Il consumatore nel commercio elettronico

Post on 24-Jun-2015

898 views 1 download

description

Relazione presentata al convegno in Brescia il 28/02/2014

Transcript of Il consumatore nel commercio elettronico

Il consumatore nel commercio

elettronico

tra innovazione tecnologicae novità legislative

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

Brescia, 28/02/2014

TECNOLOGIA E DIRITTO

Aggiornamento all’evoluzionenormativa e tecnologicaCode is Law (Lessig)codice inteso come

programma per computer o come testo normativo.

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

COMMERCIO ELETTRONICO

consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica

e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via

elettronica, la distribuzione on-line di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti

pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo della Pubblica Amministrazione

(COM 97/157)

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

TIPOLOGIE DI e-COMMERCE

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

CONTRATTO A DISTANZA

Contratto tra professionista e consumatore che non preveda la presenza simultanea delle parti,

concluso attraverso l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a

distanza fino alla conclusione (compresa quest’ultima)

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

CONSUMATORE TELEMATICO

Il c.d. cyberconsumatore comprende diverse categorie (cfr. art. 39 Cod

cons.)di soggetti: acquirente di beni, utente

di servizi, abbonato, microimpresa, destinatario dei servizi della società

dell’informazione, prosumer

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

PROFESSIONISTA E INTERMEDIARI

Professionista, trader,prestatore di servizi della società

dell’informazioneoperatore di tecnica di

comunicazione a distanza

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

FONTI

Codice del Consumo D.Lgs. 206/05D.Lgs. 70/2003

(disciplina derogabile per B2B)Codice civile

REG. 44/01 (vendite internaz.)

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

FORO DEL CONSUMATORE

• Corte di giustizia Ue con la sentenza 17 ottobre 2013 nella causa C-218/12

• Regola: domicilio del convenuto

• Deroghe: se il convenuto dirige le sue attività in un altro Stato membro (sito web meramente informativo)

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

Cod. Consumo CAPO IICOMMERCIO ELETTRONICO

Art. 68. Rinvio

Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori

per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9

aprile 2003, n. 70

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

USI IN MATERIA DI COMMERCIO ELETTRONICOUsi CCIAA Milano 2010: pp. 566-

572Titolo VII: INTERNET PROVIDERS

Usi CCIAA Brescia 2005Parte III; Parte V: ISP p. 32ss.

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

FASI DELLA NEGOZIAZIONE

a) Marketing/Pubblicitàb) Trattative

c) Conclusione del contrattod) Esecuzione del contratto

Logistica/Pagamenti

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

TRATTATIVE

Promozioni / coupon

Residualità sul fronte «giuridico»

Contratti con consumatori

trattativa ed esclusione della vessatorietà:

individuale, seria, effettiva

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

e-MARKETING

Marketing diretto: problemaArt. 130 codice privacyArt. 58 Codice consumo

Deroghe C.d. decreto milleproroghe 2009

Boomerang: limiti e modalità

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

• Offerta al pubblico [1336]

• Proposta e accettazione [1326]

• Inizio di esecuzione [1327]

• Contratto con obbl. solo prop. [1333]

OBBLIGO DI RICEVUTA DELL’ORDINE

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

RICEVUTA ORDINE

• art. 13 c.2 d.lg. n. 70 del 2003 «Salvo differente accordo delle parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

RICEVUTA DELL’ORDINE

contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari, applicabili al contratto,

le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e

l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi

di consegna e dei tributi applicabili»

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

DIRETTIVA 2011/83

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21 in (GU n.58 del 11-3-2014)

Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle

direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

(14G00033)

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

CLAUSOLE «RYANAIR»

Il consumatore non potrà essere vincolato da opzioni pre-selezionate

Analogamente alle regole in tema di privacy spesso disattese in fase di consenso

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

SUPPORTO DUREVOLE

ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi

accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e

che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate

Nuovo art. 45 cod. cons. lett. L)

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

SUPPORTO DUREVOLE

Il considerando 23 della direttiva 83/2011/UE esplicita che “dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare

documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del

computer nonché messaggi di posta elettronica”.

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

SITO WEB E SUPP. DUR.Secondo la Corte (5 luglio 2012 C49/11) un sito web non può costituire un “supporto duraturo”

mancando la ricezione delle condizioni, sebbene l’Avvocato Generale fosse propenso per i casi in

cui fosse consentito al consumatore di conservare le informazioni per un tempo sufficientemente

lungo e laddove tali informazioni non siano modificabili (cfr. Corte EFTA, sentenza del 27

gennaio 2010, Inconsult Anstalt (E4/09)).

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

DIRITTO DI RECESSO (dal 14/06)

14 gg. / senza motivazioneDecorrenza: per i beni dalla data della ricezione,

o dalla data dell’informazione se successiva, non oltre 12 mesi dalla conclusione del

contrattoPer i servizi data informazione o conclusione del

contratto non oltre 12 mesiComunicazione anche utilizzando modulo

allegato o presente sul sito del professionista.Onere della prova sul consumatore.

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

ESCLUSIONI

• Contratto eseguito immediatamente su richiesta del consumatore

• Fluttuazioni finanziarie• Beni deteriorabili• Beni sigillati per esigenze igieniche

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

ESCLUSIONI

• Software • Giornali periodici• Asta pubblica• Contenuto digitale su supporto non

materiale…

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

PAGAMENTO/RIMBORSI

• Entro 14 gg. rimborso in caso di recesso con lo stesso mezzo di pagamento adottato dal consumatore

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

ESECUZIONE/CONSEGNA

Dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di conclusione del contratto

Se scade il consumatore può risolvere il contratto

Passaggio del rischio: al momento del materiale possesso da parte del

consumatore

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28

Grazie per l’attenzione

GIORGIO PEDRAZZI

giorgio.pedrazzi@unibs.it

https://unibs.academia.edu/GiorgioPedrazzi

http://it.linkedin.com/in/giorgiopedrazzi/

giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28