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AMBIENTALE
CIRCOLARE N. 060 – 23.02.2018 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Compendio di normativa ambientale. Edizione num. 8 – anno 2018. Si trasmette l’edizione 2018 del compendio di normativa ambientale, aggiornato
con le modifiche intervenute nel corso dell’anno 2017.
Le imprese associate potranno approfondire i contenuti delle novità normative
attraverso le circolari ANCE Bergamo richiamate nel compendio.
EA [email protected] All./
AMBIENTALE
COMPENDIO COMPENDIO COMPENDIO COMPENDIO
AMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALE
Edizione numero 8 – anno 2018 a cura di Edoardo Arcaini
Le principali modifiche avvenute nel 2017 sono evidenziate in colore azzurro e
per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 2
Definizioni
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. a)
produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o
chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore) (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. f)
detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. h)
intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la
materiale disponibilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. l)
NOTA: la nuova definizione di “produttore dei rifiuti”, estesa a qualsiasi soggetto “al quale sia giuridicamente riferibile” la produzione di rifiuti,
comporta la possibilità che, anche in presenza di eventuali clausole contrattuali, via sia una responsabilità per gli adempimenti amministrativi anche del
committente che sino al 2015 poteva considerarsi invece esonerato.
È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti
condizioni (D.Lgs. 152/06, art. 184-bis):
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale
sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 3
della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Un rifiuto cessa di essere tale (D.Lgs. 152/06, art. 184-ter), quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la
preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente
alle predette condizioni.
La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Classificazione
I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 1).
Il 1° giugno 2015 sono entrate in vigore le novità disposte dal Regolamento Comunitario 1357/2014 e dalla Decisione 2014/955/UE sulla classificazione
dei rifiuti. Le caratteristiche di pericolo dei rifiuti (prima indicate dagli indici H) sono state riclassificate con apposita sigla HP per evitare inutili
fraintendimenti con le indicazioni di pericolo che CLP dispone per sostanze e miscele. Sono inoltre necessarie attenzioni particolari nel caso di rifiuti a
cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Codici CER “a specchio”).
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 4
Sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2):
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b),e) ed e).
Sono rifiuti speciali (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3):
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 5
Deposito temporaneo Circolare ANCE Bergamo n. 143/17
Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti,
alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere depositati nel rispetto delle specifiche norme tecniche;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del
produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito
raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
NOTA: unica eccezione all’ubicazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione è costituita dai rifiuti prodotti da attività di manutenzione
per i quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 230 e 266 del D.Lgs. 152/06.
Anche se le quantità di rifiuti in deposito temporaneo sono minime (ad esempio un solo litro di olio esausto) le stesse devono essere avviate a recupero o
smaltimento al più tardi entro un anno dalla produzione del rifiuto.
Con riferimento al deposito temporaneo degli oli esausti, frequente nel caso di imprese che effettuano in proprio la manutenzione del parco veicolare, si
segnala che per depositi di capacità geometrica superiore a 500 litri è necessario verificare il rispetto di specifici requisiti.
Limitatamente ai soli rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (codici CER 170504 o 170503*), il DPR 120/17 ha definito regole specifiche relativo
al deposito temporaneo, che può essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 6
1) raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione;
2) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate
nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto
regolamento;
3) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
i. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
ii. quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati
come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
4) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
5) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo,
nonché la protezione dall’azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 7
Tracciabilità dei rifiuti Circolare ANCE Bergamo n. 05/18
Adempimenti per la tracciabilità dei rifiuti edili
FIR
Registro di carico/scarico
MUD SISTRI
Produzione rifiuti speciali non pericolosi
Produzione rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti
Produzione rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti
*
Trasporto dei propri rifiuti non pericolosi
Trasporto di rifiuti prodotti da terzi N.P.
P.
**
Destinatario dei rifiuti N.P.
P.
