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ESPORTAZIONI

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ESPORTAZIONI

Le cessioni di beni inviati fuori del territorio

nazionale si configurano come:

- Cessioni all’esportazione, se destinate a

paesi extracomunitari (art. 8 DPR 633/72)

- Cessioni intracomunitarie, se destinate

ad altri paesi UE (art. 41 e segg. del DL

331/1993)

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ESPORTAZIONI

Si configurano in entrambi i casi come

operazioni non imponibili perché dirette al

consumo estero

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ESPORTAZIONI

Le esportazioni vengono variamente

qualificate. Si parla di:

• Esportazioni dirette

• Esportazioni indirette

• Esportazioni improprie

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Esportazioni dirette

Gli elementi caratteristici che configurano

un’esportazione diretta sono i seguenti:

• il trasferimento della proprietà o di altro diritto

reale di godimento dei beni;

• la materiale uscita dei beni fuori del territorio

comunitario;

• il trasporto o la spedizione dei beni vengano

eseguite “a cura o a nome dei cedenti”.

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Esportazioni dirette

In ordine alla materiale uscita dei beni dal

territorio comunitario, questa deve essere

provata con apposita documentazione

rilasciata dagli Uffici doganali che ne

attestano la circostanza

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Esportazioni dirette

Tuttavia una transazione definita esportazione ai

fini doganali non sempre coincide con le

“cessioni all'esportazione” definite dal decreto

IVA

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Esportazioni dirette

La normativa doganale fa attenzione infatti

all’uscita delle merci di origine comunitaria

dal territorio doganale della UE per essere

introdotte in un Paese terzo.

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Esportazioni dirette

Ma una esportazione ai fini doganali

potrebbe non configurare una “cessione

all'esportazione” ai sensi dell'articolo 8 Iva

se manca il trasferimento della proprietà

sui beni.

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Esportazioni dirette

Pertanto la normativa Iva richiama le

disposizioni doganali in tema di esportazioni

solo agli effetti della “prova” (cioè l’uscita dal

territorio comunitario), ma quel che rappresenta

esportazione in ambito doganale può non

esserlo per l’Iva per carenza degli altri elementi

essenziali prima richiamati

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Esportazioni dirette

Le fattispecie di esportazione doganale

che non comportano il trasferimento di

proprietà sono ad esempio:

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Esportazioni dirette

- le esportazioni temporanee per lavorazione

(cosiddetto “perfezionamento passivo”) con

reintroduzione dei prodotti compensatori

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Perfezionamento passivo

Con il perfezionamento passivo, un operatore

nazionale, dopo aver ottenuto apposita

autorizzazione, invia merci comunitarie fuori dal

territorio doganale della comunità per sottoporle a

operazioni di lavorazione, trasformazione e

riparazione e reintroduce i prodotti finiti (cosiddetti

“compensatori”) in esenzione totale o parziale dei

diritti di confine e con il pagamento dell'IVA…..

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Perfezionamento passivo

. . . calcolata sulla differenza tra il valore

doganale determinato al momento della

reintroduzione dei beni lavorati e quello fissato

all'atto della esportazione temporanea prima

della lavorazione.

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Perfezionamento passivo

Tale meccanismo costituisce il metodo naturale

previsto dal codice doganale per effettuare le

lavorazioni all'estero

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Trasporto

E’ altresì rilevante per classificare una cessione

all'esportazione tra quelle rientranti nella lettera a)

dell'articolo 8 verificare che il ...“trasporto o

spedizione fuori del territorio della Comunità

economica europea...” dei beni ceduti, sia

effettuato ...“a cura o a nome dei cedenti ...”.

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Onerosità

• Non è essenziale invece il requisito della

onerosità . La circolare n. 12 del 19 aprile 1981

considera infatti cessioni all'esportazione anche

quelle eseguite senza pagamento di

corrispettivo, mediante la procedura doganale

cosiddetta “franco valuta”.

