97° Congresso Nazionale SOI · Non ci si può astenere per mancanza di versamento del fondo. Non...

Post on 19-Jul-2020

6 views 0 download

Transcript of 97° Congresso Nazionale SOI · Non ci si può astenere per mancanza di versamento del fondo. Non...

97° Congresso Nazionale SOIIl consulente d’ufficio e di parte nel codice di

procedura civile e nella nuova legge sulla

responsabilità professionale medica.

Roma 29/11/2017

www.studiolaplaca.it 1

1. Dapprima esamineremo le norme

principali che regolano le attività del CTU

e del CTP

2. Successivamente vedremo alcuni aspetti

pratici dell’attività di CTU e CTP.

Introduzione

www.studiolaplaca.it 2

Nelle cause di responsabilità medica la

sentenza per le questioni di malpratice si

basa essenzialmente sulla CTU

Anche per altre questioni ( tenuta della

cartella clinica, consenso informato,

trattamento post ricovero ecc.) spesso è la

CTU che fornisce elementi decisivi al

giudice.

Rilevanza

www.studiolaplaca.it 3

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere,

per il compimento di singoli atti o per tutto il

processo, da uno o più consulenti di particolare

competenza tecnica .

La scelta dei consulenti tecnici deve essere

normalmente fatta tra le persone iscritte in albi

speciali formati a norma delle disposizioni di

attuazione al presente codice

Art. 61 cpc

Consulente tecnico.

www.studiolaplaca.it 4

Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad

oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida

l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un

medico specializzato in medicina legale e a uno o più

specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica

conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo

cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi

di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di

interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che

i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del

procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso

di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della

conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi

formativi.

Art. 15 L. n. 24/2017

www.studiolaplaca.it 5

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice

civile relativa a una controversia di risarcimento del

danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto

preliminarmente a proporre ricorso ai sensi

dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile

dinanzi al giudice competente.

ART.8

Tentativo obbligatorio di conciliazione

www.studiolaplaca.it 6

• Il CTU è un ausiliare del giudice incaricato

di pubblica funzione.

• IL CTU consiglia il giudice con relazioni

non vincolanti (Cass.9922/01).

• E’ un tecnico in materie che il giudice non è

tenuto a conoscere.

Chi è il CTU

www.studiolaplaca.it 7

• E’ sottratta alla disponibilità delle parti.

• Non è un mezzo di prova, ma valuta fatti

acquisiti.

• Non dovrebbe essere esplorativa (att. però

x fatti accessori).

• Deve risolvere questioni di fatto

presupponenti cognizioni tecniche e non

giuridiche

Che cosa è la CTU

www.studiolaplaca.it 8

Il Giudice può:

a) Aderire; non deve esporre in maniera

specifica le ragioni ( ATT però alle

critiche precise e puntuali su aspetti

essenziali).

b) Discostarsi; occorre motivare il dissenso in

modo rigoroso e preciso.

Valutazione della CTU

www.studiolaplaca.it 9

Il giudice può disporre a sua discrezione:

• Nuova indagine con nuovo CTU ( art. 196

cpc),

• Consulenza integrativa o suppletiva

• Convocare il CTU a chiarimenti.

Nuove indagini

www.studiolaplaca.it 10

(art. 62 cpc) Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal

giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il

giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli

441 e 463

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice

istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini

di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi

dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad

assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé

solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo

dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al

consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Che fa il CTU?

www.studiolaplaca.it 11

• L’attività del CTU è documentata o da verbale o

da relazione scritta.

• I quesiti non dovrebbero dar per scontata

l’avvenuta decisione.

• Le informazioni assunte da terzi non hanno valore

di prova testimoniale.

• Si ritiene che il giudice possa trarre elementi di

convincimento anche dalla parte eccedente il

quesito.

Attenzione.

www.studiolaplaca.it 12

Ora meno importante visto l’obbligo del

collegio peritale, ma il CTU può avvalersi

dell’opera di esperti ( o istituti specializzati)

per compiere indagini particolari richiedenti

sussidi tecnici.

Può anche utilizzare collaboratori quando ci

sono incombenze di ordine materiale.

