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AGENDACONTRATTUALE
" Busta paga Febbraio 2016 ..................................................................................................... 5
NOTIZIE FLASH " Normativa ................................................................................................................................................. 22Approvazione modelli 770/2016 ................................................................................................................. 22Modello 730/2016 ............................................................................................................................................... 22Approvazione della Certificazione Unica ‘‘CU 2016’’ ..................................................................... 22Modalita di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale - Pubbli-
cato il D.M. .............................................................................................................................................................. 22Riduzione contributiva settore edile - Anno 2015 ............................................................................ 22Bonus occupazionale Garanzia Giovani - Modifiche al regime de minimis ...................... 23Assegno di disoccupazione (ASDI) - Pubblicato il D.M. ............................................................... 23
" Prassi 23Contrattazione II livello - Istruzioni per l’accesso agli sgravi ..................................................... 23Indennita antitubercolari .................................................................................................................................. 23Autoliquidazione 2015/2016 .......................................................................................................................... 23Legge di stabilita 2016 - Contratti di solidarieta ............................................................................... 24Artigiani e commercianti - Imposizione contributiva anno di imposta 2015 .................... 24Ammortizzatori sociali in deroga per il 2015 concessi dalle Regioni ................................... 24Integrazione salariale e apprendistato professionalizzante - Obblighi contributivi ........ 24Fasi - Contribuzione per le aziende anno 2016 ................................................................................. 25Proroga termine per la presentazione del prospetto informativo disabili .......................... 25ASDI - Comunicazione del progetto personalizzato ........................................................................ 25Abolizione registro infortuni e rilascio ‘‘Cruscotto infortuni’’ .................................................... 25Nuovi standard tecnici delle comunicazioni obbligatorie - Indicazioni ministeriali ........ 25
" CCNL ................................................................................................................................................................ 25Edilizia - Aziende industriali e Cooperative
Prestazioni APE ..................................................................................................................................................... 25Servizi assistenziali - Uneba
Assistenza integrativa ....................................................................................................................................... 26Telecomunicazioni - Servizi di telefonia
Accordo sulle collaborazioni .......................................................................................................................... 26Amministratori di condominio - Saci
Assistenza integrativa ....................................................................................................................................... 26Alimentari - Aziende cooperative
Assistenza integrativa ....................................................................................................................................... 26Commercio - Confazienda e Servizi - Confazienda
Assistenza integrativa ....................................................................................................................................... 27
NORME InPratica La Certificazione Unica 2016
Ag. Entrate, provvedimento 15 gennaio 2016 ................................................................................... 29
CCNL InPratica Impianti sportivi e palestre
Ipotesi di accordo - 22 dicembre 2015 .................................................................................................. 35
Collaboratori familiari - Lavoro domesticoVerbale di accordo - 18 gennaio 2016 .................................................................................................... 45
Enti culturali e ricreativi - FedercultureAccordo - 28 dicembre 2015 ........................................................................................................................ 47
SOMMARIO
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 3
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Edilizia - Industria, Piccola industria, Cooperative, ArtigianatoAccordo - 22 dicembre 2015 ........................................................................................................................ 49
TABELLE Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 15 gennaio 2016 .................................................................................................... 50
Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 15 gennaio 2016 .................................................................................................... 50
QUESITI "ESPERTO’’ risponde ........................................................................................................................... 57Affitto d’azienda - Debiti retributivi e contributivi: chi paga? .................................................... 57Valutazione del rischio - Prevenzione dei rischi: procedure standardizzate ..................... 58
PraticaLavoro
Editrice
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Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
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SOMMARIO
4 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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Agenda contrattualeVariazioni in busta paga Febbraio 2016
CCNL CREDITOAccordo 15 dicembre 2015
Parti stipulanti ABIDIRCREDITO-FD, FABI, Unita sindacale FALCRI SILCEA, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SIN-FUB, UGL Credito, UIL C.A.
A decorrere dal 1º febbraio 2016, il personale, sia a tempo pieno che a tempo parziale, puo
fruire il congedo parentale per periodi minimi di 1 ora giornaliera. La somma mensile deve
comunque corrispondere a giorni interi (*).
La paga oraria e giornaliera e calcolata con i criteri comuni.
Il lavoratore dovra presentare all’azienda domanda scritta, con un preavviso di almeno 5
giorni lavorativi, indicando la durata del periodo richiesto, il numero di giorni equivalenti, i
giorni e la collocazione nei giorni.
Non e possibile cumulare nello stesso giorni il congedo ad ore con altri permessi o riposi
previsti del c.c.n.l.————(*) Il giorno intero e di 7 ore e 30 minuti (8 ore nei contratti complementari).
Elementi CCNL
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 37 ore (36 ore per orari 4x9 e 6x6, orari dal lunedı pome-riggio al sabato mattina, orari in turni, orari comprendentila domenica; 40 ore per guardiani diurni e notturni, per icasi previsti dal c.c.n.l. e per il personale di custodia)
Ferie 20 giorni (anzianita di servizio fino a 5 anni); 22 giorni (dai6 ai 10 anni nonche lavoratori inquadrati nella 3a areaprofessionale, 4º livello retributivo); 25 giorni (oltre i 10anni). 26 giorni per i quadri direttivi (giorni lavorativi)
Permessi ROL 1 giorno.Ex festivita 4 giorni
Prossime scadenze 01/10/2016 - Minimi tabellari01/10/2017 - Minimi tabellari01/10/2018 - Minimi tabellari31/12/2018 - Fondo per l’occupazione
Scadenza CCNL 31/12/2018
Maternita -Congedi a ore
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 5
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CCNL ENTI CULTURALI E RICREATIVI - FEDERCULTUREAccordo 28 dicembre 2015
Parti stipulanti FEDERCULTURE, CONFSERVIZIFP-CGIL, UIL-FPL, FPS-CISL, UIL-PA
A copertura del periodo 1º gennaio 2010 - 31 dicembre 2015, ai lavoratori in forza alla
sottoscrizione dell’accordo in oggetto e corrisposto, entro il 29 febbraio 2016, un importo
forfettario una tantum pari ad E 700 per il livello C2, da riparametrare. Gli importi risultanti,
calcolati redazionalmente, sono i seguenti:
Livello Importi
Q2 1.150,80
Q1 975,26
D3 923,92
D2 879,64
D1 764,74
C3 725,84
C2 700,00
C1 680,83
B3 654,15
B2 635,09
B1 599,67
B 509,10
A3 590,70
A2 569,46
A1 560,49
A 563,63
Agli assunti a tempo indeterminato dopo il 1º gennaio 2010 cosı come nei rapporti a
termine superiori a 2 mesi gli importi saranno riproporzionati in relazione ai mesi di
servizio effettivamente prestato nel periodo 1º gennaio 2010 - 31 dicembre 2015 (a tal fine
le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate mese intero) mentre nei
rapporti part time gli importi saranno riproporzionati in relazione all’orario convenuto.
L’una tantum non incide su alcun istituto retributivo, diretto o indiretto, disciplinato dal
c.c.n.l. (es. straordinario, mensilita aggiuntive, t.f.r.).
Una tantum
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
6 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26. Orario. 162
Mensilita contrattuali 14
Orario settimanale 37 ore medie
Ferie 30 giorni lavorativi
Permessi Ex festivita 4 giorni
Scadenza CCNL 31/12/2011
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 7
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CCNL OMBRELLI - AZIENDE INDUSTRIALIAccordo 28 marzo 2014
Parti stipulanti ANPOFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL
Con la retribuzione del mese di febbraio 2016 viene erogato un elemento di garanzia
retributiva (E.g.r.) pari ad E 200 per tutti i livelli a favore dei lavoratori in forza dal 1º gennaio
al 31 dicembre 2015, dipendenti da aziende prive di contrattazione di 2º livello, che non
abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante
dal c.c.n.l.
Tale importo viene corrisposto ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva
individuale rilevata nell’ultimo triennio con assorbimento fino a concorrenza del valore
dell’E.g.r. di quanto individualmente erogato.
L’E.g.r., comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il
t.f.r. viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2015 e
ridotto proporzionalmente in dodicesimi per gli altri lavoratori (considerando come mese
intero la frazione superiore a 15 giorni) o di rapporti a tempo parziale.
Le aziende in crisi nel 2016 o nel 2015, che ricorrono agli ammortizzatori sociali o alle
procedure concorsuali possono, con apposito accordo con le RSU e/o le OO.SS., sospen-
dere, ridurre o differire la corresponsione dell’E.g.r. per il 2016.
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173 (156 per i turnisti 6x6 perle ore fino alla 40a sett.le)
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 40 ore
Ferie Operai: 4 settimane. Intermedi: 4 settimane (anzianitadi servizio fino a 20 anni); 4 settimane e 1 giorno (da 21 a25 anni); 5 settimane e 1 giorno (oltre i 25 anni). Impie-gati: 4 settimane (anzianita di servizio fino a 10 anni); 5settimane (da 11 a 18 anni); 6 settimane (oltre i 18 anni).
Permessi ROL 48 oreEx festivita 4 giorni
Prossime scadenze 01/03/2016 - Minimi tabellari
Scadenza CCNL 31/03/2016
Elemento di garanziaretributiva
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
8 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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CCNL PELLI E CUOIO - AZIENDE INDUSTRIALIAccordo 4 febbraio 2014
Parti stipulanti AIMPESFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL
A favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale,
che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto
spettante dal c.c.n.l., viene erogato con la retribuzione del mese di febbraio 2016 un
elemento di garanzia retributiva pari ad E 200 uguale per tutti.
L’elemento e altresı riconosciuto nel caso in cui aziende o associazioni datoriali territoriali
non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di
rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni.
Tale importo e erogato ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale
rilevata nell’ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza di quanto individual-
mente erogato.
L’E.g.r. - comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, incluso il t.f.r. -
viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2015 e ridotto
proporzionalmente per dodicesimi in caso di minor servizio nel periodo di riferimento (con-
siderando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni) e riproporzionato in
caso di rapporti a tempo parziale.
Le aziende in crisi nel 2016 o nel 2015, che abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o
a procedure concorsuali fallimentari, possono sospendere, ridurre o differire la correspon-
sione dell’E.g.r. per il 2016.
Elementi CCNL
Divisori Orario. 173
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 40 ore
Ferie Operai: 4 settimane. Intermedi: 4 settimane (5 settima-ne per anzianita oltre i 18 anni). Impiegati: 4 settimane(5 settimane per anzianita oltre gli 8 anni).
Permessi ROL 56 ore, comprensive del 4 novembre; 52 ore, per illavoro a turni (60 ore, per i turni 3x8 o notturno fisso),comprensive del 4 novembre.Ex festivita 4 giorni (per orari su 5 gg)
Scadenza CCNL 31/03/2016
Elemento di garanziaretributiva
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 9
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CCNL SERVIZI POSTALI IN APPALTOAccordo 22 dicembre 2015
Parti stipulanti FISE-ASSOPOSTESLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOSTE, UILTRASPORTI
Con la retribuzione di febbraio 2016, al personale in forza alla data di sottoscrizione del-
l’accordo in oggetto e corrisposto un importo forfettario una tantum pari ad E 40 per il 3º
livello, da riparametrare. Gli importi risultanti sono i seguenti:
Livello Importi
1Q 54,43
1 54,43
2 45,57
3 40,00
4S 38,03
4 36,06
5 32,79
L’una tantum e corrisposta pro quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i
mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1º gennaio 2014 - 31 dicembre 2015.
Sara erogata ai dipendenti in forza alla data di erogazione della tranche e sara riproporzio-
nata per il personale a tempo parziale.
E comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, contrattuali e legali
ed e esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173
Mensilita contrattuali 14
Orario settimanale 40 ore
Ferie 26 giorni lavorativi (orario su 6 gg.) o 22 (orario su 5 gg.)
Permessi ROL 60Ex festivita giorni
Prossime scadenze 01/04/2016 - Indennita di mensa01/04/2016 - Minimi tabellari01/10/2016 - Una tantum01/11/2016 - Minimi tabellari01/12/2016 - Indennita di mensa
Scadenza CCNL 31/12/2016
Una tantum
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
10 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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CCNL TESSILI - AZIENDE INDUSTRIALIAccordo 9 novembre 2015
Parti stipulanti Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello, Associazione italiana deitorcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici, Associazione italiana della filatura sericaFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL
Per effetto dell’accordo di confluenza 9 novembre 2015, dal mese di aprile 2016 si appli-
cano alle aziende dei settori tessili vari, torcitura e filatura serica gli importi dei minimi
tabellari previsti con pari decorrenza per il settore Tessili e abbigliamento - Piccola e media
industria.