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Cos’é il plafond

Le imprese che effettuano operazioni

internazionali, sia con paesi UE che extra

UE, ricorrendo determinate condizioni,

possono acquistare o importare beni e

servizi senza applicazione dell’Iva entro un

limite annuale, denominato plafond.

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Plafond

Tanto è previsto nell'articolo 8, c. 1, lettera

c) e c. 2, così come integrati dal D.L. 29

dicembre 1983, n. 746 e modificati dalla

legge n. 28 del 1997 nonché da successivi

provvedimenti legislativi come il DPR 7

dicembre 2001, n. 435.

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Plafond

Acquisiscono lo status di esportatore abituale, i

contribuenti che nell'anno solare precedente,

ovvero negli ultimi dodici mesi, hanno registrato

cessioni all'esportazione, cessioni

intracomunitarie o altre operazioni assimilate,

per un ammontare superiore al 10 per cento del

volume d'affari.

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Plafond

Le operazioni devono rientrare nell'attività

propria del soggetto che effettua le

cessioni o le prestazioni.

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Plafond

Le esportazioni che non prevedono il

trasferimento di proprietà non rientrano tra

quelle che concorrono alla formazione del

plafond in capo al soggetto esportatore

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Plafond

Per acquisire lo status di esportatore

abituale occorre quindi che l’ammontare

dei corrispettivi derivanti dalle operazioni

di cui sopra sia superiore al 10% del

volume d’affari

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Status di esportatore

Per verificare lo status di esportatore

abituale va impostato un rapporto in cui:

1) al numeratore si inseriscono le cessioni

di beni e le prestazioni di servizi registrate

nell'anno o nei dodici mesi precedenti che

concorrono alla formazione del plafond;

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Status di esportatore

2) al denominatore si riporta il volume

d'affari realizzato nell'anno o nei dodici

mesi precedenti

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Status di esportatore

Qualora invece, l'ammontare delle

operazioni che costituiscono il plafond,

nell'anno solare o nei dodici mesi

precedenti, sia uguale o inferiore al 10 per

cento del volume d'affari, lo status di

esportatore non viene acquisito e non se

ne potranno utilizzare i relativi benefici.

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Status di esportatore

Il plafond per l'esportatore “abituale” non è

una agevolazione in senso tecnico ma è

uno strumento attribuito a chi si trova

strutturalmente a credito d'imposta per

sopperire ai ritardi accumulati

dall'amministrazione finanziaria nella

esecuzione dei rimborsi.

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Status di esportatore

La norma, infatti, è stata introdotta solo per non

colpire un settore come quello dell'esportazione,

particolarmente strategico per lo sviluppo

economico della nazione.

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Plafond

Gli acquisti in sospensione d’imposta si

possono effettuare nei limiti del plafond,

che è costituito dalla somma dei

corrispettivi derivanti dalle operazioni

internazionali non imponibili registrate in

riferimento ad un determinato periodo di

tempo.

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Plafond

In particolare:

a) Nell’anno solare precedente a quello in

cui si vogliono effettuare gli acquisti in

sospensione d’imposta, se si utilizza il

plafond annuale;

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Plafond

b) Nei dodici mesi precedenti a quello in

cui si vogliono effettuare gli acquisti in

sospensione, se si utilizza il plafond

mobile.

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Plafond

I soggetti che incrementano la propria

attività progressivamente privilegiano

l’adozione del plafond mobile, perché così

hanno la possibilità di godere di un più

ampio margine fin dai primi mesi successivi

senza dover attendere il nuovo anno solare.

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Plafond

Gli acquisti che si possono “neutralizzare”

grazie al plafond sono sia quelli interni sia

le importazioni che gli acquisti

intracomunitari.

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Plafond

In sostanza se un operatore nel corso di un anno

ha registrato operazioni che costituiscono plafond,

per un ammontare complessivo di 150.000 euro

con un volume d'affari di 1.000.000 di euro,

possiede lo status di esportatore agevolato e può

acquistare o importare beni e servizi nel corso

dell'anno successivo per 150.000 euro se utilizza il

metodo solare.

