WELFARE AZIENDALE - Consulenti del lavoro di...

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WELFARE AZIENDALE A cura di Luca Caratti Consulente del lavoro in Vercelli Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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WELFARE AZIENDALE

A cura di Luca Caratti

Consulente del lavoro in Vercelli Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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perché il welfare?

A causa dell’incapacità dello Stato di assicurare livelli di protezione e tutela paragonabili a quelli di qualche anno fa , il welfare privato ha integrato e, a volte, surrogato quello pubblico soddisfacendo la domanda di benessere sociale, da un punto d i v is ta quant i ta t ivo/qual i ta t ivo con prestazioni aggiuntive e/o diverse

(Tiziano Treu 2013)

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perché il welfare? i moventi:

comportamenti datoriali di responsabilità sociale stimolo per i lavoratori per realizzare prestazioni superiori fiducia nell’organizzazione corrispettivo della prestazione incentivazione del personale riduzione del turn over e assenteismo miglioramento immagine e reputazione aziendale

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L’idea di welfare aziendale si basa sul presupposto implicito che la relazione di lavoro debba includere anche il soddisfacimento di esigenze non efficacemente o non efficientemente soddisfatte dal compenso monetario (c.d. beni relazionali)

Previdenza contrattuale

Contesto lavorativo Forme di compenso non monetario

Assistenza integrativa (sanitaria e non)

Ammortizzatori contrattuali

Conciliazione tempi vita e riposo

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costruire un piano di welfare

1. individuazione dei destinatari 2. progettazione: analisi delle esigenze da

soddisfare 3. analisi di fattibilità: costi, norma, quali

benefici sono attesi 4. unilaterlità/bilateralità

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Introdurre il welfare

Welfare aziendale

Iniziativa unilaterale del Datore di Lavoro

Contrattazione collettiva di 1° e 2° livello

ingerenza dello Stato nel welfare

aziendale

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benefits lungo il ciclo di vita

before working age working age post working age

• asilo nido • summer camps • borse di studio e

rimborsi spese scolastiche

• salute e infortuni • work-life balance • supporto al reddito • convenzioni commerciali

• contributo previdenza complementare

• non autosufficienza

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PWA

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work-life balance (part-time, orari flex, congedi/permessi per cura/assistenza a

famigliari/telelavoro)

Piani di Welfare Aziendale (PWA)Welfare aziendale

people care (sanità/assistenza/previdenza/ricreazione/sport/cultura)

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Mutui e finanziamenti

voucher convenzioni

Scuola/istruzione

benefits

Piano welfare aziendale

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CCNL: fondi di previdenza complementare, fondi di assistenza sanitaria, enti bilaterali

Contrattazione aziendale: piani di Welfare Aziendale (PWA), servizi di trasporto etc.

Welfare contrattuale (insieme di servizi, utilità e prestazioni di carattere non monetario, a complemento dei trattamenti retributivi)

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I vantaggi del welfare

Miglioramento organizzativo R i s p o n d e n d o a e s i g e n z e famigliari/personali, si migliora l’efficienza dell’organizzazione e la presenza al lavoro

Valore capitale umanoFidelizzazione e produttività

Gestione relazioni sindacali

Migliora relazioni sindacali

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Le difficoltà del Welfare aziendale

Obsolescenza disciplina fiscale

Interpretazioni fiscali spesso in contrasto con disciplina

giuslavoristica

Invasività welfare bilateralità CCNL

Contrattazione nazionale ha travasato le norme di welfare, tradizionalmente obbligatorie solo per le aziende iscritte a oo.ss. Datoriali, nella parte economica/normativa della contrattazione rendendole obbligatorie (ovvero con alternative retr ibut ive obbligatorie)

Scarsa disponibilità economica

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Welfare aziendale e previdenza sociale

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Previdenza complementare

Nozione: accantonamento di reddito di lavoro attuale

(contribuzione) al fine di soddisfare bisogni futuri, purchè sussista un vincolo di indisponibilità per i consumi attuali (vincolo alla destinazione previdenziale), per sopperire rischi futuri e sussistenza di un vincolo solidaristico.

In primis la previdenza ex D.Lgs. N. 252/2005 (compresa la previdenza privata, negoziale), ma anche prestazioni integrative erogate ai sensi art. 3 c.11 L.n.92/2012.

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Previdenza complementare: natura del contributo

NON avendo natura retributiva (C.Cost. n. 421/1995), pur conservando la natura corrispettiva che gli deriva dalla scaturigine negoziale, non è un’obbligazione retributiva e non è assoggettato a contribuzione previdenziale ma semmai ad una contribuzione di solidarietà ed è deducibile dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti massimi di 5.164,57€.

