“Aspetti normativi per l’allevamento, il trasporto e la ... · allevamenti e sulla protezione...

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Benessere dei suiniBenessere dei suini““Aspetti normativi per l’allevamento, il Aspetti normativi per l’allevamento, il

trasporto e la trasporto e la prepre--macellazionemacellazione””

Paolo CandottiPaolo CandottiIZSLER, BresciaIZSLER, Brescia

Rassegna Rassegna SuinicolaSuinicola Internazionale, Reggio Emilia 16.04.09Internazionale, Reggio Emilia 16.04.09

Un po’ di storia• Le normative fondano le proprie radici nella “Convenzione

europea sulla protezione degli animali negli allevamenti STCE n°87”, emanata dalla Comunità europea nel 1976, firmata dall’Italia il 23/04/1980 ed entrata in vigore nella Unione Europea il 08.08.1986

• La convenzione rappresenta un punto di partenza, basata su principi etici, e forniva un insieme di principi generali atti asalvaguardare le esigenze degli animali negli allevamenti, in particolare nei moderni allevamenti intensivi

• Non essendo ancora a disposizione studi scientifici dettagliati riguardanti la tutela del benessere delle singole specie allevate, il Legislatore ha comunque voluto emanare una norma di carattere generale volta a tutelare qualsiasi animale allevato afini zootecnici

Un po’ di storia• La normativa sul benessere

animale riflette la progressiva presa di coscienza pubblica degli animali come esseri senzienti, ovvero, come esseri “che sentono, che sono dotati di sensi e sensibilità”

• Gli animali divengono quindi esseri nei confronti dei quali abbiamo una responsabilità morale

• Con gli animali stipuliamo una sorta di “contratto sociale” in cui, in cambio dei prodotti che essi ci assicurano (uova, latte, carne, pellame, ecc.), noi ci impegniamo ad assicurare una vita di allevamento in condizioni adeguate alle loro esigenze

Contratto sociale: 4 attori

CONSUMATOREALLEVATORE

VETERINARIOUFFICIALE E NON

5 LIBERTA5 LIBERTA’’

paura, angoscia

fame, sete

dolore, ferite,

malattia

ambiente disagiato

di esprimere il proprio comportamento normale

Quadro normativo del benessere

TRASPORTO ALLEVAMENTO

GIARDINI ZOOLOGICI

ANIMALI DA SPERIMENTAZIONE

ANIMALI DA COMPAGNIA E PET-THERAPY

MALTRATTAMENTO ANIMALE

Quadro normativo animali da allevamento

Allevamento Trasporto Macellazione•Legge 623/1985

•D.Lvo 533/1992 (modif. 331/1998)

•D.Lvo 534/1992 (modif. 53/2004)

•D.Lvo 146/2001

•D.Lvo 267/2003 modificato da Legge 32/2006 e dal Decreto MIN SAL 20/04/2006)

•Decisione 2006/778/CE

•Regolamento 1/2005

•D.Lvo 151/2007 (sanzioni)

•Legge 623/1985

•D.Lvo 333/1998

Legge 20 luglio 2004, n. 189 “Maltrattamento degli animali”

Quadro normativo animali da allevamento

• Legge 623/1985“Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli

allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979”

• D.Lvo 533/1992"Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la

protezione dei vitelli"

• D.Lvo 534/1992"Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la

protezione dei suini"

Quadro normativo animali da allevamento

• D.Lvo 146/2001“Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali

negli allevamenti”

• D.Lvo 267/2003“Attuazione della direttiva 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e

la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”

• D.Lvo 53/2004“Attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la

protezione dei suini”

• Decisione 2006/778/CERelativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le

ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali

D.Lvo 146/2001

“Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”

Modificato da D. Lvo 266/2004 (legge di conversione 306/2004)Modificato da D. Lvo 273/2005 (legge di conversione 51/2006)Modificato da D. Lvo 300/2006 (legge di conversione 17/2007)

Il D.Lvo stabilisce le misure

MINIMEMINIMEda osservare negli allevamenti per la

protezione degli animali

Ambito di applicazione

• Animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, pesci, rettili e anfibirettili e anfibi, allevato o custodito per la produzioneproduzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoliscopi agricoli

Obblighi• Il proprietario o il custode

ovvero il detentore deve:

• a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili

• b) allevare e custodire mammiferi e uccelli, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato

Struttura del D.Lvo 146/2001• Parte generale (allegato):

• Caratteristiche del personale• Controllo degli animali• Registrazione interventi

terapeutici• Libertà di movimento• Animali custoditi fuori dai

fabbricati• Impianti automatici• Mangime acqua e altre sostanza• Procedimenti di allevamento

