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1^CONFERENZApreparatoria all’Esame di Stato 2009

settori civile ed industriale

attività nel settore

professionale libero

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ORDINAMENTO PROFESSIONALE (1)

LEGGE ISTITUTIVA

(2)

EVOLUZIONE NORMATIVA

(3)

PROPOSTE IN ATTO

(4)

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(2) LEGGE ISTITUTIVA:

23.10.1925 N.2537

FINALITA’ E CONTENUTI

•Capo IV – Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto

•Art.51 Sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per la costituzione e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

•Art.52 Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

•Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909 n.364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.

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(3) Evoluzione normativa :

4.1 DPR 05.10.2001 N.328 Art.1 ambito di applicazione Art. 2 istituzione di sezione negli albi professionali Art. 3 istituzioni di settori negli albi professionali

Art. 46.1: Sezione Aa) per il “settore civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione

lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere per difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;

b) Per il settore “ingegneria industriale “: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medici-chirurgica;

Art. 46.2 Precisazione ed estensione delle competenze Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività

indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

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Art. 46.3 Sezione B

Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma2:

a) Per il settore “ingegneria civile e ambientale”:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) Per il settore “ingegneria industriale”:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

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c) Per il settore “ingegneria dell’informazione”:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettrici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

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4.2 Regolamento attuativo 15.10.2004

Art. 2 composizione del consiglio dell’ordine locale

7 componenti per iscritti nelle sez. A e B fino a 100; 9 fino a 500; 11 fino a 1500; 15 oltre i 1500.

Art. 3 elezioni del consiglio dell’ordine locale

Convocazione per raccomandata fax o a mano, 23 giorni prima della prima convocazione per l’elezioni oppure pubblicazioni su giornali quotidiani locali per due volte consecutive.

Votazione degli iscritti all’Albo su liste presentate recanti un numero di componenti proporzionale a quello degli iscritti.

Assemblea valida in prima convocazione per 1/3 degli iscritti per ordine con più di 1500 iscritti;1/2 per gli altri. Per la seconda convocazione 1/5 fino a 1500 iscritti, 1/4per gli altri.

Per la terza convocazione valida con qualsiasi numero.

4.3 Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell’ordine.

Il consiglio nazionale è composto da 15 componenti eletti dai consigli locali con voti proporzionali agli Iscritti.

Il presidente nazionale è eletto dai consiglieri nazionali.

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S IN G O LO

A S S O C IA TO

A G G IO R N A M E N T O EQ U A L IF IC A Z IO N E

E S E R C IZ IO

A C C E S S O

P R O S P E T T IV A

L IB E R A P R O F E S S IO N E

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NORME FONDAMENTALINORME FONDAMENTALI

TESTO UNICOTESTO UNICO PER L’EDILIZIA(2)PER L’EDILIZIA(2)

ALTRE NORMEALTRE NORMERILEVANTI (3)RILEVANTI (3)

CODICE DI

DEONTOLOGIA (1)

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 PARTE IPRINCIPI GENERALI Art. 1REGOLAMENTAZIONEL'esercizio della professione di ingegnere è regolato in via generale dalle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare, per gli iscritti dell'Ordine provinciale di Pavia, anche delle presenti norme integrative di etica professionale.Art. 2DOVERI FONDAMENTALISono basilari per l' ingegnere la ineccepibile condotta morale, la correttezza, il decoro, la qualificata preparazione scientifica, tecnica e culturale e l‘aggiornamento professionale in relazione anche alla funzione sociale e di pubblica utilità dell'esercizio professionale di ingegneria.

PARTE IlRAPPORTI CON L'ORDINE Art. 3COLLABORAZIONEE' dovere di ogni iscritto di collaborare con gli Organi direttivi dell'Ordine al quale la legge affida la tutela e la vigilanza sulla professione.Gli iscritti all'Ordine devono evitare ogni atteggiamento o critica denigratoria nei confronti dell'Ordine stesso e degli organismi professionali di categoria; ogni eventuale critica o censura devono essere fatti nella dovuta sede, secondo la corretta prassi e nello spirito di costruttiva collaborazione.L’ingegnere deve osservare le norme, regolamenti ed istruzioni emanati dagli Organi direttivi dell'Ordine nell'ambito delle loro attribuzioni, ed ha l'obbligo di fornire tutte le documentazioni, chiarimenti e notizie da essi richiesti.In particolare l’ingegnere dipendente da Amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento o per deliberazione è concesso di svolgere atti di libera professione, deve comunicare all’Ordine l’autorizzazione avuta.Nei casi di inosservanza, il professionista sarà passibile di corrispondente procedimento disciplinare e secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 4TUTELA CATEGORIALEL'ingegnere, nel proprio ruolo di appartenenza e compartecipazione all’Ordine, deve improntare la propria azione ed il proprio comportamento nel quadro della più efficace e qualificata tutela del prestigio, del decoro e degli interessi della categoria.In particolare, quale membro di rappresentanza in commissioni di giudizio di pubblici concorsi, oltre al giudizio di merito, dovrà fra l'altro controllare la imparziale osservanza del bando e delle disposizioni di tutela della professione rispondendone responsabilmente agli organi professionali rappresentati

