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Video 24 Ottobre 2013 IMPRESE IN RETE Gli ultimi interventi normativi e di prassi

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Video 24 Ottobre 2013. IMPRESE IN RETE Gli ultimi interventi normativi e di prassi. L’EVOLUZIONE NORMATIVA …. L’EVOLUZIONE NORMATIVA …. PROGRAMMA VIDEO INTER-AREA DI OGGI. IL PUNTO. Perché adottare questa forma di aggregazione?. NUOVA MODALITA’ AGGREGATIVA. - PowerPoint PPT Presentation

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Video

24 Ottobre 2013

IMPRESE IN RETE

Gli ultimi interventi

normativi e di prassi

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L’EVOLUZIONE NORMATIVA ….L’EVOLUZIONE NORMATIVA ….

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PROGRAMMA VIDEO INTER-AREA DI OGGI

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• IL PUNTO

Perché adottare questa forma di aggregazione?

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NUOVA MODALITA’ AGGREGATIVA

NUOVA FORMA DI AGGREGAZIONE PER OTTIMIZZARE LE RISORSE E STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI

STRATEGICI

FORTE FLESSIBILITA’

RIDOTTA ONEROSITA’

RISPETTO DELLE SINGOLE AUTONOMIE IMPRENDITORIALI

FORTE AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE PARTI

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NUOVA MODALITA’ AGGREGATIVA

OBIETTIVI STRATEGICI PREVISTI DALLA NORMACOMUNI AI PARTECIPANTI

INNALZAMENTO DELLA CAPACITA’ INNOVATIVA

INNALZAMENTO DELLA PROPRIA COMPETITIVITA’ (CAPACITA’ CONCORRENZIALE) SUL MERCATO

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COME SI RILEVA L’OPPORTUNITA’ DI AGGREGARSI?

ANALISI APPROFONDITA DELLA PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE/COMPETITIVA

Fase 1: RILEVAZIONE DEI BISOGNI DELL’IMPRESA E DELLE IPOTESI DI SODDISFACIMENTO DEGLI STESSI

Fase 2: INCONTRO TRA IMPRESE CHE MANIFESTANO LE STESSE ESIGENZE E POSSONO INTEGRARSI IN UN PROGETTO COMUNE

N.B.: IN CNA SONO PRESENTI LE FIGURE PROFESSIONALI CHE POSSONO AIUTARE GLI

IMPRENDITORI IN ENTRAMBE LE FASI

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EVOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE:

RETE CONTRATTO – RETE SOGGETTO

RETE CONTRATTO:NON HA

SOGGETTIVITA’ GIURIDICA

N.B.: L’ACQUISIZIONE DELLA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA DERIVA ESCLUSIVAMENTE DA UNA PRECISA VOLONTA’ DELLE PARTI

CONTRAENTI

L’ATTUALE CONTESTO NORMATIVO OFFRE AGLI IMPRENDITORI CHE INTENDONO COSTITUIRE UNA RETE DI IMPRESE

L’ALTERNATIVA TRA DUE DIVERSE FORME GIURIDICHE

RETE SOGGETTO:HA

SOGGETIVITA’ GIURIDICA

LE DIFFERENZE E LE RELATIVE CONSEGUENZE SARANNO ILLUSTRATE NEL CORSO DELLE ESPOSIZIONI SUCCESSIVE

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• ASPETTI CIVILISTICI

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Il “nuovo contratto di rete” Il “nuovo contratto di rete”

Da Dicembre 2012, è in vigore un nuovo “contratto di rete”, che si caratterizza per due ipotesi alternative che le imprese possono scegliere di adottare:

Una rete – contratto Una rete – soggetto “leggera” o “pesante”

La differenza fondamentale è data dalla presenza o meno della “soggettività giuridicasoggettività giuridica” che non è attribuita in via

automatica ma che si acquista iscrivendo il contratto di rete nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese del luogo

dove ha sede la Rete

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Il nuovo art. 3 comma 4-ter a proposito della “soggettività giuridica” dice che ………..

………… «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo

patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede»

La “soggettività giuridica” del contratto di La “soggettività giuridica” del contratto di rete rete

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La rete-contrattoLa rete-contratto

La c.d. rete-contratto è caratterizzata dalla mancata obbligatorietà del fondo patrimoniale comune

La rete contratto senza fondo viene definita “leggera” al contrario di

quella dotata volontariamente di fondo patrimoniale che viene definita “pesante”

Anche la presenza dell’organo comune è eventuale e non necessaria

Può essere dotata di codice fiscale ma non ha soggettività tributaria.

