Post on 15-Feb-2019
Contenuti:
• Il contesto legislativo
• Concetti di rischio
• Danno
• Prevenzione
• Protezione
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti azie ndali
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI: «presentazione dei concetti generali in tema di prev enzione e
sicurezza sul lavoro»
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La mancata tutela della sicurezza e salute del lavoratore può dare origine:
• da una parte ad infortunio (declinato nei vari gradi di gravità fino alla morte) o malattia professionale
• dall’altra può determinare gravi conseguenze in termini civili e soprattutto penali per chi oggettivamente sia stato individuato come causa.
Nelle slide successive verranno quindi analizzati alcuni dei riferimenti normativi che in Italia sanzionano il soggetto responsabile che ha cagionato il danno al lavoratore sia
penalmente che civilmente
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Vigilanza e controlloAdottarsi aziendalmente di un Sistema di Gestione della sicu rezza sul lavorosignifica mettere in atto al proprio interno meccanismi di c ontrollo continuodella sicurezza e salubrità dei posti di lavoro e di verifica e s egnalazione.
Tuttavia è comunque necessaria la presenza di soggetti pubblici indipendentipreposti alla verifica sul territorio del rispetto delle norme di sicurezza da parte deidatori di lavoro e delle aziende.
In molti casi poi, proprio in fase di autorizzazione di inizio attività alcuni di questiEnti Pubblici, sono necessariamente interpellati per l’acquisizione da parte deldatore di lavoro delle adeguate rassicurazioni sul rispetto delle norme di sicurezza,salute e igiene.
CHI SONO DUNQUE QUESTI ENTI PREPOSTI ALCONTROLLO E VIGILANZA E CHE POSSONO DISPORRESANZIONI O SEGNALARE ALLA MAGISTRATURA LAPRESENZA DI REATI DI NATURA CIVILE E PENALE?
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Vigilanza e controllo
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale”
Art. 21 – Organizzazione dei servizi di prevenzione
“In relazione agli standard fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono
attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato
del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei
lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri
servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi
all'interno delle unità produttive”.
Le Aziende Sanitarie Locali, a seguito dell’istituzione del servizio sanitario nazionale prima, e
quindi con la legge quadro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono stati individuati quale i
principali soggetti preposti ad attività di controllo e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lav oro del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
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Vigilanza e controllo
Art. 13, comma 1 d.lgs. 81/08
“La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro è svolta dall’unità sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Gli ispettori del lavoro, oggi Direzione Provinciale del lavoro, esercitano oggi la vigilanza in
materia di igiene e di sicurezza del lavoro esclusivamente sulle attività previste dal DPCM 14
ottobre 1997, n. 412:
� attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;
� lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.
� ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lav oro del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
Le attività ed i compiti istituzionali dello S.Pre. S.A.L.
� Vigilanza e controllo sull’applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
�Inchieste a seguito di infortuni e/o malattie professionali;
�Informazione : attraverso la produzione di documentazione informativa sia in ambito locale che Regionale;
�Formazione : attraverso la programmazione e lo svolgimento di corsi formativi, organizzati sia autonomamente dai servizi di prevenzione che in collaborazione con istituti ed enti privati;
�Assistenza continua offerta dagli uffici dei Servizi di prevenzione e dallo Sportello Unico per la Sicurezza
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Lo Sportello Unico per la Sicurezza
� Riunisce le competenze della Direzione Provinciale del Lavoro, del Servizio S.Pre.S.A.L. dell’ASL e del Servizio di Prevenzione dell’INAIL
�Si propone come un punto di riferimento di ogni sin gola azienda, lavoratore e professionista
�E’ uno strumento creato per dare informazione sulla gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
�Fornisce informazioni sugli adempimenti previsti da lla normativa vigente:�Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008;�Valutazione del rischio esposizione a rumore;�Valutazione del rischio esposizione a vibrazioni;�Valutazione del rischio chimico;�La sicurezza dell’apprendistato;�La sicurezza nella maternità;�La sicurezza nei cantieri edili;�Ecc.
