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Ogni anno il professionista si prepara ad elaborare la dichiarazione
dei redditi ed ogni anno si scontra con perplessità e dubbi
riguardo le detrazioni delle spese sanitarie. I controlli dell’Agenzia
delle Entrate diventano sempre più attenti e dettagliati tanto da
porre in un atteggiamento più guardingo il consulente. La circolare
7/E del 28 aprile 2018 ha confermato per certi aspetti e superato
per altri la precedente circolare 7/E del 4 aprile 2017 in tema di
detraibilità e deducibilità delle spese mediche. Nel mese di
settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida
relativa alla detraibilità delle spese sanitarie che riprende e
approfondisce quanto già riportato nella circolare 7/E del 28 aprile
2018.
Le spese mediche che danno diritto alla detrazione sono elencate
nell’art. 15, comma 1 lettera c) del TUIR e dai provvedimenti del
Ministero della Salute:
• prestazioni specialistiche;
• analisi ed indagini radioscopiche;
• ricoveri per degenze;
• prestazioni rese da un medico generico;
• acquisto di medicinali;
Circolar
Premessa
Agevolazioni fiscali sulle spese mediche
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• acquisto di alimenti ai fini medicinali in cui non rientrano
quelli per i lattanti;
• prestazioni chirurgiche;
• cure termali;
• acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature
sanitarie;
• trapianto di organi;
• spese di assistenza specifica (tra cui infermieri, fisioterapisti,
personale qualificato di assistenza, educatori professionali,
addetti ad attività di animazione e di terapia occupazionale).
La guida aggiornata presentata dall’Agenzia presenta importanti
variazioni, illustrate di seguito e suddivise in base al tipo di
prestazione medica. In linea generale è ampliato il significato della
dicitura TICKET con cui ora si intende sia la natura che la qualità
del farmaco.
Dal 1° gennaio 2017 è possibile detrarre il 19% della spesa
sostenuta per l’acquisto di alimenti ai fini speciali, inseriti nella
sezione A1 del registro nazionale del Ministero della sanità, con
esclusione degli alimenti destinati ai lattanti. Per usufruire della
detrazione è necessario che il prodotto sia certificato da fattura o
scontrino parlante in cui viene specificata la natura, la qualità e la
quantità del prodotto acquistato. Per i prodotti acquistati
precedentemente all’introduzione della norma, il contribuente
potrà integrare i documenti indicando il proprio codice fiscale o
quello del soggetto a carico e richiedendo al rivenditore
un’attestazione che riclassifichi i prodotti acquistati come alimenti
a fini medici speciali indicati nella sezione A1 del registro
nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanita 8
giugno 2001.
L’elenco delle prestazioni
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Anche le prestazioni specialistiche sono state oggetto di
modifiche, per semplicità procediamo all’analisi distinguendole in
quattro categorie:
1. spese specialistiche che non necessitano di prescrizione
medica: prestazioni degli psicologi, biologi nutrizionisti,
quelle rese da ambulatori specifici per la disassuefazione del
fumo di tabacco (parere del Ministero della Salute del 20
ottobre 2016); esami ( tra cui T.A.C. ,risonanze, dialisi, iodo-
terapia, anestesia epidurale, inseminazione artificiale,
amniocentesi, ecografie ecc), perizie medico- legali ed
eventuali spese mediche ad esse collegate, assistenza
specifica con certificazione del corrispettivo rilasciato dal
professionista sanitario( personale paramedico abilitato,
infermieri), massofisioterapia (sono detraibili solo se
eseguite da soggetti che hanno conseguito il diploma di
formazione triennale entro il 17 marzo 1999 equivalente
alla laurea di fisioterapista);
2. spese detraibili solo con prescrizioni medica: come regola
generale rientrano in questa categoria le spese per le quali
la prestazione è collegata alla patologia (tra cui
mesoterapia, cure termali, chiropratiche) è stata introdotta
la possibilità di portare in detrazione anche le prestazioni
rese dal massaggiatore capo bagnino presso gli stabilimenti
balneari (parere del Ministero della salute del 6 marzo
2018). In questa fattispecie la prescrizione medica e la
ricevuta fiscale/ fattura rappresentano elementi probatori
richiesti dall’agenzia in caso di controllo e necessari per la