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

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Art. 5SUSSIDIARIETA’ A riconoscimento delle pari potestà degli Ordini nel proprio territorio, l’ ingegnere iscritto all’ Ordine di Pavia che svolga attività in altre province dovrà:a) rispettare le norme deontologiche e le direttive tariffarie emanate dall’ Ordine territoriale competente sul luogo ove avverrà l’ opera oggetto della prestazione professionale; b) assumere a tal fine preventivamente le necessarie informazioni presso quest’ultimo Ordine;Ciò premesso qualora venga richiesta la taratura della parcella inerente la prestazione di cui sopra, l’Ordine competente è quello di appartenenza del professionista. La parcella, tarata in via preliminare, verrà trasmessa in copia per conoscenza all’Ordine nella cui giurisdizione territoriale è collocato l’oggetto della prestazione, che segnalerà eventuali osservazioni entro il termine di 15 gg. Successivamente l’Ordine di appartenenza provvederà alla taratura definitiva, restando nelle esclusive attribuzioni dello stesso eventuali procedimenti disciplinari nei riguardi dell’iscritto, originate da trasgressioni alle vincolanti indicazioni di cui alle lettere a), b). 

PARTE III.RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON PROFESSIONISTI DI ALTRE CATEGORIE Art. 6TRASPARENZAL'ingegnere, sia esso libero professionista oppure dipendente di Enti ed Amministrazioni pubbliche oppure dipendente di privati o di Aziende private deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, alla cordiale lealtà, solidarietà e correttezza, astenendosi in ogni circostanza da critiche od apprezzamenti denigratori.Tale norma deve trovare in particolare un’ aperta applicazione, negli Studi professionali, nelle Aziende private e nelle pubbliche Amministrazioni ed Enti sia in senso discendente che ascendente, con qualsiasi tipo di contratto ed in tutte le diverse gerarchie burocratiche.L'ingegnere deve astenersi da ogni forma reclamistica ritenuta contraria ed offensiva della dignità della professione e non deve ricorrere a mezzi sleali e ad artificiose interferenze per ottenere l'assegnazione di incarichi.Art. 7TITOLARITA’L'ingegnere non deve firmare progetti od elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, né prestare garanzie professionali per lavori da lui non diretti.Le firme comunque poste su qualsiasi elaborato tecnico, devono portare la loro inequivocabile e personale qualificazione secondo le competenze professionali.Pertanto, qualora un incarico venga svolto in effettiva collaborazione con altri colleghi (anche se regolati da rapporti di dipendenza) dovranno essere indicati sugli elaborati oltre al nominativo del titolare incaricato anche i nominativi dei collaboratori nonchè le specifiche mansioni svolte. Art. 8COLLABORAZIONE VIETATAE' fatto esplicito divieto agli ingegneri di "abbinare" la loro firma e la loro attività e collaborazione a quella di un tecnico professionalmente non competente Art. 9COLLABORAZIONE PARZIALEIn particolare, qualora all' ingegnere venisse richiesta la sola prestazione parziale della progettazione, del calcolo o della direzione di strutture contenute o facenti parte di progetti altrui, egli dovrà in ogni caso (chiunque sia il richiedente di tale parziale prestazione) accertare preventivamente la paternità del progetto presentato.Potranno allora presentarsi i seguenti tre casi:a) l'autore del progetto ed il direttore dei lavori sono dei colleghi ingegneri od architetti" in tal caso, ovviamente, l'ingegnere sarà libero di prestare l'opera richiestagli, previo accordo con i colleghi;b) l'autore del progetto e il direttore dei lavori o entrambi sono invece tecnici professionalmente non competenti: in tal caso l'ingegnere non dovrà prestare l'opera richiestagli se non alla condizione che il progetto rientri chiaramente nei limiti fissati dalla legge per le attività di tali tecnici. Egli dovrà allora firmare solamente i suoi elaborati con precise ed inequivocabili qualificazioni e potrà dirigere le strutture, ma non potrà abbinare la sua attività e la sua firma sul progetto originario e alla direzione del tecnico non qualificato.c) qualora non fosse possibile accertare la paternità del progetto originario, o del direttore dei lavori, l'ingegnere sarà tenuto a rifiutare la propria opera.