Il rapporto tra partecipanti ed eventuale organo comune rientra nello schema del mandato, con o senza rappresentanza

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La rete-soggettoLa rete-soggetto

La c.d. rete-soggetto è caratterizzata dalla necessaria costituzione del fondo patrimoniale comune e dell’organo

comune.

La rete-soggetto diviene un autonomo centro di imputazione giuridica ed è quindi titolare di diritti e doveri

Una volta acquisita la soggettività giuridica ha anche soggettività tributaria (attiva e passiva).

Vi è l’obbligo di redigere una situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale

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Il “nuovo contratto di rete” Il “nuovo contratto di rete”

Le conseguenze della scelta del tipo contrattuale incidono essenzialmente su

Responsabilità patrimoniale Regole e modalità della dei partecipanti rappresentanza e gestione

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Il nuovo contratto di rete: Il nuovo contratto di rete: Il profilo Il profilo patrimoniale patrimoniale

La scelta di dotare il contratto di rete di un patrimonio (inteso in senso

lato) può avvenire con

Fondo patrimoniale comuneFondo patrimoniale comune, , costituito dai conferimenti dei singoli

partecipanti. Deve essere indicata la misura oltre ai criteri di valutazione

dei conferimenti iniziali nonché anche degli eventuali contributi

successivi; va anche disciplinata la modalità di gestione del fondo stesso.

Costituzione da parte di ciascun partecipante di un patrimonio patrimonio

destinato all’affare ex art. 2447 bis destinato all’affare ex art. 2447 bis c.c., ipotesi riservata alle sole

società per azioni.

 

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Il nuovo contratto di rete: Il nuovo contratto di rete: La responsabilità La responsabilità patrimoniale patrimoniale Nella rete-contratto “leggera” o “pesante”rete-contratto “leggera” o “pesante”, quindi senza o con fondo patrimoniale

- Verso i terzi ciascuna impresa partecipante risponde in via autonoma

con il proprio patrimonio, e gli effetti delle operazioni poste in essere dall’eventuale

organo comune con rappresentanza ricadono direttamente nella sfera giuridica dei

partecipanti;

- Verso gli altri partecipanti la responsabilità è sempre a carico di ciascuna

impresa anche nei rapporti con gli altri partecipanti. Nel contratto possono essere

inserite clausole che regolino in maniera specifica le ipotesi di responsabilità per

inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nel contratto, con conseguente

possibile previsione di penali o altre forme di determinazione dei danni risarcibili.

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Nella rete –soggetto rete –soggetto si applicano le norme che limitano la responsabilità dei

partecipanti al fondo comune. La limitazione della responsabilità patrimoniale

prevede che al fondo patrimoniale comune, si applicano in quanto compatibili, gli artt.

2614 e 2615 del codice civile per i consorzi con attività esterna. Quindi:

- Verso i terzi Per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione

al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo

comune.

Solo se l’organo comune ha agito per conto e nell’interesse di un partecipante

specifico, questi risponde in solido al fondo patrimoniale per le obbligazioni contratte.

I creditori particolari del partecipante non possono rivalersi sul fondo patrimoniale.

- Verso gli altri partecipanti la responsabilità è sempre a carico di ciascuna

impresa nei rapporti con gli altri partecipanti. Vale la stessa regola della rete-

contratto.

Il nuovo contratto di rete: Il nuovo contratto di rete: La responsabilità La responsabilità patrimoniale patrimoniale

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Il nuovo contratto di reteIl nuovo contratto di rete

La gestione del programma – L’organo comune La gestione del programma – L’organo comune

Nella rete-contrattorete-contratto la presenza dell’organo comune comune è solo eventuale; può

essere previsto un contratto di rete in cui non vi sia l’istituzione dell’organo

(perché ad es. non vi è la necessità di svolgere attività che diano vita a

rapporti comuni con terzi). In questo caso tutti i partecipanti hanno la

rappresentanza salvo deleghe conferite espressamente ad alcuni per lo

svolgimento di determinate attività o affari.

Nella rete-soggetto rete-soggetto la presenza dell’organo comune è invece necessaria.

Se viene istituito l’organo comune, nel contratto deve essere indicato

espressamente oltre al nome, anche i poteri di gestione e rappresentanza

conferiti e le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vita del

contratto.

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Quando la rete ha optato per acquisire la soggettività giuridica, l’organo

comune agisce in rappresentanza della “rete”.

In assenza di soggettività giuridica, l’organo comune agisce in rappresentanza

dei partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nel contratto

stesso. In questo caso l’organo comune incaricato di eseguire il contratto agisce

in qualità di mandatariomandatario dei singoli partecipanti, con limiti e modalità dei poteri di

gestione e rappresentanza conferiti che pure potranno essere liberamente

disciplinati dai partecipanti.

