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1 TARIFFA 626 La Tariffa relativa alla Legge 626 è quella emanata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 12/02/1996 che si riporta integralmente. Si precisa che le spese conglobate non sono comprese (da 0 a 60%). Consiglio Nazionale degli Ingegneri Circolare - XIV Sessione CNI n. 00311 del 12/02/1996 Decreto Legislativo 626/94 “DIRETTIVA IN MATERIA TARIFFARIA PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE INERENTE L’ATTUAZIONE DEL D.LGS. 626/1994” Questo Consiglio Nazionale a seguito di una attenta e ponderata valutazione sulle prestazioni inerenti l'attuazione del D.Lgs. 626/1994 pur in assenza di precisi disposti di legge ancora da emanare per le aziende piccole e medie, ha ritenuto di proporre la seguente direttiva di tariffa agli Ordini. L'obiettivo di tale documento e' di verificarne i contenuti ed apportare di conseguenza le necessarie integrazioni e modifiche tra sei mesi a seguito delle osservazioni formulate dagli stessi Ordini nonché dei contenuti degli emananti decreti applicativi da parte dei competenti Ministeri. Prima di riportare i criteri con i quali e stata compilata questa proposta di tariffa, è sembrato necessario riportare alcune sintetiche considerazioni sull'argomento sicurezza ed igiene del lavoro al quale si riferisce il D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 di attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 1. In Italia la legislazione nel settore della prevenzione infortuni e dell'igiene del lavoro ha tradizioni estremamente consolidate e la stessa sicurezza e già patrimonio della stessa professione degli ingegneri. Gli interventi professionali, a parte i soli aspetti progettuali richiesti, sono a carattere eminentemente riassuntivo e di constatazione del rispetto e della presenza delle norme di sicurezza e dell'igiene negli ambienti di lavoro, quale contributo alla Comunità da parte dell'ingegnere sia per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione e sia per la loro puntuale applicazione. 2. I settori a cui si applicano i contenuti del D.Lgs. 626/1994 sono tanti, numerosi e i più disparati per attività, dimensioni, utilizzo di macchine e manipolazione di sostanze, per cui risulta problematico determinare dei parametri di valutazione dell'impegno professionale svolto. Il lavoro professionale andrà comunque sempre valutato caso per caso e sulla base dell'esperienza maturata. 3. Infine l'attività del professionista per il D.Lgs. 626/1994 non viene svolta da soli ingegneri o da tecnici specifici di settore, eccetto i medici, ma di fatto anche da altre professioni in assenza di

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TARIFFA 626

La Tariffa relativa alla Legge 626 è quella emanata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in

data 12/02/1996 che si riporta integralmente. Si precisa che le spese conglobate non sono comprese

(da 0 a 60%).

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Circolare - XIV Sessione CNI n. 00311 del 12/02/1996

Decreto Legislativo 626/94

“DIRETTIVA IN MATERIA TARIFFARIA PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE INERENTE

L’ATTUAZIONE DEL D.LGS. 626/1994”

Questo Consiglio Nazionale a seguito di una attenta e ponderata valutazione sulle prestazioni

inerenti l'attuazione del D.Lgs. 626/1994 pur in assenza di precisi disposti di legge ancora da

emanare per le aziende piccole e medie, ha ritenuto di proporre la seguente direttiva di tariffa agli

Ordini.

L'obiettivo di tale documento e' di verificarne i contenuti ed apportare di conseguenza le necessarie

integrazioni e modifiche tra sei mesi a seguito delle osservazioni formulate dagli stessi Ordini nonché

dei contenuti degli emananti decreti applicativi da parte dei competenti Ministeri.

Prima di riportare i criteri con i quali e stata compilata questa proposta di tariffa, è sembrato

necessario riportare alcune sintetiche considerazioni sull'argomento sicurezza ed igiene del lavoro al

quale si riferisce il D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 di attuazione delle direttive CEE riguardanti il

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

1. In Italia la legislazione nel settore della prevenzione infortuni e dell'igiene del lavoro ha

tradizioni estremamente consolidate e la stessa sicurezza e già patrimonio della stessa

professione degli ingegneri. Gli interventi professionali, a parte i soli aspetti progettuali

richiesti, sono a carattere eminentemente riassuntivo e di constatazione del rispetto e della

presenza delle norme di sicurezza e dell'igiene negli ambienti di lavoro, quale

contributo alla Comunità da parte dell'ingegnere sia per la diffusione della cultura della sicurezza e

della prevenzione e sia per la loro puntuale applicazione.

2. I settori a cui si applicano i contenuti del D.Lgs. 626/1994 sono tanti, numerosi e i più disparati per

attività, dimensioni, utilizzo di macchine e manipolazione di sostanze, per cui risulta problematico

determinare dei parametri di valutazione dell'impegno professionale svolto. Il lavoro professionale

andrà comunque sempre valutato caso per caso e sulla base dell'esperienza maturata.

