Corso per i dipendenti sul d.lgs. 626

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SICUREZZSICUREZZAA

SUI LUOGHI SUI LUOGHI DI LAVORODI LAVORO

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Cosa Significa Cosa Significa Sicurezza sui Luoghi di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ?Lavoro ?

LAVORARE SENZA FARSI MALE

LAVORARE SENZA FARE MALE A CHI LAVORA CON NOI

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Chi può aiutarci a Chi può aiutarci a Lavorare in Sicurezza ?Lavorare in Sicurezza ?

Primo:Primo: NOI STESSI !!! Il nostro NOI STESSI !!! Il nostro buon senso, la nostra buon senso, la nostra professionalità, il rispetto per noi e professionalità, il rispetto per noi e per gli altri, il rispetto per la per gli altri, il rispetto per la vita !!!vita !!!

Secondo:Secondo: Il contesto in cui viviamo, Il contesto in cui viviamo, la disciplina, le regole ed il rispetto la disciplina, le regole ed il rispetto delle stesse !!!delle stesse !!!

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Primo: NOI Primo: NOI STESSI !!!STESSI !!!

Su questo non possiamo dirVi nulla ! Su questo non possiamo dirVi nulla ! Ognuno di noi possiede la propria testa, Ognuno di noi possiede la propria testa,

la propria intelligenza, il proprio cuore !la propria intelligenza, il proprio cuore ! Ognuno di noi ha le proprie capacità, il Ognuno di noi ha le proprie capacità, il

suo amor proprio !suo amor proprio !

Ognuno di noi è in grado Ognuno di noi è in grado di capire e riflettere di capire e riflettere prima di agire !prima di agire !

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Primo: NOI Primo: NOI STESSI !!!STESSI !!!

A volte…, A volte…, ……a volte spesso…,a volte spesso…,

ci dimentichiamo ci dimentichiamo di farlo !!!di farlo !!!

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Secondo: LE REGOLE Secondo: LE REGOLE !!!!!!

Fra le numerose regole che l’uomo ha introdotto nella nostra esistenza, alcune sono state ufficializzate e quindi chiamate con il nome di:

LEGGILEGGI

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Secondo: LE REGOLE Secondo: LE REGOLE !!!!!!

Rimanendo nel tema della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro la Legge Principe in questo campo è sicuramente la seguente:

Decreto Legislativo 19 Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n° 626 e Settembre 1994 n° 626 e successive Modificazioni successive Modificazioni ed Integrazionied Integrazioni (ovvero…ovvero…)

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Secondo: LE REGOLE Secondo: LE REGOLE !!!!!!

La La

……”626””626”…!!!…!!!

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94 e successive e successive Modificazioni ed IntegrazioniModificazioni ed Integrazioni

Vediamo ora in sostanza cosa Vediamo ora in sostanza cosa prescrive questo prescrive questo DECRETO DECRETO LEGISLATIVOLEGISLATIVO analizzando in analizzando in dettaglio gli articoli che più ci dettaglio gli articoli che più ci interessano in riferimento al interessano in riferimento al nostro nostro TIPO DI LAVOROTIPO DI LAVORO ed ai ed ai nostri nostri AMBIENTI DI LAVOROAMBIENTI DI LAVORO

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 1 (Campo di Applicazione)Art. 1 (Campo di Applicazione)

1. Il presente decreto 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la tutela della salute e per la sicurezza dei per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività in tutti i settori di attività privati o pubblici.privati o pubblici.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 2 (Definizioni)Art. 2 (Definizioni)

a) LAVORATOREa) LAVORATORE Persona che presta il proprio Persona che presta il proprio

lavoro alle dipendenze di un lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, …… Sono datore di lavoro, …… Sono equiparati i SOCI di equiparati i SOCI di COOPERATIVE o di società …….COOPERATIVE o di società …….

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 2 (Definizioni)Art. 2 (Definizioni)

b) DATORE DI LAVOROb) DATORE DI LAVORO Il soggetto titolare del rapporto di Il soggetto titolare del rapporto di

lavoro con il lavoratore o, lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che , comunque, il soggetto che , secondo il tipo e l’organizzazione secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della …definita ai sensi della …

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 2 (Definizioni)Art. 2 (Definizioni)

c) SERVIZIO DI PREVENZIONE E c) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHIPROTEZIONE DAI RISCHI

Insieme delle persone, sistemi e Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva.unità produttiva.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 2 (Definizioni)Art. 2 (Definizioni)

d) MEDICO COMPETENTE (M.C.)d) MEDICO COMPETENTE (M.C.) Medico in possesso di uno dei seguenti Medico in possesso di uno dei seguenti

titoli:titoli: Specializzazione in medicina del lavoro o in Specializzazione in medicina del lavoro o in

medicina preventiva dei……….medicina preventiva dei………. Docenza o libera docenza in medicina del Docenza o libera docenza in medicina del

lavoro o medicina preventiva dei …..lavoro o medicina preventiva dei ….. Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs.

15 Agosto 1991, n° 277.15 Agosto 1991, n° 277.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 2 (Definizioni)Art. 2 (Definizioni)

e) RESPONSABILE DEL e) RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)PROTEZIONE (R.S.P.P.)

Persona designata dal Datore di Persona designata dal Datore di Lavoro in possesso di attitudini e Lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.capacità adeguate.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 2 (Definizioni)Art. 2 (Definizioni)

f) RAPPRESENTANTE DEI f) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)(R.L.S.)

