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Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 – PRADAMANO (UD) Tel./Fax 0432-670798 E-mail: [email protected] Franco Paravano Monfalcone, 22 gennaio 2014 MACCHINE NUOVE E USATE aspetti di sicurezza e normativa applicabile seminario informativo La disciplina delle macchine già in servizio

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Franco Paravano

Monfalcone, 22 gennaio 2014

MACCHINE NUOVE E USATEaspetti di sicurezza e normativa applicabile

seminario informativo

La disciplina delle macchine già in servizio

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D.Lgs 81/08 – Titolo III°CAPO I° - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 69 – Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) «attrezzatura di lavoro»:qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come ilcomplesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimentodi un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essereusato durante il lavoro;

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro

Cesoia senza sistemi di protezione

Obbligo della miglior tecnologia disponibile

1. Il datore di lavoro mette a disposizionedei lavoratori attrezzature conformi airequisiti di cui all’articolo precedente,idonee ai fini della salute e sicurezza eadeguate al lavoro da svolgere oadattate a tali scopi che devono essereutilizzate conformemente alledisposizioni legislative di recepimentodelle direttive comunitarie.

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a6.400

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Art. 70 – Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe adisposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifichedisposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttivecomunitarie di prodotto.

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera a))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a6.400

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2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative eregolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione deilavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative eregolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto,devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cuiall’allegato V.

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera b))Datore di lavoro e il dirigente – Sanzioni variabili in relazione alle violazioni riferite all’allegato V parte seconda

Confronto livelli di sicurezza

Art. 70 – Requisiti di sicurezza

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 3

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo irischi connessi all’uso delle attrezzature dilavoro e per impedire che dette attrezzaturepossano essere utilizzate per operazioni esecondo condizioni per le quali non sonoadatte, adotta adeguate misure tecniche edorganizzative, tra le quali quelle dell’AllegatoVI.

Sanzioni (art. 87, c. 3, lettera b))Datore di lavoro e il dirigente – Sanzioni variabili in relazione alle violazioni riferite all’allegato VI

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Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

2. Sistemi e dispositivi di comando2.1. ………................................

I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sullasicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmentecontrassegnati in maniera appropriata.

……………………………….

SanzioniDatore di lavoro - art. 87, c. 3, lett. a): sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500

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2. Sistemi e dispositivi di comando

2.1. ………................................

Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere ingrado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose.

Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in motodell’attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da unsegnale d'avvertimento sonoro e/o visivo.

La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamentead eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arrestodell'attrezzatura di lavoro.

……………………………….

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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2. Sistemi e dispositivi di comando

2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltantomediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.……………………………….

Attivazione involontaria di movimenti pericolosi

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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2. Sistemi e dispositivi di comando

Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura dilavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deveessere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

2.4.

UNI EN ISO 13850Pulsante di arresto di emergenza irraggiungibile

Pulsante di arresto di emergenza virtuale

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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3.1. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o daproiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati disicurezza, corrispondenti a tali pericoli.

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Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento

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Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobilidi un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la sicurezzao la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezioneappropriate.

3.2.

D.Lgs 81/08Allegato V – Parte I

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento

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4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.

4.1. Un'attrezzatura di lavoro che comportipericoli dovuti ad emanazioni di gas,vapori o liquidi ovvero ad emissioni dipolveri, fumi o altre sostanze prodotte,usate o depositate nell'attrezzatura dilavoro deve essere munita di appropriatidispositivi di ritenuta e/o di estrazionevicino alla fonte corrispondente a talipericoli.

UNI EN 626-2 (Emissioni pericolose del macchinario)

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro5. Stabilità

5.1. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute deilavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbonoessere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.

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6. Rischi dovuti agli elementi mobili

Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi dicontatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono esseredotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zonepericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibileaccedere alle zone in questione.

6.1

Elementi mobili pericolosi

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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6. Rischi dovuti agli elementi mobili

Le protezioni ed i sistemi protettivi:- devono essere di costruzione robusta,- non devono provocare rischi supplementari,- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la

sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo

6.1

UNI EN 953 - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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6. Rischi dovuti agli elementi mobili

Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibileconseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori edelle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro si devonoadottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi,alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l’arresto dellamacchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

6.2

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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6. Rischi dovuti agli elementi mobili

a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l’attrezzatura dilavoro è in moto o provochi l’arresto dell’attrezzatura di lavoro all’attodella rimozione o dell’apertura del riparo;

b) non consenta l’avviamento dell’attrezzatura di lavoro se il riparo non ènella posizione di chiusura.

6.3 Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:

Esempi di ripari mobili interbloccati

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6. Rischi dovuti agli elementi mobili

6.4 Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.5, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare esono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell’attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l’organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l’arresto nel più breve tempo possibile.

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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8. Temperature estreme

Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassadebbono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o diprossimità a danno dei lavoratori.

8.1

Fonditori nudi

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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9. Segnalazioni, indicazioni

I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili ele relative segnalazioni comprensibili senza possibilità di errore.