3. Infine l'attività del professionista per il D.Lgs. 626/1994 non viene svolta da soli ingegneri o da

tecnici specifici di settore, eccetto i medici, ma di fatto anche da altre professioni in assenza di

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precise indicazioni sulle qualifiche degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

A riguardo con nota 20.652/RLA S del 22.12.1995 il Ministero del Lavoro in risposta a precise e

ripetute sollecitazioni di questo Consiglio Nazionale, ha precisato che non intende al momento

stabilire le qualifiche professionali degli addetti al servizio di sicurezza.

4. Le prestazioni professionali inerenti il D.Lgs 626/1994 non possono che partire dai compiti del

servizio di prevenzione e protezione aziendale e dalle prestazioni ad esso attinenti per definirne i

compensi. Per tali compiti occorrono valutazioni ed analisi preliminari così chiamate "audit"

supportate in misura diversa per ogni azienda dalle disponibilità e conoscenze del personale addetto

e/o dalla lettura di documentazioni ed altro che il titolare può o no mettere a disposizione del

professionista.

L'impegno è dunque molto diversificato per tempo e per capacità professionali, queste ultime

determinate dalla esperienza e dalla puntuale conoscenza dei cicli aziendali di produzione, e dalla

specificità delle macchine impegnate e/ o delle sostanze in lavorazione e/o manipolate.

Giova altresì evidenziare che i contenuti del D.lgs 626 impongono una valutazione globale dell'attività

svolta dalla azienda e di fatto coinvolgono:

- l'uso della attrezzatura di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale, della movimentazione

manuale dei carichi, l'uso dei videoterminali;

- la protezione da agenti cancerogeni (sostanze e materiali presenti nell'attività);

- la protezione da agenti biologici;

- la prevenzione incendi, l'evacuazione dei lavoratori per fatti inerenti l'incendio ed altro, il pronto

soccorso.

Da quanto sopra emerge la necessità di collaborazioni sostanziali e determinanti dell'ingegnere con

altri professionisti, tra i quali la figura del medico è già ben individuata all'interno delle disposizioni

legislative, le altre meno.

Quindi la prestazione professionale se intesa globale, è una prestazione di servizi in cui figura anche

la prestazione dell'ingegnere.

Per alcune attività risultano essere prevalenti le professioni del chimico industriale, del biologo,

dell'agronomo sempre però accompagnate dal medico.

Può individuarsi in genere una prestazione specialistica per l'ingegnere nelle attività manufatturiera,

commerciale e civile nonché agricola, ma anche una possibile prestazione di coordinamento tra tutte

le figure professionali tecniche specialistiche interessate alla sicurezza e alla tutela della salute.

Questo ultimo caso non rientra nella ipotesi di tariffa qui appresso formulata.

Si suggerisce a riguardo per il Coordinatore Ingegnere, un compenso discrezionale sulla base degli

impegni di coordinamento svolti dal professionista diversificati per la complessità delle lavorazioni

presenti nell'attività che può variare da un minimo di 1 milione a un massimo di 20 milioni.

Con questi quattro punti di premessa e non elencando gli specifici compiti per le prestazioni

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professionali da svolgere, considerate acquisite, l'ipotesi di tariffa sviluppata in relazione alle

prestazioni proprie dell'ingegnere e dei suoi collaboratori di studio, ha utilizzato i suggerimenti dei

Colleghi di Roma, la delibera dell'Ordine degli Ingegneri di Torino del 20

settembre 1995 e quella dell'Ordine di Catania del 21 novembre 1995 nonché i suggerimenti

apportati dal gruppo di lavoro tariffe e dai Componenti il Consiglio Nazionale.

Lo schema di tale tariffa individua quattro fasi di attività professionale sostanzialmente riconducibili

a:

1° fase: individuazione delle prescrizioni di adeguamento della attività del committente sulla base di

sopralluoghi e di esame della documentazione tecnica ai fini della sicurezza in genere (C.P.I. se esiste

ecc.) e della tutela della salute documentazione in possesso

dell'azienda. Tale fase comprende come documento progettuale quello della valutazione dei rischi

redatto ai sensi dell'art. 4 comma 2^ del D.Lgs 626 da presentare al committente;

2° fase: verifica della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti ed individuati nella 1^ fase:

3° fase: Consulenza per la stesura del documento finale di valutazione del rischio in collaborazione

con il responsabile della sicurezza dell'azienda il medico competente e il rappresentante dei

lavoratori (se esiste);

4° fase (se prevista ): Responsabilità del servizio di prevenzione e protezione con le incombenze

dell'art. 9 del D.Lgs 626/1994.

Per ogni singola fase di lavoro si prevede la seguente aliquota riferita all'incarico completo costituito

dalle tre fasi

- fase 1 : 50%

- fase 2 : 40%

- fase 3 : 10%

Il compenso globale si valuta secondo la seguente formula:

(1) C (compenso in milioni di lire ) = U. T. a

(2) U = funzione di V = (H1xN + S /H 2)

U = (compenso in milioni di lire) ricavato dalla tabella B in funzione del parametro V.

