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I Tribunali di Milano e Como con due pronuncecoeve1 ribadiscono i limiti della responsabilità delCoordinatore riconducendo la sua posizione di ga-ranzia nell’alveo degli obblighi fissati dalla legge,e specificatamente dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08.

I casi di specie

Il GIP di Milano è stato chiamato a pronunciar-si sulla responsabilità del CSE per omicidio col-poso (art. 589 c.p.). Nel caso di specie in un can-tiere edile di Assago in data 06.12.2011 un ope-raio mentre scendeva dal tetto su cui stava ef-fettuando lavori, cadeva nel vuoto da un pon-teggio a sbalzo posto su un lato dell’edificio daristrutturare. La caduta era provocata dal cedi-mento delle saldature che univano la tavola delponteggio con i ganci di appoggio allo stesso.Da successivi accertamenti si verificò che dettesaldature erano fortemente usurate e deteriora-te dal tempo, ed è stato accertato che ab origi-ne non erano costruite in modo conforme al pro-getto originario per il quale la ditta costruttriceaveva ottenuto il certificazione di idoneità.Ebbene il GIP deve valutare la sussistenza dellaresponsabilità in capo al CSE per non aver veri-ficato e contestato la non conformità delle tavole

Vigilanza in cantierelimiti ai doveri di controllo del coordinatoreDue recenti pronunce chiariscono il principio di responsabilità del coordinatorein fase di progettazione e di esecuzione rispetto agli obblighi fissati dalla legge

di Laura Rossi - Avvocato, Ispettore del Lavoro presso la U. O.Vigilanza Tecnica DTL Arezzo

1 Tribunale di Milano Ufficio GIP, 23 Gennaio 2014 n. 27.

Tribunale di Como Sez. Pen,,26 Febbraio 2014 n. 270.

Due Tribunali Lombardi si sonoespressi recentemente ridefinendocompiti e ruoli del coordinatore per lasicurezza, specificando che la suapresenza in cantiere non deve esserecostante e quotidiana, ma tale dapermettere l’esercizio del potere dicoordinamento.

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del ponteggio agli standard richiesti dalla nor-mativa, e per non aver verificato che altri (i pre-posti) effettuassero il controllo sul ponteggio pri-ma del montaggio, o a montaggio avvenuto.Al Tribunale di Como è sottoposto il giudizio sul-la responsabilità dell’infortunio occorso a tre ope-rai precipitati da un’altezza di 7 metri a causa delcedimento del balcone che erano intenti a de-molire. Dalla ricostruzione dei fatti emerge la ma-croscopica imprudenza in cui sono incorsi i la-voratori posizionati sulla struttura stessa da di-sarmare. La questione è se si può ravvisare unaresponsabilità in capo al coordinatore per la pro-

gettazione e l’esecuzione, nonché redattore del“programma di demolizione” delle opere predette.I casi sono del tutto simili per quanto attiene lavalutazione che il Giudice è chiamato ad ope-rare: sussiste la responsabilità del coordinatoreper il mancato controllo “specifico” sulle moda-lità operative poste in essere dai lavoratori?I Giudici per dirimere la questione si rifanno aldato letterale della norma “Il coordinatore... ve-rifica ...l’applicazione da parte delle imprese ese-cutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioniloro pertinenti contenute nel piano di sicurezzae di coordinamento… verifica …l’idoneità del pia-

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no operativo di sicurezza” ascrivendo così al CSEun potere un ruolo di “alta vigilanza”.La verifica, si sostiene, non può essere confusacon il potere di vigilanza assidua e minuta chespetta al datore di lavoro.Nel caso milanese, l’infortunio è ascrivibile allainosservanza delle disposizioni sulla sicurezzadel ponteggio. Il Giudice ritiene che l’obbligo diverificare che le tavole del ponteggio fossero con-formi agli standard di sicurezza e costruite se-condo i prototipi autorizzati, sia in capo ai re-sponsabili della sicurezza dell’impresa acquirente,definendola misura di sicurezza “operativa”. Il Coordinatore, per essere sicuro che il pon-teggio fosse a norma, si era fatto rilasciare dal-l’impresa una dichiarazione in tal senso. La ve-rifica sulle singole tavole del ponteggio e sul cor-retto montaggio dello stesso spetta rispettiva-mente al preposto e al responsabile di cantiere.Il Giudice ribadisce qui il potere di “alta vigi-lanza” che si distingue da quella vigilanza ope-rativa propria del datore di lavoro, del prepostoe del dirigente. Tanto è vero che il Coordinato-re esercita le sue funzioni in modo formale: concontestazioni scritte sulle irregolarità riscontrateper violazione dei loro doveri tipici e di quelliafferenti l’inosservanza del PSC, con segnala-zioni al committente delle irregolarità riscontra-te e in caso di imminente e grave pericolo puòsospendere i lavori.

