decisionali e di spesa.

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Art. 3 - Misure generali di tutelaL’imprenditore, al fine di promuovere la

prevenzione, deve attenersi ai seguenti principi codificati:

programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri nella sicurezza le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda;

massima sicurezza tecnicamente fattibile, eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite;

stato di benessere psicofisico nel lavoro; partecipazione dei lavoratori alla gestione della

sicurezza: informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Art. 4 - Obblighi del Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del datore di lavoro, del

dirigente e del prepostodirigente e del preposto

Il datore di lavoro deve promuovere la

sicurezza attuando le misure generali di

tutela di cui all’art. 3

All’azione mirata a prevenire i rischi deve

subentrare la valutazione di quelli residuali, in

relazione alle regole di buona tecnica, nella

sistemazione dei locali di lavoro, nella scelta

delle attrezzature, delle materie e sostanze

impiegate.

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Art. 5 - Obblighi dei lavoratori

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della

salute e sicurezza propria e delle altre persone

su cui possono ricadere gli effetti delle sue

azioni od omissioni. Elementi rilevanti ai fini

della determinazione delle responsabilità sono:

la formazione, le istruzioni ed i mezzi ricevuti.

Il principio ha una carica innovativa notevole:

il lavoratore destinatario della tutela diviene

autore e partecipe della sicurezza in azienda.

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Art. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e dei commercianti In conformità al principio della sicurezza a monte

viene affermata il dovere di sicurezza per diversi soggetti estranei al rapporto di lavoro:

I progettisti,dei luoghi di lavoro e degli impianti, devono rispettare i principi generali di prevenzione al momento delle scelte progettuali e tecniche.

I fabbricanti continuano a rispondere penalmente ai sensi dell’art. 7 D.P.R. n.547/55 per la costruzione di macchine, attrezzature ed apparecchi non rispondenti alle norme di prevenzione.

Al divieto di vendita, noleggio e concessione in uso di macchine, ecc., non rispondenti alle norme di sicurezza (attenersi alle istruzioni di montaggio fornite dai fabbricanti).

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Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d’opera

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

verifica l’idoneità tecnico-professionale delle stesse in relazione ai lavori affidati;

fornisce alle stesse dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione adottate;

coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, intesi anche all’eliminazione di eventuali rischi dovuti ad interferenze tra gli stessi lavoratori.

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Rischio oggettivo

E’ quanto viene razionalmente determinato dall’esame attento delle procedure di lavoro e dei materiali usati. La tipologia del rischio viene quindi stimata sulla base di una serie di azioni possibili che determinerebbero l’innalzamento della soglia di rischio. Questo genere di valutazione viene solitamente fatta considerando un livello di standardizzazione delle operazioni e al di fuori del reale contesto lavorativo. Ciò significa che è tecnicamente possibile determinare tipologia e qualità del rischio e mettere a punto , quindi, azioni preventive possibili per ogni singola fase lavorativa. Il rischio oggettivo, dunque, deriva dallo studio attento delle operazioni lavorative e dalle variabili oggettivamente determinabili attraverso l’osservazione e il loro

ordinamento.

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La valutazione soggettiva del rischio

dipende da un insieme di fattori sociali, individuali e culturali, che insieme determinano quella che si chiama necessità di contestualità. Tutte le persone sono portate ad inscrivere il rischio all’interno della propria esperienza personale, annullandone così la sua dimensione oggettiva. La valutazione che il lavoratore fa della propria esperienza lavorativa determina spesso un innalzamento del rischio, palesa sicurezza che in alcuni casi porta all’evento infortunio. E’ dunque opportuno osservare e ascoltare, guardare ciò che i soggetti fanno e tentare di capire le loro ragioni, adeguarsi all’azione preventiva e di controllo nell’interno del gruppo di

lavoro e specifica area di produzione lavorativa.

