13 interpretazione e oggetto

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INTERPRETAZIONE E OGGETTO DEL NEGOZIO

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INTERPRETAZIONE

• Procedimento con cui si ricostruisce il significato giuridicamente rilevante da attribuire a dichiarazioni negoziali

• Presupposto dell’attività di:1. Qualificazione del contratto: ricondurre il contratto

all’interno di un tipo previsto dalla legge2. Valutazione del contratto: verificare il contratto è

conforme agli interessi perseguiti dalle parti3. Identificazione dei diritti e degli obblighi nascenti dal

contratto

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CRITERI D’INTERPRETAZIONE

SOGGETTIVA

Ricercano l’effettiva volontà delle parti

OGGETTIVA

Utilizzati quando non è possibile ricostruire la volontà delle parti

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REGOLE DI INTERPRETAZIONE

SOGGETTIVA

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INTENZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 1362 C.C.

• indagare quale sia stata la COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI (Comma I)

• valutare il COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI per determinarne la comune intenzione (Comma II)

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INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA

• Le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre , attribuendo a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell’atto

(ART. 1363 C.C.)

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ART. 1364 ESPRESSIONI

GENERALI

ART. 1365 INDICAZIONI

ESEMPLIFICATIVE

In presenza di espressioni generali, il contratto

comprende solo gli oggetti sui quali le parti si siano proposte di contrattare

Quando il contratto contiene

un’esemplificazione, non si presumono esclusi i casi

non espressi

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INTERPRETAZIONE DI BUONA FEDE

• Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1366 C.C.)

• Canone interpretativo che funge da ponte tra le regole di interpretazione soggettiva e oggettiva

Punto di vista soggettivo: valorizza gli interessi perseguiti dalle parti

Punto di vista oggettivo: assegna al contratto il significato conforme all’affidamento voluto dalle parti in base al contesto socio-economico di riferimento

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REGOLE DI INTERPRETAZIONE

OGGETTIVA

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CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

• Il contratto o le sue clausole devono nel dubbio essere interpretate nel senso in cui possano avere qualche effetto ART. 1367 C.C.

• Principio che permette al contratto di dispiegare i suoi effetti, espressione di un atteggiamento di favor del legislatore verso il contratto

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ART. 1368

PRATICHE GENERALI INTERPRETATIVE

ART. 1369

ESPRESSIONI CON PIÙ SENSI

Tali espressioni devono essere interpretate nel

senso più conveniente alla natura e all’oggetto del

contratto

Riferirsi alle pratiche/usi del luogo di conclusione del contratto per interpretare

clausole ambigue

Usi normativi art.1374 c.c.

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ART. 1370

INTERPRETAZIONE CONTRO

L’AUTORE DELLA CLAUSOLA

ART. 1371

REGOLE FINALI

Interpretazione contro il predisponente di clausole

inserite in condizioni generali di contratto o in

moduli o formulari

Contratto a titolo gratuito: interpretarlo nel senso meno gravoso per

l’obbligato

Contratto a titolo oneroso: interpretarlo nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli

interessi delle parti

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SIMULAZIONE DEL CONTRATTO

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SIMULAZIONE (art. 1414 c.c.)Ipotesi di divergenza tra la volontà e la dichiarazione voluta dalle parti che rappresentano di fronte ai terzi una situazione diversa da quella realmente voluta

ASSOLUTA

La parti simulano la stipulazione di un

contratto ma in realtà non voglio costituire

tra loro alcun rapporto contrattuale

RELATIVA

La parti concludono un negozio (simulato) ma con l’accordo (intesa

simulatoria) che si producano gli effetti di un

negozio diverso (dissimulato)

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EFFETTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI

ASSOLUTA

Il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti

RELATIVA

Il contratto dissimulato produce effetti tra le parti se dotato dei requisiti di

forma e sostanza

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EFFETTI DELLA SIMULAZIONE

NEI CONFRONTI DEI TERZI

Aventi causa dal simulato acquirente

Simulazione non opponibile nei loro confronti se il loro acquisto è in buona fede

Pregiudicati dal contratto simulato

Possono dimostrare la simulazione affinché

prevalga la situazione reale (purché provvedano

tempestivamente alla trascrizione della

domanda giudiziale)

