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1 PUNTO ENERGIA Le norme transitorie: La progettazione, le verifiche, i controlli, la manutenzione dell’edificio e degli impianti Piercarlo Romagnoni Dipartimento di Costruzione dell ’Architettura Università IUAV di Venezia Dors odur o 2206 30123 Venezia [email protected] Con il patrocinio del: Ministero dell e Attività Produttiv e La certificazione energetica degli edifici Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Strumentato da:  Art. 11 – “Requisiti della prestazione energetica degli edifici”... limitato al solo RISCALDAMENTO INVERNALE Rinvia alla legge 10/91, al DPR 412-551 e all’allegato I, che a sua volta rinvia all’allegato C, D e E. È abrogato l’art. 8 del DPR 412/91 (FEN) che viene sostituito dai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 16 dell’allegato I

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La certificazione energetica degli edifici

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PUNTO ENERGIA

Le norme transitorie:La progettazione, le verifiche, i controlli, la manutenzione

dell’edificio e degli impianti

Piercarlo RomagnoniDipartimento di Costruzione dell ’ArchitetturaUniversità IUAV di VeneziaDorsoduro 220630123 [email protected]

Con il patrocinio del:

Ministero delle Attività Produttive

La certificazione energetica degli edifici

Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici

Strumentato da:

 Art. 11 – “Requisiti della prestazione energetica degli edifici”...limitato al solo RISCALDAMENTO INVERNALE

Rinvia alla legge 10/91, al DPR 412-551 e all’allegato I, che asua volta rinvia all’allegato C, D e E.

È abrogato l’art. 8 del DPR 412/91 (FEN) che viene sostituitodai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 16 dell’allegato I

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Nuovo indicatore di prestazione energetica – comma 1

Nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturati cons.u. > 1000 m2, si procede in sede progettuale alladeterminazione del fabbisogno annuo di energia primariaper la climatizzazione invernale (EPEPCICI) espresso in chilowattoraper metro quadrato di superficie utile dell'edificio (kWh/mkWh/m22

annoanno) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valoririportati nella tabella 1 al punto 1 dell'allegato C al presente

decreto.

Cosa cambia

Sostituzione dell’indice di prestazione energetica, FEN espresso in kJ/m 3 GG con un indice EPCI espresso in kWh/(m 2 anno) e relativi limiti.

Tali limiti risultano mediamente circa il 40% in meno dell’equivalentelimite espresso in FEN !Il rapporto di forma S/V è sempre il parametro architettonico diriferimento per la sua grande influenza sul transitorio termico dell’edificio.

145145110110858560604545>0,9

55554040252515151010<0,2

oltre3000

GG

a3000

GG

a2101

GG

a2100

GG

a1401

GG

a1400

GG

a901

GG

a900

GG

a601

GG

 fino a600

GG

FEDCBA

Zona climatica

Rapporto

di forma

dell’edificio

S/V

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Note importanti

S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita versol'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto diriscaldamento) il volume riscaldato V:

superficie disperdente ≤ sup. di inviluppo del volume V;

 V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificioriscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Come si calcola EPCI

Esattamente come si calcolava il FEN

Si fa riferimento al regime di riscaldamento continuo (24 oresu 24) e si determina con la EN 832 e la UNI 10379 -2005 ilfabbisogno di energia primaria convenzionale stagionale

per il riscaldamento, Qp

Si normalizza tale energia primaria per i metri quadri di superficieutile:

Qp /Sutile

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Edifici ristrutturati con s.u. minore di 1000 m2 non E8 – comma 2

Non si calcola e non si verifica l’indice di efficienza energetica EPCI masi impone SOLO il rispetto di specifici parametri prescrittivi:

tramittanze termiche U ≤ Utramittanze termiche U ≤ Ulimlim

trasmittanze strutture verticali opache (comma 6)trasmittanze strutture orizzontali opache (com. 7)trasmittanze chiusure trasparenti (comma 8)

Strutture verticali opache

 Verifica della trasmittanza delle pareti opache

0,350,44F

0,37 0,46E

0,400,50D

0.46 0,57C

0,500,64B

0,720,85A

 Dal 1 gennaio

2009

U (W/m2 K)

Dal l gennaio

2006

U (W/m2K)

Zona climatica

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica U

delle strutture verticali opache espressa in W/m2K 

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Strutture orizzontali o inclinate opache

 Verifica della trasmittanza delle strutture orizzontali

0,330,41F

0,340,43E

0,37 0,46D

0.440,55C

0,510,60B

0,680,80A

 Dal 1 gennaio

2009

U (W/m2 K)

Dal l gennaio

2006

U (W/m2K)

Zona climatica

Tabella 3. Valori limite della trasmittanza termica U

delle strutture orizzontali opache espressa in W/m2K 

Il ponte termico corretto e parete fittizia

Dizione infelice che non indica una effettiva correzione del pontetermico con una modifica del progetto o l’introduzione di un maggioreisolamento

Indica solo la possibilità di NON CONFRONTARE la trasmittanza MEDIA

(elemento di parete a cui si associa il ponte termico + ponte termico)MA la trasmittanza CORRENTE (cioè del solo elemento di parete) con ilvalore limite esposto in tabella, ma ....

