01 2009-PALERMO Cessioni e fiscalit. [modalit. compatibilit.]my.liuc.it/MatSup/2009/F85720/CESSIONI...

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CESSIONE

La cessioneLa cessione

descrizione dell’istitutodescrizione dell’istituto

CESSIONE

• La cessione d’azienda è un contratto di compravendita, redatto per attopubblico o con scrittura privata autenticata, con il quale l’imprenditoretrasferisce il complesso aziendale (azienda o un ramo d’azienda), controun corrispettivocorrispettivo, in denaro, in quote o in azioni preesistenti di società (art.2556 del cod. civ.).

• La cessione è l'unica operazione straordinaria che non ha subito modifiche(sul fronte della regolmentazione civilistica) a seguito della riformasocietaria

• Il trasferimento della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa per atto traIl trasferimento della proprietà dell azienda o di un ramo di essa per atto tra vivi è disciplinato dagli artt. 2555-2562 c.c., e può avere per titolo giuridico la venditavendita, la donazionedonazione o la permutapermuta.

• Strettamente legati alle norme citate sono le seguenti norme:– trasferimento della ditta (art. 2565);– trasferimento del marchio (art. 2573);– mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (art.

2112).

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Le motivazioni della cessioneLe motivazioni della cessione

– (per il venditore)

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• dismissione di un’area di business non più strategica

• reperimento di liquidità

• riorganizzazione societaria (intragruppo)

– (per l’acquirente - strategia di crescita c.d. “esterna”)• ingresso in nuovi settori

• diversificazione del portafoglio di business

• eliminazione di un concorrente

• possibilità di individuare e delimitare con precisione i contorni delramo, escludendo passività potenziali e elementi patrimoniali nonrientranti nel core business oggetto di acquisizione

Le finalità della cessioneLe finalità della cessione

• la cessione d’azienda consiste nel trasferimento della

CESSIONE

• la cessione d azienda consiste nel trasferimento dellaproprietà di un’azienda: il corrispettivo è rappresentato dalpagamento di un prezzo.

– Oggetto del trasferimento deve essere un complesso dibeni e risorse organizzati al fine della produzione diimpresa; non costituisce cessione d’azienda la cessioneanche di una pluralità di beni che non configuri uncoordinato sistema autonomamente in grado di esercitaretale attività.

AZIENDA o Σomma singoli beni ?

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L’azienda oggetto di cessioneL’azienda oggetto di cessione

CESSIONE

L’ “azienda”L’ “azienda”

CESSIONE

L’identificazione della nozione di “azienda” risulta fondamentaleper poter verificare il concretizzarsi o meno dell’operazione di“cessione d’azienda”; tale qualificazione comporta, infatti,differenti conseguenze, sia di ordine civilistico, relativamente airapporti giuridici in essere, sia ai fini dell’inquadramento fiscaleagli effetti dell’imposizione diretta e indiretta

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L’ “azienda” oggetto di cessioneL’ “azienda” oggetto di cessione

NON NELL’ACCEZIONE ECONOMICO-AZIENDALE

CESSIONE

– Secondo l’ottica aziendalistica il termine “azienda” è qui usatoimpropriamente; sarebbe stato più opportuno utilizzare il concettodi impresa: cessione di impresa.

– Ogni tentativo di forzatura volto ad inquadrare nella cessioned’azienda il concetto aziendalistico di “azienda” porterebbe adefinire i confini dell’oggetto di trasferimento in senso moltodefinire i confini dell oggetto di trasferimento in senso moltoampio.

SI’ L’ACCEZIONE CIVILISTICA EX ART. 2555 C.C.

– l’Azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa

L’azienda come “complesso” L’azienda come “complesso” (e non somma) di beni(e non somma) di beni

CESSIONE

L’azienda è definita dal legislatore civilistico come «il complesso dei beniorganizzati dall'imprenditore per l'esercizio impresa», distinguendosi nettamentedai singoli beni che la compongono: il trasferimento di alcuni o della totalità diquesti ultimi, infatti, non comporta automaticamente o necessariamente ilcontestuale trasferimento dell'azienda, che può invece proseguire perseguendo isuoi scopi con altri beni.