**
adempimento obbligatorio adempimento non obbligatorio
N.P. Rifiuti speciali non pericolosi P. Rifiuti speciali pericolosi
* DAL 3 MARZO 2014 (SANZIONI DAL 1° GENNAIO 2019) **
DAL 1° OTTOBRE 2013 (SANZIONI DAL 1° GENNAIO 2019)
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 8
I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione (rifiuti non pericolosi da cantiere) possono tenere in
deposito i rifiuti presso il luogo di produzione nel rispetto dei criteri del deposito temporaneo (si veda la sezione “Deposito temporaneo”). Tali soggetti
non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e alla presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
I produttori di rifiuti speciali pericolosi derivanti da qualsiasi attività (rifiuti pericolosi) possono tenere in deposito i rifiuti presso il luogo di produzione
nel rispetto dei criteri del deposito temporaneo (si veda la sezione “Deposito temporaneo”). Tali soggetti sono obbligati alla tenuta del registro di carico
e scarico dei rifiuti e alla presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale – entro il 30 aprile 2018. Si veda la sezione “MUD”). Dal 3
marzo 2014 sono altresì obbligati all’utilizzo del SISTRI (vedi sezione successiva).
Il trasporto dei propri rifiuti deve sempre essere accompagnato dal Formulario (FIR) e, nei casi previsti, dall’utilizzo del SISTRI.
SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti (SISTRI)
Circolari ANCE Bergamo n. 76/17 e n. 05/18
CATEGORIE DI SOGGETTI OBBLIGATI ALL’UTILIZZO DEL SISTRI:
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti - Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di rifiuti (da intendere come attività di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13) - Trasportatori di propri rifiuti pericolosi (ex art. 212 c. 8 - CAT. 2bis) – solo quando obbligati ad aderire come produttori (con più di dieci dipendenti) - Trasportatori di propri rifiuti pericolosi (ex art. 212 c. 5 - CAT. 5) - Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi prodotti da terzi - Vettori esteri che trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale - Recuperatori e smaltitori di rifiuti pericolosi - Intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi - “Nuovi” produttori di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) derivanti da operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi - “Nuovi” produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi - In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti pericolosi in attesa della successiva presa in carico (nave, ferrovia o altro)
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 9
Per tutti i soggetti coinvolti le sanzioni per il mancato o errato utilizzo del SISTRI si applicheranno solo a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2018 tutti gli
operatori sono comunque obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, alla compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti ed alla presentazione
del MUD.
Le sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e mancato versamento del relativo contributo “nei termini previsti” (art. 260 bis, comma 1 e 2) si applicano invece dal 1°
aprile 2015.
Per l’anno 2018, le sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e versamento del relativo contributo di iscrizione “nei termini previsti” sono state ridotte del 50%: sia la
mancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo sono ora puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 7.750 a € 46.500.
Rimane invariato il campo di applicazione del SISTRI, limitato ai soli rifiuti pericolosi e, nel caso di loro produzione, ai soli produttori con più di dieci dipendenti.
Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) Circolare ANCE Bergamo n. 05/18
Il formulario di identificazione rifiuti (FIR) è un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti che contiene tutte le informazioni relative alla
tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.
La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non necessita di compilazione del FIR.
Il FIR deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Le
copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 10
I FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli
uffici provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti (nel senso che deve essere registrata la fattura di
acquisto del formulario). La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
IN CASO DI TRASPORTO EFFETTUATO DA UN TERZISTA: la responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti
è esclusa a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di
conferimento dei rifiuti, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del
formulario.
La Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio) ha introdotto la possibilità di trasmettere mediante posta elettronica certificata la quarta copia del
formulario di trasporto dei rifiuti.
Registro di carico e scarico
I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti devono annotare sullo stesso le informazioni relative alle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti. Per quanto riguarda i produttori, le annotazioni devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Il registro deve essere conservato presso il luogo di produzione del rifiuto e deve essere integrato con i relativi formulari di identificazione.
I registri devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.