Persona, ovvero persone, eletta o Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito durante il lavoro, di seguito denominato Rappresentante per la denominato Rappresentante per la Sicurezza.Sicurezza.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 2 (Definizioni)Art. 2 (Definizioni)

g) PREVENZIONEg) PREVENZIONE Il complesso delle disposizioni o Il complesso delle disposizioni o

misure adottate o previste in tutte misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della professionali nel rispetto della salute della popolazione e salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.dell’integrità dell’ambiente esterno.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 3 (Misure generali di tutela)Art. 3 (Misure generali di tutela) 1) Le misure generali per la protezione della salute 1) Le misure generali per la protezione della salute

e per la sicurezza dei lavoratori sono:e per la sicurezza dei lavoratori sono: a)a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b)b) eliminazione dei rischi in relazione alle eliminazione dei rischi in relazione alle

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e , ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

c)c) riduzione dei rischi alla fonte; riduzione dei rischi alla fonte; d)d) programmazione della prevenzione mirando ad programmazione della prevenzione mirando ad

un complesso che integra in modo coerente nella un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;fattori dell’ambiente di lavoro;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 3 (Misure generali di tutela)Art. 3 (Misure generali di tutela)

e)e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;lo è, o è meno pericoloso;

f)f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;ripetitivo;

g)g) priorità delle misure di protezione collettiva priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;rispetto alle misure di protezione individuale;

h)h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i)i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;biologici, sui luoghi di lavoro;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 3 (Misure generali di tutela)Art. 3 (Misure generali di tutela) l) l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei

rischi specifici;rischi specifici; m)m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a allontanamento del lavoratore dall’esposizione a

rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; n)n) misure igieniche; misure igieniche; o)o) misure di protezione collettiva ed individuale; misure di protezione collettiva ed individuale; p)p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto misure di emergenza da attuare in caso di pronto

soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q)q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 3 (Misure generali di tutela)Art. 3 (Misure generali di tutela)

r)r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;indicazioni dei fabbricanti;

s) s) informazione, formazione, consultazione e informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t)t) istruzioni adeguate ai lavoratori. istruzioni adeguate ai lavoratori. 2) Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed 2) Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed

alla salute durante il lavoro non devono in nessun alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)dirigente e del preposto)

1)1) Il datore di lavoro, in relazione alla natura Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavorosistemazione dei luoghi di lavoro

2)2) All’esito della valutazione di cui al comma 1, All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento il datore di lavoro elabora un documento contenente ……………………….. (contenente ……………………….. (D.V.R.D.V.R.))

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 5 (Obblighi dei lavoratori)Art. 5 (Obblighi dei lavoratori)

1)1) Ciascun lavoratore deve prendersi Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.mezzi forniti dal datore di lavoro.

2)2) In particolare i lavoratori: In particolare i lavoratori:

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 5 (Obblighi dei lavoratori)Art. 5 (Obblighi dei lavoratori) a)a) osservano le disposizioni e le istruzioni osservano le disposizioni e le istruzioni

impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; ed individuale; (*sanzione*)(*sanzione*)

b)b) utilizzano correttamente i macchinari, le utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; sicurezza; (*sanzione*)(*sanzione*)

c)c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro di protezione messi a loro disposizione; disposizione; (*sanzione*)(*sanzione*)

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 5 (Obblighi dei lavoratori)Art. 5 (Obblighi dei lavoratori)

d)d) segnalano immediatamente al datore di segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità per eliminare o competenze e possibilità per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; la sicurezza; (*sanzione*)(*sanzione*)

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 5 (Obblighi dei lavoratori)Art. 5 (Obblighi dei lavoratori)

e)e) non rimuovono o modificano senza non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, autorizzazione i dispositivi di sicurezza, o di segnalazione o di controllo; o di segnalazione o di controllo; (*sanzione*)(*sanzione*)

f)f) non compiono di propria iniziativa non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; altri lavoratori; (*sanzione*)(*sanzione*)

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali, TITOLO I, CAPO I – Disposizioni Generali,

Art. 5 (Obblighi dei lavoratori)Art. 5 (Obblighi dei lavoratori)

g)g) si sottopongono ai controlli sanitari si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; previsti nei loro confronti; (*sanzione*)(*sanzione*)

h)h) contribuiscono, insieme al datore di contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. durante il lavoro. (*sanzione*)(*sanzione*)

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO II – TITOLO I, CAPO II –

Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di Prevenzione e Protezione, Art. 8 (Servizio di prevenzione e Art. 8 (Servizio di prevenzione e

protezione)protezione)

1)1) Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda, di lavoro organizza all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il servizio di ovvero dell’unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all’azienda, secondo le o servizi esterni all’azienda, secondo le regole di cui al presente articolo…………….regole di cui al presente articolo…………….

10)10) Qualora il datore di lavoro ricorra a Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in questo liberato dalla propria responsabilità in materia.materia.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94::TITOLO I, CAPO II – TITOLO I, CAPO II –

Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di Prevenzione e Protezione, Art. 8 (Servizio di prevenzione e Art. 8 (Servizio di prevenzione e

protezione)protezione)

11)11) Il datore di lavoro comunica all’ispettorato Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del persona designata come responsabile del servizio prevenzione e protezione interno servizio prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:attesti con riferimento alle persone designate:

a)a) i compiti svolti in materia di prevenzione e i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;protezione;

b)b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c)c) il curriculum professionale. il curriculum professionale.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I, CAPO II TITOLO I, CAPO II Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di Prevenzione e Protezione, Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)protezione dai rischi)

1)1) Nelle aziende, ovvero unità produttive, che Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:partecipano:

a)a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; il datore di lavoro o un suo rappresentante; b)b) il responsabile del servizio di prevenzione e il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dai rischi;protezione dai rischi; c)c) il medico competente ove previsto; il medico competente ove previsto; d)d) il rappresentante per la sicurezza. il rappresentante per la sicurezza.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I, CAPO II TITOLO I, CAPO II Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di Prevenzione e Protezione, Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)protezione dai rischi)

2)2) Nel corso della riunione il datore di lavoro Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:sottopone all’esame dei partecipanti:

a)a) il documento di cui all’art. 4 commi 2 e 3 il documento di cui all’art. 4 commi 2 e 3 ((D.V.R.D.V.R.););

b)b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale l’idoneità dei mezzi di protezione individuale ((D.p.I.D.p.I.););

c)c) i programmi di informazione e formazione i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;protezione della loro salute;

4)4) ……il rappresentante dei lavoratori per la ……il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di sicurezza può chiedere la convocazione di un’apposita riunione….un’apposita riunione….