L’"azienda" non si identifica quindi con una semplice "somma" di beni destinatiall'esercizio dell'impresa, bensì con un “complesso" organico di elementifunzionalmente idonei a conseguire lo scopo in vista del quale la combinazione fraessi è stata posta in essere: l’azienda, più che essere l’oggetto dell’attività,rappresenta il «mezzo» col quale l'imprenditore esercita la propria attivitàeconomica.

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L’azienda come “complesso” L’azienda come “complesso” (e non universalità) di beni(e non universalità) di beni

Il «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore» ricomprende la totalità delle

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p g p p«cose» dell'impresa, mobili o immobili, materiali o immateriali, che contribuisconodirettamente e complementarmente a realizzare la funzione unitaria e globaledell'azienda.Non è necessario che la titolarità dell'azienda coincida con la titolarità della proprietà.L'imprenditore che ha disponibilità, a vario titolo, dei beni aziendali organizza laproduzione, dirige il complesso e si assume ogni rischio economico conseguente. Unbene non di proprietà non viene meno allo scopo unitario: la sua funzione, rispetto alcomplesso organico aziendale, è identica. Ne consegue direttamente la differenza rispettoal concetto di universalità dei beni mobili (“universitas rerum”), contemplataespressamente dall'art. 816 C.C.: l'azienda comprende beni collegabili all'imprenditore inforza di diritti reali e di godimento (proprietà, usufrutto, ecc...), ma anche in forza diforme contrattuali che ne garantiscono l'utilizzazione o la semplice disponibilità(locazione, leasing, ecc...), sussistendo l'azienda ogni qual volta tali beni, materiali oimmateriali, siano collegati e coordinati per l'esercizio dell'attività d'impresa.

L’azienda e i rapporti giuridiciL’azienda e i rapporti giuridiciDue opposte teorie si sono sviluppate giuridicamente in ordine alla "definizione" di azienda.

LA TESI FUNZIONALE O ONNICOMPRENSIVA S d i t it i d ll t i

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LA TESI FUNZIONALE O ONNICOMPRENSIVA - Secondo i sostenitori della tesi“funzionale /onnicomprensiva”, gli elementi costitutivi, quindi essenziali per laqualificazione giuridica dell'azienda e conseguentemente per il suo trasferimento, sono i“beni” in senso stretto unitamente ai rapporti giuridici il cui trasferimento è disciplinatodagli artt. 2555, 2559, 2560 c.c., nonché dall'art. 2112 c.c. I fautori di tale tesiaffermano che il mancato trasferimento dei rapporti di credito/debito esistenti impedirebbe ilconcretizzarsi della cessione d’azienda.

LA TESI ORGANIZZATIVA - Di diverso avviso sono i sostenitori della tesi "organizzativa",d i li il t l tt l d ll' t 2555 t 'i t t i t isecondo i quali il tenore letterale dell'art. 2555 c.c. non consente un'interpretazione estensiva

dell'espressione "complesso di beni organizzati": ne consegue che i contratti, i crediti e idebiti relativi all'azienda ceduta non fanno parte dell'“azienda”, trasferendosi solo per effettodel trasferimento di questa sempreché non sussistano pattuizioni diverse. Non sono pertantoconsiderati “beni”, e quindi non costituiscono parte essenziale dell’azienda, i rapporti dicredito e di debito regolati separatamente dagli artt. dal 2558 al 2560 c.c. nonché leprestazioni dei dipendenti (art. 2112 c.c.).

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L’azienda e i rapporti giuridiciL’azienda e i rapporti giuridici

LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - La Cassazione aderisce allatesi c.d. “organizzativa”, “La cessione del "complesso dei beni organizzati