I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. I registri sono numerati e vidimati
dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
Il D.Lgs. 205/10 aveva introdotto l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi che non aderiscono
volontariamente al SISTRI e che effettuano il trasporto dei propri rifiuti. Il D.Lgs. n. 121/2011 ha successivamente abrogato tale obbligo per le imprese
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 11
edili che pertanto, come in passato, non sono obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti da
attività di demolizione e costruzione, anche se trasportati in conto proprio dalla medesima impresa.
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) Circolare ANCE Bergamo n. 49/18
Sono obbligati alla presentazione del MUD:
‒ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
‒ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti (impianti);
‒ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
‒ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali),
d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
‒ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Il D.P.C.M. 28 dicembre 2017 ha introdotto una nuova modulistica, con le relative istruzioni, per la dichiarazione annuale relativa ai rifiuti prodotti e
gestiti durante il 2017. Le principali novità riguardano le modalità di presentazione della comunicazione rifiuti semplificata che dovrà essere
compilata esclusivamente utilizzando un’apposita applicazione disponibile sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it/. La dichiarazione
semplificata deve essere successivamente firmata dal dichiarante, trasformata in formato pdf e quindi successivamente trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo [email protected].
E’ stato inoltre confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza. Invitiamo le imprese associate a prestare particolare attenzione a
questo nuovo adempimento che, grazie a controlli di tipo incrociato, renderà evidente la presenza di rifiuti tenuti in deposito per un tempo superiore al
massimo consentito dalla norma (si veda la sezione “Deposito temporaneo”).
Le principali modifiche avvenute nel 2017 sono evidenziate in colore azzurro e
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 12
Nel corso dell’anno 2016 ISPRA ha confermato l’interpretazione sostenuta dall’ANCE secondo cui “si possono includere nelle tipologie escluse
dall’obbligo di dichiarazione anche quelle non appartenenti al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti. L’esclusione riguarda i soli rifiuti non
pericolosi”. In tal senso ISPRA ha precisato che “le attività di costruzione e demolizione possono produrre accanto al flusso principale dei rifiuti afferenti
al capitolo 17, anche in misura residuale, tipologie di rifiuti funzionali all’attività svolta, ma non attribuibili al medesimo capitolo, ad esempio i rifiuti da
imballaggio”. ISPRA ha invece confermato che, con riferimento alla produzione di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione,
l’esenzione vale per le sole imprese che svolgono come attività principale quella di costruzione e demolizione.
Albo Gestori Ambientali Circolari ANCE Bergamo n. 78/17, n. 115/17, n. 192/17 e n. 12/18
Le attività di trasporto dei rifiuti possono essere effettuate solo da soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ente incaricato dell’iscrizione,
selezione, qualificazione e controllo delle imprese operanti nel settore della gestione dei rifiuti.
Le imprese edili che TRASPORTANO I PROPRI RIFIUTI si devono iscrivere all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis, riservata ai
produttori iniziali di rifiuti.
Si devono iscrivere in questa categoria i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
L’iscrizione all’Albo deve essere rinnovata ogni 10 anni.
In relazione ai termini di efficacia e validità dei provvedimenti assunti nelle procedure di gestione telematica di domande e comunicazioni, utili anche ai
fini della compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, l’Albo ha chiarito che a partire dal 2 aprile 2016 l’efficacia e la validità delle iscrizioni
all’Albo o di eventuali variazioni e rinnovi, decorrono dalla data di notifica dei relativi provvedimenti agli interessati. Fino al 2 aprile 2016, i
provvedimenti dell’Albo sono invece individuati facendo riferimento alla data della deliberazione della Sezione regionale oppure, in alternativa, alla data
e al numero di protocollo in calce al provvedimento.