Al fine di procedere all’allineamento di tali importi, per il mese di febbraio 2016 l’elemento
retributivo nazionale e pari a:
Dal 1.2.2016
Livello E.r.n. Indennita di funzione
8 2.031,87 51,65
7 1.917,81 -
6 1.799,67 -
5 1.684,64 -
4 1.600,31 -
3S 1.564,80 -
3 1.530,03 -
2S 1.487,07 -
2 1.454,30 -
1 1.164,62 -
Viaggiatore 1 1.727,45 -
Viaggiatore 2 1.629,35 -
Minimi tabellari
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 11
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Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173 (156 per i turnisti 6x6, perle ore prestate fino alla 40a sett.le)
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti su 6 giorni)
Ferie 4 settimane (4 sett. e 1 g. per gli int. con anzianita da 13 a20 anni e gli imp. con anzianita da 11 a 18 anni; 5 sett.per int. e imp. con oltre, rispettivamente, 20 e 18 anni dianzianita). Una settimana corrisponde a 5 gg. lavorativi incaso di orario sett.le su 5 gg.
Permessi ROL 56 ore (viaggiatori e piazzisti, 7 giorni; addetti allavoro a squadre, 52 ore; turnisti 5x8, 64 ore; turnisti6x6, 24 ore).Ex festivita 8 ore per 4 gg. (orario su 5 gg.). 6 ore per 5gg. (orario su 6 gg.); 4 gg. per i viaggiatori e piazzisti.
Prossime scadenze 01/04/2016 - Minimi tabellariDa 01/04/2016 a 01/12/2017 - Una tantum
Scadenza CCNL 31/03/2013
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
12 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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CCNL TESSILI ABBIGLIAMENTO CALZATURE - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIAAccordo 24 luglio 2014
Parti stipulanti Federmoda-Antab/CNA, Associazione sarti/CNA, Aspel/CNA, Confartigianato, Associazio-ne pellicceria Ctna-AipFILTEA-CGIL, FILTA-CISL, UILTA-UIL
Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Tessili abbigliamento moda
Dal 1.2.2016
Livello E.r.n. Indennita di funzione
8 1.953,56 51,65
7 1.848,91 –
6 1.730,33 –
5 1.620,60 –
4 1.532,53 –
3 bis 1.498,62 –
3 1.464,74 –
2 bis 1.424,25 –
2 1.389,33 –
1 1.130,79 –
Calzature
Dal 1.2.2016
Livello E.r.n. Indennita di funzione
8 1.963,69 51,65
7 1.825,24 –
6 1.680,93 –
5 1.598,42 –
4 1.532,69 –
3 bis 1.498,62 –
3 1.464,74 –
2 bis 1.424,26 –
2 1.389,33 –
1 1.130,67 –
Elemento retributivonazionale
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 13
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Pelli e cuoio
Dal 1.2.2016
Livello E.r.n. Indennita di funzione
6 Q 1.854,83 51,65
6 1.854,83 –
5 1.678,61 –
4 S 1.570,00 –
4 1.529,92 –
3 1.468,68 –
2 1.393,36 –
1 1.129,38 –
Occhiali
Dal 1.2.2016
Livello E.r.n. Indennita di funzione
6 Q 1.899,59 51,65
6 1.899,59 –
5 1.730,10 –
4 S 1.605,10 –
4 1.536,67 –
3 1.468,34 –
2 1.389,73 –
1 1.130,82 –
Giocattoli
Dal 1.2.2016
Livello E.r.n. Indennita di funzione
7 Q 1.911,82 51,65
7 1.911,82 –
6 1.764,57 –
5 1.676,08 –
4 S 1.584,04 –
4 1.546,39 –
3 1.478,94 –
2 1.404,38 –
1 1.145,37 –
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
14 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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Penne e spazzole
Dal 1.2.2016
Livello E.r.n. Indennita di funzione
8 1.909,04 51,65
7 1.744,57 –
6 1.656,86 –
5 1.575,89 –
4 1.528,80 –
3 1.457,02 –
2 1.381,17 –
1 1.131,73 –
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173 (156 per i turnisti 6x6, perle ore prestate fino alla 40a sett.le)
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti su 6 giorni)
Ferie 4 settimane (4 sett. e 1 g. per gli int. con anzianita da 13 a20 anni e gli imp. con anzianita da 11 a 18 anni; 5 sett.per int. e imp. con oltre, rispettivamente, 20 e 18 anni dianzianita)
Permessi ROL 56 ore (viaggiatori e piazzisti, 7 giorni; addetti allavoro a squadre, 52 ore; turnisti 5x8, 64 ore; turnisti6x6, 24 ore).Ex festivita 8 ore per 4 gg. (orario sett.le su 5 gg.). 6 oreper 5 gg. (orario sett.le su 6 gg.); 4 gg. per i viaggiatori epiazzisti.
Prossime scadenze 01/05/2016 - Una tantum01/09/2016 - E.r.n.01/03/2017 - E.r.n.
Scadenza CCNL 31/03/2017
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 15
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CCNL TESSILI E ABBIGLIAMENTO - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIAAccordo 9 novembre 2015
Parti stipulanti UNIONTESSILE-CONFAPIFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL
Per effetto dell’accordo di confluenza 9 novembre 2015, dal mese di aprile 2016 si appli-
cano alle aziende dei settori tessili vari, torcitura e filatura serica gli importi dei minimi
tabellari previsti con pari decorrenza per il settore Tessili e abbigliamento - Piccola e media
industria. Al fine di procedere all’allineamento di tali importi, per il mese di febbraio 2016
l’elemento retributivo nazionale e pari a:
Dal 1.2.2016
Livello E.r.n. Indennita di funzione
8 2.031,87 51,65
7 1.917,81 -
6 1.799,67 -
5 1.684,64 -
4 1.600,31 -
3S 1.564,80 -
3 1.530,03 -
2S 1.487,07 -
2 1.454,30 -
1 1.164,62 -
Viaggiatore 1 1.727,45 -
Viaggiatore 2 1.629,35 -
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173 (156 per i turnisti 6x6, perle ore prestate fino alla 40a sett.le)
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti su 6 giorni)
Ferie 4 settimane (4 sett. e 1 g. per gli int. con anzianita da 13 a20 anni e gli imp. con anzianita da 11 a 18 anni; 5 sett.per int. e imp. con oltre, rispettivamente, 20 e 18 anni dianzianita)
Permessi ROL 56 ore (addetti al lavoro a squadre, 52 ore; turnisti5x8, 64 ore; turnisti 6x6, 24 ore).Ex festivita 8 ore per 4 gg. (orario sett.le su 5 gg.). 6 oreper 5 gg. (orario sett.le su 6 gg)
Prossime scadenze 01/04/2016 - Minimi tabellari - Tessili variDal 01/04/2016 al 01/12/2017 - Una tantum - Tessili vari
Scadenza CCNL 31/03/2016
Minimi tabellari -Comparti Tessili vari,
torcitura e filatura serica
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
16 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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CCNL TRASPORTO AEREO - ATTIVITA AEROPORTUALIAccordo 11 dicembre 2015
Parti stipulanti ASSAEROPORTI, ASSOHANDLERS, ASSOCATERING-FIPE, ASSAEREO, ASSOCON-TROL, FAIROFILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-T.A.
Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.2.2016
Livello Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleE.d.r.
contrattuale
1 S 1.542,48 536,70 10,33 59,93
1 1.399,66 533,12 10,33 55,12
2 A 1.279,69 530,07 10,33 51,09
2 B 1.199,71 527,39 10,33 48,39
3 1.114,02 524,52 10,33 45,51
4 1.005,47 522,19 10,33 41,85
5 948,34 520,40 10,33 39,93
6 891,21 518,79 10,33 38,01
7 799,81 516,28 10,33 34,93
8 719,83 513,95 10,33 32,24
9 571,29 509,83 10,33 27,23
Elementi CCNL
Divisori Gestioni. Giornaliero. 26 Orario. 173. Handling. Giorna-liero: 25. Orario: 173. Catering. Giornaliero: 26. Orario:172. Servizi ATM. Giornaliero. 26 (impianti strategici eda basso traffico). Orario. 150 (personale operativo turni-sta H35), 156 (personale in struttura H36) e 173 (servizicomplementari). Vettori. Giornaliero: 30. Orario: 200(173 personale di terra). Fairo. Giornaliero. 22. Orario.165.
Mensilita contrattuali 14 (13 Servizi ATM complementari)
Orario settimanale Gestioni, Handling, Catering e Vettori (personale diterra). 38 ore e . Servizi ATM. 36 ore su 5 gg. (perso-nale in struttura H36), 35 ore (personale operativo H35),38 ore (servizi complementari). Fairo. 37 ore e 30 minuti.
Ferie Gestioni e Handling. In giorni lavorativi. 20 (anzianitainferiore a 3 anni); 22 (anzianita pari o superiori a 3 anni).Catering. 22. Servizi ATM diretti. 23 (con maturazionedi 1 giorno l’anno fino a 32 gg. Servizi ATM comple-mentari. 4 settimane, 4 settimane ed 1 g. dopo 10 annie fino a 18 anni, 5 settimane dopo 18 anni. Vettori. Pilotie assistenti di volo. 30 gg. di calendario piu 1 g. ogni 5anni di servizio, per un massimo di 5 gg. Personale diterra. 22 gg. lavorativi (orario su 5 gg.) e 26 gg. lavorativi(orario su 6 gg.). Fairo. 22 gg. lavorativi (21 per il 1º annodi servizio).
Minimi tabellari -Handling
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Elementi CCNL
Permessi ROL Handling: 4 giorni.
Prossime scadenze 01/04/2016 - Una tantum01/07/2016 - Indennita di volo - Vettori01/07/2016 - Minimi tabellari - Gestioni01/07/2016 - Minimi tabellari - Vettori01/11/2016 - Minimi tabellari - Handling01/01/2017 - Minimi tabellari - Handling01/01/2017 - E.d.r. - Handling
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
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18 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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CCNL VETRO, LAMPADE E DISPLAY - AZIENDE INDUSTRIALIAccordo 19 luglio 2013
Parti stipulanti ASSOVETROFILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL
Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
Dal 1.2.2016
Livello Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleSuperminimo E.a.r.
9 A 1.885,65 532,25 10,33 – 60,00
9 1.831,08 532,11 10,33 – 60,00
8 A 1.649,57 528,17 10,33 – –
8 1.633,22 528,14 10,33 – –
7 1.432,25 523,15 10,33 – –
6 1.350,22 521,61 10,33 – –
5 1.230,76 518,77 10,33 – –
4 1.132,54 516,88 10,33 – –
3 1.056,90 515,22 10,33 – –
2 984,63 514,04 10,33 – –
1 911,64 512,61 10,33 5,28 –
Settori meccanizzati - Produzione vetro piano e lana e filati in vetro
Dal 1.2.2016
Livello Minimo E.d.r. confedera-le
I.p.o. E.a.r.
A2 2.363,19 10,33 54,71 60,00
A1 2.363,19 10,33 – 60,00
B2 2.161,34 10,33 53,69 –
B1 2.161,34 10,33 – –
C2 1.954,53 10,33 36,50 –
C1 1.954,53 10,33 – –
D3 1.739,92 10,33 167,58 –
D2 1.739,92 10,33 121,12 –
D1 1.739,92 10,33 – –
E3 1.537,11 10,33 153,50 –
E2 1.537,11 10,33 119,36 –
E1 1.537,11 10,33 – –
F1 1.429,42 10,33 – –
Minimi tabellari -Aziende particolari
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Settori della trasformazione - Seconde lavorazioni del vetro piano
Dal 1.2.2016
Livello Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleSuperminimo E.a.r.
8 A 1.885,65 532,25 10,33 – 60,00
8 1.831,08 532,11 10,33 – 60,00
7 1.633,21 528,14 10,33 – –
6 A 1.466,50 523,53 10,33 – –
6 1.432,25 522,29 10,33 – –
5 A 1.385,75 521,76 10,33 – –
5 1.339,28 521,76 10,33 – –
4 1.221,06 518,86 10,33 – –
3 1.139,35 517,12 10,33 – –
2 1.022,16 514,95 10,33 – –
1 911,64 512,61 10,33 5,16 –
Dal 1º febbraio 2016 il contributo dovuto al Fonchim e elevato al 3% (1,5% a carico del
datore di lavoro e 1,5% a carico del lavoratore) della retribuzione utile al calcolo del t.f.r.
