Relatore: LAURA RUTILIO “Corrispettivi per le prestazioni professionali: software gratuito di calcolo”
Deontologia Professionale e Corrispettivi principi e novità Cagliari, 5 Marzo 2014
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143
In vigore dal 21 Dicembre 2013
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013)
COMMISSIONE PARCELLE Ing. Maria Laura Rutilio
OPERE PUBBLICHE
•TARIFFA PROFESSIONALE (L. 143/49); Legge n° 143 del 02.03.49 aggiornata al D.M. n° 138 del 16.06.87 • Decreto Ministeriale del 4 Aprile 2001; (Nuove tariffe Professionali);
• D.L. “Bersani”, del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 (Abolizione obbligatorietà dei minimi Tariffari);
• Decreto Liberalizzazioni - DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n.1 (Abrogazione Tariffe Professionali) – Capo III Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate;
•Legge di conversione del DL liberalizzazioni - Legge 24.03.2012 n°27, pubblicata su G.U. n.71 del 24.03.2012 - Suppl. Ordinario n.53 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
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•Decreto Sviluppo: DL 22 giugno 2012 n.83 (Pubblicato nel supplemento ordinario numero 129 allegato alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012). Nel decreto è riportato: le tariffe professionali possono continuare ad essere utilizzate in attesa del nuovo decreto sulle tariffe in fase di elaborazione.
•Legge 7 agosto 2012, n. 134 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012)
•Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143, In vigore dal 21 Dicembre 2013, Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria;
OPERE PUBBLICHE
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OPERE PRIVATE
•TARIFFA PROFESSIONALE (L. 143/49); Legge n° 143 del 02.03.49 aggiornata al D.M. n° 138 del 16.06.87
• Decreto Ministeriale del 4 Aprile 2001 (per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione);
• d.l. “Bersani”, del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248 (Abolizione obbligatorietà dei minimi Tariffari);
• DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Abrogazione Tariffe Professionali); DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 – Legge di conversione del DL liberalizzazioni n° 24.03.2012 n° 27, pubblicata su G.U. 24.03.2012).
• (Art.1 comma4) Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. ……….
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COMPENSI GIURISDIZIONALI
Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n°140, G.U. 22.08.2012 - Compensi professionali: disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica. - Capo V disposizioni concernenti le prestazioni dell’area tecnica (Artt-33-39) I parametri del D.M. 140/2012 trovano applicazione, ai sensi dell’art.1, solo nei casi di contenzioso e solo se il professionista non possa dimostrare di avere concordato con il committente un preventivo di massima all’atto del conferimento dell’incarico. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
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PREMESSA 20/12/2013 è stato pubblicato in GU il nuovo DM 31 ottobre 2013 n. 143 (decreto parametri-bis); il giorno dopo la sua pubblicazione, ossia il 21/12/2013, lo stesso è entrato in vigore. Il suddetto decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010. Il DM n.143/2013, richiama le Vecchie tariffe, sebbene abrogate, citando all’Art.1, comma 4 le seguenti parole …..il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
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DECRETO 143/2013
“IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Adotta il seguente regolamento così costituito:
Art. 1. Oggetto e finalità
Art. 2. Parametri generali per la determinazione del
compenso
Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri
Art. 4. Determinazione del compenso
Art. 5. Spese e oneri accessori
Art. 6. Altre attività
Art. 7. Specificazione delle prestazioni
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
Art. 9. Entrata in vigore
Allegati (tabelle di calcolo)
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Art. 1. Oggetto e finalità 1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a
base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.
2. Il presente decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali
relative ai predetti servizi. 3. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai
successivi articoli. 4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Il comma 4 del presente articolo sembra quindi imporre alle amministrazioni, per ogni procedura di gara relativa all'affidamento di un incarico professionale, la necessità di effettuare tre calcoli diversi del compenso: il primo ai sensi del nuovo DM 143/2013 da porre a base di gara, il secondo ed il terzo ai sensi dei previgenti D.M. 4 aprile 2001 e L. 143/1949 allo scopo di accertare che l'importo da questi risultanti sia uguale o superiore a quello derivante dall'applicazione del nuovo DM 143/2013 Art. 2
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A rt. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso 1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri: a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. N.B. il valore complessivo dell'opera V, dovrà essere suddiviso in più parti (V1, V2, ...Vn) ognuna delle quali è costituita dalle opere "elementari" individuate in ciascuna delle definizioni delle ID_OPERE riportate nella tavola Z-1.
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Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri 1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è
individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.
2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento.
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:
P=0,03+10/V 0,4
5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.
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PARAMETRO “V" - (costo economico delle singole categorie componenti l'opera) Ogni opera può essere considerata composta da una o più categorie tra quelle indicate nella prima colonna della tavola Z-1 (allegata al DM 143/2013). Ogni categoria è poi suddivisa (colonna 2) in più destinazioni funzionali Ogni destinazione funzionale è costituita a sua volta da più codici identificativi delle opere. PARAMETRO "G" – (complessità della prestazione) Per ogni "Categoria" > "Destinazione funzionale" > "ID_Opere" costituente l'opera nel suo complesso, il DM 143/2013, nella tavola Z-1, stabilisce un preciso ed unico valore del parametro "G" da applicare ai compensi parziali che avevamo già determinato. Si evidenzia che il D.M. 140/2012, indicava per il parametro "G" un valore minimo e un valore massimo.
Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri ……………..
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Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri …………….. PARAMETRO “Q” – (specificità della prestazione) I compensi calcolati con i primi tre parametri possono essere considerati VALORI FORFETTARIO DI BASE che possono aumentare o diminuire a seconda del numero e del tipo di incarichi che il professionista dovrà svolgere. Ad ogni singola prestazione corrisponderà sulla tavola Z-2 un ben determinato valore di "Q"; per calcolare il corrispettivo finale che compete al professionista potremo allora sommare tutti i valori di "Q" corrispondenti ciascuno alle diverse singole prestazioni, e moltiplicare il risultato così ottenuto per il "valore forfettario di base". Per un incarico completo può verificarsi una situazione nella quale la somma di tutti i valori di "Q" da considerare è superiore al valore 1, e di conseguenza il valore del corrispettivo finale sarà anch'esso maggiore del valore forfettario di base.
