Il nuovo silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni...
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Ilnuovosilenzio‐assensotrapubblicheamministrazioni(art.17‐bis,leggen.241/90):
doverediistruttoriaepoterediautotutela
Commentoalpareren.1620/16delConsigliodiStatosualcuniproblemiapplicatividell’articolo17‐bisdellalegge7agosto1990,n.241,introdotto
dall’articolo3dellalegge7agosto2015,n.124
SOMMARIO:1.Premessa–2.L’art.17‐bis:“nuovoparadigma”neirapporti
trapubblicheamministrazioni–3.Ilrapportocongliarticoli16e17dellalegge
n. 241/1990 – 4. Silenzio‐assenso ed interessi sensibili: giurisprudenza
costituzionale e europea – 4.1. (segue) un caso recente: l’Adunanza Plenaria
sullaperdurantevigenzadelmeccanismodelsilenzio‐assensonelprocedimento
relativo al nulla osta dell’Ente Parco – 5. Il difetto di istruttoria (e di
motivazione)nellaformazionedelsilenzio‐assenso–6.Ilpoterediautotutela–
7.Breviconsiderazioniconclusive.
1.Premessa
LaCommissioneSpecialedelConsigliodi Statodel 23giugno, con il pareren.
1620/16,depositatoindata13luglio,harispostoadunarticolatoquesito,trasmesso
dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione,connotadel31maggio2016,concernentealcunidelicatiproblemi
applicatividell’articolo17‐bisdellalegge7agosto1990,n.241,introdottodall’articolo
3dellalegge7agosto2015,n.124.
Lanormasiinserisceall’internodelquadrodelleriformeintrodottedallalegge
7agosto2015,n.124,recante“Deleghealgovernoinmateriadiriorganizzazionedelle
amministrazioni”, la quale, come noto, persegue l’obiettivo di riorganizzare
profondamente le strutture e le funzioni dellepubbliche amministrazioni, in tutte le
loroarticolazioni1,puntandoallasemplificazionedell’attivitàamministrativa2.
1SivedaM.LIPARI,LaSCIAel’autotutelanellaleggen.124/2015:primidubbiinterpretativi,inFederalismi.it.,n.20del2015.
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La legge n. 124 prevede importanti innovazioni alla legge n. 241 del 1990,
operanti senza interposizione di deleghe legislative. Tra di esse, l’art. 3 introduce il
nuovo art. 17‐bis, recante “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazionipubblicheegestoridibenioservizipubblici”.
L’articoloestendel’istitutodelsilenzio‐assensoancheairapportitrapubbliche
amministrazioni, disponendo che gli “attidiassenso, concertoonullaosta comunque
denominati” devono intendersi implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta
giorni dal ricevimento, da parte dell’Amministrazione procedente, dello schema del
procedimento, corredato della relativa documentazione, “senza che sia comunicato
l’assenso,ilconcertooilnullaosta”dellaAmministrazionecodecidente3.
Il terminepuòessere interrottounasolavoltanelcaso incuisirappresentino
esigenzeistruttorieorichiestedimodificamotivateeformulateinmodopuntuale.In
tal caso, l’assenso è reso nei trenta giorni successivi al ricevimento degli elementi
istruttori richiestiodelnuovoschemadiprovvedimento.Scaduto inutilmenteanche
taletermine,l’assensosiintendecomunqueacquisito.
Si tratta di un silenzio‐assenso endoprocedimentale, perché ha valenza
all'internodiunprocedimento.Esso,pertanto,sidifferenziadaquelloprevistodall'art.
20dellaleggen.241/1990neirapportitrapubblicaamministrazioneeprivati,cheè
invecequalificabilecomesilenzioprovvedimentale,consistendoinunfattolegalmente
tipizzatodaglieffettiequipollentiall'accoglimentodell’istanzaavanzatadaunprivatoe
perciòdidefinizionedell'assettodegliinteressicoinvolti4.
Ilcomma3dell’art.17‐bisprevedeespressamentecheledisposizionideicommi
1e2siapplichinoancheaicasi incuièprevista l’acquisizionediassensi, concertio
2LastessaPresidenzadelConsiglio,nellapresentazionedellariformadellap.a.previstadallaleggen.124/2015,hadichiaratocheconquest’ultimasimiraa“semplificareunoStatodivenutosemprepiùpesanteecomplesso”ea“rendere maggiormente competitivo il paese stabilendo tempi precisi e regole certe“. Cfr. per estesohttp://www.funzionepubblica.gov.it/la‐riforma‐della‐pa.3SivedaM.A.SANDULLI,Glieffettidirettidellalegge7agosto2015,n.124sulleattivitàeconomiche:lenovitàintemadis.c.i.a.,silenzio‐assensoeautotutela, inFederalismi.it,n.17del2015,chenotacometaleformula“nonèdellemigliori,ma staevidentementea significare “senza che sia stato comunicato l’atto (positivoonegativo)diassenso,concertoonullaosta”.Loconferma,delresto,l’ulterioreprecisazionecheincasodimancatoaccordotreleamministrazionistatalicoinvolteneisuddettiprocedimentiladecisionesullemodifichedaapportarealloschemadiprovvedimentoèassuntadalPresidentedelConsigliodeiMinistri,previadeliberazionedelConsigliodeiMinistri”.4Ossiacomefattoequivalenteallavalutazione,dapartedelleautoritàinterpellate,circalasussistenzadielementifavorevoli o, a seconda dei casi, la non sussistenza di elementi contrari all'adozione e al contenuto delprovvedimento prospettato dall'autorità procedente. In questi termini, cfr. G. SCIULLO, Legge Madia eamministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura, Aedon, n. 3/2015, che richiama al riguardo G.FALCON,Lezionididirittoamministrativo,Padova2013,112ss.
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nullaosta comunquedenominatidi “amministrazioniprepostealla tutelaambientale,
paesaggistico–territoriale,deibeniculturaliedellasalutedeicittadini”,inserendoperò
unterminediverso,fissato,inmancanzadidiversedisposizioni,innovantagiornidal
ricevimento dello schema del provvedimento5. Tale previsione segna un netto
cambiamento rispetto alle disposizioni dell’art. 20della leggen. 241del 1990, il cui
comma4escludedel tutto l’operativitàdelmeccanismodel silenzio‐assensoproprio
nellematerieappenaelencate.
Pertanto,ilnuovomeccanismodisemplificazionetrovaapplicazioneanchenelle
ipotesi in cui gli atti di assenso richiesti e non ottenuti siano di competenza di
amministrazionipreposteallacuradi“interessisensibili”.
2. L’art. 17‐bis: “nuovo paradigma” nei rapporti tra pubbliche
amministrazioni
LaCommissioneSpeciale,soffermandosisullaportatasistematicaesulvaloredi
principio dell’istituto in esame, evidenzia come, con tale norma, il legislatore abbia
volutointrodurreun“nuovoparadigma”neirapportitrapubblicheamministrazioni.
Tale disposizione prevede, infatti, duemeccanismi di semplificazione tra loro
collegati.
Inprimoluogo,alfinedigarantiresempredipiùlacertezza,latrasparenzaeil
buon andamento dell’azione amministrativa, il legislatore ha previsto nuovi termini,
che non operano più solo nei rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini,ma
ancheneirapportiorizzontalitraamministrazioni.
In tal senso, la nuova norma incide sui tempi dell’azione amministrativa,
prevedendountermine,unicoeperentorio,di trentagiorniperrendere l’assensoda
parte dell’Amministrazione codecidente. Tale termine sostituisce i diversi termini
eventualmente previsti dalle previgenti disposizioni, eccetto il caso dei sub‐
procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi
sensibilidicuialcomma3:intaliipotesi,comedetto,èprevistoildiversoepiùampio
5SivedaM.A.SANDULLI,op.cit.,5,laqualerilevache:“Nonostantelacarenzafossestataespressamenterimarcatainsedediaudizione,lamedesima derogatemporalenonèprevistapergliassensidelleamministrazioniprepostealladifesaealla tuteladell’ordinepubblicoedellasicurezza.Dalmomentochesitrattadi interessisicuramentenonmenorilevantidiquelliconsideratidalco.3,èdaritenerechel’omissionenonsiavolutaedèauspicabilecheladisposizionesiasollecitamenteintegrata.”
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termine di novanta giorni, facendo salve, inoltre, eventuali norme speciali che
prevedanotempidiversi(piùlunghiopiùbrevi).
A tal riguardo, il pareredel Consigliodi Statoosserva che il nuovo art. 17‐bis
rivesteunaportatageneralediimportanzasistematicaanalogaaquelladerivantedalle
modifiche dell’art. 21‐nonies, che fissa, ora, un termine generale massimo per
l’adozionedegliattidiautotutela6.
In secondo luogo, si equipara il silenzio all’assenso esplicito, autorizzando
l’Amministrazione procedente ad adottare comunque il provvedimento finale,
stigmatizzandol’inerziadellaconcertante.
A tale riguardo, peraltro, il parere sottolinea la natura patologica del silenzio
amministrativo, e, dunque, la sua valenza fortemente negativa. L’ordinamento
introduceunnuovorimedioaquestagravepatologia.
Invero,laratiosottesaataledisposizioneèdireagireall’inerziadellapubblica
amministrazione, prevenendo fenomeni di arresto o ritardo nella conclusione del
procedimentocomeconseguenzadelmancatorilasciodiunattopreliminarerispettoa
quello conclusivo e neutralizzando, così, possibili ostruzionismi e negligenze delle
amministrazioni7.
Purcondividendolesuddettefinalitàdellanuovanorma,indottrina8sonostati
dasubitomessiinluceunaseriedidubbiinterpretativiediproblematicheapplicative.