V = parametro per determinare il compenso U secondo la formula (2) in base al numero dei

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lavoratori e alla superficie S dell'azienda. Per questa ultima si precisa che la superficie S è riferita

all'area reale utilizzata dall'azienda per l'attività.

I coefficienti H1 ed H 2 della formula (2) si ricavano dalla tabella A.

T = coefficiente moltiplicativo in funzione del grado di complessità dell'attività variabile da 0,70 a

1,80 a seconda del parametro H3 quale rapporto tra il fattore moltiplicativo H1 riferito al numero di

lavoratori e il fattore divisorio riferito alla superficie dell'attività.

T = 0,70 per H 3 ≤ O,1

T = 1,20 per 0,1 ≤ H3 < 1

T = 1,80 per H3 > 1

La tabella A individua e raggruppa i committenti secondo una classifica che ha fatto riferimento ad

analoga tabella inserita nel D.M. 16.2.1982 per le attività soggette al controllo dei VV. F. (numero

arabo tra parentesi nella tabella A).

Si è ritenuto di considerare anche il coefficiente a di aggiornamento legato al costo della vita

elaborato dall'Istat anche se in questi ultimi anni è modesto, calcolato secondo la seguente formula:

indice Istat dell'anno

a= ----------------------

1212,7

a= rapporto tra il costo della vita da adottarsi per ogni anno pari a quello del gennaio dell'anno stesso

diviso l'indice Istat per l'anno 1995= 1212,7

Vanno poi compensati a parte e precisati in sede di incarico:

- gli eventuali rilievi e la restituzioni grafiche;

- la progettazione e la direzione lavori di opere ed impianti se necessari agli adeguamenti da valutarsi

secondo la tariffa vigente;

- l'eventuale redazione di piani di emergenza e di evacuazione caratteristici delle attività di cui al DPR

175/1988.

Anche per la 4^ fase il compenso annuale per le consulenze assegnate a libero professionista, va

valutato in misura percentuale del compenso calcolato secondo la formula (1) e secondo il seguente

quadro

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per V < 5 40% di C

per 5 < V <100 20% di C

per 100 < V < 600 10% di C

per 600 < V < 3000 5% di C

per V > 3000 2% di C

Le spese ed i compensi vanno valutati in base agli articoli 4 e 6 della tariffa essendo il compenso C

individuato tra quelli a discrezione.

Se i criteri di valutazione dell'onorario cosi come sopra espressi non rispondono all'impegno

professionale profuso, la determinazione dell'onorario può sempre valutarsi a discrezione (art. 5

commi a) ed e) della tariffa) e/o a tempo utilizzando le vacazioni convenzionate a Lit. 110.000/ora,

criteri questi che permettono la più ampia libertà di "calibrare" il compenso in ogni caso.

Lo schema di direttiva tariffaria presentata non toglie che, se presso gli Ordini sono già in uso altri o

simili criteri per stabilire compensi per le prestazioni di cui al D.Lgs 626 /1994, questi siano mantenuti

o, se del caso, integrati.

Ovviamente il Consiglio dell'Ordine dovrà deliberare, come prassi, questa tariffa per farla adottare

dai propri iscritti.

A riguardo si può fare riferimento all'allegato della circolare CNI n. 294 del 14.12.1995 per adattare al

caso in questione lo schema di delibera ivi riportato.

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TABELLA A

H1 H2

OFFICINE RIPARAZIONE AUTOVEICOLI (72) 6 10

OFFICINE MECCANICHE LAVORAZIONE A FREDDO (72) 4 25

OFFICINE E LABORATORI CON SALDATURA E TAGLIO

METALLI CON GAS COMBUSTIBILE E COMBURENTI (8) 6 10

IMPIANTI FISSI DISTRIBUZIONE BENZINA S capacità deposito in metri cubi 10 1

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI PER AUTOTRAZIONE (7)

S capacità deposito in metri cubi 10 1

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI, RIVENDITE GAS COMBUSTIBILI, COMBURENTI

(COMPRESSI, DISCIOLTI LIQUEFATTI) AZIENDE PER LA LAVORAZIONE SECONDA

DEL VETRO CON BECCHI GAS (1,2,3,4,5,11) S capacità deposito in metri cubi 10 1

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI, RIVENDITE LIQUIDI INFIAMMABILI,

COMBUSTIBILI, OLI (12,13,14,16,17,23) S capacità deposito in metri cubi 10 1

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI, RIVENDITE PER PRODUZIONE IMPIEGO,

