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AGENDACONTRATTUALE

" Busta paga Febbraio 2016 ..................................................................................................... 5

NOTIZIE FLASH " Normativa ................................................................................................................................................. 22Approvazione modelli 770/2016 ................................................................................................................. 22Modello 730/2016 ............................................................................................................................................... 22Approvazione della Certificazione Unica ‘‘CU 2016’’ ..................................................................... 22Modalita di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale - Pubbli-

cato il D.M. .............................................................................................................................................................. 22Riduzione contributiva settore edile - Anno 2015 ............................................................................ 22Bonus occupazionale Garanzia Giovani - Modifiche al regime de minimis ...................... 23Assegno di disoccupazione (ASDI) - Pubblicato il D.M. ............................................................... 23

" Prassi 23Contrattazione II livello - Istruzioni per l’accesso agli sgravi ..................................................... 23Indennita antitubercolari .................................................................................................................................. 23Autoliquidazione 2015/2016 .......................................................................................................................... 23Legge di stabilita 2016 - Contratti di solidarieta ............................................................................... 24Artigiani e commercianti - Imposizione contributiva anno di imposta 2015 .................... 24Ammortizzatori sociali in deroga per il 2015 concessi dalle Regioni ................................... 24Integrazione salariale e apprendistato professionalizzante - Obblighi contributivi ........ 24Fasi - Contribuzione per le aziende anno 2016 ................................................................................. 25Proroga termine per la presentazione del prospetto informativo disabili .......................... 25ASDI - Comunicazione del progetto personalizzato ........................................................................ 25Abolizione registro infortuni e rilascio ‘‘Cruscotto infortuni’’ .................................................... 25Nuovi standard tecnici delle comunicazioni obbligatorie - Indicazioni ministeriali ........ 25

" CCNL ................................................................................................................................................................ 25Edilizia - Aziende industriali e Cooperative

Prestazioni APE ..................................................................................................................................................... 25Servizi assistenziali - Uneba

Assistenza integrativa ....................................................................................................................................... 26Telecomunicazioni - Servizi di telefonia

Accordo sulle collaborazioni .......................................................................................................................... 26Amministratori di condominio - Saci

Assistenza integrativa ....................................................................................................................................... 26Alimentari - Aziende cooperative

Assistenza integrativa ....................................................................................................................................... 26Commercio - Confazienda e Servizi - Confazienda

Assistenza integrativa ....................................................................................................................................... 27

NORME InPratica La Certificazione Unica 2016

Ag. Entrate, provvedimento 15 gennaio 2016 ................................................................................... 29

CCNL InPratica Impianti sportivi e palestre

Ipotesi di accordo - 22 dicembre 2015 .................................................................................................. 35

Collaboratori familiari - Lavoro domesticoVerbale di accordo - 18 gennaio 2016 .................................................................................................... 45

Enti culturali e ricreativi - FedercultureAccordo - 28 dicembre 2015 ........................................................................................................................ 47

SOMMARIO

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 3

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Edilizia - Industria, Piccola industria, Cooperative, ArtigianatoAccordo - 22 dicembre 2015 ........................................................................................................................ 49

TABELLE Trattamento di fine rapporto

ISTAT - Comunicato 15 gennaio 2016 .................................................................................................... 50

Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 15 gennaio 2016 .................................................................................................... 50

QUESITI "ESPERTO’’ risponde ........................................................................................................................... 57Affitto d’azienda - Debiti retributivi e contributivi: chi paga? .................................................... 57Valutazione del rischio - Prevenzione dei rischi: procedure standardizzate ..................... 58

PraticaLavoro

Editrice

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SOMMARIO

4 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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Agenda contrattualeVariazioni in busta paga Febbraio 2016

CCNL CREDITOAccordo 15 dicembre 2015

Parti stipulanti ABIDIRCREDITO-FD, FABI, Unita sindacale FALCRI SILCEA, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SIN-FUB, UGL Credito, UIL C.A.

A decorrere dal 1º febbraio 2016, il personale, sia a tempo pieno che a tempo parziale, puo

fruire il congedo parentale per periodi minimi di 1 ora giornaliera. La somma mensile deve

comunque corrispondere a giorni interi (*).

La paga oraria e giornaliera e calcolata con i criteri comuni.

Il lavoratore dovra presentare all’azienda domanda scritta, con un preavviso di almeno 5

giorni lavorativi, indicando la durata del periodo richiesto, il numero di giorni equivalenti, i

giorni e la collocazione nei giorni.

Non e possibile cumulare nello stesso giorni il congedo ad ore con altri permessi o riposi

previsti del c.c.n.l.————(*) Il giorno intero e di 7 ore e 30 minuti (8 ore nei contratti complementari).

Elementi CCNL

Mensilita contrattuali 13

Orario settimanale 37 ore (36 ore per orari 4x9 e 6x6, orari dal lunedı pome-riggio al sabato mattina, orari in turni, orari comprendentila domenica; 40 ore per guardiani diurni e notturni, per icasi previsti dal c.c.n.l. e per il personale di custodia)

Ferie 20 giorni (anzianita di servizio fino a 5 anni); 22 giorni (dai6 ai 10 anni nonche lavoratori inquadrati nella 3a areaprofessionale, 4º livello retributivo); 25 giorni (oltre i 10anni). 26 giorni per i quadri direttivi (giorni lavorativi)

Permessi ROL 1 giorno.Ex festivita 4 giorni

Prossime scadenze 01/10/2016 - Minimi tabellari01/10/2017 - Minimi tabellari01/10/2018 - Minimi tabellari31/12/2018 - Fondo per l’occupazione

Scadenza CCNL 31/12/2018

Maternita -Congedi a ore

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 5

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CCNL ENTI CULTURALI E RICREATIVI - FEDERCULTUREAccordo 28 dicembre 2015

Parti stipulanti FEDERCULTURE, CONFSERVIZIFP-CGIL, UIL-FPL, FPS-CISL, UIL-PA

A copertura del periodo 1º gennaio 2010 - 31 dicembre 2015, ai lavoratori in forza alla

sottoscrizione dell’accordo in oggetto e corrisposto, entro il 29 febbraio 2016, un importo

forfettario una tantum pari ad E 700 per il livello C2, da riparametrare. Gli importi risultanti,

calcolati redazionalmente, sono i seguenti:

Livello Importi

Q2 1.150,80

Q1 975,26

D3 923,92

D2 879,64

D1 764,74

C3 725,84

C2 700,00

C1 680,83

B3 654,15

B2 635,09

B1 599,67

B 509,10

A3 590,70

A2 569,46

A1 560,49

A 563,63

Agli assunti a tempo indeterminato dopo il 1º gennaio 2010 cosı come nei rapporti a

termine superiori a 2 mesi gli importi saranno riproporzionati in relazione ai mesi di

servizio effettivamente prestato nel periodo 1º gennaio 2010 - 31 dicembre 2015 (a tal fine

le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate mese intero) mentre nei

rapporti part time gli importi saranno riproporzionati in relazione all’orario convenuto.

L’una tantum non incide su alcun istituto retributivo, diretto o indiretto, disciplinato dal

c.c.n.l. (es. straordinario, mensilita aggiuntive, t.f.r.).

Una tantum

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

6 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26. Orario. 162

Mensilita contrattuali 14

Orario settimanale 37 ore medie

Ferie 30 giorni lavorativi

Permessi Ex festivita 4 giorni

Scadenza CCNL 31/12/2011

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 7

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CCNL OMBRELLI - AZIENDE INDUSTRIALIAccordo 28 marzo 2014

Parti stipulanti ANPOFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL

Con la retribuzione del mese di febbraio 2016 viene erogato un elemento di garanzia

retributiva (E.g.r.) pari ad E 200 per tutti i livelli a favore dei lavoratori in forza dal 1º gennaio

al 31 dicembre 2015, dipendenti da aziende prive di contrattazione di 2º livello, che non

abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante

dal c.c.n.l.

Tale importo viene corrisposto ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva

individuale rilevata nell’ultimo triennio con assorbimento fino a concorrenza del valore

dell’E.g.r. di quanto individualmente erogato.

L’E.g.r., comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il

t.f.r. viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2015 e

ridotto proporzionalmente in dodicesimi per gli altri lavoratori (considerando come mese

intero la frazione superiore a 15 giorni) o di rapporti a tempo parziale.

Le aziende in crisi nel 2016 o nel 2015, che ricorrono agli ammortizzatori sociali o alle

procedure concorsuali possono, con apposito accordo con le RSU e/o le OO.SS., sospen-

dere, ridurre o differire la corresponsione dell’E.g.r. per il 2016.

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173 (156 per i turnisti 6x6 perle ore fino alla 40a sett.le)

Mensilita contrattuali 13

Orario settimanale 40 ore

Ferie Operai: 4 settimane. Intermedi: 4 settimane (anzianitadi servizio fino a 20 anni); 4 settimane e 1 giorno (da 21 a25 anni); 5 settimane e 1 giorno (oltre i 25 anni). Impie-gati: 4 settimane (anzianita di servizio fino a 10 anni); 5settimane (da 11 a 18 anni); 6 settimane (oltre i 18 anni).

Permessi ROL 48 oreEx festivita 4 giorni

Prossime scadenze 01/03/2016 - Minimi tabellari

Scadenza CCNL 31/03/2016

Elemento di garanziaretributiva

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

8 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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CCNL PELLI E CUOIO - AZIENDE INDUSTRIALIAccordo 4 febbraio 2014

Parti stipulanti AIMPESFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL

A favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale,

che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto

spettante dal c.c.n.l., viene erogato con la retribuzione del mese di febbraio 2016 un

elemento di garanzia retributiva pari ad E 200 uguale per tutti.

L’elemento e altresı riconosciuto nel caso in cui aziende o associazioni datoriali territoriali

non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di

rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni.

Tale importo e erogato ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale

rilevata nell’ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza di quanto individual-

mente erogato.

L’E.g.r. - comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, incluso il t.f.r. -

viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2015 e ridotto

proporzionalmente per dodicesimi in caso di minor servizio nel periodo di riferimento (con-

siderando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni) e riproporzionato in

caso di rapporti a tempo parziale.

Le aziende in crisi nel 2016 o nel 2015, che abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o

a procedure concorsuali fallimentari, possono sospendere, ridurre o differire la correspon-

sione dell’E.g.r. per il 2016.

Elementi CCNL

Divisori Orario. 173

Mensilita contrattuali 13

Orario settimanale 40 ore

Ferie Operai: 4 settimane. Intermedi: 4 settimane (5 settima-ne per anzianita oltre i 18 anni). Impiegati: 4 settimane(5 settimane per anzianita oltre gli 8 anni).

Permessi ROL 56 ore, comprensive del 4 novembre; 52 ore, per illavoro a turni (60 ore, per i turni 3x8 o notturno fisso),comprensive del 4 novembre.Ex festivita 4 giorni (per orari su 5 gg)

Scadenza CCNL 31/03/2016

Elemento di garanziaretributiva

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 9

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CCNL SERVIZI POSTALI IN APPALTOAccordo 22 dicembre 2015

Parti stipulanti FISE-ASSOPOSTESLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOSTE, UILTRASPORTI

Con la retribuzione di febbraio 2016, al personale in forza alla data di sottoscrizione del-

l’accordo in oggetto e corrisposto un importo forfettario una tantum pari ad E 40 per il 3º

livello, da riparametrare. Gli importi risultanti sono i seguenti:

Livello Importi

1Q 54,43

1 54,43

2 45,57

3 40,00

4S 38,03

4 36,06

5 32,79

L’una tantum e corrisposta pro quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i

mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1º gennaio 2014 - 31 dicembre 2015.

Sara erogata ai dipendenti in forza alla data di erogazione della tranche e sara riproporzio-

nata per il personale a tempo parziale.

E comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, contrattuali e legali

ed e esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173

Mensilita contrattuali 14

Orario settimanale 40 ore

Ferie 26 giorni lavorativi (orario su 6 gg.) o 22 (orario su 5 gg.)

Permessi ROL 60Ex festivita giorni

Prossime scadenze 01/04/2016 - Indennita di mensa01/04/2016 - Minimi tabellari01/10/2016 - Una tantum01/11/2016 - Minimi tabellari01/12/2016 - Indennita di mensa

Scadenza CCNL 31/12/2016

Una tantum

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

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CCNL TESSILI - AZIENDE INDUSTRIALIAccordo 9 novembre 2015

Parti stipulanti Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello, Associazione italiana deitorcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici, Associazione italiana della filatura sericaFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL

Per effetto dell’accordo di confluenza 9 novembre 2015, dal mese di aprile 2016 si appli-

cano alle aziende dei settori tessili vari, torcitura e filatura serica gli importi dei minimi

tabellari previsti con pari decorrenza per il settore Tessili e abbigliamento - Piccola e media

industria.

