Milano 21 Novembre 2014 L’armonizzazione …...Gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e...

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Milano 21 Novembre 2014 L’armonizzazione contabile degli enti locali ed i controlli dell’organo di revisione a cura di Antonino Borghi 1

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Milano21 Novembre 2014

L’armonizzazione contabile degli enti locali ed i controlli dell’organo di revisione

a cura di Antonino Borghi

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Gradualità entrata in vigore

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1 gennaio 2015� Gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e rendiconto

previgenti avranno la funzione autorizzatoria (art.11 comma 12)

� Ai fini conoscitivi entreranno in vigore i nuovi schemi per tipologia di entrata e missioni e programmi di spesa

� Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio si applica la disciplina del 2014

� Le variazioni di bilancio saranno effettuate sulla base della normativa previgente

� Adozione del principio della competenza finanziaria potenziata

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Gradualità entrata in vigore

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1 gennaio 2015� Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1 gennaio

2015 (art.3 comma 5)

� Iscrizione del fondo pluriennale vincolato come prima voce di entrata nel bilancio autorizzatorio annuale e pluriennale (art.11,comma 12)

� Contabilizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

� Gli enti in sperimentazione nel 2014 adottano i nuovo schemi di bilancio che hanno effetto giuridico ed autorizzatorio. Nel caso di esercizio o gestione provvisorio si applica per tali enti il principio applicato 4/2

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Gradualità entrata in vigore

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1 gennaio 2016

� I nuovi schemi di bilancio (allegato 9) e di rendiconto(allegato 10) avranno funzione autorizzatoria

� Entreranno in vigore le novità in materia di variazione al bilancio e per il tesoriere

� Dovrà essere applicato il principio della programmazione e adozione del DUP

� Dovrà essere adottato il piano dei conti integrato e la codifica della transazione elementare

� Dovrà essere applicato il principio della contabilità economico patrimoniale integrata con la finanziaria

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Gradualità entrata in vigore

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30 settembre 2016

Deliberazione bilancio consolidato per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti con facoltà di rinvio all’esercizio successivo, salvo gli enti che sono in sperimentazione nel 2014

1 gennaio 2017

Sostituzione della codifica SIOPE con il piano dei conti integrato.

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A regime

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30 GENNAIO� Resa del conto da parte del tesoriere� Resa del conto degli agenti contabili interni

30 APRILE� Termine per deliberare il rendiconto da parte dell’organo

consiliare� Contestualmente al rendiconto l’ente approva il rendiconto

consolidati comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali.

30 GIUGNO� La giunta presenta al consiglio di DUP

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A regime

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• 31 luglio

• Il consiglio delibera il DUP

� Termine per deliberare l’assestamento generale da parte del Consiglio

� Termine per deliberare la salvaguardia degli equilibri di bilancio

30 settembre

� Deliberazione bilancio consolidato

15 novembre

� La giunta approva lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario

� La giunta presenta al consiglio la nota di aggiornamento del Dup

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A regime

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•30 novembre

•Termine per deliberare variazioni al bilancio

•15 dicembre

•Termine per deliberare le variazioni al PEG salvo quelle connesse a variazioni di bilancio effettuate nel mese di dicembre

•31 dicembre

•Deliberazione bilancio di previsione da parte dell’organo consiliare

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A regime 31 dicembre

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Termine per:

a) Istituire tipologie di entrata a destinazione vincolata e correlato programma di spesa

b) Istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione con importo pari a 0 a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio

c) Utilizzo di quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti

d) Variazioni relative alla re imputazione agli esercizi in cui sono esigibile di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario spese correlate

e) Variazione delle dotazioni di cassa garantendo che il fondo di cassa a fine esercizio non sia negativo

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A regime 31 dicembre

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• f) Variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di competenza e di cassa (escluse quelle del fondo pluriennale costituito sulla base residui precedenti esercizi)

• g) Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.

Termine per variare il PEG in relazione alle variazioni di cui sopra

� Termine per i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi per spese potenziali da parte dell’organo esecutivo.

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A regime 31 dicembre

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Entro 20 giorni dall’approvazione bilancio di previsione la giunta delibera il Peg in termini di competenza e per il primo esercizio in termini di cassa.