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Rischio e sua valutazione

Con il termine di rischio si intende “ la possibilità che una situazione di pericolo si concretizzi in danno ”

La valutazione dei rischi rappresenta il complesso delle operazioni analitiche richieste per individuare i rischi nonché le misure preventive e protettive necessarie per la salvaguardia della sicurezza.

- individuare le situazioni pericolose;

- identificare le persone esposte;

- valutare i corrispondenti rischi, formulando un

giudizio di accettabilità;

- adottare le misure di prevenzione per ridurre i

rischi non eliminabili.

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Prevista dall’art. 4, comma 2, D.Lgs.626/94,

consiste nel porre il datore di lavoro in condizione

di adottare i provvedimenti che sono

effettivamente necessari per salvaguardare la

sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi professionali;

- l’informazione dei lavoratori;

- la formazione professionale degli stessi;

- l’organizzazione ed i mezzi destinati a porre

in atto tali provvedimenti.

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Linee guida per la valutazione

Il piano di sicurezza deve:

riguardare tutti gli impianti installati nel luogo di

lavoro;

coprire le altre attività lavorative che si svolgono al

di fuori dell’azienda;

tener conto delle altre attività normali che non

sono specifiche del processo produttivo (per es..

la messa in servizio di nuovi impianti);

tener conto di situazioni prevedibili che non fanno

parte del lavoro normale ( ad es. la manutenzione

straordinaria).

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INFORMAZIONI NECESSARIE

Le persone che compiono le valutazioni dei rischi devono conoscere o essere informate su quanto segue:

rischi e pericoli la cui esistenza è già nota, con le modalità che ne determinano l’insorgenza;

materiali, attrezzature e tecnologie impiegati nelle lavorazioni; organizzazione e procedure di lavoro, nonché interazioni dei

dipendenti con gli impianti ed i materiali impiegati; tipo, probabilità, frequenza e durata di esposizione ai vari

pericoli; rapporti tra esposizione, rischio e relativi effetti; disposizioni normative di prevenzione infortuni ed igiene del

lavoro, in rapporto ai rischi presenti sul luogo di lavoro; regole di buona tecnica , specie per i settori in cui non vi sono

norme giuridiche ovvero una specifica prassi amministrativa.

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INDIRIZZI per la valutazione

Per ottenere le informazioni per la valutazione si fa ricorso a:

analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti; coinvolgimento partecipativo dei lavoratori; dati forniti dai fabbricanti e dai costruttori; fonti documentali ed esperienze acquisite in materia di

sicurezza in rapporto all’attività in oggetto; riviste specializzate; circolari, direttive ministeriali della Pubblica Amm.ne proposte

nel campo della sicurezza, della salute e dell’igiene del lavoro; dati relativi ad incidenti industriali ed infortuni mortali e le

indagini epidemiologiche; controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni; dati conoscitivi forniti dalle USL, INAIL, ecc.; pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore.

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Fase attuativa del piano

Per attuare il piano è necessario: Identificare i pericoli (per es.: i pericoli di origine chimica

in base alle etichettature dei prodotti ed alle schede recanti i dati di sicurezza), i rischi dell’impiego di determinate attrezzature, facendo riferimento alle norme di prevenzione e alle specifiche tecniche del fabbricante;

coinvolgere i lavoratori e, in primis, i loro rappresentanti, acquisendo le loro osservazioni sugli effetti pericolosi per la salute, dovuti ad esposizione a rischi specifici;

identificare le persone che possono essere esposte a determinati rischi individuando il momento in cui ciò può verificarsi;

definire le misure di controllo impiegate mediante il confronto con le disposizioni di igiene e prevenzione.

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CONTINUITA’ nel controllo rischi

I datori di lavoro devono tener presenti sempre i seguenti principi:

eliminare i rischi sostituire ciò che è pericoloso riducendo od annullando la

pericolosità; combattere i rischi alla fonte, se non prevenibili od evitabili

ridurli ad un livello in cui non si comprometta la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti;

attuare il lavoro all’uomo secondo i principi dell’ergonomia - specialmente per quanto riguarda la progettazione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e di produzione riducendo, per quanto possibile, il lavoro monotono ed il lavoro a ritmi predeterminati, causa di stress per la salute;

dare priorità all’applicazione delle misure protettive di carattere collettivo rispetto a quelle individuali;

trasmettere istruzioni ed informazioni di sicurezza semplici e chiare ai dipendenti.