Al fine di procedere all’allineamento di tali importi, per il mese di febbraio 2016 l’elemento

retributivo nazionale e pari a:

Dal 1.2.2016

Livello E.r.n. Indennita di funzione

8 2.031,87 51,65

7 1.917,81 -

6 1.799,67 -

5 1.684,64 -

4 1.600,31 -

3S 1.564,80 -

3 1.530,03 -

2S 1.487,07 -

2 1.454,30 -

1 1.164,62 -

Viaggiatore 1 1.727,45 -

Viaggiatore 2 1.629,35 -

Minimi tabellari

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

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Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173 (156 per i turnisti 6x6, perle ore prestate fino alla 40a sett.le)

Mensilita contrattuali 13

Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti su 6 giorni)

Ferie 4 settimane (4 sett. e 1 g. per gli int. con anzianita da 13 a20 anni e gli imp. con anzianita da 11 a 18 anni; 5 sett.per int. e imp. con oltre, rispettivamente, 20 e 18 anni dianzianita). Una settimana corrisponde a 5 gg. lavorativi incaso di orario sett.le su 5 gg.

Permessi ROL 56 ore (viaggiatori e piazzisti, 7 giorni; addetti allavoro a squadre, 52 ore; turnisti 5x8, 64 ore; turnisti6x6, 24 ore).Ex festivita 8 ore per 4 gg. (orario su 5 gg.). 6 ore per 5gg. (orario su 6 gg.); 4 gg. per i viaggiatori e piazzisti.

Prossime scadenze 01/04/2016 - Minimi tabellariDa 01/04/2016 a 01/12/2017 - Una tantum

Scadenza CCNL 31/03/2013

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

12 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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Page 13: francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.Variazioni in busta paga Febbraio 2016 CCNL CREDITO Accordo 15 dicembre 2015 Parti stipulanti ABI DIRCREDITO-FD, FABI,

CCNL TESSILI ABBIGLIAMENTO CALZATURE - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIAAccordo 24 luglio 2014

Parti stipulanti Federmoda-Antab/CNA, Associazione sarti/CNA, Aspel/CNA, Confartigianato, Associazio-ne pellicceria Ctna-AipFILTEA-CGIL, FILTA-CISL, UILTA-UIL

Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi

Tessili abbigliamento moda

Dal 1.2.2016

Livello E.r.n. Indennita di funzione

8 1.953,56 51,65

7 1.848,91 –

6 1.730,33 –

5 1.620,60 –

4 1.532,53 –

3 bis 1.498,62 –

3 1.464,74 –

2 bis 1.424,25 –

2 1.389,33 –

1 1.130,79 –

Calzature

Dal 1.2.2016

Livello E.r.n. Indennita di funzione

8 1.963,69 51,65

7 1.825,24 –

6 1.680,93 –

5 1.598,42 –

4 1.532,69 –

3 bis 1.498,62 –

3 1.464,74 –

2 bis 1.424,26 –

2 1.389,33 –

1 1.130,67 –

Elemento retributivonazionale

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 13

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Page 14: francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.Variazioni in busta paga Febbraio 2016 CCNL CREDITO Accordo 15 dicembre 2015 Parti stipulanti ABI DIRCREDITO-FD, FABI,

Pelli e cuoio

Dal 1.2.2016

Livello E.r.n. Indennita di funzione

6 Q 1.854,83 51,65

6 1.854,83 –

5 1.678,61 –

4 S 1.570,00 –

4 1.529,92 –

3 1.468,68 –

2 1.393,36 –

1 1.129,38 –

Occhiali

Dal 1.2.2016

Livello E.r.n. Indennita di funzione

6 Q 1.899,59 51,65

6 1.899,59 –

5 1.730,10 –

4 S 1.605,10 –

4 1.536,67 –

3 1.468,34 –

2 1.389,73 –

1 1.130,82 –

Giocattoli

Dal 1.2.2016

Livello E.r.n. Indennita di funzione

7 Q 1.911,82 51,65

7 1.911,82 –

6 1.764,57 –

5 1.676,08 –

4 S 1.584,04 –

4 1.546,39 –

3 1.478,94 –

2 1.404,38 –

1 1.145,37 –

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

14 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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Page 15: francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.Variazioni in busta paga Febbraio 2016 CCNL CREDITO Accordo 15 dicembre 2015 Parti stipulanti ABI DIRCREDITO-FD, FABI,

Penne e spazzole

Dal 1.2.2016

Livello E.r.n. Indennita di funzione

8 1.909,04 51,65

7 1.744,57 –

6 1.656,86 –

5 1.575,89 –

4 1.528,80 –

3 1.457,02 –

2 1.381,17 –

1 1.131,73 –

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173 (156 per i turnisti 6x6, perle ore prestate fino alla 40a sett.le)

Mensilita contrattuali 13

Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti su 6 giorni)

Ferie 4 settimane (4 sett. e 1 g. per gli int. con anzianita da 13 a20 anni e gli imp. con anzianita da 11 a 18 anni; 5 sett.per int. e imp. con oltre, rispettivamente, 20 e 18 anni dianzianita)

Permessi ROL 56 ore (viaggiatori e piazzisti, 7 giorni; addetti allavoro a squadre, 52 ore; turnisti 5x8, 64 ore; turnisti6x6, 24 ore).Ex festivita 8 ore per 4 gg. (orario sett.le su 5 gg.). 6 oreper 5 gg. (orario sett.le su 6 gg.); 4 gg. per i viaggiatori epiazzisti.

Prossime scadenze 01/05/2016 - Una tantum01/09/2016 - E.r.n.01/03/2017 - E.r.n.

Scadenza CCNL 31/03/2017

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 15

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CCNL TESSILI E ABBIGLIAMENTO - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIAAccordo 9 novembre 2015

Parti stipulanti UNIONTESSILE-CONFAPIFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Per effetto dell’accordo di confluenza 9 novembre 2015, dal mese di aprile 2016 si appli-

cano alle aziende dei settori tessili vari, torcitura e filatura serica gli importi dei minimi

tabellari previsti con pari decorrenza per il settore Tessili e abbigliamento - Piccola e media

industria. Al fine di procedere all’allineamento di tali importi, per il mese di febbraio 2016

l’elemento retributivo nazionale e pari a:

Dal 1.2.2016

Livello E.r.n. Indennita di funzione

8 2.031,87 51,65

7 1.917,81 -

6 1.799,67 -

5 1.684,64 -

4 1.600,31 -

3S 1.564,80 -

3 1.530,03 -

2S 1.487,07 -

2 1.454,30 -

1 1.164,62 -

Viaggiatore 1 1.727,45 -

Viaggiatore 2 1.629,35 -

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173 (156 per i turnisti 6x6, perle ore prestate fino alla 40a sett.le)

Mensilita contrattuali 13

Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti su 6 giorni)

Ferie 4 settimane (4 sett. e 1 g. per gli int. con anzianita da 13 a20 anni e gli imp. con anzianita da 11 a 18 anni; 5 sett.per int. e imp. con oltre, rispettivamente, 20 e 18 anni dianzianita)

Permessi ROL 56 ore (addetti al lavoro a squadre, 52 ore; turnisti5x8, 64 ore; turnisti 6x6, 24 ore).Ex festivita 8 ore per 4 gg. (orario sett.le su 5 gg.). 6 oreper 5 gg. (orario sett.le su 6 gg)

Prossime scadenze 01/04/2016 - Minimi tabellari - Tessili variDal 01/04/2016 al 01/12/2017 - Una tantum - Tessili vari

Scadenza CCNL 31/03/2016

Minimi tabellari -Comparti Tessili vari,

torcitura e filatura serica

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

16 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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CCNL TRASPORTO AEREO - ATTIVITA AEROPORTUALIAccordo 11 dicembre 2015

Parti stipulanti ASSAEROPORTI, ASSOHANDLERS, ASSOCATERING-FIPE, ASSAEREO, ASSOCON-TROL, FAIROFILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-T.A.

Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi

Dal 1.2.2016

Livello Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleE.d.r.

contrattuale

1 S 1.542,48 536,70 10,33 59,93

1 1.399,66 533,12 10,33 55,12

2 A 1.279,69 530,07 10,33 51,09

2 B 1.199,71 527,39 10,33 48,39

3 1.114,02 524,52 10,33 45,51

4 1.005,47 522,19 10,33 41,85

5 948,34 520,40 10,33 39,93

6 891,21 518,79 10,33 38,01

7 799,81 516,28 10,33 34,93

8 719,83 513,95 10,33 32,24

9 571,29 509,83 10,33 27,23

Elementi CCNL

Divisori Gestioni. Giornaliero. 26 Orario. 173. Handling. Giorna-liero: 25. Orario: 173. Catering. Giornaliero: 26. Orario:172. Servizi ATM. Giornaliero. 26 (impianti strategici eda basso traffico). Orario. 150 (personale operativo turni-sta H35), 156 (personale in struttura H36) e 173 (servizicomplementari). Vettori. Giornaliero: 30. Orario: 200(173 personale di terra). Fairo. Giornaliero. 22. Orario.165.

Mensilita contrattuali 14 (13 Servizi ATM complementari)

Orario settimanale Gestioni, Handling, Catering e Vettori (personale diterra). 38 ore e . Servizi ATM. 36 ore su 5 gg. (perso-nale in struttura H36), 35 ore (personale operativo H35),38 ore (servizi complementari). Fairo. 37 ore e 30 minuti.

Ferie Gestioni e Handling. In giorni lavorativi. 20 (anzianitainferiore a 3 anni); 22 (anzianita pari o superiori a 3 anni).Catering. 22. Servizi ATM diretti. 23 (con maturazionedi 1 giorno l’anno fino a 32 gg. Servizi ATM comple-mentari. 4 settimane, 4 settimane ed 1 g. dopo 10 annie fino a 18 anni, 5 settimane dopo 18 anni. Vettori. Pilotie assistenti di volo. 30 gg. di calendario piu 1 g. ogni 5anni di servizio, per un massimo di 5 gg. Personale diterra. 22 gg. lavorativi (orario su 5 gg.) e 26 gg. lavorativi(orario su 6 gg.). Fairo. 22 gg. lavorativi (21 per il 1º annodi servizio).

Minimi tabellari -Handling

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

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Elementi CCNL

Permessi ROL Handling: 4 giorni.

Prossime scadenze 01/04/2016 - Una tantum01/07/2016 - Indennita di volo - Vettori01/07/2016 - Minimi tabellari - Gestioni01/07/2016 - Minimi tabellari - Vettori01/11/2016 - Minimi tabellari - Handling01/01/2017 - Minimi tabellari - Handling01/01/2017 - E.d.r. - Handling

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

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18 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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CCNL VETRO, LAMPADE E DISPLAY - AZIENDE INDUSTRIALIAccordo 19 luglio 2013

Parti stipulanti ASSOVETROFILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi

Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche

Dal 1.2.2016

Livello Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleSuperminimo E.a.r.

9 A 1.885,65 532,25 10,33 – 60,00

9 1.831,08 532,11 10,33 – 60,00

8 A 1.649,57 528,17 10,33 – –

8 1.633,22 528,14 10,33 – –

7 1.432,25 523,15 10,33 – –

6 1.350,22 521,61 10,33 – –

5 1.230,76 518,77 10,33 – –

4 1.132,54 516,88 10,33 – –

3 1.056,90 515,22 10,33 – –

2 984,63 514,04 10,33 – –

1 911,64 512,61 10,33 5,28 –

Settori meccanizzati - Produzione vetro piano e lana e filati in vetro

Dal 1.2.2016

Livello Minimo E.d.r. confedera-le

I.p.o. E.a.r.

A2 2.363,19 10,33 54,71 60,00

A1 2.363,19 10,33 – 60,00

B2 2.161,34 10,33 53,69 –

B1 2.161,34 10,33 – –

C2 1.954,53 10,33 36,50 –

C1 1.954,53 10,33 – –

D3 1.739,92 10,33 167,58 –

D2 1.739,92 10,33 121,12 –

D1 1.739,92 10,33 – –

E3 1.537,11 10,33 153,50 –

E2 1.537,11 10,33 119,36 –

E1 1.537,11 10,33 – –

F1 1.429,42 10,33 – –

Minimi tabellari -Aziende particolari

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 19

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Settori della trasformazione - Seconde lavorazioni del vetro piano

Dal 1.2.2016

Livello Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleSuperminimo E.a.r.