6Sifariferimentoalpareren.839del20marzo2016,inmateriadiSCIA,nellaparteincuiaffermachel’articolo21‐nonies,nelfissareunterminegeneraleperl’adozionediattidiautotutela,haintrodottounnuovoparadigmaneirapportitracittadinoeP.A..LaleggeMadiahainfattisostanzialmenteriformatol’art.21‐noniesdellal.n.241(introdottodallal.n.15/2005),che,comenoto,definisceiconfinidelpoterediannullamentod’ufficiodegliattiamministrativi da parte dell'organo che lo ha emanato (ovvero da altro organo previsto dalla legge),consentendonel’eserciziosoltantoacondizionechel’annullamento(i)rispondaa“ragionidiinteressepubblico”(evidentementediversedall’interesse–generale–alripristinodellalegalitàviolata),(ii)siadisposto“entrountermineragionevole”e(iii)tenga“contodegliinteressideidestinatariedeicontrointeressati”.Cfr.A.M.SANDULLI,op.cit.,9, cheosserva: “Nella logicadioffriremaggiorigaranzieall’affidamentodeglioperatorieconomicinellastabilitàdeititoliedeibeneficiconseguitiomaturati,lal.n.124definisceinunmassimodidiciottomesiiltermine“ragionevole” previsto dalla suddetta disposizione per l’annullamento dei provvedimenti di autorizzazione o diattribuzionedivantaggieconomici,escludendoognidistinzionetragliinteressipubblicicolpiti(ivicompresitantoic.d.interessisensibili,ovveroquelliperiqualiilvecchiotestodell’art.19,co.4,consentival’interventotardivosullas.c.i.a.,quantoleesigenzedellafinanzapubblica)”.7InquestiterminisivedaM.BRAY,Iparadossidellasemplificazione:ilnuovosilenzioassensotraamministrazioninellal.124/2015,TesiMasterMida,gennaio2016.8Siveda,traglialtri,S.AMOROSINO,LaValutazioneAmbientaleStrategicadeipianiterritorialiedurbanisticieilsilenzioassensodicuialnuovoart.17bisL.n.241/1990, inUrb.app.,2015,1250;F.APERIOBELLA, Ilsilenzioassenso trapubblicheamministrazioni (ilnuovoart.17‐bisdella l.n.241del1990), Intervento al Convegno “Irimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive edimprenditoriali”,8‐9aprile2016,Campobasso;M.BRAY,Iparadossidellasemplificazione:ilnuovosilenzioassensotraamministrazioninella l.124/2015,TesiMasterMida,gennaio2016;F.DELEONARDIS, Ilsilenzioassenso in
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Alcuni di essi sono stati già evidenziati9 in una circolare interpretativa dell’Ufficio
Legislativo delMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottata in
data16novembre201510.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, pienamente consapevole della
complessitàdelladisciplinainnovativaracchiusanell’art.17‐bis,hachiestoalConsiglio
di Stato di pronunciarsi su alcuni problemi applicativi di tale nuovo istituto,
concernenti il suoambitodi applicazione soggettivoeoggettivo; il suo rapporto con
altredisposizionidella leggen.241del1990,edinparticolareconladisciplinadella
conferenzadi servizi; lemodalitàdi formazionedel silenzio‐assensoe l’eserciziodel
poterediautotutela.
Tali questioni sono state nel dettaglio analizzate nell’articolato parere in
epigrafe, in cui si è, tra l’altro, evidenziato il “caratteredecisorio”delnuovo istituto,
operanteappuntonellafasedecisoriadelprocedimento.
A tal riguardo, siprestaparticolareattenzioneadistinguere la fase istruttoria
dalla fase decisoria del procedimento11, ribadendo che gli interessi sensibili restano
pienamentetutelatinellaprima,nonpotendoladecisionefinaleessereassuntasenza
che tali interessi siano stati ritualmente acquisiti al procedimento, tramite
l’obbligatorio parere o l’obbligatoria valutazione tecnica di competenza
dell’Amministrazione.
materiaambientale:considerazionicritichesull’art.17‐bisintrodottodallacd.riformaMadia,inFederalismi.it.;G.GUARRIELLO. Il Silenzio assenso e la riforma della P.A.: tra innovazioni ambiziose e problematiche concrete,www.lasentinellaonline.it; P. MARZARO, Certezze e incertezze sul silenzio assenso tra amministrazioni, inGius.amm.12/2015;F.SCALIA,Ilsilenzioassensonellec.d.materiesensibiliallalucedellariformaMadia,inUrb.app., 1, 2016, 11 ss.; E. SCOTTI, Silenzio assenso tra amministrazioni, in A. Romano (a cura di), L’azioneamministrativa,Torino,2016,566ss.9SievidenziainoltrechegiàinprecedenzailPresidentedelConsiglioSuperiore“Beniculturaliepaesaggistici”delMinisterodeibeniculturaliedambientaliavevaespressoalMinistroedalPresidentedelconsiglio la“vivapreoccupazione”perlanormaalloraall’esamedelParlamento,ritenendoche“l’introduzionedelsilenzio‐assenso,con l’automatismoadessocollegato,rischidiprodurreprevedibilmenterisultatiassainegativiper ilpatrimonioculturale e paesaggistico del Paese” (in F. SCALIA, Rimessione all'Adunanza Plenaria del contrastogiurisprudenziale sull’attualevigenzadel silenzioassenso sull’istanzadinullaostadell’EnteParco, inGiustamm.n.3/2016,nota16).10 Si deve evidenziare che non vi è alcun riferimento a tale circolare nel quesito posto dal Ministro per lasemplificazionee lapubblicaamministrazione.A tal riguardo, ilpareredelConsigliodi Stato (p.13)evidenziacome sarebbe stato invece auspicabile che il Dipartimento della funzione pubblica, per completezza, avesseillustratoancheleposizionieleiniziativeassuntedaaltriamministrazioninell’attuazionidellariformaintema.11 Su tali nozioni cfr. M. RENNA, F FIGORILLI, voce Silenzio della pubblica amministrazione, I) Dirittoamministrativo,inEnc.Giur.,Aggiornamento,Roma2009,par.3.1e4.
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Perapprofondire il tema,ènecessario, inprimoluogo,considerare il rapporto
tra l’articolo17‐bisegliarticoli16e17della leggen.241del1990,nontoccatidalla
riforma.
Si deve poi analizzare l’orientamento della giurisprudenza costituzionale,
europeaeamministrativa‐piùomenorecente–secondoilquale,anchenelleipotesi
disilenzio‐assenso,nonvienemenoildovereincapoall’Amministrazionedisvolgere
l’attività istruttoria, potendo essere omessa solo la fase conclusiva, che si concreta
nell’adozione formale del provvedimento. In particolare nelle materie sensibili, si
ribadiscel’importanzachelap.a.effettuiunaattentaverificainconcreto,ammettendo
il meccanismo semplificatorio solo per fattispecie a basso o nullo tasso di
discrezionalità, incui l’Amministrazionenonè tenutaadeffettuareunbilanciamento
di interessi lecuimodalitànonpotrebberoessereverificabili(e,dunque,sindacabili)
senonespressenelprovvedimentoenellarelativamotivazione.
Insecondoluogo,ritenutopacificoche,anchequaloraoperiilsilenzioassenso,
sia l’Amministrazione procedente che la concertante sono responsabili dell’atto
emanato,giovapoisoffermarsisullaeventualitàcheilprovvedimentoformatosiconil
silenzioassensosiaviziatodacarenzadiistruttoriaesulpoterediautotutelaincapo
all’Amministrazione,operanteprimaedopol’emanazionedelprovvedimentofinale.
3.Ilrapportocongliarticoli16e17dellaleggen.241/1990
L’articolo16dellaleggen.241/1990,rubricato“attivitàconsultiva”,disciplinail
procedimentodiacquisizionedeipareri,consentendoall’Amministrazioneprocedente
diprescinderedapareri,purobbligatori,chenonsianostatiresineltermineimposto,
conl’esclusioneespressa,però,deiparerichedebbonoessereresidaamministrazioni
preposte alla cura di interessi sensibili. L’articolo 17 della legge n. 241/1990, che
inveceattieneallevalutazionitecniche,prevedeunsilenziodevolutivononapplicabile,
analogamenteaquantoprevistodall’articolo16,aisettorisensibili.
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Consideratoche lanuovadisposizionecontenutanell’art.17‐bis fa riferimento
agli“assensi,concertionullaostacomunquedenominati”,enonessendostatimodificati
isuddettiarticoli16e17,sièpostoilproblemadelrapportotratalinorme12.
Il Consiglio di Stato rileva che, nonostante il nuovo articolo segua
immediatamentegliarticoli16e17,essi sono tra lorodifferenti, inquantomentre i
meccanismidicuiagliartt.16e17attengonoallafaseistruttoria,l’art.17‐bisriguarda
lafasedecisoria,dopochel’istruttoriasièchiusa.Diconseguenza,ilnuovoschemadi
semplificazione introdotto dalla legge Madia è destinato ad applicarsi “solo ai
procedimenticaratterizzatidaunafasedecisoriapluristrutturatae,dunque,neicasi in
cuil’attodaacquisire,aldilàdelnomeniuris,abbiavalenzaco‐decisoria”.
Lapreclusionedell’operativitàdelsilenzionellemateriesensibiliprevistanegli
artt. 16 e 17, dunque, è ritenuta ancora13 pienamente operante, non potendo
concludersi un procedimento senza il parere o la valutazione tecnica necessaria da
partedelleamministrazionipreposteallacuradiinteressipubbliciprimari.
Pertanto, come era stato già evidenziato in dottrina14, il silenzio‐assenso di
nuovaintroduzionesiformasolamentesugliattidi“assenso,concertoonulla‐osta”sui
quali l’Amministrazione procedente abbia redatto uno “schema di provvedimento
corredato della relativa documentazione”, sul quale l’Amministrazione concertante
debbadunquesoltantoesprimere(omeno)lapropriaadesione.
Taleprecisazionetrovaconfermaproprionellamancatamodificasiadell’art.16,
comma 3, che, nel consentire di prescindere dai pareri obbligatori, lascia
espressamente esclusi quelli delle “amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica,territorialeedellasalutedeicittadini”,siadell’art.17,comma2,chenon
12Lanecessitàdicoordinarelenormeèstataavvertitadalladottrina,tracuisivedaM.A.SANDULLI,op.cit.,5,cherileva:“Nellamedesimaotticadieffettiva(enonmeramenteconclamata)accelerazionedell’azioneamministrativa,sarebbeperaltronecessario interveniresuiterminientro iquali l’amministrazioneprocedentedeverichiederegliattidiassenso, concerto,nullaostae/o iparerie levalutazioni tecnichedi cuiagliartt.16e17della l.n.241,coordinandoliconquelliindicatiperlaconclusionedelprocedimento.”13 Si vedaM. SANTISE,CoordinateermeneutichediDirittoamministrativo,2016 che ritiene che l’art. 17‐bis siachiaramente incontrastocongliart.16e17,quasialpuntodi farpensareaduna loroabrogazionetacitapersopravvenienzadiunanormaincompatibile,salvopoirilevarechesitrattadiunesitononpercorribile,perchéillegislatoreavrebbedovutoalmenodirloconchiarezzaavendo inserito lanuovanormadopogliart.16e17eavendolasciatoquestiultimiinvigore.14DellostessoavvisoM.A.SANDULLI,Postillaall’editoriale“GlieffettidirettidellaL.7agosto2015n.124sulleattivitàeconomiche:lenovitàintemadis.c.i.a.,silenzio‐assensoeautotutela”,inFederalismi.it,n.20del2015.