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Welfare aziendale e relazioni industriali

Alcune tipologie di welfare aziendali trovano terreno di elezione nel livello contrattuale nazionale, il livello “naturale” rimane però quello decentrato (aziendale/territoriale).

Lo dimostra l’esperienza degli enti bilaterali nell’artigianato, edilizia, agricoltura……

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ENTI BILATERALI:

Il D.Lgs. 251/2004 ha modificato ed integrato il

D.Lgs.276/2003 precisando che agli enti

bilaterali spetta la funzione la funzione di regolamentazione del

mercato del lavoro attraverso

-PROMOZIONE DI UNA OCCUPAZIONE REGOLARE E DI QUALITÀ

- L'INTERMEDIAZIONE NELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

-LA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AZIENDA

-LA PROMOZIONE DI BUONE PRATICHE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E PER LA INCLUSIONE DEI SOGGETTI PIÙ SVANTAGGIATI

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ENTI BILATERALI:

Il D.Lgs. 251/2004 ha modificato ed integrato il

D.Lgs.276/2003 precisando che agli enti

bilaterali spetta la funzione la funzione di regolamentazione del

mercato del lavoro attraverso

-LA GESTIONE MUTUALISTICA DI FONDI PER LA FORMAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEL REDDITO;

-LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI REGOLARITÀ O CONGRUITÀ CONTRIBUTIVA;

-LO SVILUPPO DI AZIONI INERENTI LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO;

-OGNI ALTRA ATTIVITÀ O FUNZIONE ASSEGNATA LORO DALLA LEGGE O DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI RIFERIMENTO

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Welfare (??)…obbligatorio: Fondi integrazione salariale

Inps circ. 30 12 febbraio 2016

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Fondi integrazione salariale

✓ Si ricalca la disciplina della L. 92/12 ✓Si ripartisce la quota contributiva 1/3 a carico lavoratore e 2/3 a carico azienda. ✓ Rientrano tra i beneficiari anche gli apprendisti.

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F.di solidarietà bilaterali

F.di solidarietà bilaterali alternativi

F.do integrazione salariale

Obiettivo: offrire tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di CIGO o CIGS.

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Welfare aziendale e assistenza sociale

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Prestazioni

L’assistenza sociale eroga prestazioni monetarie o servizi, per la soddisfazione di bisogni socialmente rilevanti, non soddisfatti né dal reddito di lavoro, né da altri redditi

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Definizione

Fondi sanitari

Fondi sanitari integrativi del Ssn, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs n. 502/1992, sia agli enti, casse e società di mutuo soccorso

aventi esclusivamente fine assistenziale, secondo le disposizioni di cui alla lettera a), comma 2, articolo 51, Tuir.

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• articolo 1 della Finanziaria 2008 sono state riscritte le regole di deducibilità/non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi versati

• Con il Dm 31 marzo 2008 sono stati definiti gli ambiti di intervento ed è stata istituita l'anagrafe dei fondi sanitari

L’evoluzione normativa

• Con il Dm 27 ottobre 2009 è stata attivata la specifica anagrafe.

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L'iscrizione all'anagrafe e, quindi, l'assolvimento da parte dei fondi sanitari di

tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa

Iscrizione all’anagrafe

costituisce condizione essenziale per l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dal Tuir per i contributi ad essi versati (deducibilità

ovvero non concorrenza alla formazione del reddito).

.

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Fondi sanitari integrativi del SSN;

Enti, casse e società di mutuo soccorso.

Fondi di assistenza

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Il regime fiscale delle prestazioni

• La valutazione del regime fiscale applicabile a fondi e casse sanitarie deve essere operata con riferimento sia ai contributi versati a tali fondi sia alle spese mediche dagli stessi rimborsate.

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Per gli iscritti ai fondi sanitari integrativi (articolo 9, D. Lgs 502/1992)

Il regime fiscale

risulta applicabile la lettera e-ter), comma 1, articolo 10 del Tuir, come modificata dal comma 197, articolo 1 della Finanziaria 2008, che

prevede la deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi, fino ad un massimo di 3.615,20 euro (tenendo conto dei contributi di assistenza sanitaria versati anche ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 51 del

Tuir).

.

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Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale

Il regime fiscale

la lettera a), comma 2, articolo 51 del Tuir che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operano negli ambiti di intervento stabiliti con il Dm di cui all'articolo

10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro (tenendo conto dei contributi di

assistenza sanitaria versati anche ai sensi della lettera e-ter), comma 1, articolo 10 del Tuir).

.

no individuale

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Il regime fiscale

• Dalla lettura della norma citata deriva che, mentre la quota contributiva a carico del datore di lavoro non concorre alla formazione del reddito del dipendente, l'eventuale quota di contribuzione a carico di quest'ultimo risulta deducibile dal reddito dello stesso in quanto rappresenta una trattenuta che riduce l'imponibile dal punto di vista fiscale

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La possibilità per il contribuente di detrarre le spese mediche (per la quota eccedente 129,11 euro) rimborsate dal fondo dipende dal trattamento fiscale riservato ai contributi allo stesso versati.