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tes c.d. o ga at va , a cessione del complesso dei beni o gani atidall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" si risolve nel trasferimentodell'azienda di cui la norma civilistica indicata nell'art. 2555 C.C. definiscesinteticamente, ma efficacemente la nozione”. “…Omissis… Né, al fine diidentificare l'oggetto dell'atto di trasferimento nell'azienda (o nel ramo) e non neisingoli beni è indispensabile la successione in tutti, o in alcuni, dei rapporti,creditori debitori esistenti. Questi "possono" essere in atto ma possono nonesserlo, atteso che il complesso di beni finalizzati alla produzione e - quindi,l'azienda - resta tale anche sulla sola base della sua potenzialità produttiva,indipendentemente dalla esistenza, in capo al cedente, di rapporti creditoridebitori. Affermazione, questa, consentita dalla stessa disciplina della successionenei contratti in caso di cessione dell'azienda (art. 2558 C.C.). Conclusivamente, laconnotazione qualificante ai fini che interessano la decisione del ricorso è lapotenzialità produttiva dei beni trasferiti in un contesto organizzatodall'imprenditore per la produzione e trasferiti ad altro imprenditore per unaproduzione anche diversa purché il quadro organizzativo non sia dismesso.

Le condizioni per la configurabilità Le condizioni per la configurabilità dell’aziendadell’azienda

• La cessione di un complesso aziendale deve avere ad

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• La cessione di un complesso aziendale deve avere adoggetto un’azienda o un suo ramo già formatosi in capo alcedente.

• L’insieme dei beni trasferiti deve potersi qualificare,almeno potenzialmente, come complesso aziendale ancheper il cessionario.

• L'esistenza dell'azienda deve essere verificata in relazionealla obiettiva attitudine dei beni organizzatidall’imprenditore all'esercizio dell'impresa ovvero allarealizzazione delle finalità cui quella organizzazione tende.

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Le condizioni per la configurabilità Le condizioni per la configurabilità dell’aziendadell’azienda

• Il trasferimento può riguardare l'intera azienda ovvero un solo“ramo” della medesima. Ai fini dell'esistenza di un trasferimento

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ramo della medesima. Ai fini dell esistenza di un trasferimentodi azienda, infatti, non è necessario che tutti i beni aziendali sianotrasferiti, essendo, invece, sufficiente che il complesso alienatorisulti idoneo all'esercizio di un'impresa.

• Un complesso aziendale si configura tale anche se risultanecessario o opportuno, da parte dell'acquirente, procedere allasuccessiva integrazione dei beni componenti con altri fattoriproduttivi che consentano di ottimizzare lo svolgimentodell’attività. Gli eventuali beni “integrativi” devono però essere disecondaria importanza: l'esercizio dell'attività imprenditorialedeve essere comunque possibile anche in mancanza di tali beni.

Le condizioni per la configurabilità Le condizioni per la configurabilità dell’aziendadell’azienda

• Per poter essere definiti “azienda” (o “ramo di azienda"), i beni

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oggetto di cessione devono essere legati da un rapporto dicomplementarietà finalizzata alla produzione: il giudizio dicomplementarietà dei beni, nel quadro della loro complessivaorganizzazione finalizzata alla produzione, è un giudizio di fatto,da effettuarsi caso per caso.

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Le condizioni Le condizioni nonnon rilevantirilevanti

• E’ irrilevante la circostanza per cui l'azienda ceduta sia già statautilizzata dal cedente per l'esercizio di un'attività d'impresa

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utilizzata dal cedente per l esercizio di un attività d impresa.

• Non occorre il trasferimento della “ditta” unitamente all’azienda.

• Non occorre la successione in tutti i rapporti attivi e passivifacenti capo alla cedente

L’ tt lità/ ff tti ità d ll ti i it i di bil• L’attualità/effettività della gestione, requisito indispensabile perl'esistenza dell'impresa non è ritenuto necessario per lasussistenza dell'azienda. Non costituisce quindi condizionenecessaria l’esistenza dell’avviamento inteso come qualità di uncomplesso aziendale funzionante.

Le condizioni Le condizioni nonnon rilevantirilevanti

• Non occorre che l'attività che l'acquirente intende svolgere

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q gcoincida con quella precedentemente svolta dal venditore tramiteil complesso aziendale oggetto di trasferimento; risulta inveceindispensabile che il quadro organizzativo che avvince i benitrasferiti non sia dismesso dall'acquirente che deve quindimantenere quel rapporto di complementarietà strumentale tra ibeni finalizzato alla produzione.