9.1

Sirena

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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9. Segnalazioni, indicazioni

L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioniindispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.

9.2

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quandol'attrezzatura di lavoro è ferma.…………………………..

11.1

Sezionatore lucchettato

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramenteidentificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.Il ripristino dell'alimentazione deve essere possibile solo in assenza dipericolo per i lavoratori interessati

11.2

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzionedelle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni disicurezza a tutte le zone interessate.

11.3

SUVA – Parapetti e passerelle

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

Le attrezzature di lavoro che per le operazioni di caricamento, registrazione,cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che illavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organiche possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi,che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo dell’attrezzatura dilavoro e dei suoi organi durante l’esecuzione di dette operazioni.

11.4

Nessun fermo

Fermo assolutoFermo NON assoluto

Fermo assoluto (forse !!!)

Devono altresì adottarsi le necessarie misure e cautele affinché l’attrezzatura di lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri.

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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12. Incendio ed esplosione

Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in maniera daevitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o disurriscaldamento dell'attrezzatura stessa.

12.1

Surriscaldamento motore elettrico

Surriscaldamento fusibili

Surriscaldamento motore elettrico

Pericolo di incendio

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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12. Incendio ed esplosione

Tutte le attrezzature di lavoro devono essere realizzate in maniera daevitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione dell'attrezzaturastessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura dilavoro.

12.2

Esplosione

Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 2, lettera a)

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende inconsiderazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche dellavoro da svolgere;

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a6.400

Gru impropria

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 2, lettera b)

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende inconsiderazione:

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a6.400

Valutazione Rischi - Acciaieria

Cedimento terreno

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 2, lettera c)

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende inconsiderazione:

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse

Contatto autogru con linea elettrica

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a6.400

Pistole ad aria compresse

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 2, lettera d)

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende inconsiderazione:

d) i rischi derivanti dainterferenze con le altreattrezzature già in uso.

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a6.400

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 4, lettera a), punto 1

1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:a) le attrezzature di lavoro siano:

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a6.400

Video istruzioni per l’installazione

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 4, lettera a), punto 2

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

2. oggetto di idonea manutenzione al finedi garantire nel tempo la permanenza deirequisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 esiano corredate, ove necessario, daapposite istruzioni d’uso e libretto dimanutenzione;

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a6.400

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 4, lettera a), punto 3

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:a) le attrezzature di lavoro siano:

3) assoggettate alle misure diaggiornamento dei requisiti minimi disicurezza stabilite con specificoprovvedimento regolamentare adottato inrelazione alle prescrizioni di cui all’articolo18, comma1, lettera z);

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a6.400

Sentenza cassazione penale sez. IVResponsabilità membro CDA per macchina obsoleta

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 4, lettera b)

4. Il datore di lavoro prende le misurenecessarie affinché:

b) siano curati la tenuta el’aggiornamento del registro dicontrollo delle attrezzature di lavoroper cui lo stesso è previsto.

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a6.400

INAIL - Procedure e registri di controllo APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 5

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, deldecreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarnele condizioni di sicurezza, in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero delcomma 4, lettera a), punto 3, non configurano immissione sul mercato ai sensidell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto,……………………

Tornio

Fresatrice

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 5

5. ……………………..sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delleprestazioni previste dal costruttore.

Modifiche che comportano la marcatura/rimarcatura CE della macchina

NON si marca CEManutenzioni ordinarie o straordinarie

si marca CEModifiche utilizzo e/o prestazioni

Modifiche che NON comportano la marcatura/rimarcatura CE della macchina

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 7, lettera a)

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze oresponsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoroprende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavorosia riservato ai lavoratori alloscopo incaricati che abbianoricevuto una informazione,formazione ed addestramentoadeguati;

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 aeuro 6.400

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 7, lettera b)

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze oresponsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoroprende le misure necessarie affinché:

a) in caso di riparazione, di trasformazione omanutenzione, i lavoratori interessati sianoqualificati in maniera specifica per svolgeredetti compiti.

SUVA – Cinque regole per una corretta MANUTENZIONE

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 aeuro 6.400

INAIL – Napo e gli interventi improvvisati

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 8, lettera a)

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo leindicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dallepertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvedeaffinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipendedalle condizioni di installazione siano sottoposte aun controllo iniziale (dopo l'installazione e primadella messa in esercizio) e ad un controllo dopoogni montaggio in un nuovo cantiere o in unanuova località di impianto, al fine di assicurarnel'installazione corretta e il buon funzionamento,

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 aeuro 6.400

Criteri di controllo apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 8, lettera b), punto 1)

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramentisuscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controlloperiodici, secondo frequenzestabilite in base alle indicazionifornite dai fabbricanti, ovverodalle norme di buona tecnica, odesumibili dai codici di buonaprassi;

Esempi

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo leindicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dallepertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvedeaffinché:

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 aeuro 6.400

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 8, lettera b), punto 2)

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramentisuscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

2. Ad interventi di controllo straordinari al fine digarantire il mantenimento di buone condizionidi sicurezza, ogni volta che intervengano eventieccezionali che possano avere conseguenzepregiudizievoli per la sicurezza delleattrezzature di lavoro, quali riparazionitrasformazioni, incidenti, fenomeni naturali operiodi prolungati di inattività.