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PARAMETRO “P" - (parametro base) Il parametro base "Pi" va calcolato per il valore economico di ogni ID_OPERE in cui abbiamo suddiviso la nostra opera complessiva (V1, V2, ……Vn). Si ottengono così, attraverso la formula, le rispettive percentuale (P1, P2…..Pn) per i rispettivi importi (V1, V2, …… Vn). Il compenso complessivo al professionista (CP) sarà determinato dalla somma dei risultati parziali così ottenuti: CP = ∑i (Vi x Pi ) = (V1 x P1) + (V2 x P2) + ……….. + (Vn x Pn) Il valore del generico parametro base "P" viene trovato mediante l'applicazione della seguente formula imposta dal DM 143/2013 : Poiché "V" è al denominatore ed è elevato a potenza (minore di 1), all'aumentare dell'importo delle singole destinazioni funzionali "Vi", diminuisce la percentuale da riconoscere al professionista in maniera non lineare.
Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri ……………..
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Valori economici V sotto i 25000
relativi parametri P calcolati
mediante la formula
P=0,03+10/V^0,4
relativi parametri Pmassimi applicabili
sotto i valori di V= € 25.000
V5 € 25.000 20,411% 20,411% V5 € 20.000 22,037% 20,411% V5 € 15.000 24,358% 20,411% V5 € 10.000 28,119% 20,411% V5 € 5.000 36,145% 20,411%
PARAMETRO “P" - (parametro base) Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo". Ciò implica che per valori Vi<€25.000,00, bisognerà sempre e comunque assumere P = 20,411%.
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Art. 4. Determinazione del compenso 1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, è
determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:
CP= ∑(V×G×Q×P)
CP è il Compenso totale che spetta al Professionista ed è una percentuale del valore complessivo dell'opera, determinato però come somma delle percentuali applicate agli importi delle singole opere "elementari" costituenti l'opera nel suo complesso.
CP= ∑(Vi×Gi×Qi×Pi)
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Art. 5. Spese e oneri accessori 1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria; per
opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
N.B. Al compenso determinato, andranno quindi aggiunte le spese definite in maniera forfettaria in termini di percentuale rispetto al compenso complessivo. • Opere di importo fino a € 1.000.000,00: importo spese ed oneri accessori non superiori al 25% del compenso; • Opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00: importo spese ed oneri accessori non superiori al 10% del compenso; • Opere di importo intermedio: importo spese non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare;
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Art. 6. Altre attività 1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni
complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.
2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00); b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00); c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).
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Art. 7. Specificazione delle prestazioni 1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2
allegata: • Pianificazione e programmazione; • Attività propedeutiche alla progettazione; • Progettazione; • Direzione dell'esecuzione; • Verifiche e collaudi; • Monitoraggi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:
• Edilizia; • Strutture; • Impianti; • Infrastrutture per la mobilità; • Idraulica; • Tecnologie della Informazione e della Comunicazione; • Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste; • Territorio e Urbanistica.
COMMISSIONE PARCELLE: Ing. M. Laura Rutilio “Deontologia Professionale e Corrispettivi principi e novità “
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali 1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al
presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;
2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 ottobre 2013 Il Ministro della giustizia - Cancellieri
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Lupi
COMMISSIONE PARCELLE: Ing. M. Laura Rutilio “Deontologia Professionale e Corrispettivi principi e novità “
N.B. il nuovo D.M. 143/2013 ha sostanzialmente confermato l'impostazione di calcolo di cui al D.M. 140/2012 modificando i parametri e le relative tabelle di individuazione delle prestazioni. Ha inoltre eliminato la discrezionalità dei valori da potere attribuire al parametro "G" (grado di complessità della prestazione) attraverso l'individuazione di un preciso e prefissato grado di complessità.
COMMISSIONE PARCELLE: Ing. M. Laura Rutilio “Deontologia Professionale e Corrispettivi principi e novità “
Tutto ciò premesso
A titolo di Esempio
consideriamo la costruzione di un teatro il cui valore complessivo stimato è
V = € 1.500.000,00
Detto importo complessivo lo possiamo considerare quale somma dei valori di cinque opere "elementari" (ID_OPERE) individuate nella tavola Z-1, ognuna delle quali corrisponde ad una determinata categoria e destinazione funzionale:
V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5
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Si noti dalla suddetta tabella, che l'importo di V4 è dato dalla somma degli importi relativi ai diversi impianti, tutti afferenti all'unico ID_OPERE: IA.01
CATEGORIA DESTINAZ. ID
DESCRIZIONE VALORE (Vi) FUNZIONALE OPERE
EDILIZIA Cultura, Vita sociale,
Sport, Culto E.13 Teatro V1 € 850.000
STRUTTURE Strutture, Opere
infrastrutturali puntuali S.03
Strutture o parti di strutture in cemento
armato ... V2 € 200.000
IMPIANTI
Impianti meccanici a fluido a servizio delle
costruzioni
IA.02 Impianto di
riscaldamento V3 € 150.000
IA.01 Impianto idraulico
V4 € 175.000 IA.01 Impianto di fognatura
IA.01 Impianto antincendio
impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ...
IA.04 Impianto elettrico V5 € 125.000
Importo complessivo delle opere € 1.500.000,00
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L'esatto valore economico "Vi" delle singole opere "elementari" noi lo conosceremo solo a seguito della stesura del computo metrico, una volta che sarà redatto il progetto esecutivo. Per poter determinare detti valori economici (V1, V2, V3, ecc.) necessari per poter calcolare l'importo del compenso da porre a base di gara, dovremo fare riferimento (art. 3 del DM 143/2013) al preventivo di progetto. In assenza di computo metrico estimativo, nel caso di una stima di massima, potremo fare riferimento ai valori di mercato, alla comparazione con opere o lavori simili già eseguiti o all'esperienza del singolo professionista. Calcoliamo ora, sulla base degli importi V1, V2, V3, V4 e V5, le percentuali P1, P2, P3, P4 e P5, applicando la formula:
COMMISSIONE PARCELLE: Ing. M. Laura Rutilio “Deontologia Professionale e Corrispettivi principi e novità “
VALORE (Vi) Pi
V1 € 850.000 7,248%
V2 € 200.000 10,579%
V3 € 150.000 11,503%
V4 € 175.000 10,994%
V5 € 125.000 12,146%
Si ottiene: il compenso complessivo al professionista (CP), che non è altro che una percentuale del valore complessivo dell'opera, e sarà determinato dalla somma dei risultati parziali così ottenuti:
CP = ∑i (Vi x Pi) = (V1 x P1) + (V2 x P2) + (V3 x P3) + (V4 x P4) + (V5 x P5)
Di seguito riporto una tabella di sintesi:
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CAT
EGO
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VALO
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(Vi)
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Vi x
Pi
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ILIZ
IA
Cultura, Vita sociale, Sport, Culto
E.13 Teatro V1 € 850.000 7,248% € 61.611,98
STR
UTT
UR
E
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
S.03 Strutture o parti di
strutture in cemento armato ...