8 A 1.885,65 532,25 10,33 – 60,00

8 1.831,08 532,11 10,33 – 60,00

7 1.633,21 528,14 10,33 – –

6 A 1.466,50 523,53 10,33 – –

6 1.432,25 522,29 10,33 – –

5 A 1.385,75 521,76 10,33 – –

5 1.339,28 521,76 10,33 – –

4 1.221,06 518,86 10,33 – –

3 1.139,35 517,12 10,33 – –

2 1.022,16 514,95 10,33 – –

1 911,64 512,61 10,33 5,16 –

Dal 1º febbraio 2016 il contributo dovuto al Fonchim e elevato al 3% (1,5% a carico del

datore di lavoro e 1,5% a carico del lavoratore) della retribuzione utile al calcolo del t.f.r.

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 25. Orario. 173

Mensilita contrattuali 13 (piu premio speciale)

Orario settimanale 40 ore

Ferie Vetro. 20 gg. (anzianita di servizio fino ai 4 anni); 21 gg.(dai 5 ai 9 anni); 22 gg. (dai 10 ai 14 anni); 24 gg. (dai 15 ai19 anni); 25 gg. (oltre i 19 anni). In giorni di effettivaprestazione. Ai turnisti del settore del vetro cavo auto-matico spettano ulteriori 3 gg., fino ad un massimo di 25giorni complessivi (28 gg. lavorativi per i lavoratori inforza al 21.11.1990). Lampade. 4 settimane (5 settimaneper i lavoratori con oltre 15 anni di anzianita di servizio).

Permessi ROL Vetro: 64 ore (i turnisti 3x5 o 3x6 addetti a lavora-zioni semicontinue in turno notturno hanno diritto ad ul-teriori 2 giornate annue). Lampade: 64 ore (72 ore per iturnisti 3x5 e 3x6 con orario di 8 ore giornaliere).Ex festivita. Vetro: 4 giorni. Lampade: 4 giorni (ai turnisti3x5 e 3x6 che prestano attivita nel turno notturno spet-tano 2 ulteriori giorni di riposo).

Prossime scadenze 01/04/2016 - Lavoro notturno30/06/2016 - Premi legati alla produttivita

Scadenza CCNL 31/08/2016

Previdenza integrativa

BUSTA PAGA FEBBRAIO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

20 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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TuttoLavoro2016

Come cambia il Lavoro nel 2016:dal Jobs Act alla Legge di StabilitàModena, 24 febbraio 2016Forum Guido Monzani, via Aristotele 33

PARTECIPAZIONE GRATUITAPer iscrizioni: www.ipsoa.it/forumtuttolavoro

Scuola di formazione IPSOA

Tel. 02-824761 [email protected]

PROGRAMMA DEI LAVORISaluti istituzionaliEufranio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro

I SESSIONE 9.30 - 13.00

Modera: Enrico Gragnoli - Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Parma

Intervengono:

Novità normative e giurisprudenziali in tema di sicurezza del lavoro anche alla luce dei decreti attuativi del Jobs ActRaffaele Guariniello - Magistrato

L’importanza della contrattazione collettiva di 2° livello: tra agevolazioni e modifi che al rapporto di lavoroRoberto Camera - Funzionario DTL di Modena e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro -Esonero contributo 2016 ed altre agevolazioni per le impreseEnzo De Fusco - Consulente del Lavoro

La modifi ca delle mansioni: tra dubbi e soluzioniMaria Rosa Gheido - Consulente del Lavoro

Un giudizio complessivo su tutta la Riforma del Lavoro (Jobs Act)Stefano Visonà* - Capo dell’Uffi cio Legislativo del Ministero del Lavoro

Lunch buffet 13.00 - 14.30

II SESSIONE 14.30 - 18.30

Modera: Silvia Ciucciovino - Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi Roma Tre

Intervengono:

Cosa realmente cambia nell’articolo 4 della Leggen. 300/1970 “impianti audiovisivi e altri strumentidi controllo”Arturo Maresca - Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi “Sapienza” di Roma

Decreto Attività Ispettiva: l’Ispettorato Nazionale e il nuovo sistema di controlliPaolo Pennesi - Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Le collaborazioni 2.0: come cambiano nel 2016Franco Carinci* - già Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Bologna

Decreto Semplifi cazioni: le modifi che alle sanzioni in materia di lavoroVitantonio Lippolis - Funzionario DTL di Modena

Gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro per il 2016Eufranio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro * In attesa di conferma

Crediti formativiConsulenti del lavoro, Avvocati, Dottori Commercialistied Esperti Contabili Il programma è stato inoltrato agli Ordini locali competenti per l’accreditamento.

2° FORUM TUTTOLAVORO

Y32E

S_BN

COMITATO SCIENTIFICODottrinalavoro.it (Eufranio Massi e Roberto Camera)

COMITATO ORGANIZZATIVOScuola di Formazione IPSOADottrinalavoro.it (Roberto Camera)

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Approvazione modelli 770/2016

L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con le relative istruzioni per la compilazione, il mo-

dello 770/2016 Semplificato e il modello 770/2016 Ordinario.

La trasmissione telematica di tali modelli deve essere effettuata entro il 1º agosto 2016

(in quanto il 31 luglio 2016 e domenica).

Modello 730/2016

L’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello 730/

2016, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle

persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presen-

tare nell’anno 2016, per i redditi prodotti nell’anno 2015.

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione

diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure

al Caf o al professionista.

Il 730 ordinario (non precompilato) deve essere presentato al sostituto d’imposta che

presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato entro gli stessi termini e con

le stesse modalita previste per il 730 precompilato.

Approvazione della Certificazione Unica ‘‘CU 2016’’

L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva della Certificazione Unica (CU

2016 ordinaria e sintetica) dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei

redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonche dei contributi previdenziali

ed assistenziali.

La CU va consegnata al contribuente dal sostituto d’imposta entro il 28 febbraio 2016 e

inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.

Modalita di comunicazione delle dimissioni e della riso-luzione consensuale - Pubblicato il D.M.

E stato pubblicato il decreto con cui il Ministero del lavoro definisce i dati contenuti nel

modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro

revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua

trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, in attua-

zione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2015.

La nuova procedura, per effetto del comma 8 dello stesso art. 26, D.Lgs. n. 151/2005,

entrera in vigore il 13 marzo 2016.

Riduzione contributiva settore edile - Anno 2015

Il Ministero comunica che la riduzione prevista per il settore edile dall’art. 29, comma 2,

D.L. n. 244/1995, e confermata, per l’anno 2015, nella misura dell’11,50%.

NORMATIVA

Ag. Entrate, provv. 15gennaio 2016

(Sito internet Ag.Entrate 15 gennaio2016)

Ag. Entrate, provv. 15gennaio 2016

(Sito internet Ag.Entrate 15 gennaio2016)

Ag. Entrate, provv. 15gennaio 2016

(Sito internet Ag.Entrate 15 gennaio2016)

D.M. 15 dicembre2015

(G.U. 11 gennaio 2016,n. 7)

D.M. 1º dicembre2015

(Sito internet Min.lavoro 20 gennaio2016)

NOTIZIE FLASH

22 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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Bonus occupazionale Garanzia Giovani - Modifiche alregime de minimis

Il Ministero del lavoro, integrando il D.D. n. 1709/2014 e, contestualmente, abrogando il

D.D. n. 169/2015, chiarisce alcune modalita per la fruizione dei vantaggi economici

connessi alla assunzione attraverso il programma Garanzia Giovani, a termine (laddove

previsto), a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato professionalizzante.

Assegno di disoccupazione (ASDI) - Pubblicato il D.M.

E stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, in attuazione dell’art. 16, comma 6, del D.Lgs. n. 22/2015, in materia di

assegno di disoccupazione (ASDI).

Sono individuati i beneficiari dell’ASDI, la durata e la misura del beneficio, nonche gli

elementi contenuti nel progetto personalizzato che, ai fini della concessione dell’asse-

gno, il richiedente deve sottoscrivere.

Infine, il decreto prevede dei casi di decadenza dal beneficio e specifica le modalita di

richiesta ed erogazione dello stesso.

Contrattazione II livello - Istruzioni per l’accesso aglisgravi

L’Inps fornisce le istruzioni operative per fruire dello sgravio contributivo per l’incenti-

vazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/

2007 e disciplinato, per l’anno 2015, dal D. M. 8 aprile 2015.

Gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevola-

zione conguagliabile, pertanto, se le aziende avessero titolo ad un importo inferiore, il

conguaglio dovra limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Indennita antitubercolari

L’Inps comunica le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennita antitu-

bercolari, aggiornate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del

Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in base alla percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del

D.M. 19 novembre 2015.

Conseguentemente, per effetto delle predette variazioni, pari rispettivamente allo 0,2% dal

1º gennaio 2015 (in luogo della misura provvisoria dello 0,3% in base al D.M. 20 novembre

2014) e allo 0,0% dal 1º gennaio 2016 (in via provvisoria), sono stabiliti gli importi delle

seguenti indennita: indennita giornaliera, indennita post-sanatoriale, assegno di cura o

di sostentamento.

Autoliquidazione 2015/2016

L’Inail informa che nella pagina ‘‘Servizi Online’’ del sito istituzionale dal 13 gennaio 2016

sono disponibili i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2015/2016.

D.D. 24 novembre2015, n. 385

(Sito internet Min.lavoro 15 gennaio2016)

D.M. 29 ottobre 2015

(G.U. 18 gennaio 2016,n. 13)

PRASSI

INPS, msg. 15gennaio2016, n. 162

INPS, circ. 13gennaio 2016, n. 3

Inail, nota 13 gennaio2016, n. 380

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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 23

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Legge di stabilita 2016 - Contratti di solidarieta

Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla previsione normativa, contenuta nel

comma 305 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilita 2016), che riguarda il

contratto di solidarieta difensivo per le imprese non rientranti nel campo di applicazione

della C.i.g.s. (c.d. contratti di solidarieta difensiva di tipo b).

In particolare, la norma dispone che tutti i contratti di solidarieta stipulati in data antece-

dente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per l’intera durata stabilita nel verbale di accordo

firmato dalle parti.

Quelli stipulati a decorrere dal 15 ottobre 2015 saranno, invece, applicati non oltre la data

del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una

scadenza del periodo di solidarieta successiva a tale data.

L’ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarieta rimane, comunque, il 30

giugno 2016, dal momento che l’art. 5 del D.L. n. 148/1993 e abrogato a decorrere dal 1º

luglio 2016.

Artigiani e commercianti - Imposizione contributiva an-no di imposta 2015

L’Inps comunica che e stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti

i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per l’anno 2015 e non gia interessati da impo-

sizione contributiva.

In seguito a detta attivita sono stati predisposti i modelli ‘‘F24’’ necessari per il versamen-

to della contribuzione dovuta.

Ammortizzatori sociali in deroga per il 2015 concessidalle Regioni

L’Inps informa che, in data 24 dicembre 2015, il Ministro del lavoro, di concerto con il

Ministro dell’economia, ha emanato il decreto interministeriale n. 26591, che, all’art. 1,

dispone che, per le finalita di cui all’art. 44, comma 6, del D.Lgs. n.148/2015, le Regioni

e le Province autonome possono concedere i trattamenti di integrazione salariale e di

mobilita, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 1º agosto 2014, n. 83473,

nella misura del 5% delle risorse attribuite con il D.M. 8 luglio 2015, n.90973.

Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre

2015.

Integrazione salariale e apprendistato professionalizzan-te - Obblighi contributivi

L’Inps fornisce le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi relativi

all’estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai lavo-

ratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ricordando, preliminar-

mente, che il D.Lgs. n. 148/2015 ha modificato l’impianto contributivo in materia di cassa

integrazione ordinaria sia con riguardo alla misura di finanziamento mensile, sia con riguardo

al contributo addizionale dovuto in relazione alla prestazione fruita.

Min. lavoro, nota 11gennaio 2016, n. 524

INPS, msg. 12gennaio 2016, n. 81

INPS, msg. 11gennaio 2016, n. 54

INPS, msg. 5 gennaio2016, n. 24

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24 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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Fasi - Contribuzione per le aziende anno 2016

A seguito del rinnovo del 30 dicembre 2014 del C.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici

di beni e servizi, il Fondo comunica le novita, decorrenti dal 1º gennaio 2016, riguardanti la

contribuzione e le prestazioni.

Proroga termine per la presentazione del prospetto in-formativo disabili

Il Ministero del lavoro ha prorogato il termine di presentazione del prospetto informa-

tivo disabili (art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999) al 29 febbraio 2016.