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Il contratto di cessioneIl contratto di cessione

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La La formaforma del contratto di cessionedel contratto di cessione

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• L'art. 2556, co. 1, prevede che «per le imprese soggette a registrazione i contrattiche hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimentodell'azienda:dell azienda:

– devono essere provati per iscritto,– salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che

compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto».

• In sostanza, la formaforma scrittascritta èè richiestarichiesta adad probationemprobationem e non ad substantiam.•• PerPer alcunialcuni benibeni, come gli immobili, i beni mobili registrati, i marchi, i brevetti, è

richiesta la formaforma scrittascritta adad substantiamsubstantiam. La forma scritta ad substantiam si ritienenecessaria, anche nel caso in cui l'immobile, elemento costitutivo dell'azienda, sia di

i tà di t i l t i d il t tt di ffitt bbi d t lt lproprietà di terzi locatori ed il contratto di affitto abbia durata ultranovennale.• Il secondo comma dell'art. 2556 prevede che il trasferimento debba risultare da

contratti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata che devonoessere depositatidepositati perper l'iscrizionel'iscrizione nelnel RegistroRegistro delledelle imprese,imprese, nelnel terminetermine didi 3030gggg. a cura del notaio rogante o autenticante.

• La forma scritta e il successivo deposito sono necessari per la pubblicità delcontratto, e quindi per poter opporre ai terzi l'avvenuto passaggio di proprietà e nonper la sua validità.

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La forma del contratto di cessioneLa forma del contratto di cessione

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• È opportuno distinguere– la forma prevista ai soli fini del contratto (scrittura privata)

– dalla forma prevista per la validità e l'opponibilità del trasferimento dei singolibeni dell'azienda,

– e dalla forma infine prescritta per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

• Dal punto di vista procedurale si rileva che:– per la società cedente la cessione d'azienda è un atto di straordinaria

amministrazione; si ritiene dunque necessario verificare i poteri dell'organoamministrativo in relazione all'effettuazione della cessione Se l'oggetto dellaamministrativo in relazione all effettuazione della cessione. Se l oggetto dellacessione è l'intera azienda, e la cessione implichi modifiche tali da ravvisare lanecessità di procedere al mutamento dell'oggetto sociale, la competenza èdell'assemblea dei soci, che, nelle società per azioni, delibereranno inassemblea straordinaria.

– con riferimento alla società cessionaria, sembra opportuno portareall'attenzione dell'assemblea dei soci eventuali progetti di acquisizione d'aziendanei casi in cui l'acquisizione medesima comporti sostanziali alterazioni nellastruttura aziendale.

L’oggetto del contratto di cessioneL’oggetto del contratto di cessione•• NonNon èè richiestorichiesto cheche ii benibeni oggettooggetto didi trasferimentotrasferimento sianosiano dettagliatamentedettagliatamente

individuatiindividuati..

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•• Occorre,Occorre, invece,invece, cheche ilil contrattocontratto individuiindividui inequivocabilmenteinequivocabilmente nellenelle suesuecaratteristichecaratteristiche distintivedistintive l’aziendal’azienda oggettooggetto didi cessionecessione.

• E’ pertanto opportuno precisare i beni che, nonostante il collegamentofunzionale all’azienda ceduta, rimangono eventualmente invece in capo alcedente.

• Nella prassi il più delle volte si procede ad una precisa elencazione dei benioggetto di cessione (sotto forma di inventari, che vengono allegati all'atto dicessione), se non altro per delimitare aree di possibile contenzioso.

• Solitamente sono previste garanziegaranzie:– per il pagamento dilazionato del corrispettivo– per le eventuali sopravvenienze passive o insussistenze dell’attivo– per l’eventuale contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria

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Il contratto di cessioneIl contratto di cessione• Rientra nella categoria dei contratti di compravendita della

quale condividono la disciplina civilistica:

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q p– possibilità di risolvere il contratto in caso di apprezzabile

diminuzione di valore o inidoneità all’uso (artt. 1490 ss. c.c.)• Possibilità di apporre la “clausola arbitrale” per la rapida

definizione di un eventuale contenzioso tra le parti• Il contratto di cessione deve essere redatto con atto pubblico

o scrittura privata autenticata; la pubblicità consente diopporre ai terzi l’avvenuto passaggio di proprietàpp p gg p p