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IMPORTANZA del posto di lavoro

Per posto di lavoro si intende qualunque punto della sede o degli impianti cui i dipendenti hanno accesso nel corso dell’attività lavorativa.

Le prescrizioni minime a cui deve rispondere il posto di lavoro sono stabilite dal D.Lgs 626/94 e dai precedenti DD.P.R.547/55 e 303/56, riguardano:

stabilità e solidità degli edifici; requisiti dei locali di lavoro; attrezzature elettriche, impianti di rilevamento e mezzi

antincendio, ascensori e montacarichi, rampe di carico,, porte , portoni, cancelli, pavimenti, pareti, soffitti e tetti;

illuminazione, aerazione e ventilazione, temperatura ambiente; servizi di benessere collettivo, servizi igienici, ambienti di

riposo per le donne incinte e le madri in allattamento; infermeria, pronto soccorso; posti di lavoro per i portatori di handicap; posti di lavoro all’aperto.

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ELABORAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

Sia la valutazione del rischio che l’elaborazione del

documento è fatta dal datore di lavoro, attraverso il

responsabile del servizio di prevenzione ed il

medico competente, - ove previsto dalle vigenti

disposizioni il controllo sanitario - previa

consultazione del rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza.

La valutazione dei rischi è lo strumento per

spingere l’imprenditore ad un metodo di lavoro

esplicito sulla prevenzione, obbligandolo ad

autocertificare il lavoro effettuato e quello da

svolgere.

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PIANO DI SICUREZZA

In esito ai risultati della valutazione il datore di lavoro ha l’onere di elaborare un documento contenente:

la relazione sulla identificazione dei rischi, con i criteri di valutazione eseguiti;

le misure di prevenzione apprestate e l’individuazione di quelle da adottare;

il programma di attuazione di dette misure per assicurare un ambiente di lavoro sicuro.

Il documento, conservato in azienda, deve essere esibito agli organi di vigilanza.

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Migliorare la sicurezza

L’azione di valutazione consiste nel vedere le condizioni generali di igiene e sicurezza nell’azienda.

Il piano di sicurezza è uno strumento procedurale che permette di scoprire la realtà, di descriverla e di stabilire l’azione da adottare.

Il piano consente di agire in profondità sull’organizzazione della sicurezza con riflessi positivi sulla produttività aziendale e qualità del prodotto.

Attraverso l’analisi del rischio può emergere la necessità di integrare o sostituire le capacità del servizio interno di prevenzione ricorrendo a specialisti esterni, come previsto dall’art. 8 della legge n. 626/94.

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Organizzazione della sicurezza

Il datore di lavoro designa il responsabile e gli

addetti al servizio di prevenzione ovvero conferisce

l’incarico a persone o servizi di consulenza esterni

all’azienda; nomina, per le attività ove è previsto il

controllo sanitario, il medico competente,

informandolo sui rischi derivanti dai processi

produttivi.

Il datore di lavoro (che esercita), il dirigente (che

dirige) ed il preposto (che sovrintende), nell’ambito

delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano

le misure necessarie per la sicurezza.

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RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE

Il successo della valutazione dei rischi dipende dalla scelta del coordinatore interno o esterno all’azienda da parte del datore di lavoro, a cui compete l’obbligo della redazione del documento di sicurezza e sul quale ricade ogni responsabilità.

Un buon coordinatore per la sicurezza deve: saper ascoltare; saper osservare; buona capacità di giudizio; diplomazia; spirito aperto ed attitudine positiva; autodisciplina; onestà ed imparzialità; prestigio

e, soprattutto, capacità di evitare l’abitudine e la routine; non cedere alle pressioni che possono giungere dall’esterno o

dall’interno.