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consente l’applicazione della disposizione in caso di valutazioni che debbano essere
prodottedallemedesimeamministrazioni.
Intalsensodepone,inoltre, iltenoretestualedel17‐bischefariferimentoallo
“schemadiprovvedimento”,enonmenzionaipareriolevalutazionitecniche.
Perquestiultimi,quindi,continuaavalereladisciplinaspecialerecatadagliartt.
16 e 17, che, appunto, prevedono un regime di tutela “rinforzata” nelle materie
sensibili15.
Giova evidenziare, inoltre, che la Commissione Speciale, conformemente a
quantogiàaffermatodalladottrina16edallagiurisprudenza17,haesclusodall’ambitodi
applicazionedell’art.16iparerivincolanti.E’pacifico,infatti,chequestiultimi,avendo
un contenuto ‐ di fatto ‐ decisorio18, sono autonomamente impugnabili, in quanto
immediatamenteedautonomamentelesividellasferagiuridicadeldestinatario19.
Pertanto,iparerivincolantisonoricompresitragli“assensi,concertionullaosta
comunquedenominati”cuisiriferiscel’art.17‐bisdellaleggen.241del1990,ilquale
dunqueèdestinatoadapplicarsisoloagliattidi“assenso,concertoonullaosta”diversi
daiparerinonvincolanti(cuisiapplical’articolo16)edallevalutazionitecniche(cuisi
applical’articolo17).
Il parere del Consiglio di Stato conferma quindi la volontà del legislatore di
mantenere–comeprevistonegliartt.16e17,nonmodificati‐unregimespecialedi
assenso esplicito necessario nella fase istruttoria di un procedimento che tratti
interessi sensibili, introducendo con l’art. 17‐bis il silenzio assenso esclusivamente
nellafasedecisoriaditaleprocedimento.
4.Silenzio‐assensoed interessisensibili:giurisprudenzacostituzionalee
europea
15SivedaF.SCALIA,op.cit.,12;APOSTOLO,Commentoall’art.17‐bis,l.n.241del1990,inGarofoli‐Auletta,Codiceamministrativoragionato,IIed.,Roma‐Molfetta,2016,spec.150.16Siveda.V.PARISIO,L’attivitàconsultiva,inM.A.SANDULLI(acura),Codicedell’azioneamministrativa,Milano2011,708:“Ricomprendere iparerivincolantinellasferadioperativitàdell’art.16condurrebbeadun’insanabilecontraddizione logica, inquantounpareredefinitodalla leggecomevincolantefinirebbedifattocolperderetalesuaqualificazionesesiriconoscesseall’amministrazioneattivalapossibilitàdiprescinderne”.17T.A.R.Veneto,Venezia,Sez.II,18dicembre2006,n.4094.18Cfr.M.S.GIANNINI,DirittoAmministrativo,Vol.II,Milano1988,565:“Inrealtàic.d.parerivincolantinonsonopareri,maattididecisione”.19Cfr.Cons.Stato,Sez.VI,19giugno2006.
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Comesopraaccennato,unadellequestionipiùdiscusse20connesseconilnuovo
istituto concerne l’operatività del meccanismo di silenzio‐assenso tra pubbliche
amministrazioni nei casi in cui vengano in rilievo interessi pubblici primari21,
soprattuttoconsideratoche,comenoto, ilcomma4dell’art.20della leggen.241del
1990, prevede che lo stesso schema semplificatorio non operi nei rapporti tra
amministrazionipreposteallacuradiinteressisensibilieprivati.
Ferma la non identità dei due istituti, più volta rilevata in dottrina22, si deve
rilevarechelaratiosottesaallasuddettaesclusionerisiedeproprionellaesigenzache,
in tali casi, l’Amministrazione effettui un più attento bilanciamento degli interessi,
emettendoilprovvedimentofinalesoloaseguitodiunaattivitàdiverificainconcreto.
In merito a ciò, la giurisprudenza costituzionale ed europea si è più volte
espressa sulla necessità che, qualora vengano in gioco interessi pubblici primari,
l’Amministrazione preposta all’emanazione del provvedimento finale compia una
completa istruttoria, al fine di garantire la tutela dell’interesse pubblico sotteso al 20Sullecriticitàinmeritoall’applicazionedell’art.17‐bisallemateriesensibilisiveda,inparticolare,M.BRAY,Iparadossidellasemplificazione:ilnuovosilenzioassensotraamministrazioninellal.124/2015,TesiMasterMida,gennaio2016;G. CORSO,La riorganizzazionedellaP.A.nella leggeMadia:a survay, inFederalismi.it, n. 20del2015;F.DELEONARDIS,Ilsilenzioassensoinmateriaambientale:considerazionicritichesull’art.17‐bisintrodottodallacd.riformaMadia, inFederalismi.it,n.20del2015;F.SCALIA, Ilsilenzioassensonellec.d.materiesensibilialla lucedellariformaMadia, inUrb.app.,1,2016,11ss.;E.SCOTTI,Silenzioassensotraamministrazioni, inA.Romano(acuradi),L’azioneamministrativa,Torino,2016,566ss.21Ilproblemadell’applicabilitàdel17‐bisaprocedimentidicompetenzadiamministrazionipreposteallatuteladiinteressisensibili,ivicompresiibeniculturalielasalutedeicittadinièstatoaffrontatodalConsigliodiStatonelparere,ilqualehaconfermatolaprospettazioneeffettuatadalDipartimentodellafunzionepubblica,secondocui la formulazione testuale del comma 3, che espressamente prevede che le Amministrazioni preposte allatuteladegli interessisensibili“beneficianodiunterminediverso(quelloprevistodallanormativadisettoreo, inmancanza, del termine di novanta giorni), scaduto il quale sono, tuttavia, sottoposte alla regola generale delsilenzioassenso”,nonlasciaspazioadubbicircaunasoluzionepositivadellaquestione.22Sulla distinzione tra silenzio provvedimentale e silenzio procedimentale, citata in introduzione, cfr. B.E.TONOLETTI,SilenziodellaPubblicaAmministrazione,inDig.disc.pubb.,1999,174.Intemadisilenzio‐assensosiveda altresì, senza pretesa di esaustività, V. CERULLI IRELLI, Modelli procedimentali alternativi in tema diautorizzazioni,inDir.proc.amm.,1993,55ss.;M.D’ORSOGNA,R.LOMBARDI,Ilsilenzioassenso,inM.A.Sandulli(acuradi)Codicedell’azioneamministrativa,Milano,2011,801;L.GIANI,Articolo20,inN.Paolantonio,A.Police,A.Zito, (acuradi)Lapubblicaamministrazionee lasuaazione,Torino,2005,411ss.;R.GIOVAGNOLI, Isilenzidella Pubblica Amministrazione dopo la legge n. 80/2005,Milano, 2005;W. GIULIETTI, Silenzio assenso, in A.Bartolini, S. Fantini,G. Ferrari (a curadi)Codicedell'azioneamministrativaedelleresponsabilità,Roma,2010,485;P.LAZZARA,Iprocedimentiamministrativiadistanzadiparte.Dalladisciplinageneralesulprocedimento(l.241/90)alladirettiva« servizi» (2006/123/CE),Napoli, 2008;G.MORBIDELLI, Il silenzioassenso, inV.CerulliIrelli(acuradi)Ladisciplinageneraledell’azioneamministrativa,Napoli,2006,269ss.;A.M.SANDULLI,Ilsilenziodellapubblicaamministrazioneoggi:aspetti sostanzialieprocessuali, inDir.e soc.,1982, 732;A.M. SANDULLI,RiflessionisullatuteladelcittadinocontroilsilenziodellaP.A.,inGiust.civ.,1994,485ss.;Id.,L’istitutodelsilenzioassensotrasemplificazioneeincertezza,inNuoveauton.,2012,454;Id.,GlieffettidirettidellaL.7agosto2015n.124sulleattivitàeconomiche:lenovitàintemadis.c.i.a.,silenzio‐assensoeautotutela,op.cit.;E.SCOTTI,Silenzioassenso,inA.Romano(acuradi),L’azioneamministrativa,op.cit.;M.RENNA,Lasemplificazioneamministrativa(neldecreto legislativon.152/2006), inRiv.giur.amb.,2009, 649;A.TRAVI,Silenzioassensoedeserciziodellafunzione amministrativa, Padova, 1985; G. VESPERINI, Celerità dell’azione amministrativa, tutela di interessiambientalieregolediutilizzazionedelsilenzioassenso,inRiv.it.dir.pubbl.com.,1992,901ss..
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provvedimento, ribadendo la non operatività del meccanismo del silenzio‐assenso
nellemateriesensibili.
In particolare, il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 393 del 199223, nel
dichiararel’illegittimitàcostituzionaledeicommiterzo,quarto,quinto,sestoesettimo
dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale
pubblica) sul procedimento di formazione per silenzio‐assenso del programma
integratod'intervento(chehalafinalitàdiriqualificareiltessutourbanistico,edilizio
edambientale),harilevatocomelasemplificazionenonpossaincideresulcontenuto
essenzialedell’attivitàamministrativaecheilmeccanismodisilenzio‐assensononèdi
per sé estensibile a tutti i procedimenti amministrativi, in quanto bisogna sempre
rispettareilimitilegatiall’esigenzachelapubblicaAmministrazioneesercitiilpotere
discrezionale affidatole dalla legge, svolgendo le opportune verifiche istruttorie e
indagini24. In quest’ottica, il silenzio‐assenso risulta essere un efficace mezzo di
semplificazione solo per i casi più elementari, connotati da un basso tasso di
discrezionalità. Diversamente, qualora la fattispecie implichi necessariamente
complesse fasi istruttorie o sia parte di un procedimento più complesso, sarebbe
quantomaiutileedoveroso,nell’interessesiadelprivatochedell’Amministrazione,lo
svolgimento di tutte le necessarie verifiche, documentate espressamente nel
provvedimentofinale25.