DETENZIONE VERNICI (19,20,21),

IMPIANTI PER TRATTAMENTI GALVANICI 6 25

DEPOSITI E/O RIVENDITE DI ALCOLI A CONCENTRAZIONE SUP. 60% (22) 10 1

INDUSTRIE CHIMICHE IN GENERALE IN PARTICOLARE STABILIMENTI ED IMPIANTI

PER PRODUZIONE ED IMPIEGO SOSTANZE INSTABILI, NITRATI DI AMMONIO,

METALLI ALCALINI, ALCALINO-TERROSI, NITRATI DI PIOMBO, PEROSSIDI ORGANICI,

SOSTANZE SOGGETTE AD ACCENSIONE SPONTANEA, SOSTANZE CHE A CONTATTO

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CON L'ACQUA SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI, ACQUA OSSIGENATA, FOSFORO,

ZOLFO, MAGNESIO, FIAMMIFERI, SAPONE, CERA, CANDELE, ECC. (26,27,28,29,30,31,

32,33,34,81) 6 25

INDUSTRIE ALIMENTARI IN GENERALE ED IN PARTICOLARE MULINI PER CEREALI,

IMPIANTI ESSICCAZIONE CEREALI, PRODUZIONE CAFFE', ZUCCHERIFICI, PASTIFICI,

RISERIE, LAVORAZIONE TABACCO, PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, IDROGENAZIONE

DI OLI E GRASSI (35,36,37,38,39,40,41) 6 25

STABILIMENTI, IMPIANTI E DEPOSITI PER LA LAVORAZIONE LEGNO, PAGLIA,

FIENO,ECC.; CARTA, CARTONI, ECC.; PELLICOLE, ECC.; FIBRE TESSILI E TESSUTI,

ECC.; CRINE VEGETALE, SUGHERO, ECC.; INDUSTRIE PER L'ARREDAMENTO;

LAVORAZIONE GOMMA, VULCANIZZAZIONE; PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE

(42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,55,56,57,58) 6 25

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI PRODOTTI FARMACEUTICI, RESINE,

FITOFARMACI, CONCIMI (59,60) 6 25

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI E RIVENDITE CAVI E CONDUTTORI ELETTRICI

ISOLATI (61,62,65) 6 25

CENTRALI TERMOELETTRICHE (63) 6 25

STABILIMENTI SIDERURGICI, PRODUZIONE METALLI, COSTRUZIONE AEROMOBILI,

MOTOCICLI CANTIERI NAVALI, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE MATERIALE ROTABILE, CARROZZERIE E

RIMORCHI (66,67,68,69,70,71) 6 25

CEMENTIFICI E STABILIMENTI PRODUZIONE LATERIZI ECC. (73,74) 6 25

STABILIMENTI, IMPIANTI, DEPOSITI ED ESERCIZI DI MINUTA VENDITA DI SOSTANZE

ESPLODENTI (24,25) 10 10

IMPIANTI, DEPOSITI, ISTITUTI, ESERCIZI COMMERCIALI CHE DETENGONO SOSTANZE RADIOATTIVE

(75,76,77,78,79,80) 10 10

CENTRALI ELETTRONICHE PER ELABORAZIONE DATI (82) 2 25

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TEATRI DI POSA PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE, STABILIMENTI

PER SVILUPPO E STAMPA PELLICOLE, LABORATORI ATTREZZERIE E SCENOGRAFIE

TEATRALI (51,52,53) 4 50

AZIENDE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E DELLA PESCA 6 25

INDUSTRIE ESTRATTIVE (CAVE E MINIERE), LABORATORI LAVORAZIONE PIETRE 6 25

LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE E VENDITA ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO (87) 2 50

DEPOSITI GENERICI (88) 10 100

TIPOGRAFIE, LITOGRAFIE E SIMILI (93) 6 25

UFFICI (89) 2 25

OSPEDALI (86) L= posti letto moltiplicato 3 - CASE DI CURA, ECC. (86) L = posti letto x 2 3 10

STUDI MEDICI, DENTISTICI, AMBULATORI 10 10

SCUOLE (85) 2 50

LOCALI DI PUBBLICO, SPETTACOLO (83) L = spettatori 0,2 100

ALBERGHI, PENSIONI, ECC (84) L = posti letto 4 10

MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, GALLERIE ECC.(90) 2 50

PIATTAFORME PETROLIFERE (96) 10 10

RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILI, OLEODOTTI (6,97)

S= d2 x L/4 dove d=diametro condotta in cm L=lunghezza condotta in km 10 10

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TABELLA B

V U (ML)

< 5 0,8

5 1

10 3,7

20 4,5

30 5,2

40 5,9

50 6,6

60 7,2

70 7,8

80 8,4

90 9,0

100 9,5

200 15,0

300 19,7

400 23,7

500 27,0

600 30,0

700 31,9

800 33,5

900 35,0

1000 36,3

1500 42,0

2000 47,0

2500 52,0

3000 57,0

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Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Circolare - XV SESSIONE CNI n. 00165

Prot. CNI n. 05239 del 03/12/1997

“CHIARIMENTI SULLE DIRETTIVE IN MATERIA TARIFFARIA INERENTI IL DLGS 626/94 E DLGS 494/96”

Questo Consiglio Nazionale ha formulato due direttive agli Ordini su come valutare le prestazioni

inerenti l'attuazione del D.Lgs. 626/1994 (vedasi circolare n. 311/XIV Sess. del 12.2.1996) e quelle

afferenti il D.Lgs 494/1996 (vedasi circolare n. 160/XV Sess. del 14.11.1997).