V2 € 200.000 10,579% € 21.157,17
IMP
IAN
TI
Impianti meccanici a fluido a servizio delle
costruzioni
IA.02 Impianto di
riscaldamento V3 € 150.000 11,503% € 17.254,25
IA.01 Impianto idraulico V4 € 175.000 10,994% € 19.240,16 IA.01 Impianto di fognatura
IA.01 Impianto antincendio impianti elettrici e speciali
a servizio delle costruzioni ...
IA.04 Impianto elettrico V5 € 125.000 12,146% € 15.182,63
Compenso al professionista CP = ∑i (Vi x Pi) = € 134.446,19
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Per ogni "Categoria" > "Destinazione funzionale" > "ID_OPERE" costituente l'opera nel suo complesso, il DM 143/2013 stabilisce un preciso ed unico valore del parametro "G" da applicare ai compensi parziali che avevamo già determinato, fissato nella tavola Z-1 del DM 143/2013. Applicando i valori del parametro G nel nostro esempio otteniamo i nuovi compensi parziali pari a:
CP = ∑i (Vi x Gi x Pi) =
(V1 x G1 x P1) + (V2 x G2 x P2) + (V3 x G3 x P3) + (V4 x G4 x P4) + (V5 x G5 x P5)
I compensi calcolati possono essere considerati VALORE FORFETTARIO DI BASE
che può ancora aumentare o diminuire a seconda del numero e del tipo di incarichi
che dovrà svolgere il professionista.
Di seguito la tabella del nostro esempio che riporta tutti i parametri fino a questo
momento ricavati e/o calcolati
COMMISSIONE PARCELLE: Ing. M. Laura Rutilio “Deontologia Professionale e Corrispettivi principi e novità “
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EDIL
IZIA
Cultura, Vita sociale, Sport, Culto
E.13 Teatro V1 € 850.000 7,248% € 61.611,98 1,20 € 73.934,38
STR
UTT
UR
E
Strutture, Opere infrastrutturali
puntuali S.03
Strutture o parti di strutture in cemento
armato ... V2 € 200.000 10,579% € 21.157,17 0,95 € 20.099,31
IMPI
ANTI
Impianti meccanici a fluido a servizio delle
costruzioni
IA.02 Impianto di
riscaldamento V3 € 150.000 11,503% € 17.254,25 0,85 € 14.666,11
IA.01 Impianto idraulico
V4 € 175.000 10,994% € 19.240,16 0,75 € 14.430,12 IA.01 Impianto di fognatura
IA.01 Impianto antincendio
impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ...
IA.04 Impianto elettrico V5 € 125.000 12,146% € 15.182,63 1,30 € 19.737,41
€ 1.500.000 € 134.446,19 € 142.867,33
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A questo punto subentra il PARAMETRO “Q” – specificità della prestazione Il compenso dovrà tener conto delle prestazioni che il professionista sarà chiamato ad effettuare. Supponiamo di volere affidare al professionista (sempre con riferimento all’esempio) le prestazioni professionali relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del nostro teatro, relazione geotecnica compresa. Ad ogni singola prestazione corrisponderà sulla tavola Z-2 un ben determinato valore di "Q"; per calcolare il corrispettivo finale che compete al professionista potremo allora sommare tutti i valori di "Q" corrispondenti ciascuno alle diverse singole prestazioni, e moltiplicare il risultato così ottenuto per il "valore forfettario di base”. Nella tabella che segue sono riportate tutte le prestazioni richieste al professionista con i relativi valori assunti dal parametro "Q" desunti dalla tavola Z-2.
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FASI PRESTAZIONALI
Para
met
ro «
Q»
CATEGORIE: E S I
DESCRIZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI
Edilizia Strutture Impianti
A S.01 S.02
S.03 S.04 S.05 S.06
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Qb.I.01
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/2010 art. 242, comma 2, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)
0,090 0,090 0,090
Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art. 17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/2010)
0,010 0,010 0,010
Qb.I.05
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 ‐art.164, d.lgs. 163/06 ‐art.7, Allegato XXI) [5]
0,070 0,070 0,070
Qb.I.06 Relazione Geotecnica (Art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,030 0,030 0,030
Qb.I.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (D.M. 6/02/1982) 0,005 0,005 0,005
Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
0,010 0,010 0,010
COMMISSIONE PARCELLE: Ing. M. Laura Rutilio “Deontologia Professionale e Corrispettivi principi e novità “
FASI PRESTAZIONAL
I
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Q» CATEGORIE: E S I
DESCRIZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI
Edilizia Strutture Impianti
A S.01 S.02
S.03 S.04 S.05 S.06
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Qb.II.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 -art. 26, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/2010)
0,230 0,180 0,160 0,200
Qb.II.03 Disciplinare Descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), D.P.R. 207/2010 0,010 0,010 0,010
Qb.II.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)
0,070 0,040 0,070
Qb.II.08
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, comma 3, d.P.R. 207/2010 ‐art.164, d.lgs. 163/06 ‐art.8, Allegato XXI)
0,070 0,070 0,080
Qb.II.09 Relazione Geotecnica (Art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,060 0,060 0,060
Qb.II.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) ) 0,060 0,060 0,060
Qb.II.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 ‐d.p.c.m. 512/1997) 0,020 0,020 0,020
Qb.II.21 Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) 0,030 0,030 0,030
COMMISSIONE PARCELLE: Ing. M. Laura Rutilio “Deontologia Professionale e Corrispettivi principi e novità “
FASI PRESTAZIONALI
Para
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Q» CATEGORIE: E S I
DESCRIZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI
Edilizia Strutture Impianti
A S.01 S.02
S.03 S.04 S.05 S.06
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b.III
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Qb.III.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)
0,070 0,120 0,150 0,040
Qb.III.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,130 0,130 0,050
Qb.III.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/2010)
0,040 0,030 0,050
Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/2010)
0,020 0,010 0,020
Qb.III.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010) 0,020 0,025 0,030
Qb.III.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,100 0,100 0,100
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FASI PRESTAZIONA