SE E SOLO SE LA TRASMITTANZA TERMICA DELLA PARETEFITTIZIA NON SUPERA DEL 15% LA TRASMITTANZA DELLAPARETE CORRENTE

 1.15 correntefittizia parete U U  ⋅≤

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La parete fittizia

Riferimento a particolare ponte termico (innesto di pareti o solai)

Elemento fittizio di spessore pari a quello della parete che lo include ealtezza pari allo spessore della parete o solaio che si innestaTale ponte termico è caratterizzato da una trasmittanza lineica Ψ  [W/m K]

per cui la trasmittanza termica della parete fittizia si ricava come rapportofra Ψ   e lo spessore della parete interna:

 parete fittizia

 parete interna 1

 Ψ Ψ 

U  s s

= =

Trasmittanza corrente, a ponte termico corretto,

media

Se

occorre confrontare con il limite la trasmittanza MEDIA della “parete” 

Trasmittanza media Um Î

MA SE IL PONTE TERMICO NON È DEL TIPO DESCRITTO CHE SI FA ?

 parete fittizia corrente

 parete interna

1.15Ψ 

U U  s

= > ⋅

corrente

correntecorrentem

 A

Ψ  LU  AU 

⋅+⋅=

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... soluzione più generale

Se L è la lunghezza caratteristica del ponte termico e U è la

trasmittanza dell’elemento di parete corrente a cui si associa il pontetermico, si può verificare che il contributo del ponte termico nonecceda il 15% del valore della trasmittanza corrente; cioè

 A

 LU U U U  A

 Lm

Ψ⋅+=≥⇒⋅>

Ψ⋅lim 15.0 se

 15.0 se lim U U U  A

 L≥⇒⋅≤

Ψ⋅

Parete con elementi di spessore ridotto

In presenza di elementi della parete con riduzione di spessore rispettoall’elemento principale costituente la parete stessa (cioè checostituisce per la maggior parte la parete stessa) occorre calcolare latrasmittanza media pesata secondo le aree delle superfici frontali deivari componenti la parete e utilizzare questa per il confronto con la

trasmittanza limite riportata nelle tabelle; cioè

 

1

1limite

=

=

⋅≥

elementi

elementi

 N 

i

i

 N 

i

ii

 A

U  A

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Trasmittanza equivalente del basamento

Nel caso di strutture orizzontali sul suolo, i valori di trasmittanzatermica da confrontare con quelli in tabella sono calcolati conriferimento al sistema struttura-terreno, cioè è la trasmittanzatermica equivalente attraverso il terreno in regime stazionario,così come si calcola con la norma UNI EN 13370

Chiusure trasparenti a)

Due tabelle:

Tramittanza termica dell’ infisso Uw

2,22,4F

2,52,8E

2,83,1D

3,03,3C

3,6 4,0B

5,05,5A

 Dal 1 gennaio 2009U (W/m2 K)

Dal l gennaio 2006U (W/m2K)

Zona climatica

Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure

trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m2K 

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Chiusure trasparenti b)

Doppio vincolo

Tramittanza termica centrale del vetro Ug

1,6 2,3F

1,92,4E

2,12,6D

2,33,0C

3,04,0B

5,05,0A

 Dal 1 gennaio 2009

U (W/m2 K)

Dal l gennaio 2006

U (W/m2K)

Zona climatica

Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei

vetri espressa in W/m2K 

Chiusure trasparenti

Doppio vincolo: su vetro e su telaio

lim,

lim,

 g  g 

w

 f  g 

 f  f  g  g w

U U 

U  A A

 LU  AU  AU 

≤+ Ψ⋅+⋅+⋅=

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Edifici ristrutturati E8 con s.u. minore di 1000 m2

NON SI APPLICA ALCUNA RESTRIZIONE E/O VERIFICA!

essendo esclusi sia dal comma 1 sia dal comma 2

Verifica “semplificata” – comma 5

Nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturati con s.u. > 1000 m2,se:

sono rispettati i requisiti sulle trasmittanze termiche (commi 6, 7 e 8)l’impianto termico ha un rendimento globale medio stagionale ηg(nuova espressione):

si può attribuire all’edificio il valore limite dell’indicatore energetico EPCIsenza calcolarlo

( )n g  g   P 10lim, log375 +=≥η η 

( )n g  g   P 10lim, log365 vecchio +=≥η η 

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Nuova installazione o ristrutturazione totale

impianto termico – comma 3

Si calcola l’indice di efficienza energetica EPCI e lo si verificacomparandolo con il valore limite della tabella 1 allegato C aumentatodel 50%:

EPCI ≤ 1.5*EPCI,lim

In alternativa se è potenza nominale < 100 kW si può applicare ilcriterio per sola sostituzione del generatore termico

SOLO SE SI OPERA SUL SOLO IMPIANTO !

