1 Aspetti problematici in tema di procedure liquidative previste nel Codice delle Assicurazioni...
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Aspetti problematici in tema di procedure
liquidative previste nel Codice delle Assicurazioni
Scuola Superiore della Magistratura
Aula Occorsio, Tribunale Ordinario di Roma,
Prof. Avv. Giorgio Gallone
2
Giudice di Pace "uno", 9/1/2015
Solo la presenza del modulo CAI a doppia
firma costituisce elemento essenziale e
sufficiente per l’applicazione
dell’indennizzo diretto, non essendo prevista
dall’art. 149 la presenza in giudizio del
responsabile del danno.
3
Giudice di Pace "due", 27/8/2014
Dal modulo CAI risulta che la convenuta si sarebbe assunta la
responsabilità esclusiva del sinistro, ma solo la
sua evocazione in giudizio avrebbe dato
certezza alla dichiarazione sullo stesso contenuta.
4
Giudice di Pace "uno", 9/1/2015
Nella procedura di risarcimento diretto, non dovendo essere chiamato
in giudizio il responsabile del danno,
non possono essere richiesti ed ammessi
mezzi istruttori sull’an, visto che gli stessi non
sono previsti e anzi vietati.
5
Giudice di Pace "due", 27/8/2014
La mancata citazione della parte che si indica come responsabile del
sinistro comporta un’inammissibile
violazione del diritto di questa parte a
contraddire alla domanda contro di lui
proposta.
6
Legge Delega al C.d.A.art. 4, lett. b), L.
229/2003[..]riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni [..]nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi [..]: tutela dei consumatori e, in
generale, dei contraenti più deboli [..] avendo riguardo del processo di liquidazione
dei sinistri, compreso gli aspetti strutturali di tale
servizio [..]
7
I princìpi ed i criteri direttivi costituiscono strumenti per
l’interpretazione della portata delle norme delegate. Le norme delegate debbono essere lette nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi, mentre questi ultimi vanno a loro volta ricostruiti alla luce
delle "ragioni" che hanno ispirato la legge delega.
8
Finalità della vigilanza sull’attività assicurativa
art. 3 del C.d.A.La vigilanza [..]deve aver
riguardo [..] al buon funzionamento del
sistema assicurativo, alla tutela degli
assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative [..]
9
Art. 149, VI comma, C.d.A.
[..] il danneggiato può proporre l’azione diretta nei soli confronti della propria
impresa di assicurazione [..]
Art. 144, III comma, C.d.A.
Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è
chiamato anche il responsabile del danno.
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La necessaria partecipazione in giudizio del responsabile del danno
11
Relazione Andreottialla L. 990/69
L’esigenza fondamentale dell’assicurazione di
responsabilità civile è che l’accertamento della
responsabilità sia sempre effettuato in presenza del preteso
responsabile.
12
Relazione De Cocci
alla L. 990/69Non è concepibile che si proceda
all’accertamento della responsabilità
in assenza di contraddittorio con il preteso responsabile
del danno.
13
C. SU. 06/10311L’accertamento relativo
alla responsabilità dell’assicurato costituisce l’oggetto della domanda
proposta dal danneggiato, e riguarda un rapporto
rispetto al quale la titolarità è del
responsabile del danno.
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La necessaria partecipazione in giudizio del responsabile del danno serve anche per
rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore il quale, con la presenza in causa del proprietario-assicurato del veicolo, otterrà l’accertamento della responsabilità a
quest’ultima opponibile in un eventuale successivo processo instaurato dal
danneggiato, ai sensi dell’art. 2054 c.c., esclusivamente nei confronti del
responsabile del danno. In questa ipotesi l’assicuratore, qualora fosse chiamato in garanzia, potrà far valere l’accertamento
della responsabilità contenuto nella precedente sentenza.
C 05/26041; C 84/4734
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C Cost. 71/55E’ illegittimo
costituzionalmente l’art. 28 c.p.p. nella parte in cui prevede che nel giudizio civile l’accertamento dei fatti materiali che furono
oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei
perché non posti in condizione di parteciparvi.
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La presenza del responsabile del danno, una volta formatosi il
giudicato interno implicito sull’an debeatur, diventa superflua nel prosieguo
del giudizio vertente solo sul quantum debeatur.
C 07/8825; C 04/3659
17
Art. 143, II comma, del C.d.A.Quando il modulo sia firmato
congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova
contraria da parte dell’impresa di
assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le conseguenze
risultanti dal modulo stesso.