detrazione;
3. spese detraibili in presenza di particolari condizioni: questa
tipologia di spesa è detraibile solo in presenza di
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determinate condizioni. Ad esempio gli interventi di
dermopigmentazione, come chiarito dal Ministero della
Salute non è più considerata mera prestazione estetica se
viene fatta su soggetti affetti alopecia universale, è
necessaria una certificazione medica che attesti la finalità
dell’intervento; prestazioni di luce pulsata quando sono
effettuate per sopperire danni estetici provocati
dall’irsutismo; interventi di procreazione medicale assistita
si puntualizza che la spesa è detraibile da entrambi o al 50%
se la fattura è intesta ad entrambi. Merita una specifica, il
trattamento delle spese per la conservazione del cordone
ombelicale detraibili se ad uso dedicato per il neonato o
consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e
clinica;
4. prestazioni chirurgiche: sono considerate tali quelle
direttamente imputabili a interventi chirurgici veri e proprio
che non abbiano natura estetica, ovvero “tesi a riparare
inestetismi, sia contingenti sia dovuti ad eventi pregressi di
vario genere come i tumori, incidenti stradali ecc,
comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle
persone”, rientrano anche le spese per l’intervento di
metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali.
L’acquisto o l’affitto di dispositivi medici ha subito una “detrazione
semplificata”, la natura del prodotto come dispositivo medico o
protesi può adesso essere identificata anche attraverso le
codifiche utilizzate per la trasmissione dei dati al sistema tessera
sanitaria. Ai fini della detrazione non è necessario che sia
riportata la marcatura CE o la conformità alle direttive europee se
il documento di spesa riporta il codice “AD” che identifica i
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dispositivi medici o “PI” per le protesi. Diverso è per i dispositivi
fabbricati su misura per un apposito paziente, che devono avere
l’attestato di conformità l decreto legislativo n. 46/1997. Per una
maggiore chiarezza sui dispositivi per i quali spetta la detrazione si
rimanda al decreto legislativo n. 46 del 1997.
Nel caso in cui le spese sanitarie o di assistenza specifica si
riferiscono a patologie considerate esenti (presenti nel decreto n.
329/1999, successivamente modificato dal Dm 296/2001 e dal
regolamento delle malattie rare Dm 279/2001), per evitare la
possibilità di non perdere la parte in detrazione che non trova
capienza nell’imposta annua dovuta, dovranno essere indicate in
maniera distinta nella dichiarazione dei redditi. Tali spese
necessitano di una certificazione rilasciata dall’ASL di
appartenenza che attesti la patologia esente. Nel caso in cui si
verifichi l’incapienza dell’Irpef dal paziente affetto da patologia, il
familiare può usufruire della detrazione nel limite massimo di
6.197,48 euro per anno. Questa spesa deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi del paziente affetto da patologia, nel
campo del modello 730-3 o nel quadro RN del modello Redditi
Persone Fisiche, accompagnati da una documentazione probatoria
della patologia rilasciata dall’ASL.
Passiamo ad analizzare le principali regole per poter usufruire
della detraibilità. L’Agenzia pone maggiormente l’attenzione
sull’importanza di conservare la documentazione probatoria in
caso di accertamenti (ricordiamo che la dichiarazione è accertabile
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata presentata). È possibile detrarsi le spese solo se sono state
effettivamente sostenute, anche le spese intestate ai familiari a
carico a patto che lo stesso non abbia, nel corso dell’anno,
Le regole
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percepito redditi superiori per essere considerato a carico
(2840,51). Vi è anche la possibilità per gli eredi di detrarre le spese
sanitarie sostenute facenti capo alla persona deceduta anche se la
stessa non era “fiscalmente a carico”. Nel caso in cui la spesa
sanitaria annua fosse superiore a 15.493,71 euro (al lordo della
franchigia), è possibile ripartire le spese in quattro quote costanti
annuali. L’opzione deve essere necessariamente ed
irrevocabilmente specificata al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state
effettuate.