Sostituzione del solo generatore termico – comma 4

Si può evitare qualsiasi calcolo se si verifica l’esistenza dei requisiti:

i nuovi generatori siano certificati e dotati della marcatura direndimento energetico pari a tre o quattro stelle

la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza dellecondizioni di progetto sia non superiore a 60°C;

siano presenti dispositivi per la regolazione automatica dellatemperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zoneaventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, di cui alsuccessivo comma 12 (già obbligatorio negli edifici nuovi oristrutturati);

se, solo per potenze del focolare maggiori o uguali a 35 kW, sianoinstallati nuovi generatori di potenza nominale del focolare nonsuperiore del 10% a quella dei generatori che vengono sostituiti.

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Sostituzione del solo generatore termico – comma 4

DUBBI:

nuovi generatori a 3 o 4 stelle (c’è poca scelta sul mercato)temperatura media dell’acqua minore di 60 °C

significa di fatto caldaie a condensazionesignifica di fatto caldaie a condensazione.

Ma se siamo in presenza di impianti preesistenti dimensionati per80 °C ed edifici con canne fumarie poco isolate si possono avereseri problemi:

da una parte di carenza di potenza disponibiledall’altra di formazione di condensa nelle canne fumarie.

Sostituzione del solo generatore termico – comma 4

Se non è verificato anche uno solo dei predetti requisiti occorre:

calcolare e verificare il rendimento di produzione medio stagionale ηp

così come richiesto dal DPR 412, cioè tenendo conto delle condizioniprogrammate di accensione-spegnimento o attenuazione;

calcolare e verificare l’indicatore di efficienza energetica EPCI , cosìcome richiesto al comma 1.

( )n p p  P 10lim, log377 +=≥η η 

Vincoli praticamente impossibili da rispettareVincoli praticamente impossibili da rispettare

Praticabile solo la via prescrittiva (caldaie 3Praticabile solo la via prescrittiva (caldaie 3--4*)4*)

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Ulteriori dispositivi di regolazione – comma 12

 “Oltre quanto richiesto dal DPR 412-551 per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi 

 per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei 

singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso 

ed esposizioni uniformi al fine di non avere sovrariscaldamento 

 per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni .” 

Il D.Lgs. 192-2005 di fatto rende obbligatoria SEMPRE eCOMUNQUE l’installazione dei dispositivi di regolazioneautomatica di ambiente nei singoli locali o zone, rendendo 

inutile la verifica del potenziale surriscaldamento legato ai 

guadagni solari 

Edifici pubblici ed assimilati – comma 14

“Nel caso di edifici Pubblici o ad uso pubblico di nuova costruzione ... è obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.” 

“ L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il coprire almeno il 50% 50% del consumo annuo di energia termica del consumo annuo di energia termica richiesta dall'utenza per la produzione di acqua calda sanitaria richiesta dall'utenza per la produzione di acqua calda sanitaria .” 

“L'eventuale impossibilità tecnica (non economica!) di rispettare la  presente disposizione deve essere dettagliatamente motivata nella relazione tecnica.” 

L’obbligatorietà della frazione solare pari al 50% del fabbisogno perla produzione dell’acqua calda sanitaria è tecnicamente edeconomicamente ragionevole, la sua limitazione ai soli edifici pubblici limitaperò l’importanza del risultato .Si aggiunge al comma 15 dell’articolo 5 del DPR 412-92 che invece obbligaalla verifica tecnico-economica anche per l’aspetto climatizzazioneinvernale.

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Relazione tecnica – comma 15

“Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste ... nella 

relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni ..., che ... il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti ..., in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere ...” 

“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica sono riportati nell'allegato E. “ 

Tra le poche novità sostanziali è la scomparsa dagli schemi delladocumentazione delle valutazioni specifiche all’impiego delle fontirinnovabili di energia per gli edifici pubblici ed ad uso pubblicoIn realtà l’obbligo di valutazione sussiste in quanto è sempre in vigoresia l’art. 1 comma 3, sia l’art. 26 comma 7 della legge 10-91, sia il comma15 del DRP 412-92Nel caso di edifici pubblici od ad uso pubblico, si ritiene ormai parteintegrante nel normale processo progettuale la valutazione sul ricorsoalle fonti rinnovabili e quindi si richiede di documentare SOLO il nonricorso ovviamente nella sezione relativa alle deroghe.

