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BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

INTERNAZIONALI

Soluzioni e Documenti IAS – ABI

Dott. RENZO PARISOTTO

Università degli Studi di Bergamo

Anno accademico 2013/2014

Bergamo, 14 maggio 2014

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Soluzioni IAS ABI

e

Documenti IAS ABI

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Soluzioni IAS ABI e Documenti IAS ABI

SOLUZIONI IAS ABI – n. 71 12 giugno 2009

SOLUZIONI IAS ABI – n. 73 7 agosto 2009

SOLUZIONI IAS ABI – n. 92 29 marzo 2010

SOLUZIONI IAS ABI – n. 103 12 novembre 2010

SOLUZIONI IAS ABI – n. 121 10 ottobre 2011

SOLUZIONI IAS ABI – n. 130 6 marzo 2012

SOLUZIONI IAS ABI – n. 132 19 aprile 2012

SOLUZIONI IAS ABI – n. 133 20 aprile 2012

SOLUZIONI IAS ABI – n. 142 18 settembre 2012

SOLUZIONI IAS ABI – n. 144 10 ottobre 2012

SOLUZIONI IAS ABI – n. 145 6 dicembre 2012

SOLUZIONI IAS ABI – n. 149 17 giugno 2013

SOLUZIONI IAS ABI – n. 151 22 luglio 2013

Documento IAS ABI BlueBook n. 132 22 luglio 2013

SOLUZIONI IAS ABI – n. 154 20 febbraio 2014

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 71 12 giugno 2009

FINANCIAL TURMOIL – Regolamento CE n.1004/2008 IAS39 Strumenti Finanziari

QUESITO:

Nell’ ipotesi di un titolo di debito, trasferito da AFS a L&R in conformità alle disposizioni dello IAS 39

emanate nell’ ottobre 2008 e successivamente soggetto ad impairment, qual è il trattamento contabile

della riserva di patrimonio netto costituita durante la permanenza del titolo nel portafoglio AFS?

1. Va rilevato preliminarmente che lo IAS 39, già nella versione antecedente alle modifiche di ottobre 2008,

disciplina l’ ipotesi del trasferimento di un’ attività finanziaria dal portafoglio AFS ad un portafoglio valutato al

costo ammortizzato, nonché il trattamento della riserva di patrimonio netto costituita durante la permanenza dell’

attività finanziaria nel portafoglio AFS.

In particolare, il § 54 prevede che: "se...diviene appropriato iscrivere un’ attività finanziaria o una passività

finanziaria al costo o al costo ammortizzato ...qualsiasi precedente utile o perdita su tale attività che è stato

rilevato direttamente nel patrimonio netto...deve essere contabilizzato come segue:

(a) Nel caso di un’ attività finanziaria con una scadenza fissa, l’ utile o la perdita deve essere ammortizzato a

conto economico lungo il corso della vita utile residua dell’ investimento posseduto sino alla scadenza utilizzando

il criterio dell’ interesse effettivo.

(b) Nel caso di un’ attività finanziaria che non ha una scadenza fissa, l’ utile o la perdita deve rimanere nel

patrimonio netto fino a quando l’ attività finanziaria viene venduta o diversamente alienata, nel qual caso essa

deve essere rilevata a conto economico.

Pertanto, nell’ ipotesi di impairment di un’ attività finanziaria trasferita da AFS a HTM, la riserva di patrimonio

netto costituita durante la permanenza dell’ attività finanziaria nel portafoglio AFS va imputata integralmente al

conto economico dell’ esercizio in cui è rilevata la perdita di valore.

FINANCIAL TURMOIL – Regolamento CE n.1004/2008 IAS39 Strumenti Finanziari

QUESITO:

Nell’ ipotesi di un titolo di debito, trasferito da AFS a L&R in conformità alle disposizioni dello IAS 39

emanate nell’ ottobre 2008 e successivamente soggetto ad impairment, qual è il trattamento contabile

della riserva di patrimonio netto costituita durante la permanenza del titolo nel portafoglio AFS?

1. Va rilevato preliminarmente che lo IAS 39, già nella versione antecedente alle modifiche di ottobre 2008,

disciplina l’ ipotesi del trasferimento di un’ attività finanziaria dal portafoglio AFS ad un portafoglio valutato al

costo ammortizzato, nonché il trattamento della riserva di patrimonio netto costituita durante la permanenza dell’

attività finanziaria nel portafoglio AFS.

In particolare, il § 54 prevede che: "se...diviene appropriato iscrivere un’ attività finanziaria o una passività

finanziaria al costo o al costo ammortizzato ...qualsiasi precedente utile o perdita su tale attività che è stato

rilevato direttamente nel patrimonio netto...deve essere contabilizzato come segue:

(a) Nel caso di un’ attività finanziaria con una scadenza fissa, l’ utile o la perdita deve essere ammortizzato a

conto economico lungo il corso della vita utile residua dell’ investimento posseduto sino alla scadenza utilizzando

il criterio dell’ interesse effettivo.

(b) Nel caso di un’ attività finanziaria che non ha una scadenza fissa, l’ utile o la perdita deve rimanere nel

patrimonio netto fino a quando l’ attività finanziaria viene venduta o diversamente alienata, nel qual caso essa

deve essere rilevata a conto economico.

Pertanto, nell’ ipotesi di impairment di un’ attività finanziaria trasferita da AFS a HTM, la riserva di patrimonio

netto costituita durante la permanenza dell’ attività finanziaria nel portafoglio AFS va imputata integralmente al

conto economico dell’ esercizio in cui è rilevata la perdita di valore.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 73 7 agosto 2009

Riclassificazione delle attività finanziarie dal portafoglio IAS 39 HTM

QUESITO:

E’ possibile riclassificare un importo significativo di titoli del portafoglio HTM al portafoglio AFS, al fine

di poter procedere alla loro successiva vendita? Nel caso si volesse comunque procedere con la

riclassifica quali sarebbero le penalizzazioni previste?

Lo IAS 39 prevede dei criteri molto stringenti per effettuare le riclassificazioni, soprattutto con riferimento ai

trasferimenti dal portafoglio HTM a quello AFS. Al paragrafo 9, precisa che "un’ entità non deve classificare

alcuna attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se ha, nel corso dell’ esercizio corrente o dei due

precedenti, venduto o riclassificato un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza prima

della loro scadenza (non irrilevante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla scadenza), salvo

le vendite o riclassificazioni che:

i) siano così prossime alla scadenza o alla data dell’ opzione dell’ attività finanziaria ;

ii) si verifichino dopo che l’ entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell’ attività finanziaria

attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati; o

iii) siano attribuibili a un evento isolato non sotto il controllo dell’ entità, che non sia ricorrente e non potrebbe

essere ragionevolmente previsto dall’ entità".

Nel caso in cui si procedesse comunque alla riclassifica in assenza di una delle situazioni su richiamate,

si ricadrebbe nella cosiddetta tainting rule.

La categoria HTM, secondo lo IAS 39, costituisce un insieme coordinato e gestito di attività finanziarie che l’

impresa detiene con l’ obiettivo di produrre un rendimento adeguato e, quindi, in grado di dare una certa stabilità

al risultato economico. E’, pertanto, necessario valutare attentamente la costituzione del portafoglio HTM.