Il divieto di concorrenzaIl divieto di concorrenza

• L’art. 2557, c.1, c.c., (norma derogabile) dispone che “chi alienal’azienda deve astenersi per il periodo di 5 anni dal trasferimento

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l azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento,dall’iniziare una nuova impresa, che per l’oggettooggetto, l’ubicazioneubicazione edaltrealtre circostanzecircostanze sia idonea a sviare la clientela dell’aziendaceduta”.

• Si fa riferimento all’idoneità, quindi anche al dannodanno solosolo potenzialepotenziale.• La norma sottende un’obbligazione di non fare ed è posta a tutela

dell’avviamento• E’ oggetto di protezione non solo l’area dell’azienda al momento• E oggetto di protezione non solo l area dell azienda al momento

della cessione, bensì anche le espansioni (oggettive e spaziali) percui è già stato predisposto un programma o che corrispondono aduna attività già virtualmente compresa nell’azienda ceduta.

• Tale divieto non può essere esteso all'ipotesi di cessione di quotesociali (Cassazione, sent. 23.4.1980, n. 2669).

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La successione nei contratti La successione nei contratti e il recessoe il recesso

• L’art. 2558, c.1, c.c., stabilisce che,– “se non è pattuito diversamente,

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se non è pattuito diversamente,– l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio

dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.• La norma introduce il principio dell’automatismo del subentro del

cessionario nei contratti relativi all’azienda stessa, fatta salva, pergiusta causa, la possibilitàpossibilità didi recessorecesso (non retroattivo, secondo ladottrina prevalente) del contraente ceduto, dal momento in cui vienedichiarato. Non occorre il consenso del terzo contraente, richiestoinvece dalla regola generale dell’art. 1406 c.c.; tuttavia è riconosciuto ildiritto di recedere (art. 2558) dal contratto entroentro 33 mesimesi dalla notiziadel trasferimento, se sussiste una giusta causa, oggettivamentedeterminabile. Nel caso in cui si verifichi l'eventualità sopra prospettatal'alienante è responsabile nei confronti del contraente ceduto perl'eventuale risarcimento del danno.

• La successione non opera in caso di patto contrario.

La successione nei contratti La successione nei contratti e il recessoe il recesso

• La giustagiusta causacausa: si intende un pregiudizio che il terzo contraente puòsubire per effetto della cessione (ovvero il contratto non sarebbe stato

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subire per effetto della cessione (ovvero il contratto non sarebbe statoconcluso, o si sarebbe concluso con modalità diverse). In questo casoil terzo contraente deve dimostrare che, se avesse stipulato il contrattocon il cessionario, lo avrebbe fatto a condizioni diverse o addiritturanon lo avrebbe stipulato.

• Il principio di subentrosubentro neinei contratticontratti vale solo per i contratti aprestazioni corrispettive per i quali le prestazioni non sianoprestazioni corrispettive, per i quali le prestazioni non sianointeramente adempiute da entrambe le parti; diversamente si hanno, aseconda dei casi, un debito o un credito dell’azienda ceduta, regolatoa parte da apposite norme.

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La sorte dei La sorte dei crediticrediti• L’art. 2559 c.c. dispone che, in relazione ai crediti ceduti, la

cessione ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione

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del trasferimento nel Registro delle imprese, anche in mancanza dinotifica al debitore o di sua accettazione; tuttavia il debitore ceduto èliberato se paga in buona fede l’alienante.

• È possibile che le parti escludano tutti o parte dei crediti. Inmancanza di una specifica pattuizione, ogni credito relativoall'azienda si trasferisce automaticamente al cessionario. Si rilevache è prassi comune elencare nell'atto di cessione i crediti che sitrasferiscono ed è indispensabile precisare se per i crediti ceduti iltrasferiscono ed è indispensabile precisare se, per i crediti ceduti, ilcedente assuma o meno una garanzia sugli stessi.