Relazione tecnica – comma 15

L’altra novità principale è, sempre per un edificio pubblico od ad usopubblico:

 “ per gli Enti soggetti all'obbligo della nomina di un Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, la relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla 

utilizzabilità delle fonti rinnovabili .

Cioè:

il responsabile deve integrare la relazione tecnica con un’” attestazione di verifica sulla utilizzabilità delle fonti rinnovabili , cioè deve eseguire o fareseguire una verifica tecnica sull’utilizzabilità delle fonti rinnovabili per lariduzione dell’impiego di energia primaria e deve sempre sottoscriverne irisultati, assumendosi la responsabilità di quanto riportato (asseverazione)

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Relazione tecnica - Allegato E

Le novità:

dati tecnici e costruttivi dell’edificio:compare la superficie utile (calpestabile)scompare stranamente la massa efficace dell’involucro edilizioscompare la classe di permeabilità dei serramenti (che in realtà verràrecuperata successivamente);

dati relativi all’impianto termico:sparisce (apparentemente) la richiesta di fornire lo schema funzionaledell’impianto con il dimensionamento della rete del fluido termovettore edelle apparecchiature e con evidenziazione dei dispositivi di regolazione econtabilizzazione; tale schema doveva anche riportare una tabella riassuntivadelle apparecchiature con le loro caratteristiche funzionali e di tutti i

componenti rilevanti ai fini energetici con i loro dati descrittivi e funzionali; loschema funzionale, senza l’obbligo delle specifiche suddette vacomunque riportato, giacché richiesto successivamente al punto i;

Relazione tecnica - Allegato E

Le novità:dati relativi all’impianto termico:

relativamente ai condotti di evacuazione dei prodotti della combustione,essendo stato abrogato il recepimento delle norme UNI come unica regolatecnica da seguire, si chiede di dichiarare con quale norma è stato eseguito ildimensionamento;

principali risultati dei calcoli:componenti opachi: oltre alle caratteristiche termiche (trasmittanza) edigrometriche occorre specificare la massa areica frontale; sparisce ogniriferimento ad uno specifico formato di presentazione di dati e si rinvia (per laloro descrizione) ad un generico allegato alla relazione; infine il “Confronto con i valori limite all’art. 10….”, va letto come art. 11 , che poi rimandaall’appendice I, ed in particolare ai commi 6 e 7 (trasmittanza limite), e vaeffettuato SOLO se si è presenza di RISTRUTTURAZIONE dell’involucro ediliziodegli edifici non E.8 con meno di 1000 m2 di superficie utile, o qualora sidecidesse di optare per la procedura “semplificata”;

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Relazione tecnica - Allegato E

Le novità:

principali risultati dei calcoli:componenti finestrati: oltre alle caratteristiche termiche (trasmittanza)occorre specificare la classe di permeabilità del serramento; sparisce ogniriferimento ad uno specifico formato di presentazione di dati e si rinvia (per laloro descrizione) ad un generico allegato alla relazione; infine il “Confronto con i valori limite all’art. 10….”, va letto come art. 11 , che poi rimandaall’appendice I, ed in particolare al comma 8 (trasmittanza limite delserramento e centrale del sistema vetrato), e va effettuato SOLO se si èpresenza di RISTRUTTURAZIONE dell’involucro edilizio degli edifici non E.8 conmeno di 1000 m2 di superficie utile, o qualora si decidesse di optare per laprocedura “semplificata” attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli); questa è una

richiesta completamente nuova, rispetto al modello impiegato per la legge10/21 – DRR 412-92, e richiede di documentare l’effetto dei ponti termicipresenti, le eventuali azioni correttive intraprese, e di riportare i relativicalcoli;

Relazione tecnica - Allegato E

Le novità:principali risultati dei calcoli:

trasmittanza termica U degli elementi divisori tra alloggi o unitàimmobiliari confinanti (distinguendo pareti verticali e solai), richiesta giàpresente ma adesso occorre distinguere tra pareti verticali e solai, giacché èOBBLIGATORIA per gli edifici di classe E.1 la verifica con il valore limite dicui al comma 9 dell’allegato I del D.Lgs. 192-2005 (deve essere inferiore ouguale a 0,8 W/m2K ) SOLO per le pareti verticali;verifica termoigrometrica, va adesso eseguita OBBLIGATORIAMENTE edocumentata in un allegato alla relazione, tenendo presente che a differenzadella normativa UNI, va effettata in condizioni di progetto e non si deveavere (in tali condizioni) alcuna formazione di condensasparisce la richiesta sulla trasmittanza massima e sul coefficiente volumico didispersione termica per trasmissione (Cd), mentre resta la richiesta dispecificare il numero di ricambi d’aria medi giornalieri per ogni zona, senzaperò la necessità di specifica tra valore di progetto e valore minimo imposto daspecifiche condizioni igienico-sanitarierendimento globale medio stagionale: sparisce la richiesta di riportare il

valore minimo imposto

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Relazione tecnica - Allegato E