Il regime fiscale

se il contribuente ha beneficiato integralmente della deducibilità di cui all'articolo 10 del Tuir, ovvero della non concorrenza alla formazione del

reddito di cui all'articolo 51 del Tuir, non potrà portare in detrazione alcuna spesa medica rimborsata.

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qualora il contribuente non abbia beneficiato dell'agevolazione sulla totalità dei contributi versati in quanto, ad esempio, l'importo degli stessi eccedeva il limite fiscale di 3.615,20 euro

Il regime fiscale

potrà fruire della detrazione in proporzione alla quota dei contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito o che non sono stati

dallo stesso effettivamente dedotti.

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Il regime fiscale• Tale impostazione trova il suo fondamento nella lettera c), comma 1,

articolo 15 del Tuir nella parte in cui viene precisato come si considerino rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

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L’obbligatorietà dei fondi contrattuali

• Discendendo tali fondi da specifiche statuizioni della contrattazione collettiva, ci si è domandati se l’adesione agli stessi sia obbligatoria o meno, anche alla luce dei principi, in materia di libertà sindacale, affermati dall’art. 39 della carta costituzionale

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L’obbligatorietà dei fondi contrattuali

• Proprio da questa premessa, si potrebbe affermare che all’iscrizione presso i fondi di assistenza sanitaria, qualora derivanti da accordi e contratti collettivi, sono senz’altro tenuti quei soggetti che siano aderenti alle associazioni sindacali firmatarie dei predetti accordi

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L’obbligatorietà dei fondi contrattuali

• Per i soggetti non firmatari dei predetti accordi, ma che, in ogni caso, diano implicita applicazione al contratto collettivo di riferimento, la questione assume maggiore complessità

• Un primo spunto di riflessione potrebbe trarsi dalla usuale distinzione dei contenuti di un contratto collettivo in parte obbligatoria e parte normativa

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L’obbligatorietà dei fondi contrattuali

• Sul punto, in relazione al Fondo Est ed al Fondo Fast, si è pronunciato il Ministero del Lavoro, con nota n. 7573 del 21 Dicembre 2006, ancorché con riguardo al contratto collettivo del terziario del 2 Luglio 2004 e del turismo del 19 Luglio 2003.

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L’obbligatorietà dei fondi contrattuali

• In quella occasione il Ministero ha ritenuto che le clausole contrattuali istitutive dei Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore turismo e terziario, distribuzione e servizi, rivestano natura meramente obbligatoria, cioè costituiscano obblighi esclusivamente per i soggetti collettivi contraenti. In tal senso più volte si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., n. 5625/2000; Cass. civ., sez. lav., n. 530/2003; Cass. civ., sez. lav., n. 6530/01, Cass. civ., sez. lav., n. 6173/1995)

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L’obbligatorietà dei fondi contrattuali

• Proprio per superare tali perplessità, la disciplina contrattuale ha, nel corso dei rinnovi, progressivamente mutato il titolo per il quale era stato istituto l’eventuale fondo sanitario, attribuendo allo stesso una valenza retributiva, al fine di facilitarne l’inclusione nella parte obbligatoria del contratto collettivo

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L’obbligatorietà dei fondi contrattuali

• Criticità di tale impostazione In realtà, anche tale impostazione presenta alcuni aspetti di rilevante criticità, soprattutto con riferimento al titolo con il quale viene risolta la problematica dell’obbligatorietà dell’adesione datoriale ai fondi di assistenza integrativa di origine contrattuale (natura retributiva anche da un punto di vista fiscale?)

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Welfare aziendale e retribuzione

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La retribuzioneÈ il corrispettivo dell’obbligazione lavorativa:

ciò mediante cui ci si obbliga a collaborare nell’impresa (art. 2094 C.C.)