Talecautelaèdiassolutarilevanzanellemateriesensibili.
23CorteCost.,19ottobre1992,n.393,inCons.Stato,1992,II,1413.24Cfr.C.BENETAZZO,Silenzio‐assensoedoveredell’amministrazionedisvolgerel’istruttoria:spuntidiriflessioneoffertidauna fattispecie in temadisanatoriadiopereedilizieabusive, inFederalismi.it,n.25del2011,23, cherichiamasultema,G.MORBIDELLI,Urbanisticaincostituzionaleperabusodisilenzio‐assenso,inGiur.cost.,1992,3427ss;R.GIOVAGNOLI,Diaesilenzio‐assensodopolaleggen.80/2005,inUrb.eapp.,2005,1001ss..25SivedaM.P.CHITI,Semplificazionedelleregoleesemplificazionedeiprocedimenti.Alleatioavversari?, inChefine ha fatto la semplificazione amministrativa, a cura di G. Vesperini, Milano, 2006, 38, secondo il quale «ilprincipiodelsilenzioassensorispondeindubbiamenteataluneesigenzepratichedidefinizionecelereperfattispeciea basso o nullo tasso di discrezionalità, ove l’interesse del privato all’inizio di certe iniziative viene ritenutomeritevolediparticolareattenzione.(….)Diversoèilcasoincuilafattispecieoggettodell’eventualesilenzioassensoimplicanecessariamentecomplessefasiistruttorieoèpartediunpiùcomplessoprocedimento,ovesarebbequantomai utile, nell’interesse tanto dell’interessato quanto dell’Amministrazione, lo svolgimento di tutte le necessarieverifiche,poiespressenelprovvedimentoenellarelativamotivazione»,nonché,dellostessoAutore, Isignorideldirittocomunitario: laCortediGiustiziae losviluppodeldirittoamministrativoeuropeo, inRiv.trim.dir.pubbl.,1991, 796 ss. Nello stesso senso V. PARISIO, Silenzio della pubblica amministrazione, procedimento e giudiceamministrativo in materia edilizia, in Inerzia della pubblica amministrazione e tutela giurisdizionale. Unaprospettivacomparata(acuradiV.Parisio),Milano,2002,143ss.;R.GIOVAGNOLI,Diaesilenzio‐assensodopolaleggen.80/2005,op.cit.,1008‐9.
11
Intalsenso,laConsultahapiùvolteribaditolanecessitàcheleamministrazioni
preposte alla tutela di interessi sensibili concludano i procedimenti di propria
competenza con provvedimenti espressi26. In particolare, in ambito paesaggistico,
muovendo proprio dalla considerazione che la tutela dell’ambiente e della salute
trovinounesplicitoriferimentoneltestocostituzionaleechequestoimplichiche“sono
indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione accurate indagini ed accertamenti
tecnici,nonchécontrollispecificiperladeterminazionedellemisureedegliaccorgimenti
daosservarsieperevitaredanni facilmentepossibiliper lanaturatossicaenocivadei
rifiutiaccumulati”27,hacostantementeaffermatoche“operailprincipiofondamentale,
risultante da una serie di norme inmateria ambientale, della necessità di pronuncia
esplicita,mentreilsilenziodell’Amministrazionenonpuòaverevalorediassenso”28.
Anche la Corte di Giustizia europea29 ha ritenuto non compatibile con la
normativa comunitaria la definizione tacita del procedimento nel caso in cui, per
26ApartiredaCorteCost.,1°luglio1992,n.307,relativaauncasodistoccaggioprovvisoriodirifiutitossicienocivi.27CosìtestualmenteCorteCost.,19‐27aprile1993,n.194,inG.U.,1^seriespecialen.19del5maggio1993,nellaqualesistabilisce l’illegittimitàcostituzionale–perviolazionedell’art.32Cost.–dell’art.3,comma3,della l.r.Veneto 23 aprile 1990, n. 28, avendo la stessa disposizione “introdotto l’istituto del silenzio‐assenso in unafattispecienellaquale,attesalanaturadegliinteressiprotettielefinalitàdaraggiungere,cioèlatuteladellasaluteedell’ambiente,chesonobenicostituzionalmenteprotetti(artt.9e32Cost.)estante l’obbligodell’osservanzadidirettivecomunitarie(n.75/442;n.76/403;n.78/319en.91/156chemodifica lan.75/442),sono indispensabiliper il rilascio dell’autorizzazione accurate indagini ed accertamenti tecnici, nonché controlli specifici per ladeterminazionedellemisureedegliaccorgimentidaosservarsiperevitaredannifacilmentepossibiliperlanaturatossicaenocivadeirifiutiaccumulati”.Negli stessi terminiCorteCost.12 febbraio1996,n.26;CorteCost.,17dicembre 1997, n. 404; Corte Cost., 9‐10 marzo 1998, n. 302, relative queste ultime a leggi Regionali cheprevedevanoilmeccanismodelsilenzioassensoinprocedimenticomplessi,caratterizzatidaunelevatotassodidiscrezionalità.Sivedano, inoltre, inargomento,Cortedeiconti,Sez.controllo,2ottobre1991,n.100, inCons.Stato, 1992, II, 113eCortediGiustiziadelleComunitàeuropee,28 febbraio1991, in causaC‐360/87, inDir.pubbl.it.comunit.,1992,901.Perulterioriapprofondimentialriguardo,sirinviaaV.PARISIO,Tuteladeivaloriambientali,paesaggistico‐territorialiesemplificazionedell’azioneamministrativaallalucedellal.7agoston.241,inRiv.amm.,1991,1181ss..28SivedaCorteCost.n.26/1996. 29 Inrelazionealrapportotra lanuovadisciplinadelsilenzio‐assensoe ildirittocomunitario,sievidenziacheall’ultimocommadell’articolo17‐bisèprevistaunac.d.clausoladisalvaguarda, laqualeesclude l’applicazionedell’istitutodisciplinatodaicommiprecedenti“neicasiincuidisposizionididirittodell’UErichiedanol’adozionediprovvedimentiespressi”.Quest’ultima, secondo ilDipartimentodellaFunzionePubblica,dovrebbe togliereognidubbiosullacompatibilitàdell’istitutodelsilenzio‐assensotraamministrazioniconl’ordinamentocomunitario,non trovando applicazione nei casi in cui dallo stesso è richiesta l’adozione di provvedimenti espressi. Inparticolare, ilcomma4delnuovoarticolo17‐bisconfermerebbequantogià indicatodalcomma7dell’articolo14‐ter,ilqualeesclude,perleprocedurediVIA‐VAS‐AIA,l’acquisizionediassensonelleConferenzedeiServizi,in quanto procedure di derivazioni comunitaria le cui Direttive di riferimento richiedono un provvedimentoespresso che le concluda, comprese le procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS. Nel parere, ilConsigliodiStatosollevaalcuneperplessitàsutaledisposizione.Sièinfattievidenziatoche,siapuregiustificatadall’esigenza di assicurare la compatibilità comunitaria del nuovo meccanismo di semplificazione, comeprevisione di chiusura, tuttavia suscita alcune critiche.Nello specifico, non si comprende l’utilità della stessa,stante il fatto che il riferimento alla disposizioni comunitarie, intese come norme comunitarie, sarebbescarsamente utile in quanto l’inapplicabilità della norma nazionale in presenza di disposizioni euro unitarie
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garantire effettività agli interessi tutelati, sia necessaria una espressa valutazione
amministrativa quale un accertamento tecnico o una verifica, sottolineando la
necessitàcheleamministrazionipreposteallacuradiinteressisensibiliconcludanoil
procedimentoconunprovvedimentoespresso,dalmomentochel’interessepubblico
primariotutelatoèditaleimportanzadarichiederesempreunavalutazioneespressa
dapartedell’Amministrazione, chedia contodell’istruttoria svolta30. LaCorteUEha
quindi ritenuto incompatibile con il diritto comunitario l’operatività del silenzio‐
assenso nel caso di procedimenti complessi31, laddove, per garantire effettività agli
interessi tutelati, sia richiesta una espressa valutazione amministrativa, quale un
accertamentotecnicoounaverifica.Intalicasi,infatti,ammettereilsuddettoschema
semplificatoriosignificherebbelegittimarel’Amministrazioneanonsvolgere‐ovvero
a non documentare e/o tracciare esplicitamente in motivazione – una effettiva
ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e una puntuale attività
istruttoria espressamente imposta dalle norme comunitarie a tutela di valori ed
interessiparticolarmenterilevanti32.