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero. 25. Orario. 173
Mensilita contrattuali 13 (piu premio speciale)
Orario settimanale 40 ore
Ferie Vetro. 20 gg. (anzianita di servizio fino ai 4 anni); 21 gg.(dai 5 ai 9 anni); 22 gg. (dai 10 ai 14 anni); 24 gg. (dai 15 ai19 anni); 25 gg. (oltre i 19 anni). In giorni di effettivaprestazione. Ai turnisti del settore del vetro cavo auto-matico spettano ulteriori 3 gg., fino ad un massimo di 25giorni complessivi (28 gg. lavorativi per i lavoratori inforza al 21.11.1990). Lampade. 4 settimane (5 settimaneper i lavoratori con oltre 15 anni di anzianita di servizio).
Permessi ROL Vetro: 64 ore (i turnisti 3x5 o 3x6 addetti a lavora-zioni semicontinue in turno notturno hanno diritto ad ul-teriori 2 giornate annue). Lampade: 64 ore (72 ore per iturnisti 3x5 e 3x6 con orario di 8 ore giornaliere).Ex festivita. Vetro: 4 giorni. Lampade: 4 giorni (ai turnisti3x5 e 3x6 che prestano attivita nel turno notturno spet-tano 2 ulteriori giorni di riposo).
Prossime scadenze 01/04/2016 - Lavoro notturno30/06/2016 - Premi legati alla produttivita
Scadenza CCNL 31/08/2016
Previdenza integrativa
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016
AGENDA CONTRATTUALE
20 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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TuttoLavoro2016
Come cambia il Lavoro nel 2016:dal Jobs Act alla Legge di StabilitàModena, 24 febbraio 2016Forum Guido Monzani, via Aristotele 33
PARTECIPAZIONE GRATUITAPer iscrizioni: www.ipsoa.it/forumtuttolavoro
Scuola di formazione IPSOA
Tel. 02-824761 commerciale.ipsoa@wki.it
PROGRAMMA DEI LAVORISaluti istituzionaliEufranio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro
I SESSIONE 9.30 - 13.00
Modera: Enrico Gragnoli - Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Parma
Intervengono:
Novità normative e giurisprudenziali in tema di sicurezza del lavoro anche alla luce dei decreti attuativi del Jobs ActRaffaele Guariniello - Magistrato
L’importanza della contrattazione collettiva di 2° livello: tra agevolazioni e modifi che al rapporto di lavoroRoberto Camera - Funzionario DTL di Modena e curatore del sito www.dottrinalavoro.it
Legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro -Esonero contributo 2016 ed altre agevolazioni per le impreseEnzo De Fusco - Consulente del Lavoro
La modifi ca delle mansioni: tra dubbi e soluzioniMaria Rosa Gheido - Consulente del Lavoro
Un giudizio complessivo su tutta la Riforma del Lavoro (Jobs Act)Stefano Visonà* - Capo dell’Uffi cio Legislativo del Ministero del Lavoro
Lunch buffet 13.00 - 14.30
II SESSIONE 14.30 - 18.30
Modera: Silvia Ciucciovino - Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi Roma Tre
Intervengono:
Cosa realmente cambia nell’articolo 4 della Leggen. 300/1970 “impianti audiovisivi e altri strumentidi controllo”Arturo Maresca - Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi “Sapienza” di Roma
Decreto Attività Ispettiva: l’Ispettorato Nazionale e il nuovo sistema di controlliPaolo Pennesi - Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Le collaborazioni 2.0: come cambiano nel 2016Franco Carinci* - già Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Bologna
Decreto Semplifi cazioni: le modifi che alle sanzioni in materia di lavoroVitantonio Lippolis - Funzionario DTL di Modena
Gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro per il 2016Eufranio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro * In attesa di conferma
Crediti formativiConsulenti del lavoro, Avvocati, Dottori Commercialistied Esperti Contabili Il programma è stato inoltrato agli Ordini locali competenti per l’accreditamento.
2° FORUM TUTTOLAVORO
Y32E
S_BN
COMITATO SCIENTIFICODottrinalavoro.it (Eufranio Massi e Roberto Camera)
COMITATO ORGANIZZATIVOScuola di Formazione IPSOADottrinalavoro.it (Roberto Camera)
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Approvazione modelli 770/2016
L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni per la compilazione, il mo-
dello 770/2016 Semplificato e il modello 770/2016 Ordinario.
La trasmissione telematica di tali modelli deve essere effettuata entro il 1º agosto 2016
(in quanto il 31 luglio 2016 e domenica).
Modello 730/2016
L’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello 730/
2016, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle
persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presen-
tare nell’anno 2016, per i redditi prodotti nell’anno 2015.
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione
diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure
al Caf o al professionista.
Il 730 ordinario (non precompilato) deve essere presentato al sostituto d’imposta che
presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato entro gli stessi termini e con
le stesse modalita previste per il 730 precompilato.
Approvazione della Certificazione Unica ‘‘CU 2016’’
L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva della Certificazione Unica (CU
2016 ordinaria e sintetica) dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonche dei contributi previdenziali
ed assistenziali.
La CU va consegnata al contribuente dal sostituto d’imposta entro il 28 febbraio 2016 e
inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.
Modalita di comunicazione delle dimissioni e della riso-luzione consensuale - Pubblicato il D.M.
E stato pubblicato il decreto con cui il Ministero del lavoro definisce i dati contenuti nel
modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro
revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua
trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, in attua-
zione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2015.
La nuova procedura, per effetto del comma 8 dello stesso art. 26, D.Lgs. n. 151/2005,
entrera in vigore il 13 marzo 2016.
Riduzione contributiva settore edile - Anno 2015
Il Ministero comunica che la riduzione prevista per il settore edile dall’art. 29, comma 2,
D.L. n. 244/1995, e confermata, per l’anno 2015, nella misura dell’11,50%.
NORMATIVA
Ag. Entrate, provv. 15gennaio 2016
(Sito internet Ag.Entrate 15 gennaio2016)
Ag. Entrate, provv. 15gennaio 2016
(Sito internet Ag.Entrate 15 gennaio2016)
Ag. Entrate, provv. 15gennaio 2016
(Sito internet Ag.Entrate 15 gennaio2016)
D.M. 15 dicembre2015
(G.U. 11 gennaio 2016,n. 7)
D.M. 1º dicembre2015
(Sito internet Min.lavoro 20 gennaio2016)
NOTIZIE FLASH
22 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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Bonus occupazionale Garanzia Giovani - Modifiche alregime de minimis
Il Ministero del lavoro, integrando il D.D. n. 1709/2014 e, contestualmente, abrogando il
D.D. n. 169/2015, chiarisce alcune modalita per la fruizione dei vantaggi economici
connessi alla assunzione attraverso il programma Garanzia Giovani, a termine (laddove
previsto), a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato professionalizzante.
Assegno di disoccupazione (ASDI) - Pubblicato il D.M.
E stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, in attuazione dell’art. 16, comma 6, del D.Lgs. n. 22/2015, in materia di
assegno di disoccupazione (ASDI).
Sono individuati i beneficiari dell’ASDI, la durata e la misura del beneficio, nonche gli
elementi contenuti nel progetto personalizzato che, ai fini della concessione dell’asse-
gno, il richiedente deve sottoscrivere.
Infine, il decreto prevede dei casi di decadenza dal beneficio e specifica le modalita di
richiesta ed erogazione dello stesso.
Contrattazione II livello - Istruzioni per l’accesso aglisgravi
L’Inps fornisce le istruzioni operative per fruire dello sgravio contributivo per l’incenti-
vazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/
2007 e disciplinato, per l’anno 2015, dal D. M. 8 aprile 2015.
Gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevola-
zione conguagliabile, pertanto, se le aziende avessero titolo ad un importo inferiore, il
conguaglio dovra limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Indennita antitubercolari
L’Inps comunica le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennita antitu-
bercolari, aggiornate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in base alla percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del
D.M. 19 novembre 2015.
Conseguentemente, per effetto delle predette variazioni, pari rispettivamente allo 0,2% dal
1º gennaio 2015 (in luogo della misura provvisoria dello 0,3% in base al D.M. 20 novembre
2014) e allo 0,0% dal 1º gennaio 2016 (in via provvisoria), sono stabiliti gli importi delle
seguenti indennita: indennita giornaliera, indennita post-sanatoriale, assegno di cura o
di sostentamento.
Autoliquidazione 2015/2016
L’Inail informa che nella pagina ‘‘Servizi Online’’ del sito istituzionale dal 13 gennaio 2016
sono disponibili i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2015/2016.
D.D. 24 novembre2015, n. 385
(Sito internet Min.lavoro 15 gennaio2016)
D.M. 29 ottobre 2015
(G.U. 18 gennaio 2016,n. 13)
PRASSI
INPS, msg. 15gennaio2016, n. 162
INPS, circ. 13gennaio 2016, n. 3
Inail, nota 13 gennaio2016, n. 380
NOTIZIE FLASH
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 23
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Legge di stabilita 2016 - Contratti di solidarieta
Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla previsione normativa, contenuta nel
comma 305 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilita 2016), che riguarda il
contratto di solidarieta difensivo per le imprese non rientranti nel campo di applicazione
della C.i.g.s. (c.d. contratti di solidarieta difensiva di tipo b).
In particolare, la norma dispone che tutti i contratti di solidarieta stipulati in data antece-
dente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per l’intera durata stabilita nel verbale di accordo
firmato dalle parti.
Quelli stipulati a decorrere dal 15 ottobre 2015 saranno, invece, applicati non oltre la data
del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una
scadenza del periodo di solidarieta successiva a tale data.
L’ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarieta rimane, comunque, il 30
giugno 2016, dal momento che l’art. 5 del D.L. n. 148/1993 e abrogato a decorrere dal 1º
luglio 2016.
Artigiani e commercianti - Imposizione contributiva an-no di imposta 2015
L’Inps comunica che e stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti
i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per l’anno 2015 e non gia interessati da impo-
sizione contributiva.
In seguito a detta attivita sono stati predisposti i modelli ‘‘F24’’ necessari per il versamen-
to della contribuzione dovuta.
Ammortizzatori sociali in deroga per il 2015 concessidalle Regioni
L’Inps informa che, in data 24 dicembre 2015, il Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro dell’economia, ha emanato il decreto interministeriale n. 26591, che, all’art. 1,
dispone che, per le finalita di cui all’art. 44, comma 6, del D.Lgs. n.148/2015, le Regioni
e le Province autonome possono concedere i trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 1º agosto 2014, n. 83473,
nella misura del 5% delle risorse attribuite con il D.M. 8 luglio 2015, n.90973.
Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre
2015.
Integrazione salariale e apprendistato professionalizzan-te - Obblighi contributivi
L’Inps fornisce le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi relativi
all’estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai lavo-
ratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ricordando, preliminar-
mente, che il D.Lgs. n. 148/2015 ha modificato l’impianto contributivo in materia di cassa
integrazione ordinaria sia con riguardo alla misura di finanziamento mensile, sia con riguardo
al contributo addizionale dovuto in relazione alla prestazione fruita.
Min. lavoro, nota 11gennaio 2016, n. 524
INPS, msg. 12gennaio 2016, n. 81
INPS, msg. 11gennaio 2016, n. 54
INPS, msg. 5 gennaio2016, n. 24
NOTIZIE FLASH
24 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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Fasi - Contribuzione per le aziende anno 2016
A seguito del rinnovo del 30 dicembre 2014 del C.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici
di beni e servizi, il Fondo comunica le novita, decorrenti dal 1º gennaio 2016, riguardanti la
contribuzione e le prestazioni.
Proroga termine per la presentazione del prospetto in-formativo disabili
Il Ministero del lavoro ha prorogato il termine di presentazione del prospetto informa-
tivo disabili (art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999) al 29 febbraio 2016.
ASDI - Comunicazione del progetto personalizzato
Il Ministero del lavoro comunica che dall’11 gennaio 2016 e possibile inviare telematica-
mente, da parte dei Centri per l’impiego, la comunicazione ASDI, utile per l’erogazione
del nuovo assegno di disoccupazione previsto dal Jobs Act.
La comunicazione e relativa alla sottoscrizione del progetto personalizzato, ai suoi even-
tuali aggiornamenti e ai fatti che possono dar luogo a sanzioni.