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Funzioni della Polizia Giudiziaria
Articola 55 del Codice di Procedura Penale1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria
iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire chevengano portati a conseguenze ulteriori,ricercarne gli autori, compiere gli atti necessariper assicurare le fonti di prova e raccoglierequant’altro possa servire per l’applicazione dellalegge penale.
2. Svolge ogni indagine ed attività disposta odelegata dall’autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svoltidagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
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Obblighi della Polizia Giudiziaria
Articola 347 del Codice di Procedura Penale1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria,
senza ritardo, riferisce al Pubblico Ministero periscritto, gli elementi essenziali del fatto e deglialtri elementi sino ad allora raccolti, indicando lefonti di prova e le attività compiute, delle qualitrasmette la relativa documentazione
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, legeneralità, il domicilio e quanto altro valga allaidentificazione della persona nei cui confrontivengono svolte le indagini, della persona offesa edi coloro che siano in grado di riferire sucircostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
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Articola 347 del Codice di Procedura Penale2. Bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è previs ta
l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti v engonosvolte indagini, la comunicazione della notizia di reato è tra smessaal più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto , salve ledisposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. …omissis.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il gior no e l’orain cui ha acquisito la notizia.
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Infortuni e malattie professionali
A seguito d’infortunio sul lavoro o di presunta malattia pro fessionale,il Servizio S.Pre.S.A.L. svolge, per conto dell’autorità gi udiziaria, leindagini necessarie ad assicurare le fonti di prova.
Le indagini si rivolgono a:• Alla verifica dello stato dei luoghi e/o alla ricostruzione d ella vitalavorativa;•Alla dinamica dei fatti;•All’acquisizione di fonti di prova e di informazioni utili all osvolgimento dell’indagine;•Al sequestro delle cose pertinenti al reato;•Alle violazioni connesse all’evento lesivo;•All’individuazione di eventuali soggetti responsabili;•A quant’altro possa essere utile ai fini dell’indagine.
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La vigilanza sull’applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro
La vigilanza sull’applicazione delle norme di igiene esicurezza del lavoro è la parte predominante ecaratterizzante dell’attività di prevenzione svolta dalServizio S.Pre.S.A.L. delle ASL.
E’ attraverso l’attività di vigilanza che viene svoltal’azione preventiva rispetto agli eventi infortunistici edalle malattie professionali.
Con l’Istituto della “ prescrizione ” (D.Lgs 758/94),una volta individuate le situazioni a rischio, sidispongono gli interventi di bonifica, le misure diprevenzione e protezione adeguate a far cessare o aridurre al minimo possibile il pericolo.
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Il D.Lgs 758/94Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
Il decreto ha introdotto una nuova causa di estinzione dei reaticommessi in contravvenzione alle norme di igiene e sicurezza de llavoro. Anche se la contravvenzione a tali norme costituisce di fattoancora un reato, il procedimento penale viene temporaneame ntesospeso in attesa della sua estinzione. L’estinzione dei reat i non èautomatica ma avviene a due condizioni :
1. L’adempimento nei tempi e nei modi alle “prescrizioni”, impartitedi volta in volta dall’organo di vigilanza, al fine di elimina re leviolazioni;
2. Il pagamento , in via amministrativa, di una somma pari al quartodell’ammenda massima prevista dalla legge per le stesse vio lazioni.
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PROCEDURA DEL D.Lgs 758/94
ACCERTAMENTO DEL REATO
Prescrizione Rapporto al Magistrato
Termine per adempimento(fino a 180 gg)
POSITIVA
Pagamento oblazione
Estinzione del reato
Sospensione del procedimento
NEGATIVA
Comunicazione al Magistrato
Procedimento penale
VERIFICA ADEMPIMENTO
La vigilanza
Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL
ASL - Aziende Sanitarie Locali DPL - Dipartimenti Provinciali del Lavoro
Agenzie Regionali Protezione
Ambiente (Non tutte)
ISPRA - Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
(radioprotezione)
Regioni (settore estrattivo)Forze armate e polizia di Stato (si
controllano da soli)
VVF (antincendio) INAIL (rapporto assicurativo)
NIL (nucleo di igiene del lavoro dei
carabinieri)
VISAG (organismo per il controllo di SSL
nell’amministrazione giudiziaria)
Autorità portuali e aeroporti Sanità Marittima
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Docente <Nome> - Corso di
formazione generale per i
lavoratori
L’erogazione della sanzione
La sanzione è emessa “in automatico”?
Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di
erogazione della sanzione.
Gli organi di vigilanza possono prescrivere l’adeguamento della
situazione rilevata con depenalizzazione della violazione.
Il meccanismo del 758/94 si applica ai reati del D.Lgs.
81/08.
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Docente <Nome> - Corso di
formazione generale per i
lavoratori
L’interruzione dell’attività imprenditoriale
Art. 14 D.Lgs. 81/08
Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, […] possono adottare provvedimenti di sospensione in
relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle
violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante
dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in
caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro individuate con decreto, […]. In attesa della
adozione del citato decreto, le violazioni […] presupposto per l’adozione
del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono
quelle individuate nell’Allegato I.
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Docente <Nome> - Corso di
formazione generale per i
lavoratori
L’interruzione dell’attività imprenditoriale
Quali reati?
• Lavoratori “al nero” > 20% del totale;
• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
• Mancata formazione ed addestramento;
• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
• Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
• Mancanza di protezioni verso il vuoto.
• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla
relazione tecnica di consistenza del terreno.
• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee
a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
• Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore
magnetotermico, interruttore differenziale).
• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori
che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
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Docente <Nome> - Corso di
formazione generale per i
lavoratori
Il Dlgs 81/08 e s.m.i. prevede 3 tipologie di sanzioni:
arresto o ammenda ammenda sanzioni amministrative
IL SISTEMA SANZIONATORIO
Rispetto al passato (Dlgs 626/94 e prec.) è confermata l’ impostazione
generale con qualche variazione:
�alcune sanzioni sono state ridotte ed altre incrementate (per garantire la proporzionalità rispetto alla gravità dell’illecito)
�introdotte specifiche sanzioni per il dirigente (prima non previste) per il datore di lavoro, in alcuni casi per il preposto
�Modifiche sostanziali per procedure sanzioni amministrative ed estensione
� del D.Lvo758/94 alle Ammende
RISCONTRO DI VIOLAZIONI IN SEGUITO A
SOPRALLUOGO ISPETTIVO
PRESCRIZIONE COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL
P.M.
SOPRALLUOGO DI VERIFICA
ADEMPIMENTO INADEMPIMENTO
AMMISSIONE AL PAGAMENTO DI 1/4 DEL
MASSIMO IN VIA AMMINISTRATIVA
Il P.M. chiede al G.I.P. l’archiviazione
IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL RINVIO A GIUDIZIO
D.Lvo n°758/94Reati puniti pena alternativa
ARRESTO O AMMENDA
Esempio
RISCONTRO DI VIOLAZIONI IN SEGUITO A
SOPRALLUOGO ISPETTIVO
PRESCRIZIONE COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL
P.M.
AMMISSIONE AL PAGAMENTO DI 1/4 DEL
MASSIMO IN VIA AMMINISTRATIVA
Il P.M. chiede al G.I.P. l’archiviazione
IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL RINVIO A GIUDIZIO
D.Lvo n°758/94Reati puniti con la pena
dell’AMMENDA
SOPRALLUOGO DI VERIFICA
ADEMPIMENTO INADEMPIMENTO
Esempio
RISCONTRO DI VIOLAZIONI IN SEGUITO A
SOPRALLUOGO ISPETTIVO
CONTESTAZIONE con “TERMINE PER LA
REGOLARIZZAZIONE”
AMMISSIONE AL PAGAMENTO
DELL’IMPORTO MINIMO SANZIONE
AMMISSIONE AL PAGAMENTO COME DA
L.689/81
Doppio minimo
Un terzo del massimo
L. 689/81Reati puniti con sanzione
amministrativa
VERIFICAREGOLARIZZAZIONE MANCATA REGOLARIZZAZIONE
Esempio
Art 301 bis