contrastanti già si impone il ragione del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea, che impone algiudicenazionale di disapplicare la norma interna incompatibile, senza la richiestadi previsioni espressa. Alriguardo, si è ritenutoche il riferimentoaldirittodell’UEvada intesocomeevocativodell’interoordinamentocomunitario, comprensivodei principi elaborati dalla relativa giurisprudenza, data la naturale prevalenza deldirittocomunitariosuldiritto internocherenderebbesuperflua lanorma,qualorasiconsiderassesoloriferitaallenormedell’UnioneenonancheallagiurisprudenzadellaCorte.30ApartiredallastoricasentenzaCorteGiust.28febbraio1991,inC‐360/87,Commissionec.RepubblicaItaliana,inRiv.it.dir.pubbl.com,1992,incuiilGiudiceeuropeohaaffermatoche“ilrifiuto,laconcessioneolarevocadelleautorizzazionidevonorisultaredaunprovvedimentoesplicitoeseguireregoleprocedimentaliprecise,nellequalivengarispettatoundeterminatonumerodicondizioninecessarie,dallequalisorgonodirittieobblighi incapoaisingoli.Neconseguecheunaautorizzazionetacitanonpuòritenersicompatibileconleprescrizionidelladirettiva,tanto più che una siffatta autorizzazione non consente la realizzazione di indagini preliminari, né di indaginisuccessiveedicontrolli”.Sitrattadellaprimapronunciainmateria,chehariguardatounaleggeitaliana(l.n.319del1976,c.d.leggeMerli)cheprevedevaun’autorizzazioneprovvisoriatacitainmateriadiscarichi.Intalecaso,la Corte ha ritenuto che, data la delicatezza degli interessi protetti, è sempre necessario un provvedimentoespressochediacontodell’istruttoriasvoltaedelbilanciamentoeffettuato.Insensoconforme,sisegnalalapiùrecente sentenza del 10.06.2004 (causa C‐87/02) in cui, in relazione ad una ipotesi di silenzio assenso nelleprocedure di verifica di assoggettabilità a VIA, la Corte ha altresì affermato, sulla base del principio diprecauzione in materia ambientale occorre che la istruttoria per valutare l’impatto di un intervento daautorizzaredeveesseresvoltaeffettivamentealtrimentisiverrebbemenoallaratiodellanormativaambientalecheèquelladellatutelapreventivadell’ambienteedellasalutedeicittadiniinteressati.31Nelsensocheilsilenzio‐assensononsioperanteinprocedimentichepostulanovalutazionicomplesse,sivedaaltresìCass.civ.,Sez.II,1marzo2007,n.4869,inwww.lexitalia.it,n.3/2007;Cons.Stato,Sez.IV,22giugno2004,n.4395 inwww.lexitalia.it;T.A.R.Lombardia,Milano, Sez. III, 19novembre2004,n.6048, inRiv.giur.polizia,2005,pp.341,836;Id.,13novembre2006,n.2151,inForoamm‐T.A.R.,2006,p.3454;T.A.R.Umbria,Perugia,3febbraio2010,n.50,inwww.giustamm.it,n.2/2010.32 C. BENETAZZO, Silenzio‐assenso e dovere dell’amministrazione di svolgere l’istruttoria: spunti di riflessioneoffertidaunafattispecieintemadisanatoriadiopereedilizieabusive,op.cit.,23.
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4.1 (segue) un caso recente: l’Adunanza Plenaria sulla perdurante
operativitàdelmeccanismodelsilenzio‐assensoperilprocedimentorelativoal
nullaostadell’EnteParco
L’importanza che l’Amministrazione preposta alla cura di interessi sensibili
compia sempre le necessarie valutazioni tecniche, anche in caso di operatività del
meccanismodelsilenzio‐assenso,èstatadirecenteribaditadall’AdunanzaPlenariadel
ConsigliodiStatonellasentenza27luglio2016,n.17,chehaaffrontatoiltemadella
permanente vigenza o meno dell'ipotesi di silenzio assenso per il procedimento
relativo alnullaostadell’EnteParcoprevistadall'art. 13, commi1 e4, della legge6
dicembre199133,n.394,aseguitodell'entratainvigoredellal.14maggio2005,n.80,
che,nell'innovarel'art.20dellaleggen.241del1990,haesclusochel'istitutogenerale
del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e
paesaggistica34.
Nellospecifico,iGiudicidiPalazzoSpada,nell’accoglierelatesidellaperdurante
operatività delmeccanismo previsto dall’articolo 13 della legge n. 394 del 1991 (in
senso conforme all’orientamento della Sesta Sezione, richiamato nell’ordinanza di
rimessione 14 gennaio 2016/17 febbraio 2016, n. 642 della Terza Sezione del
ConsigliodiStato),hannoevidenziatoche,dalpuntodivistasostanziale,nonesistono
ragioni sistematiche che portino ad escludere l’applicabilità della disposizione, in
quanto gli interessi sensibili in gioco risultanoda essa in concreto tutelati. Infatti, il
nullaostadell'art.13haperoggettolapreviaverificadiconformitàdell'interventocon
le disposizioni del piano per il parco e del regolamento del parco e non riguarda,
pertanto, procedimenti ad elevato contenuto tecnico, come autorizzazioni
paesaggistiche, idrogeologiche, archeologiche, in cui la necessità che
l’Amministrazione effettui una attenta attività di verifica in concreto preclude
l’operatività del meccanismo del silenzio assenso. Al contrario, “trattandosi
testualmente di verifica di conformità, ilmargine di discrezionalità tecnica che vi è
33 La norma prevede che “Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opereall’internodelparcoèsottopostoalpreventivonullaostadell’EnteParco.Ilnullaostaverificalaconformitàtraledisposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.Decorsoinutilmentetaletermineilnullaostasiintenderilasciato.”34Sul contrasto giurisprudenziale che ha portato alla pronuncia della Adunanza Plenaria, si veda F. SCALIA,Rimessione all'Adunanza Plenaria del contrasto giurisprudenziale sull’attuale vigenza del silenzio assensosull’istanzadinullaostadell’EnteParco,inGiust.Amm.,n.3/2016.
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connaturatoèdisuobenpiùridotto”e,dunque,lapreminenzadellacuradell’interesse
ambientale “resta in realtà integra ed effettiva”, in quanto “la fattispeciedel silenzio‐
assenso per il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco integra un procedimento
caratterizzatodauntassodidiscrezionalitànonelevato,incuiulteriorispecificiinteressi
ambientali vengono valutati inmodo espresso, tramite autorizzazioni paesaggistiche
(comeaccadutoperlafattispecieall'esame),idrogeologiche,archeologiche”35.
L’AdunanzaPlenaria, richiamando il ridottomarginedi discrezionalità tecnica
che caratterizza il procedimento in questione, legittima quindi la perdurante
operativitàdelsilenzio‐assensoe,nellostessotempo,confermaindirettamentechelo
stesso meccanismo di semplificazione non potrebbe invero operare in tutte quelle
ipotesiincui,secondoiprincipidicorrettezzaedibuonaamministrazionedellaparte
pubblica, sia necessaria una attenta verifica degli interessi in concreto, attraverso
l´esperimento di una autonoma istruttoria, i cui risultati debbano confluire nella
motivazionedelprovvedimentoespresso.Intalidiversicasi,gliinteressisensibilinon
potrebberoinfattiessereefficacementetutelatiladdovefosseerroneamenteadottatoil
meccanismodelsilenzio‐assenso.
35L’AdunanzaPlenariadelConsigliodiStato,nellospecifico,evidenziache:“Lapreminenzadiquellacurarestainrealtàintegraedeffettiva.Comeaccennatoinfatti,adifferenzadiunavalutazionedicompatibilità,ladettaverificadiconformità‐chesoloaccertalaconformitàdegliinterventiconcretamenteprospettatiallefigureastrattamenteconsentite ‐non comportaungiudizio tecnico‐discrezionaleautonomo edistintodaquellogiàdettagliatamentefattoeresonoto,seppureinviagenerale,medianteirammentatistrumentidelPianoperilparcoedelRegolamentodelparco.Questi strumenti,dettando iparametridi riferimentoper la valutazionedei vari interventi, inveranol'indispensabileedoverosacuradegliinteressinaturalistico‐ambientali.Ilimitidicuisitrattasonodelrestointesiessenzialmenteallapreservazionedeldatonaturalistico e si esplicanoper lopiù in valutazioni generalidi tiponegativo con l'indicazione di opere reputate comunque incompatibili con quella salvaguardia. Sicché dettistrumentiassorbonoinsélevalutazionipossibilieletraduconoinprecettiperlopiùnegativi(divietiorestrizioniquantitative),rispettoaiqualirestainconcretodacompiereunameraverificadiconformitàsenzaresiduimarginidiapprezzamento.Ilcheèresoontologicamentepossibiledall'assenza,rispettoall'interessenaturalistico,dispazipervalutazionidi tipoqualitativo circa l'intervento immaginato: si trattaqui infatti, secondounadistinzionedibase ripetutamente presente in dottrina a proposito delle varie declinazioni della tutela ambientale, disalvaguardare l'"ambiente‐quantità", il che tecnicamente consente questo assorbimento, negli atti generali epianificatori,dellacuradell'interessegenerale.Questistrumenticosìdefinisconoexanteleinaccettabilitàolimitidiaccettabilitàdelletrasformazionichealtrimenticaratterizzerebberouncongruogiudiziodicompatibilitàrispettoaquella salvaguardia.Non vi èdunque,nella significazione legale favorevole,attribuitadalla legge suiparchidel1991alsilenziosull'istanzadinullaosta,unarinunciaallacuraconcretadelprevalenteinteressegenerale.Quellacuraèrealizzatamediantel'approvazionedelPianoperilparcoedelRegolamentodelparco,chedelrestosonoilpresupposto indefettibileper l'operativitàdello stesso silenzio‐assensodell'art.13. Inoltre,èbene ribadireche lavalutazione di compatibilità di qualsivoglia opera da realizzarsi nel perimetro del parco resta soggetta allaautorizzazionepaesaggisticaededilizia,percuinonpuòfondatamenteravvisarsialcundecrementoditutelanellaconsapevoleedanticipatrice sceltadelLegislatoredel1991ribaditanel2005con lamancataabrogazionedelladettadisposizione”.
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5.Ildifettodiistruttoria(edimotivazione)nellaformazionedelsilenzio‐
assenso
E’pacificopoi che, anchequaloraoperi il silenzio‐assenso, equindi in casodi
unica firma dell’atto, quest’ultimo resta comunque imputabile anche
all’Amministrazionerimastaformalmenteinerte.
Atalriguardo,ilparereaffrontaunproblemagenerale,digranderilevanza,che
attiene all’operatività dell’istituto del silenzio assenso, non solo tra pubbliche
amministrazioni ma anche tra amministrazioni e privati ex art. 20 della legge n.
241/1990,ancorchénonindicatotraiquesitipropostidall’Amministrazioneriferente.
Sitrattadistabilirese,qualoraoperiilsilenzio‐assensodellaconcertante,diper
séidoneoalperfezionamentodell’atto,quest’ultimononsiaperòespostoalrischiodi
un’eventualeillegittimitàperdifettodimotivazioneodiistruttoria.
In relazione alle ipotesi di silenzio‐assenso nei rapporti tra pubblica
amministrazione e privati, in dottrina si è discusso se permanga il dovere
dell’Amministrazionedicomunicarel’avviodelprocedimento,disvolgerel’istruttoria
ediesprimereunaadeguatamotivazione,con laconseguenzache,neicasi incuiciò
nonavvenga,l’attotacitodiassensocosìformatosisarebbeillegittimo36.