Riclassificazione delle attività finanziarie dal portafoglio IAS 39 HTM

QUESITO:

E’ possibile riclassificare un importo significativo di titoli del portafoglio HTM al portafoglio AFS, al fine

di poter procedere alla loro successiva vendita? Nel caso si volesse comunque procedere con la

riclassifica quali sarebbero le penalizzazioni previste?

Lo IAS 39 prevede dei criteri molto stringenti per effettuare le riclassificazioni, soprattutto con riferimento ai

trasferimenti dal portafoglio HTM a quello AFS. Al paragrafo 9, precisa che "un’ entità non deve classificare

alcuna attività finanziaria come posseduta sino alla scadenza se ha, nel corso dell’ esercizio corrente o dei due

precedenti, venduto o riclassificato un importo non irrilevante di investimenti posseduti sino alla scadenza prima

della loro scadenza (non irrilevante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla scadenza), salvo

le vendite o riclassificazioni che:

i) siano così prossime alla scadenza o alla data dell’ opzione dell’ attività finanziaria ;

ii) si verifichino dopo che l’ entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell’ attività finanziaria

attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati; o

iii) siano attribuibili a un evento isolato non sotto il controllo dell’ entità, che non sia ricorrente e non potrebbe

essere ragionevolmente previsto dall’ entità".

Nel caso in cui si procedesse comunque alla riclassifica in assenza di una delle situazioni su richiamate,

si ricadrebbe nella cosiddetta tainting rule.

La categoria HTM, secondo lo IAS 39, costituisce un insieme coordinato e gestito di attività finanziarie che l’

impresa detiene con l’ obiettivo di produrre un rendimento adeguato e, quindi, in grado di dare una certa stabilità

al risultato economico. E’, pertanto, necessario valutare attentamente la costituzione del portafoglio HTM.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 92 29 marzo 2010

IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

QUESITO

E’ corretto considerare applicabile l’ AG8 dello IAS 39 alla rinegoziazione a condizioni di mercato dei

tassi di riferimento dei mutui?

Frequentemente le banche rinegoziano le condizioni finanziarie dei mutui contratti verso la clientela in bonis, al

fine di allinearle alle più favorevoli situazioni del mercato.

Sotto il profilo contabile, secondo quanto previsto dallo IAS 39, i crediti erogati alla clientela nella forma tecnica

dei mutui, sono iscritti in bilancio ai valori rivenienti dall’ applicazione del costo ammortizzato, eventualmente

comprensivi dell’ effetto delle coperture poste in essere.

Lo IAS 39 AG8 prevede che se una entità rivede le proprie stime di riscossione (o pagamento) di uno strumento

finanziario, deve rideterminare il valore contabile della attività (o passività) per riflettere gli stimati flussi finanziari

effettivi e rideterminati. In particolare, l’ entità ridetermina il valore contabile dello strumento finanziario sulla base

del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento

finanziario. La differenza tra il valore di bilancio e il nuovo valore dello strumento finanziario è rilevata come

provento o onere a conto economico.

Si ritiene che nel caso di rinegoziazione sopra specificato la disposizione dello IAS 39 AG 8 non si renda

applicabile .

L’ AG8 dello IAS 39 fa riferimento, infatti, a revisione di stime di cash flow, senza nessun esplicito riferimento alle

ipotesi di rinegoziazione o di modifica delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione a condizioni di mercato non si configura come un evento che determina un impairment

dei crediti da rilevare a conto economico: non deriva, infatti, da un deterioramento del merito creditizio

ma da un evento fisiologico della vita del contratto di mutuo dettato da esigenze commerciali.

IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

QUESITO

E’ corretto considerare applicabile l’ AG8 dello IAS 39 alla rinegoziazione a condizioni di mercato dei

tassi di riferimento dei mutui?

Frequentemente le banche rinegoziano le condizioni finanziarie dei mutui contratti verso la clientela in bonis, al

fine di allinearle alle più favorevoli situazioni del mercato.

Sotto il profilo contabile, secondo quanto previsto dallo IAS 39, i crediti erogati alla clientela nella forma tecnica

dei mutui, sono iscritti in bilancio ai valori rivenienti dall’ applicazione del costo ammortizzato, eventualmente

comprensivi dell’ effetto delle coperture poste in essere.

Lo IAS 39 AG8 prevede che se una entità rivede le proprie stime di riscossione (o pagamento) di uno strumento

finanziario, deve rideterminare il valore contabile della attività (o passività) per riflettere gli stimati flussi finanziari

effettivi e rideterminati. In particolare, l’ entità ridetermina il valore contabile dello strumento finanziario sulla base

del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento

finanziario. La differenza tra il valore di bilancio e il nuovo valore dello strumento finanziario è rilevata come

provento o onere a conto economico.

Si ritiene che nel caso di rinegoziazione sopra specificato la disposizione dello IAS 39 AG 8 non si renda

applicabile .

L’ AG8 dello IAS 39 fa riferimento, infatti, a revisione di stime di cash flow, senza nessun esplicito riferimento alle

ipotesi di rinegoziazione o di modifica delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione a condizioni di mercato non si configura come un evento che determina un impairment

dei crediti da rilevare a conto economico: non deriva, infatti, da un deterioramento del merito creditizio

ma da un evento fisiologico della vita del contratto di mutuo dettato da esigenze commerciali.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 103 12 novembre 2010

IAS 39 Hedge Accountig

QUESITO

E’ possibile imputare a conto economico la riserva da cash flow hedge quando lo strumento di

copertura viene meno prima che i flussi finanziari futuri si realizzeranno?

Le coperture dei flussi finanziari futuri derivanti da attività o passività iscritte in bilancio, quali ad esempio

la copertura con un Interest Rate Swap di un debito a tasso variabile, comportano secondo le regole del

cash flow hedge previste dallo IAS 39 che la variazione di fair value dello strumento di copertura

associato al rischio coperto per la parte efficace deve essere imputata in una riserva dell’ Other

Comprehensive Income/Expense (cd. OCI), denominata Hedging reserve.

In tal modo, le variazioni di fair value dello strumento di copertura si mantengono sospese per essere

imputate a conto economico, mediante il trasferimento della Hedging reserve, a mano a mano che i flussi

finanziari futuri influenzeranno il conto economico. Quando ciò si verifica i flussi finanziari dell’ operazione

coperta saranno rettificati in conto economico dalle variazioni di fair value generate dallo strumento di

copertura, che erano transitate nella riserva di OCI.

L’ Hedging reserve originata dalle variazioni di fair value sullo strumento di copertura dall’ inizio della

relazione di copertura fino alla scadenza dello strumento non può essere imputata a conto economico se

lo strumento di copertura giunge a scadenza, è venduto, cessato o esercitato ma i futuri flussi di cassa

non hanno ancora influenzato il conto economico.

IAS 39 Hedge Accountig

QUESITO

E’ possibile imputare a conto economico la riserva da cash flow hedge quando lo strumento di

copertura viene meno prima che i flussi finanziari futuri si realizzeranno?

Le coperture dei flussi finanziari futuri derivanti da attività o passività iscritte in bilancio, quali ad esempio

la copertura con un Interest Rate Swap di un debito a tasso variabile, comportano secondo le regole del

cash flow hedge previste dallo IAS 39 che la variazione di fair value dello strumento di copertura

associato al rischio coperto per la parte efficace deve essere imputata in una riserva dell’ Other

Comprehensive Income/Expense (cd. OCI), denominata Hedging reserve.