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Confronto caratteristiche bilancio

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caratteristica Fino al 2014 Dal 2015

Class.entrate Titolo, categoria, risorsa

Titolo, tipologia,categoria

Class.spesa Titolo,funzioni,servizi,interventi

Missioniprogrammi

Unità di voto in Consiglio

entrata=risorsaspesa=intervento

entrata=tipologiaspesa=programma

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Suddivisione entrate

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Suddivisione spesa

.

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Bilancio di previsione finanziario

• È triennale

• Aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione;

• È redatto per competenza e solo per il primo esercizio anche per cassa;

• Indica l’importo dei residui presunti alla data del 1 gennaio

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Transazione elementare

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Ogni evento o azione che determina •Creazione

•Trasformazione•Scambio

•Trasferimento •Estinzione

Di valori economici, patrimoniali e finanziari(debiti e crediti)Dall'interazione fra differenti soggetti per mutuo accordo o per atto unilaterale della PA

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Transazioni non monetarie

La rilevazione è effettuata con regolarizzazioni contabili costituite da impegni a cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata.

Le regolarizzazioni sono effettuate solo con riferimento a transazioni che:

�Riguardano debiti e crediti

�Producono effetti di natura economico-patrimoniale

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Regolarizzazioni vietate

Sono vietate le regolarizzazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse fra articolazioni organizzative prive di autonomia contabile e di bilancio

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Funzione autorizzatoria triennale

La funzione autorizzatoria costituisce limite

Agli impegni di spesa (triennali)

Ai pagamenti (annuali)

Alle entrate per accensione di prestiti.

Eccezione

Servizi per conto terzi

Rimborsi anticipazioni di tesoreria

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Obbligazione giuridica perfezionata

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Accertamento al valore nominale

Le entrate sono accertate al valore nominale per l'intero importo del credito (salvo eccezioni di legge).

Per i crediti di dubbia e difficile esazione deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'imputazione deve essere fatta nell'esercizio in cui scade il credito.

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Scadenza del credito

Entrate tributarie per autoliquidazione

Sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto

o nell'esercizio di competenza per un importo non superiore a quello stimato dal Dipartimento finanze.

La componente dell'avanzo accertata per stima deve essere evidenziata nell'avanzo.

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Entrate tributarie da ruoli e liste di carico

� Sono accertate nell'esercizio di emissione se la scadenza è prevista entro i termini di approvazione del rendiconto.

� L'emissione di ruoli coattivi relativi ad entrate già accertate non comporta nuovo accertamento.

� Le sanzioni e gli interessi di ruoli coattivi sono accertate per cassa.

� Per gli accertamenti tributari la rilevazione (nel caso di mancato incasso) deve essere effettuata solo ad avviso

definitivo.

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Entrate da trasferimenti e contributi

� Sono rilevate nell'esercizio in cui l'amministrazione pubblica concedente ha rilevato l'impegno.

� La PA che ha rilevato l'impegno deve dare comunicazione ai destinatari.

� Per le erogazioni Min. Interno con la divulgazione degli importi nel sito internet istituzionale.

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Entrate da lotta all'evasione

Sono accertate per cassa salvo i casi in cui siano emessi ruoli e liste di carico sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati nell'esercizio in cui scade l'obbligazione.

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Entrate da servizi pubblici

Sono accertate sulla base di idonea documentazione ed imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza.

Tale criterio vale anche se la gestione del servizio è affidata a terzi.

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Interessi

Per gli interessi attivi bancari esigibili al 31 dicembre e comunicati successivamente è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo con imputazione all'esercizio precedente.

Le entrate per interessi moratori sono accertate al momento dell'incasso.

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Entrate proprie rateizzate

L'accertamento è effettuato ed imputato nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione a condizione che scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.

Per le rateizzazioni oltre i 12 mesi l'imputazione deve essere fatta agli esercizi in cui scadono le rate.

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Entrate da alienazione

� Nella cessione di beni immobili l'obbligazione nasce al momento del rogito con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

� Nel caso di pagamento differito è consentito l'accertamento con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivo.

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Iva entrate da alienazione

Il provento dell'alienazione è destinato ad investimento al netto del debito Iva.

L'entrata in conto capitale per Iva può essere destinata al pagamento dell'Iva a debito.

Il provento da alienazione può essere destinato anche all'estinzione anticipata di prestiti.

