97° Congresso Nazionale SOI · Non ci si può astenere per mancanza di versamento del fondo. Non...
Transcript of 97° Congresso Nazionale SOI · Non ci si può astenere per mancanza di versamento del fondo. Non...
97° Congresso Nazionale SOIIl consulente d’ufficio e di parte nel codice di
procedura civile e nella nuova legge sulla
responsabilità professionale medica.
Roma 29/11/2017
www.studiolaplaca.it 1
1. Dapprima esamineremo le norme
principali che regolano le attività del CTU
e del CTP
2. Successivamente vedremo alcuni aspetti
pratici dell’attività di CTU e CTP.
Introduzione
www.studiolaplaca.it 2
Nelle cause di responsabilità medica la
sentenza per le questioni di malpratice si
basa essenzialmente sulla CTU
Anche per altre questioni ( tenuta della
cartella clinica, consenso informato,
trattamento post ricovero ecc.) spesso è la
CTU che fornisce elementi decisivi al
giudice.
Rilevanza
www.studiolaplaca.it 3
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere,
per il compimento di singoli atti o per tutto il
processo, da uno o più consulenti di particolare
competenza tecnica .
La scelta dei consulenti tecnici deve essere
normalmente fatta tra le persone iscritte in albi
speciali formati a norma delle disposizioni di
attuazione al presente codice
Art. 61 cpc
Consulente tecnico.
www.studiolaplaca.it 4
Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad
oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un
medico specializzato in medicina legale e a uno o più
specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica
conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo
cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi
di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di
interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che
i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del
procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso
di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della
conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi
formativi.
Art. 15 L. n. 24/2017
www.studiolaplaca.it 5
1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice
civile relativa a una controversia di risarcimento del
danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto
preliminarmente a proporre ricorso ai sensi
dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile
dinanzi al giudice competente.
ART.8
Tentativo obbligatorio di conciliazione
www.studiolaplaca.it 6
• Il CTU è un ausiliare del giudice incaricato
di pubblica funzione.
• IL CTU consiglia il giudice con relazioni
non vincolanti (Cass.9922/01).
• E’ un tecnico in materie che il giudice non è
tenuto a conoscere.
Chi è il CTU
www.studiolaplaca.it 7
• E’ sottratta alla disponibilità delle parti.
• Non è un mezzo di prova, ma valuta fatti
acquisiti.
• Non dovrebbe essere esplorativa (att. però
x fatti accessori).
• Deve risolvere questioni di fatto
presupponenti cognizioni tecniche e non
giuridiche
Che cosa è la CTU
www.studiolaplaca.it 8
Il Giudice può:
a) Aderire; non deve esporre in maniera
specifica le ragioni ( ATT però alle
critiche precise e puntuali su aspetti
essenziali).
b) Discostarsi; occorre motivare il dissenso in
modo rigoroso e preciso.
Valutazione della CTU
www.studiolaplaca.it 9
Il giudice può disporre a sua discrezione:
• Nuova indagine con nuovo CTU ( art. 196
cpc),
• Consulenza integrativa o suppletiva
• Convocare il CTU a chiarimenti.
Nuove indagini
www.studiolaplaca.it 10
(art. 62 cpc) Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal
giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il
giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli
441 e 463
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice
istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini
di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi
dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad
assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé
solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo
dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al
consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
Che fa il CTU?
www.studiolaplaca.it 11
• L’attività del CTU è documentata o da verbale o
da relazione scritta.
• I quesiti non dovrebbero dar per scontata
l’avvenuta decisione.
• Le informazioni assunte da terzi non hanno valore
di prova testimoniale.
• Si ritiene che il giudice possa trarre elementi di
convincimento anche dalla parte eccedente il
quesito.
Attenzione.
www.studiolaplaca.it 12
Ora meno importante visto l’obbligo del
collegio peritale, ma il CTU può avvalersi
dell’opera di esperti ( o istituti specializzati)
per compiere indagini particolari richiedenti
sussidi tecnici.
Può anche utilizzare collaboratori quando ci
sono incombenze di ordine materiale.
Gli esperti e collaboratori
www.studiolaplaca.it 13
• Principio generale che le parti possono
assistere all’assunzione delle prove (art. 206
cpc).