La sorte dei La sorte dei debitidebiti

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• L’art. 2560 c.c. dispone che l’alienante non è liberato dai debiti inerentiall’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che iall esercizio dell azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che icreditori vi hanno consentito. Quindi il venditore per il solo fatto di aver alienatol'azienda non è liberato dalle obbligazioni assunte. Il subentro dell'acquirentedell'azienda mediante l'accollo dei debiti (art. 1273 e.e.) richiede il preventivoconsenso del creditore.

• Per salvaguardare l’acquirente, dei debiti del ramo o ceduti assieme al ramorisponde anche l’acquirente, se risultano:– inerenti l'azienda;– sorti antecedentemente all'acquisto dell'azienda;– evidenziati nelle scritture contabili.

• Il terzo che voglia far valere le proprie ragioni di credito nei confrontidell’acquirente deve dimostrare l’iscrizione del debito nei libri sociali.

• Come già per i crediti è bene elencare nell'atto di cessione anche i debiti inmaniera analitica; sarà inoltre opportuno precisare che l'acquirente risponderàsolo per i debiti ivi elencati, escludendo la responsabilità solidale per i debiti nonspecificati.

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La successione nei La successione nei contratti di lavorocontratti di lavoro• I contratti di lavoro (art. 2112 c.c.):

– “in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il

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lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano” (art. 2112, co. 1). La norma è inderogabile.– Si evidenzia l’obbligo in solido di cedente e cessionario “per tutti i crediti che il lavoratore

aveva al tempo del trasferimento” (art. 2112, co. 2). – L’acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti

collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza, salvo che non siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa acquirente (art. 2112, co. 3);.

– Il dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento (art. 2112, co. 1);trasferimento (art. 2112, co. 1);

– Il trasferimento dell’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento (art. 2112, co. 4).

– Per i trasferimenti di aziende con più di 15 dipendenti, sono previsti obblighi informativi nei confronti delle organizzazioni sindacali.

• Con le procedure dettate dagli artt. 410 e 411 c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

I I contratti di lavoro contratti di lavoro Comunicazioni sindacali (art. 47 L. 428/1990)

Obbligo di informare le rappresentanze sindacali almeno 25

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giorni prima dell’operazione, per le aziende con più di 15 dipendenti

Su richiesta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l’alienante e l’acquirente hanno l’obbligo di avviare entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta un esame gcongiunto con i soggetti sindacali richiedenti; decorsi 10 giorni la consultazione si intende esaurita.

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La successione nei La successione nei contratti contratti di locazione immobiliaredi locazione immobiliare

• I contratti di locazione immobiliare (art. 2558 e 1594, c.1, c c e art 36 L 27 7 1978 n 392 in tema di locazione degli immobili):

CESSIONE

c.c. e art. 36, L. 27.7.1978, n. 392 in tema di locazione degli immobili):– il conduttore può cedere il contratto di locazione o sublocare

l’immobile, anche senza il consenso del locatore, purché unitamente all’intera azienda, dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

– Il locatore può opporsi entro 30 giorni e solo per gravi motivi– Il locatore può agire nei confronti del cedente solo se il cessionario

( d tt ) i lt i d i t (b fi i d ll ti(nuovo conduttore) risulta inadempiente (beneficio della preventiva escussione)

Trasferimento Trasferimento della della dittaditta e del e del marchiomarchio

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• Particolari norme sono disposte per il trasferimento della ditta e delmarchio. Nello specifico:

• nel caso di trasferimento della ditta l'art. 2565 c.c. stabilisce chela ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Lanorma vuole evitare che possa essere ingenerata confusione neiconsumatori;

• nel caso di trasferimento del marchio, l'art. 2573 c.c. dispone che«il marchio può essere trasferito o concesso», e inoltre disponeche «quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da unadenominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che ildiritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda».Il fine della norma è di salvaguardare la funzione distintiva delmarchio, prevedendo la possibilità di inganno e di frodi circa laprovenienza del prodotto da una costante fonte produttiva.