• Parte speciale (allegato)• Mutilazioni ed altre pratiche• Animali da pelliccia

• Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative• Salvo che il fatto costituisca reato (art. 544 cod. penale),

vengono puniti con sanzione amministrativa da 1541549€ a 92949294€il proprietario o il custode ovvero il detentore che:– provochino dolore, sofferenze o lesioni inutili agli animali– per i mammiferi o gli uccelli violino le norme contenute negli

allegati:• Personale• Controllo• Registrazione• Libertà di movimento• Fabbricati e locali di stabulazione• Animali custoditi fuori dai fabbricati• Impianti automatici e meccanici• Mangimi, acqua e altre sostanze• Mutilazioni e altre pratiche

Sanzioni amministrative• In caso di reiterazione delle

violazioni:– la sanzione

amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà

– l’allevamento è sospeso da 1 a 3 mesi, facendo comunque obbligo a chi spetti, di salvaguardare il benessere degli animali

D.Lvo 534/1992 (modif. 53/2004)

Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Disposizioni generali• Luminosità• Rumorosità• Comfort dei pavimenti• Contatto visivo• Materiale manipolabile• Pavimentazione idonea (comfort)• Alimentazione• Acqua• Mutilazioni• Recinto individuale per i suini ammalati o feriti

Superficie libera disponibileda applicarsi dal 1.1.1998 a tutte le aziende

CATEGORIA

<10 Kg 10-20 Kg 20-30 Kg 40-50 Kg 50-85 Kg 85-110 Kg >110 Kg

SUPERFICIE 0,15 m2 0,20 m2 0,30 m2 0,40 m2 0,55 m2 0,65 m2 1 m2

Superficie libera disponibile• La superficie pro-capite per

ogni scrofa è di 2,25 m2 e di 1,64 m2 per le scrofette. Tale superficie può essere ridotta del 10% in caso di gruppi superiori a 40 animale

• La superficie libera disponibile deve essere piena almeno per 1,3 m2

(scrofa) e 0,9 m2 (scrofetta)• La superficie piena può

essere occupata da aperture di scarico per non oltre il 15% della superficie

• I verri: 6m2 (10 m2 se il box è utilizzato anche per l’accoppiamento)

Dimensioni fessure e travetti

• Qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo, l’ampiezza massima delle aperture deve essere di:

• 11 mm per i lattonzoli• 14 mm per i suinetti• 18 mm per i suini all’ingrasso• 20 mm per scrofe e scrofette

dopo la fecondazione

• L’ampiezza minima dei travetti deve essere di:

• 50 mm per lattonzoli e suinetti• 80 mm per suini all’ingrasso,

scrofe e scrofette dopo la fecondazione

Altre disposizioni scrofe e scrofette

• Gestazione in box multiplo• Materiale manipolabile per

scrofe e scrofette• Mangime riempitivo ed

energetico• Materiale per la

nidificazione• Controllo dell’aggressività

tra animali• Trattamenti antiparassitari• Pulizia gabbia parto• Zona libera per un parto

agevole

Lattonzoli

• Zona adeguata di comfort in gabbia parto

• Spazio per l’allattamento

• Età allo svezzamento

Suinetti e suini all’ingrasso

• Gestione delle lotte e delle aggressioni

• Materiale manipolabile da esplorazione

• Gestione degli animali aggressivi

• Divieto dell’uso di tranquillanti di routine

Linee guida per la gestione e il controllo sanitario

dell’allevamento di suini all'aperto, criteri di biosicurezza

(Deliberazione di Giunta regionale n. 1248 del 28 luglio 2008)

Prot. n. (VET/08/181351)

26

Il Reg.(CE)1782/2003 e la nuova politica agricola comune

(PAC)• Il Reg. (CE) 1782/2003 reca disposizioni

comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della PAC.

• Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare alcuni criteri di gestione obbligatori (CGO) elencati in uno specifico allegato al regolamento.

Condizionalità e disaccoppiamento del premio PAC (2005-2007)

28

Impostazione dei controlli

• Selezione del campione• Selezione delle aziende da controllare sulla base di criteri

di rischio che riguardano tutti gli atti.

• Gradualità nella verifica degli impegni• L’Organismo pagatore può stabilire una gradualità

crescente nella verifica del rispetto degli impegni da osservare

Il Regolamento (CE)1782/2003 e la nuova politica agricola comune (PAC)

29

Impostazione dei controlli

• Applicazione di indici di verifica con specifiche classi di violazione

• Portata dell’infrazione: classe di violazione da distinguere in: • basso – medio - alto

• Gravità dell’infrazione: classe di violazione da distinguere in: • basso – medio - alto

• Durata dell’Infrazione: classe di violazione da distinguere in: • basso – medio – alto

• Valutazione dell’intenzionalità

Il Regolamento (CE)1782/2003 e la nuova politica agricola comune (PAC)

Condizionalità e disaccoppiamento del premio PAC (2005-2007)

La riduzione dell’aiuto tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’infrazione commessa.– 1-5%: negligenza – Fino al 15%: recidiva nell’arco di 3 anni consecutivi– Dal 15 al 100%: recidiva intenzionale