Retribuzione in natura assoggettata a franchigia fiscale (art. 51 c.3 tuir)

Utilizzazione da parte dei dipendenti, o famigliari stretti, di opere o servizi per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, volontariamente dal datore di lavoro alla generalità dei dip e/o categorie di dipendenti (art. 51 c.2 lett. f tuir)

Somme, servizi e prestazioni erogati dal DdL per asili nidi, colonie climatiche (art. 51 c. 2 lett. f-bis)

Spese sanitarie (art. 51, c.2, lett.h tuir)

Contributi a sanità integrativa (art. 51, c.2, lett. a, tuir)

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RETRIBZUONE ART 49 TUIR

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BASE IMPONIBILE

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Regime fiscale dei premi di produttività e welfare DISPOSIZIONE STRUTTURALE E NON SPERIMENTALE

Comma 182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Comma 183. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità Comma 184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. (WELFARE IN OPZIONE AGEVOLATO SOLO PER SOGGETTI COMMA 186)

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DECRETO INTERMINISTERIALE 25/03/2016 GAZZETTA UFFICIALE 16 maggio 2016

ART 2 premi di risultato e criteri di misurazione

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva per premi di risultato si intendono

Le somme di ammontare VARIABILE (NO IMPORTO FISSO MA LEGATI A DIVERSI INDICATORI) la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione

I contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere

✓ nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi

✓ ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi,

✓ anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro NON straordinario

✓ o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,

✓ rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo,

✓ il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

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DECRETO INTERMINISTERIALE 25/03/2016 GAZZETTA UFFICIALE 16 maggio 2016

OBIETTIVI ➢Produttività ➢Redditività ➢Qualità ➢Efficienza ➢Innovazione

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DECRETO INTERMINISTERIALE 25/03/2016

DDL LAV AUTONOMO+AGILE

Art 13. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;

c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

5. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

➢ esclusivamente per il lavoro agile, sono detassabili anche le somme corrisposte come controprestazione dell’attività lavorativa ma nei limiti dell’importo di 2.000 euro annui

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DECRETO INTERMINISTERIALE 25/03/2016

ART 3 Partecipazione agli utili

Per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile

L’applicazione dell’imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

Ai utili distribuiti nell’ambito della detassazione con imposta sostitutiva si applica l’art 95 comma 6 del Dpr 917/86

Art. 2102. cc (Partecipazione agli utili). Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro e' determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

Art. 95 Tuir Spese per prestazioni di lavoro

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.

ART. 46 COSTITUZIONE ITALIANA

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

NON SONO NECESSARI CRITERI DI MISURAZIONE

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Regime fiscale dei premi di produttività e welfare

Comma 185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Comma 186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000.

➢ AL LORDO DELLE SOMME ASSOGGETTATE NEL MEDESIMO ANNO ALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI ALLO STESSO COMMA 182 >>>>> INTEGRAZIONE DECRETO 25/03/2016

➢ L’agevolazione è esclusa per i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi

➢ In caso di assenza di redditi di lavoro dipendente, si può ritenere che il limite non sia stato superato

➢ Il beneficio spetta anche se nel corso dell’anno interessato dalla agevolazione il lavoratore superi la soglia di 50.000 euro

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Regime fiscale dei premi di produttività e welfare

Comma 187. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (DEPOSITO OBBLIGATORIO)

Art Dm 25/03/2016 L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito TELEMATICO (DAL 16/05/2016) del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto. (proroga 15/07/2016)

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REQUISITI E DEPOSITO CONTRATTI

Art. 51 Dlgs 81/2015 Norme di rinvio ai contratti collettivi 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali st ipulati DA (ANCHE UNA) associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle LORO rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Art. 14 Dlgs 151/2015 Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali 1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.

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REQUISITI E DEPOSITO CONTRATTI

INTERPELLO MIN LAV 27 DEL 15/12/15

Ciò avviene, a titolo esemplificativo, ai fini della fruizione di “benefici normativi e contributivi”. Ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, infatti, solo l’applicazione di contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, “stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” consentono, unitamente ad altre condizioni di legge, la fruizione dei citati benefici. In relazione a quanto sopra questo Dicastero ha ritenuto opportuno riepilogare, con proprie circolari del 9 novembre 2010 e del 6 marzo 2012, nonché con circolare n. 13 del 5 giugno 2012, gli indici sintomatici già indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui occorre fare riferimento ai fini della verifica comparativa del grado di rappresentatività in questione:

➢ numero complessivo dei lavoratori occupati;

➢ numero complessivo delle imprese associate;

➢ diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);

➢ numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.

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REQUISITI E DEPOSITO CONTRATTI

INTERPELLO MIN LAV 27 DEL 15/12/15

Sul punto, il Giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio sent. n. 08865/2014), nel confermare la legittimità delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, ha peraltro evidenziato come l’avverbio “comparativamente” introduca un elemento di confronto tra i predetti parametri, con la conseguenza che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi è desunta da una valutazione comparativa degli indici sintomatici di cui sopra. Le medesime argomentazioni sono state riprese dallo stesso TAR del Lazio, sez Terza Bis, nella sentenza n. 8765/2015 nella parte in cui nuovamente avalla il criterio seguito dal Ministero per l’individuazione in termini comparativ i della maggiore rappresentatività basato dunque sui “tradizionali parametri quali il numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali”.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Regime fiscale dei premi di produttività e welfare

Comma 188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187. ➢ Decreto Interministeriale 25 marzo 2016  pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data

14/05/2016

➢ Le disposizioni del decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi

➢ Nell’eventualità in cui le erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazioni agli utili relativi al 2015, l’applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla Legge di stabilità 2016 e dal decreto stesso

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Regime fiscale dei premi di produttività e welfare

Comma 189. Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188.