Sono pervenute nel frattempo richieste di chiarimenti in merito alle due indicate direttive che qui di

seguito si esplicitano:

1. Direttiva in materia tariffaria per l'attività professionale inerente l'attuazione del D.Lgs. 626/1994.

Con riferimento al contenuto della pag. 6 del testo della circolare pari oggetto, è stato introdotto il

parametro H3 che definisce caso per caso il grado di complessità dell'intervento legato al parametro

H1 e al numero N dei lavoratori nonché al fattore divisorio H2 riferito alla superficie S dell'attività.

La formula di calcolo del parametro H3 non era stata esplicitata pur ricavandosi dalla lettura del

contesto.

Essa assume il seguente contenuto:

H1 x N

H3= ___________

S/H2

In relazione al valore di H3 ottenuto dalla formula va poi computato il valore di T quale fattore

moltiplicativo legato al grado di complessità dell'attività.

2. D.Lgs. 494/1996: direttive in materie di compensi.

Si precisa che nelle formule per il calcolo dell'onorario spettante rispettivamente al Coordinatore per

la progettazione e al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori i valori R1 ed S1 vanno intesi come

"maggiorazione percentuale variabile" e ciò in linea con quanto previsto nel 2° capoverso dell'art. 21

della tariffa vigente così come riportato nella circolare n.

160 del 14.11.1997.

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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara

TARIFFA PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI D.LGS. 626/94

l) FASI IN CUI SI PUO' SCHEMATIZZARE LA PRESTAZIONE COMPLESSIVA PREMESSA Illustrazione del D.Lgs. 626/94 A. Consulenza per individuare le problematiche di adeguamento delle attività A.l Verifica della documentazione esistente per .

A. l. 1 Sicurezza . C.P.I. Certificati impianti

Elettrici Rivelazione Spegnimento Antincendio A pressione Termici Sollevamento (Altri)

Registro infortuni Verifica libretti impianti e/o attrezzature

A.l.2 Tutela salute . Agibilità e documentazioni comunali ( ev .autorizzazione sanitaria, ecc. ) Comunicazioni art. 48 D.P.R. 303/56 D.Lgs. 277/91 (rumore, piombo, amianto) Visite mediche periodiche ( ove ricorrenti) ……………………………………………

A.1.3 Tutela ambiente ( ove richiesto e da quantificare a parte ) Verifiche registri rifiuti Scarichi idrici in generale (Legge 319/76 e segg. ) D.P.R. 203/88 e norme collegate \ (Altri)

A.2 Analisi del rischio (anche a mezzo di check-Iist) A.2.1 Analisi dell'ambiente di lavoro A.2.2 Analisi del singolo posto di lavoro, della macchine e dell'interazione tra operatore e

Macchina

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A.3 Prescrizioni di adeguamento che qualitativamente definiscano:

A.3.1 Misure tecniche A.3.2 Misure organizzative A.3.3 Misure procedurali

B Verifica della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti alla luce di quanto indicato nella parte A. B.1 Verifiche della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti

B.1.1. Verifica dell' ambiente di lavoro B.1.2 Verifica del singolo posto di lavoro, della macchina e dell'interazione tra operatore e

macchina C. Consulenza e coordinamento per la stesura del documento di valutazione del rischio (prodotto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile della sicurezza, il medico competente, sentito il parere del rappresentante dei lavoratori) : Premettendo che il documento dovrà essere redatto conformemente alle indicazioni del D Lgs 626/94, relative modifiche ed integrazioni, nonchè circolari esplicative già emanate, si indica quanto segue circa i contenuti centrali: C.I Analisi del rischio ( dopo gli adeguamenti)

C.I.I Analisi dell'ambiente di lavoro C.I.2 Analisi del singolo posto di lavoro

C.2 Valutazione del rischio C.2.1 Valutazione dell'ambiente di lavoro C.2.2 Valutazione del singolo posto di lavoro

A queste tre fasi principali corrispondono le seguenti aliquote : A) 50% B) 10-;- 20% C) 30 -;- 40% 2) VALUTAZIONE DEI COMPENSI Si propongono le seguenti formule :

C = P x N x a

M = (H? x L+ S/H2 ) dove: C = compenso il milioni di lire P = compenso standard, calcolato in funzione del parametro M, in milioni di lire N = coefficiente moltiplicativo discrezionale in funzione del grado di complessità dell'attività

variabile da 0.7 a 1.1 indice IST A T

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a = -------------------- 1212,7