In tal modo, le variazioni di fair value dello strumento di copertura si mantengono sospese per essere

imputate a conto economico, mediante il trasferimento della Hedging reserve, a mano a mano che i flussi

finanziari futuri influenzeranno il conto economico. Quando ciò si verifica i flussi finanziari dell’ operazione

coperta saranno rettificati in conto economico dalle variazioni di fair value generate dallo strumento di

copertura, che erano transitate nella riserva di OCI.

L’ Hedging reserve originata dalle variazioni di fair value sullo strumento di copertura dall’ inizio della

relazione di copertura fino alla scadenza dello strumento non può essere imputata a conto economico se

lo strumento di copertura giunge a scadenza, è venduto, cessato o esercitato ma i futuri flussi di cassa

non hanno ancora influenzato il conto economico.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 121 10 ottobre 2011

IFRS 5 – Classificazione in bilancio tra le “attività non correnti e gruppi di attività in

via di dismissione” di attività la cui vendita non è completata entro 1 anno dalla data

di classificazione

QUESITO

In quali ipotesi è possibile mantenere in bilancio la classificazione tra le attività non correnti e gruppi di

attività in via di dismissione attività la cui vendita non è completata entro un anno dalla data di

classificazione?

L’ IFRS 5 detta le regole contabili delle attività singole non correnti possedute per la vendita, dei gruppi di attività

(quali rami d’ azienda, partecipazioni in società controllate e collegate) e delle attività operative cessate.

Queste attività devono essere esposte separatamente in bilancio e valutate al minore tra il valore contabile e il

fair value, al netto dei costi di vendita. Inoltre, non devono essere ammortizzate e i relativi risultati sono esposti

separatamente nel conto economico.

Affinché un’ attività non corrente o un gruppo di attività in dismissione sia definita come posseduta per la vendita,

la sua vendita deve essere altamente probabile, cioè deve:

a) essere decisa dal management aziendale, che deve impegnarsi in un programma di dismissione;

b) avere per oggetto un’ attività scambiata sul mercato a un prezzo ragionevole rispetto al suo fair value;

c) essere strutturata secondo un programma;

d) essere completata entro un anno dalla data di classificazione quale attività non corrente o gruppi di

attività in via di dismissione.

L’ attività può essere mantenuta tra le attività non correnti o gruppi di attività in via di dismissione nelle

seguenti ipotesi:

- il ritardo nella vendita è causato da eventi o circostanze fuori dal controllo dell’ impresa;

- è evidente che l’ azienda porterà comunque a termine la vendita, anche oltre l’ anno.

IFRS 5 – Classificazione in bilancio tra le “attività non correnti e gruppi di attività in

via di dismissione” di attività la cui vendita non è completata entro 1 anno dalla data

di classificazione

QUESITO

In quali ipotesi è possibile mantenere in bilancio la classificazione tra le attività non correnti e gruppi di

attività in via di dismissione attività la cui vendita non è completata entro un anno dalla data di

classificazione?

L’ IFRS 5 detta le regole contabili delle attività singole non correnti possedute per la vendita, dei gruppi di attività

(quali rami d’ azienda, partecipazioni in società controllate e collegate) e delle attività operative cessate.

Queste attività devono essere esposte separatamente in bilancio e valutate al minore tra il valore contabile e il

fair value, al netto dei costi di vendita. Inoltre, non devono essere ammortizzate e i relativi risultati sono esposti

separatamente nel conto economico.

Affinché un’ attività non corrente o un gruppo di attività in dismissione sia definita come posseduta per la vendita,

la sua vendita deve essere altamente probabile, cioè deve:

a) essere decisa dal management aziendale, che deve impegnarsi in un programma di dismissione;

b) avere per oggetto un’ attività scambiata sul mercato a un prezzo ragionevole rispetto al suo fair value;

c) essere strutturata secondo un programma;

d) essere completata entro un anno dalla data di classificazione quale attività non corrente o gruppi di

attività in via di dismissione.

L’ attività può essere mantenuta tra le attività non correnti o gruppi di attività in via di dismissione nelle

seguenti ipotesi:

- il ritardo nella vendita è causato da eventi o circostanze fuori dal controllo dell’ impresa;

- è evidente che l’ azienda porterà comunque a termine la vendita, anche oltre l’ anno.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 130 6 marzo 2012

TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE OPERAZIONI DI AUTO-CARTOLARIZZAZIONE

QUESITO

Quale è il corretto trattamento, contabile e fiscale, delle operazioni di auto-cartolarizzazione, cioè

quelle nelle quali l’ intermediario "originator" sottoscrive all’ atto dell’ emissione il complesso

delle passività emesse dalla società veicolo ?

Lo IAS 39 prevede come principio generale che, se dalla cessione dell’ attività finanziaria non siano stati

trasferiti sostanzialmente al cessionario tutti i rischi e benefici ad essa relativi, il cedente deve:

- continuare a rilevare nella sua interezza l’ attività finanziaria ceduta secondo le regole del portafoglio dello

strumento finanziario di appartenenza ed i relativi interessi attivi maturati;

- iscrivere una passività finanziaria in contropartita del corrispettivo ricevuto dal cessionario e rilevare i relativi

interessi passivi.

Nel caso di operazioni di auto-cartolarizzazione all’ integrale sottoscrizione dei titoli emessi dalla SPV da parte

della banca consegue l’ esatta equivalenza tra il corrispettivo dovuto dalla SPV alla banca a fronte della

cessione dei mutui ipotecari e quello dovuto dalla banca originator alla SPV a fronte dell’ acquisto dei titoli e che,

per effetto di ciò, la banca originator non dovrà rilevare in bilancio alcuna passività nei confronti della SPV.

All’ assenza di sostanza economica consegue la necessità di considerare dette operazioni come non

effettuate e, quindi, non produttive di alcun effetto contabile.

La Banca dovrà:

- mantenere iscritti nel proprio attivo i mutui ipotecari ceduti (mentre non avrà iscritti nell’ attivo i titoli

sottoscritti dalla SPV) e, di conseguenza, continuare a rilevare su tali attività finanziarie gli interessi attivi;

- non iscrivere alcuna passività nei confronti della SPV (ciò in quanto, la Banca ha sottoscritto tutti i titoli

emessi e la SPV, di conseguenza, non ha raccolto liquidità a fronte della loro emissione) e,

conseguentemente, non rilevare alcun interesse passivo.

TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE OPERAZIONI DI AUTO-CARTOLARIZZAZIONE

QUESITO

Quale è il corretto trattamento, contabile e fiscale, delle operazioni di auto-cartolarizzazione, cioè

quelle nelle quali l’ intermediario "originator" sottoscrive all’ atto dell’ emissione il complesso

delle passività emesse dalla società veicolo ?

Lo IAS 39 prevede come principio generale che, se dalla cessione dell’ attività finanziaria non siano stati

trasferiti sostanzialmente al cessionario tutti i rischi e benefici ad essa relativi, il cedente deve:

- continuare a rilevare nella sua interezza l’ attività finanziaria ceduta secondo le regole del portafoglio dello

strumento finanziario di appartenenza ed i relativi interessi attivi maturati;

- iscrivere una passività finanziaria in contropartita del corrispettivo ricevuto dal cessionario e rilevare i relativi

interessi passivi.