Le novità:

principali risultati dei calcoli:Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernaleEPCI: compare il nuovo indicatore energetico che sostituisce il FEN per laverifica sull’efficienza energetica e in particolare occorre dichiarare: quale metodo è stato utilizzato per il suo calcolo;

il valore di progetto in kWh/m2 anno

(N.B. dal punto di vista dimensionale la divisione per l’anno renderebbe la grandezza

considerata una potenza; inoltre la base temporale su cui si definisce tale indice non è l’anno ma

la stagione di riscaldamento; per tali ragioni sarebbe più corretto omettere tale unità temporale

ed indicare solo kWh/m2) ;

il valore limite (da tabella 1 allegato C D.Lgs. 192-2005).

viene mantenuto, probabilmente come elemento di paragone, il vecchio FEN

in kJ/m3

GG, solo per il valore di progetto e scompare il FEN _limite;predisposizione delle opere per installazione di fonti rinnovabili:richiesta completamente nuova, conseguenza del comma 16 dell’allegato I alD.Lgs. 192-2005, e di cui si riportano dei possibili esempi all’allegato D allostesso decreto, predisposizioni di tipo edilizio per cui si rimanda ad unospecifico allegato che le documenti

Relazione tecnica - Allegato E

Le novità:Principali risultati dei calcoli :

impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria:anche questa richiesta completamente nuova, OBBLIGATORIA per gli edificipubblici (essendone obbligata l’istallazione), FACOLTATIVA per gli altri, cheprevede la descrizione dell’impianto, le dichiarazione delle sue caratteristichetecniche e la percentuale di copertura solare del fabbisogno annuo;spariscono le specifiche relative ai possibili casi di deroga rispetto agliobblighi previsti dalla legge 10/91, DPR 412-92 e 551-98 e dal D.Lgs. 192-2005, ribadendo comunque la necessità di documentare ogni eventualederoga (punto reso solo più generale e generico);sembra sparire la richiesta di documentare le valutazioni specifichesull’impiego delle fonti rinnovabili di energia per gli edifici pubblici ed aduso pubblico, giacché non compare più tale richiesta; in realtà l’obbligo divalutazione sussiste comunque solo che va documentata solo la nonapplicabilità nel paragrafo relativo alle deroghe, salvo il caso di presenzadi un Responsabile per la gestione e l’uso razionale dell’energia per edificipubblici o ad uso pubblico, nel quale occorre fornire una relazione integrativaspecifica

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Relazione tecnica - Allegato E

Le novità:

documentazione allegata:spariscono i riferimenti alle tabelle facsimile

Metodi di calcolo impiegabili – comma 16

Devono garantire risultati conformi alle migliori regole tecniche.Si considerano rispondenti a tale requisito:

le norme tecniche UNI e CENprocedure e metodi di calcolo emanate da organismi istituzionalinazionali, quali le università, il CNR e l'ENEA

Conseguenze:si può utilizzare qualsiasi metodo purché si dimostri la loro almenopari qualità rispetto ai metodi emanati dai citati entiviene interrotta l’egemonia UNI (vedi abrogazione DPR direcepimento delle UNI 103xx)si rende possibile legalmente l’impiego di codici di calcolodinamici, sicuramente in grado di fornire risultati di qualitàsuperiore a quella ricavabili con le attuali normative UNI-CEN

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Le norme transitorie

LA PROGETTAZIONE DEL SOLO EDIFICIOLA PROGETTAZIONE DEL SOLO EDIFICIO

L’allegato I

Il D.Lgs. 192-2005 prevede che vengano emanati diversi

decreti attuativi, tra cui uno sui requisiti degli edifici, cioè

della struttura edilizia, tali da favorire la riduzione del

fabbisogno di energia primaria.