ASDI - Comunicazione del progetto personalizzato

Il Ministero del lavoro comunica che dall’11 gennaio 2016 e possibile inviare telematica-

mente, da parte dei Centri per l’impiego, la comunicazione ASDI, utile per l’erogazione

del nuovo assegno di disoccupazione previsto dal Jobs Act.

La comunicazione e relativa alla sottoscrizione del progetto personalizzato, ai suoi even-

tuali aggiornamenti e ai fatti che possono dar luogo a sanzioni.

Abolizione registro infortuni e rilascio ‘‘Cruscotto infor-tuni’’

L’Inail comunica che l’abolizione del registro infortuni non ha apportato alcun mutamen-

to rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai

dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, modificato

dall’articolo 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 151/2015.

Con l’abolizione del predetto registro l’Inail ha realizzato il ‘‘cruscotto infortuni’’.

Nuovi standard tecnici delle comunicazioni obbligatorie- Indicazioni ministeriali

Il Ministero del lavoro comunica che, in attuazione alle disposizioni introdotte dai decreti

attuativi del Jobs Act e dall’Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015 recante ‘‘Linee

Guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati al-

l’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione’’, a partire dal 1º feb-

braio 2016 entreranno in vigore i nuovi standard del sistema informativo delle comu-

nicazioni obbligatorie, che comprende tutti i modelli in uso.

Edilizia - Aziende industriali e Cooperative

Prestazioni APE

Ance e ACI PL con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil avevano stabilito di affidare la gestione

del Fondo nazionale prestazione Ape (FNAPE) al costituendo Ente Sistema bilaterale delle

Costruzioni (SBC).

FASI, circ. 1º gennaio2016, n. 1

Min. lavoro, nota 30dicembre 2015, n.6725

Min. lavoro, nota 29dicembre 2015, n.6704

INAIL, circ. 23dicembre 2015, n. 92

Min. lavoro, nota 18dicembre 2015,n. 6532

CCNL

Accordo 21 dicembre2015

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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 25

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Nelle more della costituzione dell’SBC, al fine di garantire l’erogazione della prestazione

Ape 2016, le Parti hanno deciso di affidare alla Commissione per le Casse Edili (CNCE) il

compito di predisporre le procedure operative necessarie per l’attivazione del FNAPE.

Servizi assistenziali - Uneba

Assistenza integrativa

Uneba con Fisascat-Cisl, Fp-Cisl, Fp-Cgil e Uiltucs hanno realizzato gli impegni assunti in

materia di assistenza sanitaria integrativa: dal 1º gennaio 2016 al 1º gennaio 2019 Unisalute

garantira ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato superiore a 3 mesi le presta-

zioni sanitarie contenute nell’Accordo quadro e relativo nomenclatore sottoscritti dalle Parti.

Il contributo (comprensivo della quota di iscrizione e della quota di funzionamento della

cassa ‘‘Faremutua’’) e pari ad E 70 annui per iscritto, totalmente a carico azienda, da

corrispondere in 2 rate semestrali di pari importo.

Per le iscrizioni che perverranno entro il 15 marzo 2016 la copertura decorrera dal 1º

gennaio 2016.

Il dipendente puo estendere la copertura, a proprio carico, al nucleo familiare.

Telecomunicazioni - Servizi di telefonia

Accordo sulle collaborazioni

Assotelecomunicazioni-Asstel e Assocontact con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno

integrato l’accordo 1º agosto 2013 relativo alle collaborazioni continuate e continuative

nei call center in outbound ampliando il suo ambito di applicazione a tutte le imprese

che applicano il c.c.n.l. Telecomunicazioni.

Amministratori di condominio - Saci

Assistenza integrativa

SACI e Anaci con Cisal e Cisal Terziario hanno aumentato la contribuzione dovuta all’Ente

bilaterale confederale (En.Bi.C.) a favore dei dipendenti iscritti per prestazioni sanitarie e

assicurative e per il finanziamento dell’Ente.

Alimentari - Aziende cooperative

Assistenza integrativa

Il c.c.n.l. 5 dicembre 2012 aveva stabilito che dal 1º gennaio 2016 il dipendente poteva

decidere di partecipare alla contribuzione al Filcoop a carico azienda (E 10 mensili) con una

quota di E 2 a suo carico, per 12 mensilita.

Qualora non avesse manifestato una volonta in tal senso, sarebbe decaduto dall’iscrizione,

interrompendo altresı la contribuzione a carico azienda.

Considerato che nei tempi individuati non e stato possibile informare adeguatamente i

lavoratori, AGCI-Agrital, Legacoop-Agroalimentare, FEDAGRI Confcooperative con FAI-

CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno stabilito che la mancata contribuzione del lavoratore

Accordo 12 gennaio2016

Accordo quadroPiano sanitario

Accordo 22 dicembre2015

Protocollo 5dicembre 2015

Accordo 14 dicembre2015

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non avra effetti fino al 31 maggio 2016 (e continuera il versamento a carico azienda) e i

lavoratori potranno manifestare la propria volonta dal 1º giugno 2016.

Commercio - Confazienda e Servizi - Confazienda

Assistenza integrativa

Anpit, Cidec, Confazienda, Unica con Cisal e Cisal Terziario hanno aumentato la contri-

buzione dovuta all’Ente bilaterale confederale (En.Bi.C.) a favore dei dipendenti iscritti per

prestazioni sanitarie e assicurative e per il finanziamento dell’Ente stesso.

Protocollo 10dicembre 2015

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La Certificazione Unica 2016Ag. Entrate, provvedimento 15 gennaio 2016

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista

ADEMPIMENTO " Consegna al lavoratore e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del-la Certificazione Unica.L’adempimento e stato introdotto dal D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto semplifica-

zioni), in vigore dal 12 dicembre 2014.

NOVITA’ " Il 15 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale,il provvedimento di approvazione del modello ‘‘CU2016’’ e delle relative istruzioni.

Tra le novita apportate al modello e stato introdotto un nuovo campo nel qualeesporre la Q.U.I.R. erogata mensilmente ai lavoratori che ne abbiano fatto richiesta

e siano in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

SOGGETTI " Sono tenuti all’adempimento i soggetti che nel periodo d’imposta 2015 hanno corri-sposto compensi soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali dovuti all’INPSo premi assicurativi dovuti all’INAIL, direttamente oppure tramite un intermediarioabilitato.

PRECONDIZIONI " Erogazione di un compenso ad un lavoratore autonomo o di una retribuzione ad unlavoratore dipendente da parte di un soggetto sostituto d’imposta.

FLUSSO DILAVORO "

Il sostituto d’imposta:1) eroga la retribuzione e/o i compensi effettuando le ritenute a titolo di acconto sulleimposte;2) rilascia la relativa certificazione annuale al dipendente/lavoratore autonomo3) trasmette la certificazione all’Agenzia delle Entrate.

TERMINIE SCADENZE "

28 febbraio: consegna della certificazione ai percipienti;7 marzo: trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate.

SANZIONI " In caso di omessa / tardiva / errata presentazione e prevista l’applicazione di unasanzione pari a E 100 per ogni comunicazione.

FONTI " – D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175– Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2016

SCHEDA PRATICA

NORME InPratica

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 29

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La Certificazione Unica ha sostituito, a partire dallo scorso anno, sia il CUD che la certifi-

cazione dei compensi dei lavoratori autonomi.

Il modello si arricchisce di dati e diviene piu completo e pare sia destinato a sostituire

progressivamente il modello 770, che, come anticipato da un comunicato dell’Agenzia delle

Entrate, gia da quest’anno sara alleggerito e semplificato.

Nella nuova CU e, infatti, possibile inserire:

– il codice fiscale del coniuge del lavoratore dipendente anche se non a carico dal punto di

vista fiscale;

– i dati dei contributi versati ai dipendenti ad enti previdenziali diversi dall’INPS;

– le somme liquidate in busta paga per coloro che hanno richiesto la liquidazione mensi-

lizzata del Trattamento di Fine Rapporto (QUIR).

Previsti, inoltre, campi specifici per la gestione delle somme residue delle deduzioni spet-

tanti in caso di somme restituite al datore di lavoro, derivanti dalle certificazioni o dalle

dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.

Da quest’anno la Certificazione Unica conterra, nella sezione dedicata al lavoro autonomo,

anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso

terzi e le somme corrisposte a titolo di indennita di esproprio, altre indennita e interessi.

La Certificazione Unica, trasmessa per via telematica dai sostituti d’imposta, costituisce la

‘‘banca dati’’ necessaria per l’elaborazione della ‘‘dichiarazione precompilata’’ da parte

dell’Agenzia delle Entrate.

La CU si compone di:

– un frontespizio, che riporta le informazioni relative ai dati del sostituto, ai dati relativi al

rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’im-

pegno alla presentazione telematica, al tipo di comunicazione, barrando ‘‘annullamento’’

in caso di invio di una nuova certificazione che ne annulla una gia presentata entro i

termini; ovvero ‘‘sostituzione’’;

– il quadro CT, che contiene le informazioni relative alla ricezione in via telematica dei dati

inerenti ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Il quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno mai presentato,a

partire dal 2011, l’apposito modello di Comunicazione e che trasmettono almeno una

certificazione di redditi di lavoro dipendente.

I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline devono

delegare un intermediario alla ricezione dei modelli 730/4.

N.B. Per le variazioni deve comunque essere utilizzato il modello di ‘‘Comunicazione per la

ricezione in via telematica dei 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate’’.

Il quadro CT non deve essere mai allegato alle forniture che contengono esclusiva-

mente certificazioni di lavoro autonomo o nel caso di Comunicazione di tipo ‘‘Annul-

lamento’’ o ‘‘Sostituzione’’.

– la Certificazione Unica 2015, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali

relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certifi-

cazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

E possibile suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio e all’eventuale

quadro CT, le certificazioni dei dati lavoro dipendente ed assimilati, separatamente dalle

certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato,

anche con ordinamento autonomo che hanno effettuato ritenute alla fonte sui redditi a

norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600/1973.

ADEMPIMENTO "

In cosa consiste

SOGGETTI "

NORME InPratica

30 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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Sono, altresı, obbligati i soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali e assisten-

ziali dovuti all’INPS, ex INPDAP e/o INAIL.

Il sostituto d’imposta e tenuto a certificare:

– per i lavoratori dipendenti, tutti i dati retributivi e contributivi;

– per i lavoratori autonomi, i compensi, le provvigioni e le altre tipologie di reddito erogate.

Il lavoratore dipendente riceve la comunicazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo,

ovvero, su sua richiesta, entro dodici giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La consegna puo avvenire anche attraverso posta elettronica ma permane, comunque, in

capo al sostituto d’imposta, l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condi-

zioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla conse-

gna in forma cartacea.

L’Agenzia delle Entrate riceve il flusso, propedeutico alla predisposizione del 730 telema-

tico, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme sog-

gette a ritenute.

Il modello CU deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via

telematica e si intende presentato nel giorno in cui e conclusa la ricezione dei dati da parte

dell’Agenzia delle Entrate.

N.B. Il servizio telematico fornisce in un primo momento esclusivamente notifica dell’av-

venuta trasmissione del file e, soltanto in un secondo momento, un’altra ricevuta che, in

assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della certificazione. Soltanto quest’ul-

tima comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione.

Qualora il sostituto rilasci una nuova CU dopo il 7 marzo, dovra indicare nelle annotazioni del

nuovo modello che il sostituito, qualora intenda avvalersi del 730 precompilato elaborato

dall’Agenzia delle Entrate, dovra obbligatoriamente modificarne il contenuto sulla base dei

dati forniti in sostituzione.

Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate:

– le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute

operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui al provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013;

– le certificazioni attestanti i redditi erogati dall’INPS agli eredi residenti all’estero del

sostituito, per i quali non e stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale;

– le certificazioni attestanti redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a sog-

getti residenti all’estero, nei casi in cui non e obbligatoria l’indicazione del codice fiscale

del percipiente nella Certificazione Unica;

– le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in

Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui e in vigore una conven-

zione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

Nelle certificazioni relative ai rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, il sostituto

d’imposta deve indicare:

1) i dati relativi ai familiari a carico del lavoratore e le informazioni a supporto del ricono-

scimento di particolari benefici, quali la presenza di un figlio con disabilita, il primo figlio che

sostituisce il coniuge mancante, i figli minori di tre anni, la percentuale di detrazione spet-

tante per le famiglie numerose.