Nel caso di operazioni di auto-cartolarizzazione all’ integrale sottoscrizione dei titoli emessi dalla SPV da parte

della banca consegue l’ esatta equivalenza tra il corrispettivo dovuto dalla SPV alla banca a fronte della

cessione dei mutui ipotecari e quello dovuto dalla banca originator alla SPV a fronte dell’ acquisto dei titoli e che,

per effetto di ciò, la banca originator non dovrà rilevare in bilancio alcuna passività nei confronti della SPV.

All’ assenza di sostanza economica consegue la necessità di considerare dette operazioni come non

effettuate e, quindi, non produttive di alcun effetto contabile.

La Banca dovrà:

- mantenere iscritti nel proprio attivo i mutui ipotecari ceduti (mentre non avrà iscritti nell’ attivo i titoli

sottoscritti dalla SPV) e, di conseguenza, continuare a rilevare su tali attività finanziarie gli interessi attivi;

- non iscrivere alcuna passività nei confronti della SPV (ciò in quanto, la Banca ha sottoscritto tutti i titoli

emessi e la SPV, di conseguenza, non ha raccolto liquidità a fronte della loro emissione) e,

conseguentemente, non rilevare alcun interesse passivo.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 132 19 aprile 2012

BANCA SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

PREVISTA DALL’ ART. 75 DEL TUB

QUESITO

La Banca è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall’ art. 75

del TUB a partire dal 30.04.t0. La procedura si è chiusa il 28.02.t1. Ciò posto, il bilancio di chiusura

dell’ amministrazione straordinaria deve essere predisposto come un bilancio di fine esercizio

con tutti i dettagli di nota integrativa previsti dalla circolare della Banca d’ Italia n. 262 del 2005?

La Banca sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all’ art. 75 del Testo Unico

bancario deve redigere il relativo bilancio di chiusura in conformità agli IAS/IFRS.

La Circolare 262 non prevede disposizioni specifiche per le banche sottoposte alla procedura in

commento.

BANCA SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

PREVISTA DALL’ ART. 75 DEL TUB

QUESITO

La Banca è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall’ art. 75

del TUB a partire dal 30.04.t0. La procedura si è chiusa il 28.02.t1. Ciò posto, il bilancio di chiusura

dell’ amministrazione straordinaria deve essere predisposto come un bilancio di fine esercizio

con tutti i dettagli di nota integrativa previsti dalla circolare della Banca d’ Italia n. 262 del 2005?

La Banca sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all’ art. 75 del Testo Unico

bancario deve redigere il relativo bilancio di chiusura in conformità agli IAS/IFRS.

La Circolare 262 non prevede disposizioni specifiche per le banche sottoposte alla procedura in

commento.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 133 20 aprile 2012

BANCA SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

PREVISTA DALL’ ART. 75 DEL TUB

QUESITO

Procedura di amministrazione straordinaria aperta il 30.04.t0 e chiusa il 28.02.t1. In base all’ art.

75 del TUB, il bilancio di chiusura dell’ Amministrazione straordinaria è riferito all’ intero periodo

di vigenza della procedura. Ciò posto, le voci del bilancio del primo esercizio successivo alla

chiusura della procedura (quindi, il bilancio al 31 dicembre t1) devono essere confrontate: a) con

le corrispondenti del bilancio di chiusura dell’ amministrazione straordinaria; b) con quello

eventualmente predisposto a fini interni riferito al 31 dicembre t0; c) con entrambi?

Sia gli IAS/IFRS che la Circolare della Banca d’ Italia n. 262 del 2005 chiedono, a livello generale, che

siano fornite le informazioni comparative con il periodo precedente, senza tuttavia fornire particolari

indicazioni circa la durata del periodo di confronto.

Si ritiene pertanto che la scelta del periodo di confronto (31 dicembre t0, 28.02.t1, oppure entrambi) spetti

alle valutazioni degli amministratori.

Si ribadisce quanto previsto dalla Circolare della Banca d’ Italia, ossia che qualora i conti non siano

comparabili, è necessario adattare quelli relativi all’ esercizio precedente. La non comparabilità e l’

adattamento o l’ eventuale l’ impossibilità di adattare devono essere segnalati e commentati nella nota

integrativa.

BANCA SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

PREVISTA DALL’ ART. 75 DEL TUB

QUESITO

Procedura di amministrazione straordinaria aperta il 30.04.t0 e chiusa il 28.02.t1. In base all’ art.

75 del TUB, il bilancio di chiusura dell’ Amministrazione straordinaria è riferito all’ intero periodo

di vigenza della procedura. Ciò posto, le voci del bilancio del primo esercizio successivo alla

chiusura della procedura (quindi, il bilancio al 31 dicembre t1) devono essere confrontate: a) con

le corrispondenti del bilancio di chiusura dell’ amministrazione straordinaria; b) con quello

eventualmente predisposto a fini interni riferito al 31 dicembre t0; c) con entrambi?

Sia gli IAS/IFRS che la Circolare della Banca d’ Italia n. 262 del 2005 chiedono, a livello generale, che

siano fornite le informazioni comparative con il periodo precedente, senza tuttavia fornire particolari

indicazioni circa la durata del periodo di confronto.

Si ritiene pertanto che la scelta del periodo di confronto (31 dicembre t0, 28.02.t1, oppure entrambi) spetti

alle valutazioni degli amministratori.

Si ribadisce quanto previsto dalla Circolare della Banca d’ Italia, ossia che qualora i conti non siano

comparabili, è necessario adattare quelli relativi all’ esercizio precedente. La non comparabilità e l’

adattamento o l’ eventuale l’ impossibilità di adattare devono essere segnalati e commentati nella nota

integrativa.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 142 18 settembre 2012

OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO MEDIANTE

L’ UTILIZZO DELLA RISERVA FTA DA DEEMED - PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

QUESITO

E’ possibile imputare a capitale sociale la riserva originatasi in sede di FTA a seguito dell’

utilizzo del fair value quale sostituto del costo (c.d. deemed cost) per i beni immobili e la riserva

ex Legge 23 dicembre 2005, n. 266 nell’ ambito di un’ operazione di aumento di capitale a titolo

gratuito?

Si ritiene che le riserve in oggetto siano liberamente imputabili a capitale sociale nell’ ambito della

descritta operazione di aumento di capitale a titolo gratuito. Va rilevato, infatti, che le normative che

recano la disciplina delle predette riserve ne consentono l’ imputazione a capitale sociale senza

prevedere alcun termine temporale di utilizzo delle stesse.

OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO MEDIANTE

L’ UTILIZZO DELLA RISERVA FTA DA DEEMED - PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

QUESITO

E’ possibile imputare a capitale sociale la riserva originatasi in sede di FTA a seguito dell’

utilizzo del fair value quale sostituto del costo (c.d. deemed cost) per i beni immobili e la riserva

ex Legge 23 dicembre 2005, n. 266 nell’ ambito di un’ operazione di aumento di capitale a titolo

gratuito?