Abolizione registro infortuni e rilascio ‘‘Cruscotto infor-tuni’’
L’Inail comunica che l’abolizione del registro infortuni non ha apportato alcun mutamen-
to rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai
dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, modificato
dall’articolo 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 151/2015.
Con l’abolizione del predetto registro l’Inail ha realizzato il ‘‘cruscotto infortuni’’.
Nuovi standard tecnici delle comunicazioni obbligatorie- Indicazioni ministeriali
Il Ministero del lavoro comunica che, in attuazione alle disposizioni introdotte dai decreti
attuativi del Jobs Act e dall’Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015 recante ‘‘Linee
Guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati al-
l’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione’’, a partire dal 1º feb-
braio 2016 entreranno in vigore i nuovi standard del sistema informativo delle comu-
nicazioni obbligatorie, che comprende tutti i modelli in uso.
Edilizia - Aziende industriali e Cooperative
Prestazioni APE
Ance e ACI PL con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil avevano stabilito di affidare la gestione
del Fondo nazionale prestazione Ape (FNAPE) al costituendo Ente Sistema bilaterale delle
Costruzioni (SBC).
FASI, circ. 1º gennaio2016, n. 1
Min. lavoro, nota 30dicembre 2015, n.6725
Min. lavoro, nota 29dicembre 2015, n.6704
INAIL, circ. 23dicembre 2015, n. 92
Min. lavoro, nota 18dicembre 2015,n. 6532
CCNL
Accordo 21 dicembre2015
NOTIZIE FLASH
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 25
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Nelle more della costituzione dell’SBC, al fine di garantire l’erogazione della prestazione
Ape 2016, le Parti hanno deciso di affidare alla Commissione per le Casse Edili (CNCE) il
compito di predisporre le procedure operative necessarie per l’attivazione del FNAPE.
Servizi assistenziali - Uneba
Assistenza integrativa
Uneba con Fisascat-Cisl, Fp-Cisl, Fp-Cgil e Uiltucs hanno realizzato gli impegni assunti in
materia di assistenza sanitaria integrativa: dal 1º gennaio 2016 al 1º gennaio 2019 Unisalute
garantira ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato superiore a 3 mesi le presta-
zioni sanitarie contenute nell’Accordo quadro e relativo nomenclatore sottoscritti dalle Parti.
Il contributo (comprensivo della quota di iscrizione e della quota di funzionamento della
cassa ‘‘Faremutua’’) e pari ad E 70 annui per iscritto, totalmente a carico azienda, da
corrispondere in 2 rate semestrali di pari importo.
Per le iscrizioni che perverranno entro il 15 marzo 2016 la copertura decorrera dal 1º
gennaio 2016.
Il dipendente puo estendere la copertura, a proprio carico, al nucleo familiare.
Telecomunicazioni - Servizi di telefonia
Accordo sulle collaborazioni
Assotelecomunicazioni-Asstel e Assocontact con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno
integrato l’accordo 1º agosto 2013 relativo alle collaborazioni continuate e continuative
nei call center in outbound ampliando il suo ambito di applicazione a tutte le imprese
che applicano il c.c.n.l. Telecomunicazioni.
Amministratori di condominio - Saci
Assistenza integrativa
SACI e Anaci con Cisal e Cisal Terziario hanno aumentato la contribuzione dovuta all’Ente
bilaterale confederale (En.Bi.C.) a favore dei dipendenti iscritti per prestazioni sanitarie e
assicurative e per il finanziamento dell’Ente.
Alimentari - Aziende cooperative
Assistenza integrativa
Il c.c.n.l. 5 dicembre 2012 aveva stabilito che dal 1º gennaio 2016 il dipendente poteva
decidere di partecipare alla contribuzione al Filcoop a carico azienda (E 10 mensili) con una
quota di E 2 a suo carico, per 12 mensilita.
Qualora non avesse manifestato una volonta in tal senso, sarebbe decaduto dall’iscrizione,
interrompendo altresı la contribuzione a carico azienda.
Considerato che nei tempi individuati non e stato possibile informare adeguatamente i
lavoratori, AGCI-Agrital, Legacoop-Agroalimentare, FEDAGRI Confcooperative con FAI-
CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno stabilito che la mancata contribuzione del lavoratore
Accordo 12 gennaio2016
Accordo quadroPiano sanitario
Accordo 22 dicembre2015
Protocollo 5dicembre 2015
Accordo 14 dicembre2015
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26 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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non avra effetti fino al 31 maggio 2016 (e continuera il versamento a carico azienda) e i
lavoratori potranno manifestare la propria volonta dal 1º giugno 2016.
Commercio - Confazienda e Servizi - Confazienda
Assistenza integrativa
Anpit, Cidec, Confazienda, Unica con Cisal e Cisal Terziario hanno aumentato la contri-
buzione dovuta all’Ente bilaterale confederale (En.Bi.C.) a favore dei dipendenti iscritti per
prestazioni sanitarie e assicurative e per il finanziamento dell’Ente stesso.
Protocollo 10dicembre 2015
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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 27
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La Certificazione Unica 2016Ag. Entrate, provvedimento 15 gennaio 2016
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ADEMPIMENTO " Consegna al lavoratore e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del-la Certificazione Unica.L’adempimento e stato introdotto dal D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto semplifica-
zioni), in vigore dal 12 dicembre 2014.
NOVITA’ " Il 15 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale,il provvedimento di approvazione del modello ‘‘CU2016’’ e delle relative istruzioni.
Tra le novita apportate al modello e stato introdotto un nuovo campo nel qualeesporre la Q.U.I.R. erogata mensilmente ai lavoratori che ne abbiano fatto richiesta
e siano in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.
SOGGETTI " Sono tenuti all’adempimento i soggetti che nel periodo d’imposta 2015 hanno corri-sposto compensi soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali dovuti all’INPSo premi assicurativi dovuti all’INAIL, direttamente oppure tramite un intermediarioabilitato.
PRECONDIZIONI " Erogazione di un compenso ad un lavoratore autonomo o di una retribuzione ad unlavoratore dipendente da parte di un soggetto sostituto d’imposta.
FLUSSO DILAVORO "
Il sostituto d’imposta:1) eroga la retribuzione e/o i compensi effettuando le ritenute a titolo di acconto sulleimposte;2) rilascia la relativa certificazione annuale al dipendente/lavoratore autonomo3) trasmette la certificazione all’Agenzia delle Entrate.
TERMINIE SCADENZE "
28 febbraio: consegna della certificazione ai percipienti;7 marzo: trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate.
SANZIONI " In caso di omessa / tardiva / errata presentazione e prevista l’applicazione di unasanzione pari a E 100 per ogni comunicazione.
FONTI " – D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175– Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2016
SCHEDA PRATICA
NORME InPratica
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 29
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La Certificazione Unica ha sostituito, a partire dallo scorso anno, sia il CUD che la certifi-
cazione dei compensi dei lavoratori autonomi.
Il modello si arricchisce di dati e diviene piu completo e pare sia destinato a sostituire
progressivamente il modello 770, che, come anticipato da un comunicato dell’Agenzia delle
Entrate, gia da quest’anno sara alleggerito e semplificato.
Nella nuova CU e, infatti, possibile inserire:
– il codice fiscale del coniuge del lavoratore dipendente anche se non a carico dal punto di
vista fiscale;
– i dati dei contributi versati ai dipendenti ad enti previdenziali diversi dall’INPS;
– le somme liquidate in busta paga per coloro che hanno richiesto la liquidazione mensi-
lizzata del Trattamento di Fine Rapporto (QUIR).
Previsti, inoltre, campi specifici per la gestione delle somme residue delle deduzioni spet-
tanti in caso di somme restituite al datore di lavoro, derivanti dalle certificazioni o dalle
dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.
Da quest’anno la Certificazione Unica conterra, nella sezione dedicata al lavoro autonomo,
anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso
terzi e le somme corrisposte a titolo di indennita di esproprio, altre indennita e interessi.
La Certificazione Unica, trasmessa per via telematica dai sostituti d’imposta, costituisce la
‘‘banca dati’’ necessaria per l’elaborazione della ‘‘dichiarazione precompilata’’ da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
La CU si compone di:
– un frontespizio, che riporta le informazioni relative ai dati del sostituto, ai dati relativi al
rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’im-
pegno alla presentazione telematica, al tipo di comunicazione, barrando ‘‘annullamento’’
in caso di invio di una nuova certificazione che ne annulla una gia presentata entro i
termini; ovvero ‘‘sostituzione’’;
– il quadro CT, che contiene le informazioni relative alla ricezione in via telematica dei dati
inerenti ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Il quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno mai presentato,a
partire dal 2011, l’apposito modello di Comunicazione e che trasmettono almeno una
certificazione di redditi di lavoro dipendente.
I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline devono
delegare un intermediario alla ricezione dei modelli 730/4.
N.B. Per le variazioni deve comunque essere utilizzato il modello di ‘‘Comunicazione per la
ricezione in via telematica dei 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate’’.
Il quadro CT non deve essere mai allegato alle forniture che contengono esclusiva-
mente certificazioni di lavoro autonomo o nel caso di Comunicazione di tipo ‘‘Annul-
lamento’’ o ‘‘Sostituzione’’.
– la Certificazione Unica 2015, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali
relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certifi-
cazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
E possibile suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale
quadro CT, le certificazioni dei dati lavoro dipendente ed assimilati, separatamente dalle
certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo che hanno effettuato ritenute alla fonte sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600/1973.
ADEMPIMENTO "
In cosa consiste
SOGGETTI "
NORME InPratica
30 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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Sono, altresı, obbligati i soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali e assisten-
ziali dovuti all’INPS, ex INPDAP e/o INAIL.
Il sostituto d’imposta e tenuto a certificare:
– per i lavoratori dipendenti, tutti i dati retributivi e contributivi;
– per i lavoratori autonomi, i compensi, le provvigioni e le altre tipologie di reddito erogate.
Il lavoratore dipendente riceve la comunicazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo,
ovvero, su sua richiesta, entro dodici giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La consegna puo avvenire anche attraverso posta elettronica ma permane, comunque, in
capo al sostituto d’imposta, l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condi-
zioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla conse-
gna in forma cartacea.
L’Agenzia delle Entrate riceve il flusso, propedeutico alla predisposizione del 730 telema-
tico, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme sog-
gette a ritenute.
Il modello CU deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via
telematica e si intende presentato nel giorno in cui e conclusa la ricezione dei dati da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
N.B. Il servizio telematico fornisce in un primo momento esclusivamente notifica dell’av-
venuta trasmissione del file e, soltanto in un secondo momento, un’altra ricevuta che, in
assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della certificazione. Soltanto quest’ul-
tima comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione.
Qualora il sostituto rilasci una nuova CU dopo il 7 marzo, dovra indicare nelle annotazioni del
nuovo modello che il sostituito, qualora intenda avvalersi del 730 precompilato elaborato
dall’Agenzia delle Entrate, dovra obbligatoriamente modificarne il contenuto sulla base dei
dati forniti in sostituzione.
Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate:
– le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute
operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013;
– le certificazioni attestanti i redditi erogati dall’INPS agli eredi residenti all’estero del
sostituito, per i quali non e stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale;
– le certificazioni attestanti redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a sog-
getti residenti all’estero, nei casi in cui non e obbligatoria l’indicazione del codice fiscale
del percipiente nella Certificazione Unica;
– le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in
Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui e in vigore una conven-
zione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.
Nelle certificazioni relative ai rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, il sostituto
d’imposta deve indicare:
1) i dati relativi ai familiari a carico del lavoratore e le informazioni a supporto del ricono-
scimento di particolari benefici, quali la presenza di un figlio con disabilita, il primo figlio che
sostituisce il coniuge mancante, i figli minori di tre anni, la percentuale di detrazione spet-
tante per le famiglie numerose.
Per ogni persona indicata e richiesto il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, la
percentuale di detrazione e l’eventuale detrazione al 100% in caso di affidamento dei figli;
Sostituto d’imposta
Lavoratore
Agenzia delle Entrate
PRECONDIZIONI
FLUSSO DI LAVORO "
NORME InPratica
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 31
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2) i compensi lordi erogati, distinguendo le somme non soggette a ritenuta perche in
regime convenzionale dalle altre somme o soggette a ritenuta;
3) il reddito imponibile;
4) le ritenute effettuate a titolo di acconto e a titolo di imposta;
5) le addizionali regionali e comunali, distinguendo tra quelle a titolo di acconto, d’imposta
e quelle sospese;
6) i contributi previdenziali a carico del lavoratore autonomo e quelli a carico del soggetto
che ha erogato i corrispettivi;
7) i dati sulle spese rimborsate e le ritenute restituite;
8) gli eventuali oneri detraibili e deducibili.
La quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) e‘ assoggettata a tassazione ordinaria e va
indicata nei presenti punti e riportata distintamente nel punto 477.
Tale importo e stato gia esposto nel punto 1 o nel punto 2 dei dati fiscali relativi ai redditi da
lavoro dipendente.
Le istruzioni predisposte dall’Agenzia delle Entrate precisano che non si tiene conto della
quota TFR ai fini della verifica dei limiti del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma
1-bis, del TUIR (bonus Irpef).
Un apposito riquadro e riservato al c.d. ‘‘bonus Renzi’’: dovranno essere indicati i dati
relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell’imposta, al credito rim-
borsato, a quello eventualmente non riconosciuto, unitamente all’eventuale importo recu-
perato dal sostituto in quanto non spettante.
Anche le somme erogate per la produttivita vanno certificate indicando il totale erogato, le
ritenute operate e/o sospese e barrando l’eventuale opzione per la tassazione ordinaria in
luogo di quella sostitutiva.
Nelle certificazioni relative ai rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, il sostituto
d’imposta deve indicare:
– il totale delle somme corrisposte;
– l’importo non soggetto a ritenuta;
– le spese rimborsate;
– l’imponibile e le ritenute di anni precedenti;
– i contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito.
Sono stati introdotti dei campi specifici per la gestione delle somme residue delle dedu-
zioni spettanti in caso di somme restituite al datore di lavoro, derivanti dalle certifica-
zioni o dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti. In particolare:
– al punto 514 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposi-
zioni emanate a seguito di eventi eccezionali, gia‘ compreso nel punto 513, oppure gli
emolumenti arretrati di lavoro dipendente corrisposti agli eredi, oppure i compensi arretrati
erogati dal precedente sostituto d’imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti
il passaggio di dipendenti;
– al punto 515 va indicato l’anno in cui si e‘ aperta la successione nell’ipotesi di corre-
sponsione agli eredi di emolumenti arretrati;
NOVITA’
NOVITA’
NORME InPratica
32 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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– nei punti da 516 a 522 devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei
compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti
detrazioni e ritenute.
Qualora i compensi si riferiscano a piu anni d’imposta devono essere utilizzati piu righi
compilando i punti da 516 a 522, avendo cura di specificare al punto 521 il diverso anno
di riferimento.
Il punto 522 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il
passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato
gli emolumenti arretrati.
E stata, invece, eliminata la sezione dedicata ai premi di produttivita, stante la soppressione
del beneficio nell’anno 2015 per mancanza di fondi.
Introdotta una apposita sezione dedicata alla contribuzione versata ad enti previden-
ziali diversi dall’INPS.
Gia a partire da quest’anno, il contribuente puo scegliere di destinare il 2 per mille della
propria imposta sul reddito a favore di un’associazione culturale iscritta negli appositi elen-
chi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tale scelta puo essere espressa gia direttamente nella CU.
15 gennaio Comunicazione (eventuale) ai sostituiti di voler prestare assistenza fiscale
7 marzo Invio all’Agenzia delle Entrate della CU
Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate
dal servizio telematico, purche ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla
data contenuta nella comunicazione di scarto.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, qualora il sostituto d’imposta abbia gia rilasciato al
sostituito una certificazione relativa a redditi erogati nell’anno 2015, prima dell’approvazione
della CU 2016, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2016 comprensiva
dei dati gia certificati.
Analogamente, La Certificazione Unica 2016 puo essere utilizzata anche per certificare i dati
relativi all’anno 2016 fino all’approvazione di una nuova certificazione.
NOVITA’
TERMINI ESCADENZE "
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di M. CICCIÙ, C. GIAMBIANCO, P. SANTARELLI
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORODEGLI ITALIANI ALL’ESTERO E DEGLI STRANIERICHE LAVORANO IN ITALIA.
Il volume, dal taglio operativo, ha l’obiettivo di disciplinare
la complessità di gestione della mobilità internazionale
dei lavoratori offrendo un quadro completo della disciplina
dal punto di vista contrattuale, fi scale e previdenziale.
Il testo, con l’intervento di primari consulenti della società
Ernst Young specialisti del settore, tratta molteplici aspetti
quali:
la defi nizione del rapporto di lavoro
le forme di retribuzione
il trattamento fi scale da applicare
la tutela previdenziale ed assicurativa
la presenza o assenza di convenzioni internazionali
Il testo tiene conto anche di tutte le novità derivanti
dalla disciplina della Voluntary Disclosure sia in merito ai redditi
legittimamente costituitisi all’estero, sia relativamente alle forme
di regolarizzazione e rientro di capitali nei casi di violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.
EXPATRIATES
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Impianti sportivi e palestreIpotesi di accordo - 22 dicembre 2015
DA FARE SUBITO
Gli importi della retribuzione nazionale conglobata sono stati cosı rideterminati:
Livelli Importi mensili
Q 1.716,37
1 1.635,12
2 1.488,04
3 1.341,30
4 1.229,82
5 1.158,94
6 1.093,06
7 1.007,51
PARTI STIPULANTI " Confederazione italiana dello Sport-Confcommercio (che comprende F.I.I.S.
e A.S.C.) e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil
CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti degli impianti e delle attivita sportive profit e no profit
DECORRENZA E DURATA " 22 dicembre 2015 - 31 dicembre 2018
Con l’ipotesi di accordo 22 dicembre 2015, le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti e delle
attivita sportive profit e no profit.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO � Minimi tabellari 1º gennaio 2016� Elemento distinto della retribuzione 1º gennaio 2016� Indennita di funzione 1º gennaio 2016� Aumenti periodici di anzianita 1º gennaio 2016� Quattordicesima 1º gennaio 2016� Ferie 1º gennaio 2016� Permessi retribuiti 1º gennaio 2016
DA METTERE IN AGENDA � Assistenza integrativa - Fondo EST 1º luglio 2016� Ente bilaterale 1º gennaio 2017
DA ANNOTARE � Modifiche al campo di applicazione, alla classificazione del personale, al periodo diprova, all’orario di lavoro e alla flessibilita� Modifiche all’apprendistato, al lavoro a termine, al contratto di somministrazione
e al lavoro a tempo parziale
Minimi tabellari1º gennaio 2016
CCNL InPratica
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 35
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I lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a tempo
determinato hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione nazionale conglobata
nelle seguenti misure:
Livelli Importi
Q 70,6
1 65,9
2 57,3
3 48,8
4 42,3
5 38,2
6 34,4
7 29,4
Le Parti concordano di istituire un elemento distinto della retribuzione, collegato alla
presenza, che non incide su alcun istituto differito compreso il t.f.r., da corrispondere
per 12 mensilita nelle seguenti misure giornaliere:
Livelli Importi
Q e 1º 4
2º, 3º e 4º 3,5
5º, 6º e 7º 3
L’indennita di funzione spetta per 13 mensilita ed e assorbibile da indennita similari, da
superminimi individuali, da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbi-
mento o a titolo di acconto o di anticipazione sul c.c.n.l.
Per i soli lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a
tempo determinato, l’indennita di funzione deve essere erogata per 14 mensilita.
Per i soli lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a
tempo determinato, per ciascun biennio di servizio prestato, viene mantenuto il diritto a
maturare fino a 5 scatti di anzianita, nelle seguenti misure:
Livelli Importi mensili
Quadri 28,92
1º 27,89
2º 26,34
3º 24,79
4º 23,24
Elemento distinto dellaretribuzione
1º gennaio 2016
Indennita di funzione1º gennaio 2016
Aumenti periodici dianzianita
1º gennaio 2016
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36 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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Livelli Importi mensili
5º 22,72
6º 21,69
7º 20,66
L’aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il
biennio.
Gli scatti di anzianita non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di
merito, ne viceversa.
Per i soli lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a
tempo determinato viene mantenuto l’istituto della 14a mensilita, che va corrisposta entro il
1º luglio ed e commisurata alla retribuzione mensile di fatto spettante al precedente 30
giugno. La quattordicesima mensilita e frazionabile per dodicesimi per ogni mese intero di
servizio prestato nell’anno.
Non hanno diritto alla 14a mensilita i lavoratori che al 22 dicembre 2015 gia percepivano
mensilita oltre la 13a; qualora la parte di retribuzione eccedente la 13a non raggiunga l’im-
porto di una mensilita, ai lavoratori e corrisposta la relativa differenza, fino a raggiungere
l’importo stesso.
La durata del periodo annuale di ferie e stabilita in 24 giorni lavorativi. Agli effetti delle
ferie si computano i giorni dal lunedı al sabato.
Le ferie non possono essere frazionate in piu di due periodi.
L’indennita sostitutiva per ogni giornata di ferie non godute e ragguagliata a 1/26 della
retribuzione mensile di fatto.
Le festivita cadenti nel corso del periodo feriale danno luogo ad un corrispondente prolun-
gamento del periodo stesso.
Il decorso delle ferie e interrotto in caso di sopravvenuta malattia riconosciuta dalle strut-
ture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Ai lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a tempo
determinato il periodo di ferie resta fissato in 26 giorni lavorativi.
Ai lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a tempo
determinato spettano 72 ore di permesso retribuito.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno, i permessi sono ragguagliati ai
mesi interi di servizio prestato (sono esclusi i periodi di assenza dal lavoro per i quali non e
dovuta retribuzione a carico dell’azienda).
I permessi non utilizzati entro l’anno di maturazione daranno luogo al pagamento di una
corrispondente indennita sostitutiva, determinata sulla base della retribuzione in atto al
momento della scadenza, oppure potranno essere utilizzati entro il 30 giugno dell’anno
successivo.
Quattordicesima1º gennaio 2016
Ferie1º gennaio 2016
Permessi retribuiti1º gennaio 2016
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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 37
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DA METTERE IN AGENDA
Le Parti concordano di aderire a far data dal 1º luglio 2016 al Fondo di assistenza sanitaria
integrativa EST.
Da tale data saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, ad esclu-
sione dei quadri.
Il Fondo e finanziato, con la periodicita e le modalita stabilite dal regolamento, dai seguenti
contributi obbligatori per ogni lavoratore iscritto:
– E 10 mensili a carico azienda;
– E 2 mensili a carico del lavoratore.
Dal mese successivo alla sottoscrizione dell’accordo in parola, l’azienda che ometta il
versamento al fondo dei contributi a suo carico e tenuta ad erogare al lavoratore un ele-
mento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad E 16,00, per 13 mensilita, che
rientra nella retribuzione di fatto.
E inoltre dovuta dalle aziende che iscrivano per la prima volta i lavoratori al fondo, una quota
una tantum obbligatoria pari a E 30 per ciascun iscritto.
Sia la quota che il contributo sono parte integrante del trattamento economico contrattuale.
Le Parti concordano di istituire dal 1º gennaio 2017 un Ente bilaterale unico di settore, la
cui attivita e finanziata da un contributo fisso annuale a carico azienda pari ad E 5,00 per
ogni dipendente a tempo indeterminato e E 3,00 a carico del lavoratore.
Le imprese che omettano il versamento del contributo devono corrispondere al lavoratore
un E.d.r. pari a E 12 annui.
Assistenza integrativa -Fondo EST
1º luglio 2016
Ente bilaterale1º gennaio 2017
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38 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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DA ANNOTARE
Il campo di applicazione del c.c.n.l. si estende ai centri per lo svolgimento di sport ciclici,
sport di forza veloce, sport coordinativi complessi, giochi sportivi, discipline multiple
e conseguente gestione di allievi o atleti; autodromi e aree per lo svolgimento di sport
motoristici in genere; organismi o Enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.
Il nuovo sistema di classificazione del personale, fermi restando gli attuali livelli di inqua-
dramento, e stato suddiviso in due aree professionali, una relativa agli operatori sportivi
e una relativa agli operatori complementari dello sport.
Sono previsti i seguenti periodi di prova, in relazione al livello di inquadramento contrat-
tuale:
Livelli Durata
Quadri e 1º 6 mesi
2º e 3º 95 giorni
4º e 5º 70 giorni
6º e 7º 26 giorni
————————N.B. Con riferimento ai periodi suindicati, i mesi si intendono in giorni di calendario; i giorni si inten-dono di effettiva prestazione.