LI
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Q» CATEGORIE: E S I
DESCRIZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI
Edilizia Strutture Impianti
A S.01 S.02
S.03 S.04 S.05 S.06
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RI Qc.I.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 207/2010) [10]
0,320 0,380 0,320 0,450
Qc.I.02
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
0,030 0,020 0,030
Qc.I.10 Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/2010)
Fino a Euro 500.000 0,045 0,045 0,035
Sull’eccedenza 0,090
sarebbe 0,09 ma
nell'esempio non supera
sarebbe 0,07, ma
nell'esempio non supera
Qc.I.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) 0,250 0,250 0,250
Valore "Q" nei Lavori fino a € 500,000 1,790 1,795 1,740
Valore Q nei lavori oltre € 500,000 1,835
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In conclusione, per determinare il compenso complessivo (CP) da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, dovremo sommare tutti i corrispettivi parziali calcolati, relativi alle "destinazioni funzionali di cui si compone l'opera", applicando la seguente formula: CP = ∑i (Vi x Pi x Gi x Qi) I valori di Q ricavati dalla Tavola Z-2 sono di seguito sintetizzati:
CATEGORIE IMPORTI Qi(a) nei lavori fino a € 500.000
Qi(b) nei lavori oltre €
500.000 EDILIZIA V1 1,790 1,835
STRUTTURE V2 1,795
IMPIANTI
V3 1,740 V4 1,740 V5 1,740
Calcoliamo ora il corrispettivo finale da riconoscere da porre a base di gara per l'affidamento di tutte le prestazioni indicate nella tabella soprastante:
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Compenso calcolato con DM 143/2013 : CATEGORIA EDILIZIA (Valore opere V1) CP(1a) = V1 x P1 x G1 x Q1a = € 500.000,00 x 8,253% x 1,20 x 1,790 = € 77.843,52 CP(1b) = V1 x P1 x G1 x Q1b = € 350.000,00 x 8,253% x 1,20 x 1,835 = € 55.860,34 Totale Onorario per V1 = € 133.703,86 CATEGORIA STRUTTURE (Valore opere V2) CP(2) = V2 x P2 x G2 x Q2 = € 200.000,00 x 10,579% x 0,95 x 1,795 = € 36.078,26 Totale Onorario per V2 = € 36.279,26 CATEGORIA IMPIANTI (Valore opere V3) CP(3) = V3 x P3 x G3 x Q3 = € 150.000,00 x 11,503% x 0,85 x 1,740 = € 25.519,03 Totale Onorario per V3 = € 25.519,03 CATEGORIA IMPIANTI (Valore opere V4) CP(4) = V4 x P4 x G4 x Q4 = € 175.000,00 x 10,994% x 0,75 x 1,740 = € 25.108,42 Totale Onorario per V4 = € 25.108,42 CATEGORIA IMPIANTI (Valore opere V5) CP(5) = V5 x P4 x G4 x Q4 = € 125.000,00 x 12,146% x 1,30 x 1,740 = € 34.343,10 Totale Onorario per V5 = € 34.343,10
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CATEGORIE ID
OPERE
Vi Valori economici Pi Gi Qi CP
EDILIZIA E.13 V1a € 500.000 8,253% 1,20 1,790 € 77.843,52
E.13 V1b € 350.000 8,253% 1,20 1,835 € 55.860,34
STRUTTURE S.03 V2 € 200.000 10,579% 0,95 1,795 € 36.078,26
IMPIANTI
IA.02 V3 € 150.000 11,503% 0,85 1,740 € 25.519,03
IA.01 V4 € 175.000 10,994% 0,75 1,740 € 25.108,42
IA.04 V5 € 125.000 12,146% 1,30 1,740 € 34.343,10
€ 254.752,67
Di seguito la sintesi delle somme ottenute:
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€ 1.000.000 25,000%
€ 25.000.000 10,000%
€ 1.500.000 24,688%
Ed in definitiva, sostituendo i valori trovati nella formula: CP = (V1 x G1 x Q1 x P1) + (V2 x G2 x Q2 x P2) + (V3 x G3 x Q3 x P3) + (V4 x G4 x Q4 x P4) + (V5 x G5 x Q5 x P5) = € 254.752,67 Al suddetto importo vanno infine aggiunte le spese. Essendo l'importo dell'opera da realizzare € 1.500.000,00 in base all'art. 5 del DM 143/2013, l'aliquota si ottiene per interpolazione lineare fra il 25% (rimborso spese fino ad € 1.000.000) e il 10% (rimborso spese fino ad € 25.000.000) pertanto:
Importo Spese = 24,688% di € 254.752,67 = € 62.892,065 In conclusione il compenso professionale per la progettazione di un teatro di importo complessivo € 1.500.000 da porre a base di gara, per le prestazioni considerate, è: CP = € 254.752,67 + € 62.892,07 = € 317.644,74
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•Per il calcolo delle parcelle con le nuove tariffe il CNAPPC (Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori paesaggistici e Conservatori) e il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) in collaborazione con la società BLUMATICA hanno predisposto un programma di calcolo gratuito per tutti gli iscritti. •Per scaricare il programma potete collegarvi al seguente Link:
http://www.blumatica.it/Blumatica_CorrispettiviOP.asp •Effettuando ora il calcolo appena svolto con il programma della Blumatica si ottiene un valore, a meno di arrotondamenti, pressoché uguale al calcolo svolto manualmente.
•Si è rilevato che la tavola Z2 allegata sul sito Bosetti e Gatti riporta, per le strutture, nella Progettazione Esecutiva, un valore di “Q” differente (0,020) rispetto alle tabelle allegate al Decreto, pubblicate sulla G.U. che al punto QbIII.04 indica invece 0,010, valore adottato anche dal programma Blumatica.
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Ubicazione Opera
COMUNE DI
Provincia
Opera
Progettazione di un teatro
Ente Appaltante
Indirizzo
P.IVA
Tel./Fax /
Tecnico
Data
01/02/2014
Elaborato Tavola N°
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
(Decreto 31 ottobre 2013, n.143)
Archivio
Rev.
Il Tecnico
Il Dirigente
PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal Decreto 31 ottobre 2013, n.143):
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:
CP= ∑(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.
QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
Progettazione di un teatro
CATEGORIE D’OPERA
ID. OPERE Grado
Complessità
<<G>>
Costo
Categorie(€)
<<V>>
Parametri
Base
<<P>> Codice Descrizione
EDILIZIA E.13
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese
1,20 850.000,00 7,2485%
STRUTTURE S.03
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
0,95 200.000,00 10,5786%
IMPIANTI IA.02
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
0,85 150.000,00 11,5028%
IMPIANTI IA.01
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
0,75 175.000,00 10,9944%
IMPIANTI IA.04
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
1,30 125.000,00 12,1461%
Costo complessivo dell’opera: € 1.500.000,00
Percentuale forfettaria spese : 24,69%
FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.I) Progettazione Preliminare
b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)
SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.