Si ritiene che le riserve in oggetto siano liberamente imputabili a capitale sociale nell’ ambito della

descritta operazione di aumento di capitale a titolo gratuito. Va rilevato, infatti, che le normative che

recano la disciplina delle predette riserve ne consentono l’ imputazione a capitale sociale senza

prevedere alcun termine temporale di utilizzo delle stesse.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 144 30 novembre 2012

DEDUCIBILITA’ DALL’ IRES DELL’ IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL

PERSONALE: ISCRIZIONE IN BILANCIO DEL DIRITTO AL RIMBORSO NELLE MORE

DEL PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE

QUESITO

In relazione alla deducibilità dall’ IRES, a decorrere dal periodo d’ imposta in corso al 31 dicembre

2012, dell’ IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, è possibile iscrivere

nel bilancio al 31 dicembre 2012 il credito per il rimborso dell’ IRAP relativa alle annualità

pregresse pur nelle more del provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate (previsto dal

comma 1 quater dell’ art. 2) che deve disciplinarne le modalità attuative?

Il Framework IAS dispone che:

* in base al paragrafo 89, "un’ attività è rilevata nello stato patrimoniale quando è probabile che benefici

economici futuri affluiranno all’ impresa e l’ attività ha un costo o un valore che può essere valutato

attendibilmente"

* in base al paragrafo 22 (che ha ad oggetto il principio di competenza), "gli effetti delle operazioni e degli

altri eventi sono rilevati quando essi si verificano (e non quando viene ricevuto o versato denaro o suo

equivalente) ed essi sono riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi cui essi si

riferiscono. Il bilancio...informa gli utilizzatori...anche...sulle attività rappresentative di denaro da ricevere

in futuro..."

Con riferimento al caso in esame, si ritiene che i requisiti previsti dal Framework per la rilevazione in

bilancio di un’ attività siano rispettati, in quanto il diritto al rimborso stabilito dal citato comma 1 quater è

sufficiente per considerare più che probabile che i benefici economici futuri connessi al rimborso IRES

per l’ IRAP versata nei periodi d’ imposta pregressi affluiranno all’ impresa. Ciò anche nelle more del

provvedimento di attuazione.

DEDUCIBILITA’ DALL’ IRES DELL’ IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL

PERSONALE: ISCRIZIONE IN BILANCIO DEL DIRITTO AL RIMBORSO NELLE MORE

DEL PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE

QUESITO

In relazione alla deducibilità dall’ IRES, a decorrere dal periodo d’ imposta in corso al 31 dicembre

2012, dell’ IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, è possibile iscrivere

nel bilancio al 31 dicembre 2012 il credito per il rimborso dell’ IRAP relativa alle annualità

pregresse pur nelle more del provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate (previsto dal

comma 1 quater dell’ art. 2) che deve disciplinarne le modalità attuative?

Il Framework IAS dispone che:

* in base al paragrafo 89, "un’ attività è rilevata nello stato patrimoniale quando è probabile che benefici

economici futuri affluiranno all’ impresa e l’ attività ha un costo o un valore che può essere valutato

attendibilmente"

* in base al paragrafo 22 (che ha ad oggetto il principio di competenza), "gli effetti delle operazioni e degli

altri eventi sono rilevati quando essi si verificano (e non quando viene ricevuto o versato denaro o suo

equivalente) ed essi sono riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi cui essi si

riferiscono. Il bilancio...informa gli utilizzatori...anche...sulle attività rappresentative di denaro da ricevere

in futuro..."

Con riferimento al caso in esame, si ritiene che i requisiti previsti dal Framework per la rilevazione in

bilancio di un’ attività siano rispettati, in quanto il diritto al rimborso stabilito dal citato comma 1 quater è

sufficiente per considerare più che probabile che i benefici economici futuri connessi al rimborso IRES

per l’ IRAP versata nei periodi d’ imposta pregressi affluiranno all’ impresa. Ciò anche nelle more del

provvedimento di attuazione.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 145 6 dicembre 2012

DIFFERITE ATTIVE DI CUI ALLA LEGGE 214/2011

QUESITO

In ipotesi di iscrizione in bilancio di imposte differite attive compensate con le imposte differite

passive quale è l’ importo trasformabile in credito d’ imposta ai sensi della Legge 214/2011?

Secondo le indicazioni fornite il 7 agosto 2012 dalla Banca d’ Italia a decorrere dai bilanci 2012 le DTA

devono essere tenute distinte da quelle tradizionali mediante una specifica sottovoce delle voci 130 b) e

120 b) "Attività fiscali anticipate" denominata "di cui alla L. 214/2011". Inoltre, in nota integrativa è prevista

l’ introduzione di una nuova tabella che riporta le variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011

e coerentemente, vengono introdotte nuove evidenze informative nelle segnalazioni di vigilanza.

2. Secondo il paragrafo 74 dello IAS 12 l’ impresa compensa le attività e le passività differite, indicando

nella relativa voce di Stato patrimoniale un importo netto se e solo se ricorrono alcune condizioni.

La compensazione in sede di esposizione contabile delle DTA con le DTL opera a condizione che in capo

all’ impresa sia verificato, a monte, il diritto legalmente esercitabile di compensare, che costituisce il

presupposto essenziale ai fini della compensazione delle DTA con le DTL.

L’ impresa deve anzitutto operare tale compensazione in sede di bilancio individuale con riferimento alle

imposte sul reddito applicate da una stessa Autorità fiscale, la compensazione espositiva di cui trattasi

deve riguardare tanto la fiscalità differita ai fini IRES che quella ai fini IRAP; inoltre, il diritto legale alla

compensazione delle imposte correnti e la relativa volontà di esercitarlo devono essere ragionevolmente

certi in ciascuno degli esercizi successivi in cui le DTA e le DTL si renderanno, rispettivamente,

recuperabili o dovute "sotto la forma" di minori o maggiori imposte correnti. La Circolare dell’ Agenzia

delle Entrate n. 37/E del 28 settembre 2012 ha chiarito che sono trasformabili le DTA relative ai

componenti negativi rilevanti se risultano iscritte come DTA nell’ attivo dello Stato Patrimoniale e di

conseguenza, quando le DTA sono compensate con eventuali differite passive o svalutate, l’ importo

massimo trasformabile è quello che risulta da detta voce patrimoniale.

DIFFERITE ATTIVE DI CUI ALLA LEGGE 214/2011

QUESITO

In ipotesi di iscrizione in bilancio di imposte differite attive compensate con le imposte differite

passive quale è l’ importo trasformabile in credito d’ imposta ai sensi della Legge 214/2011?

Secondo le indicazioni fornite il 7 agosto 2012 dalla Banca d’ Italia a decorrere dai bilanci 2012 le DTA

devono essere tenute distinte da quelle tradizionali mediante una specifica sottovoce delle voci 130 b) e

120 b) "Attività fiscali anticipate" denominata "di cui alla L. 214/2011". Inoltre, in nota integrativa è prevista

l’ introduzione di una nuova tabella che riporta le variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011

e coerentemente, vengono introdotte nuove evidenze informative nelle segnalazioni di vigilanza.

2. Secondo il paragrafo 74 dello IAS 12 l’ impresa compensa le attività e le passività differite, indicando

nella relativa voce di Stato patrimoniale un importo netto se e solo se ricorrono alcune condizioni.