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Art. 10

VIGILANZAAllo scopo di porre le competenti Autorità in grado di svolgere nei migliore dei modi la loro azione di controllo di cui alle norme vigenti sulle strutture, gli ingegneri interessati dovranno in particolare garantirsi che i costruttori adempiano all'obbligo della presentazione al competente Ufficio della regolare denuncia corredata della prescritta documentazione di progetto.

Art. 11 SUBENTRO NELL’INCARICOL'ingegnere, nel caso che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, se ritiene plausibile le ragioni della sostituzione, deve informare l'interessato e deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze o, in mancanza, chiedere l'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine.L'ingegnere, proseguendo l'opera iniziata ed interrotta da altro collega, deve astenersi da critiche ingiustificate e da azioni denigratorie.Quando si trovi nelle circostanze di dover criticare l'operato di un collega, dovrà conformare la propria censura a criteri di civile comportamento. PARTE IV RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 12

LEALTA’ E CORRETTEZZA VERSO LA COMMITTENZAL'ingegnere deve ispirarsi nei suoi rapporti sia con i Committenti privati che pubblici alla massima lealtà ed evitare qualsiasi interferenza diretta od indiretta avente origine da situazioni e condizioni di parentela posizione sociale o gerarchica.Art. 13TUTELA DELL’INTERESSE LEGITTIMOIl rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere espletato con diligenza nell'interesse del committente medesimo; il professionista non dovrà però assumere incarichi o svolgere attività che contrastino con la funzione ed il decoro della professione di ingegnere in generale o siano lesive del prestigio personale e della categoria.In particolare, nell'espletamento, di incarichi per conto di Enti o Amministrazioni pubbliche dovrà essere tenuto presente il criterio della tutela dell'interesse generale della collettività in relazione ai fini istituzionali dell'Ente od Amministrazione interessata.

Art. 14CRITERI PRELIMINARI PER L’ATTIVITA’ PROGETTUALEPrima di partecipare a concorsi od assumere incarichi l’ingegnere dovrà:a) attenersi alle decisioni del Consiglio dell’Ordine competente sull’ammissibilità dei bandi cui intende partecipare ;b) rispettare le tariffe professionali vigenti e non accordare quindi riduzioni tendenti fra l’altro a creare motivi di preferenza nei confronti di colleghi;c) valutare scrupolosamente le circostanze che riguardano l’accettazione di incarichi nel territorio oggetto di pianificazione di cui sia titolare, condizionando quindi l’accettazione medianti criteri che escludano qualsiasi dubbio sulla completa indipendenza degli incarichi.

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Art.15ASSUNZIONE DI INCARICOPrima di assumere un incarico l'ingegnere deve sottoscrivere la seguente “Carta dei Servizi” colla quale si obbliga: a) a sottoporre al proprio committente un “disciplinare d'incarico” (= D.d.I.), documento che indica tutte le attività che il professionista svolgerà in funzione dell'obbiettivo richiesto, che comprenda anche:- quali e quanti documenti produrrà;- il tempo previsto per completare tutte le proprie attività;- la “forbice” di costo (min./max.) della prestazione professionale delineata con il “D.d.I”;b) rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel “D.d.I”, informando tempestivamente il committente di eventuali variazioni e fornendo adeguate spiegazioni, in particolare se tali variazioni comportano un mutamento di costi;c) informare il proprio committente (contestualmente alla consegna del D.d.I) di tutti gli altri adempimenti (non contemplati nel D.d.I stesso), ma richiesti dalle competenti Autorità per condurre a compimento il progetto;d) assistere il proprio committente nella ricerca della soluzione ottimale di problemi imprevisti, anche se non compresi tra le voci del D.d.I.Se quanto sopra potrà rappresentare un onere, il committente dovrà essere tempestivamente informato;e) sottoporre, nella rosa di possibilità che consentono il raggiungimento dell'obbiettivo, più alternative, delle quali almeno una privilegi:        il costo         il rapporto qualità/costo        la qualità, prescindendo dal costo;f) assistere il proprio committente nei rapporti con l'Autorità pubblica relativamente alla prestazione commessa.