36In temaladottrinaèvasta,elariflessionerichiederebbeunapprofondimentodaaffrontareinaltrasede.Siveda,exmultiis,sulpunto,C.BENETAZZO,Silenzio‐assensoedoveredell’amministrazionedisvolgerel’istruttoria:spuntidiriflessioneoffertidaunafattispecieintemadisanatoriadiopereedilizieabusive,op.cit.,17,cherichiamaA.TRAVI,Silenzio‐assensoedeserciziodellafunzioneamministrativa,Padova,1985,56ss.e,nelmedesimosenso,B.TONOLETTI,Silenziodellapubblicaamministrazione(voce), inDig.disc.pubbl.,Torino,1995,XIV,p.173..SivedaaltresìE.CASETTA,Manualedidirittoamministrativo,Milano,2008,494,nonchéT.TASSO,IlsilenziodellaPubblicaAmministrazione,Napoli,2004,74,ilquale,sempreilrelazionealsilenzioassensotraAmministrazioneeprivato,harilevatocheequiparareilsilenziodellap.a.adunattotacitodiassenso«nonsignificachel’istruttoriasiaestraneaalprovvedimentoottenutoperassenso,tantoèverochesel’autoritàamministrativa–rimastainertedopo la presentazione dell’istanza del privato – ad un certo punto chiede formalmente all’interessato deichiarimentiodelladocumentazione, iltermineper ilsilenzioaccoglimentorimane interrotto,eunnuovoterminedecorre – per l’accoglimento della domanda – dalmomento in cui l’interessato ha prodotto quanto richiesto»;nonchéF.GAMBARDELLA,Ilsilenzioassensotraobbligodiprocedereedoverediprovvedere,inwww.giustamm.it,n.3/2010,ilquale,inparticolareinrelazioneall’art.20,commaquinto,l.241/90,cheprevedel’estensionealleprocedureinesamedelmodellodellacomunicazionedimotiviostatividicuiall’art.10bisedunquelapossibilitàdi far ricorso al cd. preavviso di rigetto, afferma che proprio tale circostanza “presuppone il completoespletamentodellafaseistruttoriaaifinidellegittimoconsolidarsidelsilenzioassenso,nonchélaformazionediunostadio pro‐decisionale che implica considerazione e sintesi degli interessi coinvolti”. Di conseguenza, “ladisposizione da un lato evidenzia l’importanza della doverosa istruttoria anche con riguardo alle proceduredestinateaconcludersiinviasilenziosa,dall’altrosottolineacomeancheinquesticasileregoledaapplicaresianoquellegeneralivalideperiprocedimentichesichiudonoinformaespressa”.
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Perquantoriguardailviziodidifettodimotivazione37,laCommissioneSpeciale
ricorda che tutte le disposizioni che prevedono il silenzio assenso, legittimando
l’espressionedellavolontàprovvedimentaleancheattraversol’inerziaprolungataper
undeterminatotermine,nonrichiedono lamotivazioneesplicitadellaparte“silente”
comeelementostrutturaledell’atto,risultando lastessa insitanell’adesione implicita
alla “proposta” di atto formulata dall’amministrazione (o dal privato) procedente.
Peraltro, siosservacomeciò trovaconfermanel fattoche,comesièdetto, lanorma
non trova applicazione nelle ipotesi di cui agli artt. 16 e 17, quando è prevista
l’acquisizionedipareriovalutazionitecniche.
Diverso,epiùcomplesso,èilproblemadiuneventualedifettodiistruttoria.
Infatti,unotragliaspettipiùrilevantie,altempostesso,problematicichepone
la nuova disciplina del silenzio‐assenso tra pubbliche amministrazioni, è
rappresentato proprio dalla necessità (o meno) di osservare, anche nelle ipotesi
ricadenti nel suo ambito di applicazione, le regole che disciplinano lo svolgimento
dell’istruttoria38.
Al riguardo, bisogna evidenziare che, affinché operi la nuova norma, è
necessariorispettarealcunecondizioni,chedevonoesserepuntualmenteverificatenel
corsodell’istruttoriadapartedell’Amministrazioneprocedente.
Ci si riferisce, in particolare, ai limiti oggettivi e soggettivi ben delineati nel
parere: lo “schema di provvedimento” deve essere presentato in merito a una 37Si segnalanoduepronuncegiurisprudenziali, chehannoaffrontato il temadeldifettodimotivazione incasiperòdisilenzioqualificato,ovverodisilenzio‐rigetto,enondisilenzio‐assenso. IlTAR,Lazio‐Roma,sez. IIbis,nellasentenza13/07/2006n°5818haaccoltoilricorsopropostocontroilsilenzioserbatodallap.a. localesuun’istanzavoltaalrilasciodipermessodicostruireinsanatoriaaisensieconglieffettidell’articolo36delD.P.R.6 giugno 2001, n. 380, affermando che: “Si è detto che il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza diaccertamentodi conformitàurbanisticadi cuiall'art.13 l.28 febbraio1985n.47 (ora,art.36D.P.R.n.380del2001),hanaturadiatto tacitodi reiezionedell'istanza equindidi silenzio‐significativo…Ne consegue che taleprovvedimento,inquantotacito,ègiàdiperséprivodimotivazione….Lagiurisprudenzasièpronunziatapiùvoltesulpunto,dapprimaevidenziandoildifettoassolutodimotivazione,poi,l’inadempimentodell’obbligodiprovvederesulladomandadell’interessato.Siverte,invero,inipotesiincuiafrontedellaqualificazionedapartedellanormadelsignificatonegativodelsilenzio,essoequivaleadunsilenzio‐rifiuto,dovendosiammettere,dunque,lapossibilitàdiesperiredapartedelsoggettointeressato,latutelaaccelerataprevistadall’art.21bisl.TAR,comeesercitatanelcasodispecie”.Sullostessotema,ilSupremoConsessodellaGiustiziaamministrativahaaffermatoche“ilsilenziodell’Amministrazionea frontediun’istanzadi sanatoria costituisceuna ipotesidi silenzio significativo,al qualevengonopertantocollegatiglieffettidiunprovvedimentodirigettodell’istanza,cosìdeterminandosiunasituazionedel tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso; ne consegue che taleprovvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo dimotivazione – tant’è che l’art.13 della L. n.47/1985attribuisceal silenzio serbatodallaP.A. ilvaloredidiniegoveroeproprio ‐edè impugnabilenonperdifettodimotivazione,bensìperilcontenutoprecettivodell’atto”(Cons.Stato,sez.V,11febbraio2003,n.706;cfr.,altresì,C.G.A.R.S.21marzo2001,n.142).38Cfr.C.BENETAZZO,op.cit,16,inrelazionealsilenzio‐assensotrapaeprivati.
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fattispecie riconducibile a quelle per cui si applica il nuovo silenzio‐assenso,
l’Amministrazionechelopresentadeveesserelegittimataafarloedessodeveessere
presentatoall’Amministrazionecompetenteariceverlo.
Secondo giurisprudenza costante, formatasi in relazione al meccanismo di
silenzio‐assensoexart.20,nonbastasololapresentazionedelladomandadapartedel
privatoeildecorsodeltempo,maènecessarioaltresìchel'istanzasiaassistitadatutti
ipresuppostidiaccoglibilità,costituitidairequisitisoggettiviedalladocumentazione
allegata all’istanza, “non determinandosi "ope legis" la regolarizzazione dell'abuso, in
applicazionedell'istitutodel silenzioassenso,ogniqualvoltamanchino ipresuppostidi
fattoedidirittoprevistidallanorma,ovveroancoraquando l'oblazioneautoliquidata
dallaparteinteressatanoncorrispondaaquantoeffettivamentedovuto,oppurequando
ladocumentazioneallegataall'istanzanonrisulticompletaovveroquando ladomanda
sipresentidolosamente infedele”39. Intalsenso,sièsostenutoche“iltermine iniziale
per la formazione del silenzio‐assenso […] può decorrere solamente da quando la
domandasiacompletadituttaladocumentazioneedituttiiparerinecessari”40.
Lagiurisprudenzaprevalenteritienedunquenecessarioaifinidellaformazione
delsilenzioassensotraAmministrazioneeprivato,cheladomandasiacorredatadalla
indispensabile documentazione prevista dalla normativa, non implicando il
meccanismodelsilenzio‐assensoalcunaderogaalpotere‐doveredell'Amministrazione
pubblicadi curaregli interessipubblicinel rispettodeiprincipi fondamentali sanciti
dall'art. 97, Cost. e presupponendo quindi che l'Amministrazione sia posta nella
condizione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali per il rilascio
dell'autorizzazione41.
39Cfr.Cons.Stato,Sez.V,13gennaio2014,n.63.40TarSardegna,Cagliari,Sez.I,22aprile1998,n.435.Pertanto,ilsilenzio‐assensononpuòformarsiinassenzadella documentazione completaprescritta dalle norme, in quanto l’eventuale inerzia dell’amministrazione nelprovvedere“nonpuò farguadagnareagli interessatiunrisultatocheglistessinonpotrebberomaiconseguire invirtù di (un) provvedimento espresso” (Cons. Stato, Sez. VI, 06 dicembre 2013, n. 5852) Nel caso in cui, perirregolarità della domanda, non può formarsi il silenzio‐assenso, l’inerzia dell’Amministrazione determina unsemplice inadempimento della stessa. In tal senso, si veda M. CLARICH, G. FONDERICO, Procedimentoamministrativo, Itinera (Ipsoa),2015;nonchéT.TASSO,op.cit.,75, ilquale, citandopartedellagiurisprudenzarichiamata alla nota successiva, osserva che «non è possibile considerare formato un silenzio‐accoglimento infavore di un soggetto non legittimato a richiedere l’emanazione del provvedimento o la cui domanda siaradicalmentenulla(exart.1418c.c.)oppuredirettaadunorganoassolutamenteincompetente».41Cfr.Cons.St.,sez.V,01.04.2011,n.2019;Cons.St.,sez.V,29.12.2009,n.8831;Cons.St.,sez.V,19.06.2009,n.4053;Cons.St.,Sez.IV,7.04.2006,n.1910,inForoamm.–C.d.S.,2006,p.1131;Id,Sez.IV,23.07.2009,n.4672,inwww.giustizia‐amministrativa;Id.,Sez.V,29.12.2009,n.8831,inForoamm.–C.d.S.,2009,p.2875;T.A.R.Liguria,
18
In senso conforme alla giurisprudenza sopra richiamata, la Commissione
Speciale ribadisce l’importanza che l’Amministrazioneprocedente effettui, anchenei
casi in cui opera il silenzio‐assenso tra pubbliche amministrazioni di nuova
introduzione, una attività istruttoria e preparatoria, sottolineando come la totale
omissione della stessa ben potrebbe costituire indice di una radicale assenza di
adeguata preparazione dell’esercizio del potere, con conseguente illegittimità del
provvedimentofinaleemanato.