La compensazione in sede di esposizione contabile delle DTA con le DTL opera a condizione che in capo

all’ impresa sia verificato, a monte, il diritto legalmente esercitabile di compensare, che costituisce il

presupposto essenziale ai fini della compensazione delle DTA con le DTL.

L’ impresa deve anzitutto operare tale compensazione in sede di bilancio individuale con riferimento alle

imposte sul reddito applicate da una stessa Autorità fiscale, la compensazione espositiva di cui trattasi

deve riguardare tanto la fiscalità differita ai fini IRES che quella ai fini IRAP; inoltre, il diritto legale alla

compensazione delle imposte correnti e la relativa volontà di esercitarlo devono essere ragionevolmente

certi in ciascuno degli esercizi successivi in cui le DTA e le DTL si renderanno, rispettivamente,

recuperabili o dovute "sotto la forma" di minori o maggiori imposte correnti. La Circolare dell’ Agenzia

delle Entrate n. 37/E del 28 settembre 2012 ha chiarito che sono trasformabili le DTA relative ai

componenti negativi rilevanti se risultano iscritte come DTA nell’ attivo dello Stato Patrimoniale e di

conseguenza, quando le DTA sono compensate con eventuali differite passive o svalutate, l’ importo

massimo trasformabile è quello che risulta da detta voce patrimoniale.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 149 17 giugno 2013

AMMORTAMENTO DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DEL ‘700 DESTINATO A

SEDE DELLA BANCA

QUESITO

Gli IAS/IFRS prevedono disposizioni particolari per la definizione del processo di ammortamento

degli immobili di interesse storico-artistico utilizzati dalla banca: a) come determinare il valore da

ammortizzare ed in particolare il valore residuo; b) come fissare la durata economica ossia la vita

utile?

La circostanza che l’ immobile sia utilizzato come sede della Banca e, quindi, classificato contabilmente

tra gli immobili ad uso funzionale - disciplinati dallo IAS 16 - non può che prevalere sulle caratteristiche

peculiari dell’ immobile, e, quindi, anche sulla sua natura di bene artistico come sopra indicato.

Per ciò che attiene agli immobili ad uso funzionale, l’ adozione - sotto il profilo contabile - del metodo del

costo relativamente al loro trattamento contabile non comporta alcuna distinzione tra gli immobili di pregio

o di interesse storico/artistico e gli altri immobili strumentali.

Tale impostazione discende dalla considerazione che gli immobili ad uso funzionale generano benefici

economici per le società esclusivamente in virtù del proprio utilizzo strumentale, indipendentemente dal

loro valore di mercato.

Si ritiene pertanto che nella determinazione del valore da ammortizzare, della vita utile e del valore

residuo la Banca debba adottare i medesimi criteri utilizzati per la generalità degli immobili ad uso

funzionale tenendo presente quanto segue:

AMMORTAMENTO DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DEL ‘700 DESTINATO A

SEDE DELLA BANCA

QUESITO

Gli IAS/IFRS prevedono disposizioni particolari per la definizione del processo di ammortamento

degli immobili di interesse storico-artistico utilizzati dalla banca: a) come determinare il valore da

ammortizzare ed in particolare il valore residuo; b) come fissare la durata economica ossia la vita

utile?

La circostanza che l’ immobile sia utilizzato come sede della Banca e, quindi, classificato contabilmente

tra gli immobili ad uso funzionale - disciplinati dallo IAS 16 - non può che prevalere sulle caratteristiche

peculiari dell’ immobile, e, quindi, anche sulla sua natura di bene artistico come sopra indicato.

Per ciò che attiene agli immobili ad uso funzionale, l’ adozione - sotto il profilo contabile - del metodo del

costo relativamente al loro trattamento contabile non comporta alcuna distinzione tra gli immobili di pregio

o di interesse storico/artistico e gli altri immobili strumentali.

Tale impostazione discende dalla considerazione che gli immobili ad uso funzionale generano benefici

economici per le società esclusivamente in virtù del proprio utilizzo strumentale, indipendentemente dal

loro valore di mercato.

Si ritiene pertanto che nella determinazione del valore da ammortizzare, della vita utile e del valore

residuo la Banca debba adottare i medesimi criteri utilizzati per la generalità degli immobili ad uso

funzionale tenendo presente quanto segue:

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 149 17 giugno 2013

AMMORTAMENTO DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DEL ‘700 DESTINATO A

SEDE DELLA BANCA

* il valore da ammortizzare è pari alla differenza tra il costo iniziale (costo di acquisto, costi direttamente

attribuibili per portare il bene nelle condizioni di uso, costi di smantellamento) più i costi capitalizzati

successivamente (costi sostenuti successivamente alla prima iscrizione per restauri e migliorie) e il valore

residuo (valore stimato che la Banca potrebbe ricevere dalla dismissione dell’ immobile al netto dei costi di

dismissione alla fine della vita utile);

* per i costi capitalizzati successivamente, vale il principio generale per cui sono capitalizzabili i costi che

incrementano il valore del bene o i benefici futuri da esso prodotti (IAS 16.7). Rientrano tra i costi

capitalizzabili tutte le opere edili di manutenzione straordinaria finalizzate a mantenere in efficienza l’

immobile. In generale sono capitalizzabili tutti i costi sostenuti ai fini dell’ ampliamento, dell’

ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali dell’ immobile, che si configurano come

interventi di manutenzione straordinaria, e che impattano sul valore dello stesso

* la determinazione della vita utile non è influenzata dal vincolo ventennale all’ utilizzo dell’ immobile come

sede della Banca ma è rimessa ad una scelta soggettiva degli amministratori. Pertanto, qualora la Banca

abbia intenzione di continuare ad utilizzare l’ immobile come propria sede alla scadenza del vincolo, può

legittimamente fissare la vita utile oltre tale scadenza valutando, in tal caso, l’ opportunità, per esigenze di

semplificazione gestionale e amministrativa, di far coincidere la vita utile con quella stabilita ai fini fiscali.

AMMORTAMENTO DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DEL ‘700 DESTINATO A

SEDE DELLA BANCA

* il valore da ammortizzare è pari alla differenza tra il costo iniziale (costo di acquisto, costi direttamente

attribuibili per portare il bene nelle condizioni di uso, costi di smantellamento) più i costi capitalizzati

successivamente (costi sostenuti successivamente alla prima iscrizione per restauri e migliorie) e il valore

residuo (valore stimato che la Banca potrebbe ricevere dalla dismissione dell’ immobile al netto dei costi di

dismissione alla fine della vita utile);

* per i costi capitalizzati successivamente, vale il principio generale per cui sono capitalizzabili i costi che

incrementano il valore del bene o i benefici futuri da esso prodotti (IAS 16.7). Rientrano tra i costi

capitalizzabili tutte le opere edili di manutenzione straordinaria finalizzate a mantenere in efficienza l’

immobile. In generale sono capitalizzabili tutti i costi sostenuti ai fini dell’ ampliamento, dell’

ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali dell’ immobile, che si configurano come

interventi di manutenzione straordinaria, e che impattano sul valore dello stesso

* la determinazione della vita utile non è influenzata dal vincolo ventennale all’ utilizzo dell’ immobile come

sede della Banca ma è rimessa ad una scelta soggettiva degli amministratori. Pertanto, qualora la Banca

abbia intenzione di continuare ad utilizzare l’ immobile come propria sede alla scadenza del vincolo, può

legittimamente fissare la vita utile oltre tale scadenza valutando, in tal caso, l’ opportunità, per esigenze di

semplificazione gestionale e amministrativa, di far coincidere la vita utile con quella stabilita ai fini fiscali.