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Obblighi dell'esportatore abituale

Gli esportatori abituali devono rilasciare a

ciascun fornitore/prestatore o alla dogana

competente una apposita dichiarazione

(“dichiarazione d'intento”) in data

anteriore all'effettuazione delle operazioni

di acquisto o di importazione.

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Dichiarazione d'intento

• Le dichiarazioni hanno natura sostanziale e non

formale: solo il loro invio consente agli

esportatori abituali l'utilizzo del beneficio fiscale,

mentre per il fornitore/prestatore è possibile

emettere fattura senza applicazione dell'imposta

solo se la dichiarazione è stata ricevuta in data

anteriore alla effettuazione dell'operazione .

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Dichiarazione d'intento

Di converso la fedeltà o meno della dichiarazione

d'intento è imputabile esclusivamente

all'esportatore abituale ed il cedente/prestatore

non può entrare nel merito dei dati indicati, salvo

che non si accerti un tentativo di frode concordata

con il presunto esportatore abituale (Circolare n.

41/E del 26 settembre 2005).

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Dichiarazione d'intento

Se, nel corso del tempo, l'esportatore

abituale intende incrementare l'ammontare

del plafond disponibile già dichiarato al

proprio fornitore/prestatore, egli deve

inviare una nuova dichiarazione d'intento.

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Dichiarazione d'intento

Le regole che disciplinano gli adempimenti

dell'esportatore abituale non prevedono, invece,

l'invio della dichiarazione d'intento nell'ipotesi in

cui l'esportatore intenda rettificare in

diminuzione l'ammontare del plafond disponibile

già comunicato, ovvero voglia revocare la

dichiarazione già inviata.

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Dichiarazione d'intento

Ne consegue che, in tale ipotesi, la revoca

può essere comunicata in forma libera,

ferme restando le sanzioni a carico

dell'esportatore abituale che non aveva i

requisiti per utilizzare il plafond o abbia

utilizzato oltre i limiti il plafond disponibile.

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Plafond fisso e mobile

Si è detto prima che il contribuente può

scegliere di utilizzare due tipi di plafond:

a) il plafond solare (detto anche plafond fisso o

annuale) riferito all'anno solare precedente;

b) il plafond mensile (detto anche plafond

mobile) riferito ai dodici mesi precedenti.

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Plafond fisso e mobile

La scelta del metodo di plafond va fatta

preventivamente, pur se manifestata a

posteriori in sede di dichiarazione IVA

dell'anno di riferimento.

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Plafond fisso e mobile

Tuttavia una volta scelto il metodo non è

possibile modificarlo in corso d'anno, ed occorre

attendere il 1° gennaio dell'anno successivo per

un'eventuale variazione del sistema. Il metodo

adottato, infatti, ha valore per tutto l'anno solare

e la sua gestione viene eseguita su base annua

(Circolare n. 8/D del 27 febbraio 2003).

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Plafond fisso e mobile

Chiunque può utilizzare il plafond dal 1°

gennaio dell'anno solare successivo a

quello di inizio dell'attività, mentre chi

vuole utilizzare il plafond mobile deve

attendere almeno dodici mesi dall'inizio

dell'attività.

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Plafond fisso e mobile

Società che si è costituita il 14 marzo 2007.

La società ha due possibilità alternative:

• può effettuare acquisti senza pagamento

dell'imposta già dal 1° gennaio 2008 se

utilizza il plafond fisso;

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Plafond fisso e mobile

• può attendere il 1° marzo 2008 e iniziare

con il plafond mobile per gli acquisti

effettuati da tale data, anche se la prima

esportazione è stata registrata nel mese di

ottobre del 2007.

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Plafond fisso e mobile

Comunque nel corso dell'anno 2008 la società

non può modificare la scelta fatta, ma deve

attendere il 1° gennaio 2009 a decorrere dal

quale può liberamente passare da un tipo di

plafond all'altro (ovviamente se sussistono i

requisiti).