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Entrate da prestiti

Sono accertate al momento in cui è stipulato il contratto di finanziamento o, se disciplinato per legge, al momento della concessione del prestito.

L'accertamento è imputato all'esercizio in cui la somma è esigibile (quando finanziatore rende disponibili le somme).

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Entrate pluriennali da gestione di beni

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento.

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Entrate non ricorrenti

In considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

� i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni;

� i condoni;

� le entrate derivanti dall’attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria;

� le entrate per eventi calamitosi;

� le plusvalenze da alienazione;

� le accensioni di prestiti;

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Entrate non ricorrenti

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

E' definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definiti continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

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Entrate non ricorrenti

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

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Servizi per conto terzi

Sono considerati servizi per conto terzi e non hanno natura autorizzatoria:

� Le operazioni svolte come ente capofila come mero esecutore della spesa nel caso in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti individuati;

� La gestione della contabilità svolta per un altro ente che ha un proprio bilancio di previsione ed un consuntivo;

� La riscossione di tributi ed entrate per conto terzi.

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Servizi per conto terzi

L'ente che riscuote tributi o entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso e all'impegno e pagamento dell'intero importo tra i servizi per conto terzi.

Il compenso per il servizio è rilevato tra le entrate correnti.

L'ente per conto del quale è riscosso il tributo accerta e riscuote l'intero importo al lordo delle spese che impegna al titolo I.

Per la differenza con l'incasso effettivo emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata.

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Fondo crediti di dubbia esigibilità

Viene costituito in sede di bilancio di previsione ed aggiornato durante la gestione.

Non è oggetto di impegno di spesa e genera economia di bilancio che confluisce nell'avanzo d'amministrazione.

L'ammontare è determinato in relazione alla natura ed entità dei crediti che si formeranno nell'esercizio e dall'andamento del fenomeno negli ultimi 5 anni (media del rapporto fra incassi ed accertamenti).

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Fondo crediti di dubbia esigibilità-gradualità

Nel primo esercizio una quota di almeno il 50% dell'importo quantificato nel prospetto allegato al bilancio di previsione.

Nel secondo esercizio una quota almeno pari al 75% dell'importo quantificato nel prospetto allegato al bilancio di previsione

Nel terzo esercizio per l'intero importo.

Nel rendiconto del primo esercizio (2015) l'ente accantona nell'avanzo l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto allegato al rendiconto.

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Determinazione fondo

E' diretto ad evitare che le entrate dubbie previste ed accertate possano finanziare spese esigibili.

Individuare le categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. Sono escluse le entrate:

- da crediti da altre PA

- da crediti garantiti con fideiussione

- accertate per cassa

le altre escluse devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione.

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media semplice media

anno 2009 2010 2011 2012 2013 aritmet. fondo

accertamento 100 100 100 200 200

incasso competenza 60 70 50 120 130

% 60% 70% 50% 60% 65% 61% 39%

previsione 200

fondo bilancio 78

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media con ponderazione

anno 2009 2010 2011 2012 2013 totale media fondo

accertamento 100 100 100 200 200

incasso competenza 60 70 50 120 130

ponderazione acc.to

10,0

10,0

10,0

70,0

70,0

170,0

ponderazione incasso 6,0 7,0 5,0 42,0 45,5 105,5 62,06 37,04

previsione 200

fondo bilancio 74,08

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media con ponderazione

anno 2009 2010 2011 2012 2013 totale media fondo

accertamento 100 100 100 200 200

incasso competenza 60 70 50 120 130

ponderazione acc.to

10,0

10,0

10,0

70,0

70,0

170,0

ponderazione incasso 6,0 7,0 5,0 42,0 45,5 105,5 62,06 37,04

previsione 200

fondo bilancio 74,08

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ponderazione della

media

anno 2009 2010 2011 2012 2013 totale fondo

accertamento 100 100 100 200 200

incasso competenza 60 70 50 120 130

ponderazione

acc.to 10,0 10,0 10,0 70,0 70,0 170,0

ponderrazione

incasso 6,0 7,0 5,0 42,0 45,5 105,5 37,04

ponderazione

media 6,0 7,0 5,0 21,0 22,75 61,75 38,25

previsione 200

fondo bilancio 76,50

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Crediti inesigibili

Il credito definitivamente ed assolutamente inesigibile deve:

�essere eliminato dalle scritture finanziarie

�essere ridotta la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità

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Rendiconto e FCDE

In sede di rendiconto occorre verificare la congruità dell'FCDE con riferimento all'importo dei residui attivi dell'esercizio e di quelli degli esercizi precedenti.