In tali casi, il Consiglio di Stato evidenzia come il silenzio assenso maturato,
seppure di per sé idoneo al perfezionamento dell’atto, non sarebbe sufficiente per
colmare un vizio essenziale del procedimento, vertendosi in ipotesi di sostanziale
inidoneitàdello “schemadiprovvedimento” inviatoall’Amministrazioneconcertante,
carentedeipresuppostiedellecondizioniperilformarsidelprovvedimentofinale.
Tale osservazione è di primaria importanza stante l’applicabilità del nuovo
istituto alle amministrazioni preposte alla “tutela ambientale, paesaggistico –
territoriale,deibeni culturaliedella salutedei cittadini” e dunque a casi nei quali la
rilevanza e la valenza degli interessi in questione (definiti, non a caso, interessi
pubblici primari) e delle situazioni giuridiche tutelate, richiedono che il
provvedimento finale, pur se adottato a seguito dell’assenso “per silentium”, sia
assistito da una attenta istruttoria condotta dall’Amministrazione procedente
seguendolanaturalescansionedelprocedimento.
Soprattuttoinquesteultimeipotesi,ilsilenzio‐assensosiformasoloaseguitodi
una attività procedimentale e istruttoria, e quindi nell’intervallo di tempo che
intercorre tra l’ultimo atto di istruttoria compiuto, documentato nello “schema di
provvedimento” inviato,e la fase incuisièverificata l’inerziadellaAmministrazione
codecidente.
DellostessoparereèilMinisterodeibeniedelleattivitàculturaliedelturismo,
il quale, nella citata circolare interpretativa, evidenzia l’importanza che
l’Amministrazione, nelle ipotesi di operatività del silenzio‐assenso di nuova
Genova,Sez.I,22aprile2011,n.666,inForoamm.–T.A.R.,2011,p.1205;T.A.R.Sicilia,Catania,Sez.I,12maggio2011,n.1156,inwww.giustiziaamministrativa.it.
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introduzione, verifichi sempre, in via preliminare, la sussistenza dei presupposti e
dellecondizionidequibus,attraversounaattentaistruttoria42.
Infatti,qualoral’istruttorianonsiastataeffettuataosiastatacondottainmodo
non corretto, il provvedimento finale emanato dopo l’assenso “per silentium” ben
potrebbe risultare illegittimo, con conseguente responsabilità risarcitoria delle
amministrazionicuiquest’ultimoèimputabile.
6.Ilpoterediautotutela
A tal riguardo, un’ultima questione, connessa alle precedenti, attiene alla
possibilità e agli eventuali limiti del potere di autotutela43, incidente sul
provvedimentoformatosiattraversol’applicazionedell’art.17‐bis.
E’ pacifico44, infatti, che il silenzio‐assenso, pur non producendo un atto
implicito, ma una “fattispecie legale permissiva”, legittimi comunque la pubblica
Amministrazioneall’eserciziodeipoteridiautotutela45.
42Il Mibact, nella circolare interpretativa del 16 novembre 2015, richiamando la giurisprudenza sopramenzionata relativa ai necessari presupposti della domanda, rileva inoltre che: “Il suddetto principio dellainidoneitàdelladomandacarentedeipresuppostiedellecondizioniper il formarsidelsilenzio‐assensovaaltresìcoordinato con l’avvenuta introduzione nella legge n.241 del 1990, nel comma 1 dell’art.2, ad opera dell’art.1,comma38,dellalegge6novembre2012,n.190,dellanuovaprevisionedellapronunciadirigetto“inrito”incasodimanifesta irritualitàdelladomanda(…).Inognicasooccorrechiarireche,salvi icasidimacroscopicacarenzadielementi essenziali dell’atto, tali da poter configurare una sua radicale nullità o inesistenza, nella stragrandemaggioranza delle ipotesi la incompletezza delle indicazioni relative ai requisiti o ai presupposti della pretesaazionata,ovverolacarenzadocumentale,sianoessecausadiirricevibilitàodiimprocedibilitàdelladomanda,nonpossonodeterminare la carenzadell’obbligodiprovvedere e,quindi, “a valle”, il conseguenteperfezionarsidellafattispecie dell’atto tacito di assenso, potendo tutt’al più consentire una parentesi istruttoria interlocutoria perchiarire idubbi sul soggetto o sull’oggettoper completare lapratica (opossonodeterminareunapronuncia informasemplificatadiinammissibilitàaisensidelcitatoultimoperiododelcomma1,dell’art.2dellaleggen.41del1990)”.43Intemadisilenzioassensoecaducazioneinautotutela,siveda,explurimis,Cons.Stato,sez.V,20marzo2007n.1339 “Ai sensidell'art.20comma3, l.7agosto1990n.241,comeriformulatodall'art.3comma6 ter,d.l.14marzo2005n.35,convertitoconmodificazioninella l.14maggio2005n.80, ilsilenzioassenso , formatosiperdecorsodel tempoprescrittodall'inoltrodell'istanza,nonpuòessereconsideratodall'amministrazione tamquamnon essetma,primadell'adozionedelprovvedimentonegativo espresso,deve formareoggettodiprovvedimenticaducatorinellaviadell'autotutela”;ConsiglioStatosez.V,22giugno2004,n.4355“Nelcasoincuisisiaformatoil silenzio assenso rispetto ad una domanda di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande,l'autorità comunale può procedere, ai sensi dell'art. 20 comma 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, all'annullamentodell'autorizzazione assentita sussistendo i presupposti per emettere un atto di autotutela,ma non emettere undiniegoespresso.”44Intalsenso,sivedaF.G.SCOCA,Dirittoamministrativo,QuartaEdizione,394,cherichiamaCons.Stato,Sez.V,n.446/1996;Cons.Stato,Sez.V,n.834/1996;Cons.Stato,Sez.V,n.2829/2008.SecondoM.CLARICH,Manuale,247,ilsilenzio‐assensohainvecevalore“provvedimentale”;dellostessoavvisoG.GRECO,Argomenti,192.45In tal senso, si veda la circolare interpretativadelMibact citata, la quale afferma che “Comenoto, il silenzioassensocostituisce(..)unattotacito fittizioenonunmerocomportamento inertedi inadempimento.Nesegue ilcorollariologicodellaammissibilità,pertaleattotacito,deglistrumentidiautotutela,applicabiliinlineageneraleriguardoa tuttigliattiamministrativi”.Nel sensodellapermanenza incapoallap.A.delpoteredi revocaediannullamentoincasisisilenzio‐assensoexart.20,l.241/90sieraespressa–giàprimadellemodifichelegislative
20
Ciò,peraltro,èstatorecentementeribaditodallacitatasentenzadell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato sull’operatività del silenzio‐assenso nel nulla osta
dell’EnteParco,incui,richiamandocostantegiurisprudenzaamministrativa(exaliis,di
recenteCons.Stato,Sez. III,2ottobre2015,n.4612),sièaffermatoche“laavvenuta
formazionedel silenzio‐assensocomportache l'Amministrazione,ai sensidelcomma3
dellostessoart.20,oveintendaadottareunnuovoprovvedimento,dovràadottarloinvia
diautotutelaaisensideisuccessiviartt.21‐quinquiese21‐nonies,dopoavereffettuatole
valutazionidilegittimitàomesseononcorrettamenteesercitate”46.
Pertanto, non paiono esserci dubbi sulla possibilità, non solo per
l’Amministrazione procedente, ma anche per l’autorità che non ha reso l’assenso,
concertoonullaostaeneiconfrontidellaquale,quindi,haoperatoilsilenzio‐assenso,
di esercitare il potere di autotutela47, qualora, ad esempio, si accorga che il
provvedimentofinaledifettidellanecessariaistruttoria.
Inmeritoaciò,ilDipartimentodellaFunzionePubblicanelquesitodistinguela
fasecompresa tra la formazionedelsilenzio‐assensoe l’adozionedelprovvedimento
finale, incui,asuoavviso,parrebbecorrettoammetterelapossibilitàsemplicemente
difarveniremenoglieffettidelsilenzio,elafasesuccessivaallastessaadozione,nella
quale sembrerebbe invece prevalere il principio del contrarius actus, secondo cui
nell'eserciziodelpoterediautotutelailprovvedimentodell'Amministrazionetendente apportatedallaleggen.15/2005–l’AdunanzaGeneraledelConsigliodiStato,conilpareredel6febbraio1992,n.27,inForoit.,1999,III,p.200.Cfr.altresìM.A.SANDULLI,Poteridiautotuteladellapaeillecitiedilizi,op.cit.,che,inrelazionealrapportotraautotutela,dia/sciaesilenzio‐assensoexart.20l.n.241/90,haevidenziatoche:“silenzio‐assensoeladia/scia,seperunversosemplificanoilconseguimentodeltitolo,perl’altrotrasferisconosugliinteressati la responsabilità della sua legittimità, lasciandoli esposti, attualmente a tempo indeterminato, allareazione repressiva e/o caducatoria della p.A., privandoli dell’ombrello protettivo del provvedimentoamministrativoespresso,cheponesugliufficicompetentilaresponsabilitàdellaverificadiconformitàdell’attivitàintrapresa al quadro normativo vigente”. Di conseguenza, “mentre i titolari di un provvedimento esplicito diassensosono inqualchemodoprotettidai limiti impostidal legislatoreall’autotutelacaducatoria, ititolaridiunassenso implicito e i denuncianti/segnalanti delle attività “para‐liberalizzate”, i quali abbiano (ancheincolpevolmente) erroneamente valutato la sussistenza dei presupposti per poter validamente utilizzare lostrumentodelsilenzio‐assensoodelladia/sciasitrovanogeneralmenteesposti,atempoindeterminato(d’ufficioosuordinedelgiudiceall’esitodell’azioneavversoilsilenzioprevistadall’art.19,comma6‐terquale–unica–formadituteladelterzocontrolascia),allemedesimesanzioniprevisteacaricodicolorocheabbiano(consapevolmente)agito in totaleassenzadiogni titolo: e ciò, soltantoa causadell’inerziadell’amministrazione, chehaomessodiesercitaretempestivamenteilpropriopotere/doveredicontrollo(lasciandoinutilmentedecorrereiltermineperlaformazionedell’assensooquelloperl’eserciziodeipoteriinibitorie/orepressividicuiall’art.19,comma3).”46Cons.Stato,Ad.Plenaria,sentenza27luglio2016,n.17.47Sullenovitàdellal.n.124del2015inmateriadiautotutelasirimandaallanota6.Sivedaaltresìsullecriticitàdi tali nuove disposizioniM. LIPARI, La SCIA e l’autotutela nella legge n.124/2015: primi dubbi interpretativi,op.cit.,nonchéM.A.SANDULLI,Glieffettidirettidellalegge7agosto2015,n.124sulleattivitàeconomiche:lenovitàintemadis.c.i.a.,silenzio‐assensoeautotutela,op.cit.