Art. 16

DIVIETO di COMMISTIONE DI INTERESSI Nell'espletamento dell'incarico, l'ingegnere, in particolare:a) è tenuto ad informare il cliente nel caso che sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori da lui progettati o diretti;b) non può entrare in società nè avere rapporti di interesse con l'impresa chiamata ad eseguire un'opera da lui progettata o diretta per conto di terzi;c) non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicare a questi, natura, motivo ed entità;d) qualora dipendente da Ente pubblico o privato dovrà astenersi dall’entrare in reazione professionali o di affari con chiunque abbia rapporto con l’Amministrazione da cui dipende. Art. 17DIVIETO DI ASSUNZIONE DI INCARICOL'ingegnere non deve assumere funzioni di Consulente tecnico d'Ufficio, o di terzo arbitro, o di arbitro unico in vertenze in merito alle quali egli sia già pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato un suo cliente abituale. Art. 18RECESSO DA INCARICOL’ingegnere che intenda recedere dall’incarico a prestazioni non ultimate, può farlo solo dopo aver preso provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente od il datore di lavoro né i colleghi in caso di incarico collegiale. Art. 19SEGRETO PROFESSIONALEL'ingegnere è tenuto al segreto professionale.

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PARTE VNORME DI ETICA AMBIENTALE Art. 20RISPETTO DELL’ EQUILIBRIO ECOLOGICOIl "collasso ecologico" provocato dal moderno progresso tecnologico pone la figura, l'attività e le responsabilità dell'ingegnere di fronte ad una cosciente e consapevole scelta verso una più qualificata visione globale dei problemi dell'umana civile sopravvivenza nel pieno rispetto degli equilibri ecologici.L'ambiente e gli equilibri ecologici devono essere considerati fondamentali elementi nel calcolo e nelle valutazioni dei processi di produzione e di progresso e come fattori vincolanti nelle progettazioni e negli studi tecnici e scientifici ad ogni livello.

Art. 21INTERVENTO NEL PROCESSO EVOLUTIVOE’ fondamentale per l'ingegnere intervenire nei processi della evoluzione scientifica, tecnica, economica e sociale come elemento di coordinazione delle varie discipline che compongono il quadro generale delle attività e degli studi verso le più idonee ed integrali soluzioni che rendano le realizzazioni e le opere dell'uomo ineccepibili e quindi compatibili con gli equilibri ecologici.

Art. 22

DIFESA DEL PATRIMONIO COMUNEL'ingegnere deve contribuire efficacemente ad orientare ed improntare la propria attività sia in sede di studi e progettazione, sia in sede di direzione di formulazioni normative e legislative, alla difesa della natura ed alla lotta contro ogni forma e tipo di inquinamento e manomissione sia degli equilibri ecologici che dei beni culturali, artistici ambientali e naturali ed anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse naturali.  

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TESTO UNICOTESTO UNICO PER L’EDILIZIA(2)PER L’EDILIZIA(2)

ATTIVITA’EDILIZIA

NORMATIVEPER L’EDILIZIA

DISPOSIZIONIGENERALII ( 2.1 )

TITOLI ABILITATIVI ( 2.2 )

AGIBILITA’ EDIFICI (2.3)

VIGILANZA (2.4)

DISPOSIZIONIGENERALI(2.5)

DISCIPLINA STRUTTURE (2.6)

BARRIERE ARCHITETTONICHE (2.7)

COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA (2.8)

SICUREZZA DEGLIIMPIANTI(2.9)

CONTENIMENTO ENERGETICO (2.10)

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DISPOSIZIONI GENERALI (2.1)

- ambito di applicazione

- competenze delle regioni e degli enti locali

- definizioni degli interventi edilizi

- regolamenti edilizi comunali

-sportello unico per l’edilizia

TITOLI ABILITATIVI (2.2)

- attività edilizia libera

- attività edilizia delle p.a.

- attività edilizia dei privati su aree demaniali

- attività edilizia in assenza di pianificazione urb.