 

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Plafond fisso e mobile

Il plafond mobile presenta talune difficoltà

di gestione, atteso che in ciascun mese va

verificato lo status e rideterminato il

“plafond disponibile” prendendo in

considerazione i dati dei dodici mesi

precedenti;

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Plafond fisso e mobile

Tuttavia lo stesso produce indiscussi vantaggi,

in particolar modo a quelle aziende che

prevedono di incrementare le operazioni non

imponibili e per le quali non è sufficiente

effettuare senza pagamento d'imposta acquisti

ancorati alle esportazioni registrate nell'anno

solare precedente.

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Fornitore dell'esportatore abituale

La dichiarazione d'intento solleva i cedenti/prestatori da ogni responsabilità relativa al mancato pagamento dell'IVA che in tal modo ricade esclusivamente sui soggetti che hanno indebitamente attestato il diritto all'agevolazione, salvo i casi che saranno in seguito esaminati (mancato o irregolare invio della comunicazione dei dati, tentativo di frode concordata con il presunto esportatore abituale).

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Fornitore dell'esportatore abituale

Questi gli obblighi dei cedenti/prestatori:

1) devono numerare progressivamente le

dichiarazioni di intento in loro possesso ed

annotarle entro 15 giorni dal loro ricevimento su

un apposito registro ovvero anche in apposita

sezione dei registri di cui ai successivi articoli 23

(registro fatture) o 24 (registro corrispettivi);

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Fornitore dell'esportatore abituale

2) devono richiamare nelle fatture emesse

gli estremi delle dichiarazioni ricevute

(numero e data) riportando anche il titolo

di inapplicabilità dell'imposta [articoli 8

primo comma, lettera c) o secondo

comma, 8-bis, secondo comma, 9,

secondo comma ecc.];

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Fornitore dell'esportatore abituale

3) devono riscontrare che le dichiarazioni

d'intento siano conformi al modello

approvato con il DM 6 dicembre 1986 e

che contengano tutte le indicazioni ivi

previste.

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Fornitore dell'esportatore abituale

A) Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di

intento ricevute

Ai sensi del comma 381 dell'articolo 1 della Legge 311 del 2004

(finanziaria 2005) che ha integrato il DL n. 746 del 1983,

convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,

dal 1° gennaio 2005 il cedente/prestatore deve comunicare

all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica

entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti

nella dichiarazione ricevuta dall'esportatore abituale.

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Fornitore dell'esportatore abituale

In particolare, deve comunicare se la

dichiarazione ha valore:

a) per l'unica operazione indicata nel modello;

b) per più operazioni effettuate nell'anno solare e

fino a concorrenza di un determinato ammontare

imponibile;

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Fornitore dell'esportatore abituale

c) per più operazioni effettuate nell'anno solare

entro un certo periodo di tempo. Ogni

comunicazione d'intento ha valore singolo:

pertanto, qualora in un mese siano state

ricevute più dichiarazioni d'intento inviate dallo

stesso soggetto, vanno comunicate tutte le

singole dichiarazioni ricevute.

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Fornitore dell'esportatore abituale

La comunicazione deve essere trasmessa

anche se, nonostante il ricevimento della

dichiarazione d'intento, il cedente/prestatore non

abbia ancora effettuato alcuna operazione nei

confronti dell'esportatore abituale.

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Triangolazioni

Una esportazione triangolare si può

definire come una operazione articolata in

cui si verifica una doppia cessione di beni

a fronte di un'unica consegna degli stessi

e si osservi una condizione ritenuta

vincolante per la sua realizzazione.

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Triangolazioni

Nella doppia cessione dei beni intervengono tre

soggetti:

1) un primo soggetto nazionale che agisce quale

fornitore dei beni (“IT1” fornitore o primo cedente),

in genere un produttore che realizza i beni o un

commerciante che detiene, quale proprietario, i

beni oggetto della transazione;

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Triangolazioni

2) un secondo soggetto nazionale che interviene

quale primo acquirente dei beni e che rivende gli

stessi all'estero (“IT 2” cessionario o promotore

della triangolazione o primo acquirente e

secondo cedente) in genere un commerciante o

trader;

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Triangolazioni

3) un terzo soggetto, in genere un operatore

stabilito fuori della UE, che interviene quale

destinatario dei beni che gli vengono consegnati

fuori del territorio comunitario (CH secondo

acquirente o destinatario finale), il quale acquista in

proprietà i beni che vengono messi a sua

disposizione fuori della comunità a seguito di una

esportazione.