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Il perimetro dell’aziendaIl perimetro dell’azienda

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Gli accordi ricognitiviGli accordi ricognitivi

• Nella prassi negoziale per trasferire unità aziendaliparticolarmente complesse il prezzo di vendita viene

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particolarmente complesse, il prezzo di vendita vienefissato il prezzo di vendita sulla base della composizionepatrimoniale ad una certa data prevedendo nel contempola ricognizione entro una scadenza prefissata, all’attodell’immissione del cessionario nella effettivadisponibilità dell’azienda trasferita.

• Il prezzo di vendita è così opportunamente conguagliato• Il prezzo di vendita è così opportunamente conguagliatoin relazione alla dinamica patrimoniale nel frattempointervenuta

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Gli accordi ricognitiviGli accordi ricognitivi• Nell’atto di cessione viene definito il prezzo con

riferimento ad un certo patrimonio netto, ma le parti si

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p paccordano nel senso di rettificare il prezzo stessoladdove - alla data dell’immissione del cessionario nellagestione dell’azienda - il valore del patrimonio stessorisulti effettivamente diverso da quello risultantedall’atto iniziale.

• Qualora risulti una variazione del valore del patrimonionetto trasferito (e quindi del corrispettivo), l’inventariosottoscritto dalle parti deve essere registrato entro 20giorni dalla sua formazione, dando così origine alpresupposto per un ulteriore prelievo ai fini dell’impostadi registro o, nel caso contrario, all’istanza di rimborso(entro 3 anni dal giorno del pagamento).

Le valutazioni di cessioneLe valutazioni di cessione

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La cessione d’ “azienda”: La cessione d’ “azienda”: la valutazionela valutazione

• Il corrispettivo, pur essendo fortemente influenzato dalla forza contrattualedelle parti, viene determinato sulla base di un bilanciobilancio straordinariostraordinario che valuta

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l’azienda come un insieme coordinato e funzionante, capace di produrrereddito. Si perviene quindi ad un valorevalore economicoeconomico, differente rispetto alvalore risultante dal bilancio d’esercizio (capitale di funzionamento) che invecenon considera l’avviamento in maniera opportuna.

• La valutazione del complesso aziendale (azienda o ramo d’azienda) oggettodi cessione ha prevalentemente finalità interne

• La normativa civilistica, infatti, non prevede l’obbligo della periziaestimativa, ad eccezione dell’ipotesi di “acquisto da parte della società perun corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o dicrediti” - art. 2343 bis. Cod. Civ. (concetto di “azienda”) - “dei promotori, deifondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione dellasocietà nel registro delle imprese”.

La perizia estimativaLa perizia estimativa

• “L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto

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p g pdesignato dal Presidente del tribunale contenente la descrizionedei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, icriteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che talevalore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunqueessere indicato” art. 2343 bis c.c.

• In tal modo si evita l’elusione della perizia - prevista per ilconferimento d’azienda - ove si voglia realizzare il medesimorisultato mediante l’immediata cessione dell’azienda ad unasocietà neo-costituita.

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Bilanci e scritture contabiliBilanci e scritture contabili

CESSIONE

Le rilevazioni contabiliLe rilevazioni contabili

• Il trasferimento degli elementi patrimoniali avviene a

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g p“COSTI e COSTI”, dopo le ordinarie scritture di assestamento relative al bilancio intermedio del ramo/azienda oggetto di cessione.

• Dall’unitaria operazione di cessione scaturisce quindiDall unitaria operazione di cessione scaturisce quindi un unico elemento differenziale: – una plusvalenza (straordinaria), oppure– una minusvalenza (straordinaria)

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Le rilevazioni contabiliLe rilevazioni contabili

• Relativamente alle rimanenze di magazzino, si procede

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a:– 1) assestare le rimanenze finali, sulla base dei principi

civilistici del costo e della prudenza– 2) registrare l’uscita del magazzino, come per tutti gli altri

elementi patrimoniali, al valore netto contabile.

• In tal modo l’operazione di cessione non genera alcunrisultato operativo: l’effetto reddituale rimanecorrettamente nell’area dei componenti straordinari

Le scritture contabili della società Le scritture contabili della società cedentecedentea DiversiDiversi

VARI CONTI APERTI ALLE ….