Il decreto stabilisce che l’incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro (CON LE CARATTERISTISCHE ART 51 DLGS 81/15) prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono invece strumenti e modalità utili al fine dell’incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

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ART. 51 TUIR

Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Regime fiscale dei premi di produttività e welfare

Comma 190. All’art 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 22/12/86 n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

2. Non concorrono a formare il reddito:

➢ f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 ➢ INTERAMENTE DEDUCIBILI>>> CONTRATTO O ACCORDO (O REGOLAMENTO

AZIENDALE??????) ➢ EROGAZIONE SOLO IN NATURA >> NO DENARO

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Art. 100 Oneri di utilità sociale Dpr 917/86

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria (CONTRAPPOSIZIONE CON FONDI SANITARI E REGIME DI DEDUCIBILITA’) o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

➢ DEDUCIBILITA’ LIMITATA 5 PER MILLE SE UTILIZZO ART 100 >> RICONOSCIMENTO VOLONTARIO

➢ La deducibilità del costo sostenuto per il piano di welfare, tuttavia, si ritiene possa essere integrale anche in presenza di un regolamento aziendale purché non sia un mero atto unilaterale privo di vincoli specifici all’attuazione del piano (Circ. 10/2016 Fondazione Studi)

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ONERI SOCIALI ART. 51, CO. 2, LETT. F) T.U.I.R.

L’ampia casistica permette di agevolare:

> L’iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi;

> L’acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo;

> L’iscrizione a corsi di lingua all’estero o in italia (il costo relativo al

corso di lingue ove propedeutico all’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile);

> L’abbonamento a spettacoli teatrali;

> L’abbonamento a riviste di cucina, equitazione o cucito (il costo relativo all’abbonamento a riviste attenenti l’attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile);

> Il biglietto per un evento sportivo;

> L’iscrizione a corsi extra-professionali;

> L’utilizzo di strutture sanitarie.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Natura del regolamento aziendale come contrattazione collettiva

La giurisprudenza di legittimità non ha espresso un orientamento univoco in ordine alla natura del regolamento aziendale. Da un lato (1), infatti, è stato affermato che la disciplina dettata da tale regolamento, pur essendo stata disposta unilateralmente dal datore di lavoro, ha natura contrattuale collettiva in quanto è preordinata ad assicurare uniformità di trattamento a tutti i lavoratori interessati; dall'altro (2), invece, è stato precisato che nel momento in cui il regolamento aziendale viene accettato - anche implicitamente - dal lavoratore, lo stesso "entra nel contratto individuale".

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(1) Cass. 20 maggio 2004, n. 9626; Cass. 10 novembre 2000, n. 14606; Cass. 6 aprile 1989, n. 1659, in Not. giur. lav., 1989, 380, in relazione al regolamento di un ente pubblico economico; Cass. 24 giugno 1983, n. 4333, in Giur. it., 1984, I, 1, 1148, che ha confermato la sentenza dei giudici di merito che aveva riconosciuto ad un regolamento aziendale la natura di contratto collettivo. Contra, però, Cass. 9 dicembre 1977, n. 5343, in Giust. civ., 1978, I, 200.

(2) Cass. 28 ottobre 1997, n. 10631, inedita, secondo cui, tra l'altro, qualora un regolamento aziendale preveda, in relazione ad una determinata posizione lavorativa, una qualifica superiore rispetto a quella prevista dalle disposizioni contrattuali collettive (anche aziendali), l'assegnazione del lavoratore a tali mansioni - dal medesimo accettata - determina il diritto dell'interessato al riconoscimento della qualifica in questione, quale qualifica convenzionale di miglior favore.

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WELFARE AZIENDALE

➢ L’espressione “categorie di dipendenti” NON va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste dal codice civile (dirigenti, quadri, operai..), bensì a tutti i lavoratori “di un certo tipo” (ad esempio tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica) o che si trovano nella “medesima situazione” (in tal senso Circ. dell’Agenzia delle entrate 326/1997). L’obiettivo del legislatore è comunque quello di impedire che siano concessi vantaggi ad personam, ovvero solo per alcuni e ben individuati lavoratori

➢ E’ altresì confermato che l’esclusione dalla tassazione opera non solo quando le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e ai familiari riguardino esclusivamente strutture di proprietà dell’azienda, ma anche quando tali servizi siano messi a disposizione del lavoratore tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda

➢ Risoluzione n. 3/E dell’8 gennaio 2002 l’Agenzia intravede una disparità di trattamento incompatibile con la norma nell’esclusione dei dipendenti part-time ma non anche nell’esclusione dei dipendenti a tempo determinato (“l’esclusione dei lavoratori a tempo determinato non rappresenta una causa ostativa all’applicazione del regime agevolato”).