• Recidiva intenzionale: infrazione di durata superiore ai 3 anni

Decisione della Commissione 14 novembre 2006 n. 778

• Abroga la decisione 2000/50/CE

• E’ in applicazione dal 1° gennaio 2008

• Stabilisce che le ispezioni devono riguardare tutte le specie d’allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE

Piano Nazionale Benessere Animale

• Programmazione – avvio sperimentale da luglio 2008

• Formazione veterinari SSN e allevatori

• Nuovi criteri di controllo (dec. 778/2006)

• Nuove schede di rendicontazione

Piano Nazionale Benessere Animale

Obiettivi

• Sensibilizzazione

• Formazione veterinari SSN e allevatori

• Miglioramento tecniche di allevamento

• Promozione della produzione nazionale

Categorie amministrative delle non conformità

A = 1

B= 2

C= 3

Azioni intraprese dall’autorità competente

1. Richiesta di rimediare alla/e non conformità entro un termine inferiore ai tre mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

2. Richiesta di rimediare alla/e non conformità entro un termine superiore ai tre mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

3. Sanzione amministrativa o penale immediata

• Personale • Ispezione • Libertà di movimento • Spazio disponibile • Edifici e locali di stabulazione • Illuminazione minima • Pavimentazioni• Materiale manipolabile • Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze • Mangimi contenenti fibre • Mutilazioni • Procedure d’allevamento

Categorie di non conformità

• Personale • Ispezione • Libertà di movimento • Spazio disponibile• Edifici e locali di stabulazione • Illuminazione minima • Pavimentazioni• Materiale manipolabile • Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze• Mangimi contenenti fibre • Mutilazioni • Procedure d’allevamento

Categorie di non conformità

Categorie di non conformità Broiler Struzzi Tacchini Altri

avicoli conigli lepri ovini caprini bufali cavalli Animali da pelliccia pesci Bovini da

carne

Ispezione x x x x x x x x x x x x x

Libertà di movimento x x x x x x x x x x

Edifici e locali di stabulazione x x x x x x x x x x x x

Attrezzatura automatica e meccanica

x x x x x

Alimentazione, abbeveraggio e

somministrazione di altre sostanze

x x x x x x x x x x x x

Mutilazione x x x

Procedure d’allevamento x x x x x x x x x x

Piano Nazionale Benessere Animale

Proposta di programmazione e frequenza dei controlli annuali

• Suini– > 40 capi o > 6 scrofe– 25% allevamenti/anno

Trasporto• Nessuno è autorizzato a

trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili

• L'allevatore è tenuto a rispondere del pagamento della somma dovuta da parte del responsabile del trasporto autore della violazione, in solido con lui.

• Casi più frequenti:• Animali non trasportabili

(età, stato sanitario)• Eccessivo carico• Mancata separazione

delle categorie

Regolamento 1/2005• Inidoneità al trasporto

– Se presentano malattia grave e/o gravi problemi fisiologici

– Non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto

– Presentano una ferita aperta di natura grave o prolasso

– Gravide >90% del periodo o che hanno partorito durante la settimana precedente

– Ombelico non completamente cicatrizzato– Suini con meno di 3 settimane (>100 km) – I suini <10 kg non possono viaggiare per più di 8 ore

se non accompagnati dalla madre

Trattamento degli animali• Vietato percuotere o dare calci• Vietato comprimere parti sensibili del corpo in modo da

causare dolore o sofferenze inutili• Sospendere gli animali con mezzi meccanici• Sollevare, trascinare per il capo, le orecchie, le zampe,

la coda• Usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze• L’utilizzo del pungolo elettrico è consentito solo su suino

adulto che non si muove e se ha spazio libero di fronte; scariche inferiori a 1 secondo, solo ai quarti posteriori, non ripetere se l’animale non reagisce

Separazione

• Devono essere accuditi e trasportati separatamente:– Animali di età e taglia

significativamente diversa

– Verri da riproduzione– Maschi sessualmente

maturi e femmine

Macellazione• Stabulazione idonea

– Pavimentazione idonea– Separazione degli animali– Presenza di acqua e mangime (quest’ultimo se

l’attesa è maggiore a 12 ore)– Metodi ammessi per lo stordimento

• Esposizione CO2• Elettronarcosi• Pistola a proiettile captivo• Commozione cerebrale

– Metodi ammessi per l’abbattimento• Pistola o fucile a proiettile libero• Elettrocuzione• Esposizione CO2

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

• Livelli minimi di corrente per l'elettrocuzione con applicazione di corrente a testa e corpo è di 1,30 ampere per i suini

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

• Strutture per la stabulazione di animali non consegnati in contenitori– I recinti, i corridoi e le corsie sono progettati e

costruiti in modo da consentire:a) agli animali di muoversi liberamente nell'opportuna direzione secondo le lorocaratteristiche comportamentali e senza distrazioni;b) a suini di procedere uno accanto all'altro, ad eccezione del caso delle corsie che conducono ai dispositivi di immobilizzazione.

Grazie per l’attenzione