CESSIONE

VARI CONTI APERTI

PASSIVITA’ DELL’AZIENDA(O RAMO) CEDUTO (inclusi ifondi rettificativi di poste attive)

CREDITO V/CESSIONARIO

MINUSVALENZA (SE <0)

….

….

a VARI CONTI APERTI ALLE ATTIVITA’DELL’AZIENDA (O RAMO D’AZIENDA) CEDUTO

a BENI IN RIMANENZA (ES MERCI) C/VENDITE

a PLUSVALENZA (SE >0)

….

….

….

….

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Le scritture contabili della Le scritture contabili della soc.cessionariasoc.cessionaria

a DiversiDiversiVARI CONTI APERTI ALLE ….

CESSIONE

ATTIVITA’ DELL’AZIENDA(O RAMO) per il valore già al nettodei fondi rettificativi

MERCI C/ACQUISTI

AVVIAMENTO

….

….

a VARI CONTI APERTI ALLE PASSIVITA’DELL’AZIENDA (O RAMO)

a DEBITO V/CEDENTE

….

….

LA CESSIONELA CESSIONE

Esercitazione

55

22

•CESSIONE

• La CEDI SFA intende cedere a terzi la propria azienda ad

Le cessioni: esercitazione

• La CEDI SFA intende cedere a terzi la propria azienda ad

eccezione di talune poste evidenziate nel seguito.

• La cessione ha effetto al 1/7/2008

56

• Si evidenziano, nel seguito, le scritture contabili

del cedente e del cessionario

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE

CESSIONE • Situazione contabile alla data del 1/7/2008

CONTI SALDI DARE SALDI AVERE fabbricati 470.000,00f.do amm. fabbricati 80.000,00

impianti 724.000,00 impianti ,

f.do amm. impianti 214.000,00

mobili e attrezzature 35.000,00f.do amm.mob.e attrezz. 15.000,00

automezzi 100.000,00f.do amm. automezzi 20.000,00

clienti 200.000,00

f.do sval. crediti 10.000,00

crediti diversi 11.000,00

cassa 13.000,00

acquisti 700.000,00

spese prest. servizi 50.000,00

retribuzioni 190.000,00oneri sociali 100.000,00

magazzino c/rim iniz. 280.000,0010 000 00

57

spese diverse 10.000,00

oneri finanziari 40.000,00

banche c/c passivo 100.000,00

mutuo passivo 50.000,00

fornitori 145.000,00

debiti per TFR 94.000,00

capitale sociale 200.000,00

riserve 495.000,00

vendite 1.500.000,00

TOTALE 2.923.000,00 2.923.000,00

23

– La CEDI SFA (cedente) dovrà procedere a:

- 1) assestare il risultato infrannuale sulla base del principio di

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE

competenza economica;

- 2) definire il prezzo di cessione dei beni;

- 3) redigere il bilancio di cessione e determinare il valore

dell'eventuale avviamento

- 4) calcolare la plusvalenza di cessione

58

4) calcolare la plusvalenza di cessione- 5) chiudere i conti accesi alle attività e alle passività cedute.

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE

59

24

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE

60

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE

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25

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE

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Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE

1/7-31/12/2008

31/12/2008

1/7-31/12/2008

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26

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE

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L’ires contempla la fiscalità corrente (e differita, in caso L’ires contempla la fiscalità corrente (e differita, in caso di rateizzazione della plusvalenza), in misura pari al 27,5% di rateizzazione della plusvalenza), in misura pari al 27,5% della plusvalenza realizzatadella plusvalenza realizzata

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE

Seguono le scritture (31/12/2008):- chiusura dei conti accesi ai ricavi d’esercizio

DIVERSI a CONTO ECONOMICO

- chiusura dei conti accesi ai costi d’esercizioCONTO ECONOMICO a DIVERSI

- determinazione del risultato d’esercizioCONTO ECONOMICO a UTILE d’ESERCIZIO.

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- chiusura dei conti accesi alle attivitàS.P.FINALE a DIVERSI

- chiusura dei conti accesi al passivoDIVERSI a S.P. FINALE

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Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CESSIONARIO

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Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CESSIONARIO

Magazzino c/acq.

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