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO III TITOLO I,CAPO III Prevenzione Incendi, Evacuazione dei Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.lavoratori, pronto soccorso.Art. 12 (Disposizioni generali)Art. 12 (Disposizioni generali)

1)1) Ai fini degli adempimenti Ai fini degli adempimenti di cui all’art. di cui all’art. 4, comma 5, lettera q), il datore di 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:lavoro:

a)a) organizza i necessari rapporti con i organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;antincendio e gestione dell’emergenza;

b)b) designa preventivamente i lavoratori designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui incaricati di attuare le misure di cui all’art. 4, comma 5, lettera a);all’art. 4, comma 5, lettera a);

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO III TITOLO I,CAPO III Prevenzione Incendi, Evacuazione dei Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.lavoratori, pronto soccorso.Art. 12 (Disposizioni generali)Art. 12 (Disposizioni generali)

c)c) informa tutti i lavoratori che possono informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;comportamenti da adottare;

d)d) programma gli interventi, prende i programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;immediatamente il luogo di lavoro;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO III TITOLO I,CAPO III Prevenzione Incendi, Evacuazione dei Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.lavoratori, pronto soccorso.Art. 12 (Disposizioni generali)Art. 12 (Disposizioni generali)

e)e) prende i provvedimenti necessari affinché prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2)2) Ai fini delle designazioni di cui al comma Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto……..conto……..

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO III TITOLO I,CAPO III Prevenzione Incendi, Evacuazione dei Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.lavoratori, pronto soccorso.Art. 12 (Disposizioni generali)Art. 12 (Disposizioni generali)

3)3) I lavoratori non possono, se non per I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva. produttiva. (*sanzione*)(*sanzione*)

4)4) Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.grave ed immediato.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO III TITOLO I,CAPO III Prevenzione Incendi, Evacuazione dei Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.lavoratori, pronto soccorso.Art. 13 (Prevenzione incendi)Art. 13 (Prevenzione incendi)

1)1) Fermo restando quanto previsto dal Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, i Ministri dell’interno, del luglio 1982, n° 577, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:o più decreti nei quali sono definiti:

a)a) i criteri diretti ad individuare: i criteri diretti ad individuare: 1)1) misure intese ad evitare l’insorgere di un misure intese ad evitare l’insorgere di un

incendio e a limitarne le conseguenze incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;qualora esso si verifichi;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO III TITOLO I,CAPO III Prevenzione Incendi, Evacuazione dei Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.lavoratori, pronto soccorso.Art. 13 (Prevenzione incendi)Art. 13 (Prevenzione incendi)

2)2) misure precauzionali di esercizio; misure precauzionali di esercizio; 3)3) metodi di controllo e manutenzione degli metodi di controllo e manutenzione degli

impianti e delle attrezzature antincendio;impianti e delle attrezzature antincendio; 4)4) criteri per la gestione delle emergenze; criteri per la gestione delle emergenze; b)b) le caratteristiche dello specifico servizio le caratteristiche dello specifico servizio

di prevenzione e protezione antincendio di di prevenzione e protezione antincendio di cui all’art. 12, compresi i requisiti del cui all’art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.personale addetto e la sua formazione.

2)2) Per il settore minerario………… Per il settore minerario…………

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO III TITOLO I,CAPO III Prevenzione Incendi, Evacuazione dei Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.lavoratori, pronto soccorso.Art. 14 (Diritti dei lavoratori in caso di Art. 14 (Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato)pericolo grave ed immediato)

11)) Il lavoratore che, in caso di Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.dannosa.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO III TITOLO I,CAPO III Prevenzione Incendi, Evacuazione dei Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.lavoratori, pronto soccorso.Art. 14 (Diritti dei lavoratori in caso di Art. 14 (Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato)pericolo grave ed immediato)

2)2) Il lavoratore che, in caso di pericolo Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il componente superiore di contattare il componente superiore gerarchico, prende misure per evitare gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.commesso una grave negligenza.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO III TITOLO I,CAPO III Prevenzione Incendi, Evacuazione dei Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.lavoratori, pronto soccorso.Art. 15 (Pronto soccorso)Art. 15 (Pronto soccorso)

1)1) Il datore di lavoro, tenendo conto della Il datore di lavoro, tenendo conto della nature dell’attività e delle dimensioni nature dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.infortunati.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO III TITOLO I,CAPO III Prevenzione Incendi, Evacuazione dei Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.lavoratori, pronto soccorso.Art. 15 (Pronto soccorso)Art. 15 (Pronto soccorso)

3)3) Le caratteristiche minime delle attrezzature Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.di sanità.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO III TITOLO I,CAPO III Prevenzione Incendi, Evacuazione dei Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.lavoratori, pronto soccorso.Art. 15 (Pronto soccorso)Art. 15 (Pronto soccorso)

2)2) Il datore di lavoro, qualora non Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti dell’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.di cui al comma 1.