EDILIZIA – E.13
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)
0,0900
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
0,0100
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)[2]
0,0700
QbI.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
0,2300
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
0,0700
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1]
0,0700
QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
0,0700
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,1300
QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
0,0400
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
0,0200
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
0,0300
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0635
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Lavori a corpo: € 850.000,00
STRUTTURE – S.03
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)
0,0900
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
0,0100
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)[2]
0,0700
QbI.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
0,1800
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
0,0400
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1]
0,0700
QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
0,1200
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,1300
QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
0,0300
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
0,0100
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0250
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
0,0200
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Lavori a corpo: € 200.000,00
IMPIANTI – IA.02
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)
0,0900
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
0,0100
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)[2]
0,0700
QbI.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
0,1600
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
0,0700
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1]
0,0800
QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
0,1500
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,0500
QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
0,0500
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
0,0200
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
0,0300
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Lavori a corpo: € 150.000,00
IMPIANTI – IA.01
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)
0,0900
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
0,0100
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)[2]
0,0700
QbI.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
0,1600
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
0,0700
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1]
0,0800
QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
0,1500
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,0500
QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
0,0500
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
0,0200
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
0,0300
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Lavori a corpo: € 175.000,00
IMPIANTI – IA.04
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)
0,0900
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
0,0100
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)[2]
0,0700
QbI.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
0,1600
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
0,0700
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1]
0,0800
QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
0,1500
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,0500
QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
0,0500
QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
0,0200
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
0,0300
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Lavori a corpo: € 125.000,00
28
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI Importi espressi in Euro
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
ID.
Opere
CATEGORIE D'OPERA
COSTI
Singole Categorie
Parametri
Base
Gradi di Complessità
Codici prestazioni affidate
Sommatorie
Parametri
Prestazioni
Compensi
<<CP>>
Spese ed
Oneri accessori Corrispettivi
∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=24,69%
CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
E.13 EDILIZIA 850.000,00 7,2485% 1,20 QbI.01, QbI.02, QbI.05, QbI.06, QbI.15, QbI.16
0,2150 15.895,89 3.924,30 19.820,19
S.03 STRUTTURE 200.000,00 10,5786% 0,95 QbI.01, QbI.02, QbI.05, QbI.06, QbI.15, QbI.16
0,2150 4.321,35 1.066,83 5.388,18
IA.02 IMPIANTI 150.000,00 11,5028% 0,85 QbI.01, QbI.02, QbI.05, QbI.06, QbI.15, QbI.16
0,2150 3.153,21 778,45 3.931,66
IA.01 IMPIANTI 175.000,00 10,9944% 0,75 QbI.01, QbI.02, QbI.05, QbI.06, QbI.15, QbI.16
0,2150 3.102,48 765,92 3.868,40
IA.04 IMPIANTI 125.000,00 12,1461% 1,30 QbI.01, QbI.02, QbI.05, QbI.06, QbI.15, QbI.16
0,2150 4.243,54 1.047,62 5.291,17
29
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.
Opere
CATEGORIE D'OPERA
COSTI
Singole Categorie
Parametri
Base
Gradi di Complessità
Codici prestazioni affidate
Sommatorie
Parametri
Prestazioni
Compensi
<<CP>>
Spese ed
Oneri accessori Corrispettivi
∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=24,69%
CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
E.13 EDILIZIA 850.000,00 7,2485% 1,20 QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.18, QbII.20, QbII.21
0,5500 40.663,91 10.038,90 50.702,81
S.03 STRUTTURE 200.000,00 10,5786% 0,95 QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.18, QbII.20, QbII.21
0,4700 9.446,67 2.332,15 11.778,82
IA.02 IMPIANTI 150.000,00 11,5028% 0,85 QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.18, QbII.20, QbII.21
0,4900 7.186,39 1.774,14 8.960,53
IA.01 IMPIANTI 175.000,00 10,9944% 0,75 QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.18, QbII.20, QbII.21
0,4900 7.070,76 1.745,59 8.816,35
IA.04 IMPIANTI 125.000,00 12,1461% 1,30 QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.09, QbII.18, QbII.20, QbII.21
0,4900 9.671,33 2.387,61 12.058,94
30
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere
CATEGORIE D'OPERA
COSTI
Singole Categorie
Parametri
Base
Gradi di Complessità
Codici prestazioni affidate
Sommatorie
Parametri
Prestazioni
Compensi
<<CP>>
Spese ed
Oneri accessori Corrispettivi
∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=24,69%
CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
E.13 EDILIZIA 850.000,00 7,2485% 1,20 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07
0,3800 28.095,07 6.935,97 35.031,04
S.03 STRUTTURE 200.000,00 10,5786% 0,95 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07
0,4150 8.341,21 2.059,24 10.400,45
IA.02 IMPIANTI 150.000,00 11,5028% 0,85 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07
0,4000 5.866,44 1.448,28 7.314,72
IA.01 IMPIANTI 175.000,00 10,9944% 0,75 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07
0,4000 5.772,05 1.424,97 7.197,02
IA.04 IMPIANTI 125.000,00 12,1461% 1,30 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07
0,4000 7.894,97 1.949,07 9.844,03
31
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
ID.