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WELFARE AZIENDALE

ART 12 DPR 917/86 FAMILIARI

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli compresi quelli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati, nonché ogni altra persona indicata nell’art 433 che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari I familiari indicati nell’art. 12 del Tuir possono anche non essere fiscalmente a carico e non necessariamente conviventi o nel nucleo familiare. Si tratta, in particolare, del coniuge, dei figli legittimi, naturali o adottivi, dei genitori, fratelli o sorelle, dei suoceri, generi e nuore.

Ma…………

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Regime fiscale dei premi di produttività e welfare Comma 190. All’art 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 22/12/86 n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

2. Non concorrono a formare il reddito: ➢ f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità

dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

f bis) Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art 12 (FRUZIONE SOLO PER I FAMILIARI NON PER DIPENDENTE ALTRIMENTI LETTERA f), dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (ANCHE LE SCUOLE MATERNE!!), compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Regime fiscale dei premi di produttività e welfare Comma 190. All’art 51 del Testi unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 22/12/86 n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

➢ Aggiunta lettera f ter) f ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art 12 ✓ EROGAZIONE IN DENARO O IN NATURA

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Regime fiscale dei premi di produttività e welfare Comma 190. All’art 51 del Testi unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 22/12/86 n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

➢ Aggiunto comma 3 bis 3-bis) Ai fini dell’applicazione del comma 2 (determinazione del reddito) e del comma 3 (elementi che non concorrono alla formazione del reddito), l’erogazione dei beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale

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LEGGE DI STABILITA’ 2016

Regime fiscale dei premi di produttività e welfare documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale

ART 6 DM 25/03/2016 ➢ devono essere nominativi; ➢ non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare del beneficio; ➢ non possono essere monetizzati o ceduti a terzi; ➢ devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza

integrazioni a carico del titolare. ➢ Deroga diritto alla singola prestazione welfare >>> possono essere cumulativamente indicati in un unico

documento di legittimazione se il valore dei beni e dei servizi prestati non supera 258,23 euro complessivamente nel periodo di imposta.

➢ decreto interministeriale mantiene ferma l’attuale disciplina dei servizi sostitutivi di mensa. ✓ MANCANO PRECISAZIONI CIRCA IL PRINCIPIO DI ARMONIZZAZIONE PER LA NON IMPONIBILITA’ ANCHE

CONTRIBUTIVA OLTRE CHE FISCALE misura di welfare conseguente alla rinuncia al salario di produttività

✓ ABROGATA LA VOLONTARIETA’ DEL DATORE DI LAVORO PER LE SOMME WELFARE E L’IMPOSSIBILITA’ PER IL LAVORATORE DI OPTARE PER SERVIZI WELFARE IN LUOGO DEL DENARO MANTENENDO L’AGEVOLAZIONE

✓ Il dipendente che si vedesse riconosciuto il rimborso delle spese non potrà fruire della detrazione d’imposta dal momento che gli oneri non sono rimasti effettivamente a carico del contribuente

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BOZZA LEGGE DI STABILITA’ 2017

Art. 24 (Premio di produttività e welfare aziendale)

2. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) sono inserite le seguenti:

“f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste dall’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, come individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; (F-TER PER I FAMILIARI!!)

“f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;”.

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BOZZA LEGGE DI STABILITA’ 2017

Art. 24 (Premio di produttività e welfare aziendale)

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dalle modifiche recate, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono, interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.

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Deducibilità dal reddito del lavoratore

Ambito Limite di spesa deducibile

Cassa sanitaria 3.615,20 euro/anno (contributi del datore di lavoro e del lavoratore)

Fondi pensione 5.164,57 euro/anno

Buono pasto 5,29 euro/giorno (7 euro/giorno per gli e-ticket)

Trasporto collettivo Nessun limite

Educazione – istruzione – colonie - ludoteche – abbonamenti a teatro - viaggi

Nessun limite

Borse di studio – testi scolastici Nessun limite

Assistenza familiari anziani o non autosufficienti – culto

Nessun limite

Fringe benefit (liberalità erogate in natura) es. buoni benzina, buoni spesa

258,23 euro

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LEGGE DI STABILITA’ 2016CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 28E 15/06/2016