18
Nei confronti dei conducenti che lo sottoscrivono il modulo vale come confessione stragiudiziale resa da ciascun conducente all’altro dei fatti sfavorevoli che in esso sono denunciati, e, ai sensi dell’art.
2735 c.c., produce gli stessi effetti della confessione giudiziale,
fornendo piena prova dei fatti confessati con esclusione della
possibilità di provare il contrario.
19
La dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale produce gli effetti propri solo
nei limiti in cui si faccia valere in una controversia in
cui siano parti, anche in senso processuale, quegli stessi soggetti che furono autore e destinatario della
dichiarazione.C 06/13019
20
La dichiarazione contenuta nel modulo resa da un soggetto
rimasto estraneo al giudizio non può assumere, nei confronti
dell’assicuratore e della proprietaria del mezzo, gli effetti
di una confessione, e di una prova liberamente valutabile delle modalità del sinistro, nonché dell’esistenza dello
stesso.C 06/13019
21
Il giuramento suppletorio è uno strumento talvolta
idoneo a scongiurare l’applicabilità del II
comma dell’art. 2054 c.c.
22
Qualora dal modulo non si possano ricostruire con certezza
le modalità del sinistro, ed il giudice ritenga che la parte
abbia fornito una prova "semipiena", può disporre con
ordinanza il giuramento suppletorio, con la sua delazione all’attore ovvero al convenuto ai sensi degli artt. 2736 e 2739 c.c.
23
Art. 2739, I comma, c.c.
Il giuramento non può essere deferito
o riferito per la decisione di cause relative [..] ad un fatto illecito [..].
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Il giuramento suppletorio può essere deferito dal giudice
qualora abbia ad oggetto fatti materiali in sé neutri, quali ad
esempio la provenienza dei veicoli, o il luogo di un sinistro:
questi non sono attributivi di un comportamento illecito in riferimento ad alcuna delle
parti.
C 09/12866; C 04/13454
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Il II comma dell’art. 2054 c.c. ha una funzione meramente
sussidiaria, nel senso che opera solo ed esclusivamente nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in concreto le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità.
C 03/7777; C 00/6478
26
Il danno al trasportato ex
art. 141 del Codice delle Assicurazioni
27
Art. 141, I comma, del C.d.A.
Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito
dall’impresa di assicurazione del veicolo sul
quale era a bordo al momento del sinistro [..] a
prescindere dall’accertamento della
responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro [..]
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Legge Delega al C.d.A.art. 4, lett. a), L.
229/2003[..]riassetto delle diposizioni vigenti in
materia di assicurazioni [..]: nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi: adeguamento della
normativa alle disposizioni comunitarie,
e agli accordi internazionali.
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La normativa comunitaria ha come obiettivo quello di
proteggere una "categoria particolarmente vulnerabile" di
vittime potenziali, ovverosia quella dei trasportati,
garantendo che l’assicurazione consenta a tutti i passeggeri di essere risarciti dei danni subiti
dai medesimi.
30
Gli Stati membri non possono introdurre limiti aggiuntivi
all’assicurazione obbligatoria nei confronti dei passeggeri, tranne
nel caso in cui l’assicuratore possa provare che il passeggero era a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato: in tale
ipotesi, e solo in questa, il trasportato non sarà risarcito.
31
Una normativa nazionale non può negare il risarcimento di un passeggero da parte
dell’assicurazione obbligatoria esclusivamente
sulla base della corresponsabilità di quest’ultimo nella
realizzazione del danno.CGUE, 1-12-2011, C-442/10; CGUE, 23-10-2012, C-300/10
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1)trasportato proprietario del veicolo;
2)clausola di guida esclusiva;3)trasportato a bordo di un veicolo
né progettato né equipaggiato per il trasporto di passeggeri;
4)passeggero corresponsabile nella realizzazione del danno;
5)responsabilità oggettiva (es: vizio di costruzione del veicolo);
6)conducente non assicurato in stato di ebbrezza.
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Proposta de iure condendo per
contrastare le frodi in materia di r.c.a.:
verificare immediatamente la compatibilità dei
danni.
34
Art. 143, I comma bis, C.d.A.La denuncia deve
necessariamente recare l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui il
veicolo assicurato è disponibile per l’ispezione diretta ad accertare i danni subiti a
seguito del sinistro.