13 interpretazione e oggetto

46
G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 1 INTERPRETAZIONE E OGGETTO DEL NEGOZIO Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

description

 

Transcript of 13 interpretazione e oggetto

Page 1: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 1

INTERPRETAZIONE E OGGETTO DEL NEGOZIO

Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

Page 2: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 2

INTERPRETAZIONE

• Procedimento con cui si ricostruisce il significato giuridicamente rilevante da attribuire a dichiarazioni negoziali

• Presupposto dell’attività di:1. Qualificazione del contratto: ricondurre il contratto

all’interno di un tipo previsto dalla legge2. Valutazione del contratto: verificare il contratto è

conforme agli interessi perseguiti dalle parti3. Identificazione dei diritti e degli obblighi nascenti dal

contratto

Page 3: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 3

CRITERI D’INTERPRETAZIONE

SOGGETTIVA

Ricercano l’effettiva volontà delle parti

OGGETTIVA

Utilizzati quando non è possibile ricostruire la volontà delle parti

Page 4: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 4

REGOLE DI INTERPRETAZIONE

SOGGETTIVA

Page 5: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 5

INTENZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 1362 C.C.

• indagare quale sia stata la COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI (Comma I)

• valutare il COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI per determinarne la comune intenzione (Comma II)

Page 6: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 6

INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA

• Le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre , attribuendo a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell’atto

(ART. 1363 C.C.)

Page 7: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 7

ART. 1364 ESPRESSIONI

GENERALI

ART. 1365 INDICAZIONI

ESEMPLIFICATIVE

In presenza di espressioni generali, il contratto

comprende solo gli oggetti sui quali le parti si siano proposte di contrattare

Quando il contratto contiene

un’esemplificazione, non si presumono esclusi i casi

non espressi

Page 8: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 8

INTERPRETAZIONE DI BUONA FEDE

• Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1366 C.C.)

• Canone interpretativo che funge da ponte tra le regole di interpretazione soggettiva e oggettiva

Punto di vista soggettivo: valorizza gli interessi perseguiti dalle parti

Punto di vista oggettivo: assegna al contratto il significato conforme all’affidamento voluto dalle parti in base al contesto socio-economico di riferimento

Page 9: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 9

REGOLE DI INTERPRETAZIONE

OGGETTIVA

Page 10: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 10

CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

• Il contratto o le sue clausole devono nel dubbio essere interpretate nel senso in cui possano avere qualche effetto ART. 1367 C.C.

• Principio che permette al contratto di dispiegare i suoi effetti, espressione di un atteggiamento di favor del legislatore verso il contratto

Page 11: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 11

ART. 1368

PRATICHE GENERALI INTERPRETATIVE

ART. 1369

ESPRESSIONI CON PIÙ SENSI

Tali espressioni devono essere interpretate nel

senso più conveniente alla natura e all’oggetto del

contratto

Riferirsi alle pratiche/usi del luogo di conclusione del contratto per interpretare

clausole ambigue

Usi normativi art.1374 c.c.

Page 12: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 12

ART. 1370

INTERPRETAZIONE CONTRO

L’AUTORE DELLA CLAUSOLA

ART. 1371

REGOLE FINALI

Interpretazione contro il predisponente di clausole

inserite in condizioni generali di contratto o in

moduli o formulari

Contratto a titolo gratuito: interpretarlo nel senso meno gravoso per

l’obbligato

Contratto a titolo oneroso: interpretarlo nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli

interessi delle parti

Page 13: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 13

SIMULAZIONE DEL CONTRATTO

Page 14: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 14

SIMULAZIONE (art. 1414 c.c.)Ipotesi di divergenza tra la volontà e la dichiarazione voluta dalle parti che rappresentano di fronte ai terzi una situazione diversa da quella realmente voluta

ASSOLUTA

La parti simulano la stipulazione di un

contratto ma in realtà non voglio costituire

tra loro alcun rapporto contrattuale

RELATIVA

La parti concludono un negozio (simulato) ma con l’accordo (intesa

simulatoria) che si producano gli effetti di un

negozio diverso (dissimulato)

Page 15: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 15

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI

ASSOLUTA

Il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti

RELATIVA

Il contratto dissimulato produce effetti tra le parti se dotato dei requisiti di

forma e sostanza

Page 16: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 16

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE

NEI CONFRONTI DEI TERZI

Aventi causa dal simulato acquirente

Simulazione non opponibile nei loro confronti se il loro acquisto è in buona fede

Pregiudicati dal contratto simulato

Possono dimostrare la simulazione affinché

prevalga la situazione reale (purché provvedano

tempestivamente alla trascrizione della

domanda giudiziale)

Page 17: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 17

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE

NEI CONFRONTI DEI CREDITORI

Creditori del simulato acquirente

Se hanno compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto

simulato, la simulazione non può essere opposta loro

Creditori del simulato alienante

• Possono far valere la simulazione che

pregiudica i loro diritti

• Prevalgono sui creditori del simulato acquirente

se il loro credito è anteriore all’atto simulato

Page 18: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 18

PROVA DELLA SIMULAZIONE

PARTI

Non possono avvalersi della prova testimoniale e delle presunzioni a meno che l’azione di simulazione

voglia far accertare l’illiceità del contratto dissimulato

TERZI

Possono fornire la prova della simulazione con qualsiasi mezzo, non esistono preclusioni in

sede probatoria

Page 19: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 19

NEGOZIO FIDUCIARIO

• Un soggetto (fiduciante) aliena un diritto per uno scopo ulteriore che l’acquirente (fiduciario) si impegna a realizzare trasferendo il diritto al fiduciante o ad un terzo

• Fiducia

1. Cum amico: fiduciario acquista la proprietà dei beni con l’obbligo di gestirli e ritrasferirli al fiduciante

2. Cum creditore: fiduciario acquista i beni in garanzia del credito che esso vanta nei confronti del fiduciante, con l’obbligo di ritrasferirli una volta ottenuta la prestazione

Page 20: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 20

CONTENUTO E OGGETTO DEL CONTRATTO

Page 21: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 21

CONTENUTO DEL CONTRATTO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Complesso di regole attraverso le quali le parti disciplinano i loro rapporti

Autoregolamento delle parti ex art. 1322

comma I c.c.

Singole articolazioni o proposizioni del contratto

dotate di una propria autonomia

Page 22: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 22

OGGETTO

Prestazione alla quale si riferisce il contratto

Contenuto del

regolamento contrattuale

Bene su cui ricadono gli effetti

del contratto

Page 23: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 23

REQUISITIDELL’OGGETTO

POSSIBILE LECITODETERMINATO ODETERMINABILE

Page 24: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 24

POSSIBILITÀ

• Da intendersi in senso fisico e giuridico• Impossibilità materiale: oggetto è insuscettibile di

attuazione Cosa che non esiste Prestazione materialmente ineseguibile• Impossibilità giuridica: Cosa che non costituisce bene ex art. 810 c.c. Bene inalienabile o fuori commercio

Page 25: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 25

LICEITÀ

• L’oggetto è illecito quando contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon

costume.

• La nullità del contratto esprime un giudizio di riprovevolezza da parte dell’ordinamento giuridico

Page 26: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 26

DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ

• Determinatezza: le parti indicano specificamente il bene dedotto nel contratto

• Determinabilità: il contratto contiene l’indicazione dei criteri che permettono di individuare il bene

Page 27: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 27

ARBITRAGGIO

Determinazione dell’oggetto del contratto ad opera di un terzo

ARBITRATORE

Equo arbitrio del terzo Mero arbitrio del terzo

Page 28: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 28

Il terzo deve procedere nella determinazione

cercando di contemperare gli

interessi delle parti

Se le parti si rimettono all’equo arbitrio del terzo

Determinazione impugnabile da ogni parte se

• Manifestatamente iniqua• Erronea

Se si accerta la manifesta iniquità o erroneità della determinazione o se la

determinazione manca, essa è operata dal giudice

Page 29: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 29

Il terzo può procedere nella determinazione

secondo una sua libera scelta

Se le parti si rimetto al mero arbitrio del terzo

Determinazione impugnabile da ogni parte se

• Mala fede del terzo

In ogni altro caso la determinazione è insindacabile

Se si accerta la mala fede o se la determinazione manca, il contratto è

nullo salvo che le parti si siano accordate per sostituire il terzo

Page 30: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 30

FONTI ETERONOME DI INTEGRAZIONE DEL

CONTRATTO

Page 31: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 31

FONTI DI INTEGRAZIONEEX ART. 1374 C.C.

LEGGE USI NORMATIVI EQUITÀ

Page 32: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 32

1) LEGGE

modello di integrazione legale

NORME SUPPLETIVE

• In presenza di una lacuna del contratto

• Scopo: consentire il funzionamento del

contratto

NORME IMPERATIVE

• In presenza di determinazioni

contrattuali difformi

• Scopo: evitare nullità dell’intero contratto, si applica l’art. 1419 c.c.

Page 33: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 33

2) USI NORMATIVI

• Se richiamati dalla legge o se si tratta di una

materia non oggetto di disciplina legale

• Non confonderli con gli usi negoziali o clausole

d’uso

• Art. 1340 c.c.

• Si intendono inserite nel contratto se non risulta una diversa volontà delle parti

Page 34: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 34

3) EQUITÀ

• Giudice valorizza i tratti peculiari del caso concreto al fine di creare una regola

che meglio garantisca l’equilibrio contrattuale

• Giustizia del singolo caso

Page 35: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 35

BUONA FEDE & INTEGRAZIONE

Ufficialmente la buona fede non rientra tra le fonti di integrazione del

contratto ex art. 1374 c.c.

Tuttavia secondo un orientamento maggioritario anche il canone della

buona fede può essere ricondotto tra le fonti di integrazione

Page 36: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 36

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

Page 37: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 37

CONDIZIONE (Art. 1353 c.c.)

Avvenimento FUTURO ed INCERTO da cui le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del negozio o la loro eliminazione

Il termine “condizione” si riferisce:

• alla clausola condizionale contenuta nel contratto

• all’evento dedotto nella condizione

Page 38: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 38

TIPOLOGIEDI CONDIZIONICon riferimento a

EffettiSOSPENSIVARISOLUTIVA

Evento dedottoCASUALE

POTESTATIVAMISTA

FonteVOLONTARIA

LEGALE

Page 39: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 39

CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI

CONDIZIONE SOSPENSIVA

Da essa dipende l’efficacia del negozio

giuridico.

Effetti del negozio subordinati

all’avveramento della condizione

CONDIZIONE RISOLUTIVA

Da essa dipende il venir meno degli effetti del

negozio.

Effetti si producono subito ma l’avveramento della

condizione ne determina l’eliminazione

Page 40: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 40

CON RIFERIMENTOALL’ EVENTO DEDOTTO

CONDIZIONE CASUALE

Il suo avveramento dipende dal caso

CONDIZIONE POTESTATIVA

Il suo avveramento dipende dalla volontà della parte

CONDIZIONE POTESTATIVA MISTA

Il suo avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà della parte

Page 41: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 41

Ipotesi particolare

CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA (Art. 1355 c.c.)

Consiste in un fatto che per il soggetto è indifferente compiere

Se fa dipendere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo

dalla mera volontà dell’alienante o del

debitore, rende nullo il negozio

Se fa dipendere l’acquisto del diritto o del credito dalla mera volontà dell’acquirente

o del creditore, il negozio è valido (cfr.

recesso)

Page 42: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 42

CON RIFERIMENTO ALLA FONTE

CONDIZIONE VOLONTARIA

Apposta al contratto per volontà delle parti

CONDIZIONE LEGALE

Prevista dalla legge a prescindere dalla

volontà privata

(p.e. autorizzazione amministrativa)

Page 43: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 43

CONDIZIONE ILLECITA

(Art. 1354 c.c.)

Contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume

Se apposta a un negozio giuridico

inter vivos

Tale negozio è nullo

Se apposta a un negozio giuridico

mortis causa

Si ha per non apposta

Page 44: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 44

CONDIZIONE IMPOSSIBILE

(Art. 1354 c.c.)

Evento dedotto in condizione è irrealizzabile

Se è sospensiva rende nullo il negozio

Se è risolutiva o se contenuta in un atto mortis causa, si ha

per non apposta

Page 45: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 45

PENDENZA DELLA CONDIZIONE

• Fase in cui l’evento dedotto in condizione non si è ancora verificato

• Se condizione sospensiva: gli effetti non si sono ancora prodotti

• Se condizione risolutiva: esiste la possibilità che il diritto venga perso

• Parte è titolare di un’aspettativa: potere di compiere atti conservativi

• Obbligo di comportarsi secondo buona fede

Page 46: 13 interpretazione e oggetto

G. Pedrazzi - UniBS v0.9/46 46

VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE

FINZIONE DI AVVERAMENTO

(Art. 1359 c.c.)

La condizione si considera avverata quando non si è verificata per una causa

imputabile alla parte controinteressata

(Cfr. art. 1358

Obbligo di buona fede)

RETROATTIVITÀ DELLA CONDIZIONE

(ART. 1360 C.C.)

Gli effetti del negozio retroagiscono al momento della

sua conclusione

Retroattività reale perché opponibile anche ai terzi

Retroattività derogabile per volontà delle parti