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42 ambiente & sicurezza sul lavoro 11 2014 I Tribunali di Milano e Como con due pronunce coeve 1 ribadiscono i limiti della responsabilità del Coordinatore riconducendo la sua posizione di ga- ranzia nell’alveo degli obblighi fissati dalla legge, e specificatamente dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08. I casi di specie Il GIP di Milano è stato chiamato a pronunciar- si sulla responsabilità del CSE per omicidio col- poso (art. 589 c.p.). Nel caso di specie in un can- tiere edile di Assago in data 06.12.2011 un ope- raio mentre scendeva dal tetto su cui stava ef- fettuando lavori, cadeva nel vuoto da un pon- teggio a sbalzo posto su un lato dell’edificio da ristrutturare. La caduta era provocata dal cedi- mento delle saldature che univano la tavola del ponteggio con i ganci di appoggio allo stesso. Da successivi accertamenti si verificò che dette saldature erano fortemente usurate e deteriora- te dal tempo, ed è stato accertato che ab origi- ne non erano costruite in modo conforme al pro- getto originario per il quale la ditta costruttrice aveva ottenuto il certificazione di idoneità. Ebbene il GIP deve valutare la sussistenza della responsabilità in capo al CSE per non aver veri- ficato e contestato la non conformità delle tavole Vigilanza in cantiere limiti ai doveri di controllo del coordinatore Due recenti pronunce chiariscono il principio di responsabilità del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione rispetto agli obblighi fissati dalla legge di Laura Rossi - Avvocato, Ispettore del Lavoro presso la U. O. Vigilanza Tecnica DTL Arezzo 1 Tribunale di Milano Ufficio GIP, 23 Gennaio 2014 n. 27. Tribunale di Como Sez. Pen,,26 Febbraio 2014 n. 270. Due Tribunali Lombardi si sono espressi recentemente ridefinendo compiti e ruoli del coordinatore per la sicurezza, specificando che la sua presenza in cantiere non deve essere costante e quotidiana, ma tale da permettere l’esercizio del potere di coordinamento.

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I Tribunali di Milano e Como con due pronuncecoeve1 ribadiscono i limiti della responsabilità delCoordinatore riconducendo la sua posizione di ga-ranzia nell’alveo degli obblighi fissati dalla legge,e specificatamente dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08.

I casi di specie

Il GIP di Milano è stato chiamato a pronunciar-si sulla responsabilità del CSE per omicidio col-poso (art. 589 c.p.). Nel caso di specie in un can-tiere edile di Assago in data 06.12.2011 un ope-raio mentre scendeva dal tetto su cui stava ef-fettuando lavori, cadeva nel vuoto da un pon-teggio a sbalzo posto su un lato dell’edificio daristrutturare. La caduta era provocata dal cedi-mento delle saldature che univano la tavola delponteggio con i ganci di appoggio allo stesso.Da successivi accertamenti si verificò che dettesaldature erano fortemente usurate e deteriora-te dal tempo, ed è stato accertato che ab origi-ne non erano costruite in modo conforme al pro-getto originario per il quale la ditta costruttriceaveva ottenuto il certificazione di idoneità.Ebbene il GIP deve valutare la sussistenza dellaresponsabilità in capo al CSE per non aver veri-ficato e contestato la non conformità delle tavole

Vigilanza in cantierelimiti ai doveri di controllo del coordinatoreDue recenti pronunce chiariscono il principio di responsabilità del coordinatorein fase di progettazione e di esecuzione rispetto agli obblighi fissati dalla legge

di Laura Rossi - Avvocato, Ispettore del Lavoro presso la U. O.Vigilanza Tecnica DTL Arezzo

1 Tribunale di Milano Ufficio GIP, 23 Gennaio 2014 n. 27.

Tribunale di Como Sez. Pen,,26 Febbraio 2014 n. 270.