La durata normale dell’orario di lavoro e di 40 ore settimanali; distribuite su 5 o 6 giorni
lavorativi
La durata media dell’orario di lavoro non puo superare le 48 ore per ogni periodo di 7 giorni
(comprese le ore di straordinario) e deve essere calcolata con riferimento a un periodo non
superiore a 6 mesi (elevabile fino a 12 mesi dalla contrattazione integrativa, a fronte di
esigenze relative all’organizzazione di gare, manifestazioni e fiere, alla manutenzione straor-
dinaria degli impianti o a punte di attivita).
Nell’ambito della contrattazione territoriale e aziendale, possono essere concordate moda-
lita di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
66/2003.
In attesa della relativa regolamentazione e fatte salve le ipotesi gia convenute nel secondo
livello di contrattazione, il riposo giornaliero 11 ore consecutive puo essere frazionato per le
prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
– cambio del turno/fascia;
– interventi di ripristino della funzionalita di macchinari, impianti, attrezzature;
– attivita straordinarie finalizzate alla sicurezza;
– allestimenti in fase di avvio di nuove attivita, allestimenti e riallestimenti straordinari;
– aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo
inferiore alle 11 ore, per massimo 8 volte nell’arco del mese.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti
convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappre-
senta un’adeguata protezione degli stessi.
E prevista la possibilita di realizzare diversi regimi di orario rispetto all’articolazione pre-
Campo di applicazionedel c.c.n.l.
Classificazione delpersonale
Periodo di prova
Orario di lavoro
Flessibilita
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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 39
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scelta, con il superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali, per
un massimo di 16 settimane.
Il programma di flessibilita sara tempestivamente comunicato per iscritto ai lavoratori e le
sue variazioni saranno comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscera ai lavoratori interessati,
nel corso dell’anno (*) e in periodi di minore intensita lavorativa, una pari entita di ore di
riduzione.
Al termine del programma, le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la
maggiorazione per straordinario.
A livello aziendale e possibile realizzare ulteriori regimi di flessibilita rispetto a quello
suesposto, nelle seguenti forme:
– superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 48 ore settimanali e per un
massimo di 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in mi-
sura pari a 20 o 50 minuti per ciascuna settimana di superamento, nel caso rispettiva-
mente di 44 o di 48 ore settimanali;
– superamento dell’orario contrattuale da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali e
per un massimo di 16 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in
misura pari a 20 minuti per ciascuna settimana di superamento.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive viene riconosciuta, nel corso dell’anno, una pari
entita di riduzione dell’orario di lavoro, da godere per il 50% collettivamente, in base al
programma di flessibilita, e per il restante 50% sotto forma di riposi compensativi indivi-
duali, in gruppi di 4 o 8 ore, secondo il meccanismo della banca ore
In caso di ricorso ai predetti regimi di orario plurisettimanale il lavoro straordinario decorre
dalla prima ora successiva all’orario definito.
In particolare, il godimento dei riposi compensativi individuali non potra aver luogo nei
mesi di luglio, agosto e dicembre e non potra interessare contemporaneamente piu del
10% dei lavoratori occupati nell’unita produttiva (5% per la giornata di sabato o quella di
maggior intensita lavorativa nell’arco della settimana). Nelle unita produttive al di sotto dei
30 dipendenti, i riposi saranno fruiti individualmente e a rotazione tra tutto il personale
interessato.
Diverse modalita di fruizione potranno essere previste dalla contrattazione di secondo
livello.
Le eventuali ore di riposo non godute verranno liquidate entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di maturazione con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario,
nel rispetto dei limiti orari per quest’ultimo previsti.————————(*) Per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti l’avvio del programma di flessibilita.
Disciplina generale
Il contratto dev’essere stipulato per iscritto e deve indicare la prestazione oggetto del
contratto, il periodo di prova, la durata, l’inquadramento iniziale, intermedio e finale e la
qualifica di destinazione. Il piano formativo dev’essere definito in forma sintetica.
Le cause di sospensione involontaria del rapporto (es. malattia, infortunio, ecc.) superiore a
30 giorni consecutivi prorogano il termine di scadenza del contratto.
In caso di recesso di una delle parti alla scadenza del contratto, e dovuto un preavviso
scritto di 30 giorni, decorrenti dalla fine del periodo di formazione.
In caso di recesso prima della scadenza del termine, in caso di mancato preavviso e dovuta
l’indennita sostitutiva.
Limiti numerici
Il numero degli apprendisti nelle singole unita produttive non puo superare la proporzione di
Apprendistato
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40 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati; nelle aziende con meno di 10 dipendenti tale rapporto
non puo superare il 100% dei lavoratori qualificati.
L’azienda che non ha lavoratori qualificati o specializzati, ovvero ne ha meno di 3, puo
assumere fino a 3 apprendisti.
Limiti di eta
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto
di alta formazione e ricerca i soggetti di eta compresa tra i 18 (17 anni se in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005) e i 29 anni, nonche col
contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, diploma di istruzione
secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore, i giovani che abbia-
no compiuto 15 anni e fino al compimento del 25º anno di eta.
Agli apprendisti di eta inferiore a 18 anni trova applicazione la disciplina del c.c.n.l. dello
Sport in quanto compatibile.
Periodo di prova
Puo essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il
lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.
Retribuzione e inquadramento
L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono cosı determinati:
– prima meta del periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;
– seconda meta del periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6º
livello del c.c.n.l., l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono riferite al
7º livello per la prima meta della durata del rapporto di apprendistato.
Alla fine dell’apprendistato il livello d’inquadramento e quello corrispondente alla qualifica
conseguita.
Per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per quello di alta formazione
e ricerca per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e riconosciuta una retribuzione
pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Part-time
Nei rapporti di apprendistato a tempo parziale, l’orario di lavoro non puo essere inferiore al
60% dell’orario settimanale contrattualmente previsto per i lavoratori a tempo pieno
ferme restando le ore di formazione e le durate previste.
Malattia
L’apprendista non in prova ha diritto, per i primi 3 giorni di malattia - e limitatamente a 4
eventi morbosi in ragione d’anno - ad un’indennita a carico dell’azienda pari al 60% della
retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. In
caso di ricovero ospedaliero tale indennita spetta per l’intera durata dello stesso, entro i
limiti del periodo di comporto (180 giorni).
Apprendistato professionalizzante
Condizioni di applicabilitaPer poter assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro
deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendi-
stato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti compresi i lavoratori somministrati).
Tale disposizione non trova applicazione quando, nei 36 mesi precedenti all’assunzione,
siano venuti a scadere fino a 5 contratti di apprendistato.
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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 41
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A tale fine non si computano: i lavoratori che si siano dimessi; i lavoratori licenziati per
giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano esercitato la facolta di
recesso; i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Qualificazione professionale e durata
L’apprendistato professionalizzante e ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e
mansioni comprese nei livelli dal 2º al 6º della classificazione.
La durata massima dell’apprendistato e cosı fissata:
Livelli Durata/mesi
2º, 3º, 4º, 5º 36
6º 24
Attivita formativa
L’accordo definisce i contenuti e le durate della formazione, che puo essere interna o
esterna all’azienda.
Limiti percentuali
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con
contratto a termine non puo superare:
– 4 lavoratori, nelle aziende fino a 4 dipendenti;
– 5 lavoratori nelle aziende da 5 a 9 dipendenti,
– 6 lavoratori, nelle aziende da 10 a 20 dipendenti.
Nelle aziende con oltre 20 dipendenti la percentuale di contratti a termine non puo
superare il 30% dei lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro, al momento dell’attiva-
zione dei singoli rapporti, con contratto a tempo indeterminato.
Accordi integrativi possono modificare le percentuali suindicate, definire ulteriori ipotesi di
esclusione, nonche individuare percorsi di stabilizzazione dei lavoratori.
Nei casi di intensificazione dell’attivita lavorativa, specificatamente previsti dal contrat-
to, nelle aziende con oltre 20 dipendenti, i contratti a tempo determinato non potranno
superare il 50% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unita produttiva.
Sono esenti dal limite di cui sopra i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di
avvio di nuove attivita e per lo svolgimento delle attivita stagionali.
Per fase di avvio si intende il tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione
aziendale e comunque fino a 12 mesi (elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa).
Le imprese stagionali si intendono tutte le imprese che nel corso dell’anno di riferimento
interrompano la loro attivita per un periodo continuativo non inferiore ad almeno 60 giornate
continuative.
Diritto di precedenza
I lavoratori che abbiano prestato attivita lavorativa con contratti a tempo determinato per le
ipotesi di stagionalita, hanno diritto di precedenza nell’assunzione presso le unita produt-
tive dello stesso comune e con le medesime qualifiche.
Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro ed il lavoratore puo esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria
volonta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
L’eventuale rinuncia del lavoratore deve essere comunicata per iscritto non oltre i 30 giorni
successivi alla suddetta comunicazione, salvo impedimenti.
Tale diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici
Lavoro a termine
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42 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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di vecchiaia e a quelli licenziati dalla stessa azienda per giusta causa ovvero nei casi
eventualmente individuati in sede di contrattazione integrativa.
Per i lavoratori gia in forza alla data del 22 dicembre 2015 con contratto a termine hanno
un diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato, nel limite di 36 mesi dal
primo contratto instaurato presso le unita produttive ubicate nello stesso comune, per le
stesse mansioni o per mansioni compatibili.
Successione di contratti
La disciplina della successione dei contratti a termine non si applica nei casi di contratti
stipulati per stagionalita, per contratti stipulati per carattere sostitutivo, per i contratti
stipulati con percettori di forme di sostegno al reddito e in ogni altro caso individuato dalla
contrattazione integrativa.
La percentuale di lavoratori che possono essere assunti con il contratto di somministrazio-
ne e elevata al 20% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unita produttiva, al
momento dell’attivazione dei singoli rapporti, con contratto a tempo indeterminato, con
arrotondamento all’unita superiore dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.
Nelle unita produttive che abbiano meno di 30 dipendenti, in luogo della predetta percen-
tuale e confermato il limite quantitativo di 5 assunzioni.
L’instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione del periodo di
prova per i nuovi assunti, della durata della prestazione ridotta e delle relative modalita e del
trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalita.
Clausole flessibili ed elastiche
Nel contratto a tempo parziale possono essere concordate clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione.
Possono altresı essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della
durata della prestazione lavorativa nel limite massimo annuo pari al 30% del normale orario
annuo concordato.
Le ore di lavoro ordinarie sono retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene
effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% (*) da calcolare sulla
quota oraria della retribuzione di fatto.
Le ore di lavoro che determinano un incremento della quantita della prestazione sono
retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata forfetariamente e con-
venzionalmente in misura non inferiore al 11,5% (10% + 1,5%) (*).
In luogo della maggiorazione dell’1,5% puo concordarsi un’indennita annuale pari ad
almeno E 120, non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.————————(*) Tale maggiorazione non rientra nella retribuzione di fatto ed e esclusa dal computo di ogni altroistituto.
Lavoro supplementare
Sono ammesse prestazioni di lavoro supplementare, sino al limite del raggiungimento
dell’orario stabilito per il personale a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con le seguenti maggiorazioni (non
cumulabili fra loro) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
Contrattodi somministrazione
Lavoro a tempo parziale
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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 43
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Tipologia %
supplementare 20
supplementare festivo 27,50
supplementare notturno 30
Tali maggiorazioni sono determinate forfettariamente e sono comprensive di tutti gli istituti
differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto a tempo parziale, anche a tempo determinato, e
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle
eccedenti il normale orario di lavoro settimanale per i lavoratori a tempo pieno.
Sono comunque salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.
Ferie
In caso di part-time verticale e misto, il periodo di ferie e calcolato proporzionalmente in
relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribu-
zione intera.