Per ogni persona indicata e richiesto il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, la

percentuale di detrazione e l’eventuale detrazione al 100% in caso di affidamento dei figli;

Sostituto d’imposta

Lavoratore

Agenzia delle Entrate

PRECONDIZIONI

FLUSSO DI LAVORO "

NORME InPratica

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 31

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2) i compensi lordi erogati, distinguendo le somme non soggette a ritenuta perche in

regime convenzionale dalle altre somme o soggette a ritenuta;

3) il reddito imponibile;

4) le ritenute effettuate a titolo di acconto e a titolo di imposta;

5) le addizionali regionali e comunali, distinguendo tra quelle a titolo di acconto, d’imposta

e quelle sospese;

6) i contributi previdenziali a carico del lavoratore autonomo e quelli a carico del soggetto

che ha erogato i corrispettivi;

7) i dati sulle spese rimborsate e le ritenute restituite;

8) gli eventuali oneri detraibili e deducibili.

La quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) e‘ assoggettata a tassazione ordinaria e va

indicata nei presenti punti e riportata distintamente nel punto 477.

Tale importo e stato gia esposto nel punto 1 o nel punto 2 dei dati fiscali relativi ai redditi da

lavoro dipendente.

Le istruzioni predisposte dall’Agenzia delle Entrate precisano che non si tiene conto della

quota TFR ai fini della verifica dei limiti del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma

1-bis, del TUIR (bonus Irpef).

Un apposito riquadro e riservato al c.d. ‘‘bonus Renzi’’: dovranno essere indicati i dati

relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell’imposta, al credito rim-

borsato, a quello eventualmente non riconosciuto, unitamente all’eventuale importo recu-

perato dal sostituto in quanto non spettante.

Anche le somme erogate per la produttivita vanno certificate indicando il totale erogato, le

ritenute operate e/o sospese e barrando l’eventuale opzione per la tassazione ordinaria in

luogo di quella sostitutiva.

Nelle certificazioni relative ai rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, il sostituto

d’imposta deve indicare:

– il totale delle somme corrisposte;

– l’importo non soggetto a ritenuta;

– le spese rimborsate;

– l’imponibile e le ritenute di anni precedenti;

– i contributi previdenziali sia a carico del sostituto che del sostituito.

Sono stati introdotti dei campi specifici per la gestione delle somme residue delle dedu-

zioni spettanti in caso di somme restituite al datore di lavoro, derivanti dalle certifica-

zioni o dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti. In particolare:

– al punto 514 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposi-

zioni emanate a seguito di eventi eccezionali, gia‘ compreso nel punto 513, oppure gli

emolumenti arretrati di lavoro dipendente corrisposti agli eredi, oppure i compensi arretrati

erogati dal precedente sostituto d’imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti

il passaggio di dipendenti;

– al punto 515 va indicato l’anno in cui si e‘ aperta la successione nell’ipotesi di corre-

sponsione agli eredi di emolumenti arretrati;

NOVITA’

NOVITA’

NORME InPratica

32 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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– nei punti da 516 a 522 devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei

compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti

detrazioni e ritenute.

Qualora i compensi si riferiscano a piu anni d’imposta devono essere utilizzati piu righi

compilando i punti da 516 a 522, avendo cura di specificare al punto 521 il diverso anno

di riferimento.

Il punto 522 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il

passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato

gli emolumenti arretrati.

E stata, invece, eliminata la sezione dedicata ai premi di produttivita, stante la soppressione

del beneficio nell’anno 2015 per mancanza di fondi.

Introdotta una apposita sezione dedicata alla contribuzione versata ad enti previden-

ziali diversi dall’INPS.

Gia a partire da quest’anno, il contribuente puo scegliere di destinare il 2 per mille della

propria imposta sul reddito a favore di un’associazione culturale iscritta negli appositi elen-

chi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale scelta puo essere espressa gia direttamente nella CU.

15 gennaio Comunicazione (eventuale) ai sostituiti di voler prestare assistenza fiscale

7 marzo Invio all’Agenzia delle Entrate della CU

Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate

dal servizio telematico, purche ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla

data contenuta nella comunicazione di scarto.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, qualora il sostituto d’imposta abbia gia rilasciato al

sostituito una certificazione relativa a redditi erogati nell’anno 2015, prima dell’approvazione

della CU 2016, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2016 comprensiva

dei dati gia certificati.

Analogamente, La Certificazione Unica 2016 puo essere utilizzata anche per certificare i dati

relativi all’anno 2016 fino all’approvazione di una nuova certificazione.

NOVITA’

TERMINI ESCADENZE "

NORME InPratica

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 33

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LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORODEGLI ITALIANI ALL’ESTERO E DEGLI STRANIERICHE LAVORANO IN ITALIA.

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la complessità di gestione della mobilità internazionale

dei lavoratori offrendo un quadro completo della disciplina

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Il testo, con l’intervento di primari consulenti della società

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la defi nizione del rapporto di lavoro

le forme di retribuzione

il trattamento fi scale da applicare

la tutela previdenziale ed assicurativa

la presenza o assenza di convenzioni internazionali

Il testo tiene conto anche di tutte le novità derivanti

dalla disciplina della Voluntary Disclosure sia in merito ai redditi

legittimamente costituitisi all’estero, sia relativamente alle forme

di regolarizzazione e rientro di capitali nei casi di violazioni

relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

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Impianti sportivi e palestreIpotesi di accordo - 22 dicembre 2015

DA FARE SUBITO

Gli importi della retribuzione nazionale conglobata sono stati cosı rideterminati:

Livelli Importi mensili

Q 1.716,37

1 1.635,12

2 1.488,04

3 1.341,30

4 1.229,82

5 1.158,94

6 1.093,06

7 1.007,51

PARTI STIPULANTI " Confederazione italiana dello Sport-Confcommercio (che comprende F.I.I.S.

e A.S.C.) e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil

CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti degli impianti e delle attivita sportive profit e no profit

DECORRENZA E DURATA " 22 dicembre 2015 - 31 dicembre 2018

Con l’ipotesi di accordo 22 dicembre 2015, le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti e delle

attivita sportive profit e no profit.

L’ACCORDO IN PRATICA

DA FARE SUBITO � Minimi tabellari 1º gennaio 2016� Elemento distinto della retribuzione 1º gennaio 2016� Indennita di funzione 1º gennaio 2016� Aumenti periodici di anzianita 1º gennaio 2016� Quattordicesima 1º gennaio 2016� Ferie 1º gennaio 2016� Permessi retribuiti 1º gennaio 2016

DA METTERE IN AGENDA � Assistenza integrativa - Fondo EST 1º luglio 2016� Ente bilaterale 1º gennaio 2017

DA ANNOTARE � Modifiche al campo di applicazione, alla classificazione del personale, al periodo diprova, all’orario di lavoro e alla flessibilita� Modifiche all’apprendistato, al lavoro a termine, al contratto di somministrazione

e al lavoro a tempo parziale

Minimi tabellari1º gennaio 2016

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I lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a tempo

determinato hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione nazionale conglobata

nelle seguenti misure:

Livelli Importi

Q 70,6

1 65,9

2 57,3

3 48,8

4 42,3

5 38,2

6 34,4

7 29,4

Le Parti concordano di istituire un elemento distinto della retribuzione, collegato alla

presenza, che non incide su alcun istituto differito compreso il t.f.r., da corrispondere

per 12 mensilita nelle seguenti misure giornaliere:

Livelli Importi

Q e 1º 4

2º, 3º e 4º 3,5

5º, 6º e 7º 3

L’indennita di funzione spetta per 13 mensilita ed e assorbibile da indennita similari, da

superminimi individuali, da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbi-

mento o a titolo di acconto o di anticipazione sul c.c.n.l.

Per i soli lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a

tempo determinato, l’indennita di funzione deve essere erogata per 14 mensilita.

Per i soli lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a

tempo determinato, per ciascun biennio di servizio prestato, viene mantenuto il diritto a

maturare fino a 5 scatti di anzianita, nelle seguenti misure:

Livelli Importi mensili

Quadri 28,92

1º 27,89

2º 26,34

3º 24,79

4º 23,24

Elemento distinto dellaretribuzione

1º gennaio 2016

Indennita di funzione1º gennaio 2016

Aumenti periodici dianzianita

1º gennaio 2016

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Livelli Importi mensili

5º 22,72

6º 21,69

7º 20,66

L’aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il

biennio.

Gli scatti di anzianita non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di

merito, ne viceversa.

Per i soli lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a

tempo determinato viene mantenuto l’istituto della 14a mensilita, che va corrisposta entro il

1º luglio ed e commisurata alla retribuzione mensile di fatto spettante al precedente 30

giugno. La quattordicesima mensilita e frazionabile per dodicesimi per ogni mese intero di

servizio prestato nell’anno.

Non hanno diritto alla 14a mensilita i lavoratori che al 22 dicembre 2015 gia percepivano

mensilita oltre la 13a; qualora la parte di retribuzione eccedente la 13a non raggiunga l’im-

porto di una mensilita, ai lavoratori e corrisposta la relativa differenza, fino a raggiungere

l’importo stesso.

La durata del periodo annuale di ferie e stabilita in 24 giorni lavorativi. Agli effetti delle

ferie si computano i giorni dal lunedı al sabato.

Le ferie non possono essere frazionate in piu di due periodi.

L’indennita sostitutiva per ogni giornata di ferie non godute e ragguagliata a 1/26 della

retribuzione mensile di fatto.

Le festivita cadenti nel corso del periodo feriale danno luogo ad un corrispondente prolun-

gamento del periodo stesso.

Il decorso delle ferie e interrotto in caso di sopravvenuta malattia riconosciuta dalle strut-

ture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

Ai lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a tempo

determinato il periodo di ferie resta fissato in 26 giorni lavorativi.

Ai lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a tempo

determinato spettano 72 ore di permesso retribuito.

In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno, i permessi sono ragguagliati ai

mesi interi di servizio prestato (sono esclusi i periodi di assenza dal lavoro per i quali non e

dovuta retribuzione a carico dell’azienda).

I permessi non utilizzati entro l’anno di maturazione daranno luogo al pagamento di una

corrispondente indennita sostitutiva, determinata sulla base della retribuzione in atto al

momento della scadenza, oppure potranno essere utilizzati entro il 30 giugno dell’anno

successivo.

Quattordicesima1º gennaio 2016

Ferie1º gennaio 2016

Permessi retribuiti1º gennaio 2016

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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 37

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DA METTERE IN AGENDA

Le Parti concordano di aderire a far data dal 1º luglio 2016 al Fondo di assistenza sanitaria

integrativa EST.

Da tale data saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, ad esclu-

sione dei quadri.

Il Fondo e finanziato, con la periodicita e le modalita stabilite dal regolamento, dai seguenti

contributi obbligatori per ogni lavoratore iscritto:

– E 10 mensili a carico azienda;

– E 2 mensili a carico del lavoratore.

Dal mese successivo alla sottoscrizione dell’accordo in parola, l’azienda che ometta il

versamento al fondo dei contributi a suo carico e tenuta ad erogare al lavoratore un ele-

mento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad E 16,00, per 13 mensilita, che

rientra nella retribuzione di fatto.

E inoltre dovuta dalle aziende che iscrivano per la prima volta i lavoratori al fondo, una quota

una tantum obbligatoria pari a E 30 per ciascun iscritto.

Sia la quota che il contributo sono parte integrante del trattamento economico contrattuale.

Le Parti concordano di istituire dal 1º gennaio 2017 un Ente bilaterale unico di settore, la

cui attivita e finanziata da un contributo fisso annuale a carico azienda pari ad E 5,00 per

ogni dipendente a tempo indeterminato e E 3,00 a carico del lavoratore.

Le imprese che omettano il versamento del contributo devono corrispondere al lavoratore

un E.d.r. pari a E 12 annui.

Assistenza integrativa -Fondo EST

1º luglio 2016

Ente bilaterale1º gennaio 2017

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38 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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DA ANNOTARE

Il campo di applicazione del c.c.n.l. si estende ai centri per lo svolgimento di sport ciclici,

sport di forza veloce, sport coordinativi complessi, giochi sportivi, discipline multiple

e conseguente gestione di allievi o atleti; autodromi e aree per lo svolgimento di sport

motoristici in genere; organismi o Enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.

Il nuovo sistema di classificazione del personale, fermi restando gli attuali livelli di inqua-

dramento, e stato suddiviso in due aree professionali, una relativa agli operatori sportivi

e una relativa agli operatori complementari dello sport.

Sono previsti i seguenti periodi di prova, in relazione al livello di inquadramento contrat-

tuale:

Livelli Durata

Quadri e 1º 6 mesi

2º e 3º 95 giorni

4º e 5º 70 giorni

6º e 7º 26 giorni

————————N.B. Con riferimento ai periodi suindicati, i mesi si intendono in giorni di calendario; i giorni si inten-dono di effettiva prestazione.