4)4) Fino all’emanazione del decreto Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.disposizioni vigenti in materia.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO IV TITOLO I,CAPO IV Sorveglianza SanitariaSorveglianza SanitariaArt. 16 (Contenuto della sorveglianza Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria)sanitaria)

1)1) La sorveglianza sanitaria è effettuata La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.nei casi previsti dalla normativa vigente.

2)2) La sorveglianza di cui al comma 1 è La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e effettuata dal medico competente e comprende:comprende:

a)a) accertamenti preventivi intesi a accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;idoneità alla mansione specifica;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO IV TITOLO I,CAPO IV Sorveglianza SanitariaSorveglianza SanitariaArt. 16 (Contenuto della sorveglianza Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria)sanitaria)

b)b) accertamenti periodici per accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.di idoneità alla mansione specifica.

3)3) Gli accertamenti di cui al comma Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.dal medico competente.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO IV TITOLO I,CAPO IV Sorveglianza SanitariaSorveglianza SanitariaArt. 17 (Il medico competente)Art. 17 (Il medico competente)

1)1) Il medico competente: Il medico competente: a)a) collabora………… collabora…………

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO V TITOLO I,CAPO V Consultazione e partecipazione dei Consultazione e partecipazione dei lavoratorilavoratoriArt. 18 (Rappresentante per la sicurezza)Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza)

1)1) In tutte le aziende, o unità In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.rappresentante per la sicurezza.

3)3) Nelle aziende, ovvero unità Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai sicurezza è eletto o designato dai lavoratori……...lavoratori……...

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO V TITOLO I,CAPO V Consultazione e partecipazione dei Consultazione e partecipazione dei lavoratorilavoratoriArt. 18 (Rappresentante per la sicurezza)Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza)

6)6) In ogni caso il numero minimo dei In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:seguente:

a)a) unun rappresentante nelle aziende ovvero rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive unità produttive sino a 200sino a 200 dipendenti; dipendenti;

b)b) tretre rappresentanti nelle aziende ovvero rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive unità produttive da 210 ad a 1.000da 210 ad a 1.000 dipendenti;dipendenti;

c)c) seisei rappresentanti rappresentanti in tutte le altrein tutte le altre aziende ovvero unità produttive.aziende ovvero unità produttive.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO V TITOLO I,CAPO V Consultazione e partecipazione Consultazione e partecipazione dei lavoratori - dei lavoratori - Art. 19 (Attribuzioni del Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)rappresentante per la sicurezza)

1)1) Il rappresentante per la sicurezza: Il rappresentante per la sicurezza: a)a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le

lavorazioni;lavorazioni; b)b) è consultato preventivamente e tempestivamente in è consultato preventivamente e tempestivamente in

ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;

c)c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

d)d) è consultato in merito all’organizzazione della è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5;formazione di cui all’art. 22, comma 5;

e)e) …………….. ……………..

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO VI TITOLO I,CAPO VI Informazione e formazione dei lavoratori – Informazione e formazione dei lavoratori – Art. 21 (Informazione dei lavoratori)Art. 21 (Informazione dei lavoratori)

1)1) Il datore di lavoro provvede affinché Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:informazione su:

a)a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;all’attività dell’impresa in generale;

b)b) le misure e le attività di protezione e le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;prevenzione adottate;

c)c) i rischi specifici cui è esposto in relazione i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;le disposizioni aziendali in materia;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO VI TITOLO I,CAPO VI Informazione e formazione dei lavoratori – Informazione e formazione dei lavoratori – Art. 21 (Informazione dei lavoratori)Art. 21 (Informazione dei lavoratori)

d)d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;norme di buona tecnica;

e)e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;

f)f) il responsabile del servizio di prevenzione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (protezione (R.S.P.P.R.S.P.P.) ed il medico competente () ed il medico competente (MCMC););

g)g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15 (misure di cui agli articoli 12 e 15 (SESE).).

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO VI TITOLO I,CAPO VI Informazione e formazione dei lavoratori – Informazione e formazione dei lavoratori – Art. 22 (Formazione dei lavoratori)Art. 22 (Formazione dei lavoratori)

1)1) Il datore di lavoro assicura che ciascun Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.lavoro ed alle proprie mansioni.

2)2) La formazione deve avvenire in occasione: La formazione deve avvenire in occasione: a)a) dell’assunzione; dell’assunzione; b)b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; del trasferimento o cambiamento di mansioni; c)c) dell’introduzione di nuove attrezzature di dell’introduzione di nuove attrezzature di

lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.e preparati pericolosi.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO VI TITOLO I,CAPO VI Informazione e formazione dei lavoratori – Informazione e formazione dei lavoratori – Art. 22 (Formazione dei lavoratori)Art. 22 (Formazione dei lavoratori)

3)3) La formazione deve essere periodicamente La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero dell’insorgenza di nuovi rischi.ovvero dell’insorgenza di nuovi rischi.

4)4) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.dei rischi stessi.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO I,CAPO VI TITOLO I,CAPO VI Informazione e formazione dei lavoratori – Informazione e formazione dei lavoratori – Art. 22 (Formazione dei lavoratori)Art. 22 (Formazione dei lavoratori)

5)5) I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’ emergenza devono essere gestione dell’ emergenza devono essere adeguatamente formati.adeguatamente formati.