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EFFETTI DELLA SIMULAZIONE

NEI CONFRONTI DEI CREDITORI

Creditori del simulato acquirente

Se hanno compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto

simulato, la simulazione non può essere opposta loro

Creditori del simulato alienante

• Possono far valere la simulazione che

pregiudica i loro diritti

• Prevalgono sui creditori del simulato acquirente

se il loro credito è anteriore all’atto simulato

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PROVA DELLA SIMULAZIONE

PARTI

Non possono avvalersi della prova testimoniale e delle presunzioni a meno che l’azione di simulazione

voglia far accertare l’illiceità del contratto dissimulato

TERZI

Possono fornire la prova della simulazione con qualsiasi mezzo, non esistono preclusioni in

sede probatoria

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NEGOZIO FIDUCIARIO

• Un soggetto (fiduciante) aliena un diritto per uno scopo ulteriore che l’acquirente (fiduciario) si impegna a realizzare trasferendo il diritto al fiduciante o ad un terzo

• Fiducia

1. Cum amico: fiduciario acquista la proprietà dei beni con l’obbligo di gestirli e ritrasferirli al fiduciante

2. Cum creditore: fiduciario acquista i beni in garanzia del credito che esso vanta nei confronti del fiduciante, con l’obbligo di ritrasferirli una volta ottenuta la prestazione

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CONTENUTO E OGGETTO DEL CONTRATTO

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CONTENUTO DEL CONTRATTO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Complesso di regole attraverso le quali le parti disciplinano i loro rapporti

Autoregolamento delle parti ex art. 1322

comma I c.c.

Singole articolazioni o proposizioni del contratto

dotate di una propria autonomia

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OGGETTO

Prestazione alla quale si riferisce il contratto

Contenuto del

regolamento contrattuale

Bene su cui ricadono gli effetti

del contratto

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REQUISITIDELL’OGGETTO

POSSIBILE LECITODETERMINATO ODETERMINABILE

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POSSIBILITÀ

• Da intendersi in senso fisico e giuridico• Impossibilità materiale: oggetto è insuscettibile di

attuazione Cosa che non esiste Prestazione materialmente ineseguibile• Impossibilità giuridica: Cosa che non costituisce bene ex art. 810 c.c. Bene inalienabile o fuori commercio

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LICEITÀ

• L’oggetto è illecito quando contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon

costume.

• La nullità del contratto esprime un giudizio di riprovevolezza da parte dell’ordinamento giuridico

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DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ

• Determinatezza: le parti indicano specificamente il bene dedotto nel contratto

• Determinabilità: il contratto contiene l’indicazione dei criteri che permettono di individuare il bene

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ARBITRAGGIO

Determinazione dell’oggetto del contratto ad opera di un terzo

ARBITRATORE

Equo arbitrio del terzo Mero arbitrio del terzo

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Il terzo deve procedere nella determinazione

cercando di contemperare gli

interessi delle parti

Se le parti si rimettono all’equo arbitrio del terzo

Determinazione impugnabile da ogni parte se

• Manifestatamente iniqua• Erronea

Se si accerta la manifesta iniquità o erroneità della determinazione o se la

determinazione manca, essa è operata dal giudice

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Il terzo può procedere nella determinazione

secondo una sua libera scelta

Se le parti si rimetto al mero arbitrio del terzo

Determinazione impugnabile da ogni parte se

• Mala fede del terzo

In ogni altro caso la determinazione è insindacabile

Se si accerta la mala fede o se la determinazione manca, il contratto è

nullo salvo che le parti si siano accordate per sostituire il terzo

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FONTI ETERONOME DI INTEGRAZIONE DEL

CONTRATTO

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FONTI DI INTEGRAZIONEEX ART. 1374 C.C.

LEGGE USI NORMATIVI EQUITÀ

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1) LEGGE

modello di integrazione legale

NORME SUPPLETIVE

• In presenza di una lacuna del contratto

• Scopo: consentire il funzionamento del

contratto

NORME IMPERATIVE

• In presenza di determinazioni

contrattuali difformi

• Scopo: evitare nullità dell’intero contratto, si applica l’art. 1419 c.c.