21
alla rimozione di precedente atto esistente ed efficace deve essere adottato con le
medesimeformalitàprocedimentaliseguiteperl'adozionedell'attorimosso.
Atalriguardo,iGiudicidiPalazzoSpadarilevanochese,perunverso,èpacifico
che, nel momento in cui l’atto è stato adottato in seguito al formarsi del silenzio‐
assenso ex art. 17‐bis, sulla base del citato principio del contrarius actius,
l’Amministrazione autrice dell’assenso silenzioso nonpotrà limitarsi ad esprimere il
proprio sopravvenuto dissenso, ma dovrà sollecitare l’avvio del procedimento di
riesame, condotto dall’Amministrazione procedente, secondo le regole dell’art. 21‐
nonieso21‐quinquies, qualchedubbio sorgenel caso in cui si sia formato il silenzio
assenso sullo “schemadi provvedimento”ma il provvedimento ancoranon sia stato
adottatoformalmente.
Il problema dunque si pone nel caso in cui il dissenso venga espresso
dall’Amministrazione concertante superati i trenta o i novanta giorni,maprima che
l’attodefinitivosisiaformato.Talecircostanzaèmaggiormenteproblematicaesolleva
unaseriediimportantidubbiapplicativisullanorma.
La tesipropostadalDipartimentodellaFunzionePubblica,secondo laqualesi
potrebbesemplicementelasciarcadereglieffettidelsilenzio,purseragionevolmente
inquadrabilenelquadrodisemplificazioneevelocizzazionedeiprocedimentiprevisto
dalla c.d. leggeMadia, non convince iGiudici di Palazzo Spada, inquanto è evidente
che,intalmodo,ilmeccanismodell’art.17‐bissarebbesostanzialmentecompromesso.
Come pure la ratio del nuovo istituto sarebbe svilita, qualora si desse la
possibilitàall’Amministrazionesilentechemanifesti ilpropriodissensooltre i trenta
giornidiricorrerealPresidentedelConsigliodeiMinistri,secondoquantodisciplinato
dalcomma2dell’articolo17‐bis48.
Nello stesso tempo, negare del tutto la possibilità per l’Amministrazione
concertante di evidenziare le possibili illegittimità del provvedimento prima ancora
cheessosiadefinitivo,considerandoiltermineditrenta(onovanta)giorniperentorio,
potrebbeportareaconseguenzealtrettantonegative,inquantointalmodosisarebbe
48 Si ricorda che, in via generale, secondo il meccanismo di composizione dei conflitti previsto al comma 2dell’art.17‐bis, qualora l’Amministrazione silente abbia espresso il proprio dissenso, lamentando ad esempiol’illegittimitàdell’atto,entroi30giorni,sidovrebbericorrerealPresidentedelConsigliodeiMinistri.
22
invece potuto evitare di concludere un atto illegittimo ed impugnabile da terzi
interessati.
Si è quindi proposto un meccanismo che preveda che l’Amministrazione
concertante possa comunque, anche dopo il decorso dei trenta giorni, indurre
l’Amministrazioneprocedente,tramiteuninterventosollecitatorioenonvincolante,a
non concludere il provvedimento, ferma restando la possibilità, qualora l’atto
asseritamente illegittimo si sia formato nonostante il dissenso tardivo, di agire in
autotutela.
Pertanto, il parere accoglie la tesi secondo cui l’Amministrazione concertante,
una volta decorsi i trenta o i novanta giorni ai fini della formazione del silenzio‐
assenso, può solamente segnalare, nell’ottica del principio di leale collaborazione, le
ragioni di opportunità o illegittimità che, a suo avviso, precludono l’adozione del
provvedimentofinale.
Tuttavia,solol’Amministrazioneprocedente,qualoral’attononsiaancorastato
adottato, ha il potere di far venir meno gli effetti del silenzio‐assenso, e ben potrà,
nonostante lasegnalazionericevuta,deciderecomunque,concontestualeassunzione
di responsabilità, di avvalersi del silenzio‐assenso e di adottare il provvedimento
finale.
A questo punto, è probabile che si verifichi un “rovescio dellamedaglia”, con
inversionedelleparti:infatti, l’Amministrazioneconcertantepotràagireinautotutela
(e, quindi, come “procedente”), ma, sulla base del principio contrarius actus, dovrà
prima ricevere l’assenso all’Amministrazione procedente sulla revoca/annullamento
dell’atto(laqualediventa,diconseguenza,“concertante”).
A diverse conclusioni, come è ovvio, si giunge per quanto riguarda invece il
poterediassentireespressamente.Consideratochel’assensoespressononincidesulla
operatività del nuovo istituto, non vi sono ostacoli a che l’Amministrazione
concertante,rimastainunprimotemposilente,adottidopoiltermineunattoesplicito
diassenso.
7.Breviconsiderazioniconclusive
23
Daquantosopraespostoemergecomelanuovanormativaintemadisilenzio‐
assenso,seppurecomportiindubbivantaggiintemadisnellimentoedefficientamento
dei processi amministrativi, introduca altrettanto sicuri elementi di attenzione sia
interpretativicheattuatividicuioccorretenercontoaifinediunacorrettatuteladegli
interessidi tutti i soggetti coinvolti, elementi chedovrannoessereviaviavalutati in
sededieffettivaapplicazionedellanorma.
Inparticolare, ilConsigliodiStato,neipuntidelparereoggettodellapresente
riflessione,haricordatocomel’istruttoriarappresentiil«cuore»diogniprocedimento,
essendo lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione acquisisce i dati e le
conoscenzenecessarieperpoteradottareilprovvedimentofinale49.
Di conseguenza, ritenuto che la previsione del nuovomeccanismo di silenzio‐
assenso trovi il proprio fondamento proprio nei principi costituzionali che
regolamentanol’agiredellap.a.,edinparticolareinquellodibuonandamentosancito
dall’art. 97 Cost.50, l’Amministrazione che adotti un atto a seguito dell’ “assenso‐
silenzioso”dellaconcertantenonpuòprescinderedalrispettodellanaturalescansione
procedimentale.
Se,dunque,daunlato,ilConsigliodiStatoaccoglieconfavorelanuovanorma,
che estendendo l’istituto del silenzio‐assenso anche ai rapporti tra pubbliche
amministrazioni rispondeagliobiettividi semplificazioneevelocizzazionedell’agere
amministrativo, dall’altro, come si è visto, evidenzia come sia sempre necessario,
49Cfr.C.BENETAZZO,op.cit.,19.50La Commissione Speciale, nel parere, osserva che il nuovo istituto trova un triplice fondamento, di naturaeuropea,costituzionaleesistematica.Sottoilprofilocostituzionale,cisiriferisce,comeovvio,all’articolo97Cost.Nellospecifico,sirilevache“ilfondamentodelmeccanismodisemplificazionedeverinvenirsinelprincipiodibuonandamento, di cui all’art. 97 Cost., letto ‘in un’otticamoderna’, che tenga conto dell’esigenza di assicurare il‘primato dei diritti’ della persona, dell’impresa e dell’operatore economico rispetto a qualsiasi forma dimerodirigismoburocratico.Puressendo,nelcasodispecie,alcospettodirapportiorizzontalitraamministrazioni,enonessendoci, quindi – a differenza di quello che accade rispetto al silenzio‐assenso di cui all’articolo 20 – uncoinvolgimento diretto dei diritti del privato, ciò nonostante il nuovo istituto, prevenendo gli effetti preclusividell’inerzianeirapportitraamministrazioni,concorrecomunqueall’obiettivodifavorirelatempestivaconclusionedei procedimenti amministrativi e dunque, sotto tale profilo, all’attuazione del valore costituzionale del buonandamentodell’azioneamministrativa.Soccorre,sottotaleprofilo,anchelaqualificazione,desumibiledallastessagiurisprudenza costituzionale, dell’attività amministrativa come “prestazione” direttaa soddisfare diritti civili esociali (art.117, comma2, lett.m)Cost.), il cui livello essenzialepuò essereunitariamentepredeterminatodalloStatomediante la previsione di adeguatimeccanismi di semplificazione. Nella logica del ‘primato dei diritti’, imeccanismidisemplificazionedell’azioneamministrativanonvannovisticomeunaformadisacrificiodell’interessepubblico,maal contrario come strumenti funzionali ad assicurareuna cura efficace, tempestiva e pronta dellostesso,conilminoreonerepossibileperlacollettivitàeperisingoliprivati.Essitrovano,quindi,unfondamentonelprincipio del buon andamento dell’azione amministrativa, che postula anche l’efficienza e la tempestivitàdell’azioneamministrativa”.
24
anche qualora operi il silenzio‐assenso, che l’Amministrazione procedente conduca
unaattentaistruttoria,soprattuttoneicasiincuisitrattidiinteressipubbliciprimari,
conformemente al principio di giusto procedimento e al fine di garantire l’interesse
pubblico generale sotteso al provvedimento, nonché la tutela dei terzi, con una
sostanzialeresponsabilizzazionedell’Amministrazioneprocedente,allaqualeviene,in
ognicaso,riconosciutoilpoterediagireinautotutela.
AdeleBertiSumanDottorandadiricercainRealtàeRadicidelDirittoPrivatoEuropeopressolaSapienza,
UniversitàdiRomaTirocinantepressoilConsigliodiStato
pubblicatol’1settembre2016