Le principali modifiche avvenute nel 2017 sono evidenziate in colore azzurro e
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 13
Nel marzo 2017 l’Albo ha stabilito nuove ed ulteriori prescrizioni relative ai provvedimenti di iscrizione. In particolare, è definita una nuova prescrizione
per i provvedimenti di iscrizione/variazione emessi in modalità telematica: viene previsto che “durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati
dal provvedimento di iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori
ambientali”. Tale nuova prescrizione riguarda tutti i soggetti autorizzati al trasporto di rifiuti, ivi compresi quelli abilitati ai sensi dell’art. 212, comma 8 del
D. Lgs. 152/2006, ed iscritti alla categoria 2 bis dell’Albo stesso.
Le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l’indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le
trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti
iscritti all’Albo si intendono comunicate anche alle competenti Sezioni regionali e provinciali e sono acquisite d’ufficio da parte delle Sezioni stesse
mediante la rete telematica delle camere di commercio.
Permane l’obbligo di comunicazione delle variazioni di diversa natura quali, ad esempio, la variazione del parco veicolare.
Le imprese che TRASPORTANO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA TERZI o RIFUTI URBANI devono essere iscritte all’Albo nelle categorie 1, 4 o 5.
Con la Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017 l’Albo Nazionale Gestori ambientali ha definito i nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione, con
procedura ordinaria, nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta
e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).
In particolare, sono stati modificati i requisiti di dotazione dei veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (categorie 4
e 5) ed i requisiti di dotazione del personale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani (categoria 1), introducendo altresì ulteriori sottocategorie
all’interno della categoria 1:
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017)
- D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale
Le principali modifiche avvenute nel 2017 sono evidenziate in colore azzurro e
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 14
- D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani
- D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali
- D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali
- D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o
smaltimento
- D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184,
comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06
- D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)
Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)
Relativamente alle categorie di iscrizione 1,4 e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi/pericolosi), 8 (intermediazione e
commercio di rifiuti senza detenzione), 9 (bonifica di siti) e 10 (bonifica di beni contenenti amianto), il 16 ottobre 2017 sono entrate in vigore le nuove
regole per il Responsabile Tecnico che prevedono l’obbligo di verifica iniziale d’idoneità e di verifiche quinquennali di aggiornamento (i responsabili
tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre potranno continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio fino al 15 ottobre 2022, anche
per altre imprese).
Nulla cambia per l’iscrizione nella categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) per cui non
è necessaria la nomina del Responsabile Tecnico.
Le principali modifiche avvenute nel 2017 sono evidenziate in colore azzurro e
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 15
Smaltimento o recupero di rifiuti
I rifiuti prodotti dalle imprese edili possono essere conferiti solo presso soggetti autorizzati dall’Ente competente (Provincia) all’attività di smaltimento o
di recupero di rifiuti.
La Provincia di Bergamo pubblica l'elenco degli impianti presenti sul territorio provinciale in possesso di autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di
rifiuti che operano in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ovvero in regime ordinario o semplificato.
L’elenco è disponibile nel portale web della Provincia di Bergamo, al link
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=73¬iziaID=130837 .
Analogo elenco, su base regionale, è costituito dal Sistema Informativo Regionale Rifiuti, disponibile al
link http://www.cgrweb.servizirl.it/cgrweb/menu.do?method=ricerca
In ogni caso, è necessario accertarsi preliminarmente della disponibilità del destinatario a ricevere il rifiuto e che il produttore dei rifiuti, prima di
effettuare qualsiasi contrattazione o conferimento di rifiuti, è comunque tenuto a verificare direttamente l'attendibilità dell’autorizzazione dell’impianto.
Le principali modifiche avvenute nel 2017 sono evidenziate in colore azzurro e
per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 16
Impianti mobili per il recupero di rifiuti
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero (utilizzati direttamente presso il luogo di produzione del rifiuto – cantiere) devono essere autorizzati, in
via definitiva, dalla Provincia ove l'interessato ha la sede legale. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, l'interessato, almeno sessanta
giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività.
Con d.g.r. n. 3826 del 14 luglio 2015, Regione Lombardia ha introdotto alcune modifiche in relazione alle attività soggette a Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), ripristinando l’obbligo di verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti
dalle operazioni di costruzione e demolizione, anche in caso di durata della campagna di recupero inferiore a 90 giorni.