6)6) La formazione dei lavoratori e quella dei loro La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7)7) I ministri del lavoro, ………… I ministri del lavoro, …………

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 34 (Definizioni)Art. 34 (Definizioni)

1)1) Agli effetti delle disposizioni di cui al Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:presente titolo si intendono per:

a)a) attrezzature di lavoro:attrezzature di lavoro: qualsiasi macchina, qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;essere usato durante il lavoro;

b)b) uso di una attrezzatura di lavoro:uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 34 (Definizioni)Art. 34 (Definizioni)

c)c) zona pericolosa:zona pericolosa: qualsiasi zona qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di all’interno ovvero in prossimità di una attrezzature di lavoro nella una attrezzature di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.o la sicurezza dello stesso.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 35 (Obblighi del datore di lavoro)Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro)

1)1) Il datore di lavoro mette a disposizione dei Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.fini della sicurezza e della salute.

2)2) Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l’uso delle misure necessarie affinché durante l’uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 35 (Obblighi del datore di lavoro)Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro)

3)3) All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:il datore di lavoro prende in considerazione:

a)a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;lavoro da svolgere;

b) b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature

stesse.stesse. C-bis) C-bis) …………..………….. 4)4) Il datore di lavoro prende le misure necessarie Il datore di lavoro prende le misure necessarie

affinché le attrezzature di lavoro siano:affinché le attrezzature di lavoro siano:

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 35 (Obblighi del datore di lavoro)Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro)

a)a) Installate in conformità alle istruzioni del Installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;fabbricante;

b)b) utilizzate correttamente; utilizzate correttamente; c)c) oggetto di idonea manutenzione al fine di oggetto di idonea manutenzione al fine di

garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all’art. 36 ………………di cui all’art. 36 ………………

4-bis)4-bis) Il datore di lavoro provvede affinché Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro mobili, nell’uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:semoventi o non semoventi sia assicurato che:

a) a) vengano disposte e fatte rispettare regole vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;manovrano in una zona di lavoro;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 35 (Obblighi del datore di lavoro)Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro)

b)b) vengano adottate misure organizzative atte a vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;

c)c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tal esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tal fine, e che, se si devono effettuare lavori fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità durante lo spostamento, la velocità dell’attrezzatura sia adeguata;dell’attrezzatura sia adeguata;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 35 (Obblighi del datore di lavoro)Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro)

d)d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.lavoratori.

4-ter)4-ter) Il datore di lavoro provvede affinché Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro destinate nell’uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:a sollevare carichi sia assicurato che:

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 35 (Obblighi del datore di lavoro)Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro)

a)a) gli accessori di sollevamento siano scelti gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura; ………………configurazione dell’imbracatura; ………………

b)b) …… …… c)c) …… …… d)d) …… …… e)e) …… …… f)f) …… …… L’art. 4-ter in sostanza è specifico per L’art. 4-ter in sostanza è specifico per

attrezzature di movimentazione che non attrezzature di movimentazione che non sono propriamente utilizzate nei nostri sono propriamente utilizzate nei nostri lavori abituali……..lavori abituali……..

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 37 (Informazione)Art. 37 (Informazione)

1)1) Il datore di lavoro provvede affinché per ogni Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

a)a) alle condizioni di impiego delle attrezzature alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;attrezzature di lavoro;

b)b) alle situazioni anormali prevedibili. alle situazioni anormali prevedibili.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 37 (Informazione)Art. 37 (Informazione)

1-bis)1-bis) Il datore di lavoro provvede altresì Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi su cui a informare i lavoratori sui rischi su cui sono esposti durante l’uso delle sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente di lavoro presenti nell’ambiente circostante, anche se da essi non usate circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.tali attrezzature.

2)2) Le informazioni e le istruzioni d’uso Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.lavoratori interessati.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 38 (Formazione ed addestramento)Art. 38 (Formazione ed addestramento)

1)1) Il datore di lavoro si assicura che: Il datore di lavoro si assicura che: a)a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature i lavoratori incaricati di usare le attrezzature

di lavoro ricevono una formazione adeguata di lavoro ricevono una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro;sull’uso delle attrezzature di lavoro;

b)b) i lavoratori incaricati dell’uso delle i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 35, responsabilità particolari di cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.relazione ai rischi causati ad altre persone.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 39 (Obblighi dei lavoratori)Art. 39 (Obblighi dei lavoratori)

1)1) I lavoratori si sottopongono ai I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di programmi di formazione o di addestramento eventualmente addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro. organizzati dal datore di lavoro. (*sanzione*)(*sanzione*)

2)2) I lavoratori utilizzano le attrezzature I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione di lavoro messe a loro disposizione conformemente all’informazione, alla conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento formazione ed all’addestramento ricevuti. ricevuti. (*sanzione*)(*sanzione*)

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO III TITOLO III Uso della attrezzature di lavoroUso della attrezzature di lavoroArt. 39 (Obblighi dei lavoratori)Art. 39 (Obblighi dei lavoratori)

3)3) I lavoratori: I lavoratori: a)a) hanno cura delle attrezzature di lavoro hanno cura delle attrezzature di lavoro

messe a loro disposizione; messe a loro disposizione; (*sanzione*)(*sanzione*) b)b) non vi apportano modifiche di propria non vi apportano modifiche di propria

iniziativa; iniziativa; (*sanzione*)(*sanzione*) c)c) segnalano immediatamente al datore segnalano immediatamente al datore

di lavoro o al dirigente o al preposto di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione. messe a loro disposizione. (*sanzione*)(*sanzione*)

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO IV TITOLO IV Uso dei Dispositivi di Protezione IndividualeUso dei Dispositivi di Protezione IndividualeArt. 40 (Definizioni)Art. 40 (Definizioni)

1)1) Si intende per dispositivo di Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.destinato a tale scopo.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO IV TITOLO IV Uso dei Dispositivi di Protezione IndividualeUso dei Dispositivi di Protezione IndividualeArt. 41 (Obbligo di uso)Art. 41 (Obbligo di uso)

1)1) I DPI devono essere impiegati quando I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.lavoro.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO IV TITOLO IV Uso dei Dispositivi di Protezione IndividualeUso dei Dispositivi di Protezione IndividualeArt. 42 (Requisiti dei DPI)Art. 42 (Requisiti dei DPI)

1)1) I DPI devono essere conformi alle norme di I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n° cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n° 475.475.