• Il Ctu deve comunicare data e luogo
dell’inizio oo.pp. (anche ai cc.tt.pp. o ai
difensori).
• In generale garantire il diritto alla difese e la
parità di trattamento.
Contraddittorio
www.studiolaplaca.it 14
Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice
istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo
comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un
consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il
consulente deve comparire Possono essere nominati più
consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la
legge espressamente lo dispone.
L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del
cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal
giudice.
Nomina – artt. 191 e192 cpc
www.studiolaplaca.it 15
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha
l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il
giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di
astensione.
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i
motivi indicati nell'articolo 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice
che l'ha nominato (ndr: in calce al ricorso della
parte o del consulente).
Obbligo – art. 62 cpc
www.studiolaplaca.it 16
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o
quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende
astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice
che l'ha nominato almeno tre giorni prima
dell'udienza di comparizione; nello stesso termine
le parti debbono proporre le loro istanze di
ricusazione [63 2-3], depositando nella cancelleria
ricorso al giudice istruttore.
Questi provvede con ordinanza non impugnabile
Astensione e ricusazione
www.studiolaplaca.it 17
Se il CTU non compare possibile cancellazione
dall’albo e sanzioni disciplinari.
Istanza di astensione con ricorso, non esistono
motivi tipici di astensione, ma comprendono quelli
per il giudice .
Non ci si può astenere per mancanza di versamento
del fondo.
Non c’è invalidità della CTU se non ci si astiene.
Astensione
www.studiolaplaca.it 18
se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di
diritto;
se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da
vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle
parti o di alcuno dei difensori;
se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa
come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado
del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o
datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente
di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
Ricusazione
www.studiolaplaca.it 19
All'udienza di comparizione il giudice istruttore
ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che
è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento
di bene e fedelmente adempiere le funzioni
affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici
la verità.
In questa udienza vengono fissati i termini per il
deposito della relazione e per lo scambio di
osservazioni.
Giuramento – art. 193 cpc
www.studiolaplaca.it 20
La relazione deve essere trasmessa dal consulente
alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice
con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale le parti devono trasmettere al
consulente le proprie osservazioni sulla relazione e
il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il
quale il consulente deve depositare in cancelleria la
relazione, le osservazioni delle parti e una
sintetica valutazione sulle stesse.
Relazione
www.studiolaplaca.it 21
Il Ctu tenta la conciliazione e se riesce deve
redigerne processo verbale, sottoscritto dalle
parti (difensori, vedi delega) e dal CTU.
Se non riesce il Ctu ne espone i motivi. Il
Giudice ne può trarre elementi di prova.
Conciliazione
www.studiolaplaca.it 22
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente,
assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare,
con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente
tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma
dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice,
partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che
vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere,
con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui
risultati delle indagini tecniche
CTP
www.studiolaplaca.it 23
Oltre ad essere opportuno è un diritto nominare il
CTP (art. 87 cpc).
Il CTP è un difensore di carattere tecnico.
Il medico, in quanto esperto, potrebbe essere CTP
di sé stesso.
Il CTP ha il compito di partecipare ad ogni
operazione e di depositare osservazioni.
Attenzione
www.studiolaplaca.it 24
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del
codice penale relative ai periti [314, 366, 373, 376,
377, 384 c.p.].
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con
l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'articolo
35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il
risarcimento dei danni causati alle parti.
Responsabilità – art. 64 cpc
www.studiolaplaca.it 25
CTU risarcisce i danni in caso di colpa
grave.
Il danno va provato.
Possono essere: ritardo nell’accoglimento
della domanda, conseguenze
dell’accoglimento dell’altrui domanda,
spese sostenute, danni morali.
Resp. Civile.
www.studiolaplaca.it 26
Diviso per categorie.
Formato da un comitato presieduto dal Pres. Trib.
Per nomina fuori albo (diverso o non iscritto)
occorre previo parere del Pres. Trib (non a pena di
nullità!).
Incarichi equamene distribuiti ( non più 10%).
ALBO
www.studiolaplaca.it 27
Possono iscriversi:
1. Speciale competenza tecnica,
2. Condotta morale e politica specchiata,
3. Iscritti nelle associazioni professionali.
N.B.: Iscritti ad un solo albo.