è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal costo della vita da adottarsi costante per ogni anno e pari a quello del gennaio dell'anno stesso diviso per l'indice IST AT per l'anno 1995 = 1212,7

M = parametro per la determinazione del compenso standard P, che sarà calcolato tramite la tabella B ed il grafico allegato L = numero di lavoratori presenti nell ' attività o altro come specificato in tabella A S = superficie in m2 dell'attività o altro come specificato in tabella A H.= fattore moltiplicativo del numero lavoratori da ricavare secondo la tabella A H2= fattore divisorio della superficie da ricavare secondo la tabella A 3) ONERI NON COMPRESI NEL COMPENSI C4LCOLA TI Dal compenso calcolato al punto 2 sono espressamente esclusi: • I rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche che verranno computati a vacazione. • L' eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie,

da valutare a % in conformità alla tariffa professionale. • Le prestazioni relative al rischio da agenti cancerogeni, biologici, da radiazioni ionizzanti e

comunque tutte quelle che esulano dal campo di competenza specifico dell'ingegnere- • La redazione di piani di sicurezza e di evacuazione che saranno da valutare caso per caso. • I compensi accessori. Esempio 1 Officina per lavorazioni meccaniche a freddo. Superficie: 950 mq. (S) N° lavoratori : 8 (L) HI = 4 H2 = 25 M = (H1 x L+ S/ H2 ) M = (4 x 8 + 950/25) = 70 -> P = 7.8 C = P x N x a C = 7.8 x (0.7+1.1) x a

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Esempio 2 Industria chimica Superficie: 15.000 mq. (S) N° lavoratori : 80 (L) H1=6 H2 = 25 M = (H1 x L+ S/ H2 ) M = (6 x 80 + 15000/25) = 1080 -> P= 36.3 C =P x N x a C =36.3x(0.7+1.1) x a

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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCOCOMMISSIONE 626

Proposta per il calcolo della tariffa professionale per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94 e

successive modifiche ed integrazioni

PREMESSA A dieci anni di distanza dalla data di emanazione del Decreto Legislativo n 626/94, è opportuno, alla luce delle esperienze degli ingegneri impegnati nel settore, fornire un contributo per individuare una metodologia in grado di quantificare le prestazioni di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.II compenso per gli adempimenti sottodescritti viene calcolato "a discrezione", come previsto dall'art. 2, lett. d), della Legge 02.03.1949 n. 143 (Tariffa degli onorari per le Prestazioni Professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto) e successive modifiche ed integrazioni. II criterio qui indicato costituisce un riferimento per il Professionista e per il Committente, sia pubblico, sia privatoPur conservando il carattere indicativo e discrezionale, il presente criterio consente di definire il valore minimo del compenso.Concordemente a quanto indicato dalla Circ. 311/96, del C.N.I., per definire i compensi delle prestazioni professionali inerenti il D. Lgs. 626/94, gli importi tariffari sono basati sui compiti del servizio di prevenzione e protezione e dalle prestazioni ad esso attinenti.In particolare il Professionista affianca e fornisce un supporto tecnico al suddetto servizio di prevenzione e protezione soprattutto per quanto concerne la valutazione globale dei rischi dell'attività svolta dall'azienda.Si è quindi strutturata la valutazione dei rischi seguendo l'impalcatura del D. Lgs. 626/94, e dalle successive modifiche ed integrazioni, che si riporta nel seguito:1) TITOLO I Strutturazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e verifiche di carattere generale

(organizzazione aziendale, reparti, mansioni (si veda il punto 4), ciclo di produzione, etc)2) TITOLO II Analisi degli ambienti di lavoro e documentazione prevista (ad es.: Regolamento Locale

di Igiene Tipo, Nulla Osta Inizio Attività, DPR 303/56, DPR 547/55, D. Lgs. 626, etc)3) TITOLO III Verifica delle attrezzature di lavoro, macchine e impianti (ad es.: DPR 547/55, Direttiva

macchine, etc)4) L'analisi approfondita della mansione contempla i seguenti aspetti:

TITOLO V Movimentazione Manuale dei CarichiTITOLO VI VideoterminaleTITOLO VII Agenti CancerogeniTITOLO VII bis - Agenti chimici TITOLO VIII Agenti BiologiciTITOLO IV Dispositivi di Protezione IndividualeParticolare attenzione nell'analisi della mansione deve essere posta per le lavoratrici gestanti, per i minori o per gli addetti che effettuano lavoro notturno.

5) Come previsto dal TITOLO I capo III occorre redigere il Piano di Emergenza, il Piano di Evacuazione e la Valutazione dei rischi di incendio (con le modalità previste dal DM 10/3/98).