Se FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è inferiore all'importo considerato congruo occorre incrementare la quota del risultato di amministrazione dedicata a FCDE.

Se superiore è possibile svincolare la quota dedicata al fondo.

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Rendiconto e FCDE

• .

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rendiconto

anno 2009 2010 2011 2012 2013 media fondo

residuo inizio anno 100 100 100 100 100

incassi 50 60 60 70 80

% 50% 60% 60% 70% 70% 64% 36%

totale residui 200

fondo rendiconto 72,00

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Rendiconto e FCDE

Ad ogni riaccertamento dei residui attivi occorre rideterminare la quota di risultato di amministrazione vincolata all'FCDE.

In caso di incapienza del risultato di amministrazione la quota di FCDE non compresa è iscritta come posta a se stante della spesa del bilancio di previsione.

L'iscrizione può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio (in ogni caso non oltre la durata della consiliatura) con un piano di rientro.

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Disavanzo e copertura

Il piano di rientro è effettuato adottando una delibera consiliare con l'indicazione dei provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio da sottoporre al parere dell'organo di revisione.

La copertura del disavanzo derivante dal riaccertamentostraordinario dei residui compreso il primo accantonamento all'FCDE saranno stabilite con DPCM nelle more è

ripianato con una quota pari ad almeno il 10% l’anno.

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Sanzioni codice della strada

Accertamento alla data di notifica del verbale (o notifica dell'atto che quantifica la sanzione).

Per il pagamento immediato (prima della notifica l'accertamento avviene per cassa).

Per quelle non riscosse che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni e sono iscritte a ruolo occorre integrare l'accertamento iniziale con interessi e sanzioni.

Per le sanzioni annullate in sede di autotutela si provvede alla riduzione dell'accertamento originale.

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Sanzioni codice della strada-FCDE

La stima iniziale del FCDE avviene sulla base della percentuale storica delle somme non riscosse rispetto a quelle notificate.

Per rispettare il vincolo di destinazione la somma da destinare (50%) è uguale:

�in sede di previsione: alle entrate da sanzioni, meno FCDE e spese per compenso al concessionario

�in sede di gestione nel caso di variazione delle entrate occorre adeguare FCDE e quota di destinazione.

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Indebitamento

Assunzione di mutui� Assunzione di mutui

� Assunzione di prestiti obbligazionari

� Cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata a crediti e ad attività finanziarie e non finanziarie

� Somma incassata al momento di perfezionamento delle operazioni derivate di swap (up front)

� Leasing finanziario stipulato dal 2015

� Residuo debito garantito a seguito della escussione definitiva della garanzia

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Indebitamento

Residuo debito garantito a seguito escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa

Dal 1/1/2015 le garanzie devono essere rilasciate solo a soggetti destinatari di contributi agli investimenti finanziati con debito e per finalità ad investimenti.

(art.75 dlgs.118 e modifiche art.3 comma 17 legge 350/2003)

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Investimenti finanziabili con indebitamento

� Acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali e non

� Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere ed impianti

� Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale

� Gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale

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Investimenti finanziabili con indebitamento

� Acquisizione di aree, espropri e servitù onerose

� Partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale

� Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione di garanzie destinati specificamente alla realizzazione di investimenti a cura di altro ente o organismo della PA

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Investimenti finanziabili con indebitamento

Contributi gli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzia in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.

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Investimenti finanziabili con indebitamento

Interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

(art.3, comma 18 della legge 350/2003 modificato dall'art. 75 dlgs.118)

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Leasing finanziario- rilevazione

�Alla consegna del bene si rileva il debito pari all'importo del finanziamento da iscrivere

- in entrata tra le “ accensione di prestiti”

- nella spesa tra quelle di investimento

(si accerta ed impegna poi si emette un mandato versato

in quietanza di entrata)

�L'importo del finanziamento è pari al valore corrente del bene (valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing utilizzando il tasso di sconto implicito o se non possibile il tasso di interesse marginale del locatario)

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Leasing finanziario- rilevazione

Al pagamento dei canoni si rilevano distintamente:

- gli interessi passivi impliciti (spesa corrente)

- la quota capitale rimborsata (rimborso prestiti).