I profili di responsabilità

Per individuare profili di responsabilità del co-ordinatore bisogna riportarsi agli obblighi su diesso gravanti, e dunque all’art. 92 del D.Lgs.81/08. Spetta al coordinatore per la sicurezza infase di esecuzione verificare con opportune azio-ni di coordinamento e controllo l’applicazione,da parte delle imprese esecutrici e dei lavorato-ri autonomi, delle disposizioni loro pertinenticontenute nel piano di sicurezza e di coordina-mento; verificare l’idoneità del piano operativodi sicurezza, assicurandone la coerenza con que-st’ultimo; adeguare il piano di sicurezza e di co-ordinamento in relazione all’evoluzione dei la-vori ed alle eventuali modifiche intervenute, conil conseguente obbligo di sospendere i lavori incaso di pericolo grave ed imminente.Nel caso in esame, il Giudice milanese non muo-ve rilievi sull’operato del CSE, in quanto vi so-no verbali di sopralluogo che testimoniano la sua

presenza periodica in cantiere, ed un verbale incui contesta la difformità dal PiMUS di una cam-pata (proprio ove è avvenuto l’infortunio).Pertanto la domanda che si pone il GIP è: “finoa che punto il CSE deve spingersi nel controllodell’attività di cantiere?”. E più in particolare:“era compito a lui spettante il controllo del per-fetto stato delle tavole del ponteggio?”.Il giudice milanese, riportandosi alla lettera del-la norma sottolinea che il suo compito è di co-ordinamento e di aggiornamento del piano di si-curezza, di coordinamento delle attività dei re-sponsabili, ma non può sostituirsi agli stessi.Ad analoga soluzione perviene il Tribunale diComo che in primis ribadisce il principio per cui,qualora ricorrano diversi soggetti garanti, ognu-no può essere considerato responsabile solo segli sia imputabile una qualche forma di colpariconducibile a quelli che sono i suoi specificiobblighi, e l’eventuale pluralità di garanti impli-ca che tutti i soggetti devono contribuire ad as-sicurare l’incolumità del lavoratore.Dagli accertamenti effettuati in corso di causaemerge che il PSC, valutato da un perito, era sta-to elaborato correttamente, con particolare men-zione del divieto per gli operai di lavorare sullestrutture da demolire.Dall’analisi dei fatti si evidenzia inoltre che il CSEabbia operato correttamente per quanto concer-ne lo studio delle modalità operative, avendo fat-to decine di riunioni con il progettista e il tito-lare dell’azienda che occupa i tre infortunati, an-che per operare le scelte tecniche più adeguatein particolare per la demolizione del fabbricato.

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A questo punto il Giudice - che riconosce la re-sponsabilità del datore di lavoro - delinea i limitidi responsabilità del CSE riaffermando il princi-pio per cui non si può chiedere al CSE un tipodi vigilanza continua e diretta che spetta ad al-tre figure, in primo luogo al datore di lavoro.Ancora più nel dettaglio il Tribunale di Comorichiamando la Cassazione del 2009 (Cass. sez.IV n. 17634 del 10.03.2009) definisce la diver-sità di ruoli tra il datore di lavoro ed il coordi-natore, titolari di autonome posizione di garan-zia: spetta al datore di lavoro fare osservare i pre-sidi di sicurezza per l’esecuzione dei lavori. Laverifica che deve operare il CSE non può tradursiin una vigilanza assidua analoga a quella chespetta al datore di lavoro, né può considerarsi ilCSE un “super responsabile” della sicurezza.Nel caso di specie è mancato il controllo dellapuntuale esecuzione di quanto stabilito nel PSC.Ma di chi era il compito?Poiché nel PSC erano dettate precise modalitàoperative - tra le quali di non eseguire i lavori inquota se non imbracati - e l’infortunio è accadutosubito dopo la pausa pranzo all’inizio delle ope-re di demolizione, il Giudice conclude per laresponsabilità del datore di lavoro che è tenutoad una costante ed attenta vigilanza, “minuta” adifferenza di quella che spetta al CSE.

Il potere di “alta vigilanza”

Si conclude in entrambi i casi per una non re-sponsabilità del coordinatore sia in fase di ese-cuzione che di progettazione in funzione del suopotere di “alta vigilanza”, che non si confonde conquella operativa demandata al datore di lavoro ealle figure che da esso ricevono poteri e doveri.Ruolo di vigilanza che riguarda quindi la gene-rale configurazione dei lavori, non la puntuale estringente vigilanza demandate alle figure ope-rative (Cass. 18149/10).Le pronunce acquistano rilievo ancor più per-ché, nella ridefinizione dei compiti e ruoli delcoordinatore, si delinea anche l’esigibilità dellasua presenza in cantiere, che non deve esserecostante e quotidiana, ma tale da permetterel’esercizio del potere di coordinamento.

"Le considerazioni contenute nel presente articolosono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e nonhanno carattere in alcun modo impegnativo neiconfronti dell'Amministrazione di appartenenza".

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