E' opportuno far coincidere la valutazione dei rischi con la stesura e la redazione dei diversi documenti che la compongono.Ai cinque punti sopraelencati corrispondono i seguenti documenti da redigere:A DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ex D. Lgs. 626 (punti 1, 2, 3 e 4 per la

prima parte);B DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO ex D. Lgs. 25/02 (TITOLO VII

bis del punto 4);C DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI ex D

151/01 (seconda parte punto 4);DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I MINORI ex D. lgs. 345/99 (seconda parte punto 4);DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GLI ADDETTI CHE EFFETTUANO LAVORO NOTTURNO ex D. Lgs. 532/99 (seconda parte punto 4);

1

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D DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO ex D.M. 10/3/98 (punto 5);E PIANO DI EMERGENZA (punto 5);F PIANO DI EVACUAZIONE (punto 5);

Ad ogni documento da redigere segue una formula di calcolo del relativo compenso, la somma dei singoli compensi forma il valore complessivo degli adempimenti svolti; il compenso totale ha quindi la seguente forma.

T = A + B + C + D + E + F

Si è stabilito di escludere le valutazioni strumentali (ad es. indagini ambientali, microclimatiche, fonometriche etc.) che pur costituendo spesso una condizione necessaria per effettuare una corretta analisi dei rischi, devono essere valutate a parteSegue il metodo di calcolo di ciascun fattore.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - art. 4 del D. Lgs. 626 Le variabili significative sono:

0 la complessità insita nel comparto o settore di appartenenza;1 numero di reparti;2 numero di mansioni;3 numero di macchine (di produzione);4 numero di linee o impianti di produzione complessi (laminatoi, trafile, etc.);5 numero di impianti generali di servizio (termico, ad aria compressa, elettrico, etc.);

La formula del compenso risulta:

A = d*(K*a0 + a1 *X1 + a2 *X2 + a3 *X3 + a4 *X4 + a5 *X5 )*Katt Dove:

• A è il compenso professionale per la stesura del documento di valutazione dei rischi;• d è un coefficiente di difficoltà che deve tenere conto, a parità degli altri fattori, della difficoltà di

reperimento della documentazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda, di visibilità dei luoghi e altro. Tale coefficiente può variare da 1 ad 1,3;

• K è il coefficiente derivato direttamente dal codice ISTAT delle attività (si veda tabella allegata);• X1 è il numero dei reparti;• X2 è il numero delle mansioni;• X3 è il numero di macchine (di produzione);• X4 è il numero di linee o impianti di produzione complessi;• X5 è il numero di impianti generali di servizio;• Katt è il coefficiente di attualizzazione per l'adeguamento automatico del compenso con le

variazioni del costo della vita; Katt è dato dal rapporto fra l’indice Istat del gennaio dell’anno in corso e quello del gennaio 2004 pari a 123,9.

Di seguito sono dati i coefficienti a0 - a5, di ponderazione delle variabili K, X1 - Xn a0 = 150;a1 = 150;a2 = 100;a3 = 35;a4 = 150;a5 = 100.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO - D. Lgs. 25/02 2

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La valutazione dei rischi sulla protezione della salute e sicurezza derivante dall'utilizzo di prodotti chimici, è funzione del numero di mansioni esposte agli agenti, del numero delle sostanze, preparati e agenti chimici presenti e della complessità insita nel settore di appartenenza.Il compenso è dato dalla seguente formula:

B = d*(K*b0 + b1 *X1 + b2 *X2 )*Katt Dove:

• B è il compenso professionale per la stesura del documento di valutazione dei rischi derivante dall'utilizzo di agenti chimici;

• d e K sono i medesimi coefficienti precedentemente specificati;• X1 è il numero di mansioni che direttamente manipolano le sostanze;• X2 è il numero di sostanze, preparati, etc. (accompagnati da schede di sicurezza);• Katt è il coefficiente di attualizzazione;• di seguito sono dati i coefficienti b0 - b2, di ponderazione delle variabili K, X1 - Xn

b0 = 100;b1 = 50;b2 = 10 fino a 10 schede di sicurezza diverse,

5 da 11 a 50 schede di sicurezza diverse,,3 oltre le 50 schede di sicurezza diverse.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI D.151/01, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I MINORI - D. Lgs. 345/99, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GLI ADDETTI CHE EFFETTUANO LAVORO NOTTURNO - D. Lgs. 532/99

I documenti sopraelencati (gestanti, notturno e minori) risultano rispettivamente funzione del numero di mansioni che comprendono personale femminile in età fertile, del numero di mansioni che comprendono lavoratori minorenni e del numero di mansioni che comportano turni di lavoro durante le ore notturne. E quindi possibile trattarli in maniera analoga e configurare due scenari:

1) viene richiesta la prestazione singola (ad es. la valutazione per le gestanti), ed in tal caso il compenso dato dalla seguente formula:

C = d*(K*c0 + c1 *X1 )*Katt • C è il compenso professionale per la stesura del singolo documento di valutazione dei rischi per

lavoratrici gestanti, o per lavoratori minorenni, o per addetti che effettuano lavoro notturno;• d e K sono i medesimi coefficienti precedentemente specificati;• X1 è il numero di mansioni svolte da personale femminile, o al numero di mansioni svolte

durante il periodo notturno, o al numero di mansioni svolte da minori;• Katt è il coefficiente di attualizzazione;• di seguito sono dati i coefficienti c0 - c1, di ponderazione delle variabili K, X1 - Xn

c0 = c1 = 100.