La durata normale dell’orario di lavoro e di 40 ore settimanali; distribuite su 5 o 6 giorni

lavorativi

La durata media dell’orario di lavoro non puo superare le 48 ore per ogni periodo di 7 giorni

(comprese le ore di straordinario) e deve essere calcolata con riferimento a un periodo non

superiore a 6 mesi (elevabile fino a 12 mesi dalla contrattazione integrativa, a fronte di

esigenze relative all’organizzazione di gare, manifestazioni e fiere, alla manutenzione straor-

dinaria degli impianti o a punte di attivita).

Nell’ambito della contrattazione territoriale e aziendale, possono essere concordate moda-

lita di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.

66/2003.

In attesa della relativa regolamentazione e fatte salve le ipotesi gia convenute nel secondo

livello di contrattazione, il riposo giornaliero 11 ore consecutive puo essere frazionato per le

prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:

– cambio del turno/fascia;

– interventi di ripristino della funzionalita di macchinari, impianti, attrezzature;

– attivita straordinarie finalizzate alla sicurezza;

– allestimenti in fase di avvio di nuove attivita, allestimenti e riallestimenti straordinari;

– aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo

inferiore alle 11 ore, per massimo 8 volte nell’arco del mese.

In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti

convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappre-

senta un’adeguata protezione degli stessi.

E prevista la possibilita di realizzare diversi regimi di orario rispetto all’articolazione pre-

Campo di applicazionedel c.c.n.l.

Classificazione delpersonale

Periodo di prova

Orario di lavoro

Flessibilita

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scelta, con il superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali, per

un massimo di 16 settimane.

Il programma di flessibilita sara tempestivamente comunicato per iscritto ai lavoratori e le

sue variazioni saranno comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscera ai lavoratori interessati,

nel corso dell’anno (*) e in periodi di minore intensita lavorativa, una pari entita di ore di

riduzione.

Al termine del programma, le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la

maggiorazione per straordinario.

A livello aziendale e possibile realizzare ulteriori regimi di flessibilita rispetto a quello

suesposto, nelle seguenti forme:

– superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 48 ore settimanali e per un

massimo di 24 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in mi-

sura pari a 20 o 50 minuti per ciascuna settimana di superamento, nel caso rispettiva-

mente di 44 o di 48 ore settimanali;

– superamento dell’orario contrattuale da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali e

per un massimo di 16 settimane, con riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi in

misura pari a 20 minuti per ciascuna settimana di superamento.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive viene riconosciuta, nel corso dell’anno, una pari

entita di riduzione dell’orario di lavoro, da godere per il 50% collettivamente, in base al

programma di flessibilita, e per il restante 50% sotto forma di riposi compensativi indivi-

duali, in gruppi di 4 o 8 ore, secondo il meccanismo della banca ore

In caso di ricorso ai predetti regimi di orario plurisettimanale il lavoro straordinario decorre

dalla prima ora successiva all’orario definito.

In particolare, il godimento dei riposi compensativi individuali non potra aver luogo nei

mesi di luglio, agosto e dicembre e non potra interessare contemporaneamente piu del

10% dei lavoratori occupati nell’unita produttiva (5% per la giornata di sabato o quella di

maggior intensita lavorativa nell’arco della settimana). Nelle unita produttive al di sotto dei

30 dipendenti, i riposi saranno fruiti individualmente e a rotazione tra tutto il personale

interessato.

Diverse modalita di fruizione potranno essere previste dalla contrattazione di secondo

livello.

Le eventuali ore di riposo non godute verranno liquidate entro il 31 dicembre dell’anno

successivo a quello di maturazione con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario,

nel rispetto dei limiti orari per quest’ultimo previsti.————————(*) Per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti l’avvio del programma di flessibilita.

Disciplina generale

Il contratto dev’essere stipulato per iscritto e deve indicare la prestazione oggetto del

contratto, il periodo di prova, la durata, l’inquadramento iniziale, intermedio e finale e la

qualifica di destinazione. Il piano formativo dev’essere definito in forma sintetica.

Le cause di sospensione involontaria del rapporto (es. malattia, infortunio, ecc.) superiore a

30 giorni consecutivi prorogano il termine di scadenza del contratto.

In caso di recesso di una delle parti alla scadenza del contratto, e dovuto un preavviso

scritto di 30 giorni, decorrenti dalla fine del periodo di formazione.

In caso di recesso prima della scadenza del termine, in caso di mancato preavviso e dovuta

l’indennita sostitutiva.

Limiti numerici

Il numero degli apprendisti nelle singole unita produttive non puo superare la proporzione di

Apprendistato

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40 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati; nelle aziende con meno di 10 dipendenti tale rapporto

non puo superare il 100% dei lavoratori qualificati.

L’azienda che non ha lavoratori qualificati o specializzati, ovvero ne ha meno di 3, puo

assumere fino a 3 apprendisti.

Limiti di eta

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto

di alta formazione e ricerca i soggetti di eta compresa tra i 18 (17 anni se in possesso di una

qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005) e i 29 anni, nonche col

contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, diploma di istruzione

secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore, i giovani che abbia-

no compiuto 15 anni e fino al compimento del 25º anno di eta.

Agli apprendisti di eta inferiore a 18 anni trova applicazione la disciplina del c.c.n.l. dello

Sport in quanto compatibile.

Periodo di prova

Puo essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il

lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.

Retribuzione e inquadramento

L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono cosı determinati:

– prima meta del periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;

– seconda meta del periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale.

Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6º

livello del c.c.n.l., l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono riferite al

7º livello per la prima meta della durata del rapporto di apprendistato.

Alla fine dell’apprendistato il livello d’inquadramento e quello corrispondente alla qualifica

conseguita.

Per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per quello di alta formazione

e ricerca per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e riconosciuta una retribuzione

pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Part-time

Nei rapporti di apprendistato a tempo parziale, l’orario di lavoro non puo essere inferiore al

60% dell’orario settimanale contrattualmente previsto per i lavoratori a tempo pieno

ferme restando le ore di formazione e le durate previste.

Malattia

L’apprendista non in prova ha diritto, per i primi 3 giorni di malattia - e limitatamente a 4

eventi morbosi in ragione d’anno - ad un’indennita a carico dell’azienda pari al 60% della

retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. In

caso di ricovero ospedaliero tale indennita spetta per l’intera durata dello stesso, entro i

limiti del periodo di comporto (180 giorni).

Apprendistato professionalizzante

Condizioni di applicabilitaPer poter assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro

deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendi-

stato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti compresi i lavoratori somministrati).

Tale disposizione non trova applicazione quando, nei 36 mesi precedenti all’assunzione,

siano venuti a scadere fino a 5 contratti di apprendistato.

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PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 41

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A tale fine non si computano: i lavoratori che si siano dimessi; i lavoratori licenziati per

giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano esercitato la facolta di

recesso; i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

Qualificazione professionale e durata

L’apprendistato professionalizzante e ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e

mansioni comprese nei livelli dal 2º al 6º della classificazione.

La durata massima dell’apprendistato e cosı fissata:

Livelli Durata/mesi

2º, 3º, 4º, 5º 36

6º 24

Attivita formativa

L’accordo definisce i contenuti e le durate della formazione, che puo essere interna o

esterna all’azienda.

Limiti percentuali

Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con

contratto a termine non puo superare:

– 4 lavoratori, nelle aziende fino a 4 dipendenti;

– 5 lavoratori nelle aziende da 5 a 9 dipendenti,

– 6 lavoratori, nelle aziende da 10 a 20 dipendenti.

Nelle aziende con oltre 20 dipendenti la percentuale di contratti a termine non puo

superare il 30% dei lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro, al momento dell’attiva-

zione dei singoli rapporti, con contratto a tempo indeterminato.

Accordi integrativi possono modificare le percentuali suindicate, definire ulteriori ipotesi di

esclusione, nonche individuare percorsi di stabilizzazione dei lavoratori.

Nei casi di intensificazione dell’attivita lavorativa, specificatamente previsti dal contrat-

to, nelle aziende con oltre 20 dipendenti, i contratti a tempo determinato non potranno

superare il 50% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unita produttiva.

Sono esenti dal limite di cui sopra i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di

avvio di nuove attivita e per lo svolgimento delle attivita stagionali.

Per fase di avvio si intende il tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione

aziendale e comunque fino a 12 mesi (elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa).

Le imprese stagionali si intendono tutte le imprese che nel corso dell’anno di riferimento

interrompano la loro attivita per un periodo continuativo non inferiore ad almeno 60 giornate

continuative.

Diritto di precedenza

I lavoratori che abbiano prestato attivita lavorativa con contratti a tempo determinato per le

ipotesi di stagionalita, hanno diritto di precedenza nell’assunzione presso le unita produt-

tive dello stesso comune e con le medesime qualifiche.

Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di

lavoro ed il lavoratore puo esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria

volonta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

L’eventuale rinuncia del lavoratore deve essere comunicata per iscritto non oltre i 30 giorni

successivi alla suddetta comunicazione, salvo impedimenti.

Tale diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici

Lavoro a termine

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42 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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di vecchiaia e a quelli licenziati dalla stessa azienda per giusta causa ovvero nei casi

eventualmente individuati in sede di contrattazione integrativa.

Per i lavoratori gia in forza alla data del 22 dicembre 2015 con contratto a termine hanno

un diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato, nel limite di 36 mesi dal

primo contratto instaurato presso le unita produttive ubicate nello stesso comune, per le

stesse mansioni o per mansioni compatibili.

Successione di contratti

La disciplina della successione dei contratti a termine non si applica nei casi di contratti

stipulati per stagionalita, per contratti stipulati per carattere sostitutivo, per i contratti

stipulati con percettori di forme di sostegno al reddito e in ogni altro caso individuato dalla

contrattazione integrativa.

La percentuale di lavoratori che possono essere assunti con il contratto di somministrazio-

ne e elevata al 20% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unita produttiva, al

momento dell’attivazione dei singoli rapporti, con contratto a tempo indeterminato, con

arrotondamento all’unita superiore dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.

Nelle unita produttive che abbiano meno di 30 dipendenti, in luogo della predetta percen-

tuale e confermato il limite quantitativo di 5 assunzioni.

L’instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione del periodo di

prova per i nuovi assunti, della durata della prestazione ridotta e delle relative modalita e del

trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalita.

Clausole flessibili ed elastiche

Nel contratto a tempo parziale possono essere concordate clausole flessibili relative alla

variazione della collocazione temporale della prestazione.

Possono altresı essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della

durata della prestazione lavorativa nel limite massimo annuo pari al 30% del normale orario

annuo concordato.

Le ore di lavoro ordinarie sono retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene

effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% (*) da calcolare sulla

quota oraria della retribuzione di fatto.

Le ore di lavoro che determinano un incremento della quantita della prestazione sono

retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata forfetariamente e con-

venzionalmente in misura non inferiore al 11,5% (10% + 1,5%) (*).

In luogo della maggiorazione dell’1,5% puo concordarsi un’indennita annuale pari ad

almeno E 120, non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.————————(*) Tale maggiorazione non rientra nella retribuzione di fatto ed e esclusa dal computo di ogni altroistituto.

Lavoro supplementare

Sono ammesse prestazioni di lavoro supplementare, sino al limite del raggiungimento

dell’orario stabilito per il personale a tempo pieno.

Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con le seguenti maggiorazioni (non

cumulabili fra loro) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto:

Contrattodi somministrazione

Lavoro a tempo parziale

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Tipologia %

supplementare 20

supplementare festivo 27,50

supplementare notturno 30

Tali maggiorazioni sono determinate forfettariamente e sono comprensive di tutti gli istituti

differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.

Per i lavoratori che svolgono un rapporto a tempo parziale, anche a tempo determinato, e

consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle

eccedenti il normale orario di lavoro settimanale per i lavoratori a tempo pieno.

Sono comunque salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.

Ferie

In caso di part-time verticale e misto, il periodo di ferie e calcolato proporzionalmente in

relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribu-

zione intera.

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Collaboratori familiari -Lavoro domesticoVerbale di accordo - 18 gennaio 2016

DA FARE SUBITO

Dal 1º gennaio 2016 gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:

Categoria ConviventiConviventi

(fino a 30 oresettimanali)

Nonconviventi

(valori orari)

Assistenzanotturna

Presenzanotturna

DS 1.192,52 — 8,06 1.371,42 —

D 1.135,73 — 7,72 — —

CS 965,38 — 6,69 1.110,18 —

C 908,60 658,71 6,35 — —

BS 851,80 596,26 6,02 979,57 —

B 795,01 567,87 5,68 — —

AS 738,23 — 5,36 — —

A 624,65 — 4,54 — —

Liv. unico — — — — 655,89

PARTI STIPULANTI " Fidaldo, Domina con Federcolf, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs

CAMPO DI APPLICAZIONE " Lavoratori domestici

DECORRENZA " 1º gennaio 2016

Col verbale di accordo 18 gennaio 2016 la Commissione formata dalle Parti stipulanti il c.c.n.l. ha determinato il nuovo

trattamento economico, a decorrere dal 1º gennaio 2016, per i lavoratori domestici.