Opere
CATEGORIE D'OPERA
COSTI
Singole Categorie
Parametri
Base
Gradi di Complessità
Codici prestazioni affidate
Sommatorie
Parametri
Prestazioni
Compensi
<<CP>>
Spese ed
Oneri accessori Corrispettivi
∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=24,69%
CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
E.13 EDILIZIA 850.000,00 7,2485% 1,20 QcI.01, QcI.02, QcI.10, QcI.12
0,6635 49.057,64 12.111,10 61.168,74
S.03 STRUTTURE 200.000,00 10,5786% 0,95 QcI.01, QcI.02, QcI.10, QcI.12
0,6950 13.969,01 3.448,60 17.417,62
IA.02 IMPIANTI 150.000,00 11,5028% 0,85 QcI.01, QcI.02, QcI.10, QcI.12
0,6350 9.312,98 2.299,14 11.612,12
IA.01 IMPIANTI 175.000,00 10,9944% 0,75 QcI.01, QcI.02, QcI.10, QcI.12
0,6350 9.163,13 2.262,15 11.425,28
IA.04 IMPIANTI 125.000,00 12,1461% 1,30 QcI.01, QcI.02, QcI.10, QcI.12
0,6350 12.533,26 3.094,15 15.627,40
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FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi
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b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 38.299,61
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 92.317,46
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 69.787,26
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 117.251,16
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 317.655,49
BIBLIOGRAFIA DA INTERNET: • Legge n° 143 del 02.03.49 aggiornata al D.M. n° 138 del 16.06.87 • Decreto Ministeriale del 4 Aprile 2001; • D.L. “Bersani”, del 4 luglio 2006, n. 223; L. 4 agosto 2006, n. 248 • DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n.1 • Legge 24.03.2012 n°27, • DL 22 giugno 2012 n.83 • Legge 7 agosto 2012, n. 134 • Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143 • Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n°140, • Sito Bosetti e Gatti • Il Responsabile Unico del procedimento – Informazioni Strumenti
Soluzioni • Documento redatto dal CNAPPC (Consiglio nazionale degli Architetti
Pianificatori paesaggistici e Conservatori) e dal CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri)
• Siti Internet Vari • http://www.blumatica.it/Blumatica_CorrispettiviOP.asp
COMMISSIONE PARCELLE: Ing. M. Laura Rutilio “Deontologia Professionale e Corrispettivi principi e novità “
ALLEGATO DM 143/2013
COMMISSIONE PARCELLE: Ing. M. Laura Rutilio “Deontologia Professionale e Corrispettivi principi e novità “
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29820-12-2013
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2013 , n. 143 .
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di af� damento di con-tratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’in-gegneria.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, parte II, titolo I, capo IV;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 otto-bre 2010, n. 207;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converti-to, con modi� cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l’articolo 9, comma 2, come modi� ca-to dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall’articolo 5, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli af� damenti di contratti di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regola-mentate vigilate dal Ministero della Giustizia;
Acquisito il parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ha reso parere con nota del 6 feb-braio 2013;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici espresso con voto n. 110/2013, reso nell’adu-nanza del 15 gennaio 2013 e con voto n. 29/2013, reso nell’adunanza del 17 maggio 2013;
Sentiti il Consiglio nazionale degli agronomi, il Con-siglio nazionale degli architetti, piani� catori, paesaggisti e conservatori, il Consiglio nazionale dei geologi, il Con-siglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, il Consi-glio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2013, prot. n. 6430.U;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto e � nalità
1. Il presente decreto individua i parametri per la deter-minazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di af� damento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.
2. Il presente decreto de� nisce altresì la classi� cazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.
3. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spe-se ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver-tito, con modi� cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione del-le tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso
1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole cate-gorie componenti l’opera;
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c) parametro «Q», relativo alla speci� cità della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo eco-nomico delle singole categorie componenti l’opera.
Art. 3. Identi� cazione e determinazione dei parametri
1. Il parametro “V” de� nito quale costo delle singo-le categorie componenti l’opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 al-legata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle opere, esi-stenti e nuove, oggetto della prestazione;
2. Il parametro “G”, relativo alla complessità della pre-stazione, è individuato per ciascuna categoria e destina-zione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata;
3. Il parametro “Q”, relativo alla speci� cità della pre-stazione, è individuato per ciascuna categoria d’opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del pre-sente regolamento;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29820-12-2013
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle sin-gole categorie componenti l’opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall’espressione:
P=0,03+10/V 0,4
5. Per importi delle singole categorie componenti l’opera inferiori a € 25.000,00 il parametro “P” non può superare il valore del parametro “P” corrispondente a tale importo.
Art. 4. Determinazione del compenso
1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri de-� niti dal precedente articolo 3, è determinato dalla som-matoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrisponden-te al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla speci� cità della prestazione di-stinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:
CP= �(V×G×Q×P)
Art. 5. Spese e oneri accessori
1. L’importo delle spese e degli oneri accessori è sta-bilito in maniera forfettaria; per opere di importo � no a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
Art. 6. Altre attività
1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al crite-rio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.
2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per al-tre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell’impegno del professionista e dell’impor-tanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00); b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00); c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).
Art. 7. Speci� cazione delle prestazioni
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come speci� cate nella tavola Z-2 allegata:
• Piani� cazione e programmazione; • Attività propedeutiche alla progettazione; • Progettazione;
• Direzione dell’esecuzione; • Veri� che e collaudi; • Monitoraggi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come speci� cate nella tavola Z-1 allegata:
• Edilizia; • Strutture; • Impianti; • Infrastrutture per la mobilità; • Idraulica; • Tecnologie della Informazione e della
Comunicazione; • Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroali-
mentare, Zootecnica Ruralità, Foreste; • Territorio e Urbanistica.
Art. 8.
Classi� cazione delle prestazioni professionali
1. La classi� cazione delle prestazioni professionali re-lative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d’ope-ra e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore quali� cano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera.
2. Per la classi� cazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimen-to alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf� -ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 ottobre 2013
Il Ministro della giustizia CANCELLIERI
Il Ministro delle infrastrutturee dei trasporti
LUPI
Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI
Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2013Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 283
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29820-12-2013
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— 8 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29820-12-2013
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NOTE
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uf� cia-li della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo � ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’ef� cacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: Si riporta il testo del capo IV, titolo I, parte II, del decreto legislati-
vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
“Capo IV
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Sezione I
Progettazione interna ed esterna livelli della progettazione
Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazio-ni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994).
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, de� nitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del pro-cedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uf� ci tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uf� ci consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di boni� ca possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modi� cazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla ma-nutenzione di beni mobili e delle super� ci decorate di beni architettoni-ci, i soggetti con quali� ca di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti; f) dalle società di ingegneria; f -bis ) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui
alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costitu-iti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d) , e) , f) , f -bis ) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano de-ciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 36. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio sta-bile. Ai � ni della partecipazione alle gare per l’af� damento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da cia-scuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all’articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per: a) società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordina-menti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun � rmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto con-tributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) , che ese-guono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun � rmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al rela-tivo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono � rmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’eser-cizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territo-riale dell’uf� cio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi� cazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.
5. Il regolamento de� nisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti in-caricati della progettazione. Nel caso di af� damento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono af� dare la redazione del progetto preliminare, de� nitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai sog-getti di cui al comma 1, lettere d) , e) , f) , f -bis ), g) e h) , in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di dif� coltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architetto-nica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integra-li, così come de� niti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certi� cati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto af� data-rio dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indica-ti già in sede di presentazione dell’offerta, con la speci� cazione del-le rispettive quali� cazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona � sica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento de� nisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei grup-pi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All’atto dell’af� damento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto af� datario.