 Alcuni dei possibili requisiti dell’involucro e struttura edilizia

sono però stati anticipati dalla parte transitoria del decreto,

in particolare, da alcuni punti dell’allegato I

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Trasmittanza divisorio – comma 9

Introduce un requisito PRESCRITTIVO sulla trasmittanza termica del

divisorio verticale tra unità abitative

 “Per gli edifici della categoria E1 da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F il valore della trasmittanza (U) del divisorio verticale tra alloggi o unità immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m 2 K ” 

C’è da notare il fatto che se si vuole evitare o ridurre il “furto di calore ” tra unità confinanti non si è tenuto conto che le maggiori superfici diconfine tra unità limitrofe non sono certo le pareti verticali ma i SOLAI.Si è quindi trascurato l’elemento a tal fine più importate.

Verifica condensa – comma 10

Introduce un requisito PRESCRITTIVO corrispondente totale assenzadi formazione di condensa sia superficiale sia interstiziale:

 “Per tutti gli edifici ad eccezione della categoria E.8, si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e interstiziali delle pareti opache.Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 °C ” 

Requisito prescrittivo e non prestazionale perché viene richiesta la verificadell'assenza di condensazioni superficiali e interstiziali delle pareti opachein CONDIZIONI DI PROGETTO e non in condizioni di esercizio, comeprevede la normativa UNI-CEN

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Climatizzazione estiva – comma 11

Introduce per gli edifici di ogni categoria ad esclusione di E.5, E.6 e E.8

(vedi pagina seguente) alcune indicazioni GENERICHE E GENERALI:che siano presenti elementi di schermatura delle superfici vetrate,esterni o interni, fissi o mobili, tali da ridurre l'apporto di calore perirraggiamento solare, e che siano efficaci;

e un requisito PRESCRITTIVO:

 “che, nelle zone climatiche A,B,C e D, nelle località dove il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale I m,s  , nel mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 250 W/m 2  , la massa superficiale M S delle pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, esclusi gli intonaci,sia superiore a 230 kg/m 2” .

Occorre specificare che tale prescrizione si applica di fatto a TUTTI icomuni d’Italia con poche esclusioni:

con riferimento alle norme UNI 10349 gli unici capoluoghi esclusi sonoCuneo (235 W/m2) - Aosta (243 W/m2)Padova (249 W/m2)

Classificazione degli edifici

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Climatizzazione estiva – comma 11

Il requisito prescrittivo non è però completamente vincolante, ma può

essere sostituto da un requisito prestazionale:“ Possono essere impiegate pareti con massa areica inferiore 

 purché si dimostri e certifichi che queste permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti, in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare, allo stesso livello raggiungibile con la parete da 230 kg/m 2 ”.

Quindi occorre in tal caso:assumere di avere una parete con una trasmittanza termica pari a quella dellaparete progettata e con massa frontale pari al valore 230 kg/m2,calcolare l’oscillazione non controllata della temperatura interna nelle condizionidi progetto estive,

calcolare tale oscillazione per la parete progettata,comparare l’ampiezza dell’oscillazione tra i due casi, o meglio il valore massimoche si raggiunge;perché la parete in progetto sia accettabile occorre che il valore massimo ditemperatura raggiunto sia non superiore a quello raggiunto con la parete diriferimento.

Opere di predisposizione – comma 13

È una novità importante e un impegno significativo nella progettazione delsistema edilizio per favorire l’introduzione delle energie rinnovabili nellaclimatizzazione degli edifici. Infatti recita, nella prima parte, che “nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici è obbligatoria la 

 predisposizione delle opere  , riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari termici e impianti fotovoltaici e i loro allacciamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti ”.

La seconda parte fa poi riferimento ad una possibile estensione agli edificiesistenti, che dovrebbe essere regolamentata dall’allegato D al D.Lgs. 192-2005, dove invece risulta essere assente ogni riferimento all’esistente.

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Allegato D – Predisposizioni per integrazioni

L’allegato D riporta, utilizzando un “si propongono ” ed il termine “raccomandazioni , che farebbe pensare ad una nonobbligatorietà della predisposizione, delle “modalità dipredisposizione dell'edificio in relazione alle singole tipologie diintervento”.

In realtà, tale allegato va visto come una serie di indicazioni sudelle modalità di predisposizione che sicuramente favoriscono(come richiesto obbligatoriamente) i collegamenti ateleriscaldamento, impianti solari, ecc., ed in quanto tale non

prescrittivo giacché non esaustivo. Vengono quindi proposti 5 gruppi di raccomandazioni

Allegato D – Predisposizioni per integrazioni

1a raccomandazione:

deve esserci una superficie della copertura o di pertinenza dell’edificio

orizzontale o inclinata verso il quadrante Sud-Est o Sud-Ovest

per una superficie pari al 25% della sua superficie in pianta

e non essere (tale superficie), nei mesi di gennaio e dicembre,

ombreggiata da parti dello stesso edificio per oltre il 10% della superficie

stessa, cioè il 2,5% del totale;

per potere accogliere o collettori solari termici o pannelli fotovoltaici

N.B. sarebbe stato meglio un limite sulla durata

dell’ombreggiamento.