Iscrizione
www.studiolaplaca.it 28
Al Pres. Trib corredata da:
1. Atto nascita,
2. Cert. Casellario giudiziario,
3. Cert. Res. nella circoscrizione,
4. Cert. Iscrizione ass. prof.
5. Titoli e docc. per speciale capacità tecnica.
Domanda (art. 16 disp att. Cpc)
www.studiolaplaca.it 29
Alla domanda vanno allegati
1. fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
2. fotocopia codice fiscale;
3. il curriculum vitae;
4. per dimostrare il possesso della “speciale competenza tecnica” richiesta
dalla legge (art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 69 disp. att. c.p.p.) si richiede il
deposito di una copia dei titoli e dei documenti, dei lavori effettuati e/o
degli atti redatti e quant’altro di significativo realizzato nel corso della
propria attività professionale, dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche
professionalmente rilevanti e degli incarichi già svolti come consulente
tecnico del giudice o come consulente di parte ovvero come assistente ad
altro consulente, allegando gli elaborati depositati in giudizio e,
nell’ultima ipotesi, con attestazione sottoscritta dal consulente medesimo.
Tale documentazione va presentata in formato pdf da trasmettersi in via
telematica in un secondo tempo, su richiesta dell'ufficio.
Trib. Torino
www.studiolaplaca.it 30
Nel quadro del Processo civile telematico, i Consulenti Tecnici d’Ufficio
sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici
(Reginde) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via
telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui
avranno assunto la veste di ausiliari del giudice. I professionisti non iscritti
ad un Albo Professionale (e quelli per i quali l’Ordine di appartenenza non
abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per
l’iscrizione al Reginde) dovranno provvedere in proprio, con le modalità
indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici.
Nota Bene Torino
www.studiolaplaca.it 31
Il Pres. Trib. può promuovere procedimento
disciplinare contro i ccttuu che non hanno tenuto una
condotta morale specchiata o non hanno ottemperato
agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Sanzioni:
1. Avvertimento,
2. Sospensione dall’albo max 1 anno,
3. Cancellazione albo.
Disciplina
www.studiolaplaca.it 32
DPR 30/5/2002 n. 115 art. 49 e ss.
• Ci sono tabelle ministeriali basate sulle tariffe
professionali e gli onorari possono essere fissi
variabili e a tempo.
• Sono dovute anche spese di viaggio e rimborso
spese sostenute per adempiere l’incarico.
• Liquidazione con decreto del G.I. (acconto
solidale, poi con condanna ad una parte o %).
Compensi
www.studiolaplaca.it 33
Albo Torino
www.studiolaplaca.it 34
Tribunale Ordinario di Torino
DOMANDA DA PRESENTARE IN BOLLO (Euro16,00) E PUO’ ESSERE TRASMESSA PER POSTA O PRESENTATA DIRETTAMENTE AL TRIBUNALE (CORSO VITTORIO EMANUELE II 130 TORINO, INGRESSO 3 AULA 10)
La domanda va compilata in ogni suo punto, cancellando l’ipotesi che non ricorre.
ISTANZA ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI TECNICI
Al Sig. Presidente del Tribunale Ordinario
TORINO
Il sottoscritto .............................................................................................................................................. nato
il ................................. a .................................................................................................. e residente a
............................................................................. in via ......................................................................... n.
.....................Tel. ..................................... Cell. ....................................... Fax ...................................... e mail
......................................................................... C.F. .......................................................................
professione ......................................................................... con studio in ................................................. via
...........................................................................Tel. ................................. Fax ..................................
PEC …………………………………………………………………………………………………………………………….
C H I E D E
ai sensi degli articoli Artt. 13 e segg. disp. att. Codice di procedura civile l’iscrizione all’Albo dei
consulenti tecnici presso codesto Tribunale per la categoria1
......................................................................................................................................................................
con specializzazione ..........................................................................................................................
1 Indicare l’ordine professionale di appartenenza e l’eventuale specializzazione.
Fac simile
www.studiolaplaca.it 35
http://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Cont
ent/Index/43637
Link
www.studiolaplaca.it 36
Grazie
www.studiolaplaca.it
Queste e altre slides vi verranno inviate dietro
richiesta via mail:
www.studiolaplaca.it