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44 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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Collaboratori familiari -Lavoro domesticoVerbale di accordo - 18 gennaio 2016
DA FARE SUBITO
Dal 1º gennaio 2016 gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:
Categoria ConviventiConviventi
(fino a 30 oresettimanali)
Nonconviventi
(valori orari)
Assistenzanotturna
Presenzanotturna
DS 1.192,52 — 8,06 1.371,42 —
D 1.135,73 — 7,72 — —
CS 965,38 — 6,69 1.110,18 —
C 908,60 658,71 6,35 — —
BS 851,80 596,26 6,02 979,57 —
B 795,01 567,87 5,68 — —
AS 738,23 — 5,36 — —
A 624,65 — 4,54 — —
Liv. unico — — — — 655,89
PARTI STIPULANTI " Fidaldo, Domina con Federcolf, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs
CAMPO DI APPLICAZIONE " Lavoratori domestici
DECORRENZA " 1º gennaio 2016
Col verbale di accordo 18 gennaio 2016 la Commissione formata dalle Parti stipulanti il c.c.n.l. ha determinato il nuovo
trattamento economico, a decorrere dal 1º gennaio 2016, per i lavoratori domestici.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO � Minimi tabellari 1º gennaio 2016� Assistenza a persone non autosufficienti in sostituzione dei titolari 1º gennaio2016� Indennita di funzione 1º gennaio 2016� Indennita vitto e alloggio 1º gennaio 2016
Minimi tabellari1º gennaio 2016
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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 45
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Ai lavoratori addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, con prestazioni limi-
tate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari, spettano i seguenti valori orari:
– E 8,68 per il livello DS;
– E 7,20 per il livello CS.
Dal 1º gennaio 2016 l’importo dell’indennita di funzione spettante ai lavoratori conviventi di
livello DS e D e elevato ad E 167,94.
Dal 1º gennaio 2016 il valore dell’indennita sostitutiva di vitto e alloggio e fissato in E5,48 giornalieri di cui:
– E 1,91 per ciascun pasto;
– E 1,66 per il pernottamento.
Assistenza a personenon autosufficienti in
sostituzione dei titolari1º gennaio 2016
Indennita di funzione1º gennaio 2016
Indennita di vittoe alloggio
1º gennaio 2016
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46 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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Enti culturali e ricreativi -FedercultureAccordo - 28 dicembre 2015
DA FARE SUBITO
Quando Quanto Chi
Entro il 29 febbraio 2015 v. tabella - Lavoratori in forza alla sottoscrizione del-l’Accordo 28 dicembre 2015
Periodo di riferimento
01/01/2010-31/12/2015
A copertura del periodo 1º gennaio 2010 - 31 dicembre 2015, ai lavoratori in forza alla data di
sottoscrizione dell’accordo in oggetto e corrisposto, entro il 29 febbraio 2016, un importo
forfettario una tantum pari ad E 700 per il livello C2, da riparametrare.
Gli importi risultanti, calcolati redazionalmente, sono i seguenti:
Livelli Importi
Q2 1.150,80
Q1 975,26
D3 923,92
D2 879,64
PARTI STIPULANTI " Federculture con FP-Cgil, Fps-Cisl, Uil Fpl e Uilpa
CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti dalle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello
sport e del tempo libero
DECORRENZA E DURATA " Non indicate
Con il verbale di accordo 28 dicembre 2015 le Parti, nell’ambito del negoziato per il rinnovo del c.c.n.l., hanno definito
un’intesa a latere per la corresponsione di un’una tantum e la disciplina delle collaborazioni. La conclusione del
negoziato e prevista entro il 15 marzo 2016.###
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO � Una tantum 29 febbraio 2016
Una tantum29 febbraio 2016
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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 47
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Livelli Importi
D1 764,74
C3 725,84
C2 700,00
C1 680,83
B3 654,15
B2 635,09
B1 599,67
B 509,10
A3 590,70
A2 569,46
A1 560,49
A 563,63
Agli assunti a tempo indeterminato dopo il 1º gennaio 2010 cosı come nei rapporti a
termine superiori a 2 mesi gli importi saranno riproporzionati in relazione ai mesi di
servizio effettivamente prestato nel periodo 1º gennaio 2010 - 31 dicembre 2015 (*).
Nei rapporti part time gli importi saranno riproporzionati in relazione all’orario convenuto.
L’una tantum non incide su alcun istituto retributivo, diretto o indiretto, disciplinato dal
c.c.n.l. (es. straordinario, mensilita aggiuntive, t.f.r.).———(*) A tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
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48 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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Edilizia - Industria, Piccola industria,Cooperative, ArtigianatoAccordo - 22 dicembre 2015
DA FARE SUBITO
Il D.Lgs. n. 148/2015 ha riconosciuto in favore dei lavoratori attualmente assunti con con-
tratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di Cigo ed in capo alle imprese il
conseguente obbligo contributivo nei confronti dell’Inps.
A decorrere dal 1º settembre 2015 sono abrogate le norme contrattuali che prevedono, per
gli apprendisti iscritti, prestazioni Cigo a carico delle Casse edili, in caso di sospensione o
interruzione dell’attivita lavorativa per eventi meteorologici.
Dalla stessa data cessano di operare i relativi obblighi contributivi delle imprese verso le
Casse edili.
In sede territoriale possono essere stipulati eventuali accordi compensativi.
PARTI STIPULANTI " Ance, Aniem Confimi, Anier Confimi, Confapi Aniem, ACI PL, Anaepa Con-
fartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani e Claai con Feneal
Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil
CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti da imprese edili e affini, da piccole e medie industrie edili e
affini, dalle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attivita affini,
dalle imprese artigiane edili e affini
DECORRENZA E DURATA " Non indicate
Le Parti stipulanti i cc.cc.nn.l. dell’edilizia hanno stabilito quanto segue in materia di Cassa integrazione ordinaria
per gli apprendisti.###
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO � Apprendistato 1º settembre 2015
Apprendistato -Prestazioni aggiuntive
1º settembre 2015
CCNL InPratica
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 49
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Trattamento di fine rapportoISTAT - Comunicato 15 gennaio 2016
Mese Periodo Indice ISTATDifferenza% indice
Rateo1,5%
75%differenza
indice
Coefficientedi rivalutazione
Gennaio 2015 dal 15.01 al 14.02 106,5 - 0,467290 0,125 - 0,350467 0,125000
Febbraio 2015 dal 15.02 al 14.03 106,8 - 0,186916 0,250 - 0,140187 0,250000
Marzo 2015 dal 15.03 al 14.04 107,0 0,00 0,375 0,00 0,375000
Aprile 2015 dal 15.04 al 14.05 107,1 0,093458 0,500 0,070093 0,570093
Maggio 2015 dal 15.05 al 14.06 107,2 0,186916 0,625 0,140187 0,765187
Giugno 2015 dal 15.06 al 14.07 107,3 0,280374 0,750 0,210280 0,960280
Luglio 2015 dal 15.07 al 14.08 107,2 0,186916 0,875 0,140187 1,015187
Agosto 2015 dal 15.08 al 14.09 107,4 0,373832 1,000 0,280374 1,280374
Settembre 2015 dal 15.09 al 14.10 107,0 0,0 1,125 0,0 1,125000
Ottobre 2015 dal 15.10 al 14.11 107,2 0,186916 1,250 0,140187 1,390187
Novembre 2015 dal 15.11 al 14.12 107,0 0,00 1,375 0,00 1,375000
Dicembre 2015 dal 15.12 al 14.01.2016 107,0 0,00 1,500 0,00 1,500000
Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 15 gennaio 2016
N.B.: Modalita di utilizzo dei coefficienti di rivalutazionePer i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella ilcoefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito gia rivalutato al 31dicembre 1997.Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo almese di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare.
Disciplina in vigore dal 1º gennaio 1998
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Dicembre 1997 106,5 1,000000 —
Gennaio 1998 106,8 1,002817 1,375571
Febbraio 1998 107,1 1,005634 1,371718
Marzo 1998 107,1 1,005634 1,371718
Aprile 1998 107,3 1,007512 1,369161
Maggio 1998 107,5 1,009390 1,366614
Giugno 1998 107,6 1,010329 1,365344
TABELLE
50 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Luglio 1998 107,6 1,010329 1,365344
Agosto 1998 107,7 1,011268 1,364076
Settembre 1998 107,8 1,012207 1,362811
Ottobre 1998 108,0 1,014085 1,360287
Novembre 1998 108,1 1,015023 1,359029
Dicembre 1998 108,1 1,015023 1,359029
Gennaio 1999 108,2 1,015962 1,357773
Febbraio 1999 108,4 1,017840 1,355268
Marzo 1999 108,6 1,019718 1,352772
Aprile 1999 109,0 1,023474 1,347807
Maggio 1999 109,2 1,025352 1,345339
Giugno 1999 109,2 1,025352 1,345339
Luglio 1999 109,4 1,027230 1,342879
Agosto 1999 109,4 1,027230 1,342879
Settembre 1999 109,7 1,030047 1,339207
Ottobre 1999 109,9 1,031925 1,336770
Novembre 1999 110,3 1,035681 1,331922
Dicembre 1999 110,4 1,036620 1,330716
Gennaio 2000 110,5 1,037559 1,329511
Febbraio 2000 111,0 1,042254 1,323523
Marzo 2000 111,3 1,045070 1,319955
Aprile 2000 111,4 1,046009 1,318770
Maggio 2000 111,7 1,048826 1,315228
Giugno 2000 112,1 1,052582 1,310535
Luglio 2000 112,3 1,054460 1,308201
Agosto 2000 112,3 1,054460 1,308201
Settembre 2000 112,5 1,056338 1,305876
Ottobre 2000 112,8 1,059155 1,302402
Novembre 2000 113,3 1,063850 1,296655
Dicembre 2000 113,4 1,064789 1,295511
Gennaio 2001 113,9 1,069484 1,289824
Febbraio 2001 114,3 1,073239 1,285311
Marzo 2001 114,4 1,074178 1,284187
Aprile 2001 114,8 1,077934 1,279713
Maggio 2001 115,1 1,080751 1,276377
Giugno 2001 115,3 1,082629 1,274163
Luglio 2001 115,3 1,082629 1,274163
Agosto 2001 115,3 1,082629 1,274163
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 51
TABELLEfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Settembre 2001 115,4 1,083568 1,273059
Ottobre 2001 115,7 1,086385 1,269758
Novembre 2001 115,9 1,088263 1,267567
Dicembre 2001 116,0 1,089202 1,266474
Gennaio 2002 116,5 1,093897 1,261039
Febbraio 2002 116,9 1,097653 1,256724
Marzo 2002 117,2 1,100469 1,253507
Aprile 2002 117,5 1,103286 1,250306
Maggio 2002 117,7 1,105164 1,248182
Giugno 2002 117,9 1,107042 1,246064
Luglio 2002 118,0 1,107981 1,245008
Agosto 2002 118,2 1,109859 1,242902
Settembre 2002 118,4 1,111737 1,240802
Ottobre 2002 118,7 1,114554 1,237666
Novembre 2002 119,0 1,117371 1,234546
Dicembre 2002 119,1 1,118310 1,233510
Gennaio 2003 119,6 1,123005 1,228353
Febbraio 2003 119,8 1,124883 1,226302
Marzo 2003 120,2 1,128638 1,222221
Aprile 2003 120,4 1,130516 1,220191
Maggio 2003 120,5 1,131455 1,219178
Giugno 2003 120,6 1,132394 1,218167
Luglio 2003 120,9 1,135211 1,215145
Agosto 2003 121,1 1,137089 1,213138
Settembre 2003 121,4 1,139906 1,210140
Ottobre 2003 121,5 1,140845 1,209144
Novembre 2003 121,8 1,143662 1,206166
Dicembre 2003 121,8 1,143662 1,206166
Gennaio 2004 122,0 1,145540 1,204189
Febbraio 2004 122,4 1,149296 1,200253
Marzo 2004 122,5 1,150235 1,199273
Aprile 2004 122,8 1,153052 1,196344
Maggio 2004 123,0 1,154930 1,194398
Giugno 2004 123,3 1,157746 1,191492
Luglio 2004 123,4 1,158685 1,190527
Agosto 2004 123,6 1,160563 1,188600
Settembre 2004 123,6 1,160563 1,188600
Ottobre 2004 123,6 1,160563 1,188600
52 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Novembre 2004 123,9 1,163380 1,185722
Dicembre 2004 123,9 1,163380 1,185722
Gennaio 2005 123,9 1,163380 1,185722
Febbraio 2005 124,3 1,167136 1,181907
Marzo 2005 124,5 1,169014 1,180008