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Allegato D – Predisposizioni per integrazioni

2a raccomandazione:

occorre includere un vano tecnico per il solare termico e fotovoltaico

per alloggiare bollitori 50 litri/m2 di superficie captante correttamente

esposta e relativi accessori

che abbia caratteristiche idonee per ospitare un quadro elettrico e

l’interfaccia elettrica alla rete

che sia accessibile per la manutenzione

Allegato D – Predisposizioni per integrazioni

3a raccomandazione:occorre prevedere un cavedio di sezione opportuna per collegamenti daimoduli fotovoltaici e dai collettori solari al vano tecnico

che deve poter contenere

n. 2 canaline “corrugate” per l’impianto elettrico fotovoltaicon. 2 montanti per l’impianto termico solare

Occorre inoltre prevedere

il collegamento elettrico alla rete di terra.

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Allegato D – Predisposizioni per integrazioni

4a raccomandazione:

Occorre prevedere opportuni cavedi o vani per il collegamento diretto ALLE SINGOLE UTENZE dell’acqua calda sanitaria e un collegamentoelettrico

che devono poter contenere

n. 1 canalina per l’impianto elettrico fotovoltaico

n. 2 montanti per l’impianto termico solare

N.B.

Essendo raccomandazioni, il progettista ha la piena libertà di scelta sulcome devono essere predisposte le colonne per le singole utenze, se in

prossimità del collettore della caldaia autonoma, piuttosto che colonne

poste ad esempio nei vani scala e diramazioni, ecc.).

Allegato D – Predisposizioni per integrazioni

5a raccomandazione:predisposizione per allacciamento dell’edificio alla rete diteleriscaldamento

se esistente a meno di 1.000 m di distanzao se prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

N.B.È evidente che l’extracosto per la predisposizione, nel caso di generatoriautonomi, è sicuramente maggiore che per sistemi centralizzati

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Le norme transitorie

LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLILA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI

IMPIANTIIMPIANTI

Regime transitorio per l’esercizio e manutenzione

degli impianti termici

Regolato da:

 Art. 12 – “Esercizio, manutenzione e ispezione”... limitato al

solo RISCALDAMENTO INVERNALE

Rinvia alla legge 10/91, al DPR 412-551 e all’allegato L, che a

sua volta rinvia all’allegato F, e G.

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Controllo e manutenzione comma 1

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto

termico devono essere eseguite conformemente:

alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzioneelaborate dal costruttore dell'impianto;

alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante dei componenti ai sensidella normativa vigente, se tali istruzioni non sono disponibili;

secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI eCEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo per lerestanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i

quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specificomodello.

Controllo e manutenzione comma 1

NOTE:

distinzione tra controllo e manutenzione:l’eventuale sta a ricordare che il primo non implica necessariamente ilsecondo;

la cadenza temporale di controlli e manutenzioni (non necessariamente

coincidente) è fissata in subordine da:le istruzioni elaborate dal costruttore dell'impianto

le istruzioni dei costruttori dei componenti

le normative UNI e CEI

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Controllo e manutenzione comma 1

SOLO in mancanza di tali indicazioni specifiche, i controlli devono essere

effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:

quadriennaleFocolare chiuso < 8 anniFocolare aperto in localinon abitati

< 35

biennaleFocolare aperto in localiabitati

< 35

biennaleFocolare chiuso >8 anni< 35

annualeTutti≥ 35Gas

annualeTutti≥ 350

annualeTutti< 350Liquido

annualeTutti≥ 350

annualeTutti< 350Solido

PeriodicitàTipo generatorePotenza (kW)Combustibile

Modelli di rapporto di controllo comma 2

 Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzionedell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere unrapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che adesso è diverso aseconda della potenza al focolare del generatore di calore:

Pn focolare ≥ 35 kW,

il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscrittoconformemente al modello di cui all'allegato F.

Pn focolare < 35 kW,il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto

conformemente al modello di cui all'allegato G.