L’organo comune ha il compito di rappresentare i partecipanti nella rappresentare i partecipanti nella

contrattazione con terzi, nella stipula di accordi e appunto di contratti, nella contrattazione con terzi, nella stipula di accordi e appunto di contratti, nella

partecipazione a gare d’appalto.partecipazione a gare d’appalto.

Il nuovo contratto di reteIl nuovo contratto di rete

La gestione del programma – L’organo comune La gestione del programma – L’organo comune

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Il nuovo contratto di rete: Il nuovo contratto di rete: La checklist contrattuale La checklist contrattuale

 

Clausole specifiche a cui prestare particolare attenzioneClausole specifiche a cui prestare particolare attenzione:

- Organo comuneOrgano comune: conferimento o meno del potere di rappresentanza. Limiti ai poteri di rappresentanza, poteri specifici per azioni in nome e per conto di singole imprese della rete. Eventuale responsabilità dell’organo per eccesso di potere;

- Regole specifiche per l’ipotesi di assunzione appaltiRegole specifiche per l’ipotesi di assunzione appalti: previsione della volontà di partecipare ad appalti pubblici nel programma di rete, durata commisurata ai progetti ed appalti da assumere, impegno delle imprese a confermare volontà di partecipazione all’appalto sottoscrivendo domanda od offerta in caso di rete-contratto;

-Regole di ingaggio per ipotesi di codatorialitàRegole di ingaggio per ipotesi di codatorialità: determinazione di regole specifiche per la gestione dei rapporti di lavoro in codatorialità e relative responsabilità anche in caso di rete-soggetto. Suddivisione dei compiti e dei poteri di direzione.

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Clausole specifiche a cui prestare particolare attenzioneClausole specifiche a cui prestare particolare attenzione:

- Regole specifiche per i distacchi di lavoratori tra imprese della rete; Regole specifiche per i distacchi di lavoratori tra imprese della rete; possibile obbligo di informazione reciproca sul comportamento dei rispettivi dipendenti.

- Regole specifiche per obblighi di sicurezza nel caso di appalti e Regole specifiche per obblighi di sicurezza nel caso di appalti e cantiericantieri; specifica regolamentazione dell’obbligo di informazione reciproca e di attestazione reciproca dell’adempimento degli obblighi necessari in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ma anche di macchinari ed impianti.

- Regole specifiche per autorizzazioni e adempimenti in materia Regole specifiche per autorizzazioni e adempimenti in materia ambientaleambientale; previsione di impegni a presentare autorizzazioni ambientali congiunte o suddivisione dei relativi obblighi per impianti con più parti inquinanti.

Il nuovo contratto di rete: Il nuovo contratto di rete: La checklist contrattuale La checklist contrattuale

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• GLI ADEMPIMENTI PUBBLICISTICI

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IL CONTRATTO DI RETE: FORMALIZZAZIONE

REDAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto deve essere redatto:

• per atto pubblico

• per scrittura privata autenticata

• per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti * e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese

Utilizzo di un (modello)/contratto standard tipizzato non ancora disponibile (MISE: Prot. 0217172 – 19/10/2012)

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RETE CONTRATTO : ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

RETE CONTRATTO

Il contratto è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.

Semplificati gli adempimenti al Registro Imprese per la iscrizione/modifica del contratto di rete se presente «un’impresa di riferimento»

L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono

stati sottoscrittori originari.

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RETE CONTRATTO : ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

CON IMPRESA DI RIFERIMENTO

SENZA IMPRESA DI RIFERIMENTO

• L’impresa di riferimento presenta la dichiarazione competa di tutti i dati richiesti

• Le imprese partecipanti iscrivono il contratto riportando solo gli estremi

Tutte le imprese partecipanti:• iscrivono il contratto•presentano la dichiarazione competa di tutti i dati richiesti

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Contenuti della dichiarazione:

• Il codice tipo adempimento valorizzato ( A- ;iscrizione contratto-impresa di riferimento)• Il nome del contratto di rete (verificare con la CCIAA competente cosa inserire nel caso non sia stato definito)• la data scadenza del contratto • gli obiettivi di innovazione e di competitività che si intendono perseguire con la Rete • il programma di Rete, con i diritti e gli obblighi di ciascuna impresa partecipante • l’eventuale fondo patrimoniale comune e l’indicazione dei conferimenti, nonché le regole di gestione del fondo

RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Segue ….

