Post on 18-Jan-2016
description
Storia della Regione SicilianaLa “Nazione siciliana”: storia di un
mito. Tracce di continuità dal 1812 al secondo dopoguerra
Dall’indipendentismo allo
Statuto siciliano del 1946
Daniela Novarese
•
• 1130-19471130-1947
La stampa italiana del 25 luglio 1943
Bombardamenti su Messina
Armistizio di Cassibile8 settembre 1943
Andrea Finocchiaro Aprile
fondatore del M.I.S.
Trinacria, Triquetra, Triscele,antichissimo simbolo della Sicilia
Calogero Vizzinie
Giuseppe Genco Russo
Salvatore Giuliano
1922-1950
Antonio Canepa,Fondatore dell’E.V.I.S.
Giovanni Salemi
Giovanni Guarino Amella
Giuseppe Avarna, duca di Gualtieri
Sicaminò
I 4 progetti di Statuto
• Progetto Salemi (DC)
• Progetto Guarino Amella (Dem.del Lavoro)
• Progetto Mineo (PSI+ PCI)
• Progetto Avarna di Gualtieri (MIS)
Art. 1
La Sicilia con le isole annesse è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica dello Stato italiano, sulla base dell’uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principii democratici che ispirano la vita della Nazione.La città di Palermo è capoluogo della Regione.
La Sicilia con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principii democratici che ispirano la vita della Nazione.La città di Palermo è capoluogo della Regione.
Testo del progetto elaborato dalla Commissione nominata
dall’Alto Commissario
Modifiche apportate dalla Cansulta
Regionale
Art. 2
La Regione siciliana è retta da un’Assemblea regionale, composta di novanta consiglieri regionali, di una Giunta e di un Presidente regionali.Il Presidente e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
Organi della Regione sono: l’Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione.Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
Testo del progetto elaborato dalla Commissione nominata
dall’Alto Commissario
Modifiche apportate dalla Cansulta
Regionale
Art. 20
L’organizzazione giudiziaria è stabilita con legge dello Stato ed è a carico dello Stato.I magistrati di ogni ordine e grado sono però nominati, dietro concorso, dal Presidente regionale e godono dello stato giuridico ed economico fissato con legge dello Stato.
Cassato
Testo del progetto elaborato dalla Commissione nominata
dall’Alto Commissario
Modifiche apportate dalla Cansulta
Regionale
Art. 30
Al mantenimento dell’ordine pubblico della Regione provvede il Presidente della Regione a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia regionale.Egli può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato.Tuttavia, il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Governo regionale o di propria iniziativa, quando stimi compromesso l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.La polizia di Stato esplica i servizi attinenti alla sicurezza dello Stato.
Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo Regionale.Il Presidente della Regione può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato.Tuttavia, il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell’Isola dei funzionari di polizia.Il Governo Regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.
Testo del progetto elaborato dalla Commissione nominata
dall’Alto Commissario
Modifiche apportate dalla Cansulta Regionale
Art. 31
Art. 39
Il presente Statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.Sarà in seguito sottoposto all’Assemblea costituente dello Stato.Potrà essere modificato su proposta dell’Assemblea regionale e delle Assemblee legislative dello Stato con le forme stabilite per la modificazione della Costituzione dello Stato.
approvato con 17 voti favorevoli e
12 contrari.
Testo del progetto elaborato dalla Commissione nominata
dall’Alto Commissario
Modifiche apportate dalla Cansulta
Regionale
Stemma della Regione Siciliana
Bandiera della Regione Siciliana (l. 4 gennaio 2000, n. 1)