La normativa regionale viene pertanto riallineata alla più stringente normativa nazionale che prevede l’obbligo di verifica per gli impianti di smaltimento
e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno.
In Lombardia, le campagne di recupero con impianti mobili di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività di demolizione e costruzione fino al
quantitativo massimo di 30'000 m3 non necessitano di autorizzazione allo scarico e di impermeabilizzazione delle aree utilizzate per il deposito e il
trattamento di rifiuti.
Le principali modifiche avvenute nel 2017 sono evidenziate in colore azzurro e
per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 17
Terre e rocce da scavo Circolari ANCE Bergamo n. 101/17, 142/17, 143/17, 169/17 e 216/17
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 183 del 7 agosto 2017 è stato pubblicato il DPR 13 giugno 2017 n. 120, “Regolamento recante la disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164”, entrato in vigore il 22 agosto 2017.
Il regolamento si applica alle «terre e rocce da scavo», definite come “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera,
tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie,
strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite,
polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino
concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso”.
Con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, analogamente alla previgente regolamentazione, sono individuate
procedure distinte per le terre prodotte in:
«cantieri di piccole dimensioni»: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati
dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o
opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;
«cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA»: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila
metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad
autorizzazione integrata ambientale;
«cantieri di grandi dimensioni»: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle
Le principali modifiche avvenute nel 2017 sono evidenziate in colore azzurro e
per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 18
sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale.
Le tre tipologie di sottoprodotti classificate in ragione dell’origine e dei quantitativi delle terre e rocce da scavo sono riconducibili a due procedure “tipo”,
che sono definite nell’articolo 9 (per le terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni), negli articoli 20 e 21 (per le terre e rocce generate da
cantieri di piccole dimensioni) e nell’articolo 22 (per le terre e rocce da scavo generate in grandi cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e
AIA).
NORME TRANSITORIE
I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (22/08/2017) è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente
restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento (entro il 18/02/2018), il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai fini dell’applicazione delle
disposizioni del nuovo regolamento.
TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI
E IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA
Ai fini della gestione come sottoprodotti delle terre da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a
VIA e AIA, è necessario che il produttore (definito come “il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo”) attesti la sussistenza
delle condizioni previste dall’articolo 4 per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (assenza di contaminazione, certezza ed idoneità
di utilizzo) tramite la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all’allegato 6
al Comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti, l’eventuale sito di deposito
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 19
intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono
comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo
qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.
I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei
mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo
indicato nella dichiarazione, comunica al Comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo
termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione iniziale e la trasmette, anche solo in via
telematica, al Comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla
trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.
Costituisce modifica sostanziale:
a) l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto della dichiarazione di utilizzo;
b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli precedentemente indicati (ATTENZIONE:
qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione può
essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili);
c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
d) la modifica delle tecnologie di scavo.
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 20
Il trasporto delle terre e rocce da scavo è accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7, predisposta in triplice copia, una per il
produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni.
L’utilizzo delle terre e rocce da scavo è attestato all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo, resa dal produttore con la
trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all’allegato 8 all’autorità e all’Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di
destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dal produttore.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine di validità della dichiarazione di cui all’articolo 21. L’omessa dichiarazione di
avvenuto utilizzo ENTRO TALE TERMINE comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come
sottoprodotto.
Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non costituisce utilizzo.
Al fine della verifica dell’assenza di contaminazione, il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle
attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo
naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all’esecuzione dell’opera. Fermo restando che la lista delle sostanze da
ricercare deve essere modificata ed estesa in considerazione delle attività antropiche pregresse, il set analitico minimale da considerare è il seguente:
Arsenico Mercurio Cadmio Idrocarburi C>12 Cobalto Cromo totale Nichel Cromo VI Piombo Amianto Rame BTEX* Zinco IPA*
* Da eseguire nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche
del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. n. 152/06.
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 21
L’utilizzo delle terre da scavo può avvenire:
per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati,
per sottofondi;
nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava.