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Triangolazioni

Nell'esportazione triangolare, quindi, il primo

soggetto (IT1), identificato ai fini IVA nel territorio

italiano, vende i beni ad secondo soggetto (IT2),

anch'egli identificato in Italia, il quale rivende i

beni ad un terzo soggetto estero (CH) con

trasporto dei beni fuori dal territorio comunitario

direttamente da IT1, senza che . . .

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Triangolazioni

…..IT2 acquisisca la disponibilità dei beni nel

territorio nazionale ossia senza che i beni

transitino materialmente da IT1 ad IT2 in quanto

quest'ultimo ne acquisterebbe la disponibilità nel

territorio nazionale.

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Triangolazioni

Si evidenziano quindi due operazioni

economiche di cessione, entrambe non

imponibili: la prima da IT1 verso IT2, la

seconda da IT2 verso CH.

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Triangolazioni

Affinché entrambe le operazioni

costituiscano cessioni all'esportazione non

imponibili è necessario che i beni, su

incarico del cessionario, siano trasportati o

spediti fuori del territorio comunitario “a

cura o a nome del cedente ... anche per

incarico del proprio cessionario”

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Triangolazioni

Verificandosi questa circostanza e provata

l'avvenuta esportazione dei beni, sia IT1 che IT2

eseguono una cessione all'esportazione non

imponibile che serve ad entrambi per la

costituzione del plafond, sia pure con alcune

limitazioni per l'operatore IT2 in ordine

all'utilizzo di quest'ultimo istituto

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Triangolazioni

Lo scopo della norma, nata per non

danneggiare l'esportatore che, effettuando

cessioni non imponibili, potrebbe veder crescere

il suo credito IVA con forti esposizioni finanziarie

difficilmente sostenibili, è quello di favorire il

promotore IT2 che così acquista i beni senza

dover anticipare l'IVA.

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Triangolazioni

L’ A.F. ha rigidamente interpretato il passaggio

normativo in cui si richiede che il trasferimento

della merce avvenga “a cura o a nome del

cedente ... anche per incarico del proprio

cessionario”, nel senso che il trasporto deve

essere direttamente effettuato dal primo cedente o

anche eseguito da terzi ma con fatturazione e

pagamento del primo cedente

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Plafond “vincolato”

• Per le operazioni “triangolari” il cessionario

residente (promotore della triangolazione), se

esportatore abituale, avrà un plafond ridotto di un

ammontare pari al costo sostenuto per l'acquisto

di beni in triangolazione (plafond “vincolato”).

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Plafond “vincolato”

• Tuttavia l'importo sarà interamente utilizzabile se

i beni acquistati senza pagamento di imposta

vengono esportati entro 6 mesi dal loro acquisto,

senza aver subito trasformazione, adattamento

o modificazioni.

• Per il primo cedente non opera alcuna riduzione.

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Plafond “vincolato”

• Una società che in qualità di promotore della

triangolazione (secondo cedente) ha effettuato

cessioni all'esportazione per un ammontare di

516.456,90 euro a fronte di fatture ricevute dal

primo cedente di 413.165,52 euro, potrà

utilizzare un plafond così costituito:

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Plafond “vincolato”

- 413.165,52 euro plafond vincolato

- 103.291,38 euro plafond libero

• Il plafond vincolato può essere utilizzato

solo per acquisto di beni che vengono

esportati senza subire trasformazioni,

entro sei mesi dalla data del loro acquisto.

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Plafond “vincolato”

• Il primo cedente non soffre di alcuna

riduzione e potrà liberamente acquistare

beni e servizi per 413.165,52 euro, nel

rispetto dei limiti generali posti per tutti gli

esportatori.