Due Tribunali Lombardi si sonoespressi recentemente ridefinendocompiti e ruoli del coordinatore per lasicurezza, specificando che la suapresenza in cantiere non deve esserecostante e quotidiana, ma tale dapermettere l’esercizio del potere dicoordinamento.

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del ponteggio agli standard richiesti dalla nor-mativa, e per non aver verificato che altri (i pre-posti) effettuassero il controllo sul ponteggio pri-ma del montaggio, o a montaggio avvenuto.Al Tribunale di Como è sottoposto il giudizio sul-la responsabilità dell’infortunio occorso a tre ope-rai precipitati da un’altezza di 7 metri a causa delcedimento del balcone che erano intenti a de-molire. Dalla ricostruzione dei fatti emerge la ma-croscopica imprudenza in cui sono incorsi i la-voratori posizionati sulla struttura stessa da di-sarmare. La questione è se si può ravvisare unaresponsabilità in capo al coordinatore per la pro-

gettazione e l’esecuzione, nonché redattore del“programma di demolizione” delle opere predette.I casi sono del tutto simili per quanto attiene lavalutazione che il Giudice è chiamato ad ope-rare: sussiste la responsabilità del coordinatoreper il mancato controllo “specifico” sulle moda-lità operative poste in essere dai lavoratori?I Giudici per dirimere la questione si rifanno aldato letterale della norma “Il coordinatore... ve-rifica ...l’applicazione da parte delle imprese ese-cutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioniloro pertinenti contenute nel piano di sicurezzae di coordinamento… verifica …l’idoneità del pia-

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no operativo di sicurezza” ascrivendo così al CSEun potere un ruolo di “alta vigilanza”.La verifica, si sostiene, non può essere confusacon il potere di vigilanza assidua e minuta chespetta al datore di lavoro.Nel caso milanese, l’infortunio è ascrivibile allainosservanza delle disposizioni sulla sicurezzadel ponteggio. Il Giudice ritiene che l’obbligo diverificare che le tavole del ponteggio fossero con-formi agli standard di sicurezza e costruite se-condo i prototipi autorizzati, sia in capo ai re-sponsabili della sicurezza dell’impresa acquirente,definendola misura di sicurezza “operativa”. Il Coordinatore, per essere sicuro che il pon-teggio fosse a norma, si era fatto rilasciare dal-l’impresa una dichiarazione in tal senso. La ve-rifica sulle singole tavole del ponteggio e sul cor-retto montaggio dello stesso spetta rispettiva-mente al preposto e al responsabile di cantiere.Il Giudice ribadisce qui il potere di “alta vigi-lanza” che si distingue da quella vigilanza ope-rativa propria del datore di lavoro, del prepostoe del dirigente. Tanto è vero che il Coordinato-re esercita le sue funzioni in modo formale: concontestazioni scritte sulle irregolarità riscontrateper violazione dei loro doveri tipici e di quelliafferenti l’inosservanza del PSC, con segnala-zioni al committente delle irregolarità riscontra-te e in caso di imminente e grave pericolo puòsospendere i lavori.

I profili di responsabilità

Per individuare profili di responsabilità del co-ordinatore bisogna riportarsi agli obblighi su diesso gravanti, e dunque all’art. 92 del D.Lgs.81/08. Spetta al coordinatore per la sicurezza infase di esecuzione verificare con opportune azio-ni di coordinamento e controllo l’applicazione,da parte delle imprese esecutrici e dei lavorato-ri autonomi, delle disposizioni loro pertinenticontenute nel piano di sicurezza e di coordina-mento; verificare l’idoneità del piano operativodi sicurezza, assicurandone la coerenza con que-st’ultimo; adeguare il piano di sicurezza e di co-ordinamento in relazione all’evoluzione dei la-vori ed alle eventuali modifiche intervenute, conil conseguente obbligo di sospendere i lavori incaso di pericolo grave ed imminente.Nel caso in esame, il Giudice milanese non muo-ve rilievi sull’operato del CSE, in quanto vi so-no verbali di sopralluogo che testimoniano la sua