Aprile 2005 124,9 1,172770 1,176229
Maggio 2005 125,1 1,174648 1,174349
Giugno 2005 125,3 1,176526 1,172474
Luglio 2005 125,6 1,179343 1,169674
Agosto 2005 125,8 1,181221 1,167814
Settembre 2005 125,9 1,182160 1,166886
Ottobre 2005 126,1 1,184038 1,165036
Novembre 2005 126,1 1,184038 1,165036
Dicembre 2005 126,3 1,185915 1,163191
Gennaio 2006 126,6 1,188732 1,160434
Febbraio 2006 126,9 1,191549 1,157691
Marzo 2006 127,1 1,193427 1,155869
Aprile 2006 127,4 1,196244 1,153148
Maggio 2006 127,8 1,200000 1,149538
Giugno 2006 127,9 1,200939 1,148640
Luglio 2006 128,2 1,203756 1,145952
Agosto 2006 128,4 1,205634 1,144167
Settembre 2006 128,4 1,205634 1,144167
Ottobre 2006 128,2 1,203756 1,145952
Novembre 2006 128,3 1,204695 1,145058
Dicembre 2006 128,4 1,205634 1,144167
Gennaio 2007 128,5 1,206573 1,143276
Febbraio 2007 128,8 1,209390 1,140613
Marzo 2007 129,0 1,211268 1,138845
Aprile 2007 129,2 1,213146 1,137082
Maggio 2007 129,6 1,216901 1,133573
Giugno 2007 129,9 1,219718 1,130955
Luglio 2007 130,2 1,222535 1,128349
Agosto 2007 130,4 1,224413 1,126618
Settembre 2007 130,4 1,224413 1,126618
Ottobre 2007 130,8 1,228169 1,123173
Novembre 2007 131,3 1,232864 1,118896
Dicembre 2007 131,8 1,237559 1,114651
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 53
TABELLEfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Gennaio 2008 132,2 1,241315 1,111278
Febbraio 2008 132,5 1,244131 1,108762
Marzo 2008 133,2 1,250704 1,102935
Aprile 2008 133,5 1,253521 1,100457
Maggio 2008 134,2 1,260094 1,094717
Giugno 2008 134,8 1,265728 1,089844
Luglio 2008 135,4 1,271362 1,085015
Agosto 2008 135,5 1,272300 1,084214
Settembre 2008 135,2 1,269484 1,086620
Ottobre 2008 135,2 1,269484 1,086620
Novembre 2008 134,7 1,264789 1,090653
Dicembre 2008 134,5 1,262911 1,092275
Gennaio 2009 134,2 1,260094 1,094717
Febbraio 2009 134,5 1,262911 1,092275
Marzo 2009 134,5 1,262911 1,092275
Aprile 2009 134,8 1,265728 1,089844
Maggio 2009 135,1 1,268545 1,087424
Giugno 2009 135,3 1,270423 1,085817
Luglio 2009 135,3 1,270423 1,085817
Agosto 2009 135,8 1,275117 1,081819
Settembre 2009 135,4 1,271362 1,085015
Ottobre 2009 135,5 1,272300 1,084214
Novembre 2009 135,6 1,273239 1,083414
Dicembre 2009 135,8 1,275117 1,081819
Gennaio 2010 136,0 1,276995 1,080228
Febbraio 2010 136,2 1,278873 1,078642
Marzo 2010 136,5 1,281690 1,076271
Aprile 2010 137,0 1,286385 1,072343
Maggio 2010 137,1 1,287324 1,071561
Giugno 2010 137,1 1,287324 1,071561
Luglio 2010 137,6 1,292019 1,067667
Agosto 2010 137,9 1,294836 1,065344
Settembre 2010 137,5 1,291080 1,068444
Ottobre 2010 137,8 1,293897 1,066118
Novembre 2010 137,9 1,294836 1,065344
Dicembre 2010 138,4 1,299531 1,061496
Gennaio 2011 101,2 1,304672 1,057312
Febbraio 2011 101,5 1,308540 1,054187
54 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Marzo 2011 101,9 1,313697 1,050049
Aprile 2011 102,4 1,320143 1,044922
Maggio 2011 102,5 1,321432 1,043902
Giugno 2011 102,6 1,322721 1,042885
Luglio 2011 102,9 1,326589 1,039845
Agosto 2011 103,2 1,330456 1,036822
Settembre 2011 103,2 1,330456 1,036822
Ottobre 2011 103,6 1,335613 1,032819
Novembre 2011 103,7 1,336902 1,031823
Dicembre 2011 104,0 1,340770 1,028846
Gennaio 2012 104,4 1,345927 1,024904
Febbraio 2012 104,8 1,351084 1,020992
Marzo 2012 105,2 1,356240 1,017110
Aprile 2012 105,7 1,362686 1,012299
Maggio 2012 105,6 1,361397 1,013258
Giugno 2012 105,8 1,363976 1,011342
Luglio 2012 105,9 1,365265 1,010387
Agosto 2012 106,4 1,371711 1,005639
Settembre 2012 106,4 1,371711 1,005639
Ottobre 2012 106,4 1,371711 1,005639
Novembre 2012 106,2 1,369132 1,007533
Dicembre 2012 106,5 1,373000 1,004695
Gennaio 2013 106,7 1,375578 1,002812
Febbraio 2013 106,7 1,375578 1,002812
Marzo 2013 106,9 1,378157 1,000935
Aprile 2013 106,9 1,378157 1,000935
Maggio 2013 106,9 1,378157 1,000935
Giugno 2013 107,1 1,380735 0,999066
Luglio 2013 107,2 1,382024 0,998134
Agosto 2013 107,6 1,387181 0,994424
Settembre 2013 107,2 1,382024 0,998134
Ottobre 2013 107,1 1,380735 0,999066
Novembre 2013 106,8 1,376868 1,001873
Dicembre 2013 107,1 1,380735 0,999066
Gennaio 2014 107,3 1,383314 0,997204
Febbraio 2014 107,2 1,382024 0,998134
Marzo 2014 107,2 1,382024 0,998134
Aprile 2014 107,4 1,384603 0,996276
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 55
TABELLEfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Maggio 2014 107,3 1,383314 0,997204
Giugno 2014 107,4 1,384603 0,996276
Luglio 2014 107,3 1,383314 0,997204
Agosto 2014 107,5 1,385892 0,995349
Settembre 2014 107,1 1,380735 0,999066
Ottobre 2014 107,2 1,382024 0,998134
Novembre 2014 107,0 1,379446 1,000000
Dicembre 2014 107,0 1,379446 1,000000
Gennaio 2015 106,5 1,373000 1,004695
Febbraio 2015 106,8 1,376868 1,001873
Marzo 2015 107,0 1,379446 1,000000
Aprile 2015 107,1 1,380735 0,999066
Maggio 2015 107,2 1,382024 0,998134
Giugno 2015 107,3 1,383314 0,997204
Luglio 2015 107,2 1,382024 0,998134
Agosto 2015 107,4 1,384603 0,996276
Settembre 2015 107,0 1,379446 1,000000
Ottobre 2015 107,2 1,382024 0,998134
Novembre 2015 107,0 1,379446 1,000000
Dicembre 2015 107,0 1,379446 1,000000
N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base diriferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilita temporale tra le serie espressenella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010per l’indice generale FOI e pari a 1,373.
56 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Nel caso di restituzione di azienda affittata, il proprietario (affittante) e responsa-
bile per i debiti contratti nei confronti dei dipendenti (stipendi e contributi non
pagati) dall’affittuario?
In merito al quesito richiesto si precisa che sia l’affitto che la cessione d’azienda rientrano
nella piu ampia categoria generale del ‘‘trasferimento d’azienda’’, disciplinato dall’art. 2112
c.c.
L’affitto d’azienda comporta, a differenza della cessione, un "mutamento temporaneo’’
nella titolarita dell’attivita economica organizzata, legato alla durata dell’affitto stesso(*).
Occorre distinguere, per quanto concerne i debiti maturati in riferimento ai rapporti di
lavoro, tra debiti retributivi e contributivi.
Secondo l’orientamento e l’interpretazione della normativa vigente, sussiste ‘‘responsabi-
lita solidale" tra affittante ed affittuario in materia di ‘‘debiti retributivi’’ nei confronti dei
lavoratori, sia nell’ipotesi di primo trasferimento sia nell’ipotesi di retrocessione.
Nel caso specifico richiesto, l’affittuario e obbligato in solido con l’affittante per tutti i crediti
che il lavoratore dipendente aveva al momento del trasferimento dell’azienda, a condizione
pero di averne avuto conoscenza all’atto del trasferimento o che i crediti risultino dai libri
contabili obbligatori.
Per quanto concerne i debiti contributivi e quindi la eventuale responsabilita ‘‘solidale’’ in
caso di mancato pagamento all’Istituto previdenziale di tali oneri in riferimento ai rapporti di
lavoro, occorre distinguere:
– nell’ipotesi di primo trasferimento, la mancata corresponsione dei contributi all’Istituto
previdenziale grava unicamente sull’affittante, quindi non sussiste responsabilita solidale;
– in caso di retrocessione, invece, ai sensi dell’orientamento giurisprudenziale maggiorita-
rio, come espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8179/01 viene in rilievo il
principio secondo cui ‘‘il lavoratore non vanta diritti di credito verso il datore di lavoro per
l’omesso versamento dei contributi obbligatori, restando estraneo al rapporto contributivo
che intercorre fra l’ente previdenziale ed il datore di lavoro’’.
A cio consegue che, in caso di retrocessione dell’azienda, qualora l’affittuario non abbia
provveduto a versare i contributi dei lavoratori durante il periodo in cui ha esercitato la
propria attivita d’impresa, l’affittante non sara tenuto a rispondere delle inadempienze
dell’affittuario, non costituendo i crediti del lavoratore verso l’Istituto previdenziale crediti
retributivi da lavoro(**).—————————————(*) Occorre distinguere nell’ambito dell’affitto d’azienda tra ‘‘il primo trasferimento’’ che comporta iltrasferimento dell’azienda dall’affittante all’affittuario e la ‘‘c.d. retrocessione d’azienda’’ che compor-ta, invece, il (ri)trasferimento della stessa dall’affittuario all’affittante.(**) Si segnala, tuttavia, a questo riguardo, l’emersione di un nuovo orientamento giurisprudenzialesecondo cui i crediti contributivi sarebbero assimilabili ai crediti da lavoro e, conseguentemente,anche in relazione ad essi sussisterebbe la responsabilita solidale di cui all’art. 2112 c.c. (si vedaCass. 16/04/2009, n. 9012).
Francesco Ernandes
(Consulente del lavoro)
Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu visita il sito http://esperto.ipsoa.it
AFFITTOD’AZIENDA
Debiti retributivie contributivi:chi paga?
QUESITI
PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 57
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Esistono procedure standardizzate per la prevenzione dei rischi?
Tali procedure sono previste dal Decreto Interministeriale 30 novembre 2012, a firma dei
ministri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute nonche dell’Interno. Esse attuano la
riserva contenuta nell’art. 6, comma 8, lettera f) del TUSL, ai sensi del quale la Commis-
sione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e investita del compito di
elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 29, comma 5 del TUSL, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortu-
nistici di settore.
In generale, il decreto in questione si articola su una serie di moduli procedurali che se-
guono il c.d. ‘‘schema della procedura standardizzata", il quale funge da vero e proprio
indice del decreto.
In esso, si individuano alcune fasi fondamentali della procedura:
– Passo n. 1: Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attivita e delle mansioni;
– Passo n. 2: Individuazione dei pericoli presenti in azienda;
– Passo n. 3: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle
misure di prevenzione e protezione attuate;
– Passo n. 4: Definizione del programma di miglioramento.
Per ciascuno di tali step, vengono previste determinate singole azioni; per ognuna di esse,
viene offerto un apposito modulo disponibile e gestibile anche in formato elettronico, il tutto
sulla base di ‘‘istruzioni e supporti informativi’’ contenuti nei singoli paragrafi del decreto,
sempre secondo le indicazioni offerte dalla tabella-indice.
In particolare, procedure piu snelle sono rispettivamente previste per imprese che occupa-
no fino a dieci lavoratori e fino a cinquanta lavoratori, le quali possono utilizzare l’apposita
modulistica allegata al decreto. Tali agevolazioni non sono pero concesse alle imprese che -
pur occupando meno di dieci o meno di cinquanta lavoratori - siano chiamate ad effettuare
la valutazione dei rischi ex art. 28 TUSL ‘‘per particolare condizione di rischio’’.
Per altro verso, in alcuni particolari casi le imprese fino a cinquanta lavoratori possono
utilizzare le procedure previste per le imprese fino a dieci lavoratori, in base ai criteri di
cui all’art. 29, commi, 5, 6, e 7 del TUSL. Si raccomanda dunque una puntualissima lettura
di tali disposizioni, nonche dei rimandi in esse contenuti.
Roberto Codebo
(Avvocato e pubblicista)
VALUTAZIONEDEL RISCHIO
Prevenzione deirischi: procedurestandardizzate
QUESITI
58 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016
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