Esempi

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 aeuro 6.400

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo leindicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dallepertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvedeaffinché:

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 8, lettera c)

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a)e b) sono volti ad assicurare il buono statodi conservazione e l’efficienza a fini disicurezza delle attrezzature di lavoro edevono essere effettuati da personacompetente.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo leindicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dallepertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvedeaffinché:

Sanzioni (art. 87, c. 2, lettera c))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 aeuro 6.400

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 9

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8devono essere riportati per iscritto e,almeno quelli relativi agli ultimi TREANNI, devono essere conservati etenuti a disposizione degli organi divigilanza.

Sanzioni (art. 87, c. 4, lettera b))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 10

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8siano usate al di fuori della sede dell’unitàproduttiva devono essere accompagnate da undocumento attestante l’esecuzione dell’ultimocontrollo.

Sanzioni (art. 87, c. 4, lettera B))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 11

11 il datore di lavoro sottopone leattrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodichevolte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini disicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.……………………………

Sanzioni (art. 87, c. 4, lettera b))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800

Oltre a quanto previsto dal comma 8,

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 11

Sanzioni (art. 87, c. 4, lettera b))Datore di lavoro e il dirigente - Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800

11 ……………………Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL che vi provvede nel termine diquarantacinque giorni dalla richiesta.

Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore dilavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo lemodalità di cui al comma 13.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciòsia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che viprovvedono secondo le modalità di cui comma 13.

Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privatiabilitati.

I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati etenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sonoeffettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore dilavoro.

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Art. 71 – Obblighi del datore di lavoroComma 13

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche dicui all’ allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione deisoggetti pubblici o privati di cui al comma precedentesono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, sentita laConferenza permanente per i rapporti tra Stato,Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore delpresente decreto.

ASS 4 “Medio Friuli” – Documenti obbligatori per CARRIPONTE

ASS 4 “Medio Friuli” – Documenti obbligatori per GRU AUTOCARRATE

ASS 4 “Medio Friuli” – Documenti obbligatori per GRU EDILI (A TORRE)

ASS 4 “Medio Friuli” – Documenti obbligatori per PIATTAFORME ELVABILI (PLE)

Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 – «Verifiche periodiche attrezzature Allegato VII»

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Comma 11. Chiunque venda, noleggi o conceda

in uso o locazione finanziariamacchine, apparecchi o utensilicostruiti o messi in servizio al di fuoridella disciplina di cui all‘articolo 70,comma 1, attesta, sotto la propriaresponsabilità, che le stesse sianoconformi, al momento della consegnaa chi acquisti, riceva in uso, noleggio olocazione finanziaria, ai requisiti disicurezza di cui all’allegato V.

Sanzioni (art. 87, c. 7)Venditore, noleggitore, concedente in uso - Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 aeuro 2.700

Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Esempio di dichiarazioneINAIL – Obblighi dei venditori, noleggiatori, ecc..

Cassazione penale sez. IIIVendita di macchina NON CONFORME per la riparazione

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Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in usoComma 2

Obblighi dei noleggiatori

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza conduttoredeve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione,manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire econservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessionedell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazionedel lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultareformati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti diattrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in possesso della specificaabilitazione ivi prevista.

Sanzioni (art. 87, c. 7)Noleggiatore – E’ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.700

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Art. 73 – Informazione e formazioneComma 1, lettera a)

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede,affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratoriincaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione ericevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto allasicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiegodelle attrezzature;

Dito tagliato

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Art. 73 – Informazione e formazioneComma 1, lettera b)

b) alle situazioni anormaliprevedibili;

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede,affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratoriincaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione ericevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto allasicurezza relativamente:

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Art. 73 – Informazione e formazioneComma 2)

SanzioniNon sanzionato

2. Il datore di lavoro provvede altresì ainformare i lavoratori sui rischi cui sonoesposti durante l’uso delle attrezzature dilavoro, sulle attrezzature di lavoro presentinell’ambiente immediatamente circostante,anche se da essi non usate direttamente,nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

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Art. 73 – Informazione e formazioneComma 3)

SanzioniNon sanzionato

3. Le informazioni e le istruzionid’uso devono risultarecomprensibili ai lavoratoriinteressati.

INAIL - Napo e il trasferimento delle informazioni

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Art. 73 – Informazione e formazioneComma 4)

Il datore di lavoro provvedeaffinché i lavoratori incaricatidell’uso delle attrezzature cherichiedono conoscenze eresponsabilità particolari di cuiall’articolo 71, comma 7, ricevanouna formazione, informazioneed addestramento adeguati especifici, tali da consentirel’utilizzo, delle attrezzature inmodo idoneo e sicuro, anche inrelazione ai rischi che possanoessere causati ad altre persone.

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