È detraibile, nella misura del 19%, la parte di spesa che eccede la
franchigia imposta di euro 129,11. Devono esse considerate nel
totale, anche gli importi relativi alla marca da bollo (su quelle
spese sanitarie che superano i 77, 47 euro). Alcune spese
sostenute per le persone con disabilità sono ammesse in
detrazione del 19% senza tener conto del superamento della
franchigia di 129,11.
La regola della detraibilità in base all’effettivo carico del
contribuente viene meno in un’attenta fattispecie, ossia quando le
spese sanitarie vengono rimborsate al contribuente per effetto di
premi assicurativi versati dal contribuente e assicurazioni sanitarie
stipulate dal proprio sostituto di imposta o anche pagate dallo
stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente a patto che
siano evidenziate nella CU. La stipulazione delle assicurazioni
sanitarie per i dipendenti non è considerata come beneficio fiscale
in termini di detrazione di imposta, perciò la detrazione spetta
ugualmente al dipendente. Ben diverso è il caso, dalla CU si evince
che il sostituto di imposta o lo stesso contribuente riceva il
rimborso spese come contributi o versamenti ad enti e cassa
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assistenziali che fino al limite di 3.615,20 non hanno concorso a
formare reddito, in tal caso la detrazione è ammessa solo per la
differenza tra la quota spesa e quella rimborsata.
Si ricorda che è possibile detrarre anche le spese sostenute
all’estero a patto che per quella di lingua inglese, francese,
tedesca e spagnola sia presente una traduzione giurata. Mentre
non sono considerate detraibili le spese di trasferimento e
soggiorno a l’estero per motivi di salute.
Con il probabile intento di garantire un maggiore equilibrio
sociale, il legislatore non parla più di detrazione, bensì di
deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell’art 10 del Tuir,
per le spese mediche e assistenziali sostenute dalle persone con
disabilità e con grave o permanente invalidità o menomazione ,
chi ha ottenuto il riconoscimento della legge 104 del 1992 o
l’invalidità civile, di lavoro o di guerra( per questi ultimi è
necessario verificare ed accertare la grave e permanete invalidità
o menomazione). Le spese deducibili sono:
• mediche generiche, come medicinali, prestazioni rese dal
medico generico
• spese di assistenza specifica come l’assistenza
infermieristica operatori tecnici assistenziali, personale di
coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• ippoterapia a condizione che siano prescritte dal medico e
siano eseguiti in centri specializzati;
• musicoterapia a condizione che siano prescritte dal medico
e siano eseguiti in centri specializzati.
Non sono considerate spese deducibili:
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• prestazioni svolte da un pedagogista;
• spese sanitarie specialistiche (analisi prestazioni chirurgiche
e specialistiche) per le quali spetta la detrazione del 19%
sulla parte che eccede i 129,00 euro. Nel caso in cui il
dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari
all’accompagnamento, alla deambulazione, alla
locomozione e al sollevamento delle persone affette da
disabilità la detrazione del 19% viene fatta valere sull’intero
importo.
• spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, per le
quali spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede
l’importo della franchigia;
• spese corrisposte a una Cooperativa per sostenere
nell’apprendimento il portatore di handicap
Anche fatture, ricevute e quietanze sono strumenti ad
probationem tantum nell’ eventualità di controllo da parte della
pubblica amministrazione.
Per maggiori dettagli consultare la circolare dell’Agenzia delle
Entrate 7/E del 27 aprile 2018.
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Le+spese+sanitarie+it/Guida_Spese_Sanitarie_2018.pdf
Questa circolare è stata redatta da:
Benedetta Difino
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esauriscono nell’elaborazione e nella revisione ma sono il punto di
partenza per comprendere le prospettive future, le opportunità
possibili, per aumentare la consapevolezza con cui gli imprenditori
assumono le decisioni. Non si tratta solo di oneri ma di strumenti,
flessibili e necessari, da saper interpretare in relazione al contesto
e alle aspettative.
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trattando ognuno di questi aspetti quale fattore correlato ed
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