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 151 22 luglio 2013

RISPOSTA ABI ALLA CONSULTAZIONE DELLO IASB SUL MODELLO CONTABILE DI

IMPAIRMENT DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

QUESITO

Quali sono gli orientamenti dell’ ABI sul documento di consultazione dello IASB pubblicato a

marzo 2013 in tema di impairment degli strumenti finanziari?

Stante l’ impossibilità di un ritorno ad un modello di impairment basato sul concetto dell’ "incurred loss"

previsto dall’ attuale IAS 39, l’ ABI, in linea con il position paper FBE, ha richiamato l’ attenzione sui

seguenti aspetti critici del modello IASB:

* la definizione del concetto di "significativo incremento del rischio di credito", in presenza del quale si

verifica il passaggio dal portafoglio in bonis al portafoglio deteriorato, con il conseguente incremento degli

accantonamenti;

* le norme che disciplinano il passaggio al nuovo principio contabile che fanno riferimento al concetto di

"basso rischio di credito" (in presenza di variazioni del rischio di credito che si verificano al di sotto di tale

soglia non avviene il passaggio automatico al stage/bucket 2 e, quindi, non si ha un incremento degli

accantonamenti).

L’ ABI e la FBE propongono allo IASB l’ utilizzo per la stima della perdita attesa dei criteri e degli

strumenti già adottati dai risk manager per la gestione del rischio di credito, in luogo di soglie di rischio

stabilite da soggetti terzi (agenzie di rating), sia a regime sia in sede di prima applicazione del nuovo

principio contabile , anche per ridurre i costi amministrativi per l’ adeguamento dei sistemi informativi.

RISPOSTA ABI ALLA CONSULTAZIONE DELLO IASB SUL MODELLO CONTABILE DI

IMPAIRMENT DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

QUESITO

Quali sono gli orientamenti dell’ ABI sul documento di consultazione dello IASB pubblicato a

marzo 2013 in tema di impairment degli strumenti finanziari?

Stante l’ impossibilità di un ritorno ad un modello di impairment basato sul concetto dell’ "incurred loss"

previsto dall’ attuale IAS 39, l’ ABI, in linea con il position paper FBE, ha richiamato l’ attenzione sui

seguenti aspetti critici del modello IASB:

* la definizione del concetto di "significativo incremento del rischio di credito", in presenza del quale si

verifica il passaggio dal portafoglio in bonis al portafoglio deteriorato, con il conseguente incremento degli

accantonamenti;

* le norme che disciplinano il passaggio al nuovo principio contabile che fanno riferimento al concetto di

"basso rischio di credito" (in presenza di variazioni del rischio di credito che si verificano al di sotto di tale

soglia non avviene il passaggio automatico al stage/bucket 2 e, quindi, non si ha un incremento degli

accantonamenti).

L’ ABI e la FBE propongono allo IASB l’ utilizzo per la stima della perdita attesa dei criteri e degli

strumenti già adottati dai risk manager per la gestione del rischio di credito, in luogo di soglie di rischio

stabilite da soggetti terzi (agenzie di rating), sia a regime sia in sede di prima applicazione del nuovo

principio contabile , anche per ridurre i costi amministrativi per l’ adeguamento dei sistemi informativi.

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Documento IAS ABI BlueBook – n. 132 22 luglio 2013

RISPOSTA ABI E EBF AL DOCUMENTO POSTO IN CONSULTAZIONE DALLO IASB IN

MATERIA DI IMPAIRMENT DEI CREDITI

RIFORMA IAS 39

La riforma nasce dalla richiesta del Financial Stability Board che, a seguito della crisi finanziaria,

ha sollecitato il FASB e lo IASB a modificare i principi contabili sugli strumenti finanziari per

semplificarli e ridurne la prociclicità. Il Financial Stability Board e le Autorità di vigilanza

internazionali auspicano una convergenza delle regole contabili a livello mondiale (progetto di

convergenza FASB-IASB).

Il progetto di riforma dello IAS 39 sugli strumenti finanziari prevede tre fasi:

1) classificazione e valutazione,

2) impairment,

3) hedge accounting.

I lavori di ciascuna fase confluiranno in un unico principio contabile, l’IFRS 9 che, quindi, sostituirà

integralmente l’attuale IAS 39. Ad oggi, nessuna delle tre fasi è conclusa.

L’entrata in vigore in vigore dell’IFRS 9, inizialmente prevista dallo IASB al 1°gennaio 2015 sarà

quasi sicuramente posticipata al 2016 o al 2017. Anche in caso di slittamento dell’entrata in

vigore, sarà comunque consentito alle imprese di adottare anticipatamente il nuovo principio

contabile.

segue

RISPOSTA ABI E EBF AL DOCUMENTO POSTO IN CONSULTAZIONE DALLO IASB IN

MATERIA DI IMPAIRMENT DEI CREDITI

RIFORMA IAS 39

La riforma nasce dalla richiesta del Financial Stability Board che, a seguito della crisi finanziaria,

ha sollecitato il FASB e lo IASB a modificare i principi contabili sugli strumenti finanziari per

semplificarli e ridurne la prociclicità. Il Financial Stability Board e le Autorità di vigilanza

internazionali auspicano una convergenza delle regole contabili a livello mondiale (progetto di

convergenza FASB-IASB).

Il progetto di riforma dello IAS 39 sugli strumenti finanziari prevede tre fasi:

1) classificazione e valutazione,

2) impairment,

3) hedge accounting.

I lavori di ciascuna fase confluiranno in un unico principio contabile, l’IFRS 9 che, quindi, sostituirà

integralmente l’attuale IAS 39. Ad oggi, nessuna delle tre fasi è conclusa.

L’entrata in vigore in vigore dell’IFRS 9, inizialmente prevista dallo IASB al 1°gennaio 2015 sarà

quasi sicuramente posticipata al 2016 o al 2017. Anche in caso di slittamento dell’entrata in

vigore, sarà comunque consentito alle imprese di adottare anticipatamente il nuovo principio

contabile.

segue

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Documento IAS ABI BlueBook – n. 132 22 luglio 2013

RISPOSTA ABI E EBF AL DOCUMENTO POSTO IN CONSULTAZIONE DALLO IASB IN

MATERIA DI IMPAIRMENT DEI CREDITI

MODELLO DI IMPAIRMENT FASB E IASB

a) Il modello FASB (dicembre 2012) non prevede alcuna segmentazione del portafoglio crediti (e la

distinzione delle attività finanziarie deteriorate da quelle in bonis) e la perdita attesa viene calcolata su

tutti i crediti fino alla loro scadenza.

b) Il modello IASB (marzo 2013) segmenta il portafoglio crediti in tre parti:

Bucket 1 (crediti in bonis);

Bucket 2 (crediti che, rispetto alla data di iscrizione in bilancio, hanno registrato un significativo

incremento del rischio di credito);

Bucket 3 (che ricomprende gli attuali crediti deteriorati – sofferenze, incagli, ecc.