La spesa di riscatto è registrata tra le spese di investimento.

Il bene preso in carico deve essere inventariato tra i beni in leasing ed ammortizzato.

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Impegni di spesa

Non possono essere assunte obbligazioni per spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione (tre anni) ad eccezione di:

- spese derivanti da contratti di:

somministrazione

locazione

leasing operativo

- spese relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c. (appalto di servizi)

- spese correnti correlate a finanziamenti comunitari

- rate di ammortamento

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Impegni di spesa

L'elenco dei provvedimenti di spesa che impegnano esercizi non considerati nel bilancio deve essere trasmesso al Consiglio.

� Gli enti strumentali trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante.

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Impegni trattamento accessorio personale

Alla sottoscrizione del contratto decentrato si impegnano le obbligazioni imputandole agli esercizi in cui scadono o diventano esigibili.

Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione, sulla base della delibera di costituzione del fondo certificata dall'organo di revisione, le risorse destinate del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo impegnarle confluiscono nell'avanzo vincolato utilizzabile anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

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Impegni trattamento accessorio personale

Le verifiche dell'organo di revisione per la certificazione ex art.40, comma 3 sexies del dlgs.165/2001 sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce.

In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento le economie confluiscono nell'avanzo d'amministrazione vincolato per la sola quota del fondo prevista come obbligatoria dalla contrattazione nazionale.

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Impegni trattamento accessorio personale-prima applicazione

Enti che impegnavano le spese nell'esercizio di riferimento

Con il riaccertamento straordinario il residuo è cancellato e reimputato nell'esercizio successivo garantendo la copertura con il fondo pluriennale vincolato (PPV)

Se il pagamento è fatto dopo il riaccertamento straordinario dei residui

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Impegni trattamento accessorio personale-prima applicazione

Nel primo esercizio occorre stanziare:

� La spesa dell'anno di riferimento da liquidare nell'anno

� Il fondo pluriennale dell'anno in corso da liquidare nell'anno successivo

A seguito del riaccertamento straordinario lo stanziamento iniziale è incrementato della spesa riguardante l'anno precedente da liquidare e pagare nell'anno in corso.

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Impegni trattamento accessorio personale-prima applicazione

Se il pagamento è fatto prima del riaccertamentostraordinario è necessario è necessario imputare il pagamento all'anno in corso e non ai residui.

Occorre pertanto:

� Impegnare nuovamente la spesa riferita all'esercizio precedente (da sommare alla spese riguardante l'anno di riferimento da liquidare nell'anno).

� Nel primo esercizio devono stanziare le spese previste in

precedenza.

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Impegni trattamento accessorio personale-prima applicazione

Al termine del riaccertamento straordinario gli stanziamenti delle spese di personale sono determinati:

� Dalla spesa dell'anno di riferimento da liquidare nell'anno

� Dalla spesa impegnata nell'anno precedente già pagata

� Dal fondo pluriennale dell'anno in corso da liquidare nell'anno successivo

� Dalla spesa dell'anno precedente da liquidarsi nell'anno di riferimento impegnata a seguito del riaccertamentostraordinario dei residui.

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Spesa per beni e servizi

Gli impegni assunti per la fornitura di beni e servizi ai quali è seguita nel medesimo esercizio finanziario la regolare e completa prestazione,

possono essere mantenuti come residui e sono considerate liquidabili se le fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio

o per le spese per le quali il responsabile dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la stessa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento.

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Contabilizzazione IVA

Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

Il credito IVA è imputabile nell'esercizio in cui si effettua la compensazione o si presenta la richiesta di rimborso.

Il credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non può essere compensato né destinato a copertura di spese correnti.

Occorre vincolare ad investimenti una quota dell'avanzo di amministrazione pari al credito IVA derivante da investimenti fin. dal debito.

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Fondo rischi

Per rischi spese legali

Accantonamento sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente formatosi negli esercizi precedenti.

Può essere ripartito in quote uguali nei tre esercizi del bilancio.