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PROTEZIONI collettive

Le protezioni collettive comprendono le misure da adottare per rendere sicuro il lavoro per tutto il personale:

separazione netta tra le zone a rischio e quelle esenti; sviluppo della politica di prevenzione per l’adozione

massiva di protezioni collettive; il piano di sicurezza deve disporre di: - piante dettagliate delle zone pericolose; - elenco dei prodotti e sostanze pericolose stoccate e/o manipolate; - indicazione delle persone del servizio di pronto soccorso d’avvertire in caso d’incidente; - elenco dei lavoratori esposti; disciplinare, ai fini della sicurezza, il problema “

visitatori “ in azienda (ispettori, studenti,ecc.) misure contro l’emissione di fumo ed acque reflue.

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PROTEZIONI individuali

Il dispositivo individuale di protezione (DPI) è una attrezzature destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art.40 D.Lgs.626/94). I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art.41 D.Lgs.626/94). I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 (art.42 D.Lgs.626/94). Gli obblighi del datore di lavoro nell’ambito dei DPI sono indicati nell’art.43 D.Lgs.626/94.

L’azienda mette a disposizione dei lavoratori: guanti, calzature di sicurezza, indumenti di lavoro, occhiali di protezione, inserti auricolari e cuffie, elmetti, maschere, ecc. .

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PREVENIRE = minor costo

Fare l’imprenditore significa rischiare utilizzando in modo ottimale tutte le risorse disponibili, per produrre beni e servizi di qualità col minimo costo.

Fare l’imprenditore = rischi + risorse

Le risorse di un’impresa sono dei valori tecnici, commerciali, finanziari, ed umani che intervengono tutti nei costi di produzione.

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I Costi nascosti degli infortuni

Il costo reale degli infortuni sul lavoro è assai più elevato dei costi palesi costituiti dai premi assicurativi, indennità e spese mediche.

Ai costi palesi vanno aggiunti i costi indiretti: i costi aggiuntivi dovuti al tempo perduto dalla vittima, dai

colleghi che hanno interrotto il proprio lavoro, dal personale medico, ecc.;

i costi dovuti all’incremento nelle spese di gestione del personale, tra cui le spese dovute all’assunzione di un sostituto temporaneo o definitivo, salari complementari da erogare alla vittima, formazione da fornire al nuovo addetto,ecc.;

i costi riguardanti la riparazione o la sostituzione dell’attrezzatura, l’aumento dei premi d’assicurazione, ecc.;

altre spese di perizie, procedure legali, ammende, ecc.

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INFORTUNIO = costo aggiuntivo

Costo totale degli infortuni sul lavoro

=

Costo diretto (premi d’assicurazione, ecc.)

+

Costi nascosti-sommersi (danni alle macchine, perdite di produzione, ecc.)

=

da 3 a 5 volte il Costo diretto

un rischio non individuato al momento opportuno genera un costo maggiore del costo della sua prevenzione

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Prevenire = saper gestire le risorse

Umane disponibili

Porre le risorse umane al riparo dell’infortunio è un fattore di competitività

L’ INFORTUNIO SUL LAVORO

- non è -

soltanto un pesante tributo umano ed il pagamento di un premio d’assicurazione Inail

- è -

L’indicatore di una cattiva gestione delle risorse comportante gravi disagi al processo di produzione

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Produrre la sicurezza piuttosto che controllarla

E’ necessario passare da una strategia di controllo ad una strategia dinamica di prevenzione

La competitività di un’azienda passa attraverso: la qualità dei servizi e dei prodotti: è il livello zero

anomalie; la disponibilità e la funzionalità delle attrezzature

di produzione: è il livello di zero guasti; la tenuta sotto controllo della produzione: è il

livello zero ritardi; la considerazione delle condizioni di igiene e

della sicurezza del lavoro: è il livello zero infortuni e tecnopatie.