2)2) I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a)a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza essere adeguati ai rischi da prevenire, senza

comportare di per sé un rischio maggiore;comportare di per sé un rischio maggiore; b)b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul essere adeguati alle condizioni esistenti sul

luogo di lavoro;luogo di lavoro; c)c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o tenere conto delle esigenze ergonomiche o

di salute del lavoratore;di salute del lavoratore;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO IV TITOLO IV Uso dei Dispositivi di Protezione IndividualeUso dei Dispositivi di Protezione IndividualeArt. 42 (Requisiti dei DPI)Art. 42 (Requisiti dei DPI)

d)d) poter essere adatti all’utilizzatore poter essere adatti all’utilizzatore secondo le sue necessità;secondo le sue necessità;

3)3) in caso di rischi multipli che richiedono in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.dei rischi corrispondenti.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO IV TITOLO IV Uso dei Dispositivi di Protezione IndividualeUso dei Dispositivi di Protezione IndividualeArt. 43 (Obblighi del datore di lavoro)Art. 43 (Obblighi del datore di lavoro)

………………il datore di lavoro effettua l’analisi e la il datore di lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi ai fini della scelta più valutazione dei rischi ai fini della scelta più appropriata dei DPI………mantiene in efficienza appropriata dei DPI………mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie………informa sostituzioni necessarie………informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge………assicura una quali il DPI lo protegge………assicura una formazione adeguata e organizza, se formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI………l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI………

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO IV TITOLO IV Uso dei Dispositivi di Protezione IndividualeUso dei Dispositivi di Protezione IndividualeArt. 44 (Obblighi dei lavoratori)Art. 44 (Obblighi dei lavoratori)

1)1) I lavoratori si sottopongono al programma di I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4, lettera g), e 5. sensi dell’art. 43, commi 4, lettera g), e 5. (*sanzione*)(*sanzione*)

2)2) I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato. eventualmente organizzato. (*sanzione*)(*sanzione*)

3)3) I lavoratori: I lavoratori: a)a) hanno cura dei DPI messi a loro hanno cura dei DPI messi a loro

disposizione; disposizione; (*sanzione*)(*sanzione*)

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO IV TITOLO IV Uso dei Dispositivi di Protezione IndividualeUso dei Dispositivi di Protezione IndividualeArt. 44 (Obblighi dei lavoratori)Art. 44 (Obblighi dei lavoratori)

b)b) non vi apportano modifiche di propria non vi apportano modifiche di propria iniziativa. iniziativa. (*sanzione*)(*sanzione*)

4)4) Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. dei DPI. (*sanzione*)(*sanzione*)

5)5) I lavoratori segnalano immediatamente al I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. rilevato nei DPI messi a loro disposizione. (*sanzione*)(*sanzione*)

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichiArt. 47 (Campo di applicazione)Art. 47 (Campo di applicazione)

1)1) Le norme del presente titolo si Le norme del presente titolo si applicano alle attività che applicano alle attività che comportano la movimentazione comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lombari per i lavoratori durante il lavoro.lavoro.

2)2) Si intendono per:Si intendono per:

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichiArt. 47 (Campo di applicazione)Art. 47 (Campo di applicazione)

a)a) movimentazione manuale dei carichi:movimentazione manuale dei carichi: le le operazioni di trasposto o di sostegno di un operazioni di trasposto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico spingere, tirare, portare o spostare un carico che per le loro caratteristiche o in che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari;lesioni dorso-lombari;

b)b) Lesioni dorso-lombari:Lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari a strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorso lombare.livello dorso lombare.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichiArt. 48 (Obblighi dei datori di lavoro)Art. 48 (Obblighi dei datori di lavoro)

1)1) Il datore di lavoro adotta le misure organizzative Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.carichi da parte dei lavoratori.

2)2) Qualora non sia possibile evitare la Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi, in base movimentazione manuale dei carichi, in base all’allegato all’allegato VIVI..

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichiArt. 48 (Obblighi dei datori di lavoro)Art. 48 (Obblighi dei datori di lavoro)

3)3) Nel caso in cui la necessità di una Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.sana.

Nei casi in cui al comma Nei casi in cui al comma 33 il datore di lavoro: il datore di lavoro: a)a) valuta, se possibile, preliminarmente, le valuta, se possibile, preliminarmente, le

condizioni di sicurezza e di salute connesse al condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico in base all’allegato delle caratteristiche del carico in base all’allegato VIVI;;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichiArt. 48 (Obblighi dei datori di lavoro)Art. 48 (Obblighi dei datori di lavoro)

b)b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tra l’altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta in base all’allegato tale attività comporta in base all’allegato VIVI;;

c)c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo cui all’articolo 1616 gli addetti alle attività di gli addetti alle attività di cui al presente decreto.cui al presente decreto.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichiArt. 49 (Informazione e formazione)Art. 49 (Informazione e formazione)

1)1) Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a)a) il peso di un carico; il peso di un carico; b)b) il centro di gravità o il lato più pesante nel il centro di gravità o il lato più pesante nel

caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;una collocazione eccentrica;

c)c) la movimentazione corretta dei carichi e i la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui corretta, tenuto conto degli elementi di cui all’allegato all’allegato VIVI;;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