L’ACCORDO IN PRATICA

DA FARE SUBITO � Minimi tabellari 1º gennaio 2016� Assistenza a persone non autosufficienti in sostituzione dei titolari 1º gennaio2016� Indennita di funzione 1º gennaio 2016� Indennita vitto e alloggio 1º gennaio 2016

Minimi tabellari1º gennaio 2016

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Ai lavoratori addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, con prestazioni limi-

tate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari, spettano i seguenti valori orari:

– E 8,68 per il livello DS;

– E 7,20 per il livello CS.

Dal 1º gennaio 2016 l’importo dell’indennita di funzione spettante ai lavoratori conviventi di

livello DS e D e elevato ad E 167,94.

Dal 1º gennaio 2016 il valore dell’indennita sostitutiva di vitto e alloggio e fissato in E5,48 giornalieri di cui:

– E 1,91 per ciascun pasto;

– E 1,66 per il pernottamento.

Assistenza a personenon autosufficienti in

sostituzione dei titolari1º gennaio 2016

Indennita di funzione1º gennaio 2016

Indennita di vittoe alloggio

1º gennaio 2016

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Enti culturali e ricreativi -FedercultureAccordo - 28 dicembre 2015

DA FARE SUBITO

Quando Quanto Chi

Entro il 29 febbraio 2015 v. tabella - Lavoratori in forza alla sottoscrizione del-l’Accordo 28 dicembre 2015

Periodo di riferimento

01/01/2010-31/12/2015

A copertura del periodo 1º gennaio 2010 - 31 dicembre 2015, ai lavoratori in forza alla data di

sottoscrizione dell’accordo in oggetto e corrisposto, entro il 29 febbraio 2016, un importo

forfettario una tantum pari ad E 700 per il livello C2, da riparametrare.

Gli importi risultanti, calcolati redazionalmente, sono i seguenti:

Livelli Importi

Q2 1.150,80

Q1 975,26

D3 923,92

D2 879,64

PARTI STIPULANTI " Federculture con FP-Cgil, Fps-Cisl, Uil Fpl e Uilpa

CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti dalle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello

sport e del tempo libero

DECORRENZA E DURATA " Non indicate

Con il verbale di accordo 28 dicembre 2015 le Parti, nell’ambito del negoziato per il rinnovo del c.c.n.l., hanno definito

un’intesa a latere per la corresponsione di un’una tantum e la disciplina delle collaborazioni. La conclusione del

negoziato e prevista entro il 15 marzo 2016.###

L’ACCORDO IN PRATICA

DA FARE SUBITO � Una tantum 29 febbraio 2016

Una tantum29 febbraio 2016

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Livelli Importi

D1 764,74

C3 725,84

C2 700,00

C1 680,83

B3 654,15

B2 635,09

B1 599,67

B 509,10

A3 590,70

A2 569,46

A1 560,49

A 563,63

Agli assunti a tempo indeterminato dopo il 1º gennaio 2010 cosı come nei rapporti a

termine superiori a 2 mesi gli importi saranno riproporzionati in relazione ai mesi di

servizio effettivamente prestato nel periodo 1º gennaio 2010 - 31 dicembre 2015 (*).

Nei rapporti part time gli importi saranno riproporzionati in relazione all’orario convenuto.

L’una tantum non incide su alcun istituto retributivo, diretto o indiretto, disciplinato dal

c.c.n.l. (es. straordinario, mensilita aggiuntive, t.f.r.).———(*) A tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

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Edilizia - Industria, Piccola industria,Cooperative, ArtigianatoAccordo - 22 dicembre 2015

DA FARE SUBITO

Il D.Lgs. n. 148/2015 ha riconosciuto in favore dei lavoratori attualmente assunti con con-

tratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di Cigo ed in capo alle imprese il

conseguente obbligo contributivo nei confronti dell’Inps.

A decorrere dal 1º settembre 2015 sono abrogate le norme contrattuali che prevedono, per

gli apprendisti iscritti, prestazioni Cigo a carico delle Casse edili, in caso di sospensione o

interruzione dell’attivita lavorativa per eventi meteorologici.

Dalla stessa data cessano di operare i relativi obblighi contributivi delle imprese verso le

Casse edili.

In sede territoriale possono essere stipulati eventuali accordi compensativi.

PARTI STIPULANTI " Ance, Aniem Confimi, Anier Confimi, Confapi Aniem, ACI PL, Anaepa Con-

fartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani e Claai con Feneal

Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil

CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti da imprese edili e affini, da piccole e medie industrie edili e

affini, dalle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attivita affini,

dalle imprese artigiane edili e affini

DECORRENZA E DURATA " Non indicate

Le Parti stipulanti i cc.cc.nn.l. dell’edilizia hanno stabilito quanto segue in materia di Cassa integrazione ordinaria

per gli apprendisti.###

L’ACCORDO IN PRATICA

DA FARE SUBITO � Apprendistato 1º settembre 2015

Apprendistato -Prestazioni aggiuntive

1º settembre 2015

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Trattamento di fine rapportoISTAT - Comunicato 15 gennaio 2016

Mese Periodo Indice ISTATDifferenza% indice

Rateo1,5%

75%differenza

indice

Coefficientedi rivalutazione

Gennaio 2015 dal 15.01 al 14.02 106,5 - 0,467290 0,125 - 0,350467 0,125000

Febbraio 2015 dal 15.02 al 14.03 106,8 - 0,186916 0,250 - 0,140187 0,250000

Marzo 2015 dal 15.03 al 14.04 107,0 0,00 0,375 0,00 0,375000

Aprile 2015 dal 15.04 al 14.05 107,1 0,093458 0,500 0,070093 0,570093

Maggio 2015 dal 15.05 al 14.06 107,2 0,186916 0,625 0,140187 0,765187

Giugno 2015 dal 15.06 al 14.07 107,3 0,280374 0,750 0,210280 0,960280

Luglio 2015 dal 15.07 al 14.08 107,2 0,186916 0,875 0,140187 1,015187

Agosto 2015 dal 15.08 al 14.09 107,4 0,373832 1,000 0,280374 1,280374

Settembre 2015 dal 15.09 al 14.10 107,0 0,0 1,125 0,0 1,125000

Ottobre 2015 dal 15.10 al 14.11 107,2 0,186916 1,250 0,140187 1,390187

Novembre 2015 dal 15.11 al 14.12 107,0 0,00 1,375 0,00 1,375000

Dicembre 2015 dal 15.12 al 14.01.2016 107,0 0,00 1,500 0,00 1,500000

Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 15 gennaio 2016

N.B.: Modalita di utilizzo dei coefficienti di rivalutazionePer i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella ilcoefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito gia rivalutato al 31dicembre 1997.Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo almese di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare.

Disciplina in vigore dal 1º gennaio 1998

Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Dicembre 1997 106,5 1,000000 —

Gennaio 1998 106,8 1,002817 1,375571

Febbraio 1998 107,1 1,005634 1,371718

Marzo 1998 107,1 1,005634 1,371718

Aprile 1998 107,3 1,007512 1,369161

Maggio 1998 107,5 1,009390 1,366614

Giugno 1998 107,6 1,010329 1,365344

TABELLE

50 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Luglio 1998 107,6 1,010329 1,365344

Agosto 1998 107,7 1,011268 1,364076

Settembre 1998 107,8 1,012207 1,362811

Ottobre 1998 108,0 1,014085 1,360287

Novembre 1998 108,1 1,015023 1,359029

Dicembre 1998 108,1 1,015023 1,359029

Gennaio 1999 108,2 1,015962 1,357773

Febbraio 1999 108,4 1,017840 1,355268

Marzo 1999 108,6 1,019718 1,352772

Aprile 1999 109,0 1,023474 1,347807

Maggio 1999 109,2 1,025352 1,345339

Giugno 1999 109,2 1,025352 1,345339

Luglio 1999 109,4 1,027230 1,342879

Agosto 1999 109,4 1,027230 1,342879

Settembre 1999 109,7 1,030047 1,339207

Ottobre 1999 109,9 1,031925 1,336770

Novembre 1999 110,3 1,035681 1,331922

Dicembre 1999 110,4 1,036620 1,330716

Gennaio 2000 110,5 1,037559 1,329511

Febbraio 2000 111,0 1,042254 1,323523

Marzo 2000 111,3 1,045070 1,319955

Aprile 2000 111,4 1,046009 1,318770

Maggio 2000 111,7 1,048826 1,315228

Giugno 2000 112,1 1,052582 1,310535

Luglio 2000 112,3 1,054460 1,308201

Agosto 2000 112,3 1,054460 1,308201

Settembre 2000 112,5 1,056338 1,305876

Ottobre 2000 112,8 1,059155 1,302402

Novembre 2000 113,3 1,063850 1,296655

Dicembre 2000 113,4 1,064789 1,295511

Gennaio 2001 113,9 1,069484 1,289824

Febbraio 2001 114,3 1,073239 1,285311

Marzo 2001 114,4 1,074178 1,284187

Aprile 2001 114,8 1,077934 1,279713

Maggio 2001 115,1 1,080751 1,276377

Giugno 2001 115,3 1,082629 1,274163

Luglio 2001 115,3 1,082629 1,274163

Agosto 2001 115,3 1,082629 1,274163

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 51

TABELLEfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Settembre 2001 115,4 1,083568 1,273059

Ottobre 2001 115,7 1,086385 1,269758

Novembre 2001 115,9 1,088263 1,267567

Dicembre 2001 116,0 1,089202 1,266474

Gennaio 2002 116,5 1,093897 1,261039

Febbraio 2002 116,9 1,097653 1,256724

Marzo 2002 117,2 1,100469 1,253507

Aprile 2002 117,5 1,103286 1,250306

Maggio 2002 117,7 1,105164 1,248182

Giugno 2002 117,9 1,107042 1,246064

Luglio 2002 118,0 1,107981 1,245008

Agosto 2002 118,2 1,109859 1,242902

Settembre 2002 118,4 1,111737 1,240802

Ottobre 2002 118,7 1,114554 1,237666

Novembre 2002 119,0 1,117371 1,234546

Dicembre 2002 119,1 1,118310 1,233510

Gennaio 2003 119,6 1,123005 1,228353

Febbraio 2003 119,8 1,124883 1,226302

Marzo 2003 120,2 1,128638 1,222221

Aprile 2003 120,4 1,130516 1,220191

Maggio 2003 120,5 1,131455 1,219178

Giugno 2003 120,6 1,132394 1,218167

Luglio 2003 120,9 1,135211 1,215145

Agosto 2003 121,1 1,137089 1,213138

Settembre 2003 121,4 1,139906 1,210140

Ottobre 2003 121,5 1,140845 1,209144

Novembre 2003 121,8 1,143662 1,206166

Dicembre 2003 121,8 1,143662 1,206166

Gennaio 2004 122,0 1,145540 1,204189

Febbraio 2004 122,4 1,149296 1,200253

Marzo 2004 122,5 1,150235 1,199273

Aprile 2004 122,8 1,153052 1,196344

Maggio 2004 123,0 1,154930 1,194398

Giugno 2004 123,3 1,157746 1,191492

Luglio 2004 123,4 1,158685 1,190527

Agosto 2004 123,6 1,160563 1,188600

Settembre 2004 123,6 1,160563 1,188600

Ottobre 2004 123,6 1,160563 1,188600

52 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Novembre 2004 123,9 1,163380 1,185722