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Verifiche rendimento di combustione - comma 3

In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui generatori di

calore, vanno effettuate anche le verifiche di rendimento, con unaperiodicità che deve essere almeno:

semestraleTutti≥ 350Gas

quadriennaleTutti< 35annualeTutti≥ 35

semestraleTutti≥ 350

annualeTutti< 350Liquido

semestraleTutti≥ 350

annualeTutti< 350Solido

PeriodicitàTipo generatorePotenza (kW)Combustibile

Limiti sul rendimento di combustione - comma 4

Il rendimento di combustione deve risultare:

per i generatori ad acqua calda di installazione successiva al 8-10-2005,stesse regole di prima dettate dal DPR 412 e DPR 660 per le variecategorie da 1 * a 4 *)

per i generatori ad aria calda di installazione successiva al 8-10-2005(modificato)

) ( )ncc  P 10min,lim, log2803 ⋅+=−≥ η η 

( )

( )( )

( )

⋅+=

⋅+=⋅+=

⋅+=

°=

**** log293

*** log290

** log287

* log284

 70

10min,

10min,

10min,

10min,

nc

nc

nc

nc

 P 

 P 

 P 

 P 

C T 

η 

η 

η 

η  ( )

( )( )

( )

⋅+=

⋅+=⋅+=

⋅+=

°=

**** log389

*** log386

** log383

* log380

 50

10min,

10min,

10min,

10min,

nc

nc

nc

nc

 P 

 P 

 P 

 P 

C T 

η 

η 

η 

η 

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Sostituzione dei generatori difformi - comma 5

“I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in 

esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti 

fissati all'allegato H al presente decreto, non riconducibili a tali valori 

mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 

giorni solari a partire dalla data della verifica.” 

Norma già presente nel DRP 412/92 e che viene qui ribadita

l’allegato H fa infatti riferimento al DPR 412/92

Esclusione dall’esercizio continuo comma 6

“I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in 

esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli 

minimi, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo 

 prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del DPR 412” 

Norma già presente nel DRP 412/92 e che viene qui ribadita

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Accertamenti ed ispezioni comma 7

“Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità 

competenti  , ... effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie 

all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia 

nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici .” 

“I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici devono essere 

allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto annotando i 

riferimenti negli spazi appositamente previsti.” 

 Anche questa è una norma già presente nel DPR 412-551, e che viene quiadeguata alle necessità della legislazione concorrente tra stato e regioni(autorità competenti, invece che comuni, giacché devono esserele regioni a definire chi fa cosa).

Affidamento a terzi degli accertamenti e/o ispezioni- comma 8

 “In caso di affidamento ad organismi esterni delle attività di cui al comma 7 del presente allegato, le amministrazioni pubbliche affidatarie dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al decreto dei Presidente della 

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.” 

 Anche questa è una norma già presente nel DPR 412-551, e che viene quiadeguata alle necessità della legislazione concorrente tra stato e regioni,introducendo il temine di amministrazioni pubbliche affidatarie alposto di comuni e province.

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Trasmissione dichiarazione sulle verifiche - comma 9

“Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, .... stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici.” 

“Tra gli elementi informativi è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dei proprietari degli stessi, di apposita dichiarazione,conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F  (Pn ≥ 35 kW) o all'allegato G (< 35 kW).” 

 Anche questa è una norma già presente nel DPR 412-551, e che viene quiadeguata alle necessità sia della legislazione concorrente tra stato eregioni, sia del riferimento ai nuovi modelli per il rapporto di controllo emanutenzione.

Modalità di trasmissione della dichiarazione - comma 10

 “La dichiarazione di cui al comma precedente deve pervenire all'amministrazione competente o all'organismo incaricato con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità,attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare 

riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 3 del presente allegato. La trasmissione della suddetta dichiarazione avviene con scadenze temporali correlate ai termini previsti allo stesso comma 3 del presente allegato .” 

 Anche questa è una norma già presente nel DPR 412-551, e che viene quiadeguata alle necessità sia della legislazione concorrente tra stato eregioni, sia del riferimento ai commi del D.Lgs. 192-2005.

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Accertamento su dichiarazioni comma 11

 “L'amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono 

all'accertamento di tutte le dichiarazioni pervenute e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi  procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.” 

 “I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi  presso gli utenti finali ai fini del riscontro del rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione. “ “Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono 

 programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.” 

 Anche questa è una norma già presente nel DPR 412-551, e che viene quiadeguata alle necessità della legislazione concorrente tra stato e regioni

Relazione biennale sull’efficienza degli impianti - comma 12

 “Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazione. competenti, se diverse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, o gli organismi incaricati di cui sopra inviano alla regione o provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza,

con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale .” 

Questa è una invece una norma nuova, che impone l’invio di una relazione “consuntiva” biennale sullo stato dei generatori termici dalle autoritàcompetenti (da definire a cura delle regioni) alle regioni stesse

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Regime transitorio per gli accertamenti - comma 13

 “Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità e  possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente  per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore .” 

Per evitare la sospensione dell’attività di ispezione attualmente in corso aisensi della legge 10/91 e suoi decreti attuativi, FINO AL 8-10-2008 leispezioni in essere possono essere eseguite in conformità con il DPR 412-

551; per quella data si suppone che le regioni abbiano legiferato definendochi deve fare cosa.