Allegato VI – Elementi di Allegato VI – Elementi di riferimentoriferimento

1)1) Caratteristiche del caricoCaratteristiche del carico La movimentazione manuale di un La movimentazione manuale di un

carico può costituire un rischio tra carico può costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:

-- Il carico è troppo pesante (Kg. 30); Il carico è troppo pesante (Kg. 30); -- È ingombrante e difficile da afferrare; È ingombrante e difficile da afferrare; -- È in equilibrio instabile o il suo È in equilibrio instabile o il suo

contenuto rischia di spostarsi;contenuto rischia di spostarsi;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

Allegato VI – Elementi di Allegato VI – Elementi di riferimentoriferimento

-- È collocato in una posizione tale per È collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;una torsione o inclinazione del tronco;

- - Può, a motivo della struttura esterna Può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.in caso di urto.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

Allegato VI – Elementi di Allegato VI – Elementi di riferimentoriferimento

2)2) Sforzo fisico richiestoSforzo fisico richiesto Lo sforzo fisico può presentare un Lo sforzo fisico può presentare un

rischio tra l’altro dorso-lombare nei rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi:seguenti casi:

-- È eccessivo; È eccessivo; -- Può essere effettuato soltanto con Può essere effettuato soltanto con

un movimento di torsione del un movimento di torsione del tronco;tronco;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

Allegato VI – Elementi di Allegato VI – Elementi di riferimentoriferimento

-- Può comportare un movimento brusco Può comportare un movimento brusco del carico;del carico;

-- È compiuto con il corpo in posizione È compiuto con il corpo in posizione instabile.instabile.

3)3) Caratteristiche dell’ambiente di lavoroCaratteristiche dell’ambiente di lavoro Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro

possono aumentare le possibilità di possono aumentare le possibilità di rischio tra l’altro dorso-lombari nei rischio tra l’altro dorso-lombari nei seguenti casi:seguenti casi:

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

Allegato VI – Elementi di Allegato VI – Elementi di riferimentoriferimento

-- Lo spazio libero, in particolare verticale, è Lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;dell’attività richiesta;

-- Il pavimento è ineguale quindi presenta Il pavimento è ineguale quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;scarpe calzate dal lavoratore;

-- Il posto o l’ambiente di lavoro non Il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona un’altezza di sicurezza o in buona posizione;posizione;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

Allegato VI – Elementi di Allegato VI – Elementi di riferimentoriferimento

-- Il pavimento o il piano di lavoro Il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli manipolazione del carico a livelli diversi;diversi;

-- Il pavimento o il punto di Il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;appoggio sono instabili;

-- La temperatura, l’umidità o la La temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono circolazione dell’aria sono inadeguate.inadeguate.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

Allegato VI – Elementi di Allegato VI – Elementi di riferimentoriferimento

4)4) Esigenze connesse all’attivitàEsigenze connesse all’attività L’attività può comportare un L’attività può comportare un

rischio tra l’altro dorso-lombare se rischio tra l’altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti comporta una o più delle seguenti esigenze:esigenze:

-- Sforzi fisici che sollecitano in Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo troppo frequenti o troppo prolungati;prolungati;

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

Allegato VI – Elementi di Allegato VI – Elementi di riferimentoriferimento

-- Periodo di riposo fisiologico o Periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;di recupero insufficiente;

-- Distanze troppo grandi di Distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento sollevamento, di abbassamento o di trasporto;o di trasporto;

-- Un ritmo imposto da un Un ritmo imposto da un processo che non può essere processo che non può essere modulato dal lavoratore.modulato dal lavoratore.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

Allegato VI –Allegato VI – Fattori individuali di Fattori individuali di rischiorischio

Il lavoratore può correre un rischio Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:nei seguenti casi:

-- Inidoneità fisica a svolgere il Inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;compito in questione;

-- Indumenti, calzature o altri effetti Indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal personali inadeguati portati dal lavoratore;lavoratore;

-- Insufficienza o inadeguatezza delle Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.conoscenze o della formazione.

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V

Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

LeLe 66 Regole FondamentaliRegole Fondamentali

>1<>1< Essere in Essere in posizione stabile !posizione stabile !

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V

Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

LeLe 66 Regole FondamentaliRegole Fondamentali

>2<>2< Sollevare il Sollevare il carico partendo carico partendo dalla posizione dalla posizione accovacciata !accovacciata !

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V

Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

LeLe 66 Regole FondamentaliRegole Fondamentali

>3<>3< Tenere la Tenere la schiena dritta !schiena dritta !

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V

Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

LeLe 66 Regole FondamentaliRegole Fondamentali

>4<>4< Tenere il Tenere il carico vicino al carico vicino al corpo !corpo !

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V

Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

LeLe 66 Regole FondamentaliRegole Fondamentali

>5<>5< Non sollevare Non sollevare il carico a strattoni il carico a strattoni !!

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO V TITOLO V

Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

LeLe 66 Regole FondamentaliRegole Fondamentali

>6<>6< Evitare la Evitare la torsione del torsione del busto ! busto !

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D.Lgs. 626/94……………D.Lgs. 626/94…………… Esistono altri titoli ed altri articoli nel presente Esistono altri titoli ed altri articoli nel presente

decreto legislativo come ad esempio:decreto legislativo come ad esempio: Uso di attrezzature munite di videoterminale.Uso di attrezzature munite di videoterminale. Protezione da agenti cancerogeni mutageni.Protezione da agenti cancerogeni mutageni. Protezione da agenti chimici…da agenti Protezione da agenti chimici…da agenti

biologici.biologici. ecc. ecc. ………ecc. ecc. ……… ma tali titoli non sono di stretta pertinenza con ma tali titoli non sono di stretta pertinenza con

le nostre attività quindi li tralasceremo.le nostre attività quindi li tralasceremo. Si vuole però in finale presentare il seguente Si vuole però in finale presentare il seguente

titolo molto, ma molto importante:…………..!!!titolo molto, ma molto importante:…………..!!!