Con riferimento alla concentrazione delle sostanze inquinanti, le terre da scavo possono essere utilizzate:
se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).
Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è
compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di
prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche
chimico-fisiche iniziali.
In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti
tecnici che assicurino l’assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa.
TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI SOTTOPOSTI A VIA E AIA
Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA e AIA possono essere utilizzate trascorsi 90 giorni dalla
presentazione del piano di utilizzo (art. 9), fatta salva la richiesta di integrazioni da parte dell’autorità competente.
Si rimanda al Capo II del DPR 120/17 per maggiori dettagli relativi alle caratteristiche del piano di utilizzo ed agli altri adempimenti aggiuntivi rispetto
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Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 22
alla procedura semplificata definita per i piccoli cantieri.
DEPOSITO INTERMEDIO
Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione
che siano rispettati i seguenti requisiti:
a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di
contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione
rientri nei valori di cui alla colonna A;
b) l’ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21;
c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21;
d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da
scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all’articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21 e si identifica
tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del
materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21.
UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI
Il DPR 120/17 specifica dettagliatamente le modalità di esclusione dalla disciplina dei rifiuti delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’’articolo 185,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
Le principali modifiche avvenute nel 2017 sono evidenziate in colore azzurro e
per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 23
certezza dell’utilizzo a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato
non contaminazione del suolo, verificata ai sensi dell’allegato 4 del DPR 120/17 (unitamente al test di cessione in caso di presenza di
materiali di riporto).
Sono inoltre previste condizioni specifiche per le terre da scavo contenenti amianto naturale e per l’utilizzo nel sito di produzione delle terre da scavo
nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, per cui è necessaria la presentazione di un piano
preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti.
MATERIALI DI RIPORTO
Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto (miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di
produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali
del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri), la componente di materiali di origine antropica
frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso.
Le matrici materiali di riporto devono inoltre essere sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente del 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni
soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.
NORMALE PRATICA INDUSTRIALE
Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte
Le principali modifiche avvenute nel 2017 sono evidenziate in colore azzurro e
per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo pag. 24
le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e
tecnicamente efficace.
Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, l’allegato 3 del DPR 120/17 elenca alcune delle operazioni
più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:
la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l’eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
la riduzione volumetrica mediante macinazione;
la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche
di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.
A differenza della previgente normativa, l’attività di stabilizzazioni a calce o cemento non è inclusa nell’elenco delle normali pratiche industriali.
MODULISTICA
La modulistica necessaria alla corretta gestione delle terre e rocce da scavo è allegata al DPR 120/17 e disponibile in formato pdf sul portale della
Gazzetta Ufficiale, al link http://bit.ly/2sFncLp.
Sono altresì disponibili in formato editabile (.doc) sul portale ARPA LOMBARDIA, al link
http://www.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/imprese/bonifiche/Pagine/Terre-e-rocce-da-scavo.aspx.
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 1
Allegati
1. Stralcio dell’elenco CER (capitoli 13, 15, 16 e 17)
2. Formulario – esempio di compilazione
3. Registro di carico e scarico – esempio di compilazione
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 2
Allegato 1
Codice
CER Descrizione Esempio rifiuto edile
17 RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Fresato di asfalto
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 3
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose Terre da bonifica di siti contaminati
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose Materiali isolanti pericolosi (es. lana di roccia/vetro pericolosa/cancerogena)
17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 Materiali isolanti non pericolosi
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto Rifiuti da bonifica di amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 4
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Macerie da demolizione
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici Fusti metallici
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi di vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Fusti con residui di sostanze pericolose (es. olii)
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 5
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Filtri aria contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
Filtri aria
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio Filtri olio/gasolio
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 17 metalli ferrosi
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Scarti di olio minerale per motori
13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione Scarti di olio sintetico per motori
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 6
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 02 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 07 rifiuti ingombranti
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 7
Allegato 2
Formulario – esempio di compilazione
Ambientale – COMPENDIO 2017 – ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 8
Allegato 3
Registro di carico e scarico – esempio di compilazione