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2) USI NORMATIVI

• Se richiamati dalla legge o se si tratta di una

materia non oggetto di disciplina legale

• Non confonderli con gli usi negoziali o clausole

d’uso

• Art. 1340 c.c.

• Si intendono inserite nel contratto se non risulta una diversa volontà delle parti

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3) EQUITÀ

• Giudice valorizza i tratti peculiari del caso concreto al fine di creare una regola

che meglio garantisca l’equilibrio contrattuale

• Giustizia del singolo caso

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BUONA FEDE & INTEGRAZIONE

Ufficialmente la buona fede non rientra tra le fonti di integrazione del

contratto ex art. 1374 c.c.

Tuttavia secondo un orientamento maggioritario anche il canone della

buona fede può essere ricondotto tra le fonti di integrazione

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ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

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CONDIZIONE (Art. 1353 c.c.)

Avvenimento FUTURO ed INCERTO da cui le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del negozio o la loro eliminazione

Il termine “condizione” si riferisce:

• alla clausola condizionale contenuta nel contratto

• all’evento dedotto nella condizione

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TIPOLOGIEDI CONDIZIONICon riferimento a

EffettiSOSPENSIVARISOLUTIVA

Evento dedottoCASUALE

POTESTATIVAMISTA

FonteVOLONTARIA

LEGALE

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CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI

CONDIZIONE SOSPENSIVA

Da essa dipende l’efficacia del negozio

giuridico.

Effetti del negozio subordinati

all’avveramento della condizione

CONDIZIONE RISOLUTIVA

Da essa dipende il venir meno degli effetti del

negozio.

Effetti si producono subito ma l’avveramento della

condizione ne determina l’eliminazione

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CON RIFERIMENTOALL’ EVENTO DEDOTTO

CONDIZIONE CASUALE

Il suo avveramento dipende dal caso

CONDIZIONE POTESTATIVA

Il suo avveramento dipende dalla volontà della parte

CONDIZIONE POTESTATIVA MISTA

Il suo avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà della parte

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Ipotesi particolare

CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA (Art. 1355 c.c.)

Consiste in un fatto che per il soggetto è indifferente compiere

Se fa dipendere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo

dalla mera volontà dell’alienante o del

debitore, rende nullo il negozio

Se fa dipendere l’acquisto del diritto o del credito dalla mera volontà dell’acquirente

o del creditore, il negozio è valido (cfr.

recesso)

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CON RIFERIMENTO ALLA FONTE

CONDIZIONE VOLONTARIA

Apposta al contratto per volontà delle parti

CONDIZIONE LEGALE

Prevista dalla legge a prescindere dalla

volontà privata

(p.e. autorizzazione amministrativa)

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CONDIZIONE ILLECITA

(Art. 1354 c.c.)

Contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume

Se apposta a un negozio giuridico

inter vivos

Tale negozio è nullo

Se apposta a un negozio giuridico

mortis causa

Si ha per non apposta

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CONDIZIONE IMPOSSIBILE

(Art. 1354 c.c.)

Evento dedotto in condizione è irrealizzabile

Se è sospensiva rende nullo il negozio

Se è risolutiva o se contenuta in un atto mortis causa, si ha

per non apposta

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PENDENZA DELLA CONDIZIONE

• Fase in cui l’evento dedotto in condizione non si è ancora verificato

• Se condizione sospensiva: gli effetti non si sono ancora prodotti

• Se condizione risolutiva: esiste la possibilità che il diritto venga perso

• Parte è titolare di un’aspettativa: potere di compiere atti conservativi

• Obbligo di comportarsi secondo buona fede

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VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE

FINZIONE DI AVVERAMENTO

(Art. 1359 c.c.)

La condizione si considera avverata quando non si è verificata per una causa

imputabile alla parte controinteressata

(Cfr. art. 1358

Obbligo di buona fede)

RETROATTIVITÀ DELLA CONDIZIONE

(ART. 1360 C.C.)

Gli effetti del negozio retroagiscono al momento della

sua conclusione

Retroattività reale perché opponibile anche ai terzi

Retroattività derogabile per volontà delle parti