Nel primo esercizio di previsione deve essere accantonato il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nell'esercizio precedente.

L'organo di revisione deve verificare la congruità degli accantonamenti.

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Fondo rischi

In sede di rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari agli accantonamenti del fondo rischi rinviati agli esercizi successivi.

Liberando in tal modo l'obbligo della previsione nei successivi bilanci.

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Fondo spese indennità di fine mandato

E' opportuno prevedere in bilancio un fondo per l'indennità di fine mandato.

Sul fondo non è possibile impegnare e pagare.

A fine esercizio l'economia confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione immediatamente utilizzabile.

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Spese di investimento

Sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni sulla base del relativo cronoprogramma.

Per le spese che non richiedono il cronoprogramma l'imputazione è effettuata negli esercizi di esigibilità della spesa.

E' opportuno indicare nel contratto le scadenze dei singoli pagamenti.

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Spese di investimento-copertura finanziaria

In caso di variazione del cronoprogramma occorre variare il bilancio con il riaccertamento degli impegni assunti.

In sede di verifica degli equilibri e di assestamento l'ente deve dare atto di avere verificato l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

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Spese di investimento-copertura finanziaria

Il Piano dei lavori pubblici dovrà indicare anche le informazioni, necessarie alla costruzione del bilancio annuale e pluriennale;

La previsione in bilancio e il successivo impegno di spesa dovrà essere coerente con gli obiettivi del patto di stabilità;

In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno della variazione generale di assestamento, l’ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni.

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Spese di investimento-copertura finanziaria

E' costituita da:

� Risorse accertate nell'esercizio accantonate nel FPV

� Avanzo di amministrazione

� Entrate accertate imputate agli esercizi successivi la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazioni di volontà discrezionale dell'ente o di altre PA

� Entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione destinate ad investimenti

� Entrate da trasferimenti di altre PA anche se imputate negli esercizi successivi

� Entrate derivanti da mutui tradizionali con erogazione in unica soluzione

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Spese di investimento-copertura finanziaria

� Entrate da forme di finanziamento flessibile

� Entrate per prestiti il cui contratto prevede l'esigibilità del finanziamento in relazione alla realizzazione delle spese di investimento

� Utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto

� Saldo positivo della situazione corrente per un importo non superiore alla media del saldo corrente degli ultimi tre rendiconti. In caso di disavanzo dell'ultimo rendiconto e di disavanzo presunto non è possibile destinare il saldo positivo corrente a copertura di investimenti.

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Spese di investimento-copertura finanziaria-esempio

Spesa di complessivi euro 500 finanziata con mutuo tradizionale con erogazione immediata con il seguente cronoprogramma:

� Anno t spesa 100

� Anno t + 1 spesa 200

� Anno t + 2 spesa 200

� Stanziamento esercizio t

- entrata 500 tra le accensioni di prestiti

- spesa 500 nel titolo II di cui 400 nel FPV in conto capitale

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Spese di investimento-copertura finanziaria-esempio

� Stanziamento esercizio t + 1

- entrata 400 tra FPV in conto capitale

- spesa 400 nel titolo II di cui 200 nel FPV in conto capitale

-

� Stanziamento esercizio t + 2

- entrata 200 tra FPV in conto capitale

- spesa 200 nel titolo II

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Fondo pluriennale vincolato FPV

E' la differenza fra risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi.

Rappresenta la distanza temporale tra acquisizione dei finanziamenti ed impiego di risorse.

E' formato da entrate correnti vincolate (FPV in parte corrente) e da entrate destinate ad investimenti (FPV in conto capitale) accertate ed imputate in esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli FPV non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

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Fondo pluriennale vincolato FPV

E' costituito in entrata per un ammontare:

� In sede di previsione

pari alla sommatoria degli accantonamenti stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente

� Nel corso dell'esercizio

pari agli impegni assunti negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi.

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Cassa vincolata- art.10 d.lgs.118/2011

Occorre avere separata contabilizzazione della cassa

vincolata con obbligo di registrare tutti i movimenti di

utilizzo e reintegro.

La cassa vincolata è alimentata con entrate a

destinazione vincolata per legge (legge nazionale e

legge regionale) e deve essere utilizzata per il

pagamento delle spese finanziate con le specifiche

entrate.