- Nozione e caratteristiche

- interventi subordinati a permesso di costruire

- caratteristiche del permesso di costruire

- presupposti per il rilascio del permesso di costruire

- competenza al rilascio del permesso di costruire

- permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

- efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

- Contributo di costruzione

- contributo per il rilascio del permesso di costruire

- riduzione od esonero dal contributo di costruzione

- convenzione –tipo

- contributo di costruzione per opere o impianti non

destinati alla residenza

- Procedimento

- procedimento per il rilascio del permesso di costruire

- intervento sostitutivo regionale

- Denuncio di inizio attività

- interventi subordinati a denuncia di inizio attività

- disciplina della denuncia di inizio attività

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AGIBILITA’ EDIFICI (2.3 )

- certificato di agibilità

- procedura per il rilascio del certificato di agibilità

- dichiarazione di inagibilità

VIGILANZA (2.4)

-vigilanza sull’attività urbanistico edilizia

-vigilanza su opere di amministrazioni statali

- responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore

dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività

Sanzioni

-lottizzazione abusiva

-Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali

-determinazione delle variazioni essenziali

-Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

-interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

-interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

-accertamento di conformità

-interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA e accertamento di conformità

-interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato

-annullamento del permesso di costruire da parte della regione

-sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione

-demolizione di opere abusive

-ritardato od omesso versamento del contributo afferente al permesso di costruire

-riscossione

-sanzioni penali

-norme relative all’azione penale

-nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

-sanzioni a carico dei notai

-aziende erogatrici di servizi pubblici

-disposizioni fiscali

-agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

-finanziamenti pubblici e sanatoria

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NORMATIVENORMATIVEPER L’EDILIZIA PER L’EDILIZIA

DISPOSIZIONI GENERALI (2.5)

- Tipo di strutture e norme tecniche

- Definizioni

- Sistemi costruttivi

- Edifici in muratura

- Edifici con struttura a pannelli portanti

- edifici con strutture intelaiate

- Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di

manufatti complessi in metallo

- Laboratori

- Emanazione di norme tecniche

- Abitati da consolidare

- Utilizzazione di edifici

- Opere pubbliche

DISCIPLINA STRUTTURE (2.6)

-Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

-Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio

armato, normale e precompresso a struttura metallica

- Documenti in cantiere

- Collaudo statico

- Vigilanza

- Controlli

- Accertamenti delle violazioni

- Sospensione dei lavori

- Norme penali

- Lavori abusivi

- Omessa denuncia dei lavori

- Responsabilità del direttore dei lavori

- Responsabilità del collaudatore

- Mancanza del certificato di collaudo

- Comunicazione della sentenza

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BARRIERE ARCHITETTONICHE (2.7)

Norme per le costruzioni in zone sismiche

Opere disciplinate e gradi di sismicità

Contenuto delle norme tecniche

Azioni sismiche

Verifica delle strutture

Verifica delle fondazioni

Deroghe

Parere sugli strumenti urbanistici

Sopraelevazioni

Riparazioni

Edifici di speciale importanza artistica

Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche

Autorizzazione per l’inizio dei lavori

Repressione delle violazioni

Sanzioni penali

Accertamento delle violazioni

Sospensione dei lavori

Procedimento penale

Esecuzione d’ufficio

Competenza della Regione

Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

Modalità per l’esecuzione d’ufficio

Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche

Disposizioni finali

Ostruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

Costruzioni eseguite col sussidio dello stato

Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

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COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA (2.8)

Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

- Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

-Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche

-Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regola-

menti edilizi

- rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni

-Certificazioni

-Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati

aperti al Pubblico

- Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati

aperti al Pubblico

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (2.9)

-Ambito di applicazione

-Soggetti abilitati

-Requisiti tecnico professionali

-Progettazione degli impianti

-Misure di semplificazione per il collaudo degli

impianti installati

-Installazione degli impianti

-Dichiarazione di conformità

-Responsabilità del committente o del proprietario

-Certificato di agibilità

-Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

-Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione

di conformità o del certificato di collaudo

-Verifiche

-Regolamento di attuazione

-Sanzioni

-Abrogazione e adeguamento dei regolamenti

comunali e regionali

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ALTRE NORME RILEVANTI (3)ALTRE NORME RILEVANTI (3)

CODICE CIVILE CODICE CIVILE (3.1)(3.1)

ATTIVITA’ NELATTIVITA’ NEL SETTORE INDUSTRIALE SETTORE INDUSTRIALE

(3.2)(3.2)