RISPOSTE EBF E ABI ALLO IASB

I principali aspetti critici riguardano gli input quantitativi/qualitativi del modello da prendere a riferimento

per la stima della perdita attesa. In particolare:

a) la definizione del concetto di “significativo incremento del rischio di credito”, in presenza del quale

si verifica il passaggio dal portafoglio in bonis al portafoglio deteriorato, con il conseguente

incremento degli accantonamenti;

b) le norme che disciplinano il passaggio al nuovo principio contabile che fanno riferimento al

concetto di “basso rischio di credito” (in presenza di variazioni del rischio di credito che si verificano

al di sotto di tale soglia non avviene il passaggio automatico al bucket 2 e, quindi, non si ha un

incremento degli accantonamenti).

RISPOSTA ABI E EBF AL DOCUMENTO POSTO IN CONSULTAZIONE DALLO IASB IN

MATERIA DI IMPAIRMENT DEI CREDITI

MODELLO DI IMPAIRMENT FASB E IASB

a) Il modello FASB (dicembre 2012) non prevede alcuna segmentazione del portafoglio crediti (e la

distinzione delle attività finanziarie deteriorate da quelle in bonis) e la perdita attesa viene calcolata su

tutti i crediti fino alla loro scadenza.

b) Il modello IASB (marzo 2013) segmenta il portafoglio crediti in tre parti:

Bucket 1 (crediti in bonis);

Bucket 2 (crediti che, rispetto alla data di iscrizione in bilancio, hanno registrato un significativo

incremento del rischio di credito);

Bucket 3 (che ricomprende gli attuali crediti deteriorati – sofferenze, incagli, ecc.

RISPOSTE EBF E ABI ALLO IASB

I principali aspetti critici riguardano gli input quantitativi/qualitativi del modello da prendere a riferimento

per la stima della perdita attesa. In particolare:

a) la definizione del concetto di “significativo incremento del rischio di credito”, in presenza del quale

si verifica il passaggio dal portafoglio in bonis al portafoglio deteriorato, con il conseguente

incremento degli accantonamenti;

b) le norme che disciplinano il passaggio al nuovo principio contabile che fanno riferimento al

concetto di “basso rischio di credito” (in presenza di variazioni del rischio di credito che si verificano

al di sotto di tale soglia non avviene il passaggio automatico al bucket 2 e, quindi, non si ha un

incremento degli accantonamenti).

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 154 20 febbraio 2014

OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI CON GARANZIA RAPPRESENTATA DA CONTANTE

QUESITO

Quali sono i criteri segnaletici per la rilevazione, in bilancio e nelle segnalazioni statistiche di

vigilanza, delle componenti reddituali connesse con le operazioni di prestito titoli con garanzia

rappresentata da contante (cash collateral), rientrante nella piena disponibilità economica del

prestatore?

Le operazioni di prestito titoli prevedono due distinte componenti remunerative che, dal punto di vista del

prestatario (= Banca), rappresentano:

a) "una componente positiva per la remunerazione della disponibilità di cassa versata al prestatore,

normalmente remunerata ad EONIA (Euro over Nigh Index Average) tasso di interesse per 1° giorno

zona Euro secondo la prassi del mercato..;

b) una componente negativa (definita come "lending fee") per il servizio ricevuto, ossia la messa a

disposizione del titolo".

L’ ABI ha chiesto con nota del 17 dicembre alla Banca d’ Italia di conoscere se le anzidette componenti

reddituali possano essere rilevate in conto economico da parte del prestatario (prestatore),

rispettivamente, tra:

* gli interessi attivi (passivi);

* le commissioni passive (attive). segue

OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI CON GARANZIA RAPPRESENTATA DA CONTANTE

QUESITO

Quali sono i criteri segnaletici per la rilevazione, in bilancio e nelle segnalazioni statistiche di

vigilanza, delle componenti reddituali connesse con le operazioni di prestito titoli con garanzia

rappresentata da contante (cash collateral), rientrante nella piena disponibilità economica del

prestatore?

Le operazioni di prestito titoli prevedono due distinte componenti remunerative che, dal punto di vista del

prestatario (= Banca), rappresentano:

a) "una componente positiva per la remunerazione della disponibilità di cassa versata al prestatore,

normalmente remunerata ad EONIA (Euro over Nigh Index Average) tasso di interesse per 1° giorno

zona Euro secondo la prassi del mercato..;

b) una componente negativa (definita come "lending fee") per il servizio ricevuto, ossia la messa a

disposizione del titolo".

L’ ABI ha chiesto con nota del 17 dicembre alla Banca d’ Italia di conoscere se le anzidette componenti

reddituali possano essere rilevate in conto economico da parte del prestatario (prestatore),

rispettivamente, tra:

* gli interessi attivi (passivi);

* le commissioni passive (attive). segue

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SOLUZIONI IAS ABI – n. 154 20 febbraio 2014

OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI CON GARANZIA RAPPRESENTATA DA CONTANTE

Nella risposta fornita nel mese di febbraio 2014, la Banca d’ Italia fa innanzitutto presente che le

operazioni di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante che rientra nella

piena disponibilità economica del prestatore vanno rilevate in bilancio e nelle segnalazioni

statistiche di vigilanza come operazioni di pronti contro termine. Ciò premesso, considerato che tra

le peculiarità delle operazioni in questione c’ è anche l’ obiettivo del prestatario di ottenere la

disponibilità di un determinato titolo per soddisfare specifiche esigenze (ad esempio, la consegna

di un titolo negoziato allo scoperto), la Banca d’ Italia ha condiviso il criterio segnaletico proposto

dall’ ABI.

Pertanto, le componenti reddituali di cui alle precedenti lettere a) e b) vanno rilevate secondo i

criteri di seguito riportati:

* nel conto economico del bilancio, rispettivamente, nelle voci 20"Interessi passivi e oneri

assimilati" e 40 "Commissioni attive", da parte del prestatore, e nelle voci 10 "Interessi attivi e

proventi assimilati" e 50 "Commissioni passive", da parte del prestatario.

OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI CON GARANZIA RAPPRESENTATA DA CONTANTE

Nella risposta fornita nel mese di febbraio 2014, la Banca d’ Italia fa innanzitutto presente che le

operazioni di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante che rientra nella

piena disponibilità economica del prestatore vanno rilevate in bilancio e nelle segnalazioni

statistiche di vigilanza come operazioni di pronti contro termine. Ciò premesso, considerato che tra

le peculiarità delle operazioni in questione c’ è anche l’ obiettivo del prestatario di ottenere la

disponibilità di un determinato titolo per soddisfare specifiche esigenze (ad esempio, la consegna

di un titolo negoziato allo scoperto), la Banca d’ Italia ha condiviso il criterio segnaletico proposto

dall’ ABI.

Pertanto, le componenti reddituali di cui alle precedenti lettere a) e b) vanno rilevate secondo i

criteri di seguito riportati:

* nel conto economico del bilancio, rispettivamente, nelle voci 20"Interessi passivi e oneri

assimilati" e 40 "Commissioni attive", da parte del prestatore, e nelle voci 10 "Interessi attivi e

proventi assimilati" e 50 "Commissioni passive", da parte del prestatario.