presenza periodica in cantiere, ed un verbale incui contesta la difformità dal PiMUS di una cam-pata (proprio ove è avvenuto l’infortunio).Pertanto la domanda che si pone il GIP è: “finoa che punto il CSE deve spingersi nel controllodell’attività di cantiere?”. E più in particolare:“era compito a lui spettante il controllo del per-fetto stato delle tavole del ponteggio?”.Il giudice milanese, riportandosi alla lettera del-la norma sottolinea che il suo compito è di co-ordinamento e di aggiornamento del piano di si-curezza, di coordinamento delle attività dei re-sponsabili, ma non può sostituirsi agli stessi.Ad analoga soluzione perviene il Tribunale diComo che in primis ribadisce il principio per cui,qualora ricorrano diversi soggetti garanti, ognu-no può essere considerato responsabile solo segli sia imputabile una qualche forma di colpariconducibile a quelli che sono i suoi specificiobblighi, e l’eventuale pluralità di garanti impli-ca che tutti i soggetti devono contribuire ad as-sicurare l’incolumità del lavoratore.Dagli accertamenti effettuati in corso di causaemerge che il PSC, valutato da un perito, era sta-to elaborato correttamente, con particolare men-zione del divieto per gli operai di lavorare sullestrutture da demolire.Dall’analisi dei fatti si evidenzia inoltre che il CSEabbia operato correttamente per quanto concer-ne lo studio delle modalità operative, avendo fat-to decine di riunioni con il progettista e il tito-lare dell’azienda che occupa i tre infortunati, an-che per operare le scelte tecniche più adeguatein particolare per la demolizione del fabbricato.

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A questo punto il Giudice - che riconosce la re-sponsabilità del datore di lavoro - delinea i limitidi responsabilità del CSE riaffermando il princi-pio per cui non si può chiedere al CSE un tipodi vigilanza continua e diretta che spetta ad al-tre figure, in primo luogo al datore di lavoro.Ancora più nel dettaglio il Tribunale di Comorichiamando la Cassazione del 2009 (Cass. sez.IV n. 17634 del 10.03.2009) definisce la diver-sità di ruoli tra il datore di lavoro ed il coordi-natore, titolari di autonome posizione di garan-zia: spetta al datore di lavoro fare osservare i pre-sidi di sicurezza per l’esecuzione dei lavori. Laverifica che deve operare il CSE non può tradursiin una vigilanza assidua analoga a quella chespetta al datore di lavoro, né può considerarsi ilCSE un “super responsabile” della sicurezza.Nel caso di specie è mancato il controllo dellapuntuale esecuzione di quanto stabilito nel PSC.Ma di chi era il compito?Poiché nel PSC erano dettate precise modalitàoperative - tra le quali di non eseguire i lavori inquota se non imbracati - e l’infortunio è accadutosubito dopo la pausa pranzo all’inizio delle ope-re di demolizione, il Giudice conclude per laresponsabilità del datore di lavoro che è tenutoad una costante ed attenta vigilanza, “minuta” adifferenza di quella che spetta al CSE.

Il potere di “alta vigilanza”

Si conclude in entrambi i casi per una non re-sponsabilità del coordinatore sia in fase di ese-cuzione che di progettazione in funzione del suopotere di “alta vigilanza”, che non si confonde conquella operativa demandata al datore di lavoro ealle figure che da esso ricevono poteri e doveri.Ruolo di vigilanza che riguarda quindi la gene-rale configurazione dei lavori, non la puntuale estringente vigilanza demandate alle figure ope-rative (Cass. 18149/10).Le pronunce acquistano rilievo ancor più per-ché, nella ridefinizione dei compiti e ruoli delcoordinatore, si delinea anche l’esigibilità dellasua presenza in cantiere, che non deve esserecostante e quotidiana, ma tale da permetterel’esercizio del potere di coordinamento.

"Le considerazioni contenute nel presente articolosono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e nonhanno carattere in alcun modo impegnativo neiconfronti dell'Amministrazione di appartenenza".

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