2) fa parte dell'intera valutazione dei rischi, ed in tal caso si stabilito una opportuna quota proporzionale agli importi delle valutazione dei rischi quantificate in precedenza. In questo caso il compenso dato dalla seguente formula:

C = kd*(A+B) Dove:• C è il compenso professionale per la stesura del singolo documento di valutazione dei rischi per

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lavoratrici gestanti, o per lavoratori minorenni, o per addetti che effettuano lavoro notturno;• kd è il coefficiente a discrezione compreso tra 0,05 e 0,2;• A è il compenso professionale per la stesura del documento di valutazione dei rischi;• B è il compenso professionale per la stesura del documento di valutazione dei rischi derivante

dall'utilizzo di agenti chimici.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO - D.M. 10/3/98;PIANO ED EVACUAZIONE CON RELATIVI ELABORATI RIPORTANTI LE VIE DI FUGA;PIANO DI EMERGENZA;

In questi i casi il compenso è già stato quantificato all'interno della tariffa professionale ingegneria antincendio, rispettivamente per gli elaborati D, E, F, ai punti B2.6, B2.7 e B2.8, proposta dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco e riportata nel sito dello stesso Ordine, dalla quale vengono riportati i seguenti stralci, adattati alle nomenclature e indicizzazioni utilizzate nella presente tariffa:

D VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIOCompenso € = (800 + n * 100 + pp * 4) * 1,1 * Kattdove con n si rappresenta il numero di attività (D.M. 16.2.1982) presenti e con pp si indica il numero massimo delle persone presenti,.

E ELABORATI VIE DI FUGACompenso € = ( 500 + g * 100) * 1,1 * Katt.dove per g si intende il numero di elaborati grafici diversi prodotti.(Il compenso tiene conto della prestazione tecnica partendo dal supporto informatico di rilievo della situazione dei luoghi fornita al professionista; qualora tale supporto non fosse disponibile dovrà essere valutato a discrezione l’onere relativo).

F REDAZIONE PIANO DI EMERGENZACompenso € = ( 500 + pp * 4) * 1,1 * Katt + 0,1 * Cprog.VVFdove con pp si indica il numero massimo delle persone presenti.Qualora si tratti di attività non soggetta al controllo dei VVF si calcolerà ugualmente il valore di Cprog.VVF rifacendosi ad attività similari soggette.

ALLEGATO

Il coefficiente K utilizzato nel criterio tariffario descritto, tiene conto della complessità insita nel comparto o settore di appartenenza, cioè dell'impegno e del tempo richiesti dalla fase istruttoria (numero di sopralluoghi preliminari, entità della documentazione da visionare, etc). Tale coefficiente non è fisso, ma è individuato con una variabilità dipendente dall'attività del Committente e da parametri che, all'interno della stessa attività, sono i più significativi per definire la complessità aziendale.Si è assunto come riferimento per la definizione di "settore di appartenenza" l'elenco della classificazione ISTAT delle attività economiche; al coefficiente K si è dato un "peso" o "livello" variabile da 1 (attività semplice) a 10 (attività complessa). Per le categorie che presentano variabilità notevole, si è deciso di attribuire un campo di variabilità discrezionale di K di tre livelli (ad es. K variabile dal valore 2 al valore 4). In alcuni casi è stato possibile attribuire direttamente il coefficiente K alle macroaree individuate dalle prime due cifre del codice ISTAT, ad esempio:

macroarea dal codice 21: Fabbricazione della pasta - carta, della carta e dei prodotti di carta K variabile tra i livelli 6 e 8.

In altri casi alcune macroaree sono state divise in più voci, in modo che fosse possibile attribuire "livelli di complessità" omogenei, ad esempio:

macroarea dal codice 23: fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento di combustibili nucleari:alle attività 23.1: livello K = 4alle attività 23.2: livello K = 8

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alle attività 23.3: livello K = 10 Nel caso di attività che presentano più codici ISTAT, si adotta quello prevalente (cioè quello di peso maggiore). Per alcune attività che possono presentare differenze significative in funzione della dimensione, si assegna il peso in funzione del parametro più significativo (numero di dipendenti, m2 di superficie, etc.):

Esempi:per la pubblica amministrazione e sanità: numero di dipendenti;per il commercio all ingrosso: superficie in m2;per l'autotrasporto: numero di automezzi;

Si è inoltre stabilito di adottare il principio di analogia, ad esempio per le cave è possibile applicare lo stesso criterio applicato per le costruzioni.

Il professionista è tenuto ad illustrare le motivazioni della scelta del valore K.

Si riporta alle pagine successive l'elenco delle attività economiche alle quali sono state assegnate i rispettivi coefficienti K.

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