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO IX TITOLO IX SANZIONISANZIONI

Art. 89)Art. 89) Contravvenzioni commesse dai datori di Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.lavoro e dai dirigenti.

Art. 90)Art. 90) Contravvenzioni commesse dai preposti. Contravvenzioni commesse dai preposti. Art. 91)Art. 91) Contravvenzioni commesse dai Contravvenzioni commesse dai

progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori. Art. 92)Art. 92) Contravvenzioni commesse dal medico Contravvenzioni commesse dal medico

competente.competente. Come potete vedere le sanzioni previste in Come potete vedere le sanzioni previste in

questo decreto legislativo colpiscono tutti i questo decreto legislativo colpiscono tutti i soggetti interessati. Quello che però in questo soggetti interessati. Quello che però in questo corso ci interessa approfondire è:corso ci interessa approfondire è:………………………….………………………….

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO IX TITOLO IX SANZIONISANZIONI

Art. 93 (Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai Contravvenzioni commesse dai lavoratorilavoratori))

1)1) I lavoratori sono puniti: I lavoratori sono puniti: a)a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda

da lire quattrocentomila a lire un milione e da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli:duecentomila per la violazione degli articoli:

55, comma , comma 22 ( (Disposizioni generali: Obblighi dei Disposizioni generali: Obblighi dei lavoratorilavoratori); );

1212, comma , comma 33, primo periodo (, primo periodo (Prevenzione Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorsosoccorso); );

3939 ( (Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro); ); 4444 ( (Uso dei dispositivi di protezione individuale-Uso dei dispositivi di protezione individuale-

DPIDPI); ); 8484, comma , comma 3 3 ((Protezione da Agenti BiologiciProtezione da Agenti Biologici););

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO IX TITOLO IX SANZIONISANZIONI

Art. 93 (Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai Contravvenzioni commesse dai lavoratorilavoratori))

b)b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire duecentomila a con l’ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli lire seicentomila per la violazione degli articoli:articoli:

6767, comma , comma 2 2 ((Protezione da Protezione da Cancerogeni MutageniCancerogeni Mutageni); );

8484, comma , comma 1 1 ((Protezione da Agenti Protezione da Agenti BiologiciBiologici).).

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D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94: : TITOLO IX TITOLO IX SANZIONISANZIONI

Art. 94 (Art. 94 (Violazioni amministrativeViolazioni amministrative))

1)1) Chiunque viola le disposizioni di cui agli Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli articoli 65, comma 265, comma 2, e , e 80, comma 280, comma 2, è punito , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire lire centomilacentomila a lire a lire trecentomilatrecentomila..

Art. 65, comma 2 (Misure igieniche): Art. 65, comma 2 (Misure igieniche): E’ vietato E’ vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all’art. 64 …………lavoro di cui all’art. 64 …………

Art. 80, comma 2 (Misure igieniche): Art. 80, comma 2 (Misure igieniche): Nelle aree Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

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D.Lgs. 626/94……………D.Lgs. 626/94…………… Tornando quindi a quanto abbiamo Tornando quindi a quanto abbiamo

detto in apertura di questo corso di detto in apertura di questo corso di formazione dobbiamo per forza di formazione dobbiamo per forza di cose trarre una semplice conclusione:cose trarre una semplice conclusione:

Il D.Lgs. 626/94 è stato elaborato solo Il D.Lgs. 626/94 è stato elaborato solo ed esclusivamente per la tutela e la ed esclusivamente per la tutela e la salvaguardia dei lavoratori nei luoghi salvaguardia dei lavoratori nei luoghi di lavoro !!!di lavoro !!!

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D.Lgs. 626/94……………D.Lgs. 626/94…………… Pertanto, come lavoratori, Pertanto, come lavoratori, non non

dobbiamodobbiamo interpretare questa interpretare questa normativa come una restrizione o normativa come una restrizione o una costrizione del nostro ambiente e una costrizione del nostro ambiente e del nostro modo di operare, del nostro modo di operare, ma ma dobbiamodobbiamo assimilarla come un assimilarla come un beneficiobeneficio ed un ed un diritto inalienabilediritto inalienabile per la sicurezza e la salvaguardia per la sicurezza e la salvaguardia della salute durante lo svolgimento della salute durante lo svolgimento del nostro lavoro.del nostro lavoro.

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D.Lgs. 626/94……………D.Lgs. 626/94…………… Se riusciamo a fare nostri questi Se riusciamo a fare nostri questi

concetti potremmo senza ombra di concetti potremmo senza ombra di dubbio lavorare più tranquilli e sicuri, dubbio lavorare più tranquilli e sicuri, con meno rischi di incidenti ed infortuni.con meno rischi di incidenti ed infortuni.

Ricordiamoci sempre di una cosa:Ricordiamoci sempre di una cosa: La vita, purtroppo o per fortuna, ci La vita, purtroppo o per fortuna, ci

impone di dover lavorare per andare impone di dover lavorare per andare avanti, ma non ci obbliga a correre dei avanti, ma non ci obbliga a correre dei rischi o farci male !!! ……..quello rischi o farci male !!! ……..quello dipende solo da NOI !!!!dipende solo da NOI !!!!

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Buon Buon LavoroLavoro

a tutti !!!a tutti !!!