8. Gli af� datari di incarichi di progettazione non possono parte-cipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pub-blici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’af� datario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al
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presente comma sono estesi ai dipendenti dell’af� datario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli af� datari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Art. 91. Procedure di af� damento (art. 17, legge n. 109/1994). 1. Per l’af� damento di incarichi di progettazione, di coordinamen-
to della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2 -bis , di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto di-sposto all’articolo 120, comma 2 -bis , di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere af� dati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) , e) , f) , f -bis ), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è ri-volto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli af� damenti di cui al presente articolo l’af� datario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a mi-surazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione gra� ca degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. Le progettazioni de� nitiva ed esecutiva sono di norma af� date al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedi-mento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo proget-tista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’af� damento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione de� nitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di par-ticolare rilevanza sotto il pro� lo architettonico, ambientale, storico-arti-stico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordi-namento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessi-vamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’af� damento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all’articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono af� dare le progettazioni nonché le connes-se attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’af� damento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla ci-tata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f) , che siano da essi stessi controllate, purché almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette società nell’Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di con-trollo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
8. E’ vietato l’af� damento di attività di progettazione, coordina-mento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, co-ordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.
Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a di-sposizione delle stazioni appaltanti.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progetta-zione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’otte-nimento del � nanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione sti-pulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 mar-zo 1949, n. 143, e successive modi� cazioni. Ai � ni dell’individuazione
dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda af� darla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle in-frastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie pro-fessionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base dell’af� damento.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati appli-cando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente � ssate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri � nanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordi-natori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 ago-sto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota � ssata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione de� nitiva si applica l’aliquota � ssata per il progetto ese-cutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote � ssate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capi-tolati e i contratti.
4.
5. Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere di-rettamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incarica-ti della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regola-mento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle speci� che prestazioni da svolgere. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accer-tamento positivo delle speci� che attività svolte dai predetti dipenden-ti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo tratta-mento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incenti-vo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto af� date a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono eco-nomie. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c) , possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla reda-zione di un atto di piani� cazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti desti-nano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti de� nitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rileva-zioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei pia-ni generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il � nanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere � nanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante è au-torizzato a � nanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
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7 -bis . Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, non-ché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.
Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le conces-sioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994).
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel ri-spetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile � n dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, de� niti-va ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle � nalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, de� niti dal quadro
normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e gra� ci conte-
nute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla speci� ca tipologia e alla dimen-sione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insuf� cienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modi� carle. È consentita altresì l’omissione di uno dei primi due livelli di progetta-zione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) .
3. Il progetto preliminare de� nisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle speci� che prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrati-va delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla va-lutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai pro� li ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accer-tata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai bene� ci previsti, nonché in schemi gra� ci per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volume-triche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto de� nitivo individua compiutamente i lavori da rea-lizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai � ni del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri uti-lizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di im-patto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzio-ni architettoniche, delle super� ci e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagi-ni preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed econo-mici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologi-co, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti � no ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto de� niti-vo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di de� nizione tale da con-sentire che ogni elemento sia identi� cabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati gra� ci nelle scale adeguate, compresi gli eventuali par-ticolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi uni-tari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di veri� ca delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradua-lità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di veri� ca tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamen-to e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni pro-fessionali e specialistiche atte a de� nire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edi� ci esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell’esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inserisco-no, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche ne-cessarie all’attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell’artico-lo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forni-ture e requisiti dei progettisti.
1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di parteci-pazione e quali� cazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
Art. 95. Veri� ca preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare (art. 2 -ter , d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005).
1. Ai � ni dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del progetto preliminare dell’intervento o di uno stralcio di esso suf� ciente ai � ni archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secon-do quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliogra� ci reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del terri-torio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sen-si dell’articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edi� cazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istitu-ti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria quali� cazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un inte-resse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottopo-sizione dell’intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il ter-mine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante en-tro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell’intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprin-
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tendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a dispo-sizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dall’articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura di cui all’articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale proce-dura si concluda con esito negativo, l’esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamen-te rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di veri� ca o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l’ese-cuzione, a spese del committente dell’opera pubblica, di saggi archeo-logici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall’articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo 142, comma 1, lettera m) , del medesimo codice.
Art. 96. Procedura di veri� ca preventiva dell’interesse archeologico(articoli 2 -quater e 2 -quinquies , d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005).
1. La procedura di veri� ca preventiva dell’interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’in-dagine è subordinata all’emersione di elementi archeologicamente signi� cativi all’esito della fase precedente. La procedura di veri� ca preventiva dell’interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare: 1) esecuzione di carotaggi; 2) prospezioni geo� siche e geochimiche; 3) saggi archeologici tali da assicurare una suf� ciente cam-
pionatura dell’area interessata dai lavori; b) seconda fase, integrativa della progettazione de� nitiva ed ese-
cutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione. 2. La procedura si conclude con la redazione della relazione ar-
cheologica de� nitiva, approvata dal soprintendente di settore territo-rialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigra� co esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come comples-so strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assi-curata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.
3. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedi-mento può motivatamente ridurre, d’intesa con la soprintendenza arche-ologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di veri� ca preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicu-rare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relati-
vamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Mi-nistero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichia-razione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. La procedura di veri� ca preventiva dell’interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territo-rialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di con-certo con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite linee guida � na-lizzate ad assicurare speditezza, ef� cienza ed ef� cacia alla procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente arti-colo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell’articolo 95, stipula un apposito accordo con l’amministrazione appaltante per disci-plinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsa-bile del procedimento e con gli uf� ci dell’amministrazione procedente. Nell’accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell’en-tità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del pro-cedimento. L’accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scienti� che e didat-tiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni � nalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di veri� ca preventiva dell’interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall’articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle � nalità di cui all’articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano prov-vedono nell’ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Sezione II
Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai � ni urbanistici ed espropriativi.
Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti.
1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14 -bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1 -bis . Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al proce-dimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al � ne di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repub-blica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modi� cazioni, può essere di-sposta anche quando l’autorità espropriante approva a tal � ne il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità.
Art. 98. Effetti dell’approvazione dei progetti ai � ni urbanistici ed espropriativi (artt. 14, comma 13, e 38 -bis , legge n. 109/1994).
1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell’approvazione dei progetti ai � ni urbanistici ed espropriativi.
2. Al � ne di accelerare la realizzazione di infrastrutture di traspor-to, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’am-biente nelle città, l’approvazione dei progetti de� nitivi da parte del con-siglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
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Sezione III
Concorsi di progettazione
Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto (art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o su-periore a 137.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nell’allegato IV, a par-tire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomu-nicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell’al-legato II B.