Modalità di attivazione WELFARE ➢ Volontaria da parte del dal datore di lavoro (anche in modo saltuario e

occasionale); ➢ Attraverso regolamento aziendale volontario ma che impegna il datore di

lavoro, seppur modificabile; ➢ Facoltativamente attraverso accordo sindacale collettivo ➢ Obbligatoriamente attraverso accordo di secondo livello se il welfare

aziendale deve essere abbinato al premio di risultato

ATTENZIONE ALLA COMPUTABILITA’ AI FINI DEL TFR DI EMOLUMENTI IN NATURA EROGATI CON CONTINUITA’>>>EVENTUALMENTE PATTUIRE

OMNICOMPRENSIVITA’ AI FINI DELL’INCIDENZA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DIRETTI E INDIRETTI

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Detassazione 2016Periodo agevolazione

1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 (somme erogate entro il 12 gennaio 2017 se riferite al 2016)

Misura dell’agevolazione

10% imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali

Misura massima 2.000€ al lordo della ritenuta del 10% e al netto degli oneri previdenziali obbligatori a carico del lavoratore o 2.500€ se lavoratori coinvolti pariteticamente nell’organizzazione aziendale.

Interessati Si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, si escludono i dipendenti delle amminstrazioni pubbliche anche per rapporti disciplinati da contratti di tipo privatistico

Somme agevolabili Importi erogati in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (art. 51 Dlgs 81/15) e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con DM da emanarsi entro 60 gg, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Si computa anche il periodo di congedo obbligatorio.

Limiti Lavoratori dipendenti con reddito ex art.49 (anche comma 2 pensioni ed equiparati) Tuir non superiore, nel 2015, a 50.000€ (anche con reddito pari a zero e comprese le somme oggetto di detassazione ).

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LEGGE DI STABILITA’ 2016CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 28E 15/06/2016

➢ L’esclusione dal reddito complessivo di tali somme incide favorevolmente anche sulla spettanza del bonus IRPEF previsto dall’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, posto che le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non devono essere computate nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR.

➢ Le medesime somme rilevano invece a favore del contribuente nei casi in cui il diritto a percepire il bonus venisse meno non per assenza del requisito reddituale, ma per assenza di imposta da versare

➢ I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE)

WELFARE

➢ La modifica innova rispetto alla precedente formulazione in quanto esclude dal reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi di cui al comma 1 dell’articolo 100, anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali e non solo quando siano volontariamente erogati dal datore di lavoro, uniformandone per tale aspetto la disciplina a quella prevista dalle successive lettere f-bis) ed f-ter).

➢ La erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di REGOLAMENTO (????) che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo testo unico. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 28E 15/06/2016

WELFARE LETTERA F)

➢ Rientra ad esempio nel perimetro applicativo della norma, l’offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza

➢ Le opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o, come chiarito con risoluzione 34/E del 2004 per il servizio di checkup medico, da parte di strutture esterne all’azienda ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio

➢ Analogamente a quanto previsto dalla precedente formulazione, la disposizione si differenzia dalle successive lettere f-bis) ed f-ter) in quanto non comprende le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate, da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità.

WELFARE LETTERA F bis)

➢ Il nuovo testo, in particolare, consente di comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non contemplate; inoltre, sostituisce la locuzione “colonie climatiche”, ormai desueta, con “centri estivi e invernali” e “ludoteche”.

➢ Nella nozione di «Borsa di Studio» possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

➢ rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta –anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting.

➢ possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

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LEGGE DI STABILITA’ 2016CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 28E 15/06/2016

WELFARE LETTERA F ter)

➢ soggetti non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

➢ Per quanto concerne la individuazione dei familiari anziani, in assenza di richiami normativi si può ritenere, in via generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiori detrazione d’imposta

OPZIONE PREMIO/WELFARE

➢ In considerazione della circostanza che né la legge né il Decreto dettano ulteriori regole, si deve ritenere che l’eventuale disciplina di dettaglio, riguardante ad esempio le modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, resta demandata alla autonomia delle parti o al contratto stesso.

➢ beni e servizi restano detassati anche se fruiti in sostituzione di premi nell’ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (ANCHE LIMITI DI REDDITO!!)

- la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit

➢ Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato, potrà consistere anche in una somma di denaro, ove ciò sia previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 51 del TUIR (es. rimborso spese scolastiche), o essere erogato mediante voucher. (ATTENZIONE CONVERSIONE IN DENARO CONSENTITA SOLO DA LETTERA F bis e F ter)

L’obbligazione del datore di lavoro ha, quindi, ad oggetto, sin dal suo nascere, la erogazione di beni e servizi e può essere adempiuta solo con tale modalità.