Gli ordinativi di incasso e pagamento dovranno essere

comunicati al tesoriere con indicazione degli eventuali

vincoli.

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Cassa vincolata

I titoli IV e V delle entrate rilevano anche entrate che

non hanno destinazione vincolata per legge ed il titolo

II della spesa può essere finanziato con risorse non a

specifica destinazione (entrate correnti, avanzo

d’amministrazione libero, ecc.).

Occorre definire l'importo della cassa vincolata al primo

gennaio 2015 conciliata con i pagamenti ancora da

effettuare a suo tempo finanziati con entrate vincolate

per legge.

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Cassa vincolata

Non è corretto pertanto considerare un saldo di cassa vincolato al pagamento delle spese del titolo II.

In termini di competenza alla chiusura dell’esercizio occorre rilevare la differenza fra entrate accertate destinate al titolo II della spesa e somme impegnate al titolo II per determinare l’avanzo d’amministrazione vincolato al titolo II.

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Cassa vincolata

Non è corretto pertanto considerare un saldo di cassa vincolato al pagamento delle spese del titolo II.

In termini di competenza alla chiusura dell’esercizio occorre rilevare la differenza fra entrate accertate destinate al titolo II della spesa e somme impegnate al titolo II per determinare l’avanzo d’amministrazione vincolato al titolo II.

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Cassa vincolata

In termini di cassa occorre verificare se l’entità della cassa vincolata corrisponde con le somme da pagare.

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Cassa vincolata

31 dicembre 2014

Saldo iniziale cassa vincolata 400

Utilizzo cassa vinc. per cassa corrente 200-

Reintegro cassa vinc. con incassi correnti 200

Spese pagate finanziate con il prestito 200-

Saldo cassa al 31/12/2014 200

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Cassa vincolata

Esempio:

anno 2013

� entrate titolo V per assunzione prestito 500

� spese pagate finanziate con il prestito 100-

� saldo cassa vincolata 400

30 giugno 2014

� saldo iniziale cassa vincolata 400

� spese pagate finanziate con il prestito 200-

� utilizzo cassa vinc. per cassa corrente 200-

� saldo cassa vincolata 0

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Riaccertamento straordinario residui

E' compiuto una sola volta con riferimento al 1 gennaio 2015.

Negli esercizi successivi si effettua un riaccertamento ordinario.

Il riaccertamento straordinario avviene dopo il riaccertamento disposto dal Tuel.

Il riaccertamento dei residui nel rendiconto 2014 è opportuno tenga conto dei nuovi principi.

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Riaccertamento straordinario residui

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è così articolata:

� 1. eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate ed in particolare quelli derivanti da impegni assunti ex art.183, comma 5 del TUEL;

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Riaccertamento straordinario residui

� 2. eliminazione dei residui attivi e passivi cui in corrispondono obbligazioni esigibili destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi e individuazione delle relative scadenze;

� 3. determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1°gennaio da iscriversi nell’entrata del bilancio di previsione annuale e pluriennale distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputatidi cui al punto 2, se positivo.

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Riaccertamento straordinario residui

� 4. determinazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio, in considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;

� 5. individuazione delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione con particolare riferimento a:

a) vincoli determinati dall’eliminazione di impegni ex art.183 comma 5 del TUEL

b) accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato 3.3 (esempio 5 in appendice)

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Riaccertamento straordinario residui

� 6. variazione del bilancio di previsione, se approvato, al fine di consentire:

a) l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata della previsione annuale;

b) l’adeguamento degli stanziamenti del pluriennale riguardanti il fondo pluriennale iscritto nella spesa del bilancio annuale e nell’entrata e nella spesa del bilancio pluriennale

c) eventuale utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo d’amministrazione

d) adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa alla reimputazione dei residui attivi e passivi

e) applicazione tra le spese di ciascun esercizio della quota dell’eventuale risultato di amministrazione negativo

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Riaccertamento straordinario residui

� 7. riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili alla chiusura del precedente esercizio.

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi che sono stati incassati e pagati prima dell’accertamento straordinario.

La delibera di riaccertamento straordinario dei residui deve indicare, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica diventerà esigibile.