Gli esperti e collaboratori

www.studiolaplaca.it 13

• Principio generale che le parti possono

assistere all’assunzione delle prove (art. 206

cpc).

• Il Ctu deve comunicare data e luogo

dell’inizio oo.pp. (anche ai cc.tt.pp. o ai

difensori).

• In generale garantire il diritto alla difese e la

parità di trattamento.

Contraddittorio

www.studiolaplaca.it 14

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice

istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo

comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un

consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il

consulente deve comparire Possono essere nominati più

consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la

legge espressamente lo dispone.

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del

cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal

giudice.

Nomina – artt. 191 e192 cpc

www.studiolaplaca.it 15

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha

l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il

giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di

astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i

motivi indicati nell'articolo 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice

che l'ha nominato (ndr: in calce al ricorso della

parte o del consulente).

Obbligo – art. 62 cpc

www.studiolaplaca.it 16

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o

quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende

astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice

che l'ha nominato almeno tre giorni prima

dell'udienza di comparizione; nello stesso termine

le parti debbono proporre le loro istanze di

ricusazione [63 2-3], depositando nella cancelleria

ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile

Astensione e ricusazione

www.studiolaplaca.it 17

Se il CTU non compare possibile cancellazione

dall’albo e sanzioni disciplinari.

Istanza di astensione con ricorso, non esistono

motivi tipici di astensione, ma comprendono quelli

per il giudice .

Non ci si può astenere per mancanza di versamento

del fondo.

Non c’è invalidità della CTU se non ci si astiene.

Astensione

www.studiolaplaca.it 18

se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di

diritto;

se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da

vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle

parti o di alcuno dei difensori;

se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti

di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa

come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado

del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente

tecnico;

se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o

datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente

di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di

una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Ricusazione

www.studiolaplaca.it 19

All'udienza di comparizione il giudice istruttore

ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che

è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento

di bene e fedelmente adempiere le funzioni

affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici

la verità.

In questa udienza vengono fissati i termini per il

deposito della relazione e per lo scambio di

osservazioni.

Giuramento – art. 193 cpc

www.studiolaplaca.it 20

La relazione deve essere trasmessa dal consulente

alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice

con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine

entro il quale le parti devono trasmettere al

consulente le proprie osservazioni sulla relazione e

il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il

quale il consulente deve depositare in cancelleria la

relazione, le osservazioni delle parti e una

sintetica valutazione sulle stesse.

Relazione

www.studiolaplaca.it 21

Il Ctu tenta la conciliazione e se riesce deve

redigerne processo verbale, sottoscritto dalle

parti (difensori, vedi delega) e dal CTU.

Se non riesce il Ctu ne espone i motivi. Il

Giudice ne può trarre elementi di prova.

Conciliazione

www.studiolaplaca.it 22

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente,

assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare,

con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente

tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma

dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice,

partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che

vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere,

con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui

risultati delle indagini tecniche

CTP

www.studiolaplaca.it 23

Oltre ad essere opportuno è un diritto nominare il

CTP (art. 87 cpc).

Il CTP è un difensore di carattere tecnico.

Il medico, in quanto esperto, potrebbe essere CTP

di sé stesso.

Il CTP ha il compito di partecipare ad ogni

operazione e di depositare osservazioni.

Attenzione

www.studiolaplaca.it 24

CTU risarcisce i danni in caso di colpa

grave.

Il danno va provato.

Possono essere: ritardo nell’accoglimento

della domanda, conseguenze

dell’accoglimento dell’altrui domanda,

spese sostenute, danni morali.

Resp. Civile.

www.studiolaplaca.it 26

Diviso per categorie.

Formato da un comitato presieduto dal Pres. Trib.

Per nomina fuori albo (diverso o non iscritto)

occorre previo parere del Pres. Trib (non a pena di

nullità!).

Incarichi equamene distribuiti ( non più 10%).

ALBO

www.studiolaplaca.it 27

Possono iscriversi:

1. Speciale competenza tecnica,

2. Condotta morale e politica specchiata,

3. Iscritti nelle associazioni professionali.

N.B.: Iscritti ad un solo albo.