Ciò sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

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BOZZA LEGGE DI STABILITA’ 2017

Art. 24 (Premio di produttività e welfare aziendale)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 182, le parole: “2.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “3.000 euro”;

b) al comma 184, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: “Le somme ed i valori di cui al comma 4 (si aggiunge comma 2 e 3) del medesimo articolo 51 (autoveicoli ad uso promiscuo reddito convenzionale, concessione prestiti, fabbricati concessi in locazione) concorrono (ATTENZIONE COMMA 2 E 3 NON CONCORRONO) a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.”;

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BOZZA LEGGE DI STABILITA’ 2017

Art. 24 (Premio di produttività e welfare aziendale)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo il comma 184 è aggiunto il seguente: “184-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 184, NON concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, NE’ sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto;

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo;

c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.”;

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BOZZA LEGGE DI STABILITA’ 2017

Art. 24 (Premio di produttività e welfare aziendale)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 186, le parole: “euro 50.000” sono sostituite dalle seguenti “euro 80.000”;

e) al comma 189 le parole: “2.500 euro” sono sostituite dalle seguenti: “4.000 euro”.

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Deducibilità dal reddito del lavoratore

Ambito Limite di spesa deducibile

Cassa sanitaria 3.615,20 euro/anno (contributi del datore di lavoro e del lavoratore)

Fondi pensione 5.164,57 euro/anno

Buono pasto 5,29 euro/giorno (7 euro/giorno per gli e-ticket)

Trasporto collettivo Nessun limite

Educazione – istruzione – colonie - ludoteche – abbonamenti a teatro - viaggi

Nessun limite

Borse di studio – testi scolastici Nessun limite

Assistenza familiari anziani o non autosufficienti – culto

Nessun limite

Fringe benefit (liberalità erogate in natura) es. buoni benzina, buoni spesa

258,23 euro

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flessibilità:

• orario • luogo

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luogo

telelavoro

Disciplina contrattuale

Lavoro “agile”

Disciplina legale

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Art. 9 L. n. 53/2000:

1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

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Art. 9 L. n. 53/2000:

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

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Fringe benefits: sono vero welfare???

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Art. 51, co. 4, a) Uso Promiscuo

Uso Privato

Uso Aziendale

Non ImponibileImponibile

Valore Normale

Imponibile Convenzionale

30% costo Tab. Aci per 15.000 km

Dedotto Eventuale Addebito

Al lordo IVA

IMPONIBILE - AUTO

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Art. 51, co. 4, c)locazione, uso o comodato

al dipendente

Iscritti al Catasto Non iscritti al Catasto

Rendita Catastale+

Spese inerenti l’immobile

-Contributi affitto

c/dipe

Regime vincolistico o

Libero mercato

-Contributi affitto

c/dipe

+Spese inerenti l’immobile

30% se con obbligo

di dimora

IMPONIBILE - ABITAZIONI

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Art. 51, co. 2, c)

SOMMINISTRAZIONE DI VITTO DA PARTE

DEL DATORE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI VITTO IN MENSE

GESTITE DAL DATORE O DA TERZI

TICKET RESTAURANT

INDENNITA’ SOSTITUTIVA

REGIME FISCALE

ESENTE

ESENTE

ESENTE FINO A EURO 5,29 GG

ESENTE FINO A EURO 5,29 GG SOLO A PARTICOLARI CONDIZIONI

IMPONIBILE – BUONI PASTO E SERVIZI SOSTITUTIVI

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SISTEMI DI RIMBORSO SPESE TRASFERTA ITALIA TRASFERTA ESTERO

1. Rimborso forfettario

➢ Diaria (indennità forfettaria per vitto e alloggio) esente fino a €.46,48 al giorno

esente fino a €.77,47 al giorno

➢Spese di viaggio e trasporto (piè di lista e documentate) Tutto esente Tutto esente

2. Rimborso misto

1° Diaria con rimborso a piè di lista delle sole spese di alloggio o di vitto (oppure forniti gratuitamente l’alloggio o il vitto)

esente fino a €.30,99 al giorno (-1/3)

esente fino a €.51,65 al giorno (-1/3)

2° Diaria con rimborso a piè di lista delle spese di vitto e di alloggio (oppure forniti gratuitamente l’alloggio e il vitto)

esente fino a €.15,49 al giorno (-2/3)

esente fino a €.25,82 al giorno (-2/3)

➢ Spese di viaggio e trasporto in entrambi i casi (piè di lista e documentate)

tutto esente tutto esente

3. Rimborso a piè di lista (analitico)

➢Spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (piè di lista e documentate)

tutto esente tutto esente

➢Altre spese anche non documentate esente fino a €.15,49 al giorno

esente fino a €.25,82 al giorno

Trasferte fuori del territorio comunale

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ARTICOLO 7-quinquies. (Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito

di lavoratori in trasferta e trasfertisti).

1. Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’in- dennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. 2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

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Grazie per l’attenzione!

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