Dicembre 2004 123,9 1,163380 1,185722

Gennaio 2005 123,9 1,163380 1,185722

Febbraio 2005 124,3 1,167136 1,181907

Marzo 2005 124,5 1,169014 1,180008

Aprile 2005 124,9 1,172770 1,176229

Maggio 2005 125,1 1,174648 1,174349

Giugno 2005 125,3 1,176526 1,172474

Luglio 2005 125,6 1,179343 1,169674

Agosto 2005 125,8 1,181221 1,167814

Settembre 2005 125,9 1,182160 1,166886

Ottobre 2005 126,1 1,184038 1,165036

Novembre 2005 126,1 1,184038 1,165036

Dicembre 2005 126,3 1,185915 1,163191

Gennaio 2006 126,6 1,188732 1,160434

Febbraio 2006 126,9 1,191549 1,157691

Marzo 2006 127,1 1,193427 1,155869

Aprile 2006 127,4 1,196244 1,153148

Maggio 2006 127,8 1,200000 1,149538

Giugno 2006 127,9 1,200939 1,148640

Luglio 2006 128,2 1,203756 1,145952

Agosto 2006 128,4 1,205634 1,144167

Settembre 2006 128,4 1,205634 1,144167

Ottobre 2006 128,2 1,203756 1,145952

Novembre 2006 128,3 1,204695 1,145058

Dicembre 2006 128,4 1,205634 1,144167

Gennaio 2007 128,5 1,206573 1,143276

Febbraio 2007 128,8 1,209390 1,140613

Marzo 2007 129,0 1,211268 1,138845

Aprile 2007 129,2 1,213146 1,137082

Maggio 2007 129,6 1,216901 1,133573

Giugno 2007 129,9 1,219718 1,130955

Luglio 2007 130,2 1,222535 1,128349

Agosto 2007 130,4 1,224413 1,126618

Settembre 2007 130,4 1,224413 1,126618

Ottobre 2007 130,8 1,228169 1,123173

Novembre 2007 131,3 1,232864 1,118896

Dicembre 2007 131,8 1,237559 1,114651

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 53

TABELLEfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Gennaio 2008 132,2 1,241315 1,111278

Febbraio 2008 132,5 1,244131 1,108762

Marzo 2008 133,2 1,250704 1,102935

Aprile 2008 133,5 1,253521 1,100457

Maggio 2008 134,2 1,260094 1,094717

Giugno 2008 134,8 1,265728 1,089844

Luglio 2008 135,4 1,271362 1,085015

Agosto 2008 135,5 1,272300 1,084214

Settembre 2008 135,2 1,269484 1,086620

Ottobre 2008 135,2 1,269484 1,086620

Novembre 2008 134,7 1,264789 1,090653

Dicembre 2008 134,5 1,262911 1,092275

Gennaio 2009 134,2 1,260094 1,094717

Febbraio 2009 134,5 1,262911 1,092275

Marzo 2009 134,5 1,262911 1,092275

Aprile 2009 134,8 1,265728 1,089844

Maggio 2009 135,1 1,268545 1,087424

Giugno 2009 135,3 1,270423 1,085817

Luglio 2009 135,3 1,270423 1,085817

Agosto 2009 135,8 1,275117 1,081819

Settembre 2009 135,4 1,271362 1,085015

Ottobre 2009 135,5 1,272300 1,084214

Novembre 2009 135,6 1,273239 1,083414

Dicembre 2009 135,8 1,275117 1,081819

Gennaio 2010 136,0 1,276995 1,080228

Febbraio 2010 136,2 1,278873 1,078642

Marzo 2010 136,5 1,281690 1,076271

Aprile 2010 137,0 1,286385 1,072343

Maggio 2010 137,1 1,287324 1,071561

Giugno 2010 137,1 1,287324 1,071561

Luglio 2010 137,6 1,292019 1,067667

Agosto 2010 137,9 1,294836 1,065344

Settembre 2010 137,5 1,291080 1,068444

Ottobre 2010 137,8 1,293897 1,066118

Novembre 2010 137,9 1,294836 1,065344

Dicembre 2010 138,4 1,299531 1,061496

Gennaio 2011 101,2 1,304672 1,057312

Febbraio 2011 101,5 1,308540 1,054187

54 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Marzo 2011 101,9 1,313697 1,050049

Aprile 2011 102,4 1,320143 1,044922

Maggio 2011 102,5 1,321432 1,043902

Giugno 2011 102,6 1,322721 1,042885

Luglio 2011 102,9 1,326589 1,039845

Agosto 2011 103,2 1,330456 1,036822

Settembre 2011 103,2 1,330456 1,036822

Ottobre 2011 103,6 1,335613 1,032819

Novembre 2011 103,7 1,336902 1,031823

Dicembre 2011 104,0 1,340770 1,028846

Gennaio 2012 104,4 1,345927 1,024904

Febbraio 2012 104,8 1,351084 1,020992

Marzo 2012 105,2 1,356240 1,017110

Aprile 2012 105,7 1,362686 1,012299

Maggio 2012 105,6 1,361397 1,013258

Giugno 2012 105,8 1,363976 1,011342

Luglio 2012 105,9 1,365265 1,010387

Agosto 2012 106,4 1,371711 1,005639

Settembre 2012 106,4 1,371711 1,005639

Ottobre 2012 106,4 1,371711 1,005639

Novembre 2012 106,2 1,369132 1,007533

Dicembre 2012 106,5 1,373000 1,004695

Gennaio 2013 106,7 1,375578 1,002812

Febbraio 2013 106,7 1,375578 1,002812

Marzo 2013 106,9 1,378157 1,000935

Aprile 2013 106,9 1,378157 1,000935

Maggio 2013 106,9 1,378157 1,000935

Giugno 2013 107,1 1,380735 0,999066

Luglio 2013 107,2 1,382024 0,998134

Agosto 2013 107,6 1,387181 0,994424

Settembre 2013 107,2 1,382024 0,998134

Ottobre 2013 107,1 1,380735 0,999066

Novembre 2013 106,8 1,376868 1,001873

Dicembre 2013 107,1 1,380735 0,999066

Gennaio 2014 107,3 1,383314 0,997204

Febbraio 2014 107,2 1,382024 0,998134

Marzo 2014 107,2 1,382024 0,998134

Aprile 2014 107,4 1,384603 0,996276

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 55

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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT

Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998

Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998

Maggio 2014 107,3 1,383314 0,997204

Giugno 2014 107,4 1,384603 0,996276

Luglio 2014 107,3 1,383314 0,997204

Agosto 2014 107,5 1,385892 0,995349

Settembre 2014 107,1 1,380735 0,999066

Ottobre 2014 107,2 1,382024 0,998134

Novembre 2014 107,0 1,379446 1,000000

Dicembre 2014 107,0 1,379446 1,000000

Gennaio 2015 106,5 1,373000 1,004695

Febbraio 2015 106,8 1,376868 1,001873

Marzo 2015 107,0 1,379446 1,000000

Aprile 2015 107,1 1,380735 0,999066

Maggio 2015 107,2 1,382024 0,998134

Giugno 2015 107,3 1,383314 0,997204

Luglio 2015 107,2 1,382024 0,998134

Agosto 2015 107,4 1,384603 0,996276

Settembre 2015 107,0 1,379446 1,000000

Ottobre 2015 107,2 1,382024 0,998134

Novembre 2015 107,0 1,379446 1,000000

Dicembre 2015 107,0 1,379446 1,000000

N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base diriferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilita temporale tra le serie espressenella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010per l’indice generale FOI e pari a 1,373.

56 PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016

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Nel caso di restituzione di azienda affittata, il proprietario (affittante) e responsa-

bile per i debiti contratti nei confronti dei dipendenti (stipendi e contributi non

pagati) dall’affittuario?

In merito al quesito richiesto si precisa che sia l’affitto che la cessione d’azienda rientrano

nella piu ampia categoria generale del ‘‘trasferimento d’azienda’’, disciplinato dall’art. 2112

c.c.

L’affitto d’azienda comporta, a differenza della cessione, un "mutamento temporaneo’’

nella titolarita dell’attivita economica organizzata, legato alla durata dell’affitto stesso(*).

Occorre distinguere, per quanto concerne i debiti maturati in riferimento ai rapporti di

lavoro, tra debiti retributivi e contributivi.

Secondo l’orientamento e l’interpretazione della normativa vigente, sussiste ‘‘responsabi-

lita solidale" tra affittante ed affittuario in materia di ‘‘debiti retributivi’’ nei confronti dei

lavoratori, sia nell’ipotesi di primo trasferimento sia nell’ipotesi di retrocessione.

Nel caso specifico richiesto, l’affittuario e obbligato in solido con l’affittante per tutti i crediti

che il lavoratore dipendente aveva al momento del trasferimento dell’azienda, a condizione

pero di averne avuto conoscenza all’atto del trasferimento o che i crediti risultino dai libri

contabili obbligatori.

Per quanto concerne i debiti contributivi e quindi la eventuale responsabilita ‘‘solidale’’ in

caso di mancato pagamento all’Istituto previdenziale di tali oneri in riferimento ai rapporti di

lavoro, occorre distinguere:

– nell’ipotesi di primo trasferimento, la mancata corresponsione dei contributi all’Istituto

previdenziale grava unicamente sull’affittante, quindi non sussiste responsabilita solidale;

– in caso di retrocessione, invece, ai sensi dell’orientamento giurisprudenziale maggiorita-

rio, come espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8179/01 viene in rilievo il

principio secondo cui ‘‘il lavoratore non vanta diritti di credito verso il datore di lavoro per

l’omesso versamento dei contributi obbligatori, restando estraneo al rapporto contributivo

che intercorre fra l’ente previdenziale ed il datore di lavoro’’.

A cio consegue che, in caso di retrocessione dell’azienda, qualora l’affittuario non abbia

provveduto a versare i contributi dei lavoratori durante il periodo in cui ha esercitato la

propria attivita d’impresa, l’affittante non sara tenuto a rispondere delle inadempienze

dell’affittuario, non costituendo i crediti del lavoratore verso l’Istituto previdenziale crediti

retributivi da lavoro(**).—————————————(*) Occorre distinguere nell’ambito dell’affitto d’azienda tra ‘‘il primo trasferimento’’ che comporta iltrasferimento dell’azienda dall’affittante all’affittuario e la ‘‘c.d. retrocessione d’azienda’’ che compor-ta, invece, il (ri)trasferimento della stessa dall’affittuario all’affittante.(**) Si segnala, tuttavia, a questo riguardo, l’emersione di un nuovo orientamento giurisprudenzialesecondo cui i crediti contributivi sarebbero assimilabili ai crediti da lavoro e, conseguentemente,anche in relazione ad essi sussisterebbe la responsabilita solidale di cui all’art. 2112 c.c. (si vedaCass. 16/04/2009, n. 9012).

Francesco Ernandes

(Consulente del lavoro)

Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu visita il sito http://esperto.ipsoa.it

AFFITTOD’AZIENDA

Debiti retributivie contributivi:chi paga?

QUESITI

PRATICA LAVORO n. 3 del 6 febbraio 2016 57

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Esistono procedure standardizzate per la prevenzione dei rischi?

Tali procedure sono previste dal Decreto Interministeriale 30 novembre 2012, a firma dei

ministri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute nonche dell’Interno. Esse attuano la

riserva contenuta nell’art. 6, comma 8, lettera f) del TUSL, ai sensi del quale la Commis-

sione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e investita del compito di

elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui

all’articolo 29, comma 5 del TUSL, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortu-

nistici di settore.

In generale, il decreto in questione si articola su una serie di moduli procedurali che se-

guono il c.d. ‘‘schema della procedura standardizzata", il quale funge da vero e proprio

indice del decreto.

In esso, si individuano alcune fasi fondamentali della procedura:

– Passo n. 1: Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attivita e delle mansioni;

– Passo n. 2: Individuazione dei pericoli presenti in azienda;

– Passo n. 3: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle

misure di prevenzione e protezione attuate;

– Passo n. 4: Definizione del programma di miglioramento.

Per ciascuno di tali step, vengono previste determinate singole azioni; per ognuna di esse,

viene offerto un apposito modulo disponibile e gestibile anche in formato elettronico, il tutto

sulla base di ‘‘istruzioni e supporti informativi’’ contenuti nei singoli paragrafi del decreto,

sempre secondo le indicazioni offerte dalla tabella-indice.

In particolare, procedure piu snelle sono rispettivamente previste per imprese che occupa-

no fino a dieci lavoratori e fino a cinquanta lavoratori, le quali possono utilizzare l’apposita

modulistica allegata al decreto. Tali agevolazioni non sono pero concesse alle imprese che -

pur occupando meno di dieci o meno di cinquanta lavoratori - siano chiamate ad effettuare

la valutazione dei rischi ex art. 28 TUSL ‘‘per particolare condizione di rischio’’.

Per altro verso, in alcuni particolari casi le imprese fino a cinquanta lavoratori possono

utilizzare le procedure previste per le imprese fino a dieci lavoratori, in base ai criteri di

cui all’art. 29, commi, 5, 6, e 7 del TUSL. Si raccomanda dunque una puntualissima lettura

di tali disposizioni, nonche dei rimandi in esse contenuti.

Roberto Codebo

(Avvocato e pubblicista)

VALUTAZIONEDEL RISCHIO

Prevenzione deirischi: procedurestandardizzate

QUESITI

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