Iscrizione

www.studiolaplaca.it 28

Al Pres. Trib corredata da:

1. Atto nascita,

2. Cert. Casellario giudiziario,

3. Cert. Res. nella circoscrizione,

4. Cert. Iscrizione ass. prof.

5. Titoli e docc. per speciale capacità tecnica.

Domanda (art. 16 disp att. Cpc)

www.studiolaplaca.it 29

Alla domanda vanno allegati

1. fotocopia del documento d’identità in corso di validità;

2. fotocopia codice fiscale;

3. il curriculum vitae;

4. per dimostrare il possesso della “speciale competenza tecnica” richiesta

dalla legge (art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 69 disp. att. c.p.p.) si richiede il

deposito di una copia dei titoli e dei documenti, dei lavori effettuati e/o

degli atti redatti e quant’altro di significativo realizzato nel corso della

propria attività professionale, dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche

professionalmente rilevanti e degli incarichi già svolti come consulente

tecnico del giudice o come consulente di parte ovvero come assistente ad

altro consulente, allegando gli elaborati depositati in giudizio e,

nell’ultima ipotesi, con attestazione sottoscritta dal consulente medesimo.

Tale documentazione va presentata in formato pdf da trasmettersi in via

telematica in un secondo tempo, su richiesta dell'ufficio.

Trib. Torino

www.studiolaplaca.it 30

Nel quadro del Processo civile telematico, i Consulenti Tecnici d’Ufficio

sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici

(Reginde) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via

telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui

avranno assunto la veste di ausiliari del giudice. I professionisti non iscritti

ad un Albo Professionale (e quelli per i quali l’Ordine di appartenenza non

abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per

l’iscrizione al Reginde) dovranno provvedere in proprio, con le modalità

indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina Registro

Generale degli Indirizzi Elettronici.

Nota Bene Torino

www.studiolaplaca.it 31

Il Pres. Trib. può promuovere procedimento

disciplinare contro i ccttuu che non hanno tenuto una

condotta morale specchiata o non hanno ottemperato

agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Sanzioni:

1. Avvertimento,

2. Sospensione dall’albo max 1 anno,

3. Cancellazione albo.

Disciplina

www.studiolaplaca.it 32

DPR 30/5/2002 n. 115 art. 49 e ss.

• Ci sono tabelle ministeriali basate sulle tariffe

professionali e gli onorari possono essere fissi

variabili e a tempo.

• Sono dovute anche spese di viaggio e rimborso

spese sostenute per adempiere l’incarico.

• Liquidazione con decreto del G.I. (acconto

solidale, poi con condanna ad una parte o %).

Compensi

www.studiolaplaca.it 33

Albo Torino

www.studiolaplaca.it 34

Tribunale Ordinario di Torino

DOMANDA DA PRESENTARE IN BOLLO (Euro16,00) E PUO’ ESSERE TRASMESSA PER POSTA O PRESENTATA DIRETTAMENTE AL TRIBUNALE (CORSO VITTORIO EMANUELE II 130 TORINO, INGRESSO 3 AULA 10)

La domanda va compilata in ogni suo punto, cancellando l’ipotesi che non ricorre.

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI TECNICI

Al Sig. Presidente del Tribunale Ordinario

TORINO

Il sottoscritto .............................................................................................................................................. nato

il ................................. a .................................................................................................. e residente a

............................................................................. in via ......................................................................... n.

.....................Tel. ..................................... Cell. ....................................... Fax ...................................... e mail

......................................................................... C.F. .......................................................................

professione ......................................................................... con studio in ................................................. via

...........................................................................Tel. ................................. Fax ..................................

PEC …………………………………………………………………………………………………………………………….

C H I E D E

ai sensi degli articoli Artt. 13 e segg. disp. att. Codice di procedura civile l’iscrizione all’Albo dei

consulenti tecnici presso codesto Tribunale per la categoria1

......................................................................................................................................................................

con specializzazione ..........................................................................................................................

1 Indicare l’ordine professionale di appartenenza e l’eventuale specializzazione.

Fac simile

www.studiolaplaca.it 35

http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Cont

ent/Index/43637

Link

www.studiolaplaca.it 36

Grazie

www.studiolaplaca.it

Queste e altre slides vi verranno inviate dietro

richiesta via mail:

raffaele.laplaca@studiolaplaca.it

www.studiolaplaca.it