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Riaccertamento straordinario residui

L’individuazione delle quote da accantonare e vincolare dell’avanzo d’amministrazione deve essere fatta anche se il risultato di amministrazione è negativo o non capiente. Il disavanzo risultante dovrà essere recuperato negli esercizi successivi.

Il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.

Non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni. Eventuali errori od omissioni nell’attività di riaccertamento straordinario possono essere recuperati nell’ambito dell’ordinaria attività di riaccertamento dei residui, in occasione della predisposizione del rendiconto 2015.

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Riaccertamento straordinario residui

100

risultato di amministrazione alla data di riaccertamento straordinario dei residui

A Risultato di amministrazione al 31/12 1000

B Residui attivi cancellati (non correlati ad obbligazioni giuridiche

- 100

C Residui passivi cancellati (non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate

+ 200

D Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili

- 300

E Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili

+ 500

F Fondo pluriennale vincolato (E-D) 200

G Effetti del riaccertamento sul risultato di amministrazione (-A+B-C+D-E)

100

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Riaccertamento straordinario residui

A seguito del riaccertamento dei residui, è determinato il risultato di amministrazione in considerazione dell’importo dei residui attivi e passivi riaccertati e reimputati e al netto del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio annuale.

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Riaccertamento straordinario residui

� Una quota del risultato di amministrazione è accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

� Gli enti possono deliberare contestualmente il bilancio di previsione e il riaccertamento dei residui.

Deve essere fatto entro termini di approvazione del rendiconto contestualmente alla approvazione dello stesso.

Pena avvio procedura nomina commissario

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Riaccertamento straordinario residui

� Esempio

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riaccertamento esito

residui attivi cancellati 20

residui passivi cancellati 150

saldo/ fondo da iscrivere nel bilancio 2015

130

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Riaccertamento straordinario residui

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1^ ipotesi 2015 2016 2017 totale

spese reimpiegate 10 80 60 150

entrate riaccertate 15 5 0 20

quota fondo utilizzato 75 60

eccedenza di residui attivi 5

fondo plur. di entrata es successivo 135 60 0

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Riaccertamento straordinario residui

105

2^ ipotesi 2014 2015 2016 totale

spese reimpiegate 50 50 50 150

entrate riaccertate 10 10 20

quota fondo utilizzato 40 50 40

eccedenza di residui attivi 0

fondo plur, di entrata es successivo 90 40 0

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Riaccertamento straordinario residui

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3^ ipotesi 2014 2015 2016 totale

spese reimpiegate 140 5 5 150

entrate riaccertate 15 0 5 20

quota fondo utilizzato 125 5 0

eccedenza di residui attivi 0

fondo plur di entrata es successivo 5 0 0

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Riaccertamento ordinario

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, sentito l’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta re imputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

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Riaccertamento ordinario

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, sentito l’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta re imputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

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Risultato dopo riaccertamento straordinario residui

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a) 5.551,00

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) 432,00

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) (+) 4.457,00

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-) 1.887,00

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 7.117,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) = (e) -(d)

FPV DI PARTE CORRENTIED IN CONTO CAPITALE ISCRITTO IN ENTRATA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017, RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2015 (-) 5.230,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (g) = (a) -(b) - ( c) - (d)+ (e) - (f) (=) 9.576,00

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Risultato dopo riaccertamento straordinarioComposizione del risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordianrio dei residui (g):

Parte accantonata (2)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/20143) 1.317,00

Fondo rischi spese legali al 31/12/2014 200,00

Fondo indn.fine mandatao al 31/12/2014 100,00

Totale parte accantonata (h) 1.617,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 450,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.402,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 1.800,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -

Altri vincoli da specificare di -

Totale parte vincolata ( i) 3.652,00

Totale

parte destinata agli investimenti (l) 4.450,00

Totale parte disponibile (m) =(g)-(h)- (i)-(l) - 143,00

Se (m) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (5)

2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

3) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai

sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8.

5) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 l'importo di cui alla lettera l, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto.

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Pagamenti per azioni esecutive

I pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all’esercizio in cui sono stati eseguiti.

Nel corso dell’esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l’ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.

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Pagamenti per azioni esecutive

Se alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell’anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell’ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l’impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento.

In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

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Pagamenti per azioni esecutive

Contestualmente all’approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l’effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell’esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.

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Variazioni di bilancio

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