CODICECODICE PENALE PENALE

(3.3)(3.3)

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LIBRO TERZOTITOLO I SEZIONE VIArt. 873 Distanze nelle costruzioniArt. 874 Comunione forzosa del muro sul confineArt. 875 Comunione forzosa del muro che non è sul confineArt. 876 Innesto nel muro sul confineArt. 877 Costruzioni in aderenzaArt. 878 Muro di cintaArt. 879 Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosaArt. 880 Presunzione di comunione del muro divisorioArt. 881 Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorioArt. 882 Riparazioni del muro comuneArt. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comuneArt. 884 Appoggio ed immissione di travi e catene nel muro comuneArt. 885 Innalzamento del muro comuneArt. 886 Costruzione del muro di cintaArt. 887 Fondi a dislivello negli abitatiArt. 888 Esonero del contributo nelle speseArt. 889 Distanze per pozzi , cisterne, fosse e tubiArt. 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosiArt. 891 Distanze per canali e fossiArt. 892 Distanze per gli alberiArt. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschiArt. 894 Alberi a distanza non legaleArt. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legaleArt. 896 Recisione di rami protesi e di radiciArt. 897 Comunione di fossiArt. 898 Comunioni di siepiArt. 899 Comunione di alberi

CODICE CIVILE (3.1)CODICE CIVILE (3.1)

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LIBRO QUARTOTITOLO I CAPO IArt. 1173 Fonti delle obbligazioni Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazioneArt. 1175 Comportamento secondo correttezza

CAPO IISEZIONE IArt. 1176 Diligenza nell’adempimento

CAPO IIIArt. 1218 Responsabilità del debitore

CAPO VArt. 1260 Cedibilità dei crediti

CAPO VIITITOLO IICAPO IArt. 1321 Nozione (dei contratti)Art. 1322 Autonomia contrattualeArt. 1325 Indicazione dei requisiti

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Del lavoro:

art. 2067 (soggetti)

art. 2068 (rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo)

art. 2077 (efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale)

art. 2082 (imprenditore)

art. 2087 (tutela delle condizioni di lavoro)

art. 2096 (assunzione in prova)

art. 2103 (prestazione del lavoro)

art. 2114 (previdenza ed assistenza obbligatorie)

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CODICE PENALE (3.3)CODICE PENALE (3.3)

LIBRO PRIMO - Dei reati in generaleTITOLO II Contratti nel settore della difesaCAPO I Della specie di pene, in generaleArt. 17 Pene principali: specieCAPO IIDelle pene principaliArt. 22 Ergastolo Art. 23 ReclusioneArt. 24 MultaArt. 25 ArrestoArt. 26 Ammenda Art. 27 Pene pecuniarie fisse e proporzionaliCAPO IIIDelle pene accessorie, in particolareArt. 28 Interdizione dai pubblici ufficiArt. 31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione TITOLO VIIDelle sanzioni civiliArt. 185 Restituzioni e risarcimento del dannoArt. 187 Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni

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LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolareTITOLO II Dei delitti contro la Pubblica AmministrazioneCAPO I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazioneArt. 314 PeculatoArt. 317 ConcussioneArt. 318 Corruzione per un atto d’ufficioArt. 326 Rivelazione dei segreti d’ufficioArt. 328 Omissione o rifiuto di atti d’ufficioCAPO IIArt. 348 Abusivo esercizio di una professione CAPO IIIDisposizioni comuni ai capi precedentiArt. 357 Nozione del pubblico ufficialeArt. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizioArt. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessitàArt. 360 Cessazione della qualità di pubblico ufficialeTITOLO III Dei delitti contro l’Amministrazione della GiustiziaCAPO I Dei delitti contro l’attività giudiziariaArt. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficialeArt. 366 Rifiuto di uffici legalmente dovutiArt. 373 Falsa perizia o interpretazioneArt. 380 Patrocinio o consulenza infedeleArt. 381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnicoCAPO IIIDei delitti colposi di comune pericoloArt. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

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TITOLO VII Dei delitti contro la fede pubblicaCAPO III Della falsità in attiArt. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubbliciArt. 477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrativeArt. 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di attiArt. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubbliciArt. 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrativeArt. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessitàArt. 482 Falsità materiale commessa dal privatoArt. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblicoTITOLO XII Dei delitti contro la personaCAPO II Dei delitti contro l’onoreArt. 595 DiffamazioneArt. 596 bis Diffamazione a mezzo stampa