2. La presente sezione si applica: a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una proce-
dura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di parte-
cipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a) , la «soglia» è il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b) , la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere suc-cessivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pub-blici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di ap-profondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall’articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico � nanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in posses-so dei requisiti previsti dal bando, possono essere af� dati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibi-lità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi (art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17).
1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano: a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste
dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare un’attività in merito alla qua-le l’applicabilità dell’articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato ap-plicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all’esercizio di tali attività.
Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione (art. 66, direttiva 2004/18).
1. L’ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in
cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone � siche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d) , e) , f) , f -bis ), g) e h) . Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.
Art. 102. Bandi e avvisi (art. 69, direttiva 2004/18). 1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di pro-
gettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. 2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di pro-
gettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in con-formità all’articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi com-merciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 15.
Art. 103. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione (art. 70, direttiva 2004/18).
1. I bandi e gli avvisi di cui all’articolo 102 contengono le informa-zioni indicate nell’allegato IX D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all’artico-lo 66, commi 2 e seguenti.
Art. 104. Mezzi di comunicazione (art. 71, direttiva 2004/18). 1. L’articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazio-
ni relative ai concorsi di progettazione. 2. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni
sono realizzati in modo da garantire l’integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine pre-visto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le speci� che necessarie alla pre-sentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la ci-fratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell’allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certi� cazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) , si applicano le norme sui certi� -catori quali� cati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 105. Selezione dei concorrenti (art. 72, direttiva 2004/18). In vigore dal 1 luglio 2006. 1. Nell’espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni ap-
paltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la par-tecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al � ne di garantire di garantire un’effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci.
Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice (art. 73, direttiva 2004/18).
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all’articolo 84, nei limiti di compatibilità.
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare quali� ca professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa quali� ca o una quali� ca equivalente.
Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice (art. 74, diret-tiva 2004/18).
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri speci� cati nel bando di concorso. L’anonimato dev’essere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
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2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al � ne di dare conto delle valutazioni � nali.
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’ redatto un ver-bale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 108. Concorso di idee (art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee � nalizzati all’acquisizio-ne di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammes-si ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle nor-me che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazio-ne appaltante e, previa eventuale de� nizione degli assetti tecnici, posso-no essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante può af� dare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedu-ra negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplici-tata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Art. 109. Concorsi in due gradi(art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad og-getto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e as-segnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requi-siti previsti, può essere af� dato l’incarico della progettazione de� nitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo aven-te ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto de� nitivo. Il bando può altresì prevedere l’af� damento diretto dell’incarico relativo alla progettazione de� nitiva al soggetto che abbia presentato il migliore pro-getto preliminare.
Art. 110. Concorsi sotto soglia.
1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo in-feriore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non di-scriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all’articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l’ade-guata partecipazione di giovani professionisti.
Sezione IV
Garanzie e veri� che della progettazione
Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti (art. 30, com-ma 5, legge n. 109/1994).
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti inca-ricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della pro-gettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecu-tivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certi� cato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’arti-colo 132, comma 1, lettera e) , resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c) , IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’artico-lo 28, comma 1, lettera c) , IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o su-periore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.
Art. 112. Veri� ca della progettazione prima dell’inizio dei lavori (art. 30, commi 6 e 6 -bis , legge n. 109/1994; 19, comma 1 -ter , legge n. 109/1994).
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti veri� cano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la veri� ca di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di af� damento. Nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione e la proget-tazione esecutiva, ovvero l’esecuzione e la progettazione de� nitiva ed esecutiva, la veri� ca del progetto preliminare e di quello de� nitivo re-datti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell’inizio delle procedure di af� damento, e la veri� ca dei progetti redatti dall’offerente hanno luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.
3. Al � ne di accertare l’unità progettuale, il responsabile del pro-cedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell’approva-zione del progetto e in contraddittorio con il progettista, veri� ca la con-formità del progetto esecutivo o de� nitivo rispettivamente, al progetto de� nitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
4. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli ela-borati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizza-zione delle opere.
4 -bis . Il soggetto incaricato dell’attività di veri� ca deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di re-sponsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di veri� ca, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale co-pertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto af� datario, qualora questi sia soggetto esterno.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di veri� ca dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la veri� ca deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
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b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la veri� -ca può essere effettuata dagli uf� ci tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni ap-paltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) . 6. Il regolamento disciplina modalità sempli� cate di veri� ca dei
progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e fornitu-re, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.
Art. 112 -bis . Consultazione preliminare per i lavori di importo su-periore a 20 milioni di euro.
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da af� darsi con la procedura ristretta di cui all’art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.”. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.
Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 24 mar-zo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo del-le infrastrutture e la competitività), come modi� cato dall’articolo 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese):
“Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. ( Omissis ).; 2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del pro-fessionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con de-creto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle � nanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professio-nali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio � nanziario, anche di lungo periodo, delle cas-se previdenziali professionali. Ai � ni della determinazione dei corrispet-tivi da porre a base di gara nelle procedure di af� damento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente
periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì de� nite le classi� cazioni delle pre-stazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
3. - 4. - 5. - 6.- 7. - 8. ( Omissis ).”. Il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140 (Rego-
lamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni rego-larmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2012, n. 195.
Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
“Art. 17. Regolamenti. 1. – 2. ( Omissis ).; 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-
ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. – 4. ter. ( Omissis ).”.
Note all’art. 1:
Per il capo IV, titolo I, parte II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, vedi nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell’ultimo periodo dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, citato alle premesse:
“Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate. 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. ( Omissis ).; 8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la � nanza pubblica.”.
13G00187
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 novembre 2013 .
Modalità per la pubblicazione dello scadenzario conte-nente l’indicazione delle date di ef� cacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1 -bis dell’arti-colo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giu-gno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il ri-lancio dell’economia», convertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di decorrenza dell’ef� cacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese;
Visto il comma 1 -bis dell’art. 12, del decreto legisla-tivo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disci-plina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche am-ministrazioni», aggiunto dall’art. 29, comma 3, del cita-to decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che dispone la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti, di scadenzari contenenti l’indicazione delle date relative alla decorrenza dell’ef� cacia dei nuovi ob-blighi amministrativi introdotti;
Visto, in particolare, l’art. 29, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro per la pubblica amministrazione e la sempli� cazione, la determinazione delle modalità di ap-plicazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1 -bis , del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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