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• l’eventuale fondo patrimoniale comune e l’indicazione dei conferimenti, nonché le regole di gestione del fondo • la durata del contratto

Nella pagina successiva vanno segnalate tutte le imprese partecipanti: indicare il numero e premere ”Inserisci dati”: in questo modo si apre una pagina dove per ciascuna impresa partecipante si deve indicare • il codice fiscale • la denominazione (recuperata tramite il codice fiscale dal Registro delle Imprese) e • se è “soggetto mandatario” per il contratto di rete

Per l'impresa di riferimento è obbligatorio indicare se è “soggetto mandatario”

RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

….. segue

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RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

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Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo presso il registro delle imprese presso cui è iscritta l’impresa stessa

L’ufficio del registro interessato provvederà a comunicare la modifica a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti

RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

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RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Termine nessuno

Legittimatinotaio, amministratore/titolare, professionista ex L. 340/00, procuratore speciale

Modello

per le società - Mod. S2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 30/reti di imprese (per ora riquadro previsto solo in Starweb)per le imprese individuali: - Mod. I2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 32/reti di imprese (solo Starweb)

Diritti di segreteria€ 90 per iscrizione delle modifiche al contratto da parte dell’impresa (di “riferimento”) indicata nell’atto modificativo (indipendentemente dalla natura giuridica dell’impresa stessa)

Bollo Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente

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RETE SOGGETTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

RETE SOGGETTO:

Iscrizione della “Rete” nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della Rete stessa

E’ con l’iscrizione nel registro delle imprese che la rete acquisisce soggettività giuridica !!!!!

Allegato elenco delle Imprese partecipanti(MISE: Prot. 0217172 – 19/10/2012)

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Ai fini del deposito della domanda telematica al Registro Imprese occorre depositare:

Modello S1 compilato con riguardo all'indirizzo della sede del contratto di rete, la denominazione del contratto, il codice fiscale, la durata, il fondo comune, la forma giuridica, l'oggetto del contratto (cioè il programma di attività) nonché l'organo comune e i relativi poteri. Per quanto riguarda la forma giuridica va utilizzato il codice "consorzio", l'ufficio provvederà a specificare in visura che trattasi di contratto di rete con soggettività giuridica.

Un modello Int. P

per l'organo comune, compilato come nomina: (art. 3 comma 4-ter lettera e). Con riferimento all'organo comune (es. il presidente), va resa apposita dichiarazione da parte del Notaio nel quadro XX Note del Modello S1 per attestare che l'organo comune è .....

RETE SOGGETTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

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Un modello S per i partecipanti al contratto di rete

Obbligato Notaio

Allegati Alla domanda di iscrizione va allegata copia autentica dell'atto costitutivo del contratto ed eventuali allegati in

formato PDF/A firmati digitalmente dal Notaio.

Costi Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00; Diritto annuale € 200,00 o diverso importo eventualmente stabilito dalla singola Camera di Commercio (in analogia a quanto previsto per i consorzi).

RETE SOGGETTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

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• GLI ASPETTI FISCALI E CONTABILI

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RETI D’IMPRESA – ULTIMI CHIARIMENTI – CIRCOLARE 20/E del 18/6/2013

AGEVOLAZIONE FISCALE:

•Investimenti rilevanti e quantificazione degli stessi•Introduzione di una disposizione antielusiva

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

ASSEVERAZIONE:

•Rinnovo della stessa in presenza di eventi modificativi del programma di rete, di nuovi apporti al Fondo Patrimoniale e di variazioni delle imprese partecipanti

INQUADRAMENTO FISCALE •Reti «Contratto» • Reti «Soggetto»

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 36

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO

Anche in presenza:

• di un fondo patrimoniale comune

• di un organo comune incaricato di gestire il

programma di rete

Non si determina la soggettività giuridica della “Rete”

Non si determinano obblighi contabili e obblighi fiscali in capo alla “Rete”

Si ritiene non si determini l’obbligo di redigere e depositare la “Situazione patrimoniale” della “Rete”

N.B.: Apposito emendamento in tal senso

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 37

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO

IN PARTICOLARE:

•R.M. 70/E DEL 30/6/2011: può essere richiesta esclusivamente l’attribuzione del Codice

Fiscale

•CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 20/E DEL 18/6/2013:

gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti nelle sfere giuridiche/soggettive dei «retisti»

la titolarità’ dei beni, diritti, atti è riferibile per quota parte ai «retisti»

Segue ….

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 38

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO

gli atti posti in essere da parte dell’Organo Comune incaricato dell’esecuzione del programma di rete producono effetti direttamente nelle sfere individuali delle singole imprese rappresentate

in presenza di Organo Comune che agisce come mandatario l’imputazione delle operazioni direttamente alle imprese «retiste» comporta la fatturazione delle operazioni da parte o nei confronti delle stesse

….. segue

Segue ….

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 39

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO

• per i beni acquistati e i servizi ricevuti il fornitore

dovrà emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’Organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile

• per le vendite e le prestazioni di servizi ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo di propria competenza

….. segue

Segue ….

PERTANTO:

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 40

in assenza di organo comune che agisce come mandatario gli atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete posti in essere dalle singole imprese o dall’impresa capofila non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto di rete

PERTANTO:

• la singola impresa o l’impresa capofila dovrà «ribaltare» i costi e/o i ricavi ai partecipanti emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese

• nessun «ribaltamento» si ritiene vada effettuato per i costi sostenuti dal singolo partecipante sulla base di specifici e reciproci impegni individuali di conferimento assunti contrattualmente

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO

….. segue

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 41

IL SOSTENIMENTO DI COSTI È RILEVANTE AI FINI IVA/ IRAP E IMPOSTE SUI REDDITI SOLO IN CAPO ALLE IMPRESE CHE

HANNO ADERITO AL CONTRATTO DI RETE

Le operazioni passive non possono essere fatturate alla “Rete d’impresa” anche se in possesso del codice fiscale e nemmeno all’Organo comune che rappresenta la Rete

Le operazioni attive non possono essere certificate dalla “Rete d’impresa” anche se in possesso del codice fiscale e nemmeno dall’Organo comune in virtù del suo mandato di rappresentanza

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTOC

ON

SE

GU

EN

ZA

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 42

RILEVANZA FISCALE DEI COSTI E DEI PROVENTI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE

(a prescindere dall’esistenza o meno di un Organo comune dotato di poteri di rappresentanza)

CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL RISULTATO DI PERIODO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

INDICAZIONE:•dei costi •dei redditi•delle eventuali ritenute NELLA DICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI

APPLICAZIONE DELLE REGOLE TUIR

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 43

In presenza di opzione per la soggettività

giuridica

Nuovo soggetto di diritto

Autonomo centro di imputazione di interessi e

rapporti giuridici con rilevanza anche tributaria

Si determinano obblighi contabili in capo alla “Rete”

Si determina l’obbligo di redigere e depositare la “Situazione patrimoniale” della “Rete” entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale

Si determinano obblighi fiscali in capo alla “Rete”

IRES – IRAP – IVA)

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 44

IMPOSTE SUI REDDITI

DETERMINAZIONE BASE IMPONILE IRES:

•Attività commerciale principale od esclusiva: Art. 81 e seguenti TUIR

•No attività commerciale principale od esclusiva: Art. 143 e seguenti TUIR

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO

La Rete Soggetto si inquadra tra i soggetti IRES di cui all’Art. 73, c. 2 del TUIR

• lett. b) • lett. c)

a seconda che svolga o meno attività commerciale in via principale od esclusiva

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 45

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP)

DETERMINAZIONE BASE IMPONILE IRAP:

•Attività commerciale principale od esclusiva: Art. 5 D.lgs 446/1997 – Differenza tra valore e costi della produzione con particolarità

•No attività commerciale principale od esclusiva: Art. 10 D.lgs 446/1997

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO

La Rete è soggetto passivo IRAPindipendentemente che si inquadri alla lett. b) o alla lett. a) dell’Art. 73, c. 2 del TUIR

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 46

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO

Per la Rete soggetto si verifica il presupposto soggettivo

Per l’applicazione dell’imposta devono tuttavia sussistere anche il presupposto oggettivo (effettuazione di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) e quello territoriale

Attribuzione del numero di Partita IVA proprio (Modello AA7/9 – Codice 59)

Obbligo adempimenti IVA

Page 47: Video  24 Ottobre 2013

Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 47

OBBLIGHI CONTABILI

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO

RETE CON ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE OD ESCLUSIVA:•Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società …. - (Artt. 14/15/16 D.P.R. 600/1973)

RETE SENZA ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE OD ESCLUSIVA:•Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società …. - (Artt. 14/15/16 D.P.R. 600/1973) solo in riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata

Page 48: Video  24 Ottobre 2013

Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 48

REDAZIONE E DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALEUFFICIO DEL REGISTRO DEL LUOGO OVE HA SEDE LA

RETE

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO

REDAZIONE A CURA DELL’ORGANO COMUNE

DISPOSIZIONI RELATIVE AL BILANCIO DELLE SPA IN QUANTO COMPATIBILI

ENTRO DUE MESI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ANNUALE

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 49

INDICAZIONE NEGLI ATTI - NELLA CORRISPONDENZA - NEL SITO

(Art. 2615 bis, c. 3 C.C.)

ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO

LA SEDE DELLA RETE

L’UFFICIO DEL REGISTRO PRESSO IL QUALE È ISCRITTA LA RETE E IL NUMERO DI ISCRIZIONE

Page 50: Video  24 Ottobre 2013

Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 50

RAPPORTI DI NATURA PARTECIPATIVA

QUALIFICAZIONE FISCALE RAPPORTI RETE SOGGETTO/RETISTI

FONDO PATRIMONIALE COMUNE DELLA RETE = CAPITALE PROPRIO DELLA RETE

CONTRIBUZIONE AL FONDO PATRIMONIALE COMUNE DA PARTE DEI PARTECIPANTI = SI QUALIFICA COME «PARTECIPAZIONE» SIA AI FINI CONTABILI CHE FISCALI

QUESTA QUALIFICAZIONE NON CONSENTE LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE (SE SARÀ PROROGATA ???) NÉ IN

CAPO ALLA RETE NÉ IN CAPO AI RETISTI

Page 51: Video  24 Ottobre 2013

Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 51

CONTRATTO DI RETE = ATTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE(Art. 2, c. 1, lett. a) D.P.R. 131/1986)

ASPETTI FISCALI: IMPOSTA DI REGISTRO

RETE SOGGETTO CON ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE OD ESCLUSIVA:

Art. 4, lett. a) Tariffa, parte prima:•Conferimenti di denaro o beni mobili: imposta in misura fissa (168€)•Conferimenti di proprietà o diritti reali su beni immobili: misure indicate Art. 1 Tariffa, parte prima•….

RETE SOGGETTO SENZA ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE OD ESCLUSIVA:

Articoli Tariffa, parte prima ed in via residuale per gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non ricompresi nella Tariffa: 3%

Segue ….

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 52

ASPETTI FISCALI: IMPOSTA DI REGISTRO

RETE CONTRATTO: Art. 11 Tariffa, parte prima:•Imposta di registro in misura fissa (168€) (atti pubblici e scritture private autenticate non aventi ad oggetto contenuto patrimoniale)

….. segue

N.B.: il conferimento al Fondo patrimoniale comune della Rete da parte delle imprese partecipanti rappresenta la costituzione di un vincolo di destinazione non traslativo

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 53

IL CONTRATTO DI RETE: L’ASSEVERAZIONE

ASSEVERAZIONE

A cosa serve?

In cosa consiste ?

Chi la può rilasciare ?

Termini e modalità ?

È elemento essenziale per usufruire dell’agevolazione fiscale

Può essere richiesta per partecipare a bandi pubblici o per ottenere contributi / sovvenzioni

N.B.: Non costituisce condizione di efficacia/validità del contratto

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 54

ASSEVERAZIONE

A cosa serve?

In cosa consiste ?

Chi la può rilasciare ?

In una verifica circa:

• i requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto

• la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete

IL CONTRATTO DI RETE: L’ASSEVERAZIONE

N.B.: l’asseverazione deve essere rinnovata in presenza di:•modifiche al programma di rete•ulteriori apporti non previsti nel programma già asseverato•variazioni nella platea dei partecipanti

???

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 55

Il contratto di rete: l’asseverazione

ASSEVERAZIONE

A cosa serve?

In cosa consiste ?

Chi la può rilasciare ?

Gli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal Decreto 25/2/2011

(… Sono abilitati a rilasciare l’asseverazione gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori …)

CNA: Organismi di asseverazione diffusi sul territorio nazionale

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 56

…………..

…………..

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 57

• GLI ASPETTI LEGATI ALL’IMPIEGO DI PERSONALE

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 58

Rete contratto

Manodopera assunta dalla

Rete soggetto

Distacco

Codatorialità

Reti di impresa – Soggetto o Contratto

Manodopera imprese

della rete

Rete soggetto

Manodopera imprese della

rete

1

2

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 59

Reti di impresa – condivisione manodopera (1)

I lavoratori delle imprese che partecipano al contratto di rete sono alle dipendenze delle loro rispettive imprese (ad eccezione del dipendente eventualmente assunto dalla rete soggetto).

Tuttavia, può accadere che le attività ed i lavori che vengono svolti per la realizzazione del programma di rete, possano richiedere una utilizzazione «promiscua» della manodopera.

IPOTESI AI dipendenti di una impresa della rete svolgono l’attività:-presso altre imprese partecipanti alla rete insieme ai dipendenti di queste ultime;-presso il Cliente/Committente, insieme ai dipendenti di quest’ultimo.

IPOTESI BCiascuna impresa invia i propri dipendenti presso il Cliente/Committente per svolgere l’attività/prestazione richiesta. Tutti lavorano insieme, coordinati da un dipendente di una delle imprese della rete.

Rischio di interposizione illecita di manodopera – come risolverlo?

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 60

IPOTESI A: distacco di manodopera

Il distacco deve essere genuino (art. 30, D.Lgs. n. 276/03)

-Interesse del distaccante: l’interesse delle imprese a distaccare i lavoratori presso altre imprese della rete è sorge automaticamente in forza dell’operare della rete; il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario (Min. Lav. Circ. 35/13)-Temporaneità: può durare per il tempo in cui perdura l’interesse del distaccante.-Svolgimento di una attività specifica.

Sono fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori (art. 2103 c.c.): «Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive» (art. 30, c. 3, D.Lgs. n. 276/03).

Reti di impresa – Distacco (1)

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 61

DISTACCO Dipendente A

Azienda A (distaccante):

datore di lavoro

Azienda B (distaccataria): esercita solo il potere direttivo

Reti di impresa – Distacco (2)

Le regole che disciplinano l’utilizzo del personale

sono definite nell’accordo di distacco e nella lettera

di distacco

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 62

Reti di impresa – Codatorialità (1)

IPOTESI B: codatorialità

È ammessa “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito cosa si intenda per «codatorialità» (Min. Lav. Circ. 35/13): il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.

Ai fini di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative (e sanzionabilità di eventuali illeciti) gli ispettori dovranno rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.

ATTENZIONE: in sede di redazione del contratto di rete occorre individuare le «regole di ingaggio».

Page 63: Video  24 Ottobre 2013

Video comunicazione – 24 ottobre 2013 63

Dipendente A

Azienda A: datore di lavoro

Azienda B: esercita solo il potere direttivo

Reti di impresa – Codatorialità (2)

CODATORIALITÀ

Le regole di utilizzo del personale sono

definite nel contratto di rete

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 64

Nel contratto di rete sarebbe opportuno tenere già conto di come dovranno essere ripartiti i compiti nell’esecuzione del programma di rete, anche con riferimento alla necessità di utilizzare alcuni dipendenti di singoli partecipanti.

Sarebbe bene specificare che una impresa della rete, anche mediante propri dipendenti, può dare direttive ai dipendenti delle altre imprese in base alle regole di dettaglio che saranno definite nei regolamenti o disciplinari che attueranno di volta in volta il programma di rete.

La messa a disposizione di personale (ad esempio operai altamente qualificati) per la realizzazione del programma di rete, può anche essere la modalità con la quale uno dei partecipanti “sottoscrive” la propria quota al contratto ed effettua quindi il proprio conferimento.

Contratto di rete – regole di ingaggio

CODATORIALITÀ CONTITOLARITÀ≠

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 65

Reti di impresa – Assunzioni congiunte (1)

Assunzione congiunta: possibilità, per le imprese della rete, di procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

ATTENZIONE:- Espressamente previsto soltanto per le reti composte almeno per il 50% da imprese agricole. -Operativo solo dopo emanazione di decreto che stabilisca le modalità per procedere alle assunzioni congiunte.-I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con la modalità delle assunzioni congiunte.

ASSUNZIONE CONGIUNTA ≠ CODATORIALITÀ

Page 66: Video  24 Ottobre 2013

Video comunicazione – 24 ottobre 2013 66

ASSUNZIONE CONGIUNTA

Dipendente A

Azienda B: datore di lavoro

Azienda A: datore di lavoro

Reti di impresa – Assunzioni congiunte (2)

Le regole di assunzione e di

utilizzo del personale sono definite con

Decreto da emanarsi

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Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi 67

• GLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E AMBIENTE

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 68

Gli aspetti di sicurezza sul lavoro

In presenza anche di un solo lavoratore entra sempre in gioco anche la sicurezza sul lavoro

«LAVORATORE»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. Ad esso sono equiparati: soci, associati in partecipazione, tirocini, studenti con formazione pratica che li espone a rischi (compresi i VDT), i volontari di diverso genere, ecc.

«DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 69

RETE CONTRATTO/RETE SOGGETTO

Ogni componente della rete resta responsabile nei confronti dei propri lavoratori.

Gli aspetti di sicurezza sul lavoro

Regolazione dell’attività comuneNel contratto di rete sono definiti gli obblighi e i diritti assunti da ciascun partecipante.È opportuno prevedere come requisito di accesso/ammissione alla rete, per ciascuna impresa, la corretta applicazione delle norme di igiene e sicurezza: - la conformità di attrezzature, macchine, impianti, materiali, sostanze e DPI- l’idoneità dei lavoratori alla mansione da svolgere,- la formazione dei lavoratori, - ecc.

Ogni impresa partecipante lo attesterà, a reciproca tutela, per gli eventuali utilizzi condivisi.

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 70

Svolgimento dell’attività a favore delle imprese della rete:

Gli aspetti di sicurezza sul lavoro

1. DISTACCO di manodopera (art. 30, D.Lgs. n. 276/03)

Nell'ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario.A carico del distaccante resta l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato (art. 3, co. 6, D.Lgs. n. 81/08)

Page 71: Video  24 Ottobre 2013

Video comunicazione – 24 ottobre 2013 71

Gli aspetti di sicurezza sul lavoro

2. CODATORIALITÀ dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso, ossia potere direttivo congiunto nei confronti di tutti i lavoratori Criticità:•diversa percezione del rischio, diversa opinione sull’adozione delle misure,•diversa opinione su uno o più lavoratori ma il potere di richiamare sospendere, licenziare resta in capo al datore di lavoro originario.

Svolgimento dell’attività a favore delle imprese della rete:

L’Organo Comune o, in assenza, l’assemblea dei partecipanti, per quanto non previsto nel contratto di rete: - coordinerà le misure di prevenzione e protezione- definirà parametri condivisi - dirimerà eventuali controversie- ecc.

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 72

Gli aspetti di sicurezza sul lavoro

L’attività della rete è un contratto di appalto ossia un datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture alle imprese della rete all'interno della propria azienda (art. 26 del D.Lgs. 81/08):- le imprese della rete sono imprese appaltatrici; - i rapporti e le reciproche responsabilità previste tra datore di lavoro committente e impresa appaltatrice, sono quelli regolati dall’articolo 26 e si applicano in relazione a ciascuna impresa.

Sempre ai fini della sicurezza, nell’attività di rete si possono presentare altre due particolari condizioni

Page 73: Video  24 Ottobre 2013

Video comunicazione – 24 ottobre 2013 73

Gli aspetti di sicurezza sul lavoro

L’attività della rete è un cantiereun’impresa sarà l’affidataria (potrebbe esserlo anche un’impresa non della rete) ed esecutrice, le altre saranno imprese esecutrici; restano vigenti i rapporti e le reciproche responsabilità previste dal titolo IV del decreto 81- tra le imprese della rete, - tra ciascuna impresa e - il committente, - l’impresa affidataria se è un’impresa terza, - il coordinatore per l’esecuzione, - ecc.

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 74

RETE SOGGETTO DATORE DI LAVORO

Gli aspetti di sicurezza sul lavoro

la “Rete soggetto” costituisce un soggetto distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto, tuttavia questo non comporta né l’estinzione né la modificazione della soggettività giuridica delle imprese aderenti alla rete.

La rete soggetto acquisisce un’autonoma responsabilità in ambito sicurezza sul lavoro solo se occupa propri «lavoratori», diventando essa stessa «datore di lavoro».

Page 75: Video  24 Ottobre 2013

Video comunicazione – 24 ottobre 2013 75

Gli aspetti ambientali

Le imprese in rete possono svolgere attività che danno origine ad impatti sull’ambiente:

- produzione di rifiuti -emissioni in atmosfera-scarichi idrici-emissioni rumorose

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 76

Gli aspetti ambientali

Cosa prevede la normativa:

Scarichi idrici: L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Se è costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari dell’attività (art. 124, D.Lgs. 152/06).

Emissioni in atmosfera: l’autorizzazione è rilasciata al «gestore», persona fisica o giuridica che «ha potere decisionale sulla installazione e l’esercizio dello stabilimento, inteso come il complessivo ciclo produttivo, da cui origina l’emissione (art. 269, D.Lgs. 152/06).

Rifiuti: gli adempimenti sostanziali e formali sono in capo al produttore dei rifiuti, ossia il soggetto dalla cui attività origina il rifiuto.

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Video comunicazione – 24 ottobre 2013 77

Gli aspetti ambientali

2. Se l’attività è svolta in comune presso una sede creata per la rete, in cui tutti svolgono la stessa attività è impossibile ripartire le responsabilità (nell’ambiente anche di natura penale).

Possibili soluzioni: a) Rete contratto: 1 - potrebbe costituire l’organo comune (facoltativo) che assume su di sé gli obblighi formali e sostanziali; tuttavia le responsabilità restano comunque in capo a tutte le imprese.2 - un’impresa si configura come «capofila» assumendosi obblighi e responsabilità che vengono così circoscritti ad una sola impresa.b) Rete soggetto: in quanto nuovo soggetto giuridico acquisisce le autorizzazioni e risponde degli obblighi formali e sostanziali, per mezzo del proprio legale rappresentante.

1. Se l’attività è svolta da ciascuna impresa presso la propria sede, gli obblighi delle singole imprese non modificano.

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