1 Aspetti problematici in tema di procedure liquidative previste nel Codice delle Assicurazioni...

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Aspetti problematici in tema di procedure

liquidative previste nel Codice delle Assicurazioni

Scuola Superiore della Magistratura

Aula Occorsio, Tribunale Ordinario di Roma,

Prof. Avv. Giorgio Gallone

2

Giudice di Pace "uno", 9/1/2015

Solo la presenza del modulo CAI a doppia

firma costituisce elemento essenziale e

sufficiente per l’applicazione

dell’indennizzo diretto, non essendo prevista

dall’art. 149 la presenza in giudizio del

responsabile del danno.

3

Giudice di Pace "due", 27/8/2014

Dal modulo CAI risulta che la convenuta si sarebbe assunta la

responsabilità esclusiva del sinistro, ma solo la

sua evocazione in giudizio avrebbe dato

certezza alla dichiarazione sullo stesso contenuta.

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Giudice di Pace "uno", 9/1/2015

Nella procedura di risarcimento diretto, non dovendo essere chiamato

in giudizio il responsabile del danno,

non possono essere richiesti ed ammessi

mezzi istruttori sull’an, visto che gli stessi non

sono previsti e anzi vietati.

5

Giudice di Pace "due", 27/8/2014

La mancata citazione della parte che si indica come responsabile del

sinistro comporta un’inammissibile

violazione del diritto di questa parte a

contraddire alla domanda contro di lui

proposta.

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Legge Delega al C.d.A.art. 4, lett. b), L.

229/2003[..]riassetto delle disposizioni vigenti in materia di

assicurazioni [..]nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi [..]: tutela dei consumatori e, in

generale, dei contraenti più deboli [..] avendo riguardo del processo di liquidazione

dei sinistri, compreso gli aspetti strutturali di tale

servizio [..]

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I princìpi ed i criteri direttivi costituiscono strumenti per

l’interpretazione della portata delle norme delegate. Le norme delegate debbono essere lette nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi, mentre questi ultimi vanno a loro volta ricostruiti alla luce

delle "ragioni" che hanno ispirato la legge delega.

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Finalità della vigilanza sull’attività assicurativa

art. 3 del C.d.A.La vigilanza [..]deve aver

riguardo [..] al buon funzionamento del

sistema assicurativo, alla tutela degli

assicurati e degli altri aventi diritto a

prestazioni assicurative [..]

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Art. 149, VI comma, C.d.A.

[..] il danneggiato può proporre l’azione diretta nei soli confronti della propria

impresa di assicurazione [..]

Art. 144, III comma, C.d.A.

Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è

chiamato anche il responsabile del danno.

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La necessaria partecipazione in giudizio del responsabile del danno

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Relazione Andreottialla L. 990/69

L’esigenza fondamentale dell’assicurazione di

responsabilità civile è che l’accertamento della

responsabilità sia sempre effettuato in presenza del preteso

responsabile.

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Relazione De Cocci

alla L. 990/69Non è concepibile che si proceda

all’accertamento della responsabilità

in assenza di contraddittorio con il preteso responsabile

del danno.

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C. SU. 06/10311L’accertamento relativo

alla responsabilità dell’assicurato costituisce l’oggetto della domanda

proposta dal danneggiato, e riguarda un rapporto

rispetto al quale la titolarità è del

responsabile del danno.

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La necessaria partecipazione in giudizio del responsabile del danno serve anche per

rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore il quale, con la presenza in causa del proprietario-assicurato del veicolo, otterrà l’accertamento della responsabilità a

quest’ultima opponibile in un eventuale successivo processo instaurato dal

danneggiato, ai sensi dell’art. 2054 c.c., esclusivamente nei confronti del

responsabile del danno. In questa ipotesi l’assicuratore, qualora fosse chiamato in garanzia, potrà far valere l’accertamento

della responsabilità contenuto nella precedente sentenza.

C 05/26041; C 84/4734

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C Cost. 71/55E’ illegittimo

costituzionalmente l’art. 28 c.p.p. nella parte in cui prevede che nel giudizio civile l’accertamento dei fatti materiali che furono

oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei

perché non posti in condizione di parteciparvi.

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La presenza del responsabile del danno, una volta formatosi il

giudicato interno implicito sull’an debeatur, diventa superflua nel prosieguo

del giudizio vertente solo sul quantum debeatur.

C 07/8825; C 04/3659

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Art. 143, II comma, del C.d.A.Quando il modulo sia firmato

congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova

contraria da parte dell’impresa di

assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle

circostanze, con le modalità e con le conseguenze

risultanti dal modulo stesso.

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Nei confronti dei conducenti che lo sottoscrivono il modulo vale come confessione stragiudiziale resa da ciascun conducente all’altro dei fatti sfavorevoli che in esso sono denunciati, e, ai sensi dell’art.

2735 c.c., produce gli stessi effetti della confessione giudiziale,

fornendo piena prova dei fatti confessati con esclusione della

possibilità di provare il contrario.

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La dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale produce gli effetti propri solo

nei limiti in cui si faccia valere in una controversia in

cui siano parti, anche in senso processuale, quegli stessi soggetti che furono autore e destinatario della

dichiarazione.C 06/13019

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La dichiarazione contenuta nel modulo resa da un soggetto

rimasto estraneo al giudizio non può assumere, nei confronti

dell’assicuratore e della proprietaria del mezzo, gli effetti

di una confessione, e di una prova liberamente valutabile delle modalità del sinistro, nonché dell’esistenza dello

stesso.C 06/13019

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Il giuramento suppletorio è uno strumento talvolta

idoneo a scongiurare l’applicabilità del II

comma dell’art. 2054 c.c.

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Qualora dal modulo non si possano ricostruire con certezza

le modalità del sinistro, ed il giudice ritenga che la parte

abbia fornito una prova "semipiena", può disporre con

ordinanza il giuramento suppletorio, con la sua delazione all’attore ovvero al convenuto ai sensi degli artt. 2736 e 2739 c.c.

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Art. 2739, I comma, c.c.

Il giuramento non può essere deferito

o riferito per la decisione di cause relative [..] ad un fatto illecito [..].

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Il giuramento suppletorio può essere deferito dal giudice

qualora abbia ad oggetto fatti materiali in sé neutri, quali ad

esempio la provenienza dei veicoli, o il luogo di un sinistro:

questi non sono attributivi di un comportamento illecito in riferimento ad alcuna delle

parti.

C 09/12866; C 04/13454

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Il II comma dell’art. 2054 c.c. ha una funzione meramente

sussidiaria, nel senso che opera solo ed esclusivamente nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in concreto le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità.

C 03/7777; C 00/6478

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Il danno al trasportato ex

art. 141 del Codice delle Assicurazioni

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Art. 141, I comma, del C.d.A.

Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito

dall’impresa di assicurazione del veicolo sul

quale era a bordo al momento del sinistro [..] a

prescindere dall’accertamento della

responsabilità dei conducenti dei veicoli

coinvolti nel sinistro [..]

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Legge Delega al C.d.A.art. 4, lett. a), L.

229/2003[..]riassetto delle diposizioni vigenti in

materia di assicurazioni [..]: nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi: adeguamento della

normativa alle disposizioni comunitarie,

e agli accordi internazionali.

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La normativa comunitaria ha come obiettivo quello di

proteggere una "categoria particolarmente vulnerabile" di

vittime potenziali, ovverosia quella dei trasportati,

garantendo che l’assicurazione consenta a tutti i passeggeri di essere risarciti dei danni subiti

dai medesimi.

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Gli Stati membri non possono introdurre limiti aggiuntivi

all’assicurazione obbligatoria nei confronti dei passeggeri, tranne

nel caso in cui l’assicuratore possa provare che il passeggero era a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato: in tale

ipotesi, e solo in questa, il trasportato non sarà risarcito.

31

Una normativa nazionale non può negare il risarcimento di un passeggero da parte

dell’assicurazione obbligatoria esclusivamente

sulla base della corresponsabilità di quest’ultimo nella

realizzazione del danno.CGUE, 1-12-2011, C-442/10; CGUE, 23-10-2012, C-300/10

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1)trasportato proprietario del veicolo;

2)clausola di guida esclusiva;3)trasportato a bordo di un veicolo

né progettato né equipaggiato per il trasporto di passeggeri;

4)passeggero corresponsabile nella realizzazione del danno;

5)responsabilità oggettiva (es: vizio di costruzione del veicolo);

6)conducente non assicurato in stato di ebbrezza.

33

Proposta de iure condendo per

contrastare le frodi in materia di r.c.a.:

verificare immediatamente la compatibilità dei

danni.

34

Art. 143, I comma bis, C.d.A.La denuncia deve

necessariamente recare l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui il

veicolo assicurato è disponibile per l’ispezione